Sentenza 2 luglio 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'aggravante della trans nazionalità prevista dall'art. 4, legge 16 marzo 2006, n. 146, occorre che la commissione del reato sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, distinto da quello cui è riferibile il reato, impegnato in attività illecite in più di uno stato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso di poter ravvisare la circostanza aggravante sulla sola base dell'espansione all'estero dell'attività criminosa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2013, n. 31972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31972 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/07/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1102
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 23442/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UB OR, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 08/04/2013 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Conti Giovanni;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente all'aggravante L. n. 146 del 2006, ex art.4 e per il rigetto nel resto;
udito il difensore, avv. Canzoniere Lucio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, adito ex art. 309 c.p.p., confermava l'ordinanza in data 3 marzo 2013 del Giudice per le indagini preliminari in sede con la quale era stata applicata a OR UB la misura cautelare della custodia in carcere in ordine a vari fatti di traffico di sostanze stupefacenti, distinti ai capi I, L, P, commessi in vari luoghi fino al 2 febbraio 2010.
Osservava il Tribunale, rigettata la eccezione di incompetenza territoriale, dovendosi fare riferimento anche alla contestazione del reato associativo (nulla rilevando che per esso il G.i.p. non avesse ritenuta accertata la necessaria gravità indiziaria), che i gravi indizi di colpevolezza a base della misura erano stati correttamente desunti dal contenuto delle conversazioni intercettate, da cui era ricavabile che il UB aveva più volte partecipato, prevalentemente nella qualità di finanziatore, alla preparazione e organizzazione di operazioni di acquisto di quantitativi - anche ingenti - di droga (cocaina o altra sostanza stupefacente di natura non precisata) in Spagna, i quali erano stati poi trasportati in Italia e qui ceduti a terzi.
Inoltre talvolta le forze di polizia, che avevano seguito il corso delle operazioni criminose, erano intervenute procedendo al sequestro delle sostanze e all'arresto in flagranza dei detentori di esse (capi L, P).
2. Ricorre per cassazione il UB, con atto sottoscritto dal difensore avv. Lucio Canzoniere, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Incompetenza dell'a.g. milanese, non potendosi fare riferimento a ragioni di connessione con il delitto associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, sia perché tale ipotesi, meramente oggetto di iscrizione nel registro delle notizie di reato, non aveva trovato supporto negli atti di indagini, tanto che per essa il G.i.p. aveva negato l'applicazione della misura cautelare;
sia perché, comunque, per la supposta organizzazione non risultava il luogo di costituzione, dovendo dunque trovare applicazione, per la determinazione della competenza, il criterio del luogo di commissione dei reati-fine, il più grave dei quali risultava essere stato accertato in Avigliana, e quindi nel circondario del Tribunale di Torino.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli elementi di gravità indiziaria, desunti genericamente dal contenuto di colloqui intercettati meramente trascritti, senza alcuna elaborazione critico-valutativa degli stessi e senza puntuale risposta alle deduzioni difensive contenute nella memoria depositata.
2.3. Analogo vizio con specifico riferimento ai reati ipotizzati:
quanto al capo I, le conversazioni incriminate riguardavano soggetti diversi dal ricorrente, che si era limitato solo a procurare un'autovettura in noleggio per conto di altro indagato;
quanto ai capi L e P, il presunto coinvolgimento del ricorrente atteneva semmai a condotte poste in essere dopo la commissione del reato e il sequestro della sostanza stupefacente.
2.4. Insussistenza dell'aggravante L. n. 146 del 2006, ex art. 4, per mancanza dell'elemento di un gruppo organizzato operante in più di uno stato diverso da quello costituito dai soggetti coinvolti dalle imputazioni, secondo i criteri forniti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18374 del 23 aprile 2013.
2.5. Vizio di motivazione e violazione di legge sulle esigenze cautelari, tenuto conto: del ruolo marginale in tesi attribuito al UB, alla sua incensuratezza, alla sua attività lavorativa, al rilevante tempo trascorso dai fatti.
3. Ad avviso della Corte, il ricorso è solo in parte fondato.
3.1. Legittimamente è stata ritenuta la competenza dell'a.g. milanese sulla base della contestazione del connesso e più grave reato associativo, nulla rilevando che per esso non sia stata applicata la misura cautelare (cfr. Sez. 1^, n. 7511 del 25/01/2011, Mazzeo, Rv. 249427). Quanto al luogo di operatività del sodalizio, questo appare individuato in Milano e in Lombardia e in territorio estero. A ragione dunque è stata ritenuta la competenza del Tribunale di Milano.
3.2. Le censure in punto di valutazione indiziaria sono inammissibili, in quanto per lo più generiche, e comunque tese a privilegiare una interpretazione favorevole delle risultanze delle indagini a fronte di quella, adeguatamente e logicamente espressa dal Tribunale, le cui considerazioni non risultano specificamente confutate, limitandosi il ricorrente ad affiancare ad esse sue personali considerazioni per nulla dirimenti in chiave di vizio di motivazione.
3.3. Sul piano cautelare, il Tribunale, pur dando atto del decorso del tempo dai fatti e della incensuratezza del UB, ha desunto il concreto pericolo di reiterazione di analoghi reati dall'essere il medesimo coinvolto in tre operazioni di importazione di rilevanti quantitativi di cocaina dalla Spagna, venendo in contatto con trafficanti internazionali e con acquirenti di droga all'ingrosso; da ciò ricavandone per nulla illogicamente una valutazione di attualità e di gravità cautelare suscettibile di essere neutralizzata solo con la misura carceraria.
4. È invece fondato il motivo circa la sussistenza dell'aggravante del reato transnazionale., posto che come osservato da Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255033, tale circostanza non può essere ravvisata sulla base esclusivamente di una espansione dell'attività criminosa in territorio estero, occorrendo che la commissione del reato sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, distinto da quello cui è riferibile il reato, impegnato in attività illecite in più di uno stato.
5. Consegue l'annullamento senza rinvio, in parte qua, della ordinanza impugnata con rigetto del ricorso nel resto. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla configurabilità dell'aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4, che esclude. Rigetta il ricorso nel resto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2013