Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2008, n. 4329
CASS
Sentenza 28 ottobre 2008

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La denuncia anonima non può essere probatoriamente utilizzata e, quindi, in base ad essa non è possibile procedere ad atti quali le intercettazioni telefoniche che presuppongono l'esistenza di indizi di reato; tuttavia, le notizie ivi contenute possono e debbono, in virtù del principio di obbligatorietà dell'azione penale, costituire spunti per l'investigazione del pubblico ministero o della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per la individuazione di una valida notizia "criminis". (Nella specie il pubblico ministero, ricevuto uno scritto anonimo che ipotizzava gravi reati contro la P.A. ha operato una iscrizione nel registro delle notizie di reato a carico di ignoti per il delitto di calunnia, avviando investigazioni utili sia a individuare l'anonimo che a chiarire i fatti da quest'ultimo rappresentati, le quali, pur non consentendo l'individuazione dell'anonimo, avevano tuttavia, consentito l'emersione di gravi indizi di reato contro la P.A. in relazione ad una gara di appalto. La S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il tribunale del riesame ha ritenuto la legittimità delle intercettazioni telefoniche richieste dal pubblico ministero in relazione a due ipotesi di reato alternative, di cui sussistevano gravi indizi: calunnia contenuta nell'anonimo o gravi reati contro la P.A. emergenti dalle indagini di polizia giudiziaria).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2008, n. 4329
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4329
Data del deposito : 28 ottobre 2008

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