Sentenza 17 marzo 2015
Massime • 1
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/03/2015, n. 16425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16425 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo SE - Presidente - del 17/03/2015
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 525
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 3648/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA IU N. IL 14/04/1978;
avverso l'ordinanza n. 1241/2014 TRIB. LIBERTA' di BARI, del 09/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Galli Massimo, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9/10/2014, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l'istanza proposta avverso l'ordinanza coercitiva emessa in data 29/11/2013 dal Giudice per le Indagini preliminari di Bari, che aveva disposto nei confronti di LA SE l'applicazione della custodia cautelare in carcere in relazione al concorso nel delitto di cui agli artt. 81 e 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, commesso in Bari il 24 ed il 25 aprile 2011.
2. LA SE aveva proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravita' indiziaria e lamentando l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali nessuna altra misura sarebbe adeguata.
3. Con atto depositato presso la Cancelleria della Corte in data 23 febbraio 2015, LA SE ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e' inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso. Alla
declaratoria d'inammissibilita' segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche' (trattandosi di causa di inammissibilita' riconducibile alla volonta', e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 300,00.
1.1. In proposito, il Collegio ritiene di dover dare continuita' all'orientamento recentemente espresso da altre Sezioni della Corte (Sez. 3, n. 26477 del 30/04/2014, Martellotta, Rv. 259193; Sez. 5, n. 36372 del 13/06/2013, Rosati, Rv. 256953), non condividendo l'orientamento (Sez. 6, n. 31435 del 24/04/2012, Ighune, Rv. 253229), secondo cui, qualora il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile per taluna delle cause indicate nell'art. 591 c.p.p., non si applicherebbe la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., riguardando tale previsione soltanto i casi in cui l'inammissibilita' sia dichiarata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 1.2. Tale ultimo orientamento appare in contrasto con il tenore letterale citato art. 616 c.p.p., il quale, nello stabilire l'applicazione di detta sanzione "se il ricorso e' dichiarato inammissibile", non distingue tra le varie possibili cause di inammissibilita'.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cosi' deciso in Roma, il 17 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2015