Sentenza 7 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di recidiva reiterata, prevista dall'art. 99 comma quinto cod. pen. in relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, l'aumento di pena apportato per la recidiva, non può essere legato esclusivamente al dato formale del titolo di reato, ma presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2015, n. 48341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48341 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2015 |
Testo completo
48 34 1/ 1 5 R 41 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N.2956 Dott. PIERO SAVANI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. STEFANO PALLA - Consigliere -N. 17413/2015 Dott. CARLO ZAZA - Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO ST RO N. IL 13/12/1952 DI IO OM N. IL 07/06/1966 LA NICOLO' N. IL 28/05/1974 NO AN PA N. IL 24/03/1975 CO AN N. IL 26/06/1971 CH BR N. IL 10/03/1979 SI GA N. IL 29/06/1977 OS IO N. IL 16/01/1988 OS IO N. IL 15/10/1960 AC IL N. IL 22/04/1957 MA IO N. IL 15/10/1986 avverso la sentenza n. 954/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del 03/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P. Filippi che ha concluso per il rifetto dei ribsidi Lo RE DiGioromm NO, ME, RI e CE inammiscibilità dei riasi di NE, UE, OS IZ, SC GI • Manning. FATTO E DIRITTO Con sentenza 10.6.13 il G.u.p. di Palermo condannava OS IZ e MA GI, per i reati di cui agli artt.81 cpv., 110, c.p. e 73, commi 1 e 6, 1.stup. (capo f); rapina aggravata in concorso (capo i); lesioni personali in concorso (capo I); furto aggravato in concorso (capo m), nonché ancora OS IZ, MA GI e OS GI, per i reati di concorso in rapina aggravata (capo n); lesioni personali in concorso (capo o), tutti unificati dal vincolo della continuazione;
RI IP per il reato di cui al cpv. dell'art.378 c.p. (capo t), alle pene ritenute di giustizia, oltre le pene accessorie di legge e OS IZ e MA GI anche al risarcimento dei danni in favore della parte civile Russo Giuseppa, in relazione alle condotte di cui al capo m), liquidati in complessivi € 10.000,00. Con sentenza 18.7.13, il G.u.p. di Palermo condannava Lo RE CA (detto 'TR), Di GI OM, NO CO, TA SC AO, CO NT, CH EL e RI RE, per il reato di associazione mafiosa pluriaggravata (capo A); Lo RE anche per due reati di tentata estorsione aggravata continuata, in concorso (capi B e C); Di GI anche per i reati di cui all'art. 74 I.stup. (capo D); 56, 81 cpv., 110, 648-bis c.p. e7 d.l.n. 152/91 (capi E e F), tutti unificati dal vincolo della continuazione e ritenuta la recidiva così come contestata, alle pene di giustizia, oltre le pene accessorie di legge, la misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di almeno tre anni,e il risarcimento, in solido, dei danni cagionati alle costituite parti civili, riconoscendo in favore del Comune di Palermo una provvisionale di € 100.000,00 e alle altre parti civili di € 10.000,00. Veniva dal g.u.p. ricostruito il quadro probatorio derivante, precipuamente, dalle indagini dei Carabinieri di Palermo relativamente ad alcuni soggetti ritenuti appartenenti al mandamento mafioso di 'OR NU', attribuendosi rilievo agli esiti delle disposte intercettazioni telefoniche ed ambientali, alle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia IT IC, a riscontro degli accertamenti dei carabinieri, nonché delle dichiarazioni dei collaboranti AS LO, NN AB e GI OR, soggetti intranei all'organizzazione mafiosa in argomento. Con sentenza 3.11.14, la Corte di appello di Palermo, previa riunione dei due procedimenti per ragioni di connessione oggettiva, in parziale riforma della sentenza 10.6.13, assolveva OS IZ e MA GI dall'imputazione di cessione di due dosi di sostanza stupefacente a LI GI (capo f), per non aver commesso il fatto;
dichiarava non doversi procedere nei confronti del MA in ordine alla cessione di sostanze stupefacenti a ET RL (capo f) per il vincolo del precedente giudicato;
qualificati i residui fatti di reato di cui al capo f) ai sensi del comma 5 dell'art. 73 I.stup. come modificato dalla l.n.10/14, rideterminava la pena per il OS in anni 5, mesi 9 di reclusione ed € 2.600,00 di multa e per MA, esclusa la natura reiterata della già contestata recidiva, in anni cinque, mesi otto di reclusione ed € 2.400,00 di multa;
riduceva a RI la pena inflitta ad anni uno e mesi otto di reclusione e confermava nel resto la sentenza appellata. In parziale riforma della sentenza 18.7.13, la Corte palermitana, escluse le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis c.p. (capo A), in quanto non contestate, rideterminava la pena per Lo RE in anni 11 e mesi 4 di reclusione;
riqualificati i fatti ascritti a Di GI OM al capo D) ai sensi del comma 6 dell'art. 74 l.stup. e ritenuti assorbiti nel capo A) i fatti al medesimo contestati ai capi E),F), rideterminava la pena per i residui reati in anni 12 di reclusione;
rideterminava in anni sei di reclusione la pena inflitta a NO CO;
esclusa la natura reiterata della già contestata recidiva rideterminava la pena complessiva inflitta a TA in anni 12 di reclusione (di cui anni 8 per il più grave reato sub A ed anni 4 per la già riconosciuta continuazione con il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui alla sentenza 23.1.03 della Corte di assise di appello di Palermo, irrevocabile il 14.5.04 ); concesse a CO le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, rideterminava la pena inflitta al prevenuto in anni 6 di reclusione;
rideterminava in anni 8 di reclusione la pena inflitta a CH;
in anni 8 e mesi 8 quella inflitta a RI e confermava nel resto l'appellata sentenza. Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Lo RE CA, a mezzo del proprio difensore, deduce, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., in relazione all'art.416- bis c.p., lamentando come a suo carico non vi siano elementi idonei, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 192 c.p.p., a dimostrare la sua partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo A) dell'imputazione, dal momento che il vincolo parentale con taluno dei coimputati non poteva costituire elemento idoneo e sufficiente al riguardo, rappresentando solo un elemento meramente suggestivo, tanto che la sua c.d. 2 'riscontrata assenza' nell'ambito del contesto mafioso, indicata dai carabinieri, non costituiva una 'manovra' al fine di sottrarsi alle indagini, quanto invece indicava la sua estraneità alla mafia. -Mancavano prosegue il ricorrente - elementi probatori attestanti a suo carico il 'giuramento di mafia' o comunque dimostrativi del suo impegno di mettersi al servizio dell'organizzazione mafiosa, ma la Corte di appello non aveva reputato indispensabile il giuramento di mafia ed aveva omesso di considerare le doglianze formulate con l'atto di impugnazione circa la insussistenza dei c.d. facta concludentia, come pure non aveva fornito risposta circa la sussistenza dell'elemento soggettivo, cioè del dolo specifico sempre negato dall'imputato e che non poteva essere confuso con la mera partecipazione a singoli ed eventuali fatti contingenti od episodici, non destinati a dare efficacia al mantenimento in vita dell'associazione mafiosa o al perseguimento dei suoi scopi. Quanto al contenuto delle intercettazioni, la conversazione del 16.9.10, riguardante tale IA TO, non consentiva di dimostrare che egli stesse chiedendo il pagamento del 'pizzo', trattandosi di opinione soggettiva dei giudici al di fuori dei corretti criteri di valutazione della prova, mentre le propalazioni della collaborante IT IC erano inidonee a fini probatori, provenendo da soggetto estraneo alla mafia e prive dei necessari riscontri, come pure quelle del collaboratore NN AB, del tutto difformi da quelle rese dalla IT, tanto che in base alle dichiarazioni di quest'ultima l'organigramma mafioso ricostruito dalla sentenza di primo grado non comprendeva il Lo RE. Generiche e lecite erano poi le conversazioni captate nei locali di via Della Rovere 3, concernendo svariati argomenti di contenuto familiare, in cui il termine 'zio' esprimeva un legame parentale, che il primo giudice aveva confuso con il termine 'zu' sì da riferilo ad ambiente mafioso, a nulla rilevando che nella conversazione del 15.9.10 (progr.620) ci si riferisse a taluni parenti detenuti, mai parlandosi della commissione di reati, ma solo di fatti familiari. Ad analoghe conclusioni doveva pervenirsi, secondo il ricorrente, anche con riferimento al contenuto della conversazione intercettata tra Lo RE e RO EO, ex agente della Polizia di Stato che coltivava un terreno adiacente alla stalla del Lo RE e che, salutatolo cordialmente, come avviene tra vicini, gli aveva regalato un mazzo di verdura per poi limitarsi ad un pour parler non certo significativo in termini di appartenenza dell'imputato a 'Cosa nostra', mentre il contenuto della conversazione intercorsa il 6.12.10 3 tra ST e BE si riferiva ad un pranzo presso il ristorante di Piazza Ingastone di Palermo, che la p.g. aveva indicato come un 'evento straordinario' al quale avrebbero partecipato elementi di spicco della mafia, tra cui esponenti dei tre diversi mandamenti di LI, OR NU e DI, nominativamente indicati, ma non il Lo RE, privo quindi di un ruolo di spicco nella associazione o anche di semplice sodale. Inoltre, dalle indagini patrimoniali non erano emerse disponibilità economiche dell'imputato, mentre la Corte di appello di Palermo-sezione delle misure di prevenzione, nella sua ordinanza 27.5.09, aveva affermato che non sussistevano elementi indiziari idonei a dimostrare l'appartenenza mafiosa di Lo RE CA, ma i giudici di appello avevano, con motivazione generica, ritenuto plausibile che il predetto imputato si sia avvalso della collaborazione di prestanome>. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al reato di tentata estorsione in concorso con RI PE, di cui al capo B) in danno di IA TO, dal momento che quest'ultimo, nel corso della conversazione intercettata, aveva manifestato solo l'intenzione di rilevare la gioielleria Dipaola, senza altro aggiungere, e l'esistenza del fatto estorsivo si basava esclusivamente sull'opinione dei giudici, in carenza di prove idonee ai fini della condanna. Analoghe doglianze concernono l'episodio estorsivo di cui al capo C), dal momento che la conversazione ambientale intercettata il 16.9.10 non consentiva, secondo la difesa, di ritenere provato né il tentativo di estorsione in danno della società che aveva in esercizio la realizzazione della fiction 'Squadra Antimafia', né la partecipazione al fatto del Lo RE, così come del coimputato RI PE, in quanto difettavano elementi idonei a dimostrare sia che RI IP fosse stato avvicinato da Lo RE CA o da altro soggetto da questi incaricato, sia che il 'IP' che sarebbe stato in grado di assicurare gli interessi dell'associazione mafiosa sul set della fiction fosse da individuarsi in RI IP, tanto che i giudici del riesame avevano annullato l'ordinanza custodiale emessa, per il reato di cui all'art.378 c.p., nei confronti del RI per la carenza dei presupposti di cui all'art. 273 c.p.p., con conseguente valore escludente anche a favore del Lo RE. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.99 e 63 comma 2 c.p., per la mancata esclusione dell'aumento di pena dipendente dalla contestata recidiva per il concorso con altra circostanza 4 aggravante ad effetto speciale più grave, che rende applicabile solo la pena prevista per la circostanza più grave. Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) c.p.p. per avere la Corte territoriale adottato disposizioni risarcitorie in favore di una serie di Enti ed Associazioni che avevano esercitato l'azione civile nel processo penale malgrado la carenza di idoneo consenso, versato in atto pubblico o in scrittura autenticata dalle persone offese, in numero superiore a quello di uno espressamente fissato dalla legge>. Di GI OM, a mezzo dei propri difensori, deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., con riferimento ai decreti autorizzativi delle intercettazioni n.272/10; 140/10 e 34/11, il primo dei quali, seguito da quello di convalida del g.i.p., conteneva un mero richiamo all'allegata nota di p.g. dell'8.2.10, senza alcuna indicazione da cui desumere che p.m. e g.i.p. avessero preso visione e meditato il contenuto di tale atto, facendolo proprio, mentre erano mancanti i decreti di convalida del g.i.p. relativi alle riprese video effettuate nei pressi della rivendita di carne del Di GI (decreto n.140/10) e nella polleria Di MA di via Palmerino (decreto n.34/11), definite dal g.u.p. 'intercettazioni video', ammesse e qualificate erroneamente come 'produzioni documentali', in violazione di quanto statuito dalla sentenza 'Prisco' delle Sezioni unite della Cassazione in data 28.7.06 che, nel ritenere necessario il provvedimento motivato dell'a.g. se le riprese attengono - come nel caso in esame - a luoghi 'riservati', ha stabilito che solo le videoriprese effettuate al di fuori del procedimento penale costituiscono dei documenti che seguono la disciplina prevista dall'art.234 c.p.p. Pertanto secondo il ricorrente dovevano ritenersi inutilizzabili le immagini intercettate, con la conseguenza che i 'sufficienti indizi' che si sarebbero dovuti desumere dalla nota di p.g.
