Sentenza 2 luglio 2013
Massime • 2
In caso di estorsione, le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a conseguirlo costituiscono autonomi tentativi di estorsione, unificabili con il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità; si ha, invece, un unico tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi costituiscano singoli momenti di un'unica azione.
In tema di estorsione va considerata integrata l'ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima.
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1. Premessa La desistenza volontaria, disciplinata dall'art. 56, comma 3, c.p., è istituto che mira a incentivare l'interruzione spontanea dell'iter criminoso. Essa, tuttavia, trova applicazione solo entro confini ben definiti, che si restringono sensibilmente nei reati di danno a forma libera. La sentenza della Cassazione penale, sez. V, 23 luglio 2025, n. 29333, ribadisce un principio ormai consolidato: in tema di estorsione la desistenza non è configurabile una volta che siano stati compiuti atti idonei e univoci di intimidazione, capaci di integrare il meccanismo estorsivo. 2. La vicenda processuale Il ricorrente era sottoposto a custodia cautelare per tentata estorsione aggravata …
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La massima Configura un abuso della qualità, necessario ad integrare il reato di concussione, l'evocazione dell'esercizio dei poteri spettanti all'amministrazione di riferimento del pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa ad un consigliere comunale che, per convincere le persone offese ad accettare le sue illecite pretese, aveva manifestato la possibilità di interferire presso il competente amministratore comunale per favorire la definizione di una pratica riguardante abusi edilizi - Cassazione penale , sez. VI , 13/01/2017 , n. 8512). Fonte: CED Cassazione Penale 2018 Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 13/01/2017, (ud. …
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Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione continuata, assolveva l'imputato per insussistenza del fatto. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore della parte civile deducendo contraddittorietà e illogicità della motivazione. Sull'argomento, vedasi: La struttura del reato di estorsione Quando si verifica una estorsione di tipo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2013, n. 41167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41167 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 02/07/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 1573
Dott. BELTRANI S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 12879/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MM ED N. IL 26/01/1973;
EL AR N. IL 07/06/1961;
EL ON N. IL 15/06/1984;
avverso l'ordinanza n. 572/2013 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 05/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Gaeta Pietro, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Tammaro, ed il rigetto dei ricorsi dei coindagati;
sentite le conclusioni LLavv. Cinciani Giuseppe, sost. proc. LLavv. Aricò Giovanni, difensore di fiducia di MA OS e IO, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame ed appello de libertate, con l'ordinanza indicata in epigrafe ha confermato quella con la quale il locale GIP distrettuale, in data 14 gennaio 2013, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere ad ED MM, AR EL ed EL ON, indagati e gravemente indiziati - in concorso con AN DR - del reato di tentata estorsione continuata e pluriaggravata, anche L. n. 203 del 1991, ex art. 7, in danno LLimprenditore NI NO, amministratore unico della società GPN, aggiudicataria di un appalto quinquennale per la raccolta di rifiuti del Comune di LA (in cambio di detta prestazione l'imprenditore avrebbe ricevuto nel complesso la somma di undici milioni di Euro) commessa in particolare avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p., derivanti dalla notoria appartenenza di DR AN all'organizzazione camorristica denominata "clan CUCCARO", operante nel territorio del quartiere di Napoli/Barra, nonché al fine di agevolare la predetta associazione camorristica, in Napoli e LA, dal mese di febbraio 2012 con condotta perdurante).
