Sentenza 9 giugno 2010
Massime • 1
Il peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione della "res" o del denaro da parte dell'agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla P.A., è comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'art. 314 cod. pen. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato. (Fattispecie in cui un agente di polizia penitenziaria, incaricato di controllare la posta inviata ai detenuti, si è impossessato della somma di venti euro, contenuta in una missiva indirizzata a un detenuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2010, n. 26476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26476 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/06/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 1234
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 21303/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AO CO, nato il [...];
avverso la sentenza 2 aprile 2009 della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza 15 dicembre 2005 del G.U.P. del Tribunale di Torino, di condanna alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione per il reato di peculato;
In Ivrea nel mese di ottobre 2004.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Di Casola Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore del ricorrente avv. Pellegrini che si è riportato ai motivi.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
AO CO ricorre, a mezzo del suo difensore, contro la sentenza 2 aprile 2009 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza 15 dicembre 2005 del G.U.P. del Tribunale di Torino, di condanna alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione, per il reato di peculato, in quanto, pubblico ufficiale, agente di Polizia penitenziaria, incaricato presso la casa circondariale di Ivrea, del controllo del contenuto (ex L. n. 354 del 1975, art. 18, comma 1, lett. c) e della distribuzione della posta ai detenuti, si impossessava della somma di Euro 20, contenuta in una missiva indirizzata al detenuto AN Elhoussine.
In Ivrea nel mese di ottobre 2004.
L'imputato si è difeso in fatto sostenendo che, essendo ammalato il giorno successivo al controllo della posta, si era dimenticato, una volta assente dal servizio, di effettuare prontamente il deposito, che venne peraltro effettuato al rientro dal servizio, mediante il "carico dell'importo" sul libretto personale del detenuto. Con un primo motivo di impugnazione si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non desumibile dalla mera dichiarazione dell'ispettore Sacco e dovendosi la soggettività di detto delitto desumersi da concreti dati fattuali, avuto speciale riguardo alla esiguità della somma. Il motivo è palesemente infondato a fronte di un'ampia, articolata e completa motivazione della gravata sentenza, priva di incoerenze logiche od errori di diritto.
I giudici di merito hanno infatti argomentato, escludendo l'ipotesi difensiva di una "dimenticanza", sulla base di una serie del tutto ragionevole di rilievi che si riassumono nelle circostanze:
a) che la somma venne trattenuta per tempo apprezzabile;
b) che manca la prova che il denaro, non registrato, sia rimasto custodito all'interno della casa circondariale;
c) che lo stato di malattia non impediva assolutamente la segnalazione del fatto ai superiori gerarchici, considerato, in particolare e quanto alla specifica soggettività che ebbe a connotare la condotta del il AO, che egli non provvide "sua sponte" al tardivo adempimento, ma ciò fece soltanto dopo essere stato interpellato dai colleghi Olianas e Fiorino i quali erano a loro volta intervenuti dopo aver ricevuto le lamentele del Boukany. Con un secondo motivo si lamenta l'esiguità del danno sia alla P.A. sia al privato.
Il motivo è del pari inammissibile.
È noto che il peculato è reato a carattere plurioffensivo, inteso:
da un lato, alla tutela dell'interesse statale della "funzionalità operativa" della pubblica amministrazione, sotto i molteplici profili della legalità, efficienza, probità e dell'imparzialità, e, dall'altro, alla protezione dei beni patrimoniali che sono affidati - come nella specie ai pubblici funzionari.
Pertanto, da tale natura plurioffensiva deriva che l'eventuale mancanza o particolare modestia del danno patrimoniale (nella specie Euro 20,00), conseguente all'appropriazione, non esclude la sussistenza del reato, considerato che rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse, diverso da quello patrimoniale, protetto dalla norma e cioè il buon andamento della pubblica amministrazione (Cass. Pen. sez. 6, 12306/2008, 239212 Salzano;
Cass. Penale sez. 6, U.P. 29 aprile 2002 Corticchia;
Cass. Penale sez. 6, U.P. 2 marzo 1999 Abate).
All'inammissibilità dei ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2010