Sentenza 21 settembre 1988
Massime • 4
Ai fini della configurabilità del peculato il possesso cosiddetto mediato del denaro o del bene pubblico può far capo contemporaneamente anche a più soggetti, qualora la normativa interna dell'ente pubblico preveda che l'atto dispositivo sia di Competenza di un organo collegiale o venga posto in essere con il concorso di più di un organo dell'ente medesimo. In tal caso, se uno solo di tali compossessori mediati compie illegalmente la sua parte di Competenza dell'atto dispositivo, conseguendo la disponibilità esclusiva della cosa è configurabile il delitto di peculato e non già quello di truffa, non assumendo alcun rilievo in contrario che la condotta appropriatrice o distrattiva abbia contestualmente spogliato gli altri organi dei loro poteri sulla cosa o sia stata posta in essere con l'inganno. ( Conf mass n 161838).*
La distinzione tra il delitto di peculato e quello di truffa attiene al modo con il quale l'agente ha acquisito il possesso (inteso non già come detenzione materiale ma come disponibilità giuridica) del denaro o del bene costituente l'oggetto materiale del reato. Ne deriva che ricorre il primo quando tale possesso sia stato conseguito legittimamente per ragioni d'ufficio, mentre vi è truffa quando il responsabile si sia procurato il possesso mediante artifici o raggiri. Non assume, invece, alcun rilievo la precedenza cronologica o la contestualità della frode rispetto alla condotta appropriativa o distrattiva e cioè il fatto che quest'ultima sia stata resa possibile dalla paura, poiché, in tal caso, l'inganno o il raggiro integra una mera modalità con la quale tale condotta è stata posta in essere e quindi resta assorbita nel delitto di peculato. ( Conf mass n 175301).*
La sentenza di proscioglimento per intervenuta Estinzione del reato non è censurabile, in Sede di legittimità, sotto il profilo del difetto di motivazione, poiché l'eventuale accoglimento con rinvio comporterebbe la prosecuzione del processo incompatibile con l'immediata applicazione della causa estintiva. In tal caso, la Corte di Cassazione può solo esaminare, ai fini di annullamento senza rinvio, se la prova evidente dell'innocenza dell'imputato risulti agevolmente dalla medesima sentenza impugnata, in base agli elementi di fatto in essa contenuti. ( Conf mass n 168084; ( Conf mass n 176419).*
La cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.i.A.S.), svolgendo i suoi compiti attraverso una attività che assume una prevalente connotazione pubblicistica non soltanto nei fini perseguiti ma anche nelle modalità e nei criteri di attuazione, integra un istituto di credito speciale (o di scopo) munito di personalità giuridica pubblica. Ne consegue che le eventuali truffe, consumate ai danni della cassa predetta, sono aggravate a norma dell'art. 640, secondo comma n. 1 cod. pen. e che le appropriazioni o le distrazioni poste in essere dagli amministratori o dai funzionari della cassa, quanto al denaro appartenente a quest'ultima e di cui hanno il possesso in ragione del loro ufficio, integrano, a loro volta, il delitto di peculato di cui all'art. 314 cod. pen.. ( V mass n 176404).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/1988, n. 10680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10680 |
| Data del deposito : | 21 settembre 1988 |
Testo completo
+1 0 680
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 21.9.1988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
6E PENALE SENTENZASEZIONE
1509 Composta dagli 1.mi Sigg.: N.
Presidente Dott. ACCINNI GUIDO
FRANCESCO Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. MIOLA
N. 32127/86 2. GRIMALDI TULLIO
->
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3. >> NO PA
ST LT
FLI W ha pronunciato la seguente
SENTENZA 1959
IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da 1 Procuratore Generale presso la Corte
di Appello di Catania, e da AR TE, nato a [...]
il 3.8.1926, NA IO, nato aa Acicatena il 15 aprile
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE 1936, AU NO, nato a [...], i127 marzo 1928
Rilasciata copia studio at SiG. MEREU 24000 L.per dirity
M 27 GEN 1993 avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data IL CANCELLIERE
18 ottobre 1985
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.
Mod 82
A. Spinosi Roma
fase processuale.