8.2.10 erano costituiti da dati inutilizzabili e quindi inidonei a legittimare il nuovo provvedimento di autorizzazione alle intercettazioni, come pure i vari decreti di proroga, mentre i decreti autorizzativi del p.m. erano inoltre motivati anche in base alla supposta urgenza di procedere ex art.267, comma 2, c.p.p., fondata esclusivamente sulla 'natura dei reati' e sull'attività 'in corso, senza alcuna concreta contezza delle ragioni di urgenza, al di là di una cartolare indicazione della tipologia dei reati. 5 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. assumendosi che l'animo del g.u.p. non era sereno ed imparziale in quanto nel corso dell'udienza preliminare celebratasi nei confronti di trenta imputati per il delitto di cui all'art.416-bis c.p., undici imputati avevano formulato la richiesta di giudizio abbreviato, mentre per i restanti diciannove, previa separazione del processo, era stato emesso il decreto che dispone il giudizio dal medesimo giudice, il quale aveva proposto poi istanza di astensione, che era stata rigettata, mentre l'istanza di ricusazione proposta dalla difesa era stata dichiarata inammissibile dalla Cassazione. In ogni caso-evidenzia la difesa del ricorrente-era illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui faceva discendere il ruolo direttivo del Di GI nell'associazione dal grado di parentela, per avere ereditato il ruolo di 'capo' del mandamento di OR NU dal fratello GR, il giorno successivo all'arresto di quest'ultimo, poi condannato però come semplice partecipe dell'associazione. Neppure era logica l'affermazione della Corte palermitana secondo cui il Di GI avrebbe condiviso il ruolo di capo mandamento con lo zio Lo RE CA, ma non con NO CO dal momento che secondo i giudici di appello era improbabile che la 'reggenza' si potesse estendere a quest'ultimo in forma di triumvirato, anche perché - sottolinea la difesa secondo le rigide regola e la storia di 'Cosa nostra' delineatasi nel corso dei processi celebratisi per anni, non era possibile ipotizzare che contemporaneamente vi fossero più soggetti con il medesimo ruolo direttivo in grado di operare nello stesso territorio. Non vi erano peraltro elementi da cui desumere che il Di GI avesse agito da 'dirigente', mentre le propalazioni dei collaboratori di giustizia NN, AS e IT, nei confronti del prevenuto, erano connotate da vaghezza manifesta e assoluta genericità, in assenza di riscontri esterni, soggettivamente individualizzanti, e dunque inidonee a dimostrare l'inserimento stabile ed attivo di Di GI OM, con il ruolo direttivo, nelle dinamiche operative e gestionali della famiglia mafiosa di OR NU, anche perché Di GI avrebbe fatto parte dell'associazione mafiosa a decorrere dal 25.10.10, mentre AS LO, arrestato nel 2006, aveva iniziato la sua collaborazione nel 2008 e NN AB, detenuto dal dicembre del 2008, aveva iniziato a collaborare nel febbraio del 2009 ed entrambi, alla data del 25.10.10, G erano detenuti e quindi non in grado di riferire alcuna informazione processualmente utile a sostenere - l'accusa in danno del Di GI. Inverosimili erano poi le propalazioni della IT, che aveva iniziato a collaborare per timore di essere uccisa e, dopo aver riconosciuto in fotografia il Di GI nel corso dell'interrogatorio del 14.10.11, aveva affermato che si erano sempre odiati, ma nulla aveva riferito per conoscenza diretta, fondandosi le sue accuse su fatti appresi de relato e da notizie di organi di stampa, cui aveva aggiunto il tema nuovo, rispetto a AS e NN, rappresentato dal ruolo di capo mandamento assunto dal Di GI dopo l'arresto del fratello GR. Tale ruolo era stato attribuito all'imputato dai giudici di appello che avevano ripercorso la medesima interpretazione data dal g.u.p. alle conversazioni intercettate, non considerando le censure difensive ed evidenziando solo alcuni passaggi delle trascrizioni, limitandosi a riportare tutte le intercettazioni indicate nell'ordinanza di custodia cautelare, ma omettendo di sottoporre a particolare attenzione alcuni dati che, se valutati correttamente, avrebbero consentito di qualificare come irrilevanti ed inconducenti le conversazioni captate dalle microspie, dal momento che Corte distrettuale aveva ignorato che le conversazioni avevano tutte ad oggetto dialoghi con zie, cugine, sorelle ed i detenuti di cui si parlava erano stretti familiari (il fratello GR, il cugino OM Lo RE, il cognato GI Di LV), senza che il Di GI si occupasse di elargire le c.d. 'mesate' ad estranei, limitandosi a prestare suo sostegno economico e personale a familiari dei suoi parenti detenuti, come nel caso della conversazione tra il Di GI e la zia OT NC AO, madre di Lo RE OM, che aveva più volte invocato l'aiuto al TE 'MA. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., con riferimento all'art. 74, -che pure aveva ritenuto configurabile l'ipotesi commi 1,2 e 6 del d.P.R. n.309/90, per avere la Corte ritenuto provata la sussistenza di un'associazione, organizzata e finanziata da Di delittuosa attenuata- GI OM e distinta da quella di stampo mafioso sempre dal medesimo capeggiata, dedita al traffico di sostanze stupefacenti, operante tra l'ottobre 2010 e l'aprile del 2011, con motivazione solo apparente e disancorata dai dati fattuali e temporali. La sentenza impugnata, infatti, non aveva individuato nessuno dei necessari elementi specializzanti richiesti per la configurazione delle due distinte associazioni a delinquere, pervenendo ad un giudizio di colpevolezza del Di GI solo attraverso una lettura distorta dei dati probatori ed in assenza di elementi dimostrativi del finanziamento da parte del predetto per l'acquisto e la successiva vendita di un solo grammo di sostanza stupefacente ovvero dell'attività di direzione, coordinamento o controllo dell'attività dell'associazione. Dalla conversazione 25.9.10, tra Lo RE CA e RO EO emergeva la assoluta mancanza di interesse del Di GI al traffico di droga che avveniva a Piazza Ingastone, anche perché detta conversazione era precedente la data di costituzione della presunta associazione, operante tra l'ottobre 2010 e l'aprile 2011, ed alla stessa non aveva fatto seguito alcuno spostamento da parte del Di GI, presunto direttore dell'associazione, della dislocazione, come gli sarebbe stato suggerito dal RO, degli spacciatori per vanificare i controlli delle Forze dell'ordine, mentre dalla conversazione del 15.10.10 -ritenuta dai giudici di merito significativa in termini accusatori – risultava evidente la mancanza assoluta di elementi da cui desumere che argomento del discorso fossero cessioni di sostanza stupefacente e che riguardassero il Di GI. Infine conclude sul punto la difesa - IT IC aveva riferito di fatti accaduti nel 2011, mentre NN nulla aveva riferito circa l'associazione dedita al traffico di droga posta in essere dal Di GI unitamente a AR, Lo AC, OS e MA e costituiva una evidente anomalia l'affermazione di responsabilità del Di GI per un reato associativo realizzato senza la partecipazione dei venditori al dettaglio della sostanza stupefacente. . Con il quarto motivo si deduce la violazione del divieto di reformatio in peius per avere la Corte territoriale determinato la pena base, pur escludendo le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 74 I.stup., in misura superiore (anni 12) al minimo edittale che, in base al comma 2 dell'art.416-bis c.p., avrebbe dovuto essere di anni 9. Con il quinto motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, per essere la 'draconiana' severità nella dosimetria della pena stata affidata a considerazioni metagiuridiche che non avevano avuto riguardo invece al corretto contegno processuale dell'imputato. Con motivi nuovi, depositati il 21.9.15, la difesa di Di GI ha reiterato le doglianze relative alla - inadeguata analisi del materiale probatorio relativamente alla associazione di cui all'art.74 1.stup., lamentando la totale assenza di motivazione circa la condotta concretamente posta in essere dall'imputato nell'interesse dell'associazione nell'arco di tempo individuato dall'imputazione (ottobre 2010-aprile 2011) e la dogmatica affermazione dell'esistenza di una tale organizzazione, composta da Di GI, AR NO e Lo AC NT, ritenuta tale solo sulla base di alcune conversazioni intercettate (quella del 25.9.10 tra RO e Lo RE e quella del 15.10.10 tra AR, OS e Di GI), il cui portato probatorio era stato palesemente travisato dai giudici di merito che ne avevano fornito una indicazione del tutto difforme dal vero, apoditticamente affermando quanto alla seconda che gli interlocutori facessero riferimento a crediti da recuperare per forniture effettuate di sostanze stupefacenti e senza che alla prima avesse fatto seguito un episodio nella gestione ed organizzazione della presunta associazione. Con riferimento alla pena irrogata si lamenta che la Corte di merito abbia elevato la pena base ad anni 13 di reclusione, mentre dal primo giudice era stata fissata in anni 12, con violazione quindi del divieto di reformatio in peius, evidenziandosi inoltre che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art.99, comma 5, c.p. (recidiva reiterata contestata al Di GI), di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.185 del 2015, è venuta meno l'obbligatorietà dell'aumento di pena anche nell'ipotesi di esistenza di un solo precedente, lontano nel tempo e di poca gravità, con la conseguenza che essendo detta recidiva stata applicata al Di GI sulla base del precedente penale e della gravità del reato contestato sub A), al giudice di merito è attribuito il compito di valutare se meriti risposta punitiva puntuale il riscontro di una accentuata colpevolezza e di una peculiare pericolosità e non limitarsi a far riferimento al solo precedente penale. NO CO deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere i giudici di merito valorizzato in malam partem piccoli frammenti probatori, aventi per lo più carattere indiziante, al fine di corroborare l'asserito perpetrarsi di condotte attive e fattive del NO, riflettenti la sua appartenenza all'organizzazione denominata 'Cosa nostra', illogicamente ritenendo che i meri dati indiziari scaturenti da una sola conversazione fossero sufficienti ad accreditare un ruolo attivo del prevenuto in seno all'organigramma. L Dalla intercettazione ambientale dell'8.3.11, captata nella polleria di via Palmerino, di pertinenza del Di MA, invece, emergeva la totale insufficienza, a motivo del contenuto equivoco, per pervenire ad un giudizio di colpevolezza, trattandosi di conversazioni in cui gli interlocutori affrontavano svariati argomenti, riguardanti il sistema assistenziale predisposto per i familiari dei detenuti, i possibili guadagni nella costruzione di appartamenti, l'acquisto di terreni edificabili, ma non potevano scorgersi in esse pretese condotte indicative della ricorrenza del vincolo associativo, quali la imposizione del 'pizzo', in assenza della prova della commissione di reati-fine e della individuazione di comportamenti concreti espressione di un inserimento strutturale dell'imputato nell'associazione. Si era trattato prosegue la difesa -di contatti e/o conoscenze con alcuni soggetti che non potevano ritenersi indicativi dell'assunzione di un ruolo dinamico e funzionale dell'imputato nel sodalizio criminoso, attesa l'assenza di un'adeguata verifica della ricorrenza di elementi ulteriori, ex art 192, comma 2, c.p.p., dai quali poter legittimamente inferire la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, mancando la prova di quei comportamenti specifici tali da poter affermare il preteso ruolo attivo e dinamico ascritto all'imputato. Con il secondo motivo si