Sentenza 11 luglio 2003
Massime • 2
La prova della partecipazione di un imputato al reato associativo può essere data con ogni mezzo, non essendo necessaria la condanna per alcuno dei reati fine, stante l'autonomia del reato associativo.
La condotta consistente nell'esercizio di giuochi d'azzardo svolto mediante apparecchi automatici ed elettronici denominati " videopoker ", il cui utilizzo è vietato dall'art. 110 T.U.L.P.S., configura la contravvenzione di cui all'art. 718 cod. pen. e non il reato previsto dall'art. 4 L. 13 dicembre 1989 n. 401 che riguarda l'uso di apparecchi elettronici finalizzato all'esercizio abusivo del giuoco del lotto, di scommesse o di concorsi prognostici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2003, n. 33033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33033 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SILVESTRI GIOVANNI PRESIDENTE
1. Dott. CAMPO STEFANO CONSIGLIERE
2. Dott. GIRONI EMILIO CONSIGLIERE
3. Dott. VANCHERI EL CONSIGLIERE
4. Dott. CASSANO MARGHERITA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO OL N. IL 12/06/1955;
2) NA NG N. IL 11/04/1954;
3) SE RO N. IL 27/04/1966;
4) ND TR N. IL 06/05/1957;
5) NE EL N. IL 29/07/1957;
6) DI NA AN N. IL 08/11/1969;
7) CI RO N. IL 07/12/1964;
8) ND SA N. IL 18/12/1954;
avverso SENTENZA del 11/03/2002 della CORTE APPELLO di GENOVA;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere EL VANCHERI;
Sentito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Giuseppe Veneziano, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di IU NG e nei confronti di CI RO, limitatamente, per quest'ultimo, alla determinazione della pena, nonchè il rigetto degli altri ricorsi;
sentiti i difensori degli imputati, avv. Sandro Furfaro per FI RE;
avv. Alessandro Vaccaro per FI IE e HI RO;
avv. Giovanni Ricco per FI NG e TE OL;
avv. Saraceni in sostituzione dell'avv. IU Pisapia per IU NG;
avv. Monica Tranfo per AG EL;
avv. Enrico Franchini per Di NA AN, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In seguito a stralcio da altro processo con numerosi imputati, il GUP del Tribunale di Genova con sentenza del 21.12.2000, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava ND SA, ND TR, NA NG, LO OL, CI RO, NE EL, SE RO, DI NA AN ed altri soggetti che qui non interessano, colpevoli del reato di cui all'art. 416 bis C.P., per avere costituito in Genova, e averne fatto parte in periodi diversi, un'associazione per delinquere di stampo mafioso, articolata in "decine", diretta emanazione di "cosa nostra" ma avente parziale autonomia dal sodalizio criminoso di origine, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di specie diversa, fra cui in particolare, (oltre ad omicidi, estorsioni, usura e narcotraffico, oggetto del processo dal quale era stato operato lo stralcio), l'organizzazione e l'esercizio abusivo del gioco del lotto e del "totocalcio", (cosiddetto "totonero"), oltre che del gioco d'azzardo, previsto e punito dall'art. 4, quarto comma, della legge 13.12.1989 n. 401, mediante l'installazione in esercizi pubblici di macchine elettroniche apparentemente lecite, ma contraffatte in maniera da consentire il cosiddetto "videopoker" con puntate anche alte, ed il FI IE, inoltre, di lesioni personali aggravate, per avere aggredito con calci e pugni, insieme ad altre persone, due cittadini albanesi,. che erano riusciti ad escogitare un sistema per vincere rilevanti somme di denaro giocando con le suddette macchine;
con le aggravanti, per tutti, della disponibilità di armi per il raggiungimento delle finalità associative e del finanziamento di attività economiche con il prodotto e il profitto dei delitti commessi;
per i FI, con quella di essere i promotori ed organizzatori;
ed infine, per il solo FI RE, con quella di avere commesso il delitto durante la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, condannandoli alle pene di legge.
A seguito di impugnazione degli imputati, la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, delimitava ulteriormente l'ambito temporale di partecipazione all'associazione per alcuni imputati, escludeva l'aggravante dell'uso delle armi per tutti, tranne che per FI RE;
dichiarava per quest'ultimo la continuazione rispetto al delitto associativo di cui alla sentenza emessa il 14.1.1986 dalla medesima Corte di Appello di Genova, ritenendo più grave quello oggetto del presente procedimento, e determinava le pene, rispettivamente, in anni 12 di reclusione per il FI RE;
anni 5 e mesi 4 di reclusione per il FI IE e lo AG;
anni 4 di reclusione per il TE ed il HI;
anni 4 e mesi 8 di reclusione per il CI, e confermava il trattamento sanzionatorio per la IU e per il Di NA, ai quali era stata inflitta in prime cure la pena di anni 4 di reclusione.
Ripercorrendo in gran parte l'iter argomentativo del giudice di primo grado, la Corte di Appello di Genova osservava:
a) in ordine alla ravvisabilità dell'associazione per delinquere di stampo mafioso:
Che, contrariamente a quanto rilevato da gran parte degli imputati, a prescindere dalla considerazione che le disposizioni di cui all'art. 416-bis C.P, erano applicabili alle associazioni comunque localmente denominate, nella fattispecie il sodalizio criminoso non poteva considerarsi semplicemente una banda dedita al totonero e all'installazione di macchine elettroniche contraffatte, agente su un territorio limitato, ma una vera e propria derivazione dalla associazione mafiosa "cosa nostra", avente autonomia gestionale per gli affari, per così dire, correnti, ma soggiacente alle direttive della predetta organizzazione di provenienza per fatti importanti, come gli omicidi di affiliati o di altri;
Che i collegamenti con il sodalizio siciliano erano fra l'altro comprovati, oltre che dalla vastità del campo di azione criminale, dalla formale affiliazione a "cosa nostra" del FI RE e del FR TA, asserita, da numerosi collaboratori di giustizia;
Che erano altresì ravvisabili nella specie sia l'elemento della radicalizzazione sul territorio e del controllo di esso, sia pure limitato ad alcune zone ed ambienti, che quelli della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà interna ed esterna, come era comprovato dai metodi usati per imporre l'installazione degli apparecchi elettronici, dagli omicidi, dalle aggressioni e dalle violenze, posti in essere in più occasioni da esponenti dell'organizzazione per affermarne il predominio;
Che la natura mafiosa del sodalizio, suddiviso in "decine" (ossia cosche), operanti nel territorio genovese, era stata già accertata con la sentenza emessa il 23.1.1985 del Tribunale di Genova, confermata in appello il 14.1.1986 e passata in giudicato il 12.1.1987, anche se nel frattempo gli affiliati erano in parte gradualmente cambiati;
Che era sussistente l'aggravante di avere reinvestito il prodotto e il profitto dei delitti commessi in attività economiche lecite, in quanto, attraverso i proventi di tali reati, era stato acquisito dopo il controllo del "totonero" e del lotto clandestino, quello del mercato degli apparecchi elettronici dei "videogames", anche se poi tali apparecchi erano stati alterati in maniera da consentire il "videopoker", ed era stata conseguita la partecipazione e la cointeressenza in società lecite che gestivano l'installazione di tali apparecchi;
Che il riferimento, fatto dal GUP, alle sentenze 23.1.1985 del Tribunale di Genova e 7.5.1996 della Corte di Assise della stessa città come precedenti giudiziari contenenti elementi valutabili a carico degli imputati, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, era perfettamente conferente, in quanto, attraverso l'esame di esse, era stato possibile pervenire alla visione di un quadro di insieme indicativo della esistenza di "decine" mafiose in Genova e della commissione di fatti delittuosi nell'arco di un ventennio, senza soluzione di continuità, facenti parte del programma criminoso della cosca capeggiata dal FI RE, alla quale appartenevano gli odierni imputati;
