Sentenza 29 ottobre 2015
Massime • 1
L'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico, in presenza del quale può configurarsi il concorso tra i due delitti, è costituito non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., ha una portata non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio in cui si inseriscono la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento o l'ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali.
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Indice: 1. Inquadramento 2.1. Il dato normativo 2.2. Metodo mafioso 2.3. Specialità dell'associazione di tipo mafioso rispetto alla comune associazione per delinquere 2.4. Continuazione tra partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso e reati-fine 3. Coesistenza di fenomeni associativi: principi fondamentali 4. Super-associazioni di 'ndrangheta: similitudini e differenze con la cupola di cosa nostra 5. Cartelli di camorra: forme organizzative in funzione delle attività di narcotraffico 6.1 Ricadute organizzative delle attività di narcotraffico sulle strutture della sacra corona unita 6.2 (Segue) ... rassegnate (come nella 'ndrangheta) in evidenze documentali 7. Narcotraffico ed …
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Secondo la giurisprudenza i dati sintomatici dell'associazione finalizzata al narcotraffico vanno individuati nell'esistenza di un accordo, anche solo di fatto, tra tre o più persone, connotato dalla cd. affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel traffico degli stupefacenti, nella piena consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale: ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2015, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2015 |
Testo completo
5 6 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. CARLO CITTERIO - N. 1896 Dott. STEFANO MOGINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PIERLUIGI DI STEFANO N. 33742/2015- Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. MASSIMO RICCIARELLI Dott. ERSILIA CALVANESE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC ST N. IL 09/02/1987 avverso l'ordinanza n. 297/2015 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 19/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. bacia CARDIA दलह iA CHIESTO RIGETTO OSL RICORSO : 6 2 5 8 1 441 2 UditeifdifensorAvv.; ANTO HID BAFFA CHE NO Arll'ordinanza LIANNELLA MENTO ге RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19/6/2015 il Tribunale di Salerno confermava in sede di riesame l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa in data 23/5/2015 nei confronti di ID TI dal G.I.P. di quel Tribunale per i seguenti reati: partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, aggravata ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203, fatto commesso fino al 2012 (capo 1), partecipazione ad associazione di stampo camorristico ex art. 416-bis cod. pen. (capo 112), approvvigionamento di sostanze stupefacenti in Napoli e cessione di stupefacenti a Battipaglia, ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990, con le aggravanti di cui agli artt. 80 d.P.R. 309 del 1990 e 7 legge 203 del 1991, fatti risalenti al dicembre 2010 e al periodo fino al 2012 (capi 91 e 21), estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991 in danno di spacciatori al minuto, per costringerli a continuare a rifornirsi dal clan (capo 96 per reato in danno di LZ e capo 107 per i reati di cui agli artt. 635 cod. pen., 424 cod. pen., 2 e 7 legge 895 del 1967, sempre in danno di LZ, aggravati ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991, risalenti al periodo tra il settembre 2010 e il primo gennaio 2011) e per costringerli a pagare i loro debiti per pregresse forniture (capo 102, in danno di La GI, risalente all'aprile 2011).
2. Il Tribunale condivideva l'impianto dell'ordinanza genetica, incentrato sull'individuazione di un gruppo operante in Battipaglia nel traffico di sostanze stupefacenti, rifornite da soggetti gravitanti nel napoletano, gruppo che almeno dal febbraio 2010 aveva dato vita ad un clan camorristico che con sistematico metodo violento aveva dapprima allontanato dal territorio un altro gruppo e poi aveva operato per mantenere il monopolio dello spaccio all'ingrosso di stupefacenti a Battipaglia. Quanto al ID il Tribunale richiamava l'ordinanza genetica al fine di saldare le proprie valutazioni con quelle del GIP. Dava atto inoltre che in sede di riesame era stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza con riguardo al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e corrispondentemente con riguardo all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, mentre in relazione agli ulteriori reati era stata formulata richiesta di sostituzione della misura in corso con quella degli arresti domiciliari, anche sulla base della prodotta documentazione, relativa al rapporto lavorativo intercorrente tra il ID e la GService Società cooperativa. Senonchè il Tribunale sulla scorta delle convergenti dichiarazioni di IA IM, uno dei capi del clan, e di GL UC ribadiva la sussistenza della 2 gravità indiziaria in relazione a tutti i reati, in particolare anche in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., concorrente con quello di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, ritenendo che il ID avesse partecipato dal 2010 al gruppo di Battipaglia dedito al narcotraffico con la consapevolezza, derivante dalla diretta partecipazione ad azioni intimidatorie, che il gruppo avesse assunto fisionomia di clan camorristico per utilizzare il metodo mafioso al fine di mantenere il controllo sull'attività economica illecita inerente al commercio all'ingrosso di stupefacenti, costituente principale oggetto del programma criminoso. Quanto alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura il Tribunale parimenti richiamava le valutazioni del G.I.P. anche in ordine all'applicabilità della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non superata dal fatto che da pochi mesi l'indagato aveva intrapreso lavoro dipendente part-time e a tempo determinato con modesto compenso.
