Sentenza 26 novembre 2014
Massime • 2
In tema di giudizio abbreviato, il provvedimento con il quale il giudice rigetta la richiesta di rendere interrogatorio formulata dall'imputato è affetto da nullità a regime intermedio, a nulla rilevando che questa non sia stata formulata al momento della scelta del rito.
Non è impugnabile, per carenza di interesse, la revoca parziale della ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato subordinato ad una integrazione probatoria per l'acquisizione di una specifica prova, quando l'imputato abbia validamente rinunciato ad una delle condizioni cui aveva subordinato l'acceso al rito speciale e il giudizio si sia ugualmente svolto in base agli altri presupposti in precedenza indicati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2014, n. 15444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15444 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 26/11/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 3385
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - N. 21541/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.G. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 23/10/2013 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Policastro Aldo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito per l'imputato l'avv. Sulis Giancarlo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito per la parte civile l'avv. Manca Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali del grado in favore della parte civile. RITENUTO IN FATTO
1. F.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma di quella resa dal Gup presso il tribunale della medesima città, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente a sei anni di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza con la quale l'imputato era stato dichiarato colpevole, a seguito di giudizio abbreviato, del reato (capo A) previsto dall'art. 609 bis c.p., comma 1 perché, afferrando per un braccio Fu.Sa. e trattenendola e immobilizzandola col posizionarsi sopra col corpo, costringeva con violenza la Fu. a subire che lui la penetrasse sessualmente per via vaginale e anale e la costringeva a compiergli un rapporto orale. In località (OMISSIS) di agro di (OMISSIS) ;
del reato (capo B) previsto dall'art. 609 bis c.p., comma 1, perché, afferrando per il braccio e trattenendo e immobilizzando C.G. , costringeva costei con violenza a subire che egli le toccasse la vagina e la costringeva a toccargli il pene e, afferrandola e trattenendola per i capelli, a compiergli un rapporto orale. In (OMISSIS) circa;
del reato (capo e) previsto dall'art. 609 bis c.p., comma 1, perché, afferrando per un braccio Fo.Da. e spintonandola e trattenendola e immobilizzandola, costringeva con violenza la Fo. a subire che egli le toccasse il seno, la vagina e il deretano e la costringeva a toccargli il pene e, afferrandola e trattenendola per i capelli, a poggiargli la bocca sul pene. In (OMISSIS) .
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, F.G.
articola, a mezzo del difensore, quattro motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta l'inosservanza di norme processuali (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per violazione dell'art. 438 c.p.p., comma 5, e art. 441 bis c.p.p., per aver il giudice dell'udienza preliminare revocato l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato condizionato relativamente all'audizione della teste C. .G. , persona offesa.
2.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), relativamente alla mancata assunzione dell'interrogatorio dell'imputato richiesto in udienza. Assume che, una volta revocata l'ordinanza ammissiva di una parte importantissima della prova che costituiva condizione essenziale del giudizio abbreviato, nel prosieguo del processo, all'udienza del 5 luglio 2011, l'imputato chiedeva di essere sottoposto ad interrogatorio ma, sul presupposto che il rito prescelto non lo consentisse e che il pubblico avesse già concluso, il G.U.P. riteneva inammissibile l'istanza e l'imputato rendeva solo dichiarazioni spontanee.
2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame con specifico riferimento alle dichiarazioni delle persone offese (Fo. , C. e Fu. )
contrastanti su punti decisivi per il giudizio.
2.4. Con il quarto motivo, lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione di norme penali (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per la mancata concessione delle attenuanti generiche e quanto alla commisurazione della pena applicata per la ritenuta continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per essere stato presentato nei casi non consentiti.
2. I primi due motivi di gravame sono inammissibili perché nuovi in quanto le rispettive doglianze non sono state sollevate con i motivi di appello. Ne consegue che - non trattandosi, per le ragioni di seguito indicate, di questioni rilevabili d'ufficio - il loro esame esula dai poteri cognitivi attribuiti alla Corte di cassazione (art. 609 c.p.p., comma 2) ed essi non possono essere proposti per la prima volta nel giudizio di legittimità.
2.1. Per quanto specificamente attiene alla revoca di una prova, cui l'accesso al rito sia stato subordinato, lo stesso ricorrente ammette in ricorso che la revoca dell'ordinanza avvenne in parte qua "su accordo delle parti" e dunque sostanzialmente in costanza di una rinuncia dell'imputato all'espletamento della prova stessa. Questa Corte ha affermato che l'ordinanza di revoca del provvedimento di ammissione dell'imputato al rito abbreviato, pronunciata al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 441 bis c.p.p., è provvedimento abnorme che comporta l'abnormità altresì di tutti gli atti conseguenti (Sez. 3, n. 9921 del 12/11/2009, dep. 11/03/2010, Majour, Rv. 246326).