Che la responsabilità dei medesimi imputati in ordine al reato associativo emergeva dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori e, in particolare, dalle rivelazioni del collaborante LL RC, già autista e uomo di fiducia tuttofare dei FI, il quale aveva riferito dettagliatamente su come era strutturato il gruppo criminoso e sulle attività illecite da esso svolte, adeguatamente riscontrate dall'esito d'elle indagini della Guardia di Finanza e dal contenuto di intercettazioni ambientali eseguite nel carcere di Voghera;
Che il legame esistente fra gli stessi erano comprovati, oltre che dal contenuto delle suddette intercettazioni, anche dalle parziali ammissioni di FI IE, di HI RO e di CI RO;
b) In ordine agli altri reati:
Che l'implicazione degli appellanti nella gestione del lotto illegale, del "totonero e degli apparecchi "videopoker" appariva evidente dalle dichiarazioni dei collaboranti e, in particolare, del LL, dalle ammissioni degli imputati e dagli esiti delle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza;
Che la prova della responsabilità del FI IE in ordine al reato di lesioni -si ricavava dalle dichiarazioni di uno degli aggrediti, che aveva riconosciuto con sicurezza l'imputato in fotografia.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione:
FI RE, il quale ha lamentato:
1) erronea applicazione dell'art. 416-bis C.P. sotto i seguenti profili:
a) nella fattispecie facevano difetto i requisiti della condizione di assoggettamento e di omertà e della forza di intimidazione promanante dal sodalizio, quale causa di tale condizione;
b) vi era incompatibilità assoluta tra la sentenza impugnata e quanto statuito da una sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Caltanissetta, il quale aveva accertato la insussistenza in terra di Sicilia di una decina mafiosa facente capo ad esso FI e, conseguentemente, di una diretta filiazione della stessa a Genova, sentenza regolarmente prodotta ed in ordine alla quale non era stata fatta alcuna valutazione;
c) la sentenza impugnata appariva comunque contraddittoria in quanto, per un verso, aveva riconosciuto che erano insussistenti sia il controllo, da parte della associazione, del territorio di Genova, sia il clima di intimidazione nell'ambito di esso;
e, per l'altro, aveva affermato che vi era un controllo limitato ad alcuni specifici settori criminosi e che la forza di intimidazione era limitata agli "addetti ai lavori", confondendo in tal modo il controllo del territorio con la radicalizzazione su di esso;
2) violazione del sesto comma dell'art. 416-bis C.P., sul rilievo che il reimpiego dei profitti non avveniva in attività lecite, ma in attività illecite.
FI IE, il quale ha dedotto:
1) violazione di legge in ordine alla affermata sussistenza del reato di associazione mafiosa per mancanza degli elementi costitutivi di tale delitto;
2) carenza ed illogicità della motivazione sul rilievo che, da un lato, si era affermata la piena attendibilità del collaborante LL e, dall'altro, la si era negata nel momento in cui il medesimo aveva affermato che esso FI non svolgeva alcuna attività in comune con gli altri imputati.
Successivamente il difensore del FI ha presentato motivi nuovi, con cui ha dedotto carenza ed illogicità della motivazione con riguardo all'asserito carattere riduttivo delle sue ammissioni e in relazione al diniego delle attenuanti generiche. IU NG, la quale, a mezzo dei ricorsi presentati dai suoi due difensori, ha lamentato:
1) Illogicità manifesta della motivazione e violazione di legge in ordine alla imputazione di associazione mafiosa, sotto il profilo che, da una parte, la sentenza aveva affermato che, dopo l'inizio della carcerazione di suo marito FI RE, era stato il di lui FR IE ad assumere la gestione delle attività relative ai videogiochi, e, dall'altra, aveva asserito, con evidente salto logico, che era stata essa IU a prenderne la direzione, sol perché il OG le consegnava i documenti, i rendiconti e gli utili relativi alle suddette attività; e inoltre si era sorvolato sull'esistenza dell'elemento soggettivo del reato e del contributo concreto che essa avrebbe dato all'organizzazione, laddove lo stesso IE ed il collaborante LL avevano escluso che essa si occupasse degli affari del marito;
2) Illogicità della motivazione relativa alla quantificazione della pena, lasciata immutata pur dopo l'eliminazione dell'aggravante della disponibilità di armi, contestata In relazione al reato associativo;
3) Violazione di legge in ordine alla imputazione di gioco d'azzardo, essendosi erroneamente ritenuta applicabile la norma di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge 13.12.1989 n. 401, anziché l'art. 718 C.P.. TE OL, il quale ha dedotto, con un unico motivo, illogicità della motivazione, non essendosi considerato che egli dal 1993 al 1999 era stato quasi sempre detenuto, ragion per cui le argomentazioni della Corte territoriale erano frutto di affermazioni apodittiche ed indimostrate, in quanto basate su elementi non aventi alcuna valenza probante., come il riferimento nelle intercettazioni ad un tale OL, non necessariamente identificabile con esso TE. Anche il collaborante LL aveva parlato di lui in termini presuntivi come di un semplice osservatore, non essendo mai stato indicato come partecipante a discussioni, contese, aggressioni o altro. Quanto ai frequenti contatti telefonici tra lui ed i fratelli FI, assunti dalla sentenza impugnata come prova della sua intraneità nell'associazione, gli stessi risalivano ad epoca anteriore al 1993, e cioè ad epoca anteriore a quella indicata nella contestazione come inizio della sua presunta associazione. Successivamente il TE ha presentato memoria difensiva, con la quale ha dedotto che, non essendo stato egli accusato di esercizio di gioco d'azzardo, nonostante tale reato rientrasse negli scopi dell'associazione, non si comprendeva il ruolo che sarebbe stato da lui svolto in seno alla organizzazione.
CI RO, il quale ha lamentato:
1) violazione di legge in relazione alla irregolare notifica ad uno dei suoi difensori (l'avv. Ciappi) dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello, avvenuta una prima volta con l'indicazione di due date e una seconda volta, senza che il giudice competente ne avesse stabilito la diversa modalità ai sensi dell'art. 150 c.p.p., mediante fax non seguito da telegramma di conferma;
2) violazione dell'art. 597, comma 4, c.p.p. in relazione alla quantificazione della pena, non essendo stata corrispondentemente diminuita quella a lui inflitta in primo grado nonostante l'eliminazione dell'aggravante della disponibilità di armi, con conseguente sostanziale reformatio in peius.
AG EL, il quale ha lamentato:
1) Violazione dell'art. 414 c.p.p., essendosi proceduto alla riapertura del procedimento, già archiviato nei suoi confronti, in mancanza dell'autorizzazione del GIP, essendo comunque identica la notitia criminis (le rivelazioni dei collaboranti IO e SO) ed identici gli stessi rappresentanti dell'accusa;
2) Violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., essendo contraddittorie e prive di riscontri le chiamate in correità nei suoi riguardi;
3) Erronea applicazione dell'art. 416-bis C.P, per mancanza degli elementi costitutivi di tale reato;
4) Contraddittorietà della motivazione, essendosi affermata la sua partecipazione ad una presunta sparatoria ed essendosi nel contempo esclusa l'aggravante della disponibilità di armi, ed essendo inoltre comunque equivoci i risultati delle intercettazioni ambientali;
5) Difetto motivazionale sull'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis C.P., essendo stata affermata la sua completa autonomia rispetto al gruppo criminoso.
