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19 dicembre 1982
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1 marzo 2008
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1 gennaio 2018
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1 gennaio 2019
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Art. 7. 1. L'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
2. Se la consegna non puo' essere fatta personalmente al destinatario, il piego e' consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purche' il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia eta' inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego puo' essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, e' comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale e' consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualita' rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. ((Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale da' notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata e' a carico del mittente)) .
4. Se il destinatario o le persone alle quali puo' farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonche' la sua qualita', appone la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che e' subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna e' fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilita' o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacita' fisica alla sottoscrizione.
(9)
-------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 ".
2. Se la consegna non puo' essere fatta personalmente al destinatario, il piego e' consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purche' il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia eta' inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego puo' essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, e' comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale e' consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualita' rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. ((Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale da' notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata e' a carico del mittente)) .
4. Se il destinatario o le persone alle quali puo' farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonche' la sua qualita', appone la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che e' subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna e' fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilita' o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacita' fisica alla sottoscrizione.
(9)
-------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 ".
Commentari • 145
- 1. Notifiche: la missione del portalettere si completa in guardiolahttps://www.fiscooggi.it/ · 25.40994
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge n. 890 del 1982, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, […] In diritto, i dubbi di incostituzionalità venivano sollevati in riferimento agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, ritenendosi la richiamata norma dell'articolo 7 della legge 890/1982 non conforme alla Carta nella parte in cui non prevede che, avvenuta la consegna del piego al portiere dello stabile, […] con ciò perfezionando la notifica, consegna l'atto al portiere) e dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982 (dove è l'ufficiale postale che procede alla consegna)", […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4540Provvedimento: […] Ciò premesso, rileva il Tribunale che la parte appellante si duole del fatto che la notifica dei diciassette verbali - eseguita a mezzo posta a norma dell'art. 7 legge 890/1982 come modificato dalla legge 31/2008- , con consegna al figlio della Pt_1 , indicato nella relata di notifica comeLeggi di più...
- familiare capace·
- prescrizione quinquennale·
- opposizione a cartella esattoriale·
- art. 139 c.p.c.·
- abuso strumento processuale·
- spese processuali·
- art. 7 legge 890/1982·
- raccomandata informativa·
- notifica verbali accertamento·
- art. 96 comma 3 c.p.c.