censura la violazione del disposto di cui all'art.597 c.p.p. poiché, escluse le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art.416-bis c.p. dalla Corte di appello ed escluso già dal primo giudice il comma 2 dell'art.416-bis c.p., si sarebbe dovuta applicare la pena di cui al comma 1 dell'art.416-bis c.p., nel minimo edittale di anni sette di reclusione e non quella di anni nove stabilita dal giudice di appello (poi ridotta per il rito ad anni sei), con pena finale quindi di anni 4 e mesi 8 di reclusione. TA SC AO deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 416-bis c.p., per avere i giudici di appello pedissequamente riproposto le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado. Se pure, infatti, il TA era stato condannato, per violazione dell'art. 416-bis c.p., con sentenza irrevocabile in data 14.5.04, con riferimento alle condotte riferite al successivo preciso arco temporale la Corte palermitana aveva ritenuto sufficiente la semplice somma aritmetica delle risultanze probatorie, rappresentate da alcune sparute captazioni ambientali, pervenendo ad una conclusione puramente assertiva circa il perpetrarsi di condotte ulteriori addebitabili al TA, avendo la Corte di appello fatto 70 riferimento precipuo al contenuto di circa quattro conversazioni ambientali captate all'interno della - tabaccheria di Palermo gestita da EL PE, nel gennaio del 2011, alle quali o lo stesso TA si era limitato ad assistere ovvero non era stato neppure presente, ma ciò nonostante i giudici avevano illogicamente ritenuto che il 'AO' menzionato dal ST nella conversazione del 19.1.11 dovesse identificarsi in TA SC AO, 'tenuto conto del motivo conduttore della discussione', senza offrire un qualche dato effettivo e non già meramente assertivo, legittimante una simile conclusione. Quale riscontro oggettivo, poi, alle conversazioni intercettate era stata indicata la partecipazione del TA, il 6.12.10, ad un pranzo organizzato in un ristorante di Piazza Ingastone, considerato un summit mafioso in assenza però di elementi da cui desumere che i soggetti 'attenzionati' fossero seduti tutti insieme e che si fosse trattato effettivamente di un summit mafioso, mancando qualsivoglia attività di captazione ambientale. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.597 c.p.p., per essere stata irrogata dal giudice di appello, escluse le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416-bis c.p., la pena base, per il reato di cui al comma 1 dell'art.416-bis c.p., di anni nove di reclusione, in luogo di quella minima stabilita dal primo giudice, per cui la pena base doveva essere ritenuta quella di anni sette di reclusione, aumentata di 1/3 per la recidiva contestata (anni 9 e mesi 4 di reclusione); diminuita di 1/3 per il rito abbreviato (anni 6, mesi 2 e giorni 20 di reclusione) e infine aumentata per la già ritenuta continuazione, ad anni 10, mesi 2 e giorni 20 di reclusione, in luogo della pena complessiva di anni 12 determinata nella sentenza impugnata. CO NT, collaboratore di giustizia, deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) c.p.p., in riferimento agli artt.523 comma 6 e 603 c.p.p., in quanto a seguito dell'istanza del difensore di fiducia dell'imputato, formulata dinanzi alla Corte di appello all'udienza del 10.10.14, di interrompere la discussione e procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'esame dello CO, che nelle more del procedimento aveva iniziato un documentato percorso di collaborazione con l'autorità giudiziaria, i giudici avevano erroneamente ritenuto di non dover procedere alla richiesta rinnovazione < e previa interruzione della discussione, trattandosi di processo definito in primo grado con le forme del rito abbreviato ed in avanzata fase di discussione, ormai prossimo alla definizione>, nonché per la non ritenuta 41 utilità del richiesto esame ai fini della decisione, in considerazione del contenuto delle spontanee dichiarazioni dello CO e della documentazione esibita dalla difesa. In tal modo secondo la difesa era rimasto pregiudicato il diritto di intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato, in quanto non potendo le dichiarazioni dello CO, rese nella fase della discussione finale, essere assimilate a nuove prove, la richiesta di sottoporsi all'esame risultava l'unica soluzione possibile per il neo collaboratore di giustizia in grado di fornire rilevanti elementi di riscontro sia alla tesi dell'accusa, sia alle posizioni di taluni imputati, per il suo inserimento a livello apicale nell'associazione di tipo mafioso dedita al narcotraffico. L'esame conclude la difesa del ricorrente -avrebbe rappresentato una prova nuova ed assolutamente necessaria, in considerazione del fatto che tutti i soggetti coimputati dello CO erano chiamati a rispondere di aver fatto parte dell'associazione mafiosa 'Cosa nostra', in particolare del mandamento di Bagheria, diretto dallo stesso CO che avrebbe contribuito, con le sue dichiarazioni, ad apportare quel carattere di completezza che attiene necessariamente all'acquisizione e allo scrutinio di tutto il materiale probatorio sottoposto al giudice di merito. CH EL deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non essere emerso alcun episodio estorsivo a lui attribuibile, con conseguente diretta refluenza sull'insussistenza della condotta associativa contestatagli al capo A) dell'imputazione (art. 416-bis c.p.). Difettavano, secondo la difesa dell'imputato, i caratteri della partecipazione del CH alla famiglia mafiosa di Borgo Vecchio, in modo stabile e permanente, non avendo il predetto avuto più alcun contatto con gli altri presunti sodali, nell'arco temporale dal 15.1.11 al 13.4.11, mentre le prove della sua partecipazione erano state desunte da due captazioni ambientali, avvenute il 27.10.10 ed il 15.11.10, inidonee a far ritenere sussistenti i caratteri di stabilità e di permanenza dell'adesione dell'imputato alla associazione mafiosa in oggetto, senza che la Corte di appello avesse spiegato quale sarebbe stato contributo materiale apportato dal CH, in modo permanente e stabile, al sodalizio descritto in imputazione. Con il secondo motivo si censura che la Corte palermitana non abbia dato adeguata contezza del calcolo della pena da infliggere all'imputato>, fissando la pena base in anni nove di reclusione alla luce di una non 42 meglio precisata 'notevole gravità dei fatti commessi' e di una 'spiccata capacità a delinquere' desunta da precedenti risalenti e connotati dal relativo disvalore penale, con conseguente erronea negazione delle attenuanti generiche. RI RE deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.b),c) ed e) c.p.p. per avere i giudici territoriali erroneamente ritenuto attendibili e riscontrate le dichiarazioni accusatorie rese da IT IC nei confronti del predetto imputato, senza considerare le censure mosse con l'atto appello e senza provare le condotte di direzione e di organizzazione dell'associazione addebitategli al capo A) (sostentamento dei detenuti e dei loro nuclei familiari;
rapporti con esponenti di altri mandamenti mafiosi, in particolare di LI). Con riferimento alla attendibilità intrinseca della dichiarante IT i giudici di appello non avevano tenuto conto del rapporto sentimentale, caratterizzato da gelosia, astio e rancore, che avrebbe dovuto comportare una particolare attenzione nell'analizzare il portato accusatorio delle propalazioni della compagna del RI, la quale aveva iniziato a collaborare non in modo disinteressato e/o per 'pentimento', ma per 'colpa' del RI che, a dire della IT, l'aveva messa nei guai e nei confronti del quale, pertanto, nutriva astio e rancore. Quanto alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della collaborante, pur avendo i giudici di appello ritenuto la natura talvolta generica e comunque de relato delle stesse, ciò nonostante, illogicamente, le avevano ritenute affidabili, nel loro contenuto accusatorio verso il RI, in ragione della relazione sentimentale tra i due, anziché trarre dalla stessa quei motivi di astio che le rendevano inattendibili. In ordine, poi, ai riscontri esterni, la sentenza impugnata non ne aveva indicato alcuno che potesse essere definito individualizzante, ma taluni che erano stati smentiti dalla difesa, come quello relativo alla presunta affiliazione del RI al sodalizio mafioso, riferita dalla IT che aveva precisato come nell'occasione (giugno 2011) l'imputato avesse acquistato un abito elegante, mentre era risultato dal servizio di I osservazione della p.g. del 15.6.11 (mentre comunque l'imputazione mossa al RI faceva riferimento al periodo febbraio-aprile 2011) che tutti i partecipanti alla riunione, ivi compreso il RI, indossavano abiti casual e sicuramente non eleganti. 43 Al più - conclude sul punto la difesa - i due episodi estorsivi per i quali il RI aveva riportato condanna, : potevano far configurare una mera partecipazione del medesimo al sodalizio mafioso, ma non provare la partecipazione qualificata di cui al comma 2 dell'art. 416-bis c.p. Con il secondo motivo si censura il trattamento sanzionatorio, in particolare mancanza di adeguata motivazione in ordine alla applicazione della recidiva contestata e alla mancata concessione delle si sostiene - a mere clausole di stile, senza neppureattenuanti, avendo al riguardo i giudici fatto ricorso - pronunciarsi in ordine alla doglianza concernente l'ingiustificata applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, sproporzionata ai fatti contestati, di anni tre. Con motivi aggiunti, pervenuti alla cancelleria di questa Corte in data 16.9.15, i difensori del RI hanno eccepito la violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto, irrogata dal primo giudice la pena base, per il reato di cui ai commi 2 e 4 dell'art.416-bis c.p., nel minimo edittale di anni 12 di reclusione, la ritenuta insussistenza, in secondo grado, delle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art.416-bis c.p., per la mancata contestazione in fatto agli imputati, avrebbe dovuto comportare la determinazione della pena base, nel minimo, di anni nove di reclusione. OS IZ lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante la confessione resa già in sede di indagini preliminari nel corso dell'interrogatorio del 25.7.12 dinanzi al p.m. e il riconosciuto stato di tossicodipendente che lo aveva indotto, secondo la stessa sentenza impugnata, a svolgere l'attività illecita di venditore al dettaglio di sostanze stupefacenti>, per poi intraprendere però un programma di recupero residenziale presso una apposita Comunità. Anche OS GI lamenta mancata concessione delle attenuanti generiche, negate sulla base di argomentazioni non congrue facenti leva sull'esistenza di precedenti penali e sulla mancanza di resipiscenza, ma omettendo di valutare gli elementi positivi rappresentati dalla spontaneità della confessione, dalla mancanza di violenza nella condotta posta in essere e dalla tenuità globale del fatto, che rendeva incongruo l'aumento di pena stabilito a titolo di continuazione. RI IP deduce, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) ed e) c.p.p., in relazione alla mancata assoluzione dal reato di favoreggiamento personale sub T), essendo verosimile,in mancanza del frammento audio o video relativo al presunto incontro avuto con il Lo RE, che egli si fosse 14 recato presso la stalla di via della Rovere per motivi leciti, ma a tale osservazione sviluppata con i motivi di - appello non era stata data risposta dalla sentenza impugnata e l'intercettazione in questione era stata utilizzata come prova della estorsione a danno dei soggetti interessati alla fiction televisiva, ma, valutata : : come non intellegibile dai giudici del riesame, era divenuta utile agli investigatori la figura del RI in quanto senza la sua partecipazione non sarebbe stato possibile contestare l'estorsione. : Inoltre, i giudici di appello avevano utilizzato, per l'affermazione di colpevolezza, fatti e circostanze mai + accertati, fantasiosamente ritenuti dalla p.g. indicativi della disponibilità di ST LL, affine del 'IP' citato dai coimputati e individuato in RI, a prestarsi alle esigenze della famiglia mafiosa avendo nel contempo il potere discrezionale su chi far lavorare nella fiction, laddove era risultato che solo . la 'OD aveva il potere di scegliere gli attori e le comparse e che il ST era in grado più di far : 'provinare' i soggetti senza alcuna certezza di assunzione. Peraltro prosegue il ricorrente -, la scelta del primo giudice di stralciare la posizione del RI dal - procedimento principale e di pervenire a sentenza il 10.6.13, prima di essersi pronunciato sulle condotte ascritte agli imputati RI e Lo RE (giudicati con sentenza 18.7.13), aveva creato un vulnus circa la legittimità della condanna essendo risultata minata la terzietà del g.u.p., mentre la successiva riunione dei procedimenti, pur se formalmente corretta, non aveva dato risposta alle eccezioni difensive in ordine alla doglianza relativa alla lesione del diritto di difesa. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p., essendo inconcepibile che un solo frammento di intercettazione tra terzi, di contenuto generico ed equivoco (secondo l'espressione del tribunale del riesame), potesse valere a dimostrare la commissione del reato, in assenza di elementi sufficienti a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che RI IP fosse stato avvicinato dagli intercettati e che il 'IP' di cui i medesimi parlavano, soggetto in grado di assicurare gli interessi dell'associazione sul set della fiction 'Squadra Antimafia Palermo oggi', fosse l'odierno ricorrente. Inoltre, nessuna richiesta estorsiva era stata confermata, né dalla società committente 'OD, né dalla 'Europalermo' e quindi difettava il reato presupposto, come ritenuto anche dai giudici del riesame con l'ordinanza 12.1.12, ma la Corte territoriale, ignorando le dichiarazioni di AT, AL e GL, che avevano negato ogni richiesta estorsiva, attribuendo al ST un ruolo marginale e non decisionale, 75 avevano conferito valore di riscontro ad elementi neutri, quali il grado di affinità tra ST e RI e la ritenuta implausibilità che Lo RE avesse narrato fatti mendaci ad un fidato affiliato, perché comportamento contrario alle regole della consorteria. Con il secondo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate con giudizio puramente di routine e con motivazione apparente che faceva riferimento ai precedenti penali dell'imputato, senza valutare l'ottimo comportamento processuale. MA GI deduce violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) e c) c.p.p., in relazione agli artt.649 c.p.p., 81 e 132 c.p., per non avere la Corte di appello, dopo aver riconosciuto che per lo specifico episodio di spaccio contestato al capo F) (cessione di sostanze stupefacenti a ET RL) il prevenuto era stato già giudicato con sentenza emessa ex artt. 444 ss. c.p.p. il 16.5.11 (irr.le il 10.6.11), proceduto alla eliminazione del relativo aumento di pena commisurato per tale reato. Con il secondo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate per i precedenti penali, senza però considerare la confessione resa e lo stato di tossicodipendenza riconosciuto dalla stessa Corte di merito. Con 'nota difensiva' pervenuta alla cancelleria di questa sezione il 24.9.15, il difensore di CO NT, nell'insistere per l'accoglimento del ricorso, reitera la doglianza relativa al mancato esame, sottolineando che, in caso di accoglimento di uno o più dei ricorsi degli altri coimputati, egli si troverebbe a dover rendere dinanzi al giudice di rinvio il proprio esame non più nella veste di imputato, bensì in quella di imputato di reato connesso, mentre l'approfondimento istruttorio era stato ritenuto opportuno dai giudici secondo l'indicata prospettazione. Infine, con 'nota di udienza' in data 2.10.15, i difensori di RI RE, con riferimento all'aumento di pena per la recidiva di cui al comma 5 dell'art.99 c.p., ribadito come la Corte di appello abbia utilizzato mere clausole di stile, tali da non soddisfare l'obbligo della motivazione, hanno lamentato - anche alla luce della sentenza n.185/15 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art.99, comma 5, c.p., limitatamente all'automatismo sanzionatorio basato sull'appartenenza del titolo di reato all'elenco dei delitti contenuti nell'art.407, comma 2, lett.a) c.p.p. l'inidoneità della motivazione a giustificare l'applicazione all'imputato della contestata recidiva. 76 Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza delle questioni processuali prospettate, segnatamente, nell'interesse di Di GI OM. Quanto, infatti, alle doglianze riguardanti una presunta non 'terzietà' del g.u.p. a giudicare della posizione del prevenuto per avere il medesimo giudice emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di 19 dei 30 imputati per i quali si era celebrata l'udienza preliminare, mentre per gli altri 11 era stata formulata la richiesta di rito abbreviato, le relative questioni hanno formato oggetto di pronunce sia da parte di questa Corte, con la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione, sia con il precedente rigetto della richiesta di astensione, per cui ogni ulteriore prospettazione non può trovare ingresso in questa sede, attesa anche la sostanziale aspecificità della doglianza formulata dalla difesa. In ordine, poi, alla pretesa inutilizzabilità dei risultati dell'attività di captazione delle conversazioni, per violazione degli artt.267 ss. c.p.p., del tutto correttamente i giudici di appello hanno ritenuto di respingere la relativa eccezione formulata nell'interesse del Di GI, con riferimento agli indicati decreti autorizzativi delle intercettazioni, dal momento che sia il provvedimento di urgenza del p.m. che il Joug successivo decreto di convalida del g.i.p. non si solo limitati ad un mero richiamo della nota di p.g. in data 8.2.10, ma hanno fatto sostanziale riferimento ad essa tanto da allegarla ai loro provvedimenti, rendendola così ostensibile alle difese e dando nel contempo dimostrazione di averne vagliato in modo autonomo il contenuto, secondo quella che è la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte che attribuisce, in tema di intercettazioni in procedimenti per delitti di criminalità organizzata, alle informative di p.g. efficacia legittimante le stesse (Cass., sez.l, 22 aprile 2010, n. 20262). Quanto al requisito dell' 'urgenza', che secondo la prospettazione difensiva non sarebbe in concreto esplicitato nei decreti autorizzativi, va ancora una volta ribadito che i risultati delle intercettazioni disposte con decreto di urgenza dal p.m. sono sempre utilizzabili, allorchè ne sia intervenuta la convalida da parte del g.i.p., poiché questa preclude qualunque discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza, rimessa, peraltro, alla discrezionale valutazione dell'organo procedente (Cass., sez.II, 4 maggio 2001, n.26015; Sez.l, 22 aprile 2004, n.23512; Sez.fer., 24 agosto 2010, n.32666). In ordine, infine, alla dedotta inutilizzabilità delle risultanze dell'attività di videosorveglianza effettuata dalla p.g., tale attività ha riguardato precipuamente gli spazi antistanti gli esercizi commerciali interessati e 97 quindi trova la sua previsione normativa nelle prove documentali non disciplinate dalla legge, previste dall'art.189 c.p.p., non potendo essa ritenersi appartenere al genus delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, con la conseguenza che, trattandosi di prova c.d. atipica, non è alla stessa applicabile la disciplina di cui agli artt.266 ss. c.p.p., in quanto le garanzie previste dall'art. 14 della Costituzione si applicano solo alle captazioni che riguardano luoghi di privata dimora (v. Sez.un., 28 marzo 2006, n.26795, Prisco) e comunque i risultati delle videoregistrazioni effettuate nel corso delle indagini anche all'interno di esercizi pubblici (quali quelli in questione), sono utilizzabili atteso che gli stessi non possono considerarsi luoghi di privata dimora (Cass., sez VI, 17 gennaio 2012, n.1707). In punto di responsabilità il ricorso del Di GI è infondato. Quanto al reato di associazione mafiosa, con motivazione del tutto adeguata ed immune dai lamentati vizi di illegittimità, i giudici territoriali hanno tratto il proprio convincimento dell'appartenenza del prevenuto, con ruolo direttivo di capo del mandamento di OR NU anzitutto dalle conversazioni intercettate tra il medesimo e Lo RE CA in ordine alle quali - come, più in generale, con riferimento a tutto il coacervo captativo - va ricordato che l'interpretazione del linguaggio e del loro contenuto è questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri di logica ed alle massime di esperienza (Cass., sez. VI, 26 gennaio 1994, n.861; Sez.VI, 8 gennaio 2008, n.17619). Orbene, nella specie, i giudici palermitani non certo illogicamente - a fronte della versione riduttiva offerta dalle difese circa la loro valenza probatoria hanno desunto dalle conversazioni del 15.9.10; 9.4.10; - 9.11.10; 4.1.11; 3.2.11 e 8.3.11, il ruolo egemone rivestito dal Di GI nel sodalizio mafioso in argomento, esplicato anche con riferimento al mantenimento degli esponenti del 'mandamento' e non solo dei propri parenti, avendo il Di GI fatto riferimento, nel commentare l'imminente scarcerazione di Lo RE OM, alla volontà di provvedere nell'interesse comune alla gestione della 'cassa' del sodalizio (perché c'è la sopravvivenza e quello che si raccoglie servono per tutti>>). Proprio la gestione della 'cassa' - hanno rimarcato i giudici di appello nel reputare tale mansione indicativa anche di un ruolo di vertice dell'imputato - è da attribuirsi al Di GI in ragione anche delle continue richieste di denaro provenienti al medesimo da parte di parenti di carcerati e della preoccupazione del 18 prevenuto di soddisfarle, nei limiti delle disponibilità, in modo equo, tanto da discuterne anche con GL IN (coimputato nei confronti del quale si è proceduto con il rito ordinario) in una conversazione (intercettata il 9.4.10) avente ad oggetto il mantenimento dei familiari del detenuto IA OR, in ragione delle continue richieste di denaro provenienti dalla moglie di quest'ultimo. E che l'interesse del Di GI non fosse limitato all'assistenza della propria famiglia 'di sangue' poteva -hanno ancora sottolineato i giudici di appello desumersi -proprio dalla critica che nel corso della predetta conversazione era rivolta al comportamento della famiglia Lo RE, che pretendeva aiuti economici di proporzioni tali da rendere difficile l'assistenza anche agli altri associati, condotta che aveva portato il Di GI a lamentarsi esplicitamente di tale situazione tanto da affermare, nel corso della telefonata del 9.11.10, con riferimento al fratello Di GI GR, già 'reggente' del mandamento di OR NU e all'epoca detenuto per essere stato arrestato nel giugno del 2010: < Siccome mio fratello per essere presente a loro... trascurava a tutti gli altri! lo invece non trascuro a nessuno dei ragazzi >>, frase eloquente anche nel senso, ben evidenziato dai giudici palermitani, che il Di GI OM, nuovo esponente di spicco del mandamento, aveva inteso operare una rottura con la precedente gestione della 'cassa', assicurando supporto economico indistintamente a tutte le famiglie dei sodali