Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 1
In tema di valutazione della permanenza del vincolo derivante dalla partecipazione ad una associazione mafiosa, l'arresto o l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un affiliato non costituisce causa automatica di cessazione del vincolo associativo, dovendosi accertare caso per caso se le vicende processuali dell'imputato abbiano determinato la risoluzione del legame associativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2013, n. 8027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8027 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 13/11/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2499
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 23402/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO;
nei confronti di:
CA EP N. IL 18/11/1956;
CI AT N. IL 08/07/1946;
inoltre:
CA EP N. IL 18/11/1956;
avverso la sentenza n. 969/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 22/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Riello Luigi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
È presente per NZ PE l'avv. Bonsignore Raffaele, il quale chiede il rigetto dell'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale e l'accoglimento del ricorso del NZ PE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo ricorre per cassazione avverso la sentenza 22.10.2012 con la quale la Corte territoriale ha condannato CA PE alla pena di anni sette di reclusione per la violazione dell'art. 416 bis c.p. e ha assolto CI RE dal medesimo delitto "per non avere commesso il fatto".
Avverso la medesima decisione ricorre, tramite i difensori, anche il CA PE.
Il Procuratore Generale denuncia:
1.) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E): la Corte territoriale condannando il CA PE per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. avrebbe erroneamente affermato che la condotta criminosa sarebbe terminata in data 17.3.1995 in coincidenza con l'esecuzione della misura cautelare personale relativa a questo procedimento, ancorché nel decreto di citazione a giudizio fosse indicato il tempus commissi delicti con la formula "fino alla data odierna", da intendersi pertanto fino al 2.10.1997.
Il ricorrente richiama a tal proposito la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 2, 15.3.2012 n. 25311) rammentando che è principio affermato che nel caso di reati associativi, la condotta criminosa cessa solo con lo scioglimento del sodalizio criminale o per effetto di condotte che denotino l'avvenuto recesso volontario che deve essere accertato caso per caso attraverso l'individuazione di una condotta esplicita, coerente ed univoca, che nella specie non si sarebbe manifestata.
2.) vizio di motivazione in ordine all'assoluzione di CI RE dal reato ascritto, fondata sulla ritenuta insufficienza delle dichiarazioni del collaboratore IU, perché assertivamente prive di riscontri individualizzanti. L'ufficio ricorrente lamenta che la Corte territoriale a conforto delle dichiarazioni rese dal UF non ha debitamente valutato che questi troverebbe riscontro nelle affermazioni del VA e, con riferimento a fatti successivi al 1994, non ha valutato le dichiarazioni del LO secondo quanto rassegnato nella memoria depositata dalla Procura Generale in sede di formulazione delle conclusioni nel giudizio di appello.
La difesa dell'imputato CA chiede l'annullamento della decisione impugnata formulando, con due distinti ricorsi fra loro sostanzialmente sovrapponibili, le seguenti censure: 1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), C) ed E), vizio di motivazione e violazione degli artt. 110, 378 e 416 bis c.p.; art. 125 c.p.p., art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, art. 238 bis c.p.p., e art. 546 c.p.p.,
comma lett. E). La difesa sostiene che la Corte territoriale, disattendendo i principi di diritto formulati dalla Corte di Cassazione con la sentenza di rinvio del 10.10.2011 n. 1494, ha tratto la prova della "partecipazione" dell'imputato all'associazione per delinquere denominata "Cosa Nostra", basandosi sulle dichiarazioni del IU (effettuando una valutazione parziale:
ricorso avv.to MATTEI pag. 4) senza rinvenire i necessari riscontri (pag 10/11 Ricorso avv.to BONSIGNORE, non esistendo emergenze processuali dalle quali ritenere provati i rapporti tra il CA e i vari CA, GA, NO: ricorso avv.to MATTEI pag. 4). Con particolare riferimento alla gestione della CALCESTRUZZI TERMINI, la difesa sostiene che l'imputato ne è stato amministratore solo per pochi mesi e che non gli è stata contestata alcuna ipotesi di riciclaggio o di altra reato connesso alla gestione della società, così ponendo in evidenza la contraddittorietà dell'affermazione del IU il quale avrebbe ammesso di non avere avuto alcun contatto o rapporto con la prefata società (v. Pag. 3 ricorso avv.to MATTEI). La difesa censura la sentenza, perché non sono indicate le attività economiche e/o imprenditoriali che l'imputato avrebbe gestito nell'interesse della consorteria mafiosa, tali da far ritenere completa e perdurante e stabile la adesione del CA a "Cosa Nostra", (pag. 4 ricorso avv.to MATTEI). La difesa (pag 13 ricorso BONSIGNORE) sostiene che il collaboratore LA RE (in parte concordando quanto affermato dallo stesso IU) ha affermato che l'imputato non era organico a "Cosa Nostra" escludendo che lo stesso fosse uomo d'onore, mettendo in evidenza una condotta dissipativa dei soldi del proprio zio. Con riferimento alle dichiarazioni rese da NZ RE, SI EL e LA US IE, la difesa afferma che il quadro delineato dai propalanti si pone in netto contrasto con quanto ritenuto in sentenza: NZ avrebbe definito il CA "piccolo imprenditore sottoposto al vincolo del pagamento del pizzo" (ricorso dall'avv.to MATTEI: pag. 5), il SI ha smentito il IU affermando di non avere mai effettuato interventi per aiutare l'aggiudicazione di appalti e il LA US è stato smentito attraverso produzioni documentali.