HI RO, il quale ha dedotto:
1) carenza ed illogicità motivazionale in ordine alla affermata sussistenza di un associazione di stampo mafioso. Le dichiarazioni del LL, in base alle quali la sentenza impugnata aveva affermato la sua responsabilità, sarebbero generiche e prive di riscontri e, inoltre, la contestazione parte dal 1990, mentre i primi episodi a lui riferibili si erano verificati solo dal 1997 in poi;
2) carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, non concesse nonostante le sue ammissioni. Successivamente il HI ha presentato motivi nuovi con cui ha ulteriormente illustrato i motivi di gravame.
Di NA AN,, il quale ha dedotto:
1) Mancanza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art.416-bis C.P.;
2) Carenza motivazionale in ordine al suo asserito inserimento nell'associazione, in quanto, essendo egli impegnato a tempo pieno come dipendente di una concessionaria automobilistica avente sede a Genova e a Savona, non avrebbe potuto occuparsi contemporaneamente anche dell'installazione e gestione degli apparecchi videopoker. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La esistenza del reato di associazione mafiosa II tema della ravvisabilità del delitto di cui all'art. 416-bis è stato sollevato da quasi tutti i ricorrenti, i quali hanno rilevato che nella specie difetterebbero alcuni dei requisiti essenziali per la configurabilità della suddetta ipotesi delittuosa, (fra questi, in particolare, la forza di intimidazione promanante dal sodalizio, la condizione di assoggettamento e di omertà quale derivazione da tale forza, ed il controllo del territorio) o che i giudici di merito non avrebbero proceduto ad effettuare un sufficiente accertamento circa la esistenza in concreto di tali requisiti.
Entrambe le prospettazioni sono prive di fondamento. 11 GIP del Tribunale di Genova, prima, e la Corte di Appello, dopo, hanno infatti scrupolosamente e dettagliatamente esaminato e valutato tale aspetto, pervenendo motivatamente alla conclusione che, contrariamente a quanto dedotto dagli imputati, nella fattispecie era effettivamente ravvisabile una consorteria di stampo mafioso, secondo i requisiti richiesti dalla legge.
A tal fine appare sufficiente rilevare, senza ripercorrere le abbondanti argomentazioni addotte dai giudici di merito, come a tale problema sono stati dedicati interi capitoli delle due sentenze (pag. 12 - 118 della sentenza di primo grado e pag. 18 - 3 5 della sentenza di appello), nei quali si è convincentemente dimostrata la natura mafiosa della associazione capeggiata dal FI RE e dal FR TA, ora non ricorrente.
In particolare, dopo essersi fatta la storia, sin dalle origini, del sodalizio criminoso come diretta derivazione da "cosa nostrà e del suo radicamento nel territorio di Genova, si è accertato, sottolineando che il processo oggi in esame costituisce comunque uno stralcio di altra vicenda processuale di più ampio spessore: a) che nella città di Genova operavano alcune "decine" (ossia cosche) mafiose;
b) che a capo di una delle suddette "decine", i cui aderenti sono stati incriminati nell'odierno processo, vi era il FI RE;
c) che il predetto FI e il di lui FR TA erano da tempo formalmente affiliati a "cosa nostra"; d) che la forza di intimidazione promanante dal sodalizio era chiaramente percepibile in certi settori ed ambienti - come quelli delle bische clandestine, del traffico di sostanze stupefacenti, del lotto e del totocalcio clandestini, dell'usura ed infine della installazione e gestione degli apparecchi elettronici del "videopoker" - nei quali tale forza si era affermata mediante la perpetrazione di omicidi, aggressioni, prevaricazioni, violenze, minacce, "avvertimenti", "pestaggi" ecc., e in alcuni di essi tale forza era fortemente percepita, tant'è che alcune persone avevano esplicitamente fatto presente alle forze di polizia, con le cautele che siffatte dichiarazioni comportavano, che "dietro le macchinette elettroniche vi era la mafia"; e) che la condizione di assoggettamento, interna ed esterna, e di omertà, quale derivazione da tale forza, era dimostrata dal fatto che moltissimi gestori di bar ed esercizi pubblici in genere, a partire da un certo momento in poi, avevano accettato o subito la collocazione nei loro locali di apparecchi elettronici per "videogames", trasformati in "videopoker", da parte di ditte riconducibili ai FI, in luogo di quelli precedentemente installati;
f) che il controllo del territorio era deducibile dal fatto che lo stesso era stato diviso in zone di influenza e che venivano attuate spedizioni punitive nei confronti di coloro che tentavano di insinuarsi nelle zone di influenza controllate dalla cosca.
Non vi possono quindi essere dubbi sulla natura mafiosa della associazione cui appartenevano gli odierni ricorrenti. Le peculiari censure avanzate da alcuni degli imputati (FI RE, HI RO, AG EL e Di NA AN) si scontrano con il solido impianto motivazionale da cui è caratterizzata la sentenza impugnata e proprio gli arresti giurisprudenziali dagli stessi citati sono paradossalmente dimostrativi e confermativi della tesi dell'accusa. Allorché, ad esempio, si dice che "ai fini della sussistenza del reato di associazione di tipo mafioso l'intimidazione interna al sodalizio non può prescindere dall'intimidazione esterna poiché elemento caratteristico dell'associazione in questione è il riverbero, la proiezione esterna, il radicamento nel territorio in cui essa vive essendo i terzi a trovarsi, per effetto della diffusa convinzione della loro esposizione e pericolo in stato di soggezione di fronte ai prevaricanti" o che la "diffusività di tale forza intimidatrice... deve essere effettuale", non si fa altro che rappresentare in maniera icastica proprio gli elementi caratterizzanti la fattispecie in esame.
Priva di fondamento, per quanto suggestiva, appare anche l'osservazione, avanzata dalle difese di FI RE e di Di NA AN, secondo cui, da un lato, la Corte territoriale aveva riconosciuto che il territorio di Genova non era sotto il controllo della associazione e, dall'altro, aveva affermato che il controllo e la forza di intimidazione erano limitati ad alcuni specifici settori ed ambienti.
Non si vede, infatti, in che cosa consisterebbe la denunciata contraddizione, posto che il concetto espresso dai giudici di merito è che, evidentemente, non tutto il territorio di Genova era, nella sua interezza, sottoposto al controllo della cosca e che il clima di intimidazione non veniva avvertito dalla generalità dei cittadini genovesi, ma che tale controllo e la forza di intimidazione ad esso legata venivano esercitati in quelle porzioni di territorio e in quegli ambienti interessati dalle attività criminose del sodalizio. Anche il confronto con realtà territoriali, nelle quali la presenza mafiosa è purtroppo un dato di fatto, non dà ragione ai ricorrenti, dal momento che neanche in esse le organizzazioni mafiose hanno, ovviamente e per fortuna, il controllo totale del territorio.
2. La sussistenza dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art 416-bis GP.
Alcuni dei ricorrenti hanno poi contestato che nella specie si potesse ravvisare l'aggravante del finanziamento di attività economiche con il prezzo o il prodotto o il profitto dei delitti commessi.