3. Presentava ricorso il difensore dell'indagato articolando tre motivi.
3.1. Con il primo motivo denunciava inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di norme processuali agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., difetto di motivazione agli effetti dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen: si reputava illegittimo sovrapporre gli elementi sufficienti per l'esistenza del sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e ritenere configurabile il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. sulla base del fatto che alcuni associati avessero cominciato a usare il metodo mafioso, fermo restando che quest'ultimo al di là della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, non sarebbe potuto dirsi idoneo a rendere ravvisabile l'associazione di stampo mafioso, avente struttura e oggettività giuridica diversa e più grave;
relativamente al ID si sarebbe dovuto inoltre considerare illegittimo basare la sua partecipazione a quel tipo di associazione sul fatto del coinvolgimento in condotte intimidatorie violente in danno di spacciatori, in quanto un singolo episodio, quale quello indicato ai capi 96 e 107, non si sarebbe potuto dire al riguardo bastevole, al fine di accertare la piena consapevolezza dell'indagato di far parte di quel tipo di associazione e la sua condivisione dei relativi scopi;
3.2. Con il secondo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di norme processuali ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., illogicità della motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 legge 47 del 2015: si sottolineava la violazione delle disposizioni in materia di esigenze cautelari in ragione di una motivazione illogica ed illegittima, in quanto i reati erano risalenti ad epoca non successiva al 2012, 3 д а per modo che non si sarebbe potuta ravvisare l'attualità del rischio di recidivanza, tanto meno considerando che il ID aveva intrapreso regolare attività di lavoro dipendente;
il Tribunale non aveva valutato la temporalità circoscritta e risalente delle condotte a fronte di un dato oggettivo favorevole, rafforzato dal fatto che il ID non risultava incluso tra coloro che avevano continuato a delinquere;
3.3. Con il terzo motivo denunciava inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., omessa motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: il Tribunale nel considerare la presunzione stabilita da tale norma non aveva valutato il fatto che i reati ascritti al ID erano stati commessi fino al 2012 e che il predetto aveva intrapreso attività lavorativa, elementi attestanti assenza di pericolo di fuga e di pericolo di reiterazione criminosa, tanto più che l'indagato, come risultava dall'ordinanza genetica, non figurava tra quelli che avevano continuato a delinquere dopo i fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Quanto alla struttura della motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno, va sottolineata la piena legittimità del richiamo dell'ordinanza genetica, tale da saldare in un unico corpo le valutazioni di merito. La Corte di cassazione afferma invero che «in tema di misure cautelari personali, non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, ferma restando la necessità che le eventuali carenze di motivazione dell'uno risultino sanate dalle argomentazioni utilizzate dall'altro» (Cass. Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Beshaj, rv. 261085). In tali casi il discorso giustificativo della decisione deve essere dunque sindacato in sede di legittimità tenendo conto della convergenza dei due provvedimenti.
