Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2003, n. 33033
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Sentenza 11 luglio 2003

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La prova della partecipazione di un imputato al reato associativo può essere data con ogni mezzo, non essendo necessaria la condanna per alcuno dei reati fine, stante l'autonomia del reato associativo.

La condotta consistente nell'esercizio di giuochi d'azzardo svolto mediante apparecchi automatici ed elettronici denominati " videopoker ", il cui utilizzo è vietato dall'art. 110 T.U.L.P.S., configura la contravvenzione di cui all'art. 718 cod. pen. e non il reato previsto dall'art. 4 L. 13 dicembre 1989 n. 401 che riguarda l'uso di apparecchi elettronici finalizzato all'esercizio abusivo del giuoco del lotto, di scommesse o di concorsi prognostici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2003, n. 33033
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33033
    Data del deposito : 11 luglio 2003

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