Sentenza 8 maggio 2009
Massime • 1
Il divieto della "reformatio in pejus" opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali, ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze, necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore, deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile "in pejus" l'esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di esclusiva impugnazione dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. La rilevabilità ex officio della violazione del divieto di reformatio in peiusRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 settembre 2024
[1] Resta salva, tuttavia, in forza al principio iura novit curia, la possibilità per il giudice di appello di conferire al fatto una diversa — ed anche più grave — qualificazione giuridica, a condizione che il mutamento del titolo di reato non determini una variazione della competenza del giudice di primo grado, che non venga aggravato il trattamento sanzionatorio e che il tema della corretta individuazione della norma incriminatrice sia stato introdotto in giudizio con i motivi di gravame (in giurisprudenza, ex multis, cfr. Cass., Sez. I, 6 ottobre 2022, n. 45466, in Cass. pen., 2024, 291; la tesi è condivisa da P.P. Paulesu, Il divieto di reformatio in peius: note a margine di una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2009, n. 34557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34557 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 08/05/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 2022
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 3134/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA OL nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, sost. proc. gen. dott. GALATI Giovanni che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;
Sentito il difensore dell'imputato, avv. NADALINI Giuseppe M. del Foro di Genova, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
TA OL veniva tratto a giudizio dinanzi a Tribunale di Milano con tre imputazioni:
A. usura continuata aggravata ex art. 644 c.p., comma 5, nn. 3 e 4;
B. usura continuata non circostanziata;
C. estorsione.
Con sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Lodi in data 24 febbraio 2004 il TA veniva riconosciuto responsabile di tutti i reati ascrittigli, tra loro riuniti in continuazione, e condannato alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa. Proponeva appello l'imputato, deducendo tra l'altro la nullità della sentenza per l'erronea determinazione del reato più grave ai fini della continuazione, che non era stato l'estorsione, bensì l'ipotesi di usura non circostanziata.
In data 2 novembre 2005 la Corte d'Appello di Milano assolveva il TA dal delitto di estorsione di cui al capo C) e rideterminava la pena in anni 2, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa. La Corte, pur tenendo conto delle attenuanti generiche già concesse in primo grado, non procedeva ad alcun giudizio di comparazione con le aggravanti dell'ipotesi di usura di cui al capo A) ed individuava il reato più grave nell'usura non circostanziata di cui al capo B).
Contro la sentenza ricorre il TA con tre motivi:
1. Mancanza e illogicità della motivazione, e violazione dell'art.81 c.p., nell'individuazione del reato più grave all'interno della fattispecie continuata.
2. Mancanza e illogicità della motivazione nell'individuazione della pena base per il reato ritenuto più grave, in quanto essa era stata fissata in una misura (anni 5 di reclusione) già comprensiva degli aumenti per la continuazione "interna" all'imputazione sub B), senza che fosse dato comprendere ne' la base ne' l'entità degli aumenti su di essa applicati.
3. Mancanza e illogicità della motivazione nell'individuazione degli alimenti di pena per ciascun episodio di usura continuata di cui ai capi A) e B).
È fondato il primo motivo di ricorso.
Nel reato continuato, la violazione più grave ai fini della determinazione della pena va individuata con riferimento a quella punita con pena edittale più grave, tenuto conto però delle concrete circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e dell'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (cfr., da ultima, Cass. Sez. 4, sent. n. 47144 dep. il 20 dicembre 2007). Nel caso di specie, il delitto più grave alla luce del principio sopra citato era senza dubbio l'usura continuata circostanziata di cui al capo A), perché punita con pena edittale più grave, salvo il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, che avrebbe potuto elidere il peso delle aggravanti e determinare la pari gravità tra i fatti imputati ai capi A) e B). Tuttavia, ne' il Tribunale ne' la Corte d'Appello hanno proceduto al giudizio di comparazione tra le concesse attenuanti generiche e le aggravanti contestate (e non escluse dalle motivazioni delle sentenze di merito). Ne deriva che il calcolo della pena da infliggere è stato effettivamente eseguito a mezzo di un procedimento viziato da almeno due errores in procedendo:
- errata individuazione del reato più grave da porsi a base della fattispecie continuata;
- omessa esecuzione del giudizio di comparazione tra circostanze a mente dell'art. 69 c.p.. Sono invece solo parzialmente fondati gli altri due motivi di ricorso, secondo il cui complessivo assunto comporterebbe nullità l'omessa determinazione di ciascuno dei singoli aumenti di pena per ciascuno degli episodi confluiti nella continuazione "interna" di ogni imputazione. In realtà, questa Corte ha ripetutamente stabilito (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, sent. n. 47420 dep. il 7 dicembre 2004) che "In tema di applicazione della pena nel reato continuato, la distinta applicazione dei singoli aumenti di pena per i diversi reati satelliti, sebbene non sia vietata ed anzi sia utile perché rende meglio evidenti le ragioni che concorrono a formare l'aumento complessivo e rende più speditamente applicabili vari istituti penali, quali eventuali cause estintive dei reati o delle pene, tuttavia non è prevista ne' richiesta dalla legge;
sicché l'indicazione, in materia unitaria e complessiva, dell'aumento di pena per i reati satellite non provoca nullità od irregolarità di alcun genere". Non è dunque necessaria, pur se utile, l'indicazione degli aumenti di pena riferiti a ciascuno degli episodi confluiti nella continuazione interna e a ciascuno dei reati confluiti in quella esterna. Sarà invece necessaria l'indicazione della pena base, al netto di qualsiasi aumento o diminuzione, sulla quale operare poi gli aumenti o diminuzioni derivanti dalle circostanze concorrenti nel reato base e l'aumento (o gli aumenti) per la continuazione, prima interna e poi esterna.
Si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa alla determinazione della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano che procederà a nuova decisione sul punto nel rispetto dei predetti principi di diritto, oltre che del divieto di reformatio in peius, che opera anche nel giudizio di rinvio (cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 493 dep. il 16 gennaio 1999 e Cass. Sez. 1, sent. n. 26898 dep. il 3 luglio 2001: "In caso di impugnazione del solo imputato, il divieto della "reformatio in pejus", operante anche nel giudizio di rinvio, si estende a tutti gli eventuali, ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore per l'imputato deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile "in pejus" l'esito per lui più favorevole tra quelli intervenuti, a seguito di sua esclusiva impugnazione, con le varie decisioni di merito succedutesi nel corso del processo".
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2009