In particolare, FI RE e FI IE hanno rilevato che l'aggravante in questione non sussisterebbe perché i profitti dell'associazione sarebbero stati reinvestiti in attività illecite e non lecite, mentre AG EL, oltre a rivendicare l'autonomia della sua posizione rispetto all'organizzazione, ha comunque sostenuto l'insussistenza della suddetta aggravante sul rilievo che i profitti non venivano utilizzati in attività illecite. Ora - a parte la considerazione che il tipo di attività economiche nelle quali vengono reinvestiti i profitti dell'associazione è del tutto indifferente ai fini della sussistenza dell'aggravante in parola, per cui appare del tutto inutile la diatriba sulla natura delle suddette attività - nella specie è pacifico (per non essere stato contestato da nessuno e per essere stato ammesso dallo stesso IE FI) che ad un certo punto l'associazione si introdusse nel settore dei videogiochi mediante la partecipazione e la cointeressenza in società, perfettamente lecite, che curavano l'installazione e la gestione degli apparecchi elettronici, come la "New Sistem", la "Fantamagi" e la "Ventura.". Che poi gli apparecchi installati, apparentemente conformi a legge, fossero stati contraffatti per consentire il gioco illecito del "videopoker", rappresenta una attività ulteriore e diversa che non può in alcun modo refluire sulla condotta anteriore, consistente nell'investimento dei profitti dei reati commessi nella relativa attività economica.
Al di là della palese contraddittorietà delle posizioni difensive, poggiando la ratio dell'aggravante in questione sulla necessità di un maggiore intervento repressivo per combattere la spirale sinergica tra profitti illeciti ed attività economiche e produttive, la configurabilità di essa appare quindi innegabile, sussistendone nella specie tutti i presupposti richiesti dalla legge, ossia il finanziamento, sia pure in parte, mediante i proventi dell'attività criminosa, di attività economiche, dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, su altre strutture che offrivano gli stessi beni o servizi.
Quanto alla doglianza dello AG, poggiante sulla asserita autonomia della sua posizione, è sufficiente ribattere che l'aggravante in questione ha carattere oggettivo, nel senso che "va riferita alla attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale ne risponde per il solo fatto della partecipazione" (v. Cass., Sez. II, sent, n. 5343 del 28.1.2000, Oliveti;
Sez. VI, sent. n. 10800 del 21.9.2000, Gattuso;
Sez. VI, sent. n. 856 del 14.12.1999, Campanella ecc.).
3. La qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione sub 3) La difesa della ricorrente IU NG ha lamentato violazione di legge, sotto il profilo che l'esercizio del cosiddetto "videopoker", costituente gioco d'azzardo, integrerebbe non il reato di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge 13.12.1989 n. 401, come contestato a tutti gli imputati tranne che al TE, bensì la contravvenzione di cui all'art. 718 C.P.. Il rilievo è fondato.
Ed invero, come più volte statuito da questa Corte, la norma di cui al citato art. 4 non - riguarda il gioco d'azzardo svolto mediante gli apparecchi automatici ed elettronici vietati dall'art. 110 del T.U.L.P.S., ma specifica le fattispecie di cui ai primi due commi del medesimo articolo e punisce esclusivamente l'uso dei predetti apparecchi finalizzato all'esercizio abusivo del gioco del lotto, di scommesse o di concorsi pronostici del tipo di quelli considerati nei predetti due commi;
mentre l'esercizio del gioco di azzardo per mezzo di apparecchi elettronici che consentono il "videopoker" integra la contravvenzione di cui all'art. 718 C.P. ed all'art. 110 T.U.L.P.S., sia che si svolga in forma organizzata sia che si svolga senza alcuna organizzazione (v. Cass., Sez, III, sent. n. 10642 del 3.9.1999, De Martino;
Sez. I, sent. n. 8560 del 22.5.1997, Bertolino;
Sez. III, sent. n. 1068 del 10.12.1996, Aceti;
Sez. M sent. n. 1620 del 3.4.1996, Moauro ecc.). In tali sentenze, e in particolare in quest'ultima pronuncia, si è spiegato che la volontà del legislatore, emergente dai lavoratori preparatori, fu, almeno per quanto riguarda il testo originario, esclusivamente quella di attribuire all'ultimo comma un significato chiarificatore dell'espressione "giuochi d'azzardo" contenuta nel primo comma, in modo che non restassero dubbi che l'esercizio dell'attività di gestione di giochi d'azzardo, già indicata nel primo comma, fosse punibile anche se svolto a mezzo di apparecchi automatici od elettronici;
e che "La condotta tipica punibile, quindi, era (ed è rimasta sempre) quella e soltanto quella descritta nel primo comma, mentre mai tale finalità (quella di punire il videopoker) è stata attribuita alla disposizione di cui all'ultimo comma. Non risulta, infatti, che il legislatore, nel modificare il testo originario del primo comma, abbia in qualche modo, sia pure implicitamente, altresì inteso assegnare anche all'ultimo comma il significato e la portata di una nuova ed autonoma norma descrittiva di una condotta tipica incriminata, la quale peraltro sarebbe completamente sganciata da tutte le altre condotte tipiche previste nelle altre disposizioni del medesimo articolo e del tutto estranea sia ad esse sia alla ratio ed alle finalità obiettivamente perseguite dal complesso dell'articolo stesso".
L'arresto giurisprudenziale cui si è riferita la sentenza impugnata (Sez. I, sent. n. 2356 del 21.1.1997, Grillo) è impropriamente richiamato. Esso, infatti, si limita a chiarire la natura non finanziaria del delitto di cui al quarto comma dell'art. 4 della richiamata legge n. 401 del 1989 e ad attribuirne la competenza per materia al pretore (ora tribunale monocratico), ma non ne definisce affatto né il contenuto nè la condotta punibile, riguardando quella fattispecie "attività di gioco o di scommessa, esercitata a mezzo apparecchi elettronici, e non il diverso gioco del videopoker. Conseguentemente, in accoglimento di tale censura, fondata su motivi non esclusivamente personali e, quindi, estensibile a tutti i ricorrenti ai quali si riferisce l'errata contestazione ai sensi del primo comma dell'art. 587 c.p.p., la sentenza impugnata "va annullata relativamente all'aspetto di cui sopra, con conseguente rinvio, per nuovo giudizio su tale punto, ad altra sezione della Corte di Appello di Genova, che terrà conto dei principi come sopra affermati anche ai fini della ravvisabilità della continuazione e della determinazione della pena.
4. Il trattamento sanzionatorio per alcuni imputati. Con la sentenza impugnata la Corte territoriale ha escluso l'aggravante della disponibilità di armi di cui al quarto comma dell'art. 416-bis c.p.p., nei riguardi di tutti gli imputati, tranne che per FI RE. Ma, mentre per FI IE, TE OL, AG EL e HI RO ha ridotto la pena loro inflitta in primo grado, ha lasciato inalterata quella inflitta a CI RO e, sul rilievo che le attenuanti generiche loro concesse erano state dichiarate prevalenti, ha confermato la pena inflitta a IU NG e a Di NA AN. Anzi, per questi ultimi due, ha sorprendentemente "confermato" la sentenza di prime cure, nonostante l'esclusione dell'aggravante di cui sopra, condannandoli anche al pagamento delle ulteriori spese processuali. L'errore in cui è incorsa la Corte di appello è evidente. Innanzitutto, l'esclusione di una aggravante in accoglimento del gravame degli imputati, ai sensi della disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 597 c.p.p., non avrebbe potuto avvenire senza alcuna conseguenza sul piano sanzionatorio, essendo previsto esplicitamente che, "in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita". Questa Corte ha ormai definitivamente affermato il principio che la disposizione sopra richiamata deve essere intesa nel senso che l'obbligatoria diminuzione riguarda non solo la pena complessivamente inflitta quale risultato finale ottenuto dopo il calcolo degli eventuali aumenti e diminuzioni, ma anche i singoli elementi che concorrono all'operazione, ivi compresa la pena base e l'aumento per la continuazione. (in tal senso, sulla scia della sent. n. 5978 del 12.5.1995 delle Sez. Un., Pellizzoni, v. Cass., Sez. II, sent. n. 13928 del 29.11.2001, Barra;
Sez. VI, sent. n. 12936 del 25.6.1999, Castiglioni;
Sez. II, sent. n. 7892 del 16.6.1998, Baruffa ecc.). A nulla rileva, quindi, che la concessione, alla IU e al Di NA, delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza avesse comportato "l'elisione", sul piano del computo concreto della pena, "di entrambe le aggravanti" loro originariamente contestate, perché, in applicazione dei principi di cui sopra, la eliminazione di una delle due aggravanti, pur in presenza di attenuanti generiche prevalenti, doveva necessariamente comportare una riduzione di pena. In secondo luogo, poiché nella specie la residua aggravante era ad effetto speciale (art. 63, comma C.P.), si sarebbe dovuto prima rideterminare la pena base per il (più grave) delitto di associazione mafiosa, aggravato ex comma 6 dell'art. 416-bis C.P, astrattamente punito con la sanzione da 4 a 9 anni di reclusione, tenendo comunque presente che per il medesimo reato, doppiamente aggravato, in primo grado era stata impropriamente determinata una "pena base", al netto delle attenuanti generiche, di anni 4 di reclusione, senza però indicare né la pena dalla quale si era partiti né l'ammontare della diminuzione per le concesse attenuanti;
occorreva poi aumentare la pena per la continuazione e infine ridurla di un terzo per il rito.