In particolare, nel procedimento contrassegnato dal n. 1290/83,
a AR TE venne contestato il delitto di truffa ag-
gravata, di cui agli artt. 81,110,640, secondo comma, n. 1.
e 61 nn.7 e 9 cod. pen., ai danni della Cassa Regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.), per aver, in concorso con AD NO, preposto all'Ufficio Medio
Termine dell'ente e, con altri, procurato a sè ed a terzi
Cola sogget chevonne avevano diritto, domande oh mutuo agesalato un ingiusto profitto mediante artifici e raggiri consistente nel far presentare così da indurre gli organi deliberativi della Cassa a concedere i prestiti richiesti e ad emettere i relativi ordini di pagamento. Inoltre AU NO,
direttore generale della CRIAS, venne tratto a giudizio per rispondere : T) del delitto di peculato aggravato, di cui agli artt. 110, 61 n. 7 e 314 cod. pen., perchè in concorso con l'Addia e con Lo PR Giuseppe, aveva sottratto la somma di Lire 15 milioni a favore di quest'ultimo firmando, un mandato di pagamento per un prestito a tasso agevolato, illegal mente accordato al medesimo, in quanto non destinato allo acquisto di macchine per elettromeccanico;
U) del delitto di falsità in scrittura privata di cui agli artt. 110,485,
e 61 nn. 2 e 9 cod. pen., perchè, in concorso con i soggetti sopra indicati ed al fine di consumare il delitto sub T),
aveva fatto sottoscrievere dal Lo PR, una falsa fattura di acquisto di macchinari, allegata alla domanda di mutuo, UA NO
Udito, per la parte civile, l'avv. TORRISI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Aponte
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Procuratore
Generale, con annullamento con rinvio della sentenza impugnata,
e per il rigetto dei ricorsi di AR, AU e NA.
Udit i i difensori avv.ti Dott. Buonfiglio di Palermo
Avv. Delfino Siracusani di Roma
Avv. Titta MAzzucca di Roma
Avv. Nunzio Rosso di Messina
Avv. Giuseppe Profeta di catania
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento concluso, in grado di appello, della sentenza impugnata, sono confluiti tre distinti processi, instaurati a carico di diversi imputati, alcuni dei quali estranei all'ordia 5
cod. pen., per avere, nell'anzidetta qualità, sottoscritto contratti di mutuo agevolato, relativi a cinque altri coimputati, che non erano legittimati ad ottenerlo, distraendo in tal modo, il favore dei medesimi l'importo delle somme loro mutuate.
Nell'altro procedimento iscritto al N. 1172/82 a Lo Giudice
Giuseppe, commissario straordinario della CRIAS, venne contestato il delitto di peculato di cui agli artt. 110,81 e 314 cod. pen.
per aver sottratto a vorevore del Direttore Generale e dei dipendenti
dell'ente, svariate somme di pertinenza della CRIAS, deliberando il pagamento, in deroga al contratto collettivo nazionale per i dipendenti bancari, a titolo di premi straordinari non dovuti, nel periodo compreso fra il 21 dicembre 1962 ed il
7 luglio 1974. Inoltre a AU NO, nella qualità di Presidente
pro tempore della CRIAS, vennero contestati i seguenti delitti
: B) il reato di peculato aggravato, di cui agli artt. 110,81, 112 n. 1 e 314, perchè in concorso con i coimputati in seguito indicati, nel periodo compreso fra il 7 dicmebre 1964 ed il
14 gennaio 1969, avendo la disponibilità del denaro dell'ente,
aveva distratto in favore del direttore generale e degli altri dipen-
denti, svariate somme, deliberandone il pagamento in deroga al contratto collettivo a titolo di gratifiche, premi straordinari e di operosità non dovuti. Lo stesso reato vennne contestato in concorso a Lo Giudice, MA TE?, MA AO,
MP AN, LD AL, EO VA, 4
abusando dei poteri inerenti alla sua funzione;
V) del delitto di truffa aggravata, di cui agli artt. 110, 640 cpv n.