e non soltanto alla più influente famiglia Lo RE, volontà confermata nel corso della conversazione 3.2.11 nella quale, oltre a negare ad altri la possibilità di guadagnare nel territorio di sua competenza, aveva precisato all'interlocutore che egli perseguiva gli interessi dell'intero sodalizio mafioso (Quando io faccio una cosa è per la collettività>>), comportamento - hanno del tutto logicamente osservato i giudici di merito - che non avrebbe il Di OM potuto tenere ove non avesse avuto un ruolo apicale. Tale ruolo è risultato confermato-pur al di là della credibilità della collaborante IT IC, come puntualizzato dai giudici di appello - anche dall'inequivoco esito dell'intercettazione ambientale dell'8.3.11, avvenuta presso la 'polleria' di via Palmerino, gestita da Di MA PE (altro coimputato nei cui confronti si è proceduto con rito ordinario), presenti Di GI, NO e CO, nel corso della quale ha evidenziato la Corte palermitana i tre, oltre ad aver parlato della gestione della 'cassa', - concordando sulla opportunità di compiere versamenti, anche ingenti, per consentire agli associati e ai loro familiari di impiantare attività produttive sì da garantire uno stabile sostentamento, avevano fatto 79 riferimento anche alla necessità di infiltrarsi in determinati appalti ed avevano discusso inoltre delle tariffe del 'pizzo da praticare sulla costruzione di appartamenti (2-3.000 euro ad appartamento), confidando ancora il Di GI ai due sodali di aver 'chiuso' un'estorsione al supermercato GS (< Quello, Nino, siamo rimasti che la chiudiamo per Pasqua e Natale per il fatto del GS...3.500 euro ce li danno il 15 di aprile che li deve venire a prendere GI>>). Quanto al delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n.309/90 (capo d), la responsabilità del Di GI quale gestore, in modo stabile e continuativo, di un parallelo ma distinto organismo associativo, comprendente AR NO e Lo AC NT (coimputati nei cui confronti si è proceduto con rito ordinario) e che si avvaleva, quali spacciatori, anche di OS IZ e MA GI, è risultata provata - hanno, con motivazione immune da profili di illogicità e/o contradditorietà, affermato i giudici territoriali dall'esistenza di una struttura operante nella zona di Piazza Ingastone di Palermo composta da spacciatori che operavano nell'interesse del AR, il quale, a sua volta, agiva in stabile collegamento con il Di GI, come era risultato dagli esiti delle indagini di p.g. in data 15.10.10. In tale data, infatti, le immagini della videocamera installata dai carabinieri presso la macelleria del Di GI avevano colto OS IZ nell'atto di cedere sostanze stupefacenti a vari 'clienti', finchè erano sopraggiunti Di GI, AR ed un terzo soggetto e la conversazione aveva avuto ad oggetto crediti da recuperare, per la fornitura di droga, anche con le maniere 'forti', come era stato proposto dal AR ed assentito dal Di GI. Inoltre, nel corso della conversazione intercettata il 25.9.10 tra Lo RE CA (zio di Di GI OM) e RO EO (ex agente della Polizia di Stato ritenuto vicino a vari esponenti mafiosi del mandamento di OR NU), quest'ultimo aveva reso edotto il suo interlocutore di aver consigliato Di GI OM di spostare il punto di spaccio della macelleria per evitare di fornire punti di riferimento fissi alle Forze dell'ordine che in quel momento stavano effettuando le indagini (< Gli ho detto...per adesso questo punto toglilo...questo alla macelleria....allontanati qualche 15 giorni...20 giorni e non dare punti di riferimento...meno potete fare rumore meglio è...in certi punti in quattro, cinque, sei...evitate soprattutto se sono persone conosciute...io ti do questo consiglio>>), comportamento - hanno non certo illogicamente osservato i giudici di merito che il RO non avrebbe tenuto, né di ciò avrebbe fatto partecipe il Lo - 20 RE CA, ove non fosse stato consapevole che il Di GI era il gestore dell'attività di spaccio nella zona di Piazza Ingastone che dieci investigatori provenienti da Roma avevano deciso di controllare. A conforto di tali già di per sé concludenti emergenze probatorie si pongono poi le propalazioni del collaboratore di giustizia NN AB - già reggente della famiglia di Borgo Vecchio e la cui attendibilità è adeguatamente argomentata -, che ha indicato in 'Masino il carnezziere' (e riconoscendo in fotografia Di GI OM) il trafficante di cocaina, inizialmente per conto di NO Lo RE, pur facendo riferimento ad un periodo (2008-2009) anteriore a quello ricompreso nell'imputazione sub d) (ottobre 2010-aprile 2011), ma pur sempre significativo e compatibile con le complessive risultanze probatorie a carico del Di GI. Quanto al trattamento sanzionatorio, riservata ad una successiva trattazione la questione della violazione dell'art.597, comma 4, c.p.p., va comunque rilevata la legittimità del diniego di attenuanti generiche, avendo la Corte di merito richiamato, oltre alla gravità dei fatti contestati, il precedente penale dell'imputato, trattandosi di parametro considerato dall'art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all'art.62-bis c.p., senza peraltro che il ricorrente abbia in questa sede prospettato concreti elementi di segno favorevole non considerati dai giudici di merito. Lo RE CA (detto 'TR ovvero 'zio TR), zio di Di OM GI, è stato dai giudici territoriali ritenuto il 'reggente' del mandamento di OR NU con motivazione logica, aderente alle risultanze probatorie e all'esito di un percorso argomentativo basato non certo sui meri legami familiari con altri soggetti ritenuti appartenere al medesimo sodalizio mafioso, quanto piuttosto sull'interpretazione delle conversazioni intercettate riguardanti il prevenuto che la difesa ha invece proposto in un'ottica riduttiva e limitata al contesto familiare di riferimento. La condivisione con il TE Di OM GI della 'reggenza' del mandamento di OR NU è stato -il frutto hanno osservato i giudici palermitani - di una scelta consapevole del Lo RE il quale, resosi conto di essere intercettato dalla p.g., aveva preferito assumere una posizione defilata nell'ambito dell'associazione criminosa, ma non per questo secondaria, tanto che dalle numerose conversazioni captate nell'ambito della stalla nella sua disponibilità, sita in via Della Rovere n.3, era emerso proprio il ruolo egemone del prevenuto che, nel ricevere alcuni affiliati al sodalizio, aveva impartito le direttive da seguire 21 circa alcune attività estorsive, come nel caso - hanno specificato i giudici - della vicenda di cui al capo b) dell'imputazione, allorchè TO IA si era recato, il 16 settembre del 2010, accompagnato da NN IO (all'epoca affiliato della consorteria), dal Lo RE per chiedergli l'autorizzazione a rilevare la gioielleria 'Di AO' di Corso Finocchiario Aprile, e, ricevuta la 'messa a posto' dal Lo RE a nome dell'organizzazione, dopo aver fatto presente al suo interlocutore di aver già in precedenza fornito un contribuito alla consorteria consegnando gioielli, aveva appreso che, una volta aperta la gioielleria, avrebbe dovuto pagare qualcosa alla 'famiglia', venendo congedato da 'zio TR con un eloquente: < Ora io tra : mezz'ora questo discorso...aspetto una persona, ma già fai conto che è chiuso>>. Anche la vicenda estorsiva relativa alla fiction televisiva 'Squadra Antimafia' è stata correttamente valutata dai giudici di merito in un'ottica convergente al fine di ritenerla, quale reato-fine (capo c), dimostrativa del ruolo dirigenziale del Lo RE. Dalle conversazioni intercettate, infatti, risulta che il Lo RE, dopo aver provveduto a convocare, in relazione a tale vicenda, certo 'IP' (identificato poi in RI IP), aveva avuto un colloquio con RI PE (coimputato nei cui confronti si è proceduto con il rito ordinario) il 16.9.10 nel corso del quale si era appreso che la gestione dei servizi per le persone impegnate nelle riprese televisive della fiction in questione era stata affidata a tale 'biondo' (TE di 'IP'), il quale si sarebbe dovuto impegnare per far partecipare ai guadagni anche la famiglia mafiosa del Lo RE, tanto che RI aveva detto: < Perché già loro gli mandano 300.000 euro (circostanza confermata da AT IP, rappresentante della 'OD che, come precisato dalla Corte di appello, ha dichiarato che l'importo di 300.000 euro era stato effettivamente percepito dalla Europalermo di ST LL) per questo lo so che significa già, e loro già hanno a quello, mi devono fare uscire i soldi da là>>, ricevendo come risposta da Lo RE: < Non può imbrogliare perché gliel'ho detto... IP...euro...anzi gli ho detto: 'hai qualche cinquemila euro'...dice 'appena finisce il film'>>, aggiungendo di aver detto a 'IP' di sbrigarsi perché non c'era tempo da perdere (< PE, non è che possono stupitiare, tutto il film ti pare che deve durare vent'anni? Gli ho detto 'vedi di muoverti e vedi quello che devi fare' >>). Gli accertamenti di p.g. hanno evidenziato i giudici di merito avevano poi consentito di identificare il 'biondo', TE di RI IP, in ST LL, titolare della Europalermo soc.coop. e persona che, 22 incaricata dalla 'OD, società produttrice della serie televisiva, si occupava, di fatto, della gestione dei servizi legati alla realizzazione della fiction 'Squadra Antimafia' e tali accertamenti (costituenti una quaestio facti che, anche in ragione della scelta del rito, non può essere messa in discussione in questa sede) avevano trovato successiva conferma dalla conversazione telefonica intercettata il 27.9.10 nel corso della quale ST LL si era mostrato non solo disponibile alle esigenze manifestate dalla famiglia mafiosa (dazione di denaro imposta da Lo RE per il tramite di RI), ma anche in grado di indicare le persone che potevano prendere parte alla fiction stessa. Il quadro accusatorio relativo a tale vicenda estorsiva si è poi rafforzato trovando riscontro la 'bontà' della conversazione ora menzionata nella ammissione del RI IP di essersi recato da Lo RE CA, pur sostenendo di non ricordare la ragione di tale incontro, il cui ruolo di vertice nell'organizzazione è emerso anche dal contenuto di ulteriori conversazioni intercettate, particolarmente significative circa l'affidamento che nel predetto si faceva per risolvere o comunque avviare a soluzione questioni - - involgenti anche appartenenti ad altri mandamenti (quali i soggetti appartenenti alla 'famiglia' di DI, di cui alla conversazione del 19.9.10 preceduta dall'incontro di Lo RE con DA MI e Di CA GI), oppure per disciplinare il 'turno' tra le imprese di pompe funebri (come risultava dalla intercettazione, in data 20.9.10, della conversazione tra il Lo RE e l'RI), o ancora venendo informato dall'ex agente di polizia RO EO del pericolo che il coreggente del mandamento, Di OM GI, stava correndo nell'ambito dell'attività dello spaccio di droga (secondo quanto sopra evidenziato con riferimento alla posizione del Di GI) in ragione dell'arrivo di personale appartenente ai reparti speciali della Polizia di Roma. E' solo a motivo della scoperta di una microspia nella stalla di via Rovere, avvenuta il 26.9.10, che il Lo RE hanno evidenziato i giudici palermitani -, consapevole di essere oggetto di indagini, si era defilato - decidendo di condividere la reggenza del mandamento di OR NU con il TE Di OM GI, ma non venendo meno al suo ruolo, come era dimostrato ha non certo illogicamente osservato la Corte palermitana dagli incontri avuti dal predetto (di cui all'informativa 2.5.11 dei carabinieri) sia con NO - CO che con il Di GI stesso, all'esito dei quali aveva manifestato tutta la sua soddisfazione per l'operato del TE, mentre era stato proprio il necessitato atteggiamento prudenziale - hanno 23 perspicuamente rimarcato i giudici di merito-ad impedirne la partecipazione all'incontro con altri esponenti mafiosi avvenuto presso il ristorante di via Ingastone, essendo gli incarichi operativi stati affidati al Di OM il quale, nella veste di coreggente della consorteria, aveva poi avuto modo di incontrarsi, come era emerso dalla conversazione intercettata l'8.3.11 presso la polleria di via Palmerino, con CO NT che all'epoca, come dal medesimo affermato in sede di dichiarazioni spontanee rese dinanzi alla Corte di appello, rivestiva un ruolo direttivo nella famiglia mafiosa di Bagheria. In ordine al trattamento sanzionatorio, infondata è la doglianza concernente la violazione del combinato : disposto di cui agli artt.99 e 63, comma 2, c.p., dal momento che l'aumento di pena per la contestata recidiva non è stato determinato < per il concorso con altra circostanza di aggravamento più grave>, dal momento che sono state escluse le circostanze aggravanti di cui al quarto e al sesto comma dell'art. 416-bis c.p. Tuttavia - rileva questa Corte - l'aumento per recidiva reiterata ex art.99, comma 5, c.p., nella lettura in combinato disposto con l'art.407 c.p.p., è stato determinato dai giudici di appello (il g.u.p. non ha invero specificato, nel calcolo della pena, l'aumento applicato per la contestata recidiva) con riferimento ai soli precedenti penali del Lo RE e pertanto alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 23.7.15, n.185, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.99, comma 5, c.p., come sostituito dall'art.4 della l.n. 251 del 2005, limitatamente alle parole < è obbligatorio e.