Sentenza 2 dicembre 2014
Massime • 1
L'aggravante della transnazionalità prevista dall'art. 4, legge 16 marzo 2006, n. 146, può trovare applicazione anche quando il gruppo criminale organizzato, operante in più di uno Stato, presta il suo contributo alla commissione di un reato associativo, ma solo a condizione che non ricorrano elementi di "immedesimazione" fra le due strutture criminose.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2014, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2014 |
Testo completo
2458/1 5 58 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/12/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SAVERIO FELICE MANNINO - Presidente - SENTENZA Dott. N. 3587/2014 Dott. VITO DI NICOLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - N. 40654/2014 - Consigliere - Dott. ALDO ACETO - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI VA N. IL 03/02/1957 avverso l'ordinanza n. 860/2014 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del 19/06/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pasquale Dimiani, The ha chiesto rigettarsi il presposto ricorso. Wer Udit i difensor Avv.; 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19.6.2014 il Tribunale di Milano, pronunciando sulla richiesta di riesame avverso l'ordinanza emessa in data 19.5.2014 con la quale il GIP del Tribunale di Como applicava la misura della custodia cautelare in car- cere nei confronti di RI VA, rigettava il ricorso e confermava l'ordinanza stessa. L'incolpazione provvisoria nei confronti dell'odierno ricorrente vede conte- stati allo stesso: -capo 1. il reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 416 co. 1 e 7 cod. pen., 3 e 4 . 16.3.2006 n. 146, 2 D.lvo 74/00 per avere promosso e costituito un'associa- zione per delinquere volta a commettere più delitti di emissione ed utilizzo di fat- ture per operazioni inesistenti, occultamento e/o distruzione delle scritture con- tabili, omessa dichiarazione, falso, contrabbando, con l'utilizzo di società estere meglio specificate nei singoli capi d'incolpazione, utilizzate per acquistare merci (materiale plastico grezzo quale polietilene polipropilene eccetera) da fornitori e produttori comunitari ed extraeuropei da destinare esclusivamente al mercato nazionale italiano;
nel costituire ed utilizzare come cartiere e cartiera-filtro le so- cietà nazionali pure indicate nel capo di incolpazione, concentrando il debito d'imposta sulle suddette società al fine di avvantaggiare le altre società nazionali pure indicate, primarie clienti delle società cartiere e cartiera-filtro e destinate a commercializzare ed utilizzare gli ingenti quantitativi di materiale plastico grezzo, beneficiando dell'evasione d'imposta realizzata dalle predette società cartiere- filtro oltre che dell'indebito credito d'imposta (IVA) artificiosamente generato dal- la annotazione delle fatture soggettivamente inesistenti emesse dalle predette società, operando in tal modo sul mercato nazionale in regime di vantaggio con- correnziale. Con il ruolo per l'odierno ricorrente di promotore ed organizzatore, ammi- nistratore di fatto della società Chemical Group SR, rivestendo un ruolo predomi- nante all'interno dell'organizzazione, per mezzo della sua capacità imprenditoria- le e della conoscenza del settore, con i ruoli rispetto alle società cartiere ed in particolare alla Plastic Group Holding meglio specificati nel capo di imputazione. Tutti per aver commesso un reato a carattere transnazionale di cui all'ar- ticolo 3 della legge 16/3/2006 numero 146. Commesso in Como, MO CI (CO), OR (CO), UR (CO), Milano, OV (AL), AR (SA), Ascoli Piceno, Svizzera, Germania, Romania, dall'ottobre 2010 è tuttora permane accertato a Como in data 31 marzo 2014 2 capo 12. il reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 81 cpv, 110 c.p., 3 l. 16.3.2006 n. 146, 8 D.lvo 74/2000 perché in concorso con OM MA, LI LO, EN IO e Castorino Giampaolo, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con apporti causali anche distinti e comunque convergenti, nella qualità di amministratore di fatto dal 1/1/2013 della società Plastilmetaltech SR per la sola commercializzazione di prodotti alcolici di cui alle fatture indicate in incolpazione, al fine di consentire a terzi l'evasione dell'impo- sta sul valore aggiunto, emettevano nell'anno 2013 fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti per complessivi euro 314.330,45 (imponibile pari ad euro 259.777,23 ed IVA pari ad euro 54.553,22) nei confronti delle società (tutte distillerie) meglio specificate nel capo di incolpazione. Tutti con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e tutti per aver