1, 61 nn.7 e 9 cod. pen., per avere in concorso con i medesimi soggetti, procurato al LO PRESTI un ingiusto profitto con danno rilevante per la CRIAS, inducendo in errore gli organi della
Cassa, con artifici e raggiri concretatisi nel far presentare]
dal LO PR, l'anzidetta domanda di mutuo, corredata da falsi documenti. Inoltre, nello stesso processo vennero fra l'altro contestati a renna IO, vice presidente della
CRIAS, i seguenti delitti: H/1) il reato di truffa aggravata di cui agli artt. 110,81, 640 cpp. 1 61 nn.7 e 9, per '
aver, in concorso con l'AD ed altri soggetti, procurato a questi ultimi un ingiusto profitto con grave danno per Cassa,
mediante artifici e raggiri, consistenti nella presentazione di istanze di mutuo agevolato, nelle quali era falsamente indicato che le somme sarebbero state destinate all'acquisto di macchinari ed attrezzi per artigiani nonchè all'acquisto costruzione o ammodernamento di immobili per attività
artigianali, e nel far corredare tali istanze da false documentazioni;
I/1) il delitto di falso ideologico in scrittura privata, di cui agli artt. 110,81,485,61, nn. 2 e 9 cod. pen.,
per avere formato o indotto a formare, in concorso con l'AD ed altri, false fatture di acquisto di macchine ed attrezzi per artigiani, allegate alle domande di mutuo agevo-
lato; M/1), il delitto di peculato, di cui agli artt. 81 e 314 7
distratto a favore di esso presidente e del vice presidente dell'ente, somme di pertinenza di quest'ultimo a titolo di aumento,
in ragione chilometrica del rimborso di spese di viaggio,
1 nonchè, a favore del direttore generale e dei dipendenti altre somme a titolo di premi, gratifiche, rimborso di oneri sociali e fiscali e della c.d. indennità CRIAS, deliberata in sostituzione del compenso forfettario per il lavoro straordinario
Questo reato contestato anche a AZ, TI, LD, NA
OL, TT, CA, AR, CC, NA e MA,
nelle anzidette qualità.
Il Tribunale di catania, con sentenza 30 gennaio 1984 dichiarò
AR responsabile del delitto di truffa continuata ed aggravata ex art. 61 n. 9 cod. pen., esclusa l'aggravante prevista nel n. 7 della stessa disposizione, e, nel concorso delle circostanze attenuanti, dichiarate equivalenti, lo condannò
a pene ritenute di giustizia. Dichiarò, inoltre AU
colpevole del reato di peculato ascrittogli alla Lett.T
del procedimento 1290/83 in esso assorbito il delitto di truffa di cui alla lettera V), del delitto di falso aggravato di cui alla lettera U) dello stesso processo, nonchè dei delitti in continuazioneли di peculato commessi secondartamente di cui alle lett. B-C-D)
del proc. n. 1172/82, limitatamente alla distrazione delle somme liquidate per rimborsi spese di viaggio, rimborso di oneri sociali e fiscali, aumenti di rimborsi forfettari di spese, indennità di spese di rappresentanza ed indennità 6
NC, NG DI, SI GA, RU IO,
CC GA e NA BE, nella rispettiva qualità di membri del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
c) altra ipotesi di peculato continuato, di cui agli artt. 110,112 n. 1,81, e 314 cod. pen. per aver distratto a favore di esso presidente, e del vice presidente NA, somme di pertinenza dell'Ente, di cui aveva il possesso, concorrendo a deliberare in favore dei medesimi, ed in violazione dell'art. 13 dello Statuto, il pagamento di svariate somme a titolo di rimborso di spese e di viaggio, di maggiori spese sostenute nel 1969, di aumento del rimborso forfettario di spese,
di spese di rappresentanza; b) per aver distratto alfavore del
direttore generale e dei dipendenti altre somme anch'esse ap-
partenenti alla CRIAS, deliberando il pagamento in deroga al trattamento retributivo previsto dal cennato contratto collettivo, di somme a titolo di gratifica e di rimborso di
oneri previdenziali e tributari gravanti su tali indennità e per aver distratto altro denaro dell'ente in favore dei dipendenti, deliberando il pagamento del compenso per lavoro straordinario effettivamente prestato, nonostante che tale prestazione fosse già retribuita conun compenso forfettario.