>>, perché tale norma, nel prevedere che nei casi di cui all'art.407, comma 2, lett.a) c.p.p., la recidiva è obbligatoria, contrasta con il principio di ragionevolezza e parifica nel trattamento obbligatorio situazioni personali e ipotesi di recidiva tra loro - - diverse, in violazione dell'art.3 Cost. -, essendo venuto meno, con effetto ex tunc (in ragione del combinato disposto degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, commi 3 e 4, 1.11 marzo 1953, n.87), l'automatismo nell'applicazione della recidiva di cui al comma 5 dell'art.99 c.p., il giudice di appello, in sede di rinvio, dovrà rivalutare, per Lo RE CA, l'applicazione della recidiva alla luce del decisum della Corte costituzionale. Tale aumento di pena - hanno ritenuto i giudici delle leggi - non può più essere legato solamente al dato formale del titolo di reato, senza alcun accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti e avuto riguardo ai parametri 24 • indicati dall'art. 133 c.p. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo>>,rimanendo altrimenti violato anche l'art.27, comma 3, Cost., che implica un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra>>, con il risultato che la preclusione dell'accertamento della sussistenza nel caso concreto delle condizioni che dovrebbero legittimare l'applicazione della recidiva può rendere la pena palesemente sproporzionata, e dunque avvertita come ingiusta dal condannato, vanificandone la finalità rieducativa prevista appunto dall'art. 27, terzo comma, Cost.>>. Inoltre, in mancanza della indicazione, nella specie, da parte del primo giudice, dell'aumento di pena apportato a titolo di recidiva, non è dato comprendere quale sia stata la pena-base determinata in primo grado, né la Cassazione può supplire provvedendo lei stessa a tale determinazione, trattandosi di valutazione squisitamente di merito e pertanto il giudice di rinvio, per non incorrere nella violazione del : divieto di reformatio in peius (secondo quanto sarà precisato in esito alla trattazione dei singoli ricorsi), provvederà a scorporare, dal calcolo del g.u.p., la pena-base per il reato di cui al comma 2 dell'art.416-bis c.p. e a determinare la pena da irrogare, in sede di appello, per tale reato, in misura non superiore a quella di primo grado. L'ultimo motivo, riguardante le statuizioni civili, si presenta come inammissibile, sia per genericità della doglianza relativa ad asserita mancanza dei requisiti di cui all'art.92 c.p. in capo ai soggetti che hanno avanzato pretese risarcitorie, sia perché, nella incontestata sintesi dei motivi di appello quali risultanti dalla sentenza impugnata, tale censura si presenta come 'nuova', non avendo formato oggetto di specifica devoluzione ai giudici di secondo grado, e pertanto essa trova in questa sede la preclusione di cui all'ultima parte del comma 3 dell'art.606 c.p.p. Le considerazioni svolte dai giudici territoriali in ordine alla vicenda estorsiva sub c), addebitata al Lo RE, hanno legittimamente condotto alla speculare affermazione di responsabilità di RI IP per il reato di favoreggiamento di cui al capo t). Dalla ricordata conversazione ambientale intercettata il 16.9.10 tra Lo RE e RI era infatti emerso - hanno ricordato i giudici palermitani - che il primo aveva convocato, in relazione alla vicenda della fiction 25 televisiva, tale 'IP' ( con tranquillante certezza identificato in RI IP il quale ha dal canto suo ammesso l'incontro con il Lo RE ), per ottenere, tramite il di lui parente 'biondo' (con certezza identificato, anche per il colore dei capelli, in ST LL, legato al RI da rapporto di affinità - per essere la moglie di ST figlia del fratello di RI e contitolare, di fatto, della Europalermo soc.coop., - unitamente al socio GL AN) 5.000 euro da versare alla 'famiglia', intimandogli anche di fare presto (< vedi di muoverti e vedi quello che devi fare>>). L'avere il RI, destinatario della richiesta (di chiara natura estorsiva) del Lo RE di esercitare pressioni sul proprio congiunto ST LL, riferito invece ai carabinieri, in sede di s.i.t. il 7.5.12, di non ricordare le ragioni che lo avevano indotto a recarsi presso la stalla di via della Rovere, per poi genericamente far riferimento a non meglio precisati motivi di lavoro di Lo RE NO (TE di Lo RE CA, assunto dalla 'OD - come precisato dalla Corte di merito su indicazione della 'Europalermo'), reiterando tali dichiarazioni anche dinanzi al p.m., in data 6.7.12, è comportamento che legittimamente è stato ritenuto integrare gli estremi del reato di cui all'art.378, commi 1 e 2, c.p., avendo in tal modo RI aiutato Lo RE CA ad eludere le investigazioni dell'Autorità sia con riferimento alla vicenda estorsiva di cui al capo c) che al delitto associativo di cui al capo a). Legittimamente, poi, sono state negate al RI le invocate attenuanti generiche, in considerazione della negativa personalità quale risultante dai numerosi precedenti penali, trattandosi di parametro considerato dall'art. 133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all'art.62-bis c.p e senza che il ricorrente abbia in questa sede prospettato concreti elementi di segno positivo non valutati dai giudici di merito, anche il comportamento processuale - secondo la precisazione operata dai giudici di appello - non essendo valso a far desumere elementi di valutazione favorevoli all'imputato. . Il primo motivo di ricorso di NO CO è infondato. Lungi dall'avere i giudici territoriali valorizzato in malam partem piccoli frammenti probatori di carattere per lo più indiziante come lamentato dalla difesa dell'imputato - in ordine all'appartenenza del NO all'organizzazione 'Cosa nostra', con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità, la Corte di merito ha ritenuto le risultanze processuali chiaramente dimostrative della partecipazione del prevenuto al sodalizio mafioso, nel mandamento di OR NU, quale stretto collaboratore di Di GI OM. 26 Ciò ha fatto sulla base delle conversazioni intercettate nella polleria di via Palmerino, tra cui, particolarmente significativa in termini accusatori, quella dell'8.3.11 -già analizzata in relazione alla posizione del Di GI - nel corso della quale, presenti anche Di GI OM e CO NT (spontaneamente dichiaratosi come uno dei capi della famiglia mafiosa di Bagheria), si era discusso delle modifiche da apportare alla gestione della 'cassa' e di come provvedere al sostentamento delle famiglie dei sodali detenuti. Tutti si erano trovati d'accordo - come già evidenziato sull'impossibilità di continuare ad apprestare una sorta di mero servizio assistenziale, optando per un più efficace versamento di una somma di denaro, anche di ingente importo, onde consentire alla famiglia del singolo associato di intraprendere un'attività produttiva, senza gravare così sulla 'cassa' comune, tanto che Di GI aveva concluso: < Certo...questo è pure buono...e i soldi investirli, le cose sono cambiate >>. La conversazione aveva poi riguardato-hanno ancora evidenziato i giudici di merito - l'infiltrazione in alcuni appalti e l'esecuzione di estorsioni (quello dei mobili Pizzimenti...che si è interessato Corso Calatafimi >>) con le 'tariffe' da praticare in proposito sulle costruzioni di appartamenti (2 o 3.000 euro ad appartamento), ed aveva suscitato interesse il nuovo metodo proposto da CO secondo cui i mafiosi di ! Bagheria si avvalevano ormai del contributo fornito da dipendenti locali dell'U.T.C., tanto che NO aveva affermato, rivolto allo CO: < Ce li chiudi tu direttamente... e ci leviamo il pensiero, non cummattemmo a Palermo, si sparge subito la voce, questo, quello e non perdiamo tempo con nessuno>>. Il discorso si era poi spostato sull'assetto di altri mandamenti (e NO aveva confermato la notizia del Di GI per cui MI La TT era a capo del mandamento di Santa Maria di Gesù) e della gestione . - del settore delle 'macchinette' (c.d. slot machines). -I tre soggetti intercettati hanno perspicuamente osservato i giudici di appello si erano pertanto interessati, e ne avevano discusso tra loro, degli assetti strategici dell'organizzazione mafiosa in argomento, e NO (al di là delle propalazioni della collaborante IT IC che lo aveva indicato come capo della famiglia di Corso Calatafimi) si era dimostrato uno stretto collaboratore hanno non certo illogicamente - concluso sul punto i giudici palermitani - del Di GI, partecipando alle scelte vitali per il sodalizio, con ruolo quindi attivo all'interno dell'organizzazione. 27 Fondato è invece il secondo motivo di gravame, in punto di trattamento sanzionatorio. Il giudice di primo grado, computate le due aggravanti (commi 4 e 6 dell'art.416-bis c.p.), ha determinato la pena nel minimo (anni 12 di reclusione), riducendola poi, in conseguenza della scelta del rito, ad anni otto di reclusione. Poiché il giudice di appello ha escluso le predette aggravanti, in quanto non contestate in fatto, avrebbe dovuto determinare la pena, per l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 416-bis c.p., anch'essa nel minimo (anni 7 di reclusione) e su quest'ultima operare la diminuzione di 1/3. L'avere invece determinato la pena, per il reato di cui al comma 1 dell'art.416-bis c.p., in anni 9 di reclusione, ha comportato, da parte della Corte di appello, la violazione dell'art.597 c.p.p., secondo quanto da ultimo sostanzialmente ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 27.3.14, che hanno richiamato, confermandone il dictum, la decisione di Sez.un., 27 settembre 2005, n.40910, William Morales, secondo cui il principio del divieto di reformatio in peius, di cui al comma 4 dell'art.597 c.p.p., non si accontenta del 'non peggioramento' della entità complessiva della pena, ma pretende che tale principio si applichi anche a tutti gli elementi che concorrono alla determinazione di questa: non viene quindi in discorso un semplice confronto tra pene, ma occorre procedere ad un raffronto tra i segmenti che vengono a comporre quella sequenza;
