Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/03/2015, n. 16425
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Sentenza 17 marzo 2015

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Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/03/2015, n. 16425
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16425
    Data del deposito : 17 marzo 2015

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