Lo stesso reato, venne contestato a ZZ AO, TI VA,
ND AL, NA IO, IC Giuseppe, CA CA,
TT VA, AR CO, CC AN, NA
BE e MA Giuseppe;
d) altro peculato continuato,
di cui agli artt. 110,112 n. 1,81 e 314 cod. pen. per aver 90
)
peculato per insussistenza del fatto.
Con sentenza 18 ottobre 1985, la Corte di appello di Catania,
in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò
non doversi procedere nei confronti di AR per il delitto di truffa aggravata per intervenuta prescrizione%;B non doversi procedere per la stessa ragione nei confronti di AU per il delitto di truffa aggravata (capo T del proc. n. 1290/83) così
modificata l'originaria imputazione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti, nonchè per il delitto di falso (lett. U dello stesso processo); non doversi procedere nei confronti di NA, per intervenuta prescrizione, sia in ordine al delitto di truffa aggravata (capo M/1 del suddetto procedimento), così modificata l'originaria contestazione,
esclusa però l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.
e concesse le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti rispetto alla residua aggravante, sia in ordine
al delitto di falso di cui alla lett. I del medesimo procedimento. Assolse, infine, Lo Giudice, MA, NG,
AU, NA, ZZ, TI, LD, CC, NA,
OL, TT, CA, ZI, MA e per l'effetto estensivo dell'appello, IA, OR, SI e RU, per dai reati di peculato loro ascritti, insussistenza del fatto,
anche in ordine agli episodi per i quali erano stati condannati dalla pronunzia di primo grado. Confermò nel resto la sentenza 8
CRIAS, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen.
ed in presenza delle circostanze attenuanti generiche, da considerarsi equivalenti rispetto alle aggravanti del delitto di falso. Dichiarò NA IO responsabile del delitto di peculato ascrittogli alla lettera M/1 del proc. 1290/83, limitata-
mente alle voci già specificate riguardo il AU, esclusa
l'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., ritenendo la continuazi fra tutti i suddetti reati e riconoscendo le circostanze attenuan-
ti generiche da considerarsi equivalenti per il delitto di falso. Dichiarò, infine, ZZ, TI, LD, CC,
NA, OL, TT, CA, ZI, e MA, responsa-
bili dei delitti di peculato loro rispettivamente ascritti,
limitatamente alle stesse voci di cui sopra, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112, ritenendo la continuazione e concedendo le attenuanti generiche. Condannò i suddetti imputati a pene ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile CRIAS. Dichiarò
non doversi procedere per intervenuta prescrizione, nei confronti di Lo Giudice, nonchè nei riguardi di MA, MP,
OR, IT, SI e RU in ordine al peculato loro ascritto alla lettera B) del proc. 1172/82,
esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 ed applicate le circostanze attenuanti generichehej assolse il AU, Lo
Giudice, MA, ZZ? IO, AR, SI, RU,
CC, NA e MA, dalle altre imputazioni di 11
1955 n. 34 e dell'art. 1 della Legge reg. 7 maggio 1977 n. 31,
anche mediante il diretto finanziamento, delle imprese con crediti di esercizio, ovvero per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di lavori, compreso l'acquisto di macchinari ed attrezzi (il c.d. capitale fisso).
La natura pubblicistica dell'ente
-- peraltro- in controversa
è esplicitamente affermata dall'art. 1 della citata Legge
n. 50 del 1954, nonchè dall'art. 1 dello Statuto, approvato con Decreto del Presidente della Regione 20 aprile 1959 n.141/A
e trova, del resto, riscontro sia nelle finalità d'interesse generale perseguite con denaro pubblico di provenienza regionale, sia nei poteri conferiti alla Regione Sicilia nella nomina degli organi direttivi. Infine, un indiretta conferma della natura pubblica dell'ente in esame deriva dalla sentenza delle SS. UU. civili di questa Corte 2 marzo 1982,
la quale ha riconosciuto natura di ente pubblico economico all'I.R.F.I.S., che svolge compiti analoghi, nell'ambito dell'esercizio del credito a medio termine, in favoare delle medie e piccole industrie operanti in Sicilia.