In ultimo la difesa lamenta che la sentenza della Corte territoriale (quale giudice del rinvio) non rispondendo al contenuto degli atti di appello e non adeguandosi al dictum della sentenza di rinvio della Corte di cassazione non ha fornito indicazioni della concreta attività associativa svolta dal CA, al di là della circostanza di avere prestato aiuto al IU durante la sua latitanza. 2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E) la violazione dell'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6. La difesa sostiene che la sentenza della Corte palermitana è errata nel punto relativo al riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6. Sul punto la difesa rileva il vizio di totale carenza di motivazione della sussistenza di circostanze aggravanti che sono state ritenute ai fini della determinazione della pena irrogata.
3.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), C) ed E), erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p. e vizio di motivazione con riferimento al negato riconoscimento delle attenuanti generiche, in ordine alla quale viene denunciata una carenza assoluta di motivazione.
PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'imputato è stato sottoposto a giudizio penale con l'accusa di violazione dell'art. 416 bis c.p., "per fare parte dell'associazione mafioso Cosa Nostra, avvalendosi quindi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva;
per commettere delitti;
per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici;
per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sè e gli altri per impedire ed ostacolare il libero esercizio del voto e per procurare voti ad altri in occasione di consultazioni elettorali;
per tutti con l'aggravate di cui ai commi 4 e 6 dello stesso articolo per fare parte di una associazione armata, avendo essi stessi e gli altri aderenti la medesima disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, e il prezzo e il prodotto o il profitto di delitti.
In Palermo, Caccamo, Trabia, Termini Imerese, Cerda Sciara ed in altre località nazionali ed estere fino alla data odierna (2.10.1997 data del decreto di rinvio a giudizio).
Dalla lettura della decisione impugnata si evince che il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza 21.7.2004 ha dichiarato l'imputato (unitamente al CI RE) colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. La Corte d'Appello di Palermo, successivamente adita dal CA e dal CI, con sentenza del 15.12.2008 riformava la decisione di primo grado, riducendo la pena inflitta al primo ad anni sette e mesi sei di reclusione, rigettando tutte le altre richieste. La Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso conseguentemente proposto da entrambi gli imputati, con sentenza del 10.10.2011 annullava quella di appello, accogliendo i motivi di impugnazione in punto affermazione della responsabilità, peraltro giudicando infondati quelli riguardanti il "ne bis in idem", il riconoscimento della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. e la sussistenza della circostanze aggravanti. In particolare la Corte di Cassazione ha annullato la decisione della Corte d'Appello con riferimento alla complessiva valutazione degli elementi di prova a carico degli imputati alla luce del dettato dell'art. 192 c.p.p., ponendo in rilievo i limiti della decisione non sulla natura e la portata dello illecito contestato, quanto sulla sufficienza e la coerenza delle fonti di prova valutate a carico degli imputati. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 22.10.2012, riesaminando la vicenda ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità fino alla data del 17.3.1995 del CA condannandolo alla pena definitiva di anni sette di reclusione e ha assolto il CI dal reato ascritto con la formula "per non avere commesso il fatto" a partire del 3.12.1992.
