Sentenza 22 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, é affetta da nullità a regime intermedio, in quanto tale deducibile ai sensi dell'art. 182, comma secondo cod. proc. pen., l'ordinanza con la quale il G.i.p., dopo avere accolto la richiesta dell'imputato di rito abbreviato, non subordinata a integrazione probatoria, rigetti la sua richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2007, n. 8363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8363 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARTELLA Ilario - Presidente - del 22/01/2007
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 11
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 16139/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT PP, n. a Civitacastellana il 30 marzo 1966;
nei confronti della sentenza in data 21 marzo 2006 della Corte d'appello di Napoli;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 11 luglio 2005, emessa in sede di giudizio abbreviato nei confronti di PP TE, riducendo la pena inflitta a costui dal primo giudice ad anni due e mesi quattro di reclusione e ad Euro 4.000,00 di multa con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti (già ritenute equivalenti in primo grado) alla recidiva.
All'imputato era stato contestato il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per acquisti di eroina, cocaina e crak per complessive 32 dosi attive, trovate indosso alla sua persona (reato commesso il 1 marzo 2005).
Propone ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore. Con un primo motivo si duole della nullità della sentenza di primo grado ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p. per la mancata ammissione in sede di giudizio di primo grado dell'interrogatorio dell'imputato richiesto tramite il difensore, interrogatorio ritenuto inammissibile anche dalla Corte d'appello non solo perché non richiesto direttamente dall'imputato, ma anche perché ridondante, in quanto l'imputato aveva già reso le sue difese in sede di convalida e di spontanee dichiarazioni in occasione delle quali aveva affermato di avere acquistato le sostanze per uso proprio e dell'amico Lococo. La decisione sarebbe contraddittoria nella parte in cui afferma che il dichiarante non appare credibile non avendo chiarito le modalità dell'accordo sull'acquisto nonché la natura della sua attività lavorativa e dei suoi redditi. In ogni caso rileva che l'interrogatorio dell'imputato è sempre ammissibile anche nella ipotesi di rito abbreviato non condizionato, a norma dell'art. 421 c.p.p., comma 2. Ciò avrebbe dato luogo a nullità della sentenza ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p., trattandosi di violazione di norma attinente all'intervento dell'imputato.
Con un secondo motivo censura la sentenza impugnata per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'assunzione del teste Lococo ex art. 606 c.p.p., lett. d). Si trattava di prova decisiva a discarico, in quanto il teste avrebbe potuto riferire che egli si era recato a Napoli per concorrere nell'acquisto delle sostanze a prezzo basso, per il suo fabbisogno e per quello dell'amico Lococo, per pochi giorni, essendo entrambi tossicodipendenti.
La sentenza anche qui cadrebbe in contraddizione affermando che non sarebbero state chiarite le modalità dell'acquisto in comune della droga, ritenendo la Corte sufficienti per decidere gli elementi già in atti. Il Giudice avrebbe dovuto utilizzare i suoi poteri di ufficio e ammettere la prova.
Con altro motivo lamenta la mancata applicazione della novella del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 convertito in L. 21 febbraio 2006, n.272. La Corte di appello di Napoli non si era pronunciata sulla richiesta di applicazione della pena del lavoro di pubblica utilità, come previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, nuovo art. 73, comma 5 bis, rilevando che la normativa non era applicabile "mancandone la parte regolamentare"; ma - secondo il ricorrente - la mancata adozione di tale normativa non poteva consentire la disapplicazione della norma alla udienza camerale del 21 febbraio 2006.
Con un quarto motivo il TE lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla destinazione allo spaccio delle droghe acquistate sol perché gli erano state trovate indosso e perché ne erano state acquistate di diverse qualità. Il numero delle dosi sarebbe stato di trentadue solo se iniettata, ma poiché oggi la droga si mescola e si assume fumando, con notevole spreco, l'acquisto sarebbe bastato per due o tre giorni per ognuno degli acquirenti.