L'attività creditizia speciale ( o a scopo legale) come esattamente ritenuto dalle Sezioni Unite Penali diquesta
Corte 23 maggio 1987, ric. Tuzzet, presenta, diversamente dall'attività creditizia normale, tutte le connotazioni del pubblico servizio in senso oggettivo, poichè gli aspetti pubblici-
stici che la pervadano: 2 carattere generale degliinteressi 10
appellata.
contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione,
AU, NA, AR ed il Procuratore Generale presso la
Corte di appello di Catania.
Contro
Lo Giudice, MA, NG, AN NO, NA,
AZ, TI, LD, CC, NA, OL, TT,
ZO, AR, MA, IA, OR, SI e
RU.
Motivi della decisione
Poichè le contestazioni mosse ai ricorrenti riguardano fra l'altro-delitti di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico e reati di peculato, giova permettere, per una migliore intelligenza delle questioni sottoposte all'esame di questa Corte, che la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.) integra un istituto di credito speciale ( o di scopo), munito di personalità
giuridica pubblica. Come, invero, risulta dallo Statuto e dalle varie leggi regionali siciliane che la regolano,
la CRIAS ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane mediante operazioni di credito a tasso agevolato.
Tale attività si svolge, a norma dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50 attraverso il finanziamento e la concessione di garanzie ad istituti creditizi che ef-
fettuano operazioni di credito in favore degli artigiani, nonchè in base all'art. 1 della legge reg. 5 novembre ' 13
deve riconoscersi, secondo la migliore dottrina, la natura di provvedimento amministrativo. Ne risulta, dunque, che i compiti assegnati alla CRIAS si svolgono attraverso un'attività
la quale, assumendo una prevalente connotazione pubblicistica non soltanto nei fini perseguiti ma anche nella modalità
e nei criteri di attuazione, integra un pubblico servizio in senso obbiettivo.
Dai suesposti rilievi consegue che le eventuali truffe consumate ai danni dell'ente in esame, riguardano una persona giuridica pubblica, sono aggravate a norma dell'art. 640, secondo comma,
n.1 cod. pen. e che le appropriazioni o le distrazioni poste in essere dagli amministratori o dai funzionari della Cassa
quanto al denaro appartenente a quest'ultima e di cui hanno il possesso in ragione del loro ufficio, integrano,
a loro volta il delitto di peculato previsto dall'art. 314 cod. pen. Passando all'esame delle posizioni dei singoli ricorrenti, si osserva che il AR prosciolto per intervenuta prescrizione, dal delitto di truffa aggravata ex art. 640, primo comma n. 1 e n.9 cod. pen. consumato ai danni della CRIAS, lamenta, con un'unica censura incentrata sulla violazione di legge e sul difetto di motivazione,
di non essere stato assolto con formula piena a norma del-
l'art. 152 secondo comma cod. proc. pen. perchè il fatto non costituiva reato.
In subordine, deduce l'insussistenza di prova sul dolo. 12
perseguiti con impiego di denaro pubblico;
erogazione di mutui mediante provvedimenti amministrativi di natura concessoria od autorizzatoria ed in base a programmi e criteri prefissati e vincolanti;
determinazione per legge dei destinatari dei prestiti prevalgono sugli aspetti privatistici indubbiamente presenti nel rapporto. Tutte queste connotazioni ricorrono nell'attività svolta della CRIAS. Innanzi tutto tale ente persegue finalità d'interesse generale, attinenti allo sviluppo dell'economia siciliana e mediante l'impiego di cospicui ed articolati finanziamenti regionali. Inoltre la categoria deidestinatari dei mutui è determinata perdeides natar
legge, assieme all'ammontare ed alla durata dei prestiti nonchè al tasso degli interessi, ed all'impiego cui debbono essere destinate le somme concesse I criteri ed i programmi attinenti alla erogazione dei mutui, a norma dell'art. 12
lett. C dello Statuto e dell'art. 2 della legge reg. 7 maggio
1977 n. 31 debbono esserealtresì, predeterminati dal consiglio di amministrazione, con delibera sottoposta ad approvazione delle autorità regionali. Infine, il Tribunale ha accertato e sul punto non sussiste contrasto, che nella complessa procedura finalizzata all'erogazione dei mutui, rilievo centrale assumeva la delibera di ammissione al prestito adottata da un apposito comitato alla quale provenendo essa da un organo deliberativo di ente pubblico in vista della realizzazione delle finalità istituzionali di questo, 15
Nella specie, la truffa contestata al ricorrente consisteva nell'aver d'accordo con l'AD, funzionario della Cassa
preposto all'Ufficio Medio Termine, indotto parenti ed
ноц amici, legittimati ad ottenere i prestiti agevolati, perchè
non artigiani, a presentare domande di mutuo corredate da false documentazioni e nell'essersi, poi, appropriato delle somme in tal modo erogate.