Ritenuto In Diritto:
Vanno qui premesse alcune considerazioni in diritto al fine di delimitare in modo preciso i confini del giudizio di legittimità. Nel caso in esame entrambi i ricorrenti hanno sottoposto all'attenzione di questo Collegio, questioni che rientrano sotto il più generale profilo del vizio della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Sotto questo profilo il relativo sindacato del vizio della motivazione non consiste nella sovrapposizione di una autonoma valutazione del giudice di legittimità a quella compiuta dai giudici di merito;
in tale caso il compito del giudice di legittimità si conclude con l'accertamento se in sede di merito siano stati esaminati tutti gli elementi a disposizione, e se i giudici di merito abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (v. Cass. SU 13.12.1995 n. 930;
Cass. Sez. 6, 5.11.1996 n. 10751; Cass. Sez. 1, 6.6.1997 n. 7113;
Cass. 10.2.1998 n. 803; Cass. Sez. 1, 17.12.1998 n. 1507; Cass. Sez. 6, 10.3.1999 n. 863). Dall'affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende che: esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (Cass. Sez. 6, 14.4.1998 n. 1354); La specificità della disposizione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) esclude inoltre che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p. lett. c); l'espediente non è consentito: sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per cassazione delle violazioni di norme processuali (considerate solo se stabilite "a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza"), sia perché la puntuale indicazione contenuta nella lett. e), riferita al "testo del provvedimento impugnato", collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio motivazionale. Tantomeno può costituire motivo di ricorso sotto il profilo dell'omessa motivazione il mancato riferimento a dati probatori acquisiti. Se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Cass. Sez. 1, 11.11.1998 n. 13528). In tale contesto si deve quindi ribadire che in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nè l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 5, 6.5.1999 n. 7588). Passando al più specifico tema del "vizio di manifesta illogicità" della motivazione, va osservato che il relativo controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di ricorso ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il compito della Corte di Cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;
c) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Cass. SU 30.4.1997 n. 6402; Cass. Sez. 1, 21.9.1999 n. 12496; Cass. Sez 4, 2.12.2003 n. 4842). Infatti il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass. 30.11.1999 n. 1004; Cass. Sez. 4, 2.12.2003 n. 4842). Va da ultimo osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Cass. Sez. 2, 22.4.2008 n. 18163). Passando al tema del travisamento va osservato che, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto"
(Cass. Sez. 6, 14.2.2012 n. 25255), stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentita la deduzione del vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Cass. Sez. 2, 23.5.2007 n. 23419; Cass. Sez. 4, 10.7.2007 n. 35683; Cass. Sez. 5, 25.7.2007 n. 39048). Sul tema va ancora precisato che la novella codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 2006, nel riconoscere la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad "atti processuali" (che devono essere specificamente indicati nei motivi di impugnazione, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso medesimo), non ha comunque mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. (Cass. Sez. 2, 11.1.2007 n. 7380). In consonanza con quanto fin qui richiamato, va ancora osservato che qualora la prova che si assume essere stata travisata provenga da una fonte dichiarativa (deposizione testimoniale, dichiarazione di un collaboratore di giustizia per es.), l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile (in tal senso Cass. sez. 4, 12.2.2008 In ced Cass. rv 239533 ove in motivazione si è affermato che al di fuori degli evidenziati limiti, dovendosi considerare la deposizione sempre il frutto della percezione soggettiva del testimone, la sua valutazione ha inevitabilmente chiamato il giudice di merito a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, operazione che per essere apprezzata dal giudice di legittimità presuppone la contezza non del singolo atto processuale, bensì dell'intero compendio probatorio, nonché una analisi comparativa che rimane preclusa a suddetto giudice).
Passando pertanto alla disamina delle singole questioni il Collegio osserva quanto segue.
Con il primo motivo di Procura Generale della Corte d'Appello denuncia un'ipotesi di possibile violazione di legge o di vizio della motivazione nel punto in cui la Corte Palermitana ha affermato la cessazione del vincolo associativo da parte del CA, alla data del 17 marzo 1995 e non già in epoca posteriore. La Procura Generale lamenta da un lato un'erronea applicazione dei principi di diritto in materia e in secondo luogo un vizio di carenza di motivazione sufficiente ed idonea a sorreggere e a giustificare l'affermazione contenuta nella sentenza.
