Sentenza 27 ottobre 2006
Massime • 2
È valida la notifica (nella specie del decreto di fissazione dell'udienza preliminare) - ancorché in costanza di elezione di domicilio presso il difensore che ha rinunciato al mandato difensivo - effettuata a mezzo posta al recapito dell'imputato quando, in assenza del destinatario e di altro soggetto abilitato alla ricezione, ex art. 7 L. n. 890 del 1982, il plico sia depositato nella casa comunale con regolare avviso cui faccia seguito il ritiro della cartolina da soggetto delegato all'incombente, in quanto detta notifica deve ritenersi equivalente a quella effettuata a mani proprie dell'imputato, considerato che, in virtù dell'art. 8, comma quinto, L. n. 890 del 1982, l'incaricato al ritiro si qualifica come alter ego del destinatario, con la conseguenza che, in tal caso, deve ritenersi sussistente la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato.
In tema di immunità parlamentare, la delibera di insindacabilità della Camera di appartenenza del parlamentare, non impugnata mediante conflitto di attribuzione, inibisce la prosecuzione del giudizio che, tuttavia, qualora abbia, comunque, luogo non è sanzionata da nullità, sempreché non si pervenga ad una pronuncia di responsabilità del parlamentare in violazione dell'art. 68 Cost.; pertanto, laddove a tale prima delibera faccia seguito un'altra di insindacabilità (nella specie sulle stesse frasi pubblicate in giornali diversi) la quale sia annullata dalla Corte costituzionale - in sede di conflitto di attribuzioni - il relativo annullamento ha efficacia "ex tunc", con la conseguenza che legittimamente il giudice ordinario non emette pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del codice di rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2006, n. 40728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40728 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 08/11/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 1920
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 14825/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SG VI, N. IL 08/05/1952;
avverso SENTENZA del 13/01/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIERFRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv.to BORASI Francesco, del foro di Milano, per le parti civili OL RD, GO ER e EC Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso e, in via gradata l'archiviazione del conflitto di attribuzioni;
il difensore Avv.to CICCONI Giampaolo, del Foro di Macerata, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 18.2.2000, il Tribunale di Brescia ha dichiarato SG VI responsabile di diffamazione continuata ed aggravata a mezzo della stampa in persona dei magistrati Colombo, Davigo, Di Pietro, Greco, sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Milano, qualificati dall'imputato come "assassini", ovvero responsabili del suicidio di soggetti indagati e ristretti in carcere (Moroni, Gardini, Cicogna) o, ancora, facenti parte di "un'associazione a delinquere con libertà di uccidere", con dichiarazioni rilasciate ai giornalisti e pubblicate sui quotidiani "L'Indipendente" in data 15.7.1994 (capo A n. 1), "L'Unità" nella stessa data (capo A n. 2), "II Corriere della Sera" in data 19.7.1994 (capo B n. 1), "La Repubblica" in data 16.7.1994 (capo B n. 2), "Il Giorno" in data 16.7.1994 (capo B n. 3), "La Stampa" in data 16.7.1994 (capo B n. 4), "Il Giorno" in data 18.7.1994 (capo B n. 5), "L'Unità" in data 17.7.1994 (capo B n. 6).
Per l'effetto, il Tribunale ha condannato l'imputato alla complessiva pena di L. 12.000.000 di multa nonché alla riparazione pecuniaria nella misura di L.
3.000.000 in favore di ciascuna persona offesa ed al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, oltre ad una provvisionale immediatamente esecutiva di L. 10.000.000 in favore di ciascuna parte civile;
ordinata, infine, la pubblicazione della sentenza sui quotidiani che avevano ospitato le dichiarazioni a contenuto diffamatorio.