1.1. Il Tribunale del riesame, premesso che la contestazione attiene all'evidenza ad un delitto tentato, che l'ordinanza coercitiva de qua segue altri provvedimenti della stessa natura e che la vicenda si inserisce nello scenario criminale delineatosi in LA dopo che il sodalizio criminale riconducibile alle famiglie CUCCARO-ALBERTO- APREA aveva sostituito il clan Sarno nel controllo criminale sul territorio, ha osservato che può ritenersi pacifico (e non contestato neanche dalla difesa) il dominio esercitato in LA dal predetto clan, esistente e capeggiato da DR AN detto 'o minorenne, ed ha valorizzato, ad integrare il necessario quadro di gravità indiziaria in danno degli odierni ricorrenti in relazione al reato contestato le dichiarazioni della p.o. NI NO - che aveva rivelato ad un tenente dei carabinieri di avere ricevuto un richiesta estorsiva a nome del clan dominante in Barra, da parte di un consigliere comunale e due imprenditori (i tre odierni ricorrenti) - ribadite dallo stesso anche nel corso di un colloquio con altra imprenditrice, oggetto di intercettazione: l'NO aveva rifiutato con veemenza l'eventualità di pagare, ed aveva costretto il consigliere comunale MM a recarsi dai CC per raccontare l'accaduto, cosa che il MM aveva fatto, ridimensionando la portata del fatto. Successivamente, l'NO era stato nuovamente contattato dal MM e da AR EL, che gli avevano riferito di essere stati fraintesi, avendo soltanto "affettuosamente consigliato" di accordarsi con gli estorsori, avvertendolo che questi sapevano tutto di lui, ed offrendosi di fungere da vettori della somma, in modo di evitare all'NO contatti diretti con la camorra. L'NO era stato ancora una volta irremovibile, e si era nuovamente recato dal tenente dei CC per riferire l'accaduto, ricevendo il consiglio di registrare il successivo colloquio, cosa che l'NO aveva fatto, apprendendo dal MM che era il EL a gestire la questione.
Le intercettazioni delle conversazioni intervenute inter partes confermano quanto narrato dall'NO, ed in particolare l'assoluta ingiustizia della pretesa (una elargizione in "denaro da versare ai barresi i quali hanno necessità di affrontare le spese per i carcerati e gli avvocati"), ed il ruolo di intermediari del clan svolto dal MM e dai EL.
Ulteriori intercettazioni documentano l'esistenza di rapporti personali di tipo amicale tra i due EL ed AN DR, personaggio malavitoso di spicco, che peraltro il Tribunale del riesame ha ritenuto non raggiunto da un quadro indiziario sufficiente.
Cionondimeno ha confermato l'impugnata misura, osservando che l'NO appare senz'altro attendibile, che le conversazioni intercettate e le stesse dichiarazioni del MM ne confermano, in parte, la versione, e concludendo che dagli elementi raccolti "risulta con chiarezza che MM ED è stato il primo soggetto ad avvicinare NO, facendo riferimento al clan di AR e alla necessità di pagare, rivestendo il ruolo (...) di "gancio". Quindi ne implementa sapientemente i timori, ricordandogli la pericolosità di coloro che pretendevano il denaro. Ancora, tenta di persuaderlo ad accontentare i richiedenti, spalleggiato da EL AR. Infine si attribuisce un qualche merito nella dilazione ottenuta grazie ai buoni uffici di EL ON. Una dilazione destinata a scadere presto, con i "barresi" che sarebbero tornati a presentare il conto. La è un'adesione totale, partecipe e convinta, verosimilmente anticipata con le notizie fornite al clan in ordine all'ammontare LLappalto". AR EL, pur dopo l'iniziale rifiuto LLNO di sottostare alla richiesta estorsiva, "ha continuato nelle pressioni per convincere la p.o. a pagare, rimodulando la richiesta, sempre in nome (...) della criminalità organizzata, posticipandone la dazione, non senza avere prima palesato all'NO la pericolosità dei suo interlocutori;
offrendosi, unitamente al MM;
per la consegna del denaro (...); ed infine richiedendo comunque "per il momento" l'assunzione del nipote, anche tramite il solito MM". Ed alla difesa che riteneva tale richiesta motivata unicamente da scopi umanitari, il Tribunale ha replicato che "quali che fossero le motivazioni (...) LLindagato, la richiesta di assunzione - peraltro non solo del nipote - veicolata attraverso il solito MM assume tutt'altra connotazione ed appare riferibile ai "barresi"".