In linea generale va rilevato che in tema di associazione per delinquere è stato affermato che la permanenza nel reato non è interrotta dallo stato di detenzione, tranne che sia raggiunta la prova dell'estromissione della persona dall'associazione criminosa o il suo recesso da questa, operando in termini di interruzione, per il caso in cui vi sia la c.d. "contestazione aperta" solo la sentenza di condanna. Quali momenti che segnano la cessazione della permanenza del reato associativo, la giurisprudenza ha individuato, con riferimento ora all'organizzazione nel suo complesso ed ora alla partecipazione del singolo associato: il recesso volontario (Cass., sez. 1, 7 aprile 1986, MAVILLA, ibid., 259; 21 aprile 1986, BENIGNO, cit.; 30 gennaio 1992, ALTADONNA, cit.), la riduzione del numero degli associati sotto la soglia minima o lo scioglimento dell'associazione o la cessazione della sua operatività con il compimento dell'ultimo reato-fine o con l'arresto di tutti i consociati (Cass., sez. 1, 25 settembre 1984, RIZZI, Giur. it., 1985, 2, 177; Cass. 13 giugno 1987, ABBATE, Riv. pen., 1988, 1195). Relativamente all'ipotesi di partecipazione va rilevato che è particolarmente controversa la valenza da annettere all'arresto ed allo stato di detenzione del singolo associato, sostenendosi in talune decisioni (Cass., sez. 1, 8 maggio 1985, ABITUDINE, Riv. pen., 1986, 301; Cass 24 giugno 1986, GAGLIARDI, id., 1987, 481) che tale evento determini la cessazione della permanenza, ferma la possibilità di una successiva ripresa della condotta di partecipazione, integrante, peraltro, ipotesi delittuosa nuova ed autonoma, ed affermandosi secondo altro, ed invero prevalente, indirizzo che l'arresto non determina, per sua natura, la cessazione della partecipazione, salva la possibilità di altrimenti dimostrare l'avvenuto recesso dell'arrestato (Cass., sez. 1, 21 aprile 1986, BENIGNO, cit.; 13 giugno 1987, ABBATE, cit.; 23 novembre 1992, EGIZIO, M.C.P., 1993, 4, 64). Secondo talune sentenze, più correttamente, si impone tuttavia, all'accusa l'onere di dimostrare che la partecipazione è proseguita nonostante l'arresto, sia sul versante della permanente operatività del gruppo che su quello dell'impegno del singolo (v. Cass., sez. 1, 20 gennaio 1988, MUTO, Riv. pen., 1989, 84; 21 ottobre 1992, PUCA, M.C.P., 1993, 4, 34; sez. 6, 3 giugno 1993, DE TOMMASI, cit.). Attribuiscono, invece, l'effetto di far cessare la partecipazione alla pronuncia della sentenza di primo grado le già menzionate sentenze BENIGNO ed EGIZIO nonché Cass., sez. 5, 30 giugno 1993, TORNESE, M.C.P., 1994, 2, 92, mentre Cass., sez. 5, 6 novembre 1995, MAGGIO, ined., assegna il medesimo effetto alla pronuncia del decreto di rinvio a giudizio, ravvisando nell'eventuale condotta successiva la commissione di un nuovo reato (Cass., sez. 1, 21 ottobre 1992, PUCA, cit.). La giurisprudenza più recente di questa Corte afferma anche che ai fini della configurabilità del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente del reato soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato caso per caso in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza, quali quelli della età, del subingresso di altri nel ruolo di vertice e dello stabilimento della residenza in luogo in cui si assume non essere operante una famiglia di "cosa nostra" (Cass. Sez. 2, 15.3.2012 n. 25311 in Ced Cass. Rv 253070); infatti, secondo questo filone giurisprudenziale il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) può continuare a consumarsi anche successivamente all'emissione di una misura cautelare - essendo legato non solo a condotte tipiche ma anche soltanto alla mancata cessazione dell'"affectio societari scelerum" - fino ad un atto di desistenza che può essere volontaria oppure legale, rappresentato dalla sentenza di condanna anche non definitiva;
nel caso di contestazione senza l'indicazione della data di cessazione della condotta, la permanenza deve ritenersi sussistente fino alla data della pronunzia di primo grado (Cass. Sez. 5, 19.3.2009 n. 31111 in Ced Cass. Rv 244479).