Investita del gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Brescia, con sentenza 13.1.2005, dichiarava non doversi procedere in ordine ai fatti di diffamazione contestati ai capi A n. 1), B nn. 2, 3 e 4) perché, esclusa l'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato, estinti per prescrizione;
confermava poi il giudizio di colpevolezza per ogni altro reato, rideterminando la pena in Euro 5.250,00 di multa. Avverso tale sentenza, l'imputato ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo:
1) violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla disapplicazione dell'art. 68 Cost., comma 1, nonché difetto di giurisdizione dei giudici di Brescia, sul rilievo che le frasi offensive erano state pronunciate nel legittimo esercizio della funzione di parlamentare, e la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore nel ritenere che una prima delibera di insindacabilità da parte della Camera dei Deputati (10.6.1998) fosse stata messa nel nulla da altra successiva della stessa camera (19.1.2000), posto che una terza Delib. (in data 30 maggio 2000) aveva riconfermato l'insindacabilità;
2) omissione o illogicità della motivazione, nonché violazione di legge per la mancata sospensione del processo, atteso che, in presenza della delibera di insindacabilità del 10.6.1998 - prodotta alla udienza 22.11.1999 - il giudice di appello aveva proceduto dichiarando la contumacia dell'imputato ed ammettendo le prove, pure ormai preclusa ogni attività processuale ed essendo invece ineludibile l'obbligo di emettere immediata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo sollevare conflitto di attribuzioni innanzi la Corte Costituzionale;
3) violazione di legge ed inosservanza di norme processuali, con riferimento all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che ha disposto il giudizio, così come del decreto di anticipazione dell'udienza, atti tutti notificati nel luogo di residenza dell'imputato, ma non anche a sue mani, anziché nel domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to Breccia Fratadocchi in Roma, e ritenuti tuttavia rispettosi della disciplina delle notifiche sull'erroneo presupposto che la espressa rinuncia ad ogni mandato ("a tutti i mandati conferitimi") da parte del difensore equivalesse a dismissione della veste di domiciliatario;
4) omissione o illogicità della motivazione in ordine alla disapplicazione delle scriminanti del diritto di critica o di cronaca, poiché le frasi incriminate, in ogni caso enunciative di una responsabilità soltanto morale dei magistrati milanesi per i suicidi degli indagati, avevano inteso unicamente censurare in senso critico la forte presa di posizione degli stessi magistrati che - nel contestare il recente decreto-legge in tema di custodia cautelare, avevano richiesto di essere rimossi dall'incarico, alimentando in tal modo una sorta di pressione sulla pubblica opinione e finendo con il fare essi stessi "politica" - si erano così esposti alle legittime critiche del parlamentare;
5) la sopravvenuta prescrizione del reato una volta riconosciuto il vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche, unicamente fondato sull'apprezzamento di un precedente risalente nel tempo e non particolarmente significativo;
6) difetto di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di sussistenza dell'aggravante del fatto determinato che, ove correttamente esclusa (stante la genericità delle espressioni), condurrebbe a declaratoria di estinzione del reato per maturata prescrizione.
Devono anzitutto dirsi infondati i motivi sub 1) e sub 2), con i quali si denuncia violazione di legge, ovvero vizio di motivazione, per la mancata sospensione del procedimento in presenza di delibera di insindacabilità concernente le opinioni espresse dal parlamentare adottata dalla Camera di appartenenza in data 10.6.1998. Come è noto, e secondo l'interpretazione che ne ha costantemente proposto la Corte costituzionale, l'art. 68 Cost., comma 1 è una norma di natura sostanziale, che limita "la possibilità di far valere in giudizio una ipotetica responsabilità del parlamentare per le opinioni espresse nell'esercizio della funzione" (Corte Cost. n. 265/1997) ed attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata ad un proprio membro, con l'effetto, qualora la stessa sia qualificata come esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire al giudice ordinario una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità, sempre che il potere sia stato correttamente esercitato" (Corte Cost. n. 129/1996, Corte Cost. n. 1150/1988). L'ambito della cognizione del giudice ordinario rimane, tuttavia, integro fin quando non vi sia un tale intervento del Parlamento che, quando si