la Corte del merito ha osservato che dall'innocenza del-
in Ording
l'imputato alla falsificazione dei documenti, accertata dalla sentenza istruttoria di proscioglimento, non conseguiva
Mispetto affatto l'estraneità del medesimo al distinto delitto di truffa, poichè il AR, aveva, pur sempre, conseguito un'ingiusto profitto ai danni della CRIAS attraverso un artificioso meccanismo costituito dalla presentazione da parte di amici o conoscenti, apparenti artigiani, di richieste di mutui agevolati falsamente finalizzati allo incremento di imprese artigiane. Tale meccanismo, infatti,
nel mentre,da un lato era sufficiente a concretare il raggiro che costituisce l'essenza del delitto di truffa, integrava dall'altro, la prova della consapevolezza, da parte del
AR, che tali prestiti potevano essere concessi soltanto ad artigiani e per il conseguimento di fini predeterminati dalla legge. Di talchè risultando dalle sentenze di merito globalmente considerate, non già la prova evidente dell'in-
nocenza dell'imputato, ma quella opposta, della sua responsa- F
1.4
In particolare, il ricorrente premesso di essere stato assolto in sede istruttoria per non aver commesso il fatto dal delitto di falso nella documentazione allegata alle domande di mutuo sostiene che tale proscioglimento comportava la sua estraneità
al raggiro concretante il delitto di truffa e costituito,
appunto, dalla falsificazione dei suddetti documenti, addebita-
bile esclusivamente all'impiegato della Cassa AD NO.
Infine, per quanto concerne 1 elemento soggettivo del reato se ne deduce l'insussistenzaper aver erroneamente ignorato l'ingiustizia del profitto derivato dall'illegittima conces-
sione dei mutui, essendo stato persuaso dall'AD che la
Cassa poteva concedere mutui anche a non artigiani. Tale
censura è infondata.
Costituisce giurisprudenza costante di questa Corte che la sentenza di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato non è censurabile, in sede di legittimità sotto il profilo del difetto di motivazione, poichè l'eventuale accoglimento con rinvio comporterebbe la prosecuzione del processo incompatibile con l'immediata applicazione della causa estintiva. In tal caso la Corte di Cassazione
può solo esaminare ai fini di annullamento senza rinvio,
se la prova evidente dell'innocenza dell'imputato risulti agevolmente dalla medesima sentenza impugnata, in base
(Cass.V,27 febbraioagli elementi di fatto in essa contenuti 17
domanda era falsa. Su tali premesse, la Corte del merito
ritiene che il AU, nella qualità di direttore generale ed il NA, in quella di Vicepresidente, non avevano la diretta disposizione del denaro della Cassa destinato allaSig concessione dei mutui, posto che erano, entrambi, estranei alla
deliberazione sul prestito, riservato ad un comitato formato dal presidente e da cinque consiglieri, sia alla stipula finale del contratto di mutuo riservata al solo Presidente. Ne sarebbe risultata, quindi l'inconfigurabilità del delitto di peculato,
mentre l'approntamento della falsa documentazione allegata alle domande presentate da amici o parenti dei due imputati,
con la connivenza di questi ultimi integrava un vero e proprio '
raggiro o artifizio rivolto a trarre in inganno gli organi della CRIAS sulla sussistenza dei presupposti di accoglibilità
delle domande. Pertanto gli episodi contestati dovevano essere qualificati quali truffe ai danni di un ente pubblico, aggra-
vate ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen.