Così fissati i termini della questione secondo la giurisprudenza di questa Corte, si può affermare che in tema di valutazione della permanenza del vincolo derivante dalla partecipazione ad una associazione di stampo mafioso, date le caratteristiche peculiari di siffatta organizzazione si traggono i seguenti principi. L'arresto di un affiliato ad un'organizzazione mafiosa o l'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti non costituisce causa automatica di cessazione del vincolo associativo, perché gli effetti derivanti dalla affiliazione e della permanenza del vincolo può protrarsi anche durante il periodo di detenzione con la instaurazione di ulteriori forme di legame e collaborazione fra i vari partecipanti. Sulla base di tale presupposto la stessa giurisprudenza di legittimità demanda ad una ponderata valutazione di merito se le vicende processuali di un imputato di violazione dell'art. 416 bis c.p. possono costituire motivo di risoluzione dei legami associativi,
indicandone le ragioni. A fronte di tale possibile valutazione è onere dell'accusa fornire la prova della persistenza del vincolo associativo.
Nel caso in esame, la Corte Palermitana, affrontando il tema del perdurante legame associativo del CA con Cosa Nostra, ha posto in evidenza le ragioni poste a base e fondamento della propria valutazione. La Corte Palermitana, infatti ha posto in rilievo che manca notizia dell'appartenenza mafiosa del CA (che non risulta essere "uomo d'onore") in data successiva al 17.3.1995 in cui l'imputato è stato sottoposto a misura custodiale cautelare, con un successivo alternarsi di ulteriori periodi di detenzione a causa di provvedimenti restrittivi emessi in altri procedimenti, nessuno dei quali risulta definito con condanna per fatti avvenuti dopo la data succitata. La stessa Corte di merito ha quindi rilevato che l'incertezza della prova del protrarsi della condotta delittuosa anche dopo lo arresto va tanto più affermata non solo considerando le importanti trasformazioni verificatesi nel contesto mafioso in cui ha operato il CA, ma anche tenuto conto di alcune affermazioni del IU (collaboratore di giustizia) che sono state ritenute significative: "....tale collaboratore ha precisato che dopo i provvedimenti di natura cautelare emessi in questo ed in altri procedimenti, resosi conto delle attenzioni degli inquirenti sull'odierno imputato, non aveva più potuto mantenere quei contatti con lui che ne avevano consentito gli apporti durante la latitanza. Nè risulta che ime detto che il CA abbia inteso in altro modo e traverso altri stabili punti di riferimento di natura associativa, dare ancora corso alla condotta di partecipazione a Cosa Nostra nonostante il succedersi delle accuse che determinavano le attenzioni degli inquirenti e i provvedimenti restrittivi". Alla luce delle censure mosse dalla Procura ricorrente, la affermazione della Corte d'Appello va riguardata sotto i due diversi profili: a) corretta applicazione dei principi di diritto affermati dal giudice di legittimità in tema di effetti permanenti del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.; b) adeguatezza della motivazione. Sotto il primo profilo la decisione impugnata appare corretta. La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo da un lato ha escluso ogni automatismo derivante dall'arresto di una persona affiliata ad associazione mafiosa in tema di permanenza del vincolo. Tale affermazione si accompagna con la regola che è precipuo compito del giudice di merito rinvenire fatti positivi o indici che costituiscano la prova della cessione del vincolo associativo. Sotto questo profilo la giurisprudenza, nel tempo ha fornito talune indicazioni a tal proposito, privilegiando i casi in cui lo stesso imputato abbia dato prova positiva di