Sentenza 3 giugno 2010
Massime • 1
In tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2010, n. 32967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32967 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 03/06/2010
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 565
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVEDORO Mirella - Consigliere - N. 2981/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CASANOVA ARMANDO N. IL 21/08/1981;
avverso la sentenza n. 3289/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 24/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per l?inammissibilita? del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - RM CASANOVA, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, e? stato ritenuto colpevole, nel giudizio di primo grado ed in quello di appello, tra i vari reati a lui contestati, anche del delitto di detenzione illegale di una pistola marca Delta Elite Colt auto con matricola abrasa e del reato di ricettazione della suddetta pistola, in quanto di illecita provenienza da lui conosciuta, trattandosi di arma clandestina, e condannato, previo riconoscimento della continuazione tra i predetti delitti e le ulteriori imputazioni di resistenza, lesioni e danneggiamento e concessione delle attenuanti generiche e della diminuente relativa alla scelta del rito abbreviato, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 2000,00 di multa.
2. Avverso la pronuncia della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato quella del GUP di Santa Maria Capuavetere, ha proposto ricorso per cassazione il VA, a mezzo del suo difensore avvocato Emilio Martino.
2.1 Con il primo motivo d?impugnazione, si deduce, con riferimento alla condanna per la illegale detenzione dell?arma, la illegittimita?
della decisione impugnata per violazione di legge e per vizio di motivazione, con riferimento al mancato ed immotivato accoglimento del motivo di appello con il quale si censurava il mancato assorbimento nel porto illegale della contestata detenzione, tenuto conto che nel corso del giudizio era stata ormai acclarata, a seguito del rinvenimento di un biglietto accanto all?arma, della circostanza in fatto che il VA, al momento dell?arresto, aveva, in effetti, soltanto il compito di consegnare a terzi l?arma di cui trattasi e che la motivazione addotta per disattendere tale richiesta, si esauriva in mere "citazioni giurisprudenziali".
2.3 Con il secondo motivo d?impugnazione, si deduce, con riferimento alla condanna per ricettazione della pistola, la illegittimita? della decisione impugnata per violazione di legge e per vizio di motivazione, avendo i giudici di merito ritenuto sussistente il reato contestato in ragione della circostanza che l?arma avesse il numero di matricola abraso, senza considerare che non vi era prova di una pregressa detenzione dell?arma e quindi di una effettiva conoscenza da parte dell?imputato della cancellazione del numero di matricola.
2.3. Con il terzo motivo d?impugnazione., si deduce la illegittimita?
della decisione impugnata per violazione di legge e per vizio di motivazione, con riferimento alla mancata applicazione della diminuente di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5 illogicamente esclusa con riferimento alla clandestinita? dell?arma, senza considerare che l?orientamento da tempo espresso da questa Corte secondo cui la concessione della diminuente non e? di per se?
incompatibile con il delitto L. n. 110 del 1975, ex art. 23 in caso di applicazione della disciplina della continuazione di cui art. 81 c.p., commi 1 e 2 con riferimento ai reati di detenzione e porto illegale dell?arma.
2.4 Con il quarto ed ultimo motivo, si deduce infine, la illegittimita? della decisione impugnata per violazione di legge e per vizio di motivazione con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di riduzione della pena nei minimi edittali, avuto riguardo all?entita? degli aumenti di pena per la continuazione, avendo i giudici di appello rigettato tale richiesta, con una motivazione incongrua, risolvendosi la stessa in una indebita critica alla decisione di primo grado, con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche, malgrado la ritenuta gravita? dei fatti.
3. L?impugnazione proposta nell?interesse di VA RM e?
inammissibile perche? basata su motivi manifestamente infondati. Le censure mosse alla sentenza impugnata, nelle loro poliformi articolazioni, si risolvono, infatti, sostanzialmente, nella riproposizione di argomentazioni difensive gia? esaminate e disattese dai giudici di appello in base ad argomentazioni complete ed immuni da vizi, logici o giuridici, ove si consideri:
- quanto al primo motivo di impugnazione, che correttamente la Corte territoriale ha evidenziato come "in tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale comprende ed assorbe per continenza quello di detenzione, escludendo il concorso materiale di tali reati, solo quando l?azione del detenere l?arma inizi contestualmente a quella di portare la medesima in luogo pubblico e vi sia la prova che l?arma non sia stata in precedenza detenuta" (in termini, ex multis Sez. 1, Sentenza n. 7759 del 11/6/1996, Rv. 205532), circostanze queste niente affatto pacifiche nel presente giudizio, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso;
- quanto al secondo motivo, che correttamente la Corte territoriale ha evidenziato come sia "configurabile il delitto di ricettazione in caso di ... ricezione di un?arma clandestina" (in termini Sez. 2, Sentenza n. 41464 del 29/9/2009, Rv. 244951);
- quanto al terzo motivo, che correttamente la Corte territoriale ha evidenziato come la giurisprudenza di questa Corte, sia univoca nel ritenere che "in tema di reati concernenti le armi, la clandestinita?
costituisce una "qualita?" dell?arma tale da attribuirle una particolare pericolosita? per l?ordine pubblico, attesa l?impossibilita? di risalire alla sua provenienza, alle sue modalita?
di acquisizione, ai suoi trasferimenti" con la conseguenza che "la diminuente del fatto di lieve entita?, specificamente prevista dalla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5 non e? applicabile in relazione alle armi clandestine" (in termini, ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14624 del 6/3/2008, Rv. 239905), laddove la mancata indicazione del numero della sentenza citata in ricorso, neppure consente di verificare l?esatto contenuto della massima, comunque risalente nel tempo (1984) e rimasta isolata, di asserito contenuto difforme, rispetto al principio sopra evocato;
- quanto all?ultimo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, che nessun profilo di illegittimita? e? fondatamente ravvisabile nella motivazione addotta dalla Corte territoriale per disattendere la richiesta di riduzione della pena formulata nei motivi di appello, ove si consideri che, a prescindere dall?improprio rilievo dei giudici di appello relativamente ad "una eccessiva benevolenza" usata dal primo giudice, la decisione dei giudici di appello risulta comunque correttamente ancorata alla valutazione di indiscutibile gravita? del fatto, quale desumibile dalle stesse dichiarazioni dell?imputato, secondo cui egli avrebbe assolto, con riferimento all?arma trovata in suo possesso, a compiti di "corriere".
4. Alla dichiarazione di inammissibilita? del ricorso consegue la condanna per legge del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in mancanza di elementi indicativi dell?assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Cosi? deciso in Roma, il 3 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2010