nessuna logica 'manipolatoria' può quindi consentire non domandati (e quindi non consentiti) aumenti di pena anche nella ipotesi in cui tali aumenti vengano 'compensati' attraverso altre operazioni intermedie che permettono di non aggravare, rispetto allo statuto sanzionatorio adottato dal primo giudice, il trattamento finale. Il giudice di appello, pertanto, anche quando escluda -come nella specie - una circostanza aggravante e per l'effetto irroghi una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. . In punto di trattamento sanzionatorio di NO CO e ciò vale con riferimento anche a Di GI - OM, sia avuto riguardo alla pena base determinata dal giudice di appello in misura superiore (anni 13 i di reclusione) a quella del primo giudice (anni 12 di reclusione), che in relazione al disposto di cui al comma : 5 dell'art.99 c.p., come 'costituzionalizzato dalla sopra citata sentenza della Corte costituzionale 28 ⚫ l'impugnata sentenza deve quindi essere annullata con rinvio, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Anche il ricorso di RI RE, in punto di responsabilità, non è fondato. Rilevato come il predetto imputato sia stato condannato, in separato procedimento, per due episodi di estorsione, entrambi aggravati ex art.7 l.n. 203/91 e commessi in Palermo tra l'ottobre 2010 e il giugno 2011 (con sentenza divenuta irrevocabile il 12.11.13), alla pena di anni sei di reclusione ed €2.000,00 di multa, non certo illogicamente tali reati-scopo sono stati dalla Corte territoriale ritenuti come elementi particolarmente probanti per una sua partecipazione, con ruolo decisionale, all'organizzazione mafiosa in argomento, essendo emerso-anche nella esecuzione dell'estorsione in danno di NT EL, come ricostruita dai carabinieri nell'informativa dell'8.6.11 -un ruolo sovraordinato rispetto a quello del coimputato CH SC (nei cui confronti si è proceduto con il rito ordinario per il reato di cui all'art.416-bis c.p.). Di ciò - hanno compiutamente argomentato i giudici di appello - vi era prova anche nella conversazione, intercettata il 2.6.11, tra Lo DO NN (persona che la p.g. ha indicato come sentimentalmente legata al CH), LL GI e AN IA, nel corso della quale la Lo DO aveva spiegato ai suoi interlocutori di aver parlato con 'RE' (RI), aggiungendo che questi era 'superiore' di 'SC' (CH), circostanza confermata anche dalla conversazione intercettata il 7.3.11 nella quale CH aveva informato RI che tale 'ET si era recato presso un esercizio commerciale senza alcun permesso, provocando l'ira del RI che aveva deciso di intervenire immediatamente (< Allora... sto scendendo io...sto venendo>>). Confortano tali conclusioni hanno puntualizzato i giudici di appello anche le propalazioni di IT IC, che al RI era legata da una relazione sentimentale e che pertanto, non certo illogicamente, è . stata considerata dai giudici territoriali a conoscenza delle dinamiche del sodalizio, sia per scienza diretta, : E sia per averle apprese dallo stesso RI che, infine, per avere la stessa IT partecipato -come era risultato dalle indagini dei Carabinieri di Palermo - ad alcune estorsioni: venuta a mancare la protezione del RI, arrestato l'11.7.11, il timore di essere uccisa da altri affiliati a 'Cosa nostra' l'aveva indotta a collaborare con la giustizia, collaborazione nell'ambito della quale aveva riferito delle vicende della famiglia 28 mafiosa di Borgo Vecchio, affermando che dopo l'arresto del capo mafia BB NT, come capo I famiglia era subentrato il TE GI ('Gino il mitra'), che però in seguito 'aveva sbagliato', utilizzando il denaro della 'cassa' per scopi personali, dissipandolo al gioco, e al suo posto era stato 'messo', per volontà del Di GI coreggente del mandamento di OR NU, RI RE, mentre CH SC era divenuto 'il fiancheggiatore' del RI estromettendo da tale ruolo, sempre su disposizione del Di GI, CH EL. : Le dichiarazioni della IT hanno trovato un preciso riscontro individualizzante - come puntualizzato dai F nelle risultanze della conversazione intercettata il 27.10.10, nel corso della quale il giudici palermitani- CH, preoccupato per la gestione della 'cassa' da parte di 'Gino u' mitra', aveva riferito a CH di aver consegnato ingenti somme di denaro a 'Gino', palesandogli la sua preoccupazione ma ricevendo come risposta dall'BB: < lo so quel che faccio>>, mentre CH aveva fatto presente che erano necessari, per le esigenze più immediate, 10.000 euro e CH aveva concluso: < Siamo nella merda tutti>>. Era pertanto verosimile ritenere - hanno non certo illogicamente sostenuto i giudici di appello - che, come aveva affermato la stessa IT, CH avesse deciso di informare di tale situazione Di GI OM, reggente del mandamento di OR NU e che questi, intervenuto, aveva destituito dall'incarico BB GI, sostituendolo con RI, persona di sua piena fiducia, tanto che come era risultato dagli accertamenti dei Carabinieri di Palermo -, dai primi mesi del 2011 RI, che fino a quel momento aveva agito nella zona di via dei Cipressi, aveva iniziato ad operare nel territorio del Borgo Vecchio. Correttamente pertanto i giudici territoriali hanno ritenuto provato, con riferimento al RI, il reato di cui al comma 2 dell'art. 416-bis c.p. per facta concludentia, a nulla rilevando, per diversamente opinare, che la cerimonia della presunta affiliazione del RI a 'Cosa nostra', secondo quanto raccontato dalla IT, che, pur non avendovi assistito personalmente, aveva evidenziato che per l'occasione il RI intendeva indossare abiti eleganti, non sia risultata provata con certezza essendo stato nell'occasione il predetto indicato dagli investigatori come indossante abiti casual, dal momento che il coacervo probatorio evidenziato ne ha disegnato la figura di partecipe dell'organizzazione mafiosa con ruolo direttivo. : 30 Fondata è invece la doglianza riferita al trattamento sanzionatorio, limitatamente alla violazione dell'art.597, comma 4, c.p.p. e al difetto di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva di cui al comma 5 dell'art.99 c.p., come 'costituzionalizzato' dalla ricordata sentenza della Consulta n.185/15. A fronte, infatti, della determinazione da parte del primo giudice della pena, con le aggravanti contestate e l'aumento per la recidiva reiterata, in anni 21 di reclusione, al giudice di secondo grado, in sede di rinvio,è demandato analogo compito, per escludere la violazione del divieto di reformatio in peius, spettantegli con riferimento alla posizione di Lo RE CA, mentre la violazione del disposto di cui al comma 5 dell'art.99 c.p. è derivata dall'avere i giudici di appello operato un aumento automatico, oggi non più consentito (ma con effetto ex tunc) a seguito della sentenza del Giudice delle leggi. Inammissibile è invece, attese la genericità e la manifesta infondatezza, la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, legittimamente negate dai giudici di appello in ragione dei numerosi e anche gravi precedenti penali del RI, trattandosi di parametro considerato dall'art. 133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all'art.62-bis c.p., mentre del tutto generica è la censura riguardante la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre, in relazione alla quale il ricorrente si è limitato a sostenerne la sproporzione rispetto ai fatti contestatigli, senza alcuna argomentazione a sostegno della doglianza. Anche per RI RE, quindi, deve operarsi un annullamento, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Quanto evidenziato con riferimento alla posizione di RI RE non può che riguardare anche CH EL, la cui partecipazione all'associazione mafiosa è dai giudici palermitani, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità, fatta discendere dal contenuto delle conversazioni intercettate. Significativa, in termini di intraneità del prevenuto al sodalizio, è la conversazione intercettata, in data 15.11.10, tra il predetto e CH SC, avente ad oggetto la gestione della 'cassa' della famiglia di Borgo Vecchio, anche relativamente al pagamento delle 'mesate',dolendosi i due del fatto che le esigenze di BB GI ('Gino u mitra') anche in quel frangente avrebbero finito per prevalere mentre loro avrebbero ancora dovuto 'combattere' per venti giorni, confidando nel 'versamento' di denaro da parte di E certo 'Raffaele' per il giovedì successivo e di altro soggetto per il sabato, così intendendo la Corte di merito, 31 non certo illogicamente,tali 'versamenti' quali provento di attività estorsiva, in mancanza anche di ! qualsivoglia elemento per attribuirli a non illecita attività commerciale interessante il CH e i suoi interlocutori ed anche alla luce della precedente conversazione, intercettata il 27.10.10, nel corso della quale CH aveva rappresentato l'urgenza di denaro (< Ci vogliono 10.000 euro>>), ricevendo dal CH l'eloquente risposta: < Nessuno te li presta>>. Proprio dal contenuto di quest'ultima conversazione anch'essa già esaminata in relazione alla posizione del RI , nel corso della quale i due interlocutori (CH e CH) avevano parlato del vizio del gioco che affliggeva 'Gino u mitra' e che lo portava a dissipare al Bingo il denaro della 'cassa', tanto che CH aveva ravvisato l'esigenza di reperire 10.000 euro per le necessità più pressanti e CH aveva concluso dicendo:< Siamo nella merda tutti>>, la Corte di merito ha tratto, con motivazione del tutto logica, ulteriori elementi di conferma del ruolo attivo del CH all'interno del sodalizio, per il quale si spendeva ed era in costante contatto con gli altri affiliati. La situazione di tensione che si era venuta a creare nella famiglia di Borgo Vecchio aveva anche condotto hanno osservato ancora i giudici di appello - al deterioramento dei rapporti tra CH e CH, fino a che i due si erano nuovamente 'appaciati', secondo quanto era emerso dalla conversazione 19.4.11 intercorsa tra Lo DO NN (indicata dalla p.g. come 'la ragazza del CH') e UL GE (indicato dalla p.g. come persona vicina ad BB GI ), tanto che CH e CH erano stati notati dalla p.g. incontrarsi con BB e RI, a conferma del ruolo - hanno correttamente concluso sul punto i giudici territoriali-di partecipe del CH al sodalizio criminale che vedeva come nuovo capo famiglia RI RE, il tutto anche al di là - hanno conclusivamente osservato i giudici palermitani - delle dichiarazioni accusatorie della IT. Quanto al trattamento sanzionatorio, del tutto legittimamente sono state negate al prevenuto le attenuanti generiche, in considerazione dei precedenti penali e della negativa personalità del CH, trattandosi di parametro considerato dall'art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all'art. 62-bis c.p., né vi è stata violazione del disposto di cui al comma 4 dell'art.597 c.p.p., non avendo il primo giudice determinato la pena ( con le aggravanti poi escluse in secondo grado) nel minimo edittale, ma tuttavia si impone l'annullamento con rinvio per essere stato applicato l'aumento a titolo di recidiva reiterata ex art.99, . 32 comma 5, c.p., nella lettura in combinato disposto con l'art. 407 c.p.p., per i soli precedenti penali del " CH desumibili dal certificato del casellario giudiziario>, con violazione quindi della norma citata, quale 'costituzionalizzata' in seguito alla citata sentenza n.185/15 della Corte costituzionale. Anche il ricorso di TA SC AO, in punto di responsabilità, non merita accoglimento. Lungi dal far ricorso ad affermazioni puramente assertive circa il perpetrarsi di condotte ulteriori rispetto a quelle per quali il TA ha riportato condanna per il reato di cui all'art.416-bis c.p. (con sentenza divenuta irrevocabile il 14.5.04), come paventato dalla difesa del ricorrente, la condotta partecipativa del prevenuto è stata anzitutto desunta hanno puntualmente osservato i giudici di appello - dal contenuto delle conversazioni intercettate, soprattutto all'interno della tabaccheria di via Carrabia n.25, gestita da EL PE e frequentata anche da ST GI (nei confronti dei quali si è proceduto separatamente, sempre per violazione dell'art.416-bis c.p.). Nel corso della conversazione del 17.1.11, i due prevenuti, unitamente al TA e a tale ZA IE, discutevano del comportamento tenuto da TE FO (soggetto, quest'ultimo, nei cui confronti si procede, per il reato di cui all'art.416-bis c.p., con il rito ordinario), ritenuto riprovevole, chiedendo conferma di tale negativo giudizio al TA (< Vero è AO?