Sentenza 18 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di validità delle notificazioni al difensore, rileva il comportamento negligente del professionista, in quanto egli ha l'obbligo di assicurare con l'ordinaria diligenza, in costanza di mandato difensivo, la ricevibilità delle notifiche a lui dirette. (Fattispecie in tema di riesame di misura cautelare personale nella quale è stata ritenuta valida la notifica dell'avviso ex art. 309 cod. proc. pen. con consegna al portiere dello stabile in cui era allocato lo studio del difensore, trovato reiteratamente chiuso dall'ufficiale giudiziario).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/2008, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 18/12/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1636
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 32114/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP IO, nato a [...] il [...];
Avverso la ordinanza, resa dal Tribunale del Riesame di Napoli in data 1/9/08;
Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. GAZZARA Santi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SALZANO Francesco, il quale ha concluso per la inammissibilità.
Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, chiamato a decidere sulla istanza presentata nell'interesse di AP IO, avverso la ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, in data 10/7/08, ha confermato la misura restrittiva massima.
Il provvedimento custodiale era stato reso in quanto il AP era indagato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti motivi:
- violazione di legge, art. 606 c.p.p., lett e) e c) in relazione all'art. 309 c.p.p., comma 8, nonché art. 157 c.p.p., comma 8, art.171 c.p.p., lett. a) e d), e art. 179 c.p.p., eccependo la nullità
della notifica degli avvisi della udienza camerale e rilevando come la argomentazione motivazionale sviluppata dal Tribunale sia artificiosamente contraddittoria e fuorviante laddove attribuisce a negligenza del difensore la non ricezione da parte di esso dei detti avvisi.
RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La ordinanza si appalesa logica e corretta.
In ricorso si evidenzia che la nullità eccepita attiene alla legale scienza, dell'atto notificato, da parte dell'interessato, rilevando che alcuna presunzione può supplire alla omissione di taluno degli adempimenti della norma violata (art. 157 c.p.p.), i quali per la loro sacralità, attenendo al diritto di difesa, formano una unità indissolubile.
Il Tribunale ha osservato che per la trattazione della procedura era stata fissata una prima udienza camerale il 27/8/08. In quella sede, il decidente rilevava il mancato rispetto del termine di tre giorni liberi, che deve intercorrere tra la notifica dell'avviso al difensore e la data di udienza: infatti, il giorno 23 agosto l'ufficiale giudiziario aveva rinvenuto chiuso lo studio dell'avvocato, così come risultava chiuso il successivo giorno 25, in cui veniva consegnato il plico a mani del portiere. Conseguentemente il giudice ha fissato la nuova udienza camerale per l'1/9/08, disponendo darsi avviso al difensore.
Sennonché, l'ufficiale giudiziario, recatosi per assolvere a detto incombente, in data 28/8/08, trovava nuovamente chiuso lo studio dell'avvocato; consegnava, quindi, l'avviso al portiere, curando contestualmente la spedizione del relativo avviso di deposito al difensore.
In dipendenza di ciò il decidente ha ritenuto la notificazione validamente effettuata con la consegna al portiere, essendo lo studio ingiustificatamente chiuso in giornata lavorativa. A supporto di quanto affermato sul punto il Tribunale richiama, correttamente, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il difensore ha l'obbligo di assicurare, con la necessaria diligenza, la ricevibilità delle notifiche presso il domicilio eletto o dichiarato dal proprio assisto, in costanza di mandato difensivo.
Ne consegue che la notifica è da ritenersi egualmente effettuata qualora il compito dell'ufficiale giudiziario sia reso particolarmente difficoltoso per negligenza del professionista (Cass.11/3/04, Costanze).
Inoltre, questa Corte ha ritenuto il difensore non legittimato ad eccepire la nullità della notifica inerente all'avviso della udienza camerale del giudizio di riesame, per averne lo stesso difensore causato, col suo comportamento, l'esito negativo (Cass. 15/2/05, Serafini).
Nel caso di specie, poi, il Tribunale di Napoli ha fatto buon governo dei principi enunciati, evidenziando come l'avvocato avesse piena contezza della pendenza della procedura di riesame, avendo, comunque, avuto notizia, seppure intempestiva, della prima udienza fissata, così da considerare la sua condotta negligente ed incurante, stante la ristrettezza e la perentorietà dei termini, stabiliti in materia dal legislatore.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che a cura della Cancelleria sia trasmessa copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2009