Nel caso di specie, il giudice non ha tuttavia revocato l'ordinanza ammissiva del rito ma ha revocato, su accordo delle parti, l'espletamento di una prova con la conseguenza che non è impugnabile, per carenza d'interesse, la revoca dell'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato subordinato ad una integrazione probatoria, quando l'imputato abbia validamente rinunciato ad una delle condizioni cui aveva subordinato l'accesso al rito speciale ed il giudizio si sia svolto, come nella specie, in base alle diverse ed altre condizioni dal medesimo indicate.
La rinuncia infatti ad una o a tutte le condizioni cui il rito abbreviato sia stato subordinato ed ammesso rientra, fatti salvi i poteri officiosi del giudice, nelle facoltà della parte nel cui interesse la condizione è stata posta e costituisce manifestazione della volontà negoziale, risolvendosi in un contrarius actus parziale o totale rispetto al un diritto potestativo esercitato dall'imputato di accedere al rito speciale non più agganciato al consenso del pubblico ministero, sicché non è causa di nullità del giudizio abbreviato condizionato la mancata acquisizione della prova ammessa e validamente rinunciata.
Del resto, al pari della situazione in cui la prova dedotta in condizione divenga impossibile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte, anche nel caso della prova rinunciata, l'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile atteso che il vincolo di subordinazione insito nella richiesta condizionata è utilmente assolto con l'instaurazione del rito e con l'ammissione della prova sollecitata dall'imputato (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253211), il quale neppure ha chiesto l'eventuale retrocessione del giudizio, peraltro non consentita, sicché legittimamente il giudice ha utilizzato, ai fini della decisione, gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e quelli formati a seguito dell'integrazione probatoria richiesta dall'imputato. Come le Sezioni unite/Bell'Arte hanno chiarito il mancato espletamento dell'assunzione dell'integrazione probatoria, cui l'imputato abbia subordinato la richiesta di accesso al rito abbreviato condizionato, non incide in questi casi sulla sua corretta instaurazione e sulla sua celebrazione, in quanto, alla luce delle regole generali che disciplinano l'istituto, non è configurabile un diritto dell'imputato ad ottenere, la retrocessione del giudizio, ne' è configurabile un potere del giudice nel disporla.
Tanto sul rilievo che "il vincolo discendente dalla condizione posta dall'imputato con la richiesta di accesso al giudizio abbreviato riguarda l'ammissione dell'integrazione probatoria invocata, ma che, una volta disposto il rito con la condizione chiesta dall'imputato, non può configurarsi una sorta di retroattiva perdita di efficacia dell'atto d'impulso qualora la prova non venga concretamente assunta per cause indipendenti dalla volontà del giudice. Tale premessa generale viene desunta, in primo luogo, dall'interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 438c.p.p., comma 5, e art. 441 bis c.p.p.. L'art. 438 c.p.p., comma 5, fa espressamente salva -
anche nell'ipotesi di giudizio abbreviato condizionato - la utilizzabilità ai fini della prova degli atti di cui all'art. 442 c.p.p., comma 1 bis, fra i quali sono inclusi quelli indicati all'art. 416 c.p.p., comma 2, (fascicolo contenente la notizia di reato, documentazione relativa alle indagini espletate, verbali di atti eventualmente compiuti davanti al g.i.p.). Pertanto, l'eventuale integrazione probatoria, oltre a non mutare la natura e le caratteristiche proprie del giudizio abbreviato, non esplica la sua influenza sulle acquisizioni già esistenti, ma contribuisce ad arricchire il materiale probatorio di cui il giudice deve tener conto e può eventualmente incidere sulla valenza probatoria degli altri elementi già ottenuti, ma non sulla utilizzabilità di questi ultimi. Il mancato conseguimento del risultato probatorio dedotto in condizione non compromette, quindi, il valore del consenso prestato dall'imputato alla piena utilizzazione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. L'art. 441 bis c.p.p., a sua volta, indica tassativamente le ipotesi di revoca del provvedimento di ammissione del giudizio abbreviato", tra cui non è compreso il caso della rinunzia all'assunzione di una prova, cui l'imputato abbia subordinato la richiesta sicché, in tutte le ipotesi diverse da quella di cui all'art. 441 bis c.p.p. ("nuove contestazioni") non è, quindi, prevista dal sistema processuale l'adozione della revoca del provvedimento ammissivo del rito.
Di ciò quindi il ricorrente non può dolersi come, in effetti in precedenza non si è affatto doluto.
