Sentenza 10 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di favoreggiamento personale, per la configurabilità dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (conv. in L. n. 203 del 1991) è necessario - quale che sia la posizione associativa del favorito - che la condotta valga oggettivamente ad agevolare anche l'attività dell'associazione mafiosa di riferimento, e che di tale obiettiva funzionalità l'agente sia consapevole. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata nella parte in cui aveva affermato la sussistenza dell'aggravante in relazione ad indagato che aveva procurato ad un soggetto latitante, investito di posizione apicale in un sodalizio di stampo mafioso, un'abitazione in cui alloggiare per settimane senza destare sospetti, ed aveva inoltre svolto per lo stesso mansioni di autista).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2013, n. 9735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9735 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 10/12/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1903
Dott. LEO G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - Consigliere - N. 33517/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore nell'interesse di AL BE, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, in data 16/12/2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Guglielmo Leo;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto dott. Eduardo V. Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore del ricorrente avv. Calabrese Francesco che insiste.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata l'ordinanza del 16/12/2012 (depositata l'11/07/2013) con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere adottato, il 13/10/2012, dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale. Con l'ordinanza cautelare sono contestati a AL BE i delitti di favoreggiamento personale - aggravato ai sensi dell'art. 378 cod. pen., comma 2 e del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 come convertito dalla L. n. 203 del 1991 - e procurata inosservanza di pena (pure aggravato a norma del D.L. n. 152 del 1991, art. 7). Come si apprende dal provvedimento impugnato, e dall'ordinanza applicativa in esso richiamata, AL è stato sorpreso alla guida di una vettura sulla quale si trovava EL ME, capo dell'omonima cosca, latitante da tempo, ricercato per l'esecuzione della pena dell'ergastolo, definitivamente inflittagli per una pluralità di omicidi, e condannato, tra l'altro, per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso. Le indagini seguite all'arresto hanno condotto all'individuazione di un alloggio che aveva ospitato il latitante, al cui interno era tra l'altro custodita un'arma da fuoco con matricola abrasa. L'alloggio si sarebbe trovato nella disponibilità dell'odierno ricorrente, che l'avrebbe ottenuto in comodato dal proprietario, così come verificato attraverso varie informazioni testimoniali. Si apprende anche, dai provvedimenti in esame, che AL BE non aveva inteso rendere dichiarazioni a propria difesa.
1.1. Il Tribunale del riesame ha ritenuto corretta la contestazione in danno del AL dell'aggravante del fine di agevolazione di una associazione di tipo mafioso, nella specie rappresentata dalla cosca EL-Imerti-Fontana, della quale il soggetto da lui favorito era esponente di vertice.
Su questa premessa, ha identificato la ricorrenza della presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, come stabilita dal combinato disposto dell'art. 275 c.p.p., comma 3, e dell'art. 51 c.p.p., comma 3-bis. In punto di ricorrenza delle esigenze cautelari,
si osserva nel provvedimento impugnato che non risulterebbero elementi atti ad escluderle, e che anzi le stesse sarebbero positivamente riscontrate dalla delicatezza ed importanza del ruolo assunto dal AL, e dal suo inserimento, ritenuto non occasionale e non giustificato da rapporti di parentela con il EL, in una rete di supporti umani e logistici pertinenti alla organizzazione criminale sopra citata.
2. Con unico motivo di impugnazione, proposto a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), il Difensore dell'indagato deduce violazione di legge e difetto di motivazione relativamente all'integrazione della più volte citata aggravante di cui al D.L. n. n. 152 del 1991, art. 7.
Rileva il Difensore che la giurisprudenza citata dal Tribunale - secondo cui l'aiuto fornito al capo di una organizzazione mafiosa implica il fine di agevolare anche l'ente associativo, data l'importanza del contributo recato dalla persona favorita all'attività della stessa organizzazione stessa - sarebbe riferibile ad un orientamento minoritario di questa Corte. Prevarrebbe di gran lunga, e piuttosto, il principio secondo cui l'importanza del soggetto favorito nel contesto mafioso di riferimento non è elemento che da solo possa documentare l'integrazione dell'aggravante, dovendosi distinguere tra aiuto prestato alla persona ed aiuto consapevolmente orientato a sostenere anche l'associazione criminosa. Il Tribunale del riesame non avrebbe indicato alcun elemento in aggiunta al "rango" attribuito al soggetto favorito. Oltretutto, secondo il ricorrente, la posizione di vertice di EL ME sarebbe oggetto di mera asserzione nel contesto del provvedimento impugnato, il quale dunque sarebbe completamente privo, anche sotto questo profilo, della necessaria motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Nella specie si contesta la decisione del Tribunale (e del Giudice per le indagini preliminari), sotto il profilo della carenza di motivazione, unicamente riguardo all'assunto che EL ME era un esponente di vertice della nota ed omonima organizzazione mafiosa.
