Sentenza 19 febbraio 1993
Massime • 1
In tema di peculato, il concetto di disponibilità si riferisce a quei soli poteri giuridici che consentono all'agente, che sia privo del "corpus" del possesso, di esplicare sulla cosa quegli stessi comportamenti, "uti dominus", che vengono a sostanziare la condotta di appropriazione, elemento materiale del delitto di cui all'art. 314 cod. pen.. Non rientrano nel concetto di disponibilità quei poteri del pubblico ufficiale che possono assimilarsi non già alle facoltà del "dominus", ma a quelle del creditore in un rapporto obbligatorio e che gli consentono (e, per la natura pubblica del rapporto, gli fanno obbligo) di esigere la prestazione della controparte o di adempiere alla propria, ponendo le premesse per l'adempimento altrui. Non risponde, pertanto, di peculato il pubblico ufficiale che omette di incassare un credito dell'ente che rappresenta e, tanto meno, il pubblico ufficiale che omette di adempiere o adempie irregolarmente la propria prestazione (atto di ufficio), al fine di consentire al privato di evitare il pagamento di tasse, diritti o prestazioni in genere, con ciò arrecando danno patrimoniale all'erario. In tale caso potranno eventualmente ravvisarsi i reati di abuso di atto di ufficio o di omissione di atti di ufficio. (Nella specie è stata annullata con rinvio la sentenza di condanna della Corte di appello che aveva ravvisato gli estremi del peculato nel fatto che l'ufficiale giudiziario, mediante l'omessa registrazione di numerose commissioni e di altre operazioni, aveva nascosto allo Stato introiti per diverse decine di milioni, trattenendo per sè il 50 per cento, che avrebbe dovuto versare all'Erario, secondo le norme dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e, comunque, impedendo agli organi di controllo di verificare l'ammontare complessivo dei proventi riscossi, derivandone un ulteriore danno per lo Stato che, ignorando i reali introiti dell'ufficiale giudiziario, gli corrispondeva la prevista indennità integrativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/1993, n. 4129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4129 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1993 |
Testo completo
L 41 2 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIAND
Udienza pubblica del 19/2/95
LA CORTE SUPREMA DE CABRAZIONE
SENTENZA
296 dai Signori: P
Ciuseppedi Gennaro REGISTRO
GENERALE Consigl Paolo Fattori 725975/92 Consigl 2) Dott. Stuee
Adalberto Albamonte Cansi
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
OFFICIO COPEConsigliere 4) Dott. Enrico Altieri
5. Many 220 unciato la sequen al dirinti 2000 SENTENZA per APR. 199330 IL CANCELLAREBui corso proposto da: И
Taranto - aprile 1940 Festa Siovanni
Da sentenza della Corta di Appello
del 26 raggio 1992
Visti gli atti, la sentenza denunciata
Udita pubblica udienza 18 relaziona Fatte dal
Consigliere dott. Giuseppe Guida, j
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE qu Rilasciata copia studio
RESTA al SIG. per giritti L. 2000 30 APR. 1993. il IL CANCELLIERECANGELI
A. PI Roma Mod. 82
annullament: Ine ha conclus avy, Eugenio Donaci
Svolgimento del proces:
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Ionize, alla pena di ant du continuato, per app spriato delle reats d praric, corrispondenti titoli cambiari alle cants ante inviati dalls banthe protesto, danno complessivo per
30.672.177. do accusa 2 Resta,
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SU registro, ma eventualmerie mancata annotazione atti di ufficio,
A. PI Roma
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A dai privati dalla qualche incasso
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banca. Mancava pertanto denaro, press peculate. che non locus degli
Mod. 82 A. PI Roma dispensati dal pagamento per ]'omessa elevazione del prote-
sto.
Motivi della decisione
I l ricorso è fondato.
delPresupposto reato di peculato é il possesso 0 la disponibilità da parte del pubblico ufficiale del denaro di altra cosa mobile su cui viene commessa 1'appropriazio-
ne.
Mentre la nozione di possesso non ha bisogno di chiari
menti, il concetto di disponibilité merita di essere preci
formulazione sato. Pur essendo stato introdotto nella della legge letterale dell'art. 314 C.P. dalla riforma n. 86/90, esso era già ampiamente noto alla giurisprudenza precedente, che parificava al posses50 la disponibilità
giuridica.
Non sono mancate critiche alla modifica, per la equi
vocitá del termine che avrebbe fatto tutt'altro che rezza nella determinazione della fattispecie. E' tuttavia evidente che, costituendo sia il possesso che la disponibi lita, nella struttura del reato di peculato, dei meri
presupposti, la loro interpretazione, in particolare per il
per rispetto secondo concetto, non potrà mai portare ad un'estensione di significato del principio di legalitä
della condotta del reato, Ormai dell'elemento oggettivo
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A. PI Roma Mod. 82 Concett non qualsiasi comprendervi valen ad eventuale com poteri vece ad indic esplicare sulla cOBA
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Mod. 82 A. PI Roma