Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2009, n. 34557
CASS
Sentenza 8 maggio 2009

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Massime1

Il divieto della "reformatio in pejus" opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali, ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze, necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore, deve essere eseguita tra quella di primo grado e quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile "in pejus" l'esito più favorevole tra quelli intervenuti a seguito di esclusiva impugnazione dell'imputato.

Commentario1

  • 1La rilevabilità ex officio della violazione del divieto di reformatio in peius
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 settembre 2024

    [1] Resta salva, tuttavia, in forza al principio iura novit curia, la possibilità per il giudice di appello di conferire al fatto una diversa — ed anche più grave — qualificazione giuridica, a condizione che il mutamento del titolo di reato non determini una variazione della competenza del giudice di primo grado, che non venga aggravato il trattamento sanzionatorio e che il tema della corretta individuazione della norma incriminatrice sia stato introdotto in giudizio con i motivi di gravame (in giurisprudenza, ex multis, cfr. Cass., Sez. I, 6 ottobre 2022, n. 45466, in Cass. pen., 2024, 291; la tesi è condivisa da P.P. Paulesu, Il divieto di reformatio in peius: note a margine di una …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2009, n. 34557
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34557
Data del deposito : 8 maggio 2009

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