CASS
Sentenza 2 luglio 2013
Sentenza 2 luglio 2013
Massime • 1
Ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non è sufficiente considerare le quantità di stupefacenti effettivamente scambiate, ma occorre valutare anche quelle trattate e offerte in vendita dai partecipanti all'associazione. (Fattispecie nella quale la diminuente è stata esclusa per la potenzialità dell'organizzazione di procurarsi quantitativi di droga rilevanti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2013, n. 38133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38133 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2013 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento