Sentenza 9 aprile 2013
Massime • 1
In tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale comprende ed assorbe per continenza quello di detenzione, escludendo il concorso materiale di tali reati, solo quando l'azione del detenere l'arma inizi contestualmente a quella di portare la medesima in luogo pubblico e vi sia la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta. (In motivazione la Corte ha affermato che non sussiste un onere probatorio a carico dell'imputato, bensì un onore di allegazione, nel senso che, in mancanza di specifica deduzione della concreta contemporaneità delle due condotte, il giudice non è tenuto a effettuare verifiche e può attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione sul porto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2013, n. 18410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18410 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/04/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 493
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 43315/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE CI n. il 4 luglio 1965;
avverso la sentenza 6 febbraio 2012 - Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;
udito il difensore avv. LEUZZI Biagio, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza deliberata in data 6 febbraio 2012, depositata in cancelleria il 3 maggio 2012, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza 22 marzo 2011 del Tribunale di Taranto che aveva dichiarato VE CI responsabile del reato di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola e di tentato omicidio nei confronti di De DI ON che attingeva alla gamba destra e al braccio sinistro con un coltello da cucina, condannandolo, ritenuto il vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., applicate le attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. e applicata infine la diminuente del rito abbreviato, alla pena di anni quattro, mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio, condannandolo altresì al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile e alle relative spese processuali del grado.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata VE CI minacciava con una pistola NA IA, colpevole, a suo dire, di aver riferito alla moglie del prevenuto la relazione extraconiugale di quest'ultimo con altra cittadina rumena. Inoltre, per le stesse ragioni, dopo un violento alterco, attingeva con un coltello da cucina De DI ON, amico della NA, ritenuto dall'imputato parimenti responsabile dell'accaduto, cagionandogli le lesioni personali meglio descritte nel capo di imputazione.
1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle dichiarazioni dei testimoni escussi CO AN ON e MA AN, rispettivamente fratello e cognato della NA, che avevano assistito alla minaccia esercitata dal prevenuto con la pistola, nonché dalle dichiarazioni delle due parti lese e dal referto medico in atti.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Biagio Leuzzi, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione VE CI chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. In particolare sono stati sviluppati dal ricorrente quattro motivi di gravame:
a) con il primo motivo di doglianza veniva rilevata la violazione dei canoni valutativi della prova avendo la Corte di merito ritenuto integrata la dimostrazione che l'imputato in data 14 luglio 2009, nel corso della minaccia alla NA, avesse utilizzato un'arma vera e non giocattolo, non essendo attendibili sul punto le affermazioni della parte lesa che non poteva essere in grado di appurarne le caratteristiche;
b) con il secondo motivo di doglianza veniva censurato il fatto che il giudice del merito avesse ritenuto non assorbito il reato di detenzione in quello di porto illegale di arma non essendovi prova che il ricorrente abbia detenuto l'arma per un periodo che non fosse temporalmente coincidente con l'episodio di cui trattasi;
c) con il terzo motivo di doglianza la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto integrato il reato di tentato omicidio;
la direzione dei colpi a parti basse del corpo dimostrava il mero animus laedendi del prevenuto;
se il prevenuto avesse voluto davvero uccidere, vista la distanza ravvicinata con la vittima, avrebbe potuto farlo senza difficoltà;
d) con il quarto motivo di doglianza veniva censurata la condanna dell'imputato al risarcimento in favore della parte offesa pur avendo dato in sentenza dell'intervenuta revoca della costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 82 cod. proc. pen.. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Deve innanzitutto premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan ed altri e, da ultimo, Sez. 1^, 21 marzo 1997, Greco ed altri;
Sez. 1^, 4 aprile 1997, Proietti ed altri). 3.1 - Ciò posto il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Le doglianze difensive costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti a errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata ovvero in travisamento della prova, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Giurisprudenza consolidata: Cass., Sez. Un. 2 luglio 1997, n. 6402, rv. 207944; Sez. Un. 29 gennaio 1996, n. 930, rv. 203428; Sez. 1^, 6 maggio 1998, n. 5285, rv. 210543; Sez. 5^, 31 gennaio 2000, n. 1004, rv. 215745; Sez. 5^, ord. 14 aprile 2006, n. 13648, rv. 233381). Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., Sez. 4^, 28 settembre 2004, n. 47891, rv. 230568; Sez. 5^, 30 novembre 999, n. 1004, rv. 215745;
Sez. 2^, 21 dicembre 1993, n. 2436, rv. 196955). Il giudice del merito, con argomentazioni esaustive, compiute e prive di vizi logici e giuridici, ha affrontato tutte le tematiche agitate in giudizio e proposte nel gravame di appello esprimendo valutazioni pertinenti oltre che connesse ad uno scrutinio analitico del compendio di prova resosi disponibile in giudizio di cui ha dato, nella parte motivazionale, sufficiente contezza.