>>), mentre in quella del 19.1.11 il ST aveva affermato che la posizione dell'TE sarebbe stata vagliata in un'apposita riunione ed aveva elogiato la condotta del 'AO' (TA), divenuto un suo importante punto di riferimento all'interno del sodalizio mafioso ed in grado di riparare alle negative condotte dell'TE ( < ...E dove lo mando mi dicono...minchia ma lo sai...un bravo ragazzo >>). In un'altra conversazione, anch'essa intercettata all'interno della tabaccheria del EL, il 9.2.11, quest'ultimo hanno ancora rimarcato i giudici palermitani - si era lamentato di uno...(che) scende la - mattina e mette in difetto a me, a FO (TE)...a NE (ST) stesso, pure>> ed il TA era intervenuto dicendo: < Solo che con noialtri non ci può...cioè appena vedo che c'è una cosa fuori luogo ci dico...appena scendi ci dico...ne parlasse>>, censurando il comportamento del soggetto in questione che era venuto meno al dovere di riservatezza tanto da rivelare episodi che riguardavano entrambi e concludere con un eloquente: < A certuni ci pare che stanno andando a giocare al pallone!>>. 33 : L'argomento era stato quindi ripreso nella successiva conversazione delle ore 10,05 del medesimo 9.2.11, * nel corso della quale ancora EL si era lamentato per l'ambizione di alcuni sodali che < hanno tutti sta cosa che devono essere i numeri uno!>>, trovando concorde il TA che aveva affermato: < E poi fanno apparire sta cosa che ci piace essere sempre in prima persona>>, per poi vantare la propria integrità ed -hanno ancora affidabilità, legata ad una incondizionata riservatezza e, nella conversazione del 12.2.11 rimarcato i giudici di appello -, in cui si discuteva dell' acquisto> del negozio di Napoli Nunzio, il TA si era dichiarato disponibile a contattare il Napoli per convincerlo a desistere dal cedere l'esercizio al 'cinese', onde favorire il subentro di ST e EL nell'affare che avrebbe consentito di lucrare del denaro (< Ci devono dare i soldi>> era stata l'eloquente espressione usata dal TA), a dimostrazione - hanno correttamente osservato i giudici territoriali - che l'essersi offerto il TA di portare a termine l'acquisto dell'esercizio commerciale del Napoli, nell'interesse del ST (soggetto risultato in posizione sovraordinata al TA), era comportamento significativo in termini di appartenenza del TA al sodalizio mafioso, a nulla rilevando che il ST avesse poi preferito contattare al riguardo il genero del Napoli. TA, inoltre, è risultato aver partecipato ad un incontro tra esponenti di tre diversi 'mandamenti', tenutosi in un ristorante di Piazza Ingastone, negativamente commentato dal ST, assieme al quale si trovava 'AO', nella conversazione intercettata il 6.12.10, in ragione dell'eccesivo numero di partecipanti che avrebbe potuto allertare le Forze dell'ordine ed anche tale condotta stata a prescindere dalla circostanza se il TA si trovasse o meno seduto al medesimo tavolo del ristorante assieme agli altri -correttamente valutata come significativa in ordine alla condotta appartenenti a sodalizio mafioso partecipativa del prevenuto, anche dopo la condanna e la detenzione in carcere, all'associazione mafiosa : come collaboratore di ST GI. Quanto al trattamento sanzionatorio, le doglianze formulate con il secondo motivo di ricorso sono fondate, dal momento che la Corte di appello ha riformato in peius la sentenza di primo grado con la quale è stata al TA stabilita la pena base, per il reato di cui all'art.416-bis c.p., nel minimo edittale di anni nove di reclusione, poi aumentata per la continuazione e per gli aumenti connessi alle aggravanti e alle recidive 8 contestate>, fino ad anni 15. 34 Escluse, infatti, le contestate aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art.416-bis c.p., la pena base per il reato * di cui al comma 1 dell'art.416-bis c.p. è stata fissata in misura superiore (anni 9) al minimo stabilito per l'ipotesi non aggravata (anni 7) ed in tal senso vi è stata dunque violazione dell'art.597, comma 4, c.p.p., con conseguente annullamento sul punto della sentenza impugnata e rinvio, per nuova determinazione della pena, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Il primo motivo del ricorso di MA GI è fondato. La Corte di appello, infatti, pur avendo riconosciuto che per l'episodio specifico di spaccio sub f), limitatamente alla cessione di droga a ET RL, all'imputato è già stata applicata, ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., la pena con sentenza 16.5.11 (irr.le il 10.6.11) del G.i.p. di Palermo, non ha poi proceduto alla eliminazione del relativo aumento di pena comminato per tale reato, stabilendo per la continuazione di cui al capo f) lo stesso aumento di pena (anni 1 di reclusione ed € 700,00 di multa) stabilito per OS IZ, pur non rispondendo più il MA della cessione di droga a ET RL. Sul punto, quindi, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio, per nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Manifestamente infondato è il secondo motivo, avendo i giudici di appello del tutto legittimamente negato al MA le attenuanti generiche in considerazione del numero e della gravità dei precedenti penali, trattandosi di parametro considerato dall'art. 133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all'art.62-bis c.p. Manifestamente infondati sono i ricorsi di OS IZ e OS GI. Legittimamente, infatti, ai predetti sono state negate le attenuanti generiche: al OS IZ, rilevata la strumentalità della confessione resa perché ormai raggiunto - così come il MA al momento della sua confessione - da elementi certi di reità, nonchè in considerazione della gravità dei fatti ascrittigli e dei precedenti penali a suo carico, trattandosi di parametro considerato dall'art. 133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all'art.62-bis c.p. ; OS GI, in considerazione dei numerosi, gravi e anche specifici (rapina) precedenti penali, trattandosi di parametro considerato dall'art. 133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all'art.62.bis c.p. e senza che il ricorrente abbia in questa sede evidenziato concreti elementi di segno positivo non considerati dai giudici di merito, al di là della confessione resa, correttamente ritenuta dalla 35 Corte palermitana strumentale e non sintomo di una effettiva resipiscenza, essendo intervenuta allorchè il xprevenuto era ormai raggiunto da elementi decisivi di reità. Da ultimo, manifestamente infondato è anche il ricorso di CO NT. Il ricorrente si duole, sostanzialmente, per la mancata assunzione della prova, a suo dire assolutamente necessaria, rappresentata dal richiesto esame dell'imputato nella sua veste di neo collaboratore di giustizia, in ragione del percorso in tal senso intrapreso con l'Autorità giudiziaria di Palermo, che avrebbe consentito alla Corte territoriale di apprendere dallo CO non solo fatti inerenti la condotta allo stesso contestata, ma altresì acquisire materiale probatorio in ordine ad ogni singolo fatto per cui è processo sebbene contestato ad altri soggetti, suoi coimputati, in virtù del ruolo apicale che lo stesso avrebbe ricoperto all'interno del mandamento mafioso di Bagheria;
ruolo, peraltro, confermato dalla stessa Accusa>. Osserva la Corte che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, prevista dall'art.603 c.p.p., è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.un., 24 gennaio 1996, n.2780, Panigoni), situazione che può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti ovvero quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze oppure sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Cass., sez.III, 29 gennaio 2004, n.3348; Sez.VI, 26 febbraio 2013, n.20095). In ragione, infatti, della presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado, solo la verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e la conseguente constatazione di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria legittima il ricorso all'istituto di cui all'art.603 c.p.p., ma tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove correttamente motivata (v. Cass., sez.VI, 13 gennaio 2015, n.8936). Orbene, nella specie, la Corte palermitana non ha attivato l'istituto in argomento non solo e non tanto in considerazione della fase processuale (udienza di discussione) in cui la richiesta di esame dello CO è stata formulata, quanto piuttosto in ragione della non decisività del mezzo probatorio richiesto ai fini della decisione. 36 Tale valutazione è stata congruamente motivata dai giudici di appello, con particolare riguardo all'esame della documentazione esibita dal difensore dello CO e al contenuto delle dichiarazioni spontanee rese dal medesimo imputato, reputando la Corte di merito tali elementi non decisivi per la definizione del processo, nel quale sono confluiti, in ragione del rito prescelto dagli imputati, tutti gli atti di indagine, senza che comunque -- ha osservato conclusivamente sul punto la Corte palermitana - la difesa dello CO abbia indicato specifici temi di prova meritevoli di ulteriore approfondimento sotto il profilo della loro indispensabilità per la decisione >. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di CO NT, OS IZ e OS GI segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in € 1.000,00. Al rigetto del ricorso di RI IP segue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali. Lo RE CA, Di GI OM, NO CO, TA SC AO, CO NT, CH EL e RI RE vanno da ultimo condannati, in solido tra loro, a rifondere le spese sostenute per il presente giudizio dalle parti civili indicate in dispositivo, liquidate per ciascuna in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge, con distrazione, per tutte, delle spese anticipate e degli onorari non riscossi in favore dei difensori muniti di procura speciale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, nei confronti di LO ST CA, DI IO OM, LA CO, NO SC AO, CH EL, SI RE e MA GI, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame sul punto;
rigetta nel resto i ricorsi. Rigetta il ricorso di AC IP che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di OS IZ, OS GI e CO NT e condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 37 Condanna Lo RE CA, Di GI OM, NO CO, TA SC AO, CO * NT, CH EL e RI RE alla rifusione, in solido, delle spese sostenute per il presente giudizio dalle parti civili Comune di Palermo;
Confindustria Palermo;
Centro Studi 'Pio La Torre' Onlus Palermo;
Confcommercio Palermo;
Associazione Antiracket e Antiusura 'Coordinamento delle Vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia' Onlus;
Associazione Antiracket e Antiusura 'Consulta delle piccole e medie imprese di Palermo'; Associazione 'Solidaria' Onlus;
SOS 'Impresa' Onlus, liquidate per ciascuna in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge, con distrazione, per tutte, delle spese anticipate e degli onorari non riscossi in favore dei difensori muniti di procura speciale. Roma, 7 ottobre 2015 ILVPRESIDENTESIDENTE IL CONSIGLIERE estensore Stifme Гама DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 7 DIC 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela IS один 1 :