Contesta pure le considerazioni fatte dalla Corte sui redditi dell'imputato e afferma di godere di ottimi redditi. Il primo motivo è infondato.
È vero che secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte è consentito all'imputato di richiedere di essere interrogato anche nel processo celebrato col rito abbreviato, in quanto l'accettazione del giudizio allo stato degli atti non impone la compressione del diritto di autodifesa, di cui l'interrogatorio è espressione principale. Dal verbale della udienza del giorno 11 luglio 2005, risulta che l'imputato è stato ammesso a rendere spontanee dichiarazioni e le ha rese.
Comunque, a parte ciò, va osservato che il Giudice ha erroneamente motivato a verbale il rigetto della richiesta dell'imputato di essere interrogato, affermando che nel giudizio abbreviato non sarebbe ammissibile l'interrogatorio. Ora, se tale affermazione contrasta con la prevalente giurisprudenza sopra richiamata, secondo cui la mancata ammissione dell'interrogatorio anche nel giudizio abbreviato da luogo a una nullità, non v'è dubbio che si tratta di una nullità di ordine generale a regime intermedio. Essendo stato presente l'imputato in udienza insieme col difensore (come si legge nel verbale), la nullità si sarebbe dovuta rilevare immediatamente dopo il suo compimento, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., comma 2. Nel caso ciò non si è verificato, come risulta dal verbale stesso e quindi la nullità è rimasta sanata in mancanza di tempestiva eccezione Sez. 5^, Sentenza n. 19103 del 10/03/2004 Ud. (dep. 23/04/2004), Pirro, Rv. 227755, in motivazione.
È del pari infondato il secondo motivo di ricorso, perché se l'adozione del rito abbreviato comporta la rinuncia dell'imputato a difendersi provando, egli sa che non potrà chiedere, fra l'altro, prove testimoniali a sostegno dei suoi assunti, senza che ciò implichi il dovere del giudice di ammettere eventualmente la prova ex officio.
Uguale sorte va riservata al terzo motivo.
L'argomento addotto risponde a una massima di esperienza tutt'altro che diffusa e generalizzata e pertanto non può essere utile nel procedimento di inferenza che il giudice deve compiere partendo dal fatto noto per risalire al fatto da provare.
Il numero delle dosi ricavabili resta quello individuato, sopra riportato, onde la motivazione della impugnata sentenza appare del tutto congrua e immune da vizi logici nella parte in cui esclude l'uso personale, anche per la esatta osservazione della diversa qualità delle droghe (tre tipi) di cui è processo.
È fondato, invece, il terzo motivo sulla pena.
Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo modificato dalla recente L. 21 febbraio 2006, n. 49, prevede all'art. 73, comma 5 bis, che il giudice, nel caso di cui al precedente comma, se il reato è commesso da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, possa applicare, in luogo della pena detentiva e pecuniaria, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, quella del lavoro di pubblica utilità di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54 (recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma della L. 24 novembre 1999, n.468, art. 14"), secondo le modalità ivi previste.
L'art. 73, comma 5 bis, e il D.Lgs. n. 54 del 2000, art. 54 stabiliscono un sistema compiuto che può oggi essere applicato anche a reati commessi prima della riforma del 2006, la quale ha introdotto l'anzidetto trattamento sanzionatorio di maggior favore per l'imputato, ai sensi dell'art. 2 c.p.. Sulla completezza del sistema va richiamato anche il D.M. Giustizia 26 marzo 2001 che ha individuato le tipologie dei lavori di pubblica utilità e ha stabilito le modalità di esecuzione.
Appare quindi errata la motivazione con la quale il Giudice d'appello ha omesso di provvedere sulla domanda dell'imputato, affermando che sarebbe mancata la regolamentazione del caso.
La sentenza impugnata va conclusivamente annullata limitatamente alla pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuova decisione sul punto.
Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuova decisione sul punto.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2007