com- messo un reato a carattere transnazionale di cui all'art. 3 della legge 16/3/2006 n. 146. Commesso in Como, OV (AL), Svizzera da aprile 2013 a settembre 2013. Accertato a Como in data 31 marzo 2014 capo 19. - il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 2 D.Lvo 74/2000 perché in concorso con RC Ornella, con apporti causali anche distinti e comunque con- vergenti, nella qualità di amministratore di fatto dal 25/11/2008 della società Chemical Group SR, con sede legale in Acqui Terme (Alessandria) via Goito 2, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, indicavano nella dichiarazione an- nuale relativa a detta imposta, per l'anno 2012, elementi passivi fittizi per com- plessivi euro 1.801.953,27 (imponibile euro 1.489.217,75 ed IVA euro 312.735,52), avvalendosi delle fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti tutte indicate e specificati in incolpazione. Commesso in Acqui Terme (AL) in data 30/9/2013 (per l'anno di imposta 2012). Accertato a Como in data 31 marzo 2014. 2. Ricorre CA OR, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. Nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 606, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 3 legge 16 marzo 2006, n. 146. Con il primo motivo di gravame il difensore dell'imputato ricorda di avere impugnato dinanzi al Riesame i provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Como nella parte in cui all'imputato veniva contestata la ipotesi di cui all'art. 416 c.p., avente il carattere della transnazionalità, così come in relazione all'art. 8 D. L.vo n, 74/2000. 3 Sul punto veniva richiamato il principio di diritto sancito con sentenza del- le Sezioni Unite di questa Corte del 31 gennaio 2013, con il quale sono stati de- terminati i limiti entro i quali sia possibile ritenere la c.d. "qualificazione della transnazionalità". Il Tribunale ha disatteso le doglianze dell'appellante specificando testual- mente (fg. 15 provvedimento Tribunale della Libertà di Milano): "è indubitabile . che il delitto in questione abbia assunto il carattere della transnazionalità in virtù del coinvolgimento di gruppo criminale organizzato operante all'estero"; per poi concludere: "le evidenze documentali ed una loro logica e coerente lettura con- sentono di ritenere che nella costituzione e nel mantenimento in vita dell'asso- ciazione sia stato coinvolto un gruppo criminale costituito da soggetti almeno in parte diversi rispetto agli associati indicati nel capo 1)". Questa è l'argomentazione prospettata dal Tribunale per disattendere le doglianze dell'appellante. E non vi sarebbe dubbio che, proprio da tale motiva- zione, traspaia - secondo il ricorrente- la certezza di come il Tribunale non sia stato in grado di indicare il nucleo del c.d. gruppo organizzato operante all'estero, che non si deve mai identificare con il gruppo associativo operante nel territorio nazionale. Il Tribunale non avrebbe indicato i criteri secondo i quali sarebbe stato in- dividuato il gruppo criminale organizzato transnazionale, a nulla valendo la circo- stanza che alcune società con le quali il gruppo ha intrattenuto rapporti fossero costituite all'estero. Mancherebbe del tutto -secondo la tesi sostenuta in ricorso- la prova che i vari amministratori delle stesse società facessero parte di un gruppo criminale non coincidente con quello di cui all'attuale procedimento. Analoghe considerazioni valgono, secondo la tesi sostenuta in ricorso, in relazione al reato di cui al capo 12). b. Nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in merito ai reati di cui ai capi 1), 12) e 19. Il Tribunale, limitandosi ad un generico riferimento ai capi d'imputazione, avrebbe omesso un attento esame delle risultanze processuali proprio in consi- derazione della lettura testuale del capo di imputazione, così come formulato. Con il capo 1) viene contestata una condotta delittuosa che può essere riassunta in due circostanze: 1) per essersi procurato merci a prezzi concorren- ziali;