2. In concreto anche con il ricorso si contesta la gravità indiziaria solo con riguardo all'ipotesi associativa di cui al capo 112) e alla prospettazione dell'utilizzo del metodo mafioso. Deve in via generale rilevarsi che nella giurisprudenza della Corte di cassazione si riconosce senza incertezze la possibilità del concorso tra associazione dedita al narcotraffico di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e 4 associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. , dovendosi aver riguardo alla parziale diversità dei beni giuridici protetti, in un caso l'ordine pubblico e nell'altro anche la salute individuale e collettiva (Cass. Sez. U., n. 1149 del 25/9/2008, dep. nel 2009, Magistris, rv. 241883; più di recente Cass. Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, rv. 258163). Si segnala peraltro che ricorre l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 se il sodalizio nasce e si sviluppa solo allo scopo di operare nel settore degli stupefacenti (Cass. Sez. U. n. 1149 del 2013, Corso, cit.). D'altro canto non è sufficiente al fine di poter ravvisare anche un'associazione ex art. 416 bis cod. pen. il semplice utilizzo del metodo mafioso che prescinde dall'esistenza di un'associazione siffatta e si risolve nel ricorso ad azioni caratterizzate da violenza o minaccia che richiamino alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Cass. Sez. 2, n. 16053 del 25/3/2015, Campanella, rv. 263525). A ben guardare l'elemento che vale a caratterizzare l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico, in presenza del quale può semmai configurarsi il concorso, non è tanto il fine di commettere altri reati, quanto il profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che nell'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. ha una portata non limitata al narcotraffico ma si proietta essenzialmente sull'imposizione di una sfera di dominio, nella quale si inserisce la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, l'impedimento o l'ostacolo del libero esercizio del voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali. Tale sfera di dominio non deve necessariamente risolversi nel controllo di una determinata area territoriale (Cass. Sez. 6, n. 24535 del 10/4/2015, Mogliani, rv. 264126): tuttavia essa assume il massimo rilievo quando il significato egemonico si proietta su un ambito territoriale. E' dunque la prospettiva egemonica che delinea l'ulteriore connotazione di un'associazione non semplicemente dedita al narcotraffico, prospettiva nella quale i reati programmaticamente considerati assumono il valore di segmenti rivolti al conseguimento e alla conservazione di una posizione dominante, riconoscibile in un determinato contesto. Una struttura associativa può dunque integrare l'ipotesi di reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 allorché programma operativo contempli reati inerenti al narcotraffico, ma può integrare anche il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. allorché la struttura si prefigga di assumere in un determinato contesto una posizione dominante e riconoscibile, propiziata dal metodo mafioso, in modo da 5 أ potersi assicurare tramite azioni illecite vantaggi rientranti tra quelli inclusi nella fattispecie legale.
3. Così inquadrato il tema dal punto di vista giuridico, può dirsi che nell'ordinanza del G.I.P. di Salerno sono stati individuati gli elementi che connotano il concorso dei due tipi di associazione. Incontestata in questa sede l'associazione dedita al narcotraffico, è' stata infatti sottolineata (pagg. 462 e segg., con ulteriori richiami interni), sulla base delle dichiarazioni rese da IA IM, LL UC, IA LO e GL UC e delle conversazioni intercettate, l'origine del sodalizio e la sua progressiva affermazione egemonica sul territorio, è stata segnalata in relazione all'analisi del capo 92 l'azione violenta e aggressiva compiuta per allontanare il gruppo antagonista, facente capo a AR RM, è stato posto in luce lo stato di assoggettamento e di omertà in cui versavano i soggetti che si trovavano ad interloquire con il sodalizio, tra l'altro attestata dall'accettazione delle condizioni imposte e dal rifiuto di rivelare alle forze dell'ordine e ai medici in sede di certificazione e referto, dopo i pestaggi subiti, la causa delle lesioni subite, è stata evidenziata la volontà del gruppo di assumere l'esclusiva degli affari illeciti trattati e di acquisire il controllo del territorio mediante l'intimidazione di soggetti debitori o di soggetti ritenuti confidenti della polizia. E' stato ancora rilevato il carattere espansivo dell'azione del sodalizio, con l'interesse per il settore del gioco d'azzardo, almeno in relazione allo svuotamento degli apparecchi installati presso esercizi commerciali, e quello per la vendita illecita di fuochi d'artificio. A tutto ciò è stato aggiunto il riscontro del possesso e della ricerca di armi. In tal modo è stato rilevato che il gruppo di comando del sodalizio non solo operava nell'ambito del narcotraffico ma aveva di mira la conquista di una posizione egemonica, invasiva ed estesa, utilizzabile progressivamente per scopi illeciti e propiziata dal metodo violento ed intimidatorio utilizzato.
