Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2013, n. 41167
CASS
Sentenza 2 luglio 2013

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Massime2

In caso di estorsione, le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a conseguirlo costituiscono autonomi tentativi di estorsione, unificabili con il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità; si ha, invece, un unico tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi costituiscano singoli momenti di un'unica azione.

In tema di estorsione va considerata integrata l'ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2013, n. 41167
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41167
Data del deposito : 2 luglio 2013

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