manifesta con una dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, si riduce ad una presa d'atto della speciale causa di improcedibilità (con conseguente proscioglimento dell'imputato), fatta salva la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale, contestando le concrete modalità di esercizio di quel potere "per vizi del procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il suo valido esercizio" (Corte Cost. n. 443/1993). Orbene, venendo alla fattispecie in esame, pur vero che il Tribunale di Brescia, a fronte della Delib. di insindacabilità 10 giugno 1998, non sollevò il conflitto di attribuzioni e, invece, proseguì il giudizio, tuttavia tale prosecuzione (peraltro aggredibile attraverso la concreta possibilità delle stesse Camere di sollevare direttamente il conflitto denunciando l'illegittima interferenza dell'autorità giudiziaria: v., fra le tante, ord. Corte Cost., nn. 254 e 177/1998, e sent. 289/1998), restava sì inibita ma non anche sanzionata di nullità se non sfociante in una pronuncia di responsabilità del parlamentare in violazione dell'art. 68 Cost.. Successivamente alla Delib. di insindacabilità del 10 giugno 1998, però, è intervenuta, in data 19.1.2000, su sollecitazione del parlamentare (che si era visto rinviato a giudizio) e, peraltro, dopo la restituzione degli atti al P.M. da parte del Tribunale per la ritenuta necessità di modificare l'imputazione (le frasi riportate sui giornali avevano tratto spunto non da una intervista, come originariamente contestato, ma da dispacci d'agenzia e da affermazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva), nuova delibera di segno opposto;
e, da ultimo, altra Delib. 30 maggio 2000, riguardanti le stesse frasi - pubblicate tuttavia su giornali diversi da quelli citati nel capo di imputazione in data 19.1.2000 sì da configurare formalmente "un fatto diverso" secondo valutazione dell'Assemblea - riconobbe nuovamente l'insindacabilità, venendo però annullata dalla Corte Costituzionale, in sede di sollevato conflitto di attribuzioni, con sentenza 335/2006. La finale dichiarazione di illegittimità della deliberazione di insindacabilità della Camera dei Deputati ha dunque prodotto effetti di annullamento ex tunc (in tal senso, Corte Cost. 14/20 luglio 1999 n. 329) e, pertanto, ha evidentemente autorizzato il giudice ordinario a non emettere pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 codice di rito quale imposta dalla previsione dell'art.68 Cost. secondo la consolidata interpretazione del giudice delle leggi e del giudice di legittimità.
Meritevole di accoglimento, viceversa è il motivo sub 3), assorbente degli ulteriori.
Tale motivo ripropone una quaestio juris già univocamente definita nella giurisprudenza di legittimità con l'affermazione del principio secondo cui, poiché la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche, corrispondono a scopi diversi, la revoca dell'una non comporta la revoca dell'altra.
Per l'autonomia dei due atti, dunque, il venir meno della qualità di difensore presso il quale sia stato eletto il domicilio, non fa cessare gli effetti dell'elezione (e viceversa), senza una espressa dichiarazione dell'interessato nella stessa forma con la quale essa è avvenuta (Cass. Sez. 1^, 27.10.1999/4.2.2000 n. 5198, Cattro);
l'elezione di domicilio è atto perfettamente indipendente rispetto al mandato difensivo ed alle vicende che lo connotano, tanto che l'elezione effettuata presso lo studio del difensore conserva la propria validità, in difetto di revoca, pur dopo la nomina di difensore diverso dal precedente domiciliatario (Cass. Sez. 1^, 15.5.1996, Salerno;
Cass. Sez. 6^, 25.8.1993, Spada). Tale indipendenza, con ogni suo proprio effetto, è tanto maggiormente riconoscibile nel caso in cui, come nella fattispecie, il mandato difensivo venga meno non già perché revocato dall'imputato e, dunque, dalla parte nel cui interesse il negozio era stato concluso, ma, addirittura, perché rinunciato dal difensore di fiducia, e cioè da un soggetto che, dismettendo il mandato, viene a porsi in una condizione di terzietà che non l'autorizza a vanificare la dichiarazione e la elezione di domicilio da parte dell'imputato intervenendo sulla volontà altrui;
sotto altro e parallelo profilo, del resto, è da dire che la rinuncia "al mandato", quand'anche interferente sul luogo legale di notificazione degli atti, costituirebbe pur sempre un minus rispetto alla variazione di domicilio che, in ogni caso, impone al giudice, ex art. 161 c.p.p., che le notificazioni siano effettuate presso il difensore, come è, peraltro, anche nella ipotesi di notificazione nel domicilio divenuta impossibile ovvero di assenza, insufficienza, inidoneità della dichiarazione od elezione.