4.1. Ma se ciò vale sul piano oggettivo-strutturale e certamente vale per i capi e promotori, non può attribuirsi automaticamente ai singoli la partecipazione all'associazione di stampo camorristico per il solo fatto della partecipazione ad un sodalizio dedito al narcotraffico. Del resto nell'ordinanza del G.I.P. di Salerno in taluni casi (ad esempio con riguardo ai fornitori napoletani) è stata espressamente ravvisata la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico ma è stata esclusa quella all'associazione di stampo camorristico. BR أ Si tratta infatti di vagliare attentamente ciascuna posizione e il tipo di contributo personale richiesto e consapevolmente offerto nel quadro della complessiva organizzazione. E dunque occorre valutare se si sia proceduto correttamente alla verifica degli elementi in forza dei quali è stata ritenuta la partecipazione di ciascuno anche all'associazione di stampo camorristico.
4.2. Con riguardo alla posizione del ID, è stata già posta in luce nelle linee essenziali la motivazione utilizzata dal Tribunale di Salerno. Anche l'ordinanza genetica aveva fatto essenzialmente leva sul rapporto con i capi, tanto da attribuire anche al ID una posizione apicale (cfr. pag. 214), e sulla partecipazione ad azioni intimidatorie, segnatamente quelle in danno di : LZ e La GI di cui ai capi 96), 102) e 107). Ed in realtà del tutto correttamente è stata valorizzata la circostanza che il ID avesse costantemente un ruolo attivo non solo nella fase del rifornimento e spaccio a stretto contatto con i capi del sodalizio ma avesse preso parte direttamente, secondo la non contestata ricostruzione del quadro indiziario, ad azioni estorsive dal forte contenuto intimidatorio, non solo nei confronti di debitori, ma in primo luogo nei confronti di soggetti che avevano cercato di sottrarsi al monopolio del clan, rifornendosi altrove: tale tipo di coinvolgimento in particolare è stato inteso quale indice inequivoco del consapevole contributo offerto dal ID ad un sodalizio che non solo utilizzava un metodo violento di assoggettamento ma soprattutto mirava ad assumere una posizione egemonica sul territorio. A tale ricostruzione non vengono contrapposti nel primo motivo di ricorso elementi idonei a disarticolare il ragionamento che è alla base della ravvisata gravità indiziaria, essendosi replicato che si era trattato di un unico episodio di coinvolgimento in condotte violente, ma senza specifica considerazione della esatta natura dell'episodio, delle finalità dell'intimidazione in danno del LZ e del tipo di strumenti in concreto utilizzati (al ID è stato contestato l'utilizzo di una bomba-carta). Inoltre va rimarcato che in realtà il ID è coinvolto anche nella condotta intimidativa in danno di La GI e che nell'ordinanza genetica si fa riferimento al racconto di LL in ordine al tentativo di aggressione in suo danno, che aveva visto coinvolto anche il ID (pag. 142 dell'ordinanza), episodio che era stato alla base della scelta della collaborazione da parte di detto LL. Del tutto congruamente dunque è stata ravvisata a carico del ID la gravità indiziaria anche con riguardo all'ipotesi associativa di cui al capo 112), sia sul versante della configurabilità del reato sia su quello della diretta partecipazione del ricorrente. 7 sul versante della configurabilità del reato sia su quello della diretta partecipazione del ricorrente.