Contro tale pronunzia propone ricorso il Procuratore Generale
Assume, invero, sotto il profilo del difetto di motivazione e della violazione di legge che il NA ed il Laudani,
nelle anzidette qualità, avevano il possesso mediato del dena-
ro dell'ente, per cui la successiva condotta diretta alla distrazione di tale denaro in favore dei soggetti non legittima-
ti a conseguire mutui a tasso agevolato integrava un vero e proprio peculato, e nulla rilevando che tale distrazione 16
bilità, il ricorso deve essere respinto. Passando ad esaminare la posizione del AU e del NA per quanto attiene alla distrazione di pecunia pubblica nell'ambito dell'attività
creditizia esercitata dalla Cassa, occorre ricordare che le condotte ascritte ai due imputati primo grado furono qualificate come peculato, mentre, in secondo grado vennerosessunte nello schema della truffa aggravata, con conseguente declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
✰ Dal complesso della motivazione delle due sentenze di merito,
essarge che il concorso del AU, direttore generale della
CRIAS, incaricato di sottoscrivere i mandati di pagamento,
nell'illegittima concessione di un mutuo agevolato a tal
Lo PR risultava provata dalle specifiche e circostanziate accuse formulate a suo carico da quest'ultimo e dell'AD,
i quali avevano concordemente dichiarato che il prestito era stato concesso su pressioni del ricorrente, che aveva,
per di più egli stesso consigliato l'istante ad allegare alla domanda una falsa fattura dell'acquisto dei macchinari, in vista del quale il mutuo era stato accordato. Quanto al NA,
vicepresidente e, poi presidente e componente del consiglio di amministrazione, è stato accertato che l'imputato si prodigò
mediante pressioni, perchè fossero concessi a parenti ed amici prestiti a tasso agevolato, pur essendo consapevole sia che le somme erogate avrebbero avuto una destinazione diversa da quella legale, sia che la documentazione allegata alla 19
quest'ultima nella fattispecie concreta, sia stata resa possibile dalla prima, poichè, in tal caso l'inganno o il raggiro integra una mera modalità con la quale tale condotta
è stata posta in essere e, quindi, resta assorbita nel delitto
1988 di peculato Cass.VI, 7 giugno n. 903, Cass. VI, .11 marzo
1987 n. 2959, Cass. VI 24 aprile 1985 n. 3879, Cass. VI 29
ottobre 1979 n. 8662) . Questa Corte, inoltre, ha avuto
modo di precisare che ai fini della configurabilità del pe-
culato il possesso cosiddetto mediato può far capo contemporanea-
mente anche a più soggetti qualora la normativa interna del-
l'ente pubblico preveda che l'atto dispositivo sia di competen-
Venga za di un organo collegiale o sta posto in essere con il concorso di più di un organo dell'ente medesimo. In tale ipotesi, se uno solo dei compossessori mediati del denaro o del bene compie illegalmente la sua parte di competenza del-
l'atto dispositivo, conseguendo le disponibilità esclusiva della cosa è configurabile il delitto di peculato e non già quello di truffa, non assumendo alcun rilievo in contrario,
in base alla giurisprudenza sopra citata ed alla più accreditata dottrina che la condotta appropriatrice o distrattiva abbia
,
contestualmente spogliato gli altri organi dei loro poteri sulla cosa o sia stata posta in essere con l'inganno. Nella
specie è incontestabile che il AU, nella qualità di direttore Generale titolare del potere di rilasciare i mandati di pagamento concorreva con gli organi deliberativi della Cassa nel compossesso del denaro pubblico destinato alla concessione 18
fosse stata realizzata mediante artifici e raggiri.
Anche il AU ed il Renna hanno proposto ricorso per
Cassazione lamentando, sotto il profilo del difetto di moti-
vazione, il mancato proscioglimento con formula piena a norma dell'art. 152 comma 2, cod. proc. pen., dal delitto di truffa, dichiarato prescritto e deducendo, in particolare il AU l'omesso esame dell'istanza diretta alla rinnova-
,
zione parziale del dibattimento per l'escussione di alcuni testimoni, perchè riferissero sulle confidenze ricevute dal-
l'AD e dal Lo PR, suoi accusatori, in ordine alla falsità delle accuse mossegli.
Il ricorso del Procuratore Generale attinente alla qualifica-
zione giuridica del reato è fondato.
