Sentenza 23 gennaio 2014
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., è necessario che il risarcimento avvenga prima delle formalità di apertura del dibattimento, con la conseguenza che l'avvenuta riparazione del danno non può essere ravvisata nell'offerta di un assegno bancario che, in quanto "datio pro solvendo", manca del carattere della effettività ed è equiparabile piuttosto ad una mera promessa di ristoro.
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- 1. Calunnia: va condannato chi addebita ad un terzo innocente un fatto concreto e determinatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN …
Leggi di più… - 2. Calunnia: sussiste anche se il reato attribuito alla persona innocente sia prescrittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La …
Leggi di più… - 3. Calunnia: non sussiste se i fatti addebitati sono assurdi, inverosimili e grotteschiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2014, n. 17864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17864 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2014 |
Testo completo
O S C U R A T A 1 7 8 6 4 / 1 4 ACR In caso di diffusione dal presente provvedimento omettere le generats e gli altri dati identioa d, a norma de 32 d.lgs. 196/03 to REPUBBLICA ITALIANA disposto d io IN NOME DEL POPOLO ITALIANO a richiesta di parte ✓ imposto dalenlegge LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE of ele SEZIONE TERZA PENALE PUBBLICA UDIENZA del 23 gennaio 2014 SENTENZA N.177 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo Presidente REGISTRO GENERALE Dott. GRILLO Renato Consigliere n. 16264 del 2013 Dott. MARINI Luigi Consigliere Dott. GAZZARA Santi Consigliere Dott. GENTILI Andrea Consigliere rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, nonché da C.A. nato a (omissis) quest'ultimo nei confronti di B.A. nata a (omissis) parte civile;
avverso la sentenza n. 2777/12 emessa dal Tribunale di Venezia in data 5 dicembre 2012; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Vito D'AMBROSIO, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento, senza rinvio, di entrambi i ricorsi con trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia sia con riferimento alla liquidazione delle spese in favore della costituita parte civile sia con riferimento alla determinazione della pena. 1 O S C U R A T A RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 5 dicembre 2012 il Gip del Tribunale di Venezia applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a C.A. imputato del reato di cui all'art. 609-bis, comma 1, cod. pen. per avere usato violenza in danno di B.A. riconosciute in suo favore sia le attenuanti generiche che la attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. per essersi dichiarato disposto a risarcire, tramite consegna di assegno bancario dell'importo di euro 10.000,00 alla persona offesa prima del dibattimento, il danno da questa patito, a nulla rilevando il fatto che l'assegno non fosse stato accettato dalla stessa parte offesa, la pena di anni due di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale della pena. Il Tribunale disponeva altresì la condanna del prevenuto alla rifusione delle spese di costituzione e difesa nei confronti della costituita parte civile, liquidandole in complessivi euro 5.796,00 per diritti ed onorari, maggiorati del 12,5% per spese generali, oltre iva e CPA come per legge. Avverso tale decisione proponevano distinti ricorsi per cassazione sia il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia che l'imputato. Col proprio ricorso il PG lamentava l'erronea applicazione dell'art. 62, n. 6, cod. pen, per avere il Giudice ritenuto applicabile la attenuante relativa all'avvenuto risarcimento del danno sulla base della semplice offerta di un assegno bancario, trattandosi di datio pro solvendo, equiparabile ad una mera promessa di risarcimento (promessa, peraltro, nel caso neppure realizzatasi poiché, secondo quanto riferito dal PM, recatasi la persona offesa presso la Banca, una volta accettato l'assegno dopo il patteggiamento, per l'incasso del titolo, questo sarebbe stato negato per mancanza di provvista). Lamentava, altresì, la mancata applicazione in danno del prevenuto delle sanzioni accessorie previste dall'art. 609-nonies cod. pen. L'imputato, a sua volta, ha impugnato la sentenza di patteggiamento, lamentando il fatto che il giudicante abbia liquidato le spese di giudizio senza tenere conto delle previsioni di cui alla legge n. 27 del 2012 e di cui al DM n. 140 del 2012. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso formulato dalla pubblica accusa è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Osserva, infatti, il Collegio che in diverse decisioni, ancorché piuttosto risalenti nel tempo ma che non risulta siano state successivamente contraddette e che ora non si ritiene di dovere smentire, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, ai fini del riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., afferente alla riparazione del danno è necessario che il risarcimento avvenga prima delle formalità di apertura del dibattimento e non con l'offerta di un assegno bancario, che, in quanto costituisce una datio pro solvendo, è privo 2 O S C U R A T A del carattere della effettività, essendo equiparabile piuttosto ad una promessa di ristoro (Corte di cassazione, sezione III penale, 26 maggio 1994, n. 6155; idem, Sezione V penale, 11 febbraio 1988, n. 1743). Né, nel presente caso, si ritiene che debba svolgere un qualche ruolo decisivo, ai fine dell'eventuale inammissibilità del ricorso proposto dal PG, la circostanza che esso sia rivolto nei confronti di una sentenza di patteggiamento. Invero le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto, peraltro con affermazione attualmente condivisa dal Collegio che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 28 aprile 2000, n. 5). Nell'ambito della qualificazione del fatto vanno anche considerate le circostanze effettivamente riconosciute e il giudice, chiamato a sindacare le legittimità dell'accordo intervenuto tra le parti, deve tenere conto di quelle ritenute dalle parti. Tale controllo, sostanziandosi nella correttezza della qualificazione giuridica del fatto mediante il riscontro dell'astratta corrispondenza della fattispecie legale A a quella prospettata, è ammissibile anche in sede di verifica della legittimità della sentenza di patteggiamento (Corte di cassazione, Sezione II penale, 4 gennaio 2011, n. 36). Nella fattispecie il Tribunale ha riconosciuto sussistere, oltre alle circostanze attenuanti generiche, anche la attenuante dell'avvenuta riparazione del danno che, come sopra evidenziato, non era applicabile alla fattispecie concreta in esame. Si tratta, all'evidenza di un errore che altera la stessa legittimità dell'accordo, con conseguente invalidità dello stesso e della sentenza che lo ha recepito, essendo stato erroneamente condotto il riscontro dell'astratta corrispondenza della fattispecie legale prospettata a quella in concreto sottoposta allo scrutinio del giudicante. L'accoglimento del primo motivo di ricorso prospettato dalla pubblica accusa, travolgendo ab imo la sentenza e con essa l'intero accordo negoziale intervenuto, rende inutile l'esame sia del secondo motivo prospettato dal PG territoriale sebbene vada rilevato che, in assenza della precedente pronunzia, - sarebbe stato onere di questa Corte ripristinare la legalità violata, provvedendo essa stessa, come da sua consolidata giurisprudenza, a disporre la applicazione a carico del prevenuto delle pene accessorie derivanti dalla violazione dell'art. 609- 3 O S C U R A TA bis cod. pen., posto che queste ricorrono e debbono essere disposte ex lege anche in caso di sentenza di patteggiamento (Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 marzo 2011, n. 12009; idem, Sezione III, penale, 18 novembre 2009, n. 44023) - sia, infine, del motivo di impugnazione formulato dal C. in quanto anche la pronunzia sulle spese di giudizio risulta caducata per effetto dell'accoglimento del primo motivo di ricorso illustrato. In definitiva la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione agli atti al Tribunale di Venezia il quale provvederà ex novo in merito al giudizio nei confronti del C. non essendo esclusa anche l'ipotesi di una nuova definizione, applicativa di quanto sopra riportato, di tale giudizio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
PQM
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Andafutie Pedro Pale In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone, a norma dell'art. 52 del digs n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge. Il Presidente Ju fale DEPOSITATA IN CANCELLERIA AL 2 0 APR 2014 IL CANCELL