5. Il secondo e il terzo motivo di ricorso fanno riferimento al tema delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della restrizione in carcere. La motivazione utilizzata dal Tribunale è incentrata sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: si assume che non sono stati acquisiti elementi che valgano ad attestare l'assenza di esigenze cautelari, tale non potendosi considerare il fatto che il ID avesse da alcuni mesi intrapreso attività di lavoro dipendente part-time e a tempo determinato, con stipendio di euro 600,00 mensili circa. Si contrappone nel ricorso il fatto che era decorso un triennio dalla data di cessazione dell'attività criminosa e che il ID non figura tra coloro che avrebbero commesso reati in epoca successiva. In realtà la motivazione del Tribunale, che ha peraltro richiamato e fatto proprie le valutazioni contenute nell'ordinanza genetica, non si espone alle censure formulate. La gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. rende applicabile la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., da intendersi come relativa quanto alla sussistenza di esigenze cautelari e assoluta quanto all'adeguatezza della custodia in carcere. Ed invero risulta conforme ai canoni della logica la valutazione contenuta nell'ordinanza genetica secondo cui costituire un sodalizio con l'evidente finalità di monopolizzare il mercato in un intero comune di apprezzabile estensione, cercare e trovare fornitori in grado di garantire duraturi rifornimenti di sostanze stupefacenti in notevolissimi quantitativi, dotarsi in Battipaglia di luoghi dove occultare detta sostanza per poterla preparare per la futura destinazione alla vendita, organizzare una fitta rete di spacciatori sul territorio prevedendo periodici pagamenti per la loro attività, coordinare il loro rifornimento, predisporre servizi di vedetta e di appostamento per scongiurare gli interventi di controllo delle forze dell'ordine, organizzare viaggi con il sistema della staffetta e mediante apparecchi cellulari anche diversi in modo da evitare di essere intercettati, sfuggire, anche con fughe rocambolesche, agli interventi della Polizia di Stato in servizio di operazione pedinamento e controllo sono circostanze, già queste, in grado di apprezzare una determinazione delinquenziale indicativa di una scelta definitiva di tali soggetti, che hanno destinato la propria quotidianità allo svolgimento di attività criminose azzerando qualunque iato temporale rispetto ai fatti siccome chiunque mostra di essere in grado di predisporre tale 8 strutturazione criminale non può che essere, salvo qualificanti elementi di segno contrario, del tutto inesistenti per costoro, un soggetto la cui pericolosità perdura . nel tempo». F In effetti deve osservarsi come la circostanza che l'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in conseguenza delle modifiche introdotte dalla legge 47 del 2015, includa il riferimento all'attualità dei pericula, incidente dialetticamente anche sulla valutazione imposta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., da un lato non abbia aggiunto nulla di significativo rispetto a quanto in precedenza era ritenuto necessario e dall'altro non valga a rendere inconfigurabile il pericolo di reiterazione per il solo fatto che sia decorso un periodo di tempo dai fatti: tale elemento deve essere preso in considerazione ma il suo rilievo è destinato a soccombere, a meno che non si tratti di un lasso di tempo particolarmente significativo, rispetto ad inequivoci dati personologici, indicativi di una forte attitudine alla commissione di reati e della disponibilità offerta ad un vincolo associativo stabile di tipo criminale. Riguardando tale elemento nella prospettiva della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è evidente che un periodo di tre anni, di fronte . ad un quadro indiziario grave, incentrato in primo luogo sulla configurabilità di • un sodalizio di stampo camorristico, non costituisce elemento idoneo a vincere la presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari, a meno che lo stesso venga supportato da elementi ulteriori, idonei a riflettersi sul piano delle positive e stabili scelte di vita. Nella specie correttamente e logicamente è stato escluso che possa assumere siffatto rilievo un rapporto lavorativo iniziato da poco, part-time e a tempo determinato, implicante un reddito comunque modesto: se per un verso esso esprime la volontà di acquisire redditi leciti, dall'altro non può dirsi rappresentativo di una radicalmente diversa scelta di vita, tale da far escludere la configurabilità di esigenze cautelari. In punto di adeguatezza il problema non può neppure porsi, atteso che vige la presunzione assoluta di cui all'art. 275 comma 3, cod. proc. pen, in relazione al delitto di cui al capo 112).
6. Il ricorso deve essere dunque rigettato, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
9 { Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. C.p.p. Così deciso in Roma, il 29/10/2015 Il Consigliere estensore Men Rea Il Presidente салский DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Z I Dott.ssa Silva DIPUCCHIO O N E 10