E, come ben posto in evidenza dal giudice del merito con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici e dunque non censurabili in questa sede, la NA, quando è stata minacciata, si è trovata nelle condizioni di potersi avvedere se l'arma in questione fosse o meno vera, non solo perché le era stata puntata addosso, ma proprio perché, avendo espresso una valutazione sinestesica (la pistola era pesante e fredda) aveva avuto modo, ancorché per pochi attimi, di afferrare l'arma medesima per la canna, evidentemente in un gesto istintivo di difesa, ovvero quantomeno di sentirla sulla pelle nella sua consistenza. Le qualità di pesantezza e di freddezza (le pistole giocattolo sono di plastica sicché non sono ne' fredde ne' pesanti) come implicitamente fatto valere dalla Corte territoriale, sono compatibili solo con armi vere, come del resto faceva pensare l'assenza del tappo rosso. Spettava a questo punto semmai al prevenuto addurre prove che avversassero quelle offerte dall'accusa mettendo magari a disposizione l'arma giocattolo in questione, se esistente.
3.2 - Anche il secondo motivo di gravame è privo di pregio e va rigettato.
3.2.1 - Occorre osservare che le norme incriminatrici della detenzione e del porto (illegale) d'arma non si trovano in rapporto di specialità tra loro e, di regola, concorrono. Vi può essere assorbimento nel solo caso in cui si riscontri piena coincidenza temporale tra la detenzione e il porto della medesima arma. Tale ipotesi è peraltro residuale e, anche in pura linea di fatto, non rispondente all'id quod plerumque accidit, poiché è normale che l'agente acquisti prima la disponibilità dell'arma e poi, in relazione a situazioni contingenti sopravvenute, la porti con sè. Ne segue che solo l'acquisita prova del contrario può giustificare l'assorbimento; in proposito non si configura un onere probatorio a carico dell'imputato, incompatibile con il sistema processuale, ma bensì un onere di allegazione, nel senso che, in mancanza di specifica deduzione della concreta contemporaneità delle due condotte, il giudice non è tenuto a effettuare verifiche e può attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione sul porto (cfr. Cass., Sez. 1^, 20 dicembre 2001, n. 4490, rv. 220647, Lo Russo;
Sez. 1^, 11 giugno 1996, Zavettieri). 3.3 - Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di impugnazione.
3.3.1 - Per giurisprudenza costante di questa Corte, ai fini della diversa definizione del fatto materiale nel reato di lesione personale e in quello di tentato omicidio - così come avviene in genere per tutti i casi di reato progressivo - deve aversi riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente, che alla differente potenzialità dell'azione lesiva. Nel primo reato l'azione esaurisce la sua carica offensiva nell'evento prodotto, mentre nel secondo vi si aggiunge un quid pluris che, andando al di là dell'evento realizzato, tende ed è idoneo a causarne uno più grave in danno dello stesso bene giuridico o di un bene giuridico superiore, riguardanti il medesimo soggetto passivo, non riuscendo tuttavia a cagionarlo per ragioni estranee alla volontà dell'agente (Cass., Sez. 1^, 20 maggio 1987, Incamicia, rv. 177610). 3.3.2 - Il giudice di secondo grado è stato ossequioso di questi principi avendo esaustivamente dato conto delle ragioni della mancata derubricazione del fatto, giuste le considerazioni esposte in punto di sede corporea attinta dal prevenuto (alla gamba, ma anche al braccio, da ritenersi tipica lesione da difesa), dell'idoneità dell'arma impiegata (un coltello da cucina con lama lunga 30 cm), della reiterazione dei colpi assestati alla vittima, nonché delle stesse modalità reiterative dell'atto lesivo, traendone un convincimento non contraddittorio e logico. In particolare il giudice del merito ha fatto valere una valutazione ex ante in coordinazione di tutti gli altri elementi circostanziali del fatto ravvisando la sussistenza di indici di alta potenzialità lesiva e dunque di sussistenza dell'animus necandi in ottemperanza del resto del consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui in tema omicidio volontario, in mancanza di circostanze che evidenzino ictu oculi l'animus necandi, la valutazione dell'esistenza del dolo omicidiario può essere raggiunta attraverso un procedimento logico d'induzione da altri fatti certi, quali i mezzi usati, la direzione e l'intensità dei colpi, la distanza del bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni di tempo e di luogo che favoriscano l'azione cruenta (Cass., Sez. 1^, 8 giugno 2007, n. 28175, Marin, rv. 237177) così come puntualmente è stato fatto. 3.4 - Il quarto motivo di ricorso è invece fondato.
3.4.1 - Sul punto deve richiamarsi il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., il giudice condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno. Da questa massima si inferisce che, nel momento in cui il giudice accerta la revoca della costituzione di parte civile per espressa rinuncia o per mancanza di presentazione, deve omettere la pronuncia in ordine al risarcimento del danno e astenersi altresì anche dalla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, perché una tale pronuncia è consentita soltanto in caso di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile (Cass., Sez. 5^, 3 giugno 2010, n. 26192, rv. 247904, Granata;
n. 12447 del 1990 rv. 185345, n. 7297 del 1998 rv. 209602).
Nella fattispecie, per contro, il giudice di appello nonostante abbia dato atto in sentenza che l'imputato aveva depositato un assegno a titolo risarcitorio e che la parte civile De DI aveva per questo rinunciato alla costituzione di parte civile, ha ugualmente condannato il VE sia al risarcimento che a rifondere le spese giudiziali.
4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2013