Sentenza 20 marzo 2013
Massime • 1
La mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione solo quando essa, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo e non si limiti ad incidere su aspetti secondari della motivazione.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/03/2013, n. 21884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21884 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 20/03/2013
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 779
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 36941/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CABRAS GIUSEPPE N. IL 09/08/1930;
avverso la sentenza n. 986/2010 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 18/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti i motivi del Difensore che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
CABRAS GIUSEPPE.
Ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, indicata in epigrafe, confermativa di quella emessa dal Tribunale di Cagliari di condanna per il danneggiamento aggravato di un pneumatico ex art. 635 c.p., art. 625 c.p., n. 7 in danno di RC US;
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). a) - Il ricorrente censura la decisione impugnata per avere fondato la decisione esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa e del coniuge, trascurando i motivi di inattendibilità degli stessi, derivanti dal conflitto esistente tra le parti e dalla costituzione di parte civile;
- lamenta che tali dichiarazioni non siano provviste di alcun riscontro, quali ad es. la documentazione della riparazione del pneumatico, ovvero una testimonianza;
b) - Deduce l'omessa assunzione della prova decisiva costituita dalla chiamata al n. "113" che la persona offesa ha dichiarato di avere effettuato ma che è restata priva di riscontro;
3) - Lamenta infine che si sia proceduto alla liquidazione equitativa del danno in assenza di qualsiasi documentazione;
CHIEDE l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi, che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
La Corte territoriale ha indicato in maniera chiara il percorso logico-motivazione con il quale è giunto ad affermare la penale responsabilità dell'imputato, osservando:
- che l'evento del danneggiamento e la condotta dell'imputato emergevano dalle dichiarazioni della persona offesa;
- che la medesima era pienamente attendibile, sia perché non erano emersi intenti calunniatori, sia perché aveva ripetuto la sua versione dei fatti in sede dibattimentale, sia perché le stesse dichiarazioni erano confermate dalle fotografie (anche se non molto chiare) scattate nell'occasione e dalle collimanti dichiarazioni del coniuge.
Si tratta di una motivazione che appare congrua perché aderente alle emergenze fattuali ed immune da illogicità evidente perché conforme ai criteri di comune esperienza e, pertanto, risulta incensurabile in questa sede ove la Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, ne' può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Cassazione penale. sez. 4^, 16 gennaio 2006. n. 11395. Del tutto infondata la censura di mancata acquisizione di una prova decisiva, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per cassazione, solo ove, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti "determinante" per un esito diverso del processo, e non anche quella che possa incidere solamente su aspetti secondari della motivazione ovvero sulla valutazione di affermazioni testimoniali da sole non considerate fondanti della decisione prescelta. Cassazione penale. sez. 6^, 02 aprile 2008, n. 18747. Così pure è del tutto infondato il vizio di illogicità, sostenuto da valutazioni della prova meramente alternative, in contrasto con il principio per il quale, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale, sez. 4^, 29 gennaio 2007. n. 12255. Ugualmente infondato è poi il motivo relativo alla liquidazione del danno, avvenuto in assenza di documentazione, atteso che in sede penale è sufficiente, anche ai fini della liquidazione del danno, che il giudice del merito abbia ritenuto con adeguata motivazione, come nella specie, che sussiste la prova del fatto storico contestato, per fondare il principio di prova che consente la liquidazione equitativa;
deve, infatti, ritenersi legittimo il ricorso del giudice a criteri equitativi nella quantificazione del danno risarcibile ove in esso non siano rinvenibili componenti patrimoniali suscettibili di precisa determinazione, come nella specie, ove la Corte di appello sottolinea, per un verso, che il pneumatico venne riparato con modica spesa e, per altro verso, che la restante parte del danno liquidato riguardava il danno non patrimoniale, derivante dai disagi conseguiti al fatto. Cassazione penale, sez. 5^, 30/09/2010. n. 43053. Invero, in tema di liquidazione del danno morale, la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione come nella specie. Cassazione penale, sez. 3^, 17/06/2010, n. 34209. Segue il rigetto del ricorso;
Ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p. il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte privata comportano la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del procedimento. Cassazione penale, sez. 6^, 03 giugno 1994.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2013