risoluzione del legame associativo attraverso comportamenti incompatibili con lo stesso. Peraltro tali fattispecie (alle quali si aggiungono per esempio lo scioglimento della associazione o lo arresto di tutti i suoi adepti con conseguente impossibilità del perseguimento degli scopi) non costituiscono un numerus clausus, potendo e dovendo, di volta in volta, il giudice di merito rinvenire quelle specifiche condizioni di fatto dalle quali è ragionevolmente desumibile che è cessata la permanenza del vincolo associativo. Sotto questo punto di vista la decisione della Corte d'Appello è corretta. Infatti è stata rinvenuta una particolare situazione di fatto, particolare per la posizione del CA, in base alla quale il giudice di merito ha fondato il proprio convincimento. Il susseguirsi di arresti del CA, hanno determinato una situazione per la quale, le attenzioni delle forze dell'ordine lo rendevano inaffidabile ponendole nelle condizioni di uno scioglimento del vincolo associativo. Sul punto va osservato che non ha rilevanza quale sia la causa dello scioglimento del vincolo associativo ex art. 416 bis c.p., o da chi parta l'iniziativa, ciò che rileva è la obbiettiva circostanza che tale cessazione si sia realizzata. La Corte territoriale, peraltro non solo non si è limitata e recepire, stando alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, il fatto che il vincolo associativo fosse venuto meno a causa di una contingente situazione personale del CA, ma ha proceduto ad un riscontro indiretto verificando l'assenza di circostanze di fatto comprovanti il contrario. Sotto questo ulteriore punto di vista la decisione della Corte territoriale appare corretta in diritto e la motivazione è adeguata, non illogica e scevra di carenze. Il ricorrente a sua volta, pur richiamando condivisibili principi giurisprudenziali, ne ha erroneamente invocato un'applicazione del tutto automatica, avulsa dal contesto fattuale in cui tali principi devono essere comunque calati attraverso una concreta valutazione di ogni singolo caso. D'altro canto lo stesso ufficio ricorrente non è stato in grado di fornire alcuna indicazione di fatti specifici, positivi dimostrativi della permanenza del vincolo associativo del CA anche per epoca successiva al 17.3.1995 con conseguente dimostrazione di una erroneità della decisione, sotto il profilo di carenza di motivazione su un aspetto essenziale della stessa. La doglianza va pertanto rigettata.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso della Procura Generale va osservato che la Corte d'Appello ha reso una motivazione adeguata delle ragioni per le quali non ha ritenuto sufficiente la prova dimostrativa della penale responsabilità del CI in ordine al reato di partecipazione alla associazione mafiosa "Cosa Nostra", facendo corretta applicazione delle regole poste dall'art. 192 c.p.p.; la Corte ponendo in evidenza come il periodo da prendere in considerazione ai fini della valutazione della posizione del CI fosse successivo alla data del 3.12.1992, ha rilevato l'insufficienza del dato probatorio relativo alla condotte associative apprezzabili e databili in epoca successiva alla data indicata. La Corte territoriale, dopo avere preso atto delle dichiarazioni rese dal collaboratore IU relative al CI, rimarca l'inesistenza di riscontri esterni che, secondo la disciplina dell'art. 192 c.p.p. conferirebbero il carattere di "prova" alle dette dichiarazioni. La Corte d'Appello rileva infatti che il collaboratore VA, che definisce il CI quale "uomo d'onore" riferisce fatti antecedenti di quattro anni rispetto a quanto riferito dal IU con la conseguenza che manca una congruenza fra le dichiarazioni dell'uno e dell'altro collaboratore tale da poter costituire l'uno il riscontro delle affermazioni dell'altro.