In sede di rinvio occorrerà quindi rideterminare la pena da infliggere alla IU, fissando la pena base per il reato associativo con la sola aggravante di cui sopra, tenendo presente la misura della pena inflitta in primo grado, diminuirla per le attenuanti generiche, quindi aumentarla per la continuazione, tenendo presente che i reati satelliti sono un delitto ed una contravvenzione, ed infine diminuirla di un terzo per il rito. Lo stesso vale per Di NA AN, al quale la disposizione di cui al quarto comma dell'art. 597 c.p.p., sopra richiamata, va applicata per l'effetto estensivo di cui al primo comma dell'art. 587 stesso codice, pur non avendo egli avanzato censure in proposito. Va tenuto presente che per il predetto Di NA la cosiddetta "pena base", al netto delle attenuanti generiche prevalenti, era stata indicata in anni cinque di reclusione, e che l'aumento per la continuazione va calcolato soltanto per la contravvenzione;
essendo stato lo stesso assolto in primo grado dalla imputazione sub 2).
Quanto al CI, va rilevato che in primo grado egli era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione e tale pena è stata lasciata inalterata anche per lui in appello, pur dopo l'esclusione dell'aggravante della disponibilità di armi. Si deve quindi procedere ad una nuova determinazione della pena, tenendo presente che, a seguito della eliminazione della suddetta aggravante, la pena inflitta in primo grado (della quale per altro non sono stati indicati i parametri di riferimento), va corrispondentemente diminuita, e che l'aumento per la continuazione va parametrato in base alla riconosciuta natura contravvenzionale di uno dei due reati satelliti.
Appare utile comunque segnalare che il calcolo della pena, articolato nella sentenza impugnata, è contra legem, perché si è adottata la "pena base" di anni cinque, sulla quale è stato operato un aumento, "per la residua aggravante" di cui al sesto comma dell'art. 416 bis C.P., di un anno, mentre l'aumento avrebbe dovuto essere di almeno un terzo. Sarebbe stato corretto adottare invece direttamente, come pena base per il reato già aggravato, quella di anni sei, invece di pervenirvi applicando alla pena base per il delitto semplice un aumento per l'aggravante non conforme a legge. Va pertanto pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata anche per ciò che riguarda il punto relativo alla determinazione della pena nei confronti della IU, del CI e del Di NA, per violazione della norma di cui al quarto comma dell'art. 597 c.p.p., con conseguente rinvio per nuovo giudizio anche su tale punto. Poiché gli appelli della IU e del Di NA sono stati, sia pure parzialmente, accolti, la condanna dei medesimi al pagamento delle spese relative al secondo grado di giudizio, frutto di un errore evidente, va eliminata, previo annullamento senza rinvio della sentenza sul punto.
5. La posizione dei singoli ricorrenti.
FI RE:
Le doglianze del FI sono state in gran parte già esaminate nel cap. 1, dedicato alla sussistenza del reato di associazione mafiosa, e nel cap. 2, dedicato alla configurabilità dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis C.P.. Qui non rimane che esaminare il secondo motivo di gravame, con il quale si deduce una presunta incompatibilità tra la sentenza emessa il 10.12.1997 dal GUP del Tribunale di Caltanissetta e la sentenza impugnata.
Si sostiene che, avendo la sentenza predetta negato la sussistenza, in Sicilia, di una associazione-madre, della quale sarebbe, secondo l'accusa, diretta derivazione l'associazione-figlia genovese, era logicamente impossibile sostenere l'esistenza in Genova di una associazione mafiosa che fosse legata ad una associazione "originaria", la cui esistenza era stata invece esclusa. Ora, a prescindere dalla considerazione che si tratta di una sentenza di non luogo a procedere che, in quanto emessa dal GUP, è comunque soggetta ad eventuale revoca ex art. 434 c.p.p., il suo contenuto, riguardante fatti avvenuti in Sicilia, non era per nulla vincolante per i giudici genovesi, investiti dell'esame di fatti di reato avvenuti in territorio di Genova, e poteva essere liberamente valutato solo nel caso in cui ne fosse stata riconosciuta la rilevanza e l'incidenza sul presente giudizio, incidenza che era già stata esclusa con la sentenza di primo grado (v. pag. 66). Quanto all'assunto, secondo cui la Corte di Assise di Genova, con la sentenza del 7.6.1996 avrebbe affermato con la forza del giudicato l'insussistenza dell'ipotesi associativa, esso è recisamente smentito dalla sentenza impugnata, che ha invece affermato che la predetta sentenza, insieme a quella di primo grado, emessa il 23.1.1995 dal Tribunale di Genova, era invece indicativa della esistenza di "decine" mafiose in Genova, la cui natura era stata poi esaminata e valutata nell'ambito del presente processo con riferimento a fatti, snodantisi nell'arco di quasi un ventennio, aventi valenza dimostrativa dell'esistenza del vincolo associativo (v. pag. 41-42).
FI IE:
Anche per lui valgono, per una parte delle doglianze avanzate, le considerazioni svolte nei cap. 1 e 2 .
Quanto al rilievo, secondo cui mancherebbe qualsivoglia elemento probatorio per quanto riguarda il periodo 1993 - 1998, la Corte di appello, affrontando specificamente il tema, ha spiegato (v. pag. 29 e segg.) che vi erano invece molteplici segnali che anche in tale periodo l'associazione era viva ed operante, e si occupava, oltre che del traffico di droga, di bische clandestine, di totocalcio e lotto illegali, e che tale convinzione si ricavava dalle ammissioni dello stesso FI IE, il quale aveva riferito che, a causa dell'arresto dei suoi fratelli RE e TA, ebbe ad occuparsi sin dai primi mesi del 1993 dei loro affari e mandò avanti per un certo tempo la loro attività, oltre che dalle dichiarazioni di NI IO, che aveva confermato l'esistenza della cosca FI anche nel 1993. Si è riportata poi alle dichiarazioni del collaborante LL RC, il quale ha spiegato che l'organizzazione si dedicò agli apparecchi videopoker a partire dal 1998, ma che prima (per tutti gli anni "ottanta" e "novanta") si occupava di bische, di totonero e lotto clandestino e ha parlato anche di fatti avvenuti nel 1997.
