Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2016, n. 55302
CASS
Sentenza 22 settembre 2016

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II delitto di sequestro di persona concorre con quelli di violenza sessuale o di rapina, nel caso in cui la privazione della libertà personale si protrae, quanto al delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen., nel tempo anteriore o successivo alla costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali e, quanto al delitto di di cui all'art. 628 cod. pen., anche dopo l'avvenuto impossessamento della "res", ma per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione della rapina.

In tema di delitto circostanziato, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'arma, è necessario che il reo sia palesemente armato, ma non che l'arma sia addirittura impugnata per minacciare, essendo sufficiente che essa sia portata in modo da poter intimidire, cioè in modo da lasciare ragionevolmente prevedere e temere un suo impiego quale mezzo di violenza o minaccia per costringere il soggetto passivo a subire quanto intimatogli. (Fattispecie di violenza sessuale e rapina, nella quale la S.C. ha ravvisato l'aggravante in oggetto nella condotta dell'imputato consistita nell'aver appoggiato al torace della persona offesa uno strumento duro ed appuntito e nell'averla costretta, mantenendo tale strumento accostato al collo della stessa, a recarsi in una zona isolata dove i predetti reati sarebbero stati poi consumati).

Commentari2

  • 1Rapina aggravata dall’uso dell’arma
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 2 settembre 2021

  • 2Far credere di avere un’arma: conseguenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 aprile 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2016, n. 55302
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 55302
Data del deposito : 22 settembre 2016

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