La Corte d'Appello ha spiegato inoltre le ragioni per le quali ha ritenuto che neppure possono costituire elemento di riscontro sufficiente al IU le dichiarazioni dei collaboratori IM e LO;
il primo, perché ha mostrato "incertezze" nella individuazione del CI, riferendo fatti inerenti a vicende antecedenti al 1992; il secondo perché non credibile per le specifiche inesattezze e perché talune delle sue dichiarazioni sono state smentite da altre e sicure emergenze processuali. La motivazione della Corte territoriale è esauriente, logica, e immune da vizi. È corretta la applicazione dei principi di diritto indicati da questa Corte di legittimità nell'analisi della disciplina dell'art. 192 c.p.p.. Le censure del ricorrente sono pertanto infondate, scadendo in definitiva in apprezzamenti di merito non sindacabile in questa sede. Passando alla valutazione del ricorso della difesa dell'imputato CA, si deve osservare ancora quanto segue. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte territoriale non ha deciso della posizione dell'imputato esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dal IU, ma ha proceduto, seguendo il dettato dell'art. 192 c.p.p., ad un serrato riscontro fra le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, dando atto che la stessa difesa dell'imputato non ha sollevato questioni in ordine al tema della credibilità del suddetto collaboratore. Esclusa la formale affiliazione del CA all'organizzazione "Cosa nostra", IU ha fornito specifica indicazione del ruolo e della funzione svolta dal CA nello interesse della organizzazione criminale, e ciò con particolare riguardo alla società CALCESTRUZZI TERMINI S.r.l., le cui quote, secondo le indagini della polizia giudiziaria sono appartenute nel corso del tempo ai fratelli GA (capi mafia di Termini Imerese), EN NA (ucciso a Baucina il 17.2.1992), NO GR (cognato del CA PIPPO capo del mandamento di Porta Nuova). Il Collaboratore IU ha rivelato che la società, alla quale sono stati interessati lo stesso CA e il DI GE (deceduto il 22.1.1990) ha avuto un ruolo di importanza strategica per le articolazioni di "Cosa nostra" perché attraverso essa si potevano "agganciare" buona parte delle imprese che svolgevano lavori in appalto. Il IU ha inoltre riferito di operazioni immobiliari effettuate dal CA anche per il tramite del CA (che fungeva da prestanome del DI GE), investendo in tali operazioni denari derivanti dal traffico delle sostanze stupefacenti. La Corte d'Appello ha quindi indicato i riscontri alle dichiarazioni rese dal IU rinvenendole nei resoconti dei Carabinieri, nelle dichiarazioni di NZ RE e procedendo quindi ad una articolata analisi del loro contenuto (vv. pp. 15 e ss della sentenza) in uno con il contenuto di deposizioni testimoniali di appartenenti all'Arma dei Carabinieri e con le dichiarazioni di SI EL procedendo inoltre ad un raffronto critico tra queste ultime e quelle dello stesso IU (pag. 18 della sentenza). La Corte d'Appello ha esaminato la natura del rapporto intercorso tra il CA e tale ND PE (esponente mafioso di DA e per un certo periodo di tempo sindaco di tale centro), messo in evidenza dallo stesso IU;
anche per questo aspetto, che vede coinvolte "amicizie politiche" per l'acquisizione e l'esecuzione di appalti nel settore pubblico, le dichiarazioni del collaboratore trovano riscontro in quelle del NZ, nonché negli esiti delle analisi del traffico telefonico. Da ultimo la Corte d'Appello ha esaminato i rapporti intercorsi tra l'imputato e il collaboratore LA US che descrivendo le proprie esperienze imprenditoriali ha chiarito il proprio ruolo consistente nel fornire "buste di appoggiò" al CA per consentirgli l'aggiudicazione di appalti e nel contempo ha illustrato i termini di un conflitto intercorso tra lo stesso dichiarante e l'odierno imputato in relazione all'attribuzione di un contratto di appalto nel comune di CACCAMO. Da ultimo la Corte d'Appello ha esaminato la vicenda relativa al contributo dato dal CA nell'assistere il IU nella sua latitanza, fornendogli ospitalità attraverso altro collaboratore di giustizia: LO RE, a sua volta ritenuto per affermazione del NZ, il factotum del CA. Sulla scorta delle considerazioni svolte dalla difesa la Corte Palermitana ha esaminato inoltre il rapporto intercorso tra il CA e il VA e in particolare l'aspetto di "una messa a posto" richiesta dal secondo al primo. I giudici di merito hanno chiarito come il fatto fosse da ascriversi non ad un ruolo di "vittima" dell'imputato, ma rispondente alla prassi della "contribuzione" tra appartenenti a famiglie diverse della medesima organizzazione, qualora fossero stati eseguiti "lavori" fuori zona, venendo peraltro chiarito che nella specie il CA nulla aveva dato, poiché i "lavori" venivano eseguiti nel territorio di CACCAMO, al di fuori del mandamento VALLELUNGA al quale il VA faceva riferimento.
Sulla base di tutti i suddetti elementi la Corte d'Appello, con motivazione non illogica, ne' contraddittoria ha formulato il proprio giudizio sulla adesione del CA all'organizzazione "Cosa nostra" e circa il suo contributo causale.