Ed ON EL "interviene, ben consapevole LLintera vicenda, ed ottiene, secondo quanto MM riferisce ad NO, la dilazione del pagamento a Natale".
2. Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, hanno proposto ricorso gli indagato, il MM assistito dall'avv. V. Maiello, i EL dall'avv. P. Cerruti, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
MM:
1 - violazione ed erronea applicazione degli artt. 56 e 629 c.p., e relativo vizio di motivazione (lamentando l'immutazione del fatto contestato - conseguente all'esclusione della partecipazione LLAN -, e comunque il plurimo vizio di motivazione quanto alle motivazione dei tre indagati - incensurati colletti bianchi - ed alla presunta destinazione della somma che avrebbe dovuto essere versata dall'NO, e la configurabilità della desistenza);
2 - violazione ed erronea applicazione degli artt. 56 e 629 c.p. (lamentando la non configurabilità del tentativo, essendo la condotta accertata arrestata ai meri atti preparatori non punibili);
AR ed ON EL:
1 - violazione LLart. 56 c.p., commi 1 e 3, e motivazione illogica (lamentando che l'accertata azione criminosa sin sarebbe arrestata in fase antecedente al tentativo punibile, e comunque la configurabilità della desistenza);
2 - violazione LLart. 192 c.p.p., comma 3 e motivazione illogica (lamentando l'inadeguatezza del quadro indiziario valorizzato in danno di ON EL e la necessità che le dichiarazioni LLNO, nella parte in cui riferiscono quanto appreso dall'indagato MM a carico di ON LL, fossero sorrette da riscontri);
3 - violazione LLart. 81 cpv. c.p. (per insussistenza della ritenuta continuazione).
3. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e vanno nel loro complesso rigettati. 1. È anzitutto necessario chiarire, sia pur in sintesi, i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte Suprema dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.
1.1. Secondo l'orientamento di questa Corte Suprema, che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 c.p.p. (cui l'art. 311 c.p.p. implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico LLindagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Si è anche precisato che la richiesta di riesame, mezzo di impugnazione, sia pure atipico, ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità LLordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 c.p.p., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo: ciò premesso, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. un., n. 11 del 22 marzo 2000, Audino, rv. 215828;
conforme, dopo la novella LLart. 606 c.p.p., sez. 4, n. 22500 del 3 maggio 2007, Terranova, rv. 237012). Si è, più recentemente, osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez. 5, n. 46124 LL8 ottobre 2008, Pagliaro, rv. 241997; sez. 6, n. 11194 LL8 marzo 2012, Lupo, rv. 252178). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice.
1.2. Il Tribunale del riesame ha valorizzato, ad integrazione del necessario quadro di gravità indiziaria legittimante l'emissione della impugnata misura coercitiva, una articolata serie di elementi (innanzi riepilogati: cfr.
1.1 della premessa in fatto), dai quali - con motivazione esauriente, logica, non contraddittoria, come tale esente da vizi rilevabili in questa sede, oltre che in difetto delle ipotizzate violazioni di legge - è stata nel complesso desunta la sussistenza del necessario quadro di gravità indiziaria in relazione al reato ipotizzato, nella specie senz'altro configurabile nei suoi elementi costitutivi essenziali.
Le doglianze dei ricorrenti inerenti all'adeguatezza del quadro indiziario valorizzato dal Tribunale del riesame si risolvono, al contrario, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, laddove in sede di legittimità occorre unicamente accertare se gli elementi di fatto valorizzati dai giudici del merito siano corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice che si assume violata.