2) per essere entrato attivamente nell'organizzazione di Plastic Group Hol- ding A.G. Secondo ricorrente il Tribunale non ha preso in assoluta considerazione quanto evidenziato dalla difesa del CA su tali punti, non riuscendo ad indi- care neppure un elemento in forza del quale poteva esser ritenuta la sussistenza del reato contestato. Mancherebbe del tutto la prova che il CA abbia potu- to commercializzare i prodotti acquistati ad un prezzo concorrenziale, parteci- pando in tal modo all'evasione dell'imposta. Per quanto riguarda la seconda parte della condotta contestata all'indaga- to, si sostiene che il Tribunale nulla ha evidenziato, dimostrando in tal modo di non aver preso conoscenza delle doglianze dell'appellante. Il CA, che pure in quell'appunto rinvenuto a seguito di perquisizione in data 24 settembre 2013, viene indicato quale responsabile del credito bancario, avrebbe giustificato tale circostanza, sottolineando come mai abbia posto in essere atti nell'interesse del gruppo facente capo al coimputato OM. Né, del resto, potrebbero essere sottaciute, così come effettuato dal Tribunale, le dichiarazioni rese dalla teste : NA e dalla teste OV. Analogamente, ci si duole che il Tribunale abbia omesso una qualsivoglia motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi per quanto riguarda le con- dotte delittuose contestate ai capi 12) e 19). Il Tribunale, poi, avrebbe dimenticato di prendere in considerazione le ar- gomentazioni difensive prospettate nell'interesse del CA, il cui accoglimen- to avrebbe giustificato la derubricazione del reato contestato al capo 1) nella ipo- tesi di cui al secondo comma dell'art. 416 c.p.. Alla luce di tutte le risultanze processuali il CA non potrebbe essere ritenuto l'organizzatore dell'associazione per delinquere ma, anzi, proprio se- guendo le argomentazione prospettate dal Tribunale lo si dovrebbe ritenere qua- le "partecipante alle dinamiche della stessa associazione". Il CA mai avrebbe assunto un ruolo direttivo -secondo quanto si legge in ricorso- ma si sarebbe sempre rimesso alle valutazioni e determinazioni del OM. Ed allora non si comprenderebbe in forza di quali elementi il Tribu- nale abbia ritenuto la sussistenza della ipotesi di cui al primo comma dell'art. 416 cod. pen. Si chiede pertanto di annullare il provvedimento impugnato con rinvio de- gli atti allo stesso Tribunale di Milano per una nuova valutazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato.
2. Quanto al primo motivo, la richiamata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha affermato che la transnazionalità non è un elemento costitutivo 5 di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delit- to, a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situa- zioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato;
b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, dire- zione o controllo in un altro Stato;
c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato (così SS.UU. n. 18374 del 31.1.2013, Adami ed altro, rv. 255033-34-35-36-37-38, che in motivazione hanno precisato che il ricono- scimento del carattere transnazionale non comporta alcun aggravamento di pe- na, ma produce gli effetti sostanziali e processuali previsti dalla legge n. 146 del 2006 agli articoli 10, 11, 12 e 13). Occorre, tuttavia, avere ben presente la differenza tra gli articoli 3 e4 della legge 146/2013. Con l'art. 3 il legislatore offre la definizione di reato transnazionale, precisando che si considera tale il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché': a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizza- to impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. L'art. 4 introduce, invece, la diversa figura della circostanza aggravan- te della transnazionalità, applicabile (con un aumento della pena da un terzo alla metà) per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massi- : mo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Si applica altresì, in tali casi, il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. La distinzione è importante, per i motivi che si diranno. Nella richiamata sentenza 18375/2013 le SS.UU hanno precisato anche che l'aggravante speciale della transnazionalità, di cui all'art. 4 della I. n. 146 del 2006, presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia sta- ta determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un 6 gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato. L'aggravante in questione viene precisato- è applicabile al reato associativo, - sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'as- sociazione a delinquere. Il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della I. n. 146 del 2006 -giusto il dictum delle Sezioni Unite- è configurabile, se- condo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti elementi: a) stabilità di rap- porti fra gli adepti;
b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruo- li;
c) non occasionalità o estemporaneità della stessa;
