Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2005, n. 8697
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Sentenza 18 gennaio 2005

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Ai fini della duplicazione processuale ex art. 649 cod. proc. pen., per medesimo fatto deve intendersi ciò che risulta dai suoi elementi costitutivi e cioè da condotta, evento e nesso di causalità. Nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. al fine di escludere la medesimezza del fatto non rilevano nè, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), nè dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine all'ampiezza dell'oggetto del programma criminoso o in relazione al numero dei componenti; occorre accertare, invece, con giudizio di fatto riservato al giudice di merito, se il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2005, n. 8697
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8697
    Data del deposito : 18 gennaio 2005

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