2. Il ricorso del MM è in toto infondato.
2.1. Il primo motivo è infondato. Invero, l'esclusione LLadeguatezza degli elementi raccolti ad integrare il necessario quadro indiziario grave a carico di DR AN (in ipotesi, il capo camorra dominante in zona, nonché mandante) non ha comportato alcuna immutazione del fatto contestato, avendone unicamente limitato l'ambito, emergendo con evidenza dagli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato le condotte estorsive (quelle descritte nella contestazione provvisoria) pur sempre poste in essere dagli odierni ricorrenti con metodo mafioso, ovvero evocando come mandante/beneficiario (non importa se inconsapevole) il malavitoso dominante in zona;
ne' può assumere rilievo il fatto che in tal modo, a dire della difesa, risulterebbero inspiegabili le condotte poste in essere da tre colletti bianchi incensurati, poiché esse trovano spiegazione di per sè nel proposito inequivocabilmente palesato e documentato dal provvedimento impugnato, di carpire indebitamente all'NO (titolare di un remunerativo appalto) rilevanti somme di denaro, non importa se per sè (correndo il rischio di ritorsioni del capo camorra inconsapevole, del quale era stato "speso" il nome) o per versarle ad un mandante malavitoso a carico del quale non era stati raccolti sufficienti elementi indiziari.
D'altro canto, che con riguardo ad un delitto arrestatosi allo stadio del tentativo la conclusiva destinazione delle somme che gli agenti intendevano procurarsi possa essere non verificabile con certezza appare fisiologico.
2.1.1. Assolutamente non configurabile è l'invocata desistenza, essendo stato per intero posto in essere il tentativo compiuto contestato, e non avendo la condotta dei ricorrenti (richiesta alla p.o. di denaro non dovuto, accompagnata da minacce neanche soltanto implicite per il caso di rifiuto di accondiscendere) raggiunto il proprio scopo non perché essi abbiano deciso di non portarla ad ulteriori conseguenze, bensì soltanto perché la p.o. non si è intimidita, non ha consegnato la somma richiesta ed ha denunciato il fatto ai Carabinieri.
Questa Corte Suprema ha già chiarito, proprio in tema di tentata estorsione, che la desistenza volontaria è configurabile solo qualora l'agente abbia ancora l'oggettiva possibilità di consumare il reato in quanto ancora nel pieno dominio LLazione in atto (sez. 6, 9 novembre 2011, n. 40678, rv. 251058). Nel caso di specie, a seguito del deciso rifiuto opposto dall'NO alle reiterate richieste estorsive ricevute ad opera degli indagati, questi ultimi non avevano più il pieno dominio LLazione.
Per tale ragione, e considerato che la consegna della somma di denaro costituente oggetto di una richiesta estorsiva non aveva avuto luogo non per autonoma volontà degli indagati, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima, la configurabilità della desistenza va esclusa: più che di desistenza dalla condotta criminosa contestata deve piuttosto parlarsi di incapacità od impossibilità di portare a compimento il piano criminoso preventivato, per l'imprevisto ostacolo costituito dalla inopinata resistenza opposta dalla vittima.
Va in proposito affermato il seguente principio di diritto:
"In tema di tentativo, la configurabilità della desistenza va esclusa quando la consegna della somma di denaro costituente oggetto di una richiesta estorsiva non abbia avuto luogo non per autonoma volontà LLimputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima".
2.2. Assolutamente infondato risulta anche il secondo motivo, che lamenta la configurabilità di meri atti preparatori, atteso che le richieste estorsive furono, in più occasioni, formulate, sempre accompagnate dal riferimento al clan malavitoso richiedente e dall'evocazione dei connessi pericoli per l'incolumità del destinatario, ed erano senz'altro idonee ad intimidire l'NO, e dirette in modo non equivoco a perpetrare un'estorsione. Si è peraltro già ritenuto che, per la configurabilità del tentativo, rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri - come quelli nella specie accertati - , ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (sez. 2, 4 dicembre 2012, n. 46776, rv. 254106). D'altro canto, il fatto che la vittima non si sia intimidita non comporta la non configurabilità del tentativo, poiché l'idoneità degli atti posti in essere va notoriamente valutata ex ante: ne consegue che, ai fini della valutazione LLidoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata, dopo la formulazione della minaccia, dalla vittima, (sez. 2, 18 marzo 2013, n. 12568, rv. 255538).