In ordine alla doglianza relativa alla mancanza di qualsiasi riferimento ad esso ricorrente nelle dichiarazioni dei collaboratori diversi dal LL, è facile controbattere che, come osservato dalla Corte di merito, i collaboratori, per così dire "storici", avevano parlato di fatti avvenuti fino al 1992-1993, mentre la contestazione che lo riguardava è stata temporalmente ridimensionata, ritenendo provata la sua partecipazione a partire dal 1993, epoca nella quale egli, secondo quanto da lui stesso ammesso, prese le redini degli affari della famiglia a seguito dell'arresto dei suoi fratelli.
Le considerazioni svolte nel ricorso relativamente al valore da attribuire alle dichiarazioni del LL e alla interpretazione della affermazione di quest'ultimo, secondo cui esso FI non aveva attività comuni con i fratelli, hanno in gran parte connotazioni di tipo fattuale, per cui ne è precluso l'esame in questa sede.
In ogni caso gli sforzi del ricorrente per dimostrare la sua estraneità all'organizzazione si scontrano inesorabilmente con le considerazioni svolte dai giudici di merito;
i quali hanno convincentemente dimostrato, dati alla mano, il ruolo fondamentale che, in assenza dei fratelli, il ricorrente aveva svolto in seno all'associazione. Del resto le ammissioni dello stesso FI IE, per quanto caratterizzate dall'intento di limitare la sua responsabilità ad una sorta di negotiorum gestio per conto dei fratelli, disegnano pienamente l'importanza dei compiti da lui svolti, e dalle medesime sono stati giustamente tratti elementi idonei a dimostrare che la sua condotta era tale da integrare, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo, gli estremi del reato associativo.
Particolarmente significativi appaiono alcuni brani della sua "confessione", riportati sulla sentenza impugnata: "verso la fine del 1992 - inizio del 1993 ho iniziato ad interessarmi di lotto clandestino.... nel 1993 arrestarono i miei fratelli;
allora iniziai ad interessarmi dell'attività dei miei fratelli relativa al lotto .... sapevo dell'attività dei miei fratelli, che però lavoravano per conto loro".
Di quale attività si trattasse l'imputato era pienamente a conoscenza per sua stessa ammissione, ed avere preso il posto dei fratelli nel 1993, prima, nel campo del lotto e del totocalcio clandestino e, poi, nel 1997, nel campo della gestione degli apparecchi videopoker non può essere prospettato come un fatto neutro e privo di implicazioni sotto il profilo della sua partecipazione al reato associativo, visto che dalle intercettazioni telefoniche era emersa anche la sua cointeressenza nelle stesse ditte di installazione di videogames (la "New Sistem" e la "Ventura"), nelle quali avevano specifici interessi anche i suoi fratelli.
Gli elementi e gli episodi citati sono numerosi e particolarmente significativi, fra cui i suoi comprovati contatti con altri esponenti della consorteria, come HI, CI e Di NA;
la sua intromissione, anche pesante, nel campo della gestione degli apparecchi videogames. con conseguente quasi totale estromissione di altro soggetto, come il SC;
i suoi contatti e le trattative, anche per conto della organizzazione, con i baristi e i gruppi concorrenti dei calabresi e della stessa criminalità locale;
l'episodio del "pestaggio" dei due albanesi al bar di Bogliasco, al quale l'imputato ebbe a partecipare personalmente, oggetto dell'imputazione sub 10), ecc.
Sotto tale aspetto sono condivisibili le osservazioni dei giudici di merito, secondo cui le sue dichiarazioni erano da considerare "riduttive e tendenti a distinguere i suoi affari da quelli dei fratelli", e non si comprende sotto quale profilo le considerazioni svolte in proposito dalla corte di appello sarebbero illogiche e contraddittorie.
II ricorso del FI IE va quindi respinto per la parte che riguarda la sua partecipazione al reato associativo. Il gravame va invece accolto per quanto riguarda la doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche. A fronte di molteplici aspetti positivamente valutabili a favore dell'imputato ai fini della concedibilità delle suddette attenuanti, fra cui le sue ammissioni e l'incensuratezza, la Corte di appello genovese ha ritenuto di doverle negare esclusivamente perché il predetto aveva svolto "una intensa attività criminale senza che venisse giudizialmente accertata".
Si tratta, come è evidente, di una motivazione del tutto incongrua, dal momento che riguarda un aspetto valutabile, semmai, ai fini della quantificazione della pena, e che fa trasparire l'intento di far "pagare" all'imputato una circostanza ascrivibile semmai a carenze e disfunzioni dell'apparato di polizia, più che essere riguardata come un aspetto negativo della sua personalità. Senza dire che, di fronte a specifiche prospettazioni difensive, incombeva sul giudice l'obbligo di disattenderle, se non in maniera pedissequa, almeno in forma generica, dimostrando di averne preso cognizione. L'omissione di tale incombente si sostanzia implicitamente in una violazione dell'obbligo della motivazione, ragion per cui la sentenza impugnata va annullata anche sul punto, con conseguente rinvio per nuovo giudizio su tale aspetto. IU NG:
Della IU si è già parlato al cap. 4 a proposito degli errori della sentenza circa il trattamento sanzionatorio, la valutazione dell'incidenza su di esso delle circostanze aggravanti e la influenza dei reati satelliti sulla continuazione. In questa sede vanno prese in esame le doglianze concernenti il ruolo che sarebbe stato svolto dalla imputata e la ravvisabilità della sua responsabilità in ordine al reato associativo, anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo.
Non c'è dubbio che la partecipazione della IU al suddetto reato con un ruolo attivo, ravvisata a far data dal 1997 in coincidenza con l'arresto del di lei marito FI RE, appare ampiamente dimostrata alla stregua delle ampie e articolate considerazioni svolte in proposito dai giudici del merito. Questi, diversamente da quanto rilevato dalla difesa, non si sono limitati a giustificare il loro convincimento sulla base dell'assiomatica equazione in base alla quale, "impedito il marito, doveva subentrare la moglie"; ma, al contrario, hanno esaminato scrupolosamente e approfonditamente tutti gli elementi che il processo ogiva prima di affermare la colpevolezza dell'imputata, per modo che le censure addotte finiscono per assumere la connotazione di doglianze di merito.
A tutto voler concedere, le dichiarazioni del LL RC e del coimputato FI IE, sulle quali la difesa ha sostanzialmente basato le sue considerazioni per dimostrare la pretesa estraneità della IU alle attività criminose della associazione e, segnatamente, del marito, secondo quanto emerge dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, assegnano all'imputata un ruolo, non certo dominante in seno all'organizzazione, ma quanto meno "alla pari" con il OG FI IE. La sua partecipazione agli "affari" del marito, proprio stando alle rivelazioni del LL e del predetto FI, riportate nella sentenza impugnata, oltre che ai risultati delle intercettazioni ambientali nel carcere di Voghera, appare intensa, incisiva e, in alcuni casi, determinante ai fini di certe decisioni e di certe scelte "gestionali", sicchè affermare, come fa la difesa, che la medesima IU non svolgeva alcuna funzione operativa, dato che si limitava alla ricezione dei rendiconti e del denaro proveniente dalle illecite attività provvisoriamente gestite dal OG, e che tale condotta poteva "integrare altro reato, ma non già la partecipazione ad una associazione a delinquere", oltre che essere palesemente riduttivo del ruolo di primo piano da lei svolto, equivale, né più e né meno, che alla prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali, rispetto a quella, logica e coerente, svolta dai giudici di merito.