2.2. Quanto al rigetto della richiesta di rendere interrogatorio, formulata dall'imputato ammesso al rito abbreviato, è corretto sostenere che il giudice abbia errato nel rigettarla. Ed infatti, nel giudizio abbreviato sia secco che condizionato, dovendosi fare applicazione, ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 1, delle disposizioni previste per l'udienza preliminare, ivi comprese, in difetto di espressa esclusione, quelle di cui all'art. 421, sussiste il diritto dell'imputato ad essere sottoposto ad interrogatorio, qualora egli ne faccia richiesta, nulla rilevando che questa non sia stata formulata all'atto della scelta del rito. È quindi illegittimo, e costituisce causa di nullità (da qualificarsi a regime cosiddetto "intermedio"), il mancato accoglimento di detta richiesta (Sez. 5, n. 19103 del 10/03/2004, Pirro, Rv. 227755). Ne consegue che detta nullità deve essere tempestivamente eccepita, dalla parte - difesa che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento (Sez. 3, n. 47108 del 02/10/2013, Calarese, Rv. 257859) sicché, sanata la nullità e neppure riproposta l'eccezione con i motivi di appello, l'esame sul punto deve ritenersi, in sede di legittimità, del tutto precluso.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente eleva censure di merito non consentite in sede di legittimità.
Va premesso come la Corte territoriale abbia ritenuto attendibili e riscontate le dichiarazioni delle persone offese - che vanno valutate globalmente e nel loro complesso non già, come il ricorrente pretenderebbe, su singoli punti attraverso una indebita parcellizzazione del narrato - osservando come fosse decisiva la circostanza che tutte le ragazze, prima ancora di riferirne alla polizia giudiziaria, si siano confidate con terze persone in ordine alle violenze subite, smentendo ciò le dichiarazioni del ricorrente secondo cui nessuna violenza sarebbe stata mai usata da lui per ottenere i rapporti sessuali.
Al cospetto infatti di una motivazione precisa e completa, che ha preso specifica posizione sui rilievi formulati con l'atto d'appello, il ricorso si attarda in una ricostruzione del materiale probatorio chiedendo al giudice di legittimità - a fronte di una doppia conforme sentenza di affermazione della responsabilità fondata su motivazioni logiche ed adeguate e dunque insuscettibili di radicare il sindacato di legittimità - una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente.
Trattasi di una censura non consentita in sede di legittimità perché sollevata in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p. (ex multis, Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, Dessimone, Rv.
207944).
Va ricordato come la giurisprudenza di questa Corte sia senza oscillazioni nel ritenere che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, esulando, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, cit.).
4. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte territoriale, con congrua e logica motivazione, ha spiegato che - avuto riguardo alla obiettiva gravità dei reati, circostanza che già di per sè risulterebbe incompatibile con l'applicazione della reclamata attenuante - assume rilievo preponderante la reiterazione di condotte delittuose dello stesso tipo, sempre in danno di ragazze adolescenti, nell'arco di un breve periodo e ciò a dimostrazione una particolare e specifica inclinazione del ricorrente, che peraltro cercò di tenere condotte simili anche con altre ragazze, per la prevaricazione a sfondo sessuale esercitata nei confronti di ragazze molto più piccole di lui.
Va ricordato che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Quanto al trattamento sanzionatorio e agli aumenti praticati per la continuazione, la Corte d'appello ha valutato, ai fini della individuazione di circostanze idonee ad esplicare un'influenza mitigatrice sulla pena, la giovanissima età dell'imputato (non ancora 21enne all'epoca dei fatti) e le sue condizioni di disagio sociale, nonché le parziali ammissioni da lui fatte quanto meno con riferimento all'effettività dei rapporti sessuali con le tre ragazze nelle circostanze di tempo e di luogo da loro indicate. In particolare, la giovane età e le condizioni di disagio sono apparse alla base di una condizione di immaturità nella gestione delle relazioni interpersonali cosicché, pur avendo mantenuto la pena base per il delitto più grave (capo A in danno di Fu.Sa. ) distante dal minimo edittale in ragione della estrema brutalità della violenza e della molteplicità degli atti sessuali cui la ragazza fu costretta a sottostare, la pena base è essere ridotta a sette anni e sei mesi di reclusione e gli aumenti a titolo di continuazione - attesa la obiettiva gravità anche dei reati in danno delle altre due ragazze - sono stati ridotti a nove mesi di reclusione per ciascuno degli altri due delitti, pervenendosi, con la riduzione del rito, ad irrogare la pena finale di anni sei di reclusione al posto di quella, pari a sette anni di reclusione, determinata dal primo giudice. Nel pervenire a tale conclusione la Corte distrettuale, accogliendo peraltro uno dei motivi di gravame, ha adeguatamente dato conto, con congrua motivazione, del potere discrezionale esercitato che, in quanto immune da rilievi di manifesta illogicità, neppure è censurabile in questa sede.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento e quelle del rado sostenute dalla parte civile.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186 , e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in favore dello Stato in Euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2015