d) costituzione in vista an- che di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il gruppo cri- minale organizzato è certamente un "quid pluris" rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall'associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. che richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripar- tizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati). Nel solco della pronuncia delle SS.UU., più di recente, si è ancora precisa- to che l'aggravante della transnazionalità prevista dall'art. 4, legge 16 marzo 2006, n. 146, può trovare applicazione anche quando il gruppo criminale orga- : nizzato, operante in più di uno Stato, presta il suo contributo alla commissione di un reato associativo, nella specie, quello previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ma solo a condizione che non ricorrano elementi di "immedesimazione" fra le due strutture criminose (sez. 3, n. 7768 del 4.12.2013 dep. il 19.2.2014, Ca- beza Valencia, rv. 258849). -La immedesimazione delle due strutture si legge nella motivazione della sentenza 7768/2014 di questa Sezione che il Collegio condivide- è incompatibile con l'esistenza dell'apporto causale esterno all'associazione richiesto dalla norma e dà luogo, invece, al carattere transnazionale dell'associazione medesima L. n. 146 del 2006, ai sensi dell'art. 3. 3. Ebbene, chiarita la distinzione, va rilevato che, con una motivazione logica, in quanto tale non sindacabile in questa sede, il Tribunale di Milano, dun- que, ha ritenuto che nel caso in esame si sia in presenza di un reato transnazio- nale ai sensi dell'art. 3 I. 146/2006 e non (nonostante l'errato richiamo al capo 1 dell'incolpazione in punto di norme violate) della circostanza aggravante di cui all'art. 4. 7 Il tribunale meneghino applica correttamente il principio di diritto affer- mato nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite, ricordando che la necessaria autonomia tra la condotta che integra il reato "comune" e quella che vale a rea- lizzare il "contributo" prestato dal gruppo transnazionale concerne l'ipotesi della contestazione della specifica aggravante di cui all'art. 4 e non, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'attribuzione alla associazione per delinquere o al reato fine del carattere transnazionale che è indicato dall'art. 3, con applicazione della disciplina consequenziale. Nel provvedimento impugnato, infatti, si ricorda che le SS.UU. hanno pre- cisato che se è vero che uno degli indici della transnazionalità c.d. soggettiva è il : "coinvolgimento" di un gruppo criminale organizzato transnazionale, è pur vero che, per l'intervento selettivo del legislatore, ai fini dell'aggravamento di pena è necessario un più elevato coefficiente di coinvolgimento, ossia la prestazione di un contributo causale alla commissione del reato, giacchè - per quanto si è detto - solo siffatta situazione, per discrezionale scelta del legislatore, è ritenuta di maggiore gravità ed allarme sociale. Corretto è, dunque, desumerne che, sulla scorta delle considerazioni svol- te da questa Corte di legittimità, che una associazione per delinquere avrà carat- tere transnazionale quando nella stessa sia "coinvolto" un gruppo criminale or- ganizzato" e ricorra taluna delle ipotesi indicate nell'ultimo periodo dell'art. 3 1. 146/2006. Applicando siffatti principi alla posizione del CA, il Tribunale del Riesame ha ritenuto che emergesse dal dato testuale delle incolpazioni che allo stesso non è stata contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 4 1. 146/2006, bensì, con riferimento ai capi 1 e 12, il connotato di transnazionalità del reato commesso. E ritiene che tale precipuo carattere del reato associativo e della fattispecie sub capo 12 debba ritenersi certamente sussistente. Quanto al reato associativo, pacificamente punibile con pena non inferiore nel massimo a 4 anni,, secondo i giudici del Riesame, è indubitabile che il delitto in questione abbia assunto il carattere della transnazionalità in virtù del coinvol- gimento di gruppo criminale organizzato operante all'estero (art 3 co i lett. c) 1 146/2006). Le evidenze documentali (aventi ad oggetto la costituzione ed il mantenimento di rapporti con società estere, amministrate - inevitabilmente - da soggetti compiacenti, quali RP NA amministrata da GA- : NI UI, IC OU DE amministrata da IA Anto- nio, RL SR amministrata da SC TA, IC OR LTD amministrata da LA CA PP) ed una loro logica e coerente lettura con- sentono di ritenere - come si legge nel provvedimento impugnato- che nella co- stituzione e nel mantenimento in vita della associazione sia stato coinvolto un 8 gruppo criminale costituito da soggetti almeno in parte diversi rispetto agli asso- ciati indicati nel capo 1. Analoghe considerazioni valgono, secondo il tribunale milanese, per il rea- to sub capo 12 (per quello sub 19, come visto in precedenza, non c'è contesta- zione di transnazionalità). La doglianza sul punto della transnazionalità, oggi riproposta, è dunque infondata.