Né appare illogico, un volta ravvisati gli altri necessari elementi di supporto, come i comprovati rapporti con altri esponenti dell'organizzazione, dedurre anche dalla acclarata e incontestata partecipazione ai reati-fine, la partecipazione consapevole al reato associativo, non certo basata "su mere ipotesi, presunzioni e deduzioni", come pretestuosamente dedotto dalla difesa, ma su argomenti solidi, persuasivi e altamente significativi, come l'adozione di decisioni gestionali e operative riguardanti la vita dell'organizzazione, anche in contrasto con le posizioni assunte dal OG (fra cui la circostanza della reintegrazione di tale Nicolino, in precedenza estromesso dai giochi clandestini) e addirittura in contrasto con quelle del marito (v. le frasi intercettate "gli dai un milione a testa", pronunziata dal FI RE, e la replica della IU "quattro e mezzo, quattro e mezzo").
Del tutto irrilevanti appaiono, poi, le osservazioni sulla condotta della IU antecedente al 1997, una volta che la contestazione riguarda fatti verificatisi a partire da tale epoca;
quelle sul contenuto asseritamene "liberatorio" delle dichiarazioni rese dal LL, laddove lo stesso ebbe a riferire che mai la IU aveva fatto "cose brutte", posto che le contestazioni non riguardano fatti di violenza a lei ascrivibili;
quelle sulla affermazione del FI IE, secondo cui la OG "non si era mai interessata di niente", chiaramente riferibile al passato, o quelle sul contenuto "neutro" di alcune intercettazioni, a fronte del contenuto altamente significativo di altre.
TE OL:
Le doglianze avanzate dal TE concernono in gran parte aspetti fattuali non esaminabili in questa sede.
La Corte di appello lo ha ritenuto come intraneo all'organizzazione sui rilievi che, secondo il LL, egli era sotto la protezione di FI TA, faceva da referente per il clan e "riferiva sull'andamento delle cose", ovvero svolgeva il ruolo di "osservatore", di controllore e di supervisore sul territorio, e ne riferiva i risultati ai capi della cosca, veniva tenuto in grande considerazione, percepiva aiuti quando era in carcere e, inoltre, è risultato che egli manteneva contatti con gli altri esponenti del clan, riceveva le visite di esponenti di spicco come IE FI quando era agli arresti domiciliari ed aveva anche dato ospitalità ad un certo Vitale, condannato insieme ad altro soggetto, per un omicidio. Le contrarie osservazioni del ricorrente non hanno importanza decisiva. Innanzitutto, a nulla rileva che egli sia rimasto detenuto per lunghi periodi tra il 1993 ed il 1997, dal momento che il legame tra le cosche mafiose e gli associati è di natura permanente e, normalmente, non viene meno a seguito dell'arresto degli aderenti. A conferma di ciò, la sentenza impugnata ha fatto riferimento ad episodi, nei quali il TE appare come elemento attivo, verificatisi sia prima che dopo i suoi periodi di detenzione. Per altro questa Corte, nell'affrontare tale questione, ha già avuto modo di statuire specificamente che "In tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga menò il forzato impedimento. (v. Cass., Sez. I, sent. n. 12907 del 23/11/2000, Boscolo). In secondo luogo, il semplice fatto che egli ricevesse degli aiuti durante i periodi della sua detenzione è, come giustamente osservato dalla Corte genovese, fortemente indicativo della sua appartenenza all'organizzazione, in quanto, come è notorio, tale forma di soccorso non può essere assicurata che a persona che sia permanentemente associata. Né, ovviamente, può avere alcun rilievo il fatto che egli sia stato in altro processo assolto dalla medesima imputazione di associazione mafiosa, stante l'autonomia di giudizio riservata al giudice nell'ambito di processi diversi;
né, tanto meno, il fatto che la Procura Distrettuale Antimafia non abbia chiesto l'applicazione di misure cautelari nei suoi confronti. L'affermazione, contenuta nei motivi di gravame, secondo cui egli non avrebbe mai partecipato a risse, discussioni o contrasti interessanti il gruppo di appartenenza è smentita dalla sentenza impugnata, dalla quale emerge che una volta egli, insieme ai fratelli FI RE e TA (o IE), partecipò ad una aggressione nei confronti del gestore di un bar (tale Botticelli EL), che era debitore dei FI per l'ammontare di una decina di milioni di lire, ed ebbe una parte di rilievo anche in un episodio di tentata estorsione insieme a FI TA. Non può comunque definirsi illogico avere fatto riferimento anche a fatti verificatisi prima del 1993, data iniziale della contestazione che riguarda il TE, sia pure al fine di rafforzare la prova dell'esistenza di un collegamento, decorrente da molti anni, con il clan FI.
In ogni caso, l'impianto probatorio su cui la sentenza si basa rimane praticamente integro nei riguardi del TE, anche a volere ritenere dubbia l'identificazione con il medesimo TE di quel tale "OL" menzionato in una delle conversazioni intercettate nel carcere di Voghera.
Va, infatti, rilevato che, ai fini dell'accertamento della responsabilità in ordine ad un reato associativo, non può che aversi riguardo al complesso degli elementi emersi dall'indagine nella loro globalità e nella loro reciproca interdipendenza, essendo del tutto incongruo, come ha fatto la difesa, settonalizzare e parcellizzare i singoli fatti senza una visione di insieme.
Non è possibile infatti risalire all'esistenza del vincolo associativo e, conseguentemente, dell'affectio societatis, se non attraverso l'esame delle modalità esecutive dei vari delitti ed altri elementi di prova che dimostrino concretamente, come nella fattispecie, la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti dell'imputato con gli altri associati, oltre che la sua volontà, nella consapevolezza dell'esistenza dell'organizzazione criminosa e delle sue finalità, di apportare un contributo cosciente alla vita dell'associazione stessa (v., ex plurimis, Cass., Sez. VI, sent, n. 12530 del 4.9.1999, Tinnirello, che ha osservato come, mancando di norma un atto costitutivo dell'associazione, la prova dell'esistenza di essa, come anche della adesione, può essere data con metodo logico-deduttivo anche tramite la sussistenza di facta concludentia).
Le considerazioni svolte dalla difesa in ordine all'esame e alla valutazione del contenuto delle dichiarazioni del LL a proposito della posizione del TE costituiscono nient'altro che il tentativo di introdurre in questa sede argomentazioni che attengono esclusivamente al merito e che esulano dall'area di controllo di legittimità riservata a questa Corte.
È infatti ormai definitivamente acquisito il principio che "In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri." (v. Cass., Sez. Un., sent. n. 12 del 31/05/2000, Jakani , e, nello stesso senso, Sez. Un., sent. n. 24 del 24/11/1999, Spina ecc.) Per ciò che concerne, infine, le deduzioni contenute nella memoria difensiva, il fatto che al TE non sia stato contestato nessuno dei reati fine non rappresenta affatto, come vorrebbe sostenere il ricorrente, un elemento dimostrativo della illogicità manifesta della motivazione relativa all'affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo.
Ciò, per la semplice considerazione che, come più volte precisato da questa Corte, l'associazione per delinquere (di stampo mafioso o meno non importa) è reato autonomo rispetto ai singoli reati per i quali è stata costituita, ed è del tutto indipendente nella sua esistenza dalla commissione dei reati stessi, per cui non ha alcun rilievo il fatto che il soggetto abbia o meno partecipato anche alla realizzazione dei reati fine. A tal proposito questa Corte si è già più volte pronunciata, statuendo che "la circostanza che un imputato di reato associativo non sia stato condannato per alcuno dei reati -fine dell'associazione è del tutto irrilevante ai fini della prova della partecipazione all'associazione, prova che, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati fine, si può dare con altri mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti"' (v. Cass., Sez. VI, sent. n. 3241 del 10.2.1998, Cadinu). Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso del TE va respinto, con la consequenziale condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
CI RO:
La prima doglianza, di carattere procedurale, avanzata dal CI è manifestamente infondata.