Tale censura, che giunge a definire "congetturale" l'approdo dei Giudici di merito, è generico e privo di corrispondenza con la realtà degli atti. Nel provvedimento restrittivo emesso nei confronti dell'odierno ricorrente, richiamato dall'ordinanza impugnata, la figura del EL è adeguatamente tratteggiata, con citazione, anche specifica, di provvedimenti cautelari e sentenze irrevocabili di condanna, con annessi ordini di esecuzione: atti tutti dai quali emerge la sua posizione di capo dell'associazione mafiosa, di responsabile di vari omicidi, di persona definitivamente condannata alla pena dell'ergastolo. In una situazione che potrebbe evocare la nozione di dato notorio, ed a fronte di un provvedimento di mera cautela, la censura difensiva appare del tutto ingiustificata.
3. Nel resto, il Difensore rileva come il Tribunale del riesame abbia enunciato, a giustificazione del decisum concernente l'applicazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 un principio che non è incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, e che risulta tratto, in particolare, dalla massima ufficiale pertinente alla sentenza della Sez. 5, n. 6199 del 30/11/2010, Mazzola, rv. 249297:
"in tema di favoreggiamento personale, sussiste la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso (...), qualora la condotta sia posta in essere a vantaggio di un esponente di spicco di un'associazione di tipo mafioso, in quanto l'aiuto fornito al capo si concretizzi nell'agevolazione per dirigere da latitante l'associazione, così concretizzandosi un aiuto all'associazione la cui operatività sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l'intenzione dell'agente di favorire anche l'associazione allorché risulti che abbia prestato consapevolmente aiuto al capomafia (Fattispecie relativa all'agevolazione, protrattasi per rilevanti periodi di tempo, di esponenti di spicco di "Cosa Nostra" attraverso l'ospitalità presso vari immobili di pertinenza dei favoreggiatori)".
Si tratta per la verità di posizione niente affatto isolata nel panorama della giurisprudenza di questa Corte, ed anzi prevalente tra le decisioni più recenti (ad esempio Sez. 5, sentenza n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, rv. 255517; Sez. 2, sentenza n. 26589 del 26/05/2011, Laudicina, rv. 251000; Sez. 5, sentenza n. 42018 del 22/09/2009, Iuliano, rv. 245401; Sez. 5, sentenza n. 41063 del 24/06/2009, rv. 245386). È vero tuttavia che si riscontra, nello stesso ambito, un indirizzo difforme, di consistenza pressoché analoga, che nega l'automatismo, a volte prospettato, tra la posizione di vertice del soggetto favorito e la funzionalità della condotta di supporto all'interesse dell'organizzazione criminosa di riferimento (Sez. 6, Sentenza n. 19300 del 11/02/2008, Caliendo, rv. 239556; Sez. 6, Sentenza n. 13457 del 28/02/2008, Sirignano, rv. 239412; Sez. 6, Sentenza n. 294 del 08/11/2007, Volpe, rv. 238399).
3.1. Si tratta, a parere del Collegio, di un tipico caso ove assume grande rilevanza il riferimento del principio di diritto di volta in volta enunciato alla singola fattispecie definita. Un caso, cioè, ove non sempre è agevole distinguere l'opzione interpretativa, della cui correttezza si discute in sede di legittimità, dalla regola di esperienza che può governare l'identificazione di aspetti rilevanti del fatto.
In realtà non è dubbio che la fattispecie sostanziale esiga, a fini di aggravamento della pena, che il fatto sia compiuto in guisa da favorire l'organizzazione mafiosa, e non un singolo suo componente, foss'anche il capo assoluto dell'organizzazione medesima. Neppure si può dubitare, però, che la centralità di azione dell'esponente di vertice, nell'economia generale del fatto associativo, può ben condurre, nei singoli casi concreti, ad una moltiplicazione degli effetti (illegittimamente) favorevoli che si connettono alla condotta considerata.
Sembra ovvio che il prolungato ed indispensabile sostegno alla latitanza di un capo si risolve in condizione indispensabile per l'esercizio della sua funzione direttiva, e dunque in ausilio per l'attività dell'organizzazione. Un contributo episodico, e magari pertinente ad aspetti personali della vita del favorito, potrebbe essere, invece, considerato in senso opposto.
Riguardata in questa prospettiva, la giurisprudenza sul tema evidenzia differenze meno marcate di quanto non possa sembrare. L'orientamento più restrittivo (cioè più favorevole agli accusati) non esclude affatto che rilevi "la oggettiva funzionalità della condotta alla agevolazione dell'attività posta in essere dalla organizzazione criminale" (così, ad esempio, la citata sentenza n. 6571/2008). L'espressione evoca un criterio di valutazione funzionale del comportamento attribuito all'agente, che ben potrà considerarsi aggravato quando sussista l'indicata proiezione causale. È ovvio, dato l'attuale regime di rilevanza soggettiva dei fattori circostanziali, che la pertinenza dell'aiuto al fenomeno associativo criminale deve essere oggetto di rappresentazione da parte dell'agente, ma ciò non si risolve affatto, e naturalmente, nella pretesa che si tratti del suo movente.