4. Infondato è anche il motivo di ricorso in cui si contesta il provvedimen- to impugnato sotto il profilo della gravità indiziaria. Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i ca- noni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez. 6, n. 11194 dell'8 marzo 2012, Lupo, rv. 252178). In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquan- do si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito ab- bia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle ri- sultanze probatorie (sez. 4, n. 26992 del 29.5.2013, rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6.7.2007, Cuccaro e altri, rv. 237475); Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno in- dotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, control- lando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione 9 degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini;
è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provve- dimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisi- ti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risul- tanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevo- lezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi ed altri, rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersio- ne di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se- condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma 1bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il com- ma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928).
5. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La motivazione del Tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. I giudici milanesi, nell'esaminare il provvedimento impugnando, ricordano come la gravità indiziaria in ordine agli ipotizzati reati sia stata desunta da molteplici aspetti. Quanto al reato associativo, dopo avere delineato in maniera ampiamente circostanziata, alle pagg. 9 e 10 del provvedimento impugnato, gli elementi costi- tutivi del reato sub 1) e in particolare avere ricordato come le indagini abbiano 10 consentito di rilevare una certa commistione di ruoli e una scarsa trasparenza delle cariche amministrative e sociali, nonché una vera e propria sovrapposizione tra le società cartiere/cartiera filtro e la IC OU SA, a palesare l'esistenza di un accordo comune agli indagati per un comune scopo, viene specificamente e detta- gliatamente analizzata la posizione dell'odierno ricorrente. I giudici milanesi ritengono di non poter esimersi dal valorizzare la circo- stanza che la brochure contenente l'organigramma di IC OU SA menzio- ni il CA quale responsabile del credito bancario TA clienti direzionali - responsabile vendite PVC a far data dal 2013.- Il coinvolgimento dello stesso nell'ambito dell'operatività commerciale della IC OU SA trova ulteriore conferma -secondo il coerente sviluppo della motivazione del provvedimento impugnato- dalla indicazione dello stesso indagato tra i settori di competenza della dipendente "Carla RO", deputata a seguire i clienti di IR - NG (OSMAIC-JANA BO (PVC)- RI (ALCOL)" Tali evidenze documentali, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, e a prescindere dal fatto che gli incarichi o le mansioni indicati nella brochure siano stati effettivamente svolti o meno, palesano secondo il tribunale del riesame l'esi- stenza di un legame fiduciario tra il RO e il RI, legame tale da col- locare quest'ultimo all'apice dell'organizzazione criminale. Viene ricordato, secondo una prospettazione di gravità indiziaria assoluta- mente logica e congrua, come fosse emerso dalle indagini il ruolo di amministrato- re di fatto ricoperto dal RI oltre che nelle società utilizzatrici indicate - nell'incolpazione - nella società cartiera TA a partire dal 2013. Come si evince infatti dalle dichiarazioni degli interlocutori commerciali del RI (il tribunale del riesame ricorda sul punto a pag. 11 quanto dichiarato da RI ZI, procuratore della DISTILLERIE VALDOGLIO S.p.A.), quest'ultimo di fatto esercitava prerogative decisionali nell'ambito della cartiera-filtro. Viene poi logicamente valorizzata la circostanza che in data 1.1.2013, secondo quanto risul- ta dalla documentazione in sequestro, TA avrebbe aperto una uni- tà locale in OV, via San Francesco nr. 21/1 e dal sopralluogo ivi effettuato dalla G.d.F., tali luoghi non presentavano caratteristiche idonee allo stoccaggio o al cari- co/scarico merci (e, inoltre, nello stabile indicato al civico 