Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2014, n. 15444
CASS
Sentenza 26 novembre 2014

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In tema di giudizio abbreviato, il provvedimento con il quale il giudice rigetta la richiesta di rendere interrogatorio formulata dall'imputato è affetto da nullità a regime intermedio, a nulla rilevando che questa non sia stata formulata al momento della scelta del rito.

Non è impugnabile, per carenza di interesse, la revoca parziale della ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato subordinato ad una integrazione probatoria per l'acquisizione di una specifica prova, quando l'imputato abbia validamente rinunciato ad una delle condizioni cui aveva subordinato l'acceso al rito speciale e il giudizio si sia ugualmente svolto in base agli altri presupposti in precedenza indicati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2014, n. 15444
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15444
    Data del deposito : 26 novembre 2014

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