Articolo 9 della Legge 14 ottobre 1974, n. 497
Articolo 8Articolo 10
Versione
6 novembre 1974
Art. 9.
Il testo dell' articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, numero 895 , e' sostituito dal seguente:
"Chiunque senza licenza dell'autorita' fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni".
Entrata in vigore il 6 novembre 1974
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