Le censure mosse dalla difesa su questo punto della motivazione in questa sede sono infondate. Esse sono generi che, inducenti ad apprezzamenti di merito limitandosi a richiamare alcune dichiarazioni rese dai collaboratori, avulse dal testo complessivo e come tali inidonee a costituire prova di illogicità della motivazione secondo i limiti indicati nelle premesse di questa pronuncia. Il primo motivo di ricorso va quindi rigettato.
Deve essere rigettato anche il secondo motivo di ricorso. La censura della difesa circa l'erroneo riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, è infondato e ai limiti della inammissibilità. Va in primo luogo osservato che il tema relativo alla sussistenza delle aggravanti non è stato oggetto di doglianza nell'atto di appello del 29.4.2005 della difesa avv.to LAMACCHIA, ne' tantomeno nei c.d. motivi nuovi di appello prodotti dalla difesa avv.to MATTEI del 10.11.2005 con la conseguenza che l'argomento sarebbe in questa sede improponibile perché non è stato ritualmente dedotto.
Cenno sul punto relativo alla sola circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, è stato fatto, in termini del tutto generici, nel ricorso per Cassazione 22.10.2009 sottoscritto dall'imputato (pag. 12) (come peraltro si riscontra anche dalla motivazione della sentenza di questa Corte del 10.10.2011 (pag. 5). Di qui consegue che oggi viene proposta per la prima volta questione relativa alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, e ciò in violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 3 e sua conseguente inammissibilità. Infatti, la La Corte di Cassazione con la propria decisione del 10.10.2011 prendendo in considerazione quanto devoluto dai ricorrenti, ha annullato la sentenza della Corte d'Appello limitatamente alla valutazione e alla concludenza delle fonti di prova accusatoria valorizzate dalla decisione di appello, senza rimettere in discussione il fatto reato valutato in tutte le sue componenti comprensive anche delle circostanze aggravanti, tanto che la stessa Corte di legittimità (pag. 9 della sentenza 10.10.2011) affrontando il tema relativo alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, così testualmente ha affermato: "....appare opportuno evidenziare l'infondatezza dei rilievi enunciati dai due imputati sull'indicata aggravante per la incidenza del tema sulla estensione e qualificazione della contestata associazione delinquenziale mafioso. La congiunta lettura delle due conformi decisioni di merito consente di rilevare come la qualificazione aggravata del sodalizio criminoso non risulti affatto trascurata dalle motivazioni delle due decisioni ed in particolare dalla decisione di secondo grado.....mette conto osservare che la aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6 ha natura oggettiva ed è riferibile all'attività dell'associazione nel suo insieme e non al contegno del singolo partecipe che ne risponde per il solo fatto della partecipazione, attendo che appartenendo al risalente patrimonio conoscitivo comune (id est fatto notorio) che Cosa Nostra opera nel settore economico utilizzando ed investendo i profitti ed i proventi dei delitti che commette in esecuzione del suo programma delinquenziale, un'ipotetica ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che a tale organizzazione aderisca anche nella c.d. forma esterna o ad essa sia affiliato non è seriamente pensabile... "La riproposizione della questione è pertanto inammissibile in questa sede e nessuna censura può essere mossa sul punto alla Corte d'Appello, essendosi formato giudicato definitivo sul punto. Il terzo motivo di ricorso è infondato e va rigettato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, la Corte d'Appello ha affrontato la questione relativa alla concepibilità delle attenuanti generiche al CA alle pagine 31/32 della decisione impugnata rilevando la gravità della condotta per essersi protratta per lungo tempo, per il ruolo rivestito dall'imputato nel perseguimento degli scopi dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra" condividendo interessi con "uomini d'onore", anche successivamente alla c.d. "stagione delle stragi". Si tratta di motivazione sufficiente ed adeguata alla decisione di non riconoscere le invocate attenuanti. La decisione sul punto è inoltre coerente con la restante sentenza e non presenta vizi nell'applicazione di norme di legge. Le censure sono pertanto infondate, generiche e più strettamente attinenti ad aspetti di merito che non possono essere qui presi in considerazione. Per le suddette ragioni i ricorsi vanno rigettati e l'imputato CA deve essere altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna CA PE al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2014