Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2013, n. 38133
CASS
Sentenza 2 luglio 2013

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Ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non è sufficiente considerare le quantità di stupefacenti effettivamente scambiate, ma occorre valutare anche quelle trattate e offerte in vendita dai partecipanti all'associazione. (Fattispecie nella quale la diminuente è stata esclusa per la potenzialità dell'organizzazione di procurarsi quantitativi di droga rilevanti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2013, n. 38133
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38133
    Data del deposito : 2 luglio 2013

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