Sull'altro versante, l'automatismo indicato sembra costituire più che altro un criterio di prova, tanto che l'indirizzo si manifesta in prevalenza con riguardo a condotte che condizionano risolutivamente e con relativa stabilità la latitanza del capo mafia, e dunque la sua stessa efficienza quale dirigente dell'organizzazione. Non mancano, sovente, considerazioni aggiuntive (ad esempio, quella della notorietà locale del soggetto favorito, che produce riflessi sulla capacità intimidatrice del suo gruppo, oltreché a proposito della consapevolezza dell'agente).
Non pare un caso, quindi, che diverse tra le decisioni del primo indirizzo sono pertinenti (come solo talvolta emerge già dalla massima ufficiale) a condotte di ausilio per l'incontro tra il latitante e dei familiari (sentenza n. 13457/2008, cit.; sent. 19300/2008, cit.; sentenza n. 6571/2008, cit.), e che in altri provvedimenti sia censurato direttamente ed esclusivamente l'automatismo argomentativo che sottende al principio evocato (Sez. 6, sentenza n. 41261 del 27/10/2005, Turco, rv. 232766). Sull'altro versante, si riscontrano con significativa frequenza casi di sostegno non occasionale, di tipo logistico, e dunque di apporto causale pressoché inscindibilmente diretto tanto al favore per l'individuo, tanto al contributo per l'esercizio della sua funzione associativa.
3.2. Ritiene dunque il Collegio che si possa affermare il principio per il quale, affinché un fatto di favoreggiamento possa dirsi aggravato a norma del D.L. n. 152 del 1991, è necessario che la condotta, quale che sia la posizione associativa del favorito, valga oggettivamente ad agevolare anche l'attività dell'organizzazione mafiosa di riferimento, e che di tale obiettiva funzionalità l'agente sia consapevole. Nel ragionamento probatorio del giudice, a fini di verifica della funzionalità indicata, possono essere considerati il ruolo direttivo eventualmente svolto dal soggetto favorito e la natura della prestazione offerta dall'agente, di talché, quando si tratti di un supporto utile alla stessa stabile possibilità per il soggetto di svolgere il proprio ruolo dirigente, e lo stesso sia effettivamente svolto, si legittima un giudizio di integrazione della fattispecie aggravante.
4. Nel caso di specie, per quanto la motivazione "in diritto" del Tribunale risulti effettivamente incompleta (il che non comporta, com'è noto, annullamento della decisione impugnata), l'esposizione compiuta nel provvedimento consente di apprezzare la correttezza del criterio seguito.
La descrizione del fatto evoca ampiamente, ed infatti, la centralità e la stabilità del supporto logistico assicurato dal AL alla gestione della latitanza di EL, il cui ruolo essenziale nella gestione della cosca mafiosa è già stato sopra discusso. L'indagato aveva procurato al ricercato, con modalità atte a dissimulare la circostanza, una casa in cui alloggiare stabilmente, cosa che si era protratta per molte settimane, ed a quanto pare gli faceva anche da autista, o comunque l'aveva fatto nel giorno in cui i due uomini sono stati bloccati ed arrestati dalla polizia giudiziaria. I fatti sono descritti minuziosamente nell'ordinanza cautelare ed in quella impugnata, e costituiscono, alla luce dei rilievi già svolti sul piano generale, un adeguato fondamento per il giudizio di integrazione della fattispecie circostanziale. Il Giudice di prime cure, la cui motivazione è sostanzialmente richiamata dal Tribunale del riesame, ha evocato direttamente, in rapporto al concreto andamento dei fatti, una influenza del contributo fornito da AL rispetto al fine di evitare una "crisi funzionale"
dell'organizzazione mafiosa, avuto riguardo alla posizione di vertice del EL ed alle conseguenze che si sarebbero prodotte in caso di cessazione della sua latitanza. Rilievi in parte almeno analoghi segnano l'ordinanza impugnata, che pure privilegia i riflessi soggettivi della situazione, assumendo che l'odierno ricorrente non poteva che percepire il proprio contributo anche in rapporto alla qualità di capo dell'organizzazione mafiosa del suo interlocutore, anche considerata l'assenza di rapporti familiari tra i due uomini. Per quanto allora debba riconoscersi la parzialità di sviluppo del corredo motivazionale dell'ordinanza impugnata in punto di diritto, si constata come la motivazione sia sufficiente, almeno rispetto al concetto di carenza rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., a rendere conto della coerenza della decisione rispetto alle fonti valutate e della correttezza della lettura che il Tribunale ha compiuto della previsione di legge.
5. Consegue, da quanto si è detto, il rigetto del ricorso, e la connessa condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att., comma 1-ter.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2014