Nella specie, pertanto, deve dirsi che la rinuncia al mandato difensivo da parte dell'Avv.to Angelo Breccia Fratalocchi, notificata all'imputato e comunicata all'autorità giudiziaria in data 16.1995, non ha fatto venir meno l'espressa elezione di domicilio presso il suo studio professionale (Roma, via degli Scipioni n. 268/A) operata dall'imputato con l'atto di nomina del 25.11.1994 depositato nella cancelleria del giudice procedente in data 13.12.1994. Orbene, nella specie risulta che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, rinnovato dopo una prima sospensione del procedimento provocata dalla rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per decidere di una questione di costituzionalità, è stato notificato in data 11.7.1998 a mezzo posta ed al recapito dell'imputato in via Gioco del Pallone in Ferrara;
risulta altresì che, non rinvenuto il destinatario, ne', evidentemente, altra persona abilitata alla ricezione L. n. 890 del 1982, ex art. 7, il piego, depositato nella casa comunale dandosene regolare avviso, è stato ritirato da soggetto che nella cartolina risulta delegato all'incombente. Tale notifica deve ritenersi equivalente a quella effettuata a mani proprie (dell'imputato), posto che la L. n. 890 del 1982, comma 5, art. 8 autorizza al ritiro dell'atto, durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale, il destinatario od un suo incaricato, prevedendo poi, al successivo comma, che la notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego;
l'incarico, che di norma viene documentato attraverso una delega scritta, proprio perché specificamente finalizzato all'acquisizione dell'atto non potutosi personalmente ricevere dal destinatario, che della circostanza è stato avvisato, qualifica l'incaricato come un alter ego, sicché è riconoscibile, in tal caso e nella fattispecie in esame, un fatto di conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato avendo la notifica, in sostanza, pure ignorata l'elezione di domicilio presso il difensore, raggiunto il proprio scopo;
come, del resto, attesta la circostanza che l'imputato produsse proprio in funzione dell'udienza preliminare l'atto di nomina di un nuovo difensore di fiducia con procura a fare richiesta di riti alternativi.
Non sussiste nullità, pertanto, quanto al decreto di fissazione dell'udienza preliminare.
Ricorre, viceversa, ipotesi di nullità in ordine al decreto che ha disposto il rinvio a giudizio in primo grado.
Sempre dall'esame degli atti, risulta, invero, che il decreto 29.10.1998, che fissava l'udienza dibattimentale per il giorno 23.1.2001, è stato integrato e rinnovato con successivo provvedimento dell'1.10.1999 quanto alla indicazione della data di udienza, anticipata al giorno 22.11.1999; tale provvedimento è stato notificato a mezzo della P.G. (Carabinieri di Ferrara) in data 6.10.1999, in diverso luogo (via Ariosto 58, Ferrara) - nuovamente ignorando la conservata elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv.to Breccia Fratalocchi - "consegnandone copia nelle mani di RD NT (zio dell'On. SG) delegato a ritirare la posta". Tale notifica - la cui relata neppure reca l'indicazione della situazione di convivenza del consegnatario dell'atto (non recuperabile attraverso la comunicazione dei Carabinieri di Ferrara in data 20.11.1999, quindi successiva e non attestativa dello status all'epoca della notificazione) - non può evidentemente equipararsi a quella che avviene a mani proprie dell'imputato, ne' comunque potrebbe mai in tal senso valere il generico riferimento ad un soggetto "delegato a ritirare la posta" (e non, dunque, a ritirare lo specifico atto); e, d'altra parte, neppure è ricavabile aliunde la conoscenza effettiva dell'atto in capo all'imputato. Premesso che del decreto che dispone il giudizio è requisito essenziale l'indicazione del giorno della comparizione, nella specie diverso (per la sostituzione in senso anticipatorio) da quello indicato nel primo provvedimento, prende dunque piena visibilità il vizio della notificazione che, se non leggibile nel senso di concreta inidoneità a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario (sì da tradursi in una nullità assoluta), configura quanto meno una ipotesi di nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 c.p.p., lett. c), per l'inosservanza di disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato, qualificabile come nullità a regime intermedio, sanata se non rilevata e dedotta nei termini stabiliti dall'ultima parte dell'art. 180 c.p.p. (Cass. Sez. Un. 27.10.1994/7.1.2005 n. 119, Palumbo). Nullità che risulta tempestivamente dedotta, in quanto denunciata in sede di conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado.
Consegue, pertanto (ed assorbito ogni altro motivo di gravame), che entrambe le sentenze del giudice di merito (stante l'effetto estensivo della nullità), devono essere annullate senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado;
dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 8 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2006