21/1 risultavano esisten- ti gli uffici della CHEMICAL OU, società riferibile a RI). A corroborare il quadro indiziario circa il ruolo di primordine ricoperto dal ri- corrente nell'organizzazione criminale, ed il contributo causale da questi offerto nella perpetrazione della frode, contribuisce - secondo quanto si legge nella moti- vazione del provvedimento impugnato- quanto dichiarato da DE GIOVANETTI Fa- bio, legale rappresentate della DGF TRANS, di cui il tribunale del riesame riporta 11 integralmente le s.i.t., secondo cui anche in questo caso la logistica ha agito esclu- sivamente in nome e per conto di IC OU con il solo fine di effettuare il cambio dei documenti di trasporto necessari per la consegna delle merci ai reali destinatari finali. Sulla base di tutti i rilievi che precedono, secondo la motivazione assoluta- mente logica e congrua del provvedimento impugnato, non può affatto dubitarsi del coinvolgimento consapevole del RI nella organizzazione criminale fa- cente capo al RO, sia nel momento in cui l'indagato si proponeva come uti- lizzatore finale delle merci (attraverso le società CHEMICAL OU SRL), sia nel momento in cui ha iniziato ad agire quale amministratore di fatto della PLASTIME- TALTECH, del cui carattere assolutamente fittizio era perfettamente a conoscenza. Il tribunale, in ciò dovendosi ritenere infondate le odierne doglianze, mostra di rispondere in maniera adeguata ai rilievi difensivi, in parte oggi riproposti, tra cui l'assenza di qualsivoglia ruolo organizzativo o direzionale del CA nelle at- tività del OM, che sarebbe suffragata dalle dichiarazioni rese dalla BOBOKO- VA, impiegata prima della CHEMICAL OU e poi della TA, la quale ha dichiarato chiaramente che unico referente per la determinazione del prezzo dei prodotti nei confronti del cliente finale è sempre stato RO. Tale rilievo viene, però, ritenuto non cogliere nel segno, sul presupposto 1 che non è affatto dirimente chi concretamente determinasse il prezzo delle merci, rilevendo, invece, ai fini dell'individuazione del pactum sceleris e dei ruoli destinati agli indagati, la circostanza che tutti i soggetti coinvolti fossero un imprescindibile tassello all'interno del "circuito chiuso" di società. Appare, peraltro, evidente la considerazione che il fatto stesso che il CA- ST si fosse prestato ad assumere un ruolo di referente all'interno del gruppo e di una delle cartiere finisce per deporre inequivocabilmente per la piena consa- pevolezza, la piena adesione e l'apporto ideativo/esecutivo al programma dell'as- sociazione.
6. Dunque, con motivazione assolutamente congrua, il tribunale milanese disattende gli argomenti difensivi, ritenendoli inidonei a neutralizzare le emergen- ze investigative che complessivamente collocano il CA nel gruppo dei sog- getti che hanno organizzato in modo strutturato e consapevole la frode carosello, facendo ricorso ad una associazione per delinquere che ha operato, agendo in più Stati (comunitari e non), modalità operative che consentono di ritenere il delitto associativo qualificato correttamente. Analogamente, dopo avere evidenziato gli elementi costitutivi dei reati sub 12 e 19, e le qualifiche soggettive ricoperte, alla luce della più recente giurispru- denza in materia della Suprema Corte, il tribunale rileva, con riferimento al ruolo 12 del RI nella associazione per delinquere, come non possa residuare dub- bio circa la sua carica di amministratore di fatto nella CHEMICAL OU (società "di famiglia", come si ricava dalla ricostruzione della vita societaria contenuta a pagg. 245-246 dell'ordinanza impugnata, alla quale il tribunale rimanda integral- mente) sia nella TA. Quanto all'oggettività della condotta (la utilizzazione di fatture inesistenti ovvero la emissione delle stesse), il tribunale del riesame dichiara di condividere le considerazioni espresse dal Gip nell'ordinanza impugnata alla quale integralmente rimanda, facendo buon governo dei principi affermati da questa Corte Suprema in materia. In tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, infatti, l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giu- dice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sen- si degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione (così SS.UU. n. 7 del 17.4.1996, Moni, rv. 205257; conf. sez. 1, n. 306 del 20.1.1997, Fabozzi, rv. 206869; sez. 1, n. 3085 del 29.5.1997, Chiochia ed altri, rv. 207981). E' stato anche successivamente