Ed invero, una volta che l'avviso di fissazione di udienza conteneva, come date di trattazione del processo, quella del 21.11.2001 e, "in seconda battuta", quella del 13.12.2001, la notifica di esso, effettuata all'avv. Ciappi il 15.11.2001, pur se tardiva rispetto alla prima udienza, non lo era sicuramente rispetto alla seconda. Né può dirsi che la seconda udienza era preclusiva dei diritti spettanti all'imputato nell'ambito della prima, per la semplice ragione che all'udienza del 21.11.2001 è stato disposto lo stralcio del processo relativo al CI e ne è stata fissata la trattazione "ab initio" alla data del 13.1.2.2001, nella quale poi il processo stralciato è stato nuovamente riunito al principale. Da quanto sopra emerge quindi la evidente infondatezza della censura, posto che la seconda notifica, effettuata mediante fax, era comunque superflua.
Per il resto, si rinvia a quanto evidenziato circa la posizione del CI al cap. 4.
AG EL:
La prima doglianza, di carattere procedurale, relativa alla asserita violazione della norma di cui all'art. 414 c.p.p., appare ictu oculi priva di pregio, ed è stata riproposta in questa sede nonostante la Corte di Appello ne avesse ampiamente dimostrato la infondatezza per la ragione che il nuovo processo riguardava fatti sostanzialmente e temporalmente del tutto diversi rispetto a quelli oggetto del processo archiviato.
A fronte di tale lapidaria argomentazione, il ricorrente non ha saputo dedurre altro che la notitia criminis proveniva dalla medesima fonte (i collaboranti GG e SO), senza tuttavia specificare se si trattasse o meno dei medesimi fatti, come se i medesimi collaboranti non potessero parlare anche di fatti diversi;
e che l'azione penale era stata intrapresa dai medesimi magistrati (!!?), come se ciò bastasse a dimostrare che si trattava dei medesimi fatti.
A ciò si aggiunga che, come prospettato dallo stesso ricorrente, il decreto di archiviazione è del 12 ottobre 1998, mentre l'ordinanza della Corte di Assise di Appello di Genova, con la quale si dispose la trasmissione degli atti al P.M. per l'inizio di ulteriori indagini era stato emesso sin dal 31.12.1997, per cui non si comprende la ragione per la quale la Corte suddetta avrebbe dovuto disporre la trasmissione di atti alla Procura perché iniziasse delle indagini su fatti che comunque erano già oggetto di indagine. Le censure relative alle presunte contraddittorietà delle chiamate in correità sono, oltre che generiche, manifestamente infondate. Ed invero, ad eccezione di alcune differenze di dettaglio, come osservato dai giudici di merito, le dichiarazioni accusatorie di tutti i collaboranti sono concordi nell'indicare lo AG come aderente all'associazione, per di più con un ruolo tutt'altro che modesto, e le contrarie osservazioni del ricorrente non valgono affatto a sminuirne la innegabile portata probatoria. Le altre doglianze, ad eccezione di quella relativa alla sua partecipazione all'episodio di via della Libertà, (del tutto marginale se non irrilevante rispetto all'intero impianto probatorio), sono state già esaminate nei capitoli 1 e 2. E ricorso dello AG va pertanto respinto per i punti diversi da quello della qualificazione giuridica del fatto di cui alla imputazione sub 3).
HI RO:
La prima parte del ricorso del HI è dedicata alla ravvisabilità del reato di associazione mafiosa, questione alla quale è già stato dedicato il cap. 1, al quale si rinvia.
Altre censure, contenute nella "parte generale" del ricorso, sono identiche a quelle prospettate da FI IE e, in ordine alle stesse, non può che farsi riferimento alla parte dedicata a quest'ultimo ricorrente.
Le rimanenti doglianze si incentrano principalmente sulla considerazione che, pur riguardando le contestazioni che lo interessano il periodo "dalla seconda metà degli anni novanta in poi", tuttavia i primi fatti, a lui riferibili secondo la motivazione, attengono al lasso di tempo che va dal 1997 in poi. A smentire tale assunto, la sentenza impugnata riporta anzitutto le dichiarazioni del LL, il quale, nel descrivere la nomenclatura del clan, inserisce il HI fra coloro che "lavoravano" per i fratelli FI sin da quando gli stessi si occupavano di totocalcio e di lotto clandestini (e cioè, come si legge nella impugnata sentenza, a partire dagli anni novanta), essendosi solo successivamente occupati di apparecchi "videopoker", e faceva parte della "batteria" di IE FI come raccoglitore delle scommesse clandestine (v. pag. 105 della sentenza di primo grado). Per il resto le censure del ricorrente, attinenti prevalentemente a questioni fattuali, si scontrano inesorabilmente con le argomentazioni, strettamente aderenti alle risultanze processuali, addotte dai giudici di merito, i quali, facendo riferimento alle circostanziate e attendibili rivelazioni del LL e al contenuto di numerose intercettazioni, hanno concluso motivatamene e convincentemente che il HI era un intraneo della cosca, perché era divenuto un personaggio di primaria importanza in seno all'organizzazione, quasi alla pari con IE FI, aveva una certa autonomia decisionale e non percepiva un compenso fisso, ma partecipava alla divisione degli utili, aveva l'obbligo di versarne una parte per i carcerati e, quando si trattava di dargli man forte, in suo favore si muovevano anche i capi.
Del tutto irrilevanti sono poi i rilievi concernenti l'episodio di via della Libertà, che, oltre tutto, appare soltanto uno, e non il più importante, degli elementi valutati a suo carico. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, cui la difesa ha dedicato anche la memoria del 12.6.2002, va rilevato che la motivazione del rigetto, anche se succinta, appare sufficiente per evidenziare quale sia stato il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, che ha fatto riferimento alla limitatezza delle ammissioni, oltre tutto "indotte" dall'innegabile contenuto di alcune intercettazioni, e alla inesistenza di qualsiasi altro elemento positivo che potesse giustificarne la concessione.
Non si vede sotto quale profilo tali argomentazioni possano definirsi carenti ed illogiche, sicchè il ricorso del HI va respinto in parte qua.
Di NA AN:
II primo motivo di doglianza è già stato esaminato al cap. 1, cui si rinvia.
Con il secondo motivo il Di NA deduce aspetti aventi chiaramente carattere fattuale e, quindi, non esaminabili in questa sede. Sì rinvia, pertanto, a quanto già esposto, per la parte che qui interessa, in ordine alla posizione del TE.
Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza va annullata;
come già esposto nei capitoli precedenti, limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto di cui alla imputazione sub 3), alla determinazione della pena nei confronti della IU, del CI e del Di NA, al diniego delle attenuanti generiche al FI IE, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova per nuovo giudizio che terrà conto dei rilievi formulati e dei principi affermati.
La medesima sentenza va inoltre annullata senza rinvio relativamente alla condanna della IU e del Di NA al pagamento delle spese processuali relative al secondo grado di giudizio.
Vanno infine respinti il ricorso del TE, con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali, e quelli dégli altri ricorrenti nel resto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 3, nei confronti di tutti i ricorrenti ad eccezione del TE. Annulla altresì la sentenza impugnata in ordine alla determinazione della pena nei confronti di IU NG, CI RO, è, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di Di NA AN, nonché nei confronti di FI IE limitatamente al diniego delle attenuanti generiche. Rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Genova per nuovo giudizio sui punti sopra indicati.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello per IU e Di NA, condanna che elimina.
Rigetta il ricorso di TE OL, che condanna al pagamento delle spese processuali, e gli altri ricorsi nel resto.
Così deciso in Roma, l'11 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 AGOSTO 2003.