3. Il ricorso dei EL è in toto infondato.
3.1. Quanto al primo motivo, deve necessariamente farsi rinvio a quanto già rilevato nei pp.
2.1.1. e 2.2. di queste Considerazioni in diritto.
3.2. Il secondo motivo è infondato, poiché, se, da un lato, attesa la qualità LLNO di persona offesa del reato, la sue dichiarazioni non necessitano di riscontri, dall'altro il Tribunale ha valorizzato a carico di ON EL non soltanto quanto riferito all'NO dal MM, risultando ex actis anche che effettivamente - a seguito del riferito intervento di EL ON per allentare la pressione estorsiva sull'NO e differire il momento del pagamento del quantum richiesto - l'NO non ricevette ulteriori richieste e/o pressioni. Il Tribunale del riesame ha, inoltre, osservato, con motivazione ancora una volta esauriente, logica, non contraddittoria, come tale esente da vizi rilevabili in questa sede, oltre che in difetto LLipotizzata violazione di legge, che, in ordine all'intervento di ON EL, ben consapevole LLintera vicenda, per ottenere una dilazione del pagamento fino a Natale, "è vero che sul punto non vi sono registrazioni o intercettazioni ma solo la parola della p.o., nondimeno quanto detto in ordine alla sua credibilità rende utilizzabile tale dato a carico di EL ON, tanto più che intenti calunniatori sono da escludere alla luce delle stesse dichiarazioni rese da EL ON innanzi al riesame, che palesano l'esistenza di buoni rapporti tra lui e la p.o.".
3.2.1. Peraltro, emergendo i riferimenti ad ON EL come intermediario nell'ambito della vicenda estorsiva de qua, anche da conversazioni intercettate (cfr. f. 7), è preclusivo il rilievo che alle indicazioni di reità provenienti da conversazioni intercettate non si applica la regola di valutazione di cui all'art.192 c.p.p., comma 3, ma quella generale del prudente apprezzamento del giudice, non essendo esse assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in procedimento connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria.
3.3. Il terzo motivo è infondato.
In tema di tentativo di estorsione, nell'ipotesi in cui la violenza o la minaccia sia reiterata, al fine di valutare se le condotte integrino una pluralità di reati, occorre prima accertare se ci si trovi in presenza di una azione unica o meno, e ciò alla stregua del duplice criterio: finalistico e temporale.
Azione unica, infatti, non equivale ad atto unico, ben potendo la stessa essere composta da una molteplicità di "atti" che, in quanto diretti al conseguimento di un unico risultato, altro non sono che un frammento LLazione, una modalità esecutiva della condotta delittuosa.
A sua volta, l'unicità del fine non basta ad imprimere all'azione un carattere unitario, essendo necessaria la cd. "contestualità", vale a dire l'immediato succedersi dei singoli atti, sì da rendere l'azione unica.
Ne consegue che i diversi conatus posti in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonomi tentativi di reato, unificabili con il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerati in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiono dotati di una propria completa individualità; al contrario, si ha un solo tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi, alla stregua dei criteri sopra enunciati, costituiscano singoli momenti di un'unica azione.
Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:
"In tema di unità o pluralità di reati, le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonomi tentativi di estorsione, unificabili con il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerati in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiono dotati di una propria completa individualità; al contrario, si ha un solo tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di violenza o minaccia, allorché gli stessi costituiscano singoli momenti di un'unica azione".
3.3.1. Nel caso di specie, il Tribunale si è implicitamente conformato correttamente a tale principio, valorizzando, a fondamento LLopzione per la pluralità di delitti tentati, unificati dal vincolo della continuazione, il rilievo (ancora una volta esauriente, logico, non contraddittorio, come tale esente da vizi rilevabili in questa sede) che "prima la richiesta di denaro da versare subito, poi la richiesta di una "guantiera di paste" da consegnare a Natale integrano distinte richieste estorsive".
4. Il rigetto, nel suo complesso, dei ricorsi comporta, ai sensi LLart. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
4.1. La cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma LLart. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 2 luglio 2013. Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013