precisato che in tema di misure cautelari personali, non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del tribunale del riesa- me che, confermando in tutto o in parte il provvedimento impugnato, ne recepisce le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente e le eventuali carenze di motivazione dell'uno sono sanate dalle argomentazioni utiliz- zate dall'altro (cfr. sez. 2, n. 774 del 28.11.2007, dep. il 9.1.2008, Beato, rv. 238903; conf. sez. 5, n. 16857 del 24.3.2010, Di Lorenzo ed altro, rv. 246875) Il tribunale milanese, peraltro, non si limita a richiamare l'ordinanza geneti- ca, cui pure fa riferimento per la puntuale ricostruzione delle risultanze investigati- ve, ma sottopone a valutazione critica autonoma, disattendendole, le specifiche doglianze difensive, a cominciare da quella con cui si deduceva mancare agli atti la prova che le operazioni menzionate nei capi di incolpazione fossero da considerare inesistenti, in quanto, secondo la prospettazione difensiva, si sarebbe trattato di reali operazioni commerciali intercorse tra le società facenti capo al RI e le società riferibili al RO, in assenza di ogni consapevolezza, da parte del ri- corrente, del meccanismo fraudolento attraverso il quale si formava il prezzo fina- le. Quanto al primo profilo, rilevano i giudici milanesi che oggetto precipuo della contestazione non è l'inesistenza dell'operazione (e quindi non si versa in un caso 13 di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti), bensì l'interposizione fittizia di terzi soggetti compiacenti estranei all'operazione commerciale, onde ottenere vantaggi di natura fiscale. Viene ricordato sul punto come il principio che i reati in contestazione pos- sano essere commessi anche mediante emissione (e quindi successiva utilizzazio- ne) di fatture soggettivamente inesistenti sia stato a più riprese ribadito dalla giu- risprudenza di questa Corte (di cui viene richiamato in motivazione il precedenti costituito, da ultimo, nella sentenza n. 20353/2010 secondo cui "in tema di reati finanziari e tributari, il reato di emissione di fatture od altri documenti per opera- zioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia per l'ampiezza della norma che si rife- risce genericamente ad "operazioni inesistenti". sia perché anche in tal caso è pos- sibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. "). A riprova del carattere soggettivamente fittizio delle operazioni indicate ai capi 12 e 19 per il tribunale valgono le considerazioni già svolte sopra in merito al- la struttura delle società cartiere e della TA, della quale il CA RI era pienamente consapevole. Del resto -viene osservato- il carattere mera- mente cartolare si ricava dalla stessa finalità dell'operazione: i soggetti cui la PLA- ME, LA e LARIOICA avevano fatturato erano clienti abi- tuali del gruppo riferibile al RO, come dichiarato dai dipendenti (i già citati De VA e RI) delle diverse società coinvolte, le cui dichiarazioni, ancora una volta, appaiono illuminanti del fatto che il fornitore referente sia per le società di logistica sia per gli uffici amministrativi era sempre e comunque IC OU SA, indipendentemente dalla provenienza cartolare della merce da altre società (le cartiere appunto). In tale prospettiva, pertanto, viene ritenuto che non appaiono affatto muta- re il quadro il quadro indiziario né le dichiarazioni della AN, né quelle della BO né gli argomenti difensivi contenuti nella missiva proveniente dall'in- dagato ai quali, per contro, si attribuisce decisamente carattere indiziante. Nel ri- vendicarsi come mero cliente finale di RO o nell'affermare che il referente per i prezzi delle merci era solo RO, i tre di fatto - secondo la logica conclu- sione dei giudici milanesi- contribuiscono a corroborare l'impianto accusatorio che attribuisce ai passaggi intermedi di fornitura un carattere esclusivamente cartola- re. La motivazione in punto di gravi indizi con riferimento a tutti i reati di cui all'incolpazione a carico dell'odierno ricorrente, differentemente da quanto soste- nuto in ricorso, appare assolutamente logica ed esaustiva nel rispondere, com- 14 plessivamente, a tutti i profili di doglianza sottoposti al tribunale del riesame di Mi- lano.
7. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente incenzo Pezzella Saverio Felice Mannino Reffore Армом DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 GEN 2015 1L CANCELLIERE LuanaLuana Mariani 15