Come è noto, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, il discrimine fra il delitto di peculato e quello dik truffa attiene al modo con il quale l'agente ha acquisito il possesso- inteso non già come detenzione materiale, ma come disponibilità giuridica del denaron o del bene costituente-
1' oggetto materiale del reato. Si è invero, chiarito che ricorre il primo delitto quando tale possesso sia stato conse-
guito legittimamente per ragioni di ufficio, mentre v'è truffa qualora il responsabile si sia procurato 1 possesso possesso mediante artifici o raggiri. Non assume invece, alcun rilievo la precedenza cronologica o la contestualità della frode rispetto alla condotta appropriativa o distrattiva e cioè, il fatto che 20 20
dei mutui. Inoltre alla medesima conclusione deve pervenirsi quanto al NA, limitatamente alle ipotesi in cui questo ultimo, nella qualità di presidente, di vice presidente,
facente funzione di presidente o di consigliere membro dell'anzidetto comitato, abbia partecipato alla deliberazione sulle domande di prestito ed abbia stipulato il contratto definito di mutuo. Ed al riguardo, giova, precisare che lo stesso NA ha ammesso, in ricorso, di aver svolto la suddetta attività, pur invocando a sua discolpa il difetto di dolo e che, inoltre, dalla sentenza di primo grado risulta che almeno quattro delle pratiche di mutuo, di cui ai capi d'imputazione, vennero trattate ed esaurite nel periodo
T
in cui l'imputato rivestiva la qualità di presidente. Sulla
base di tali rilievi deve, quindi, concludersi che le condotte distrattive contestate al AU, nonchè, nei limiti sopraindicati, al NA debbono essere assunte nello schema del delitto di peculato per distrazione.
Passando ad esaminare le doglianze proposte dai due ricorrenti in ordine al loro effettivo concorso nei fatti contestati, si osserva che le condotte di consapevole concorso nella concessione illegale di prestiti agevolati a non artigiani e per finalità diverse da quelle stabilite dalla legge consistenti nell'essersi i due ricorrenti prodigati con il peso delle loro rispettive cariche a sostegno dei loro protetti nonché nella loro connivenza nella falsifica-
zione dei documenti allegati alle istanze, sono state accertate 22
giudice del rinvio il compito di rivalutare i fatti accertati nei confronti del AU e del NA alla stregua della suindicata qualificazione giuridica e di accertare, nei confronti del NA quali delle pratiche di prestito agevolato vennero trattate nel periodo in cui l'imputato, nell'esercizio dei poteri derivatigli dalle cariche anzidette, aveva la disponibilità
giuridica del denaro dell'ente destinato alla concessione dei mutui, così da commettere peculato e non truffa. doglianze Con una separata ce il NA, denunziando la violazione dell'art. 62 n. 4 Cod. pen., censura il diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità, giustificato dal giudice del merito sotto il riflesso che nel danno arrecato alla CRIAS
avrebbero dovuto computarsi sia la differenza fra gli in İL
usualmente praticati nel settore bancario e quelli ridotti concretamente pattuiti, sia la temporanea sottrazione alla disponibilità dell'Ente del capitale illegalmente mutuato che avrebbe potuto essere impiegato ad altri fini. Si
obietta che, invece, tale ultima voce di danno sarebbe priva di autonomia, risolvendosi essa stessa nell'altra, precedentemente indicata.
Tale censura è priva di fondamento, in quanto, trattandosi di illecita distrazione di somme che avrebbero potuto essere impiegate dall'ente per altri leciti scopi, la perdita della disponibilità di esse si aggiunge, quale uce autonoma, a quella costituita dalla riduzione degli interessi e non ne è invece, 12 21 3 sia dalla sentenza difsecondo grado, sia da quella di primo grado espressamente richiamata sul punto dal Giudice di appello.
E trattandosi di un apprezzamento del fatto, sorretto da congrua motivazione, esso è insindacabile in sede di legitti-
mità. Vero è che la Corte di Appello non ha espressamente
pronunziato sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento,
ma il rigetto di tale istanza risulta adeguamente motivato,
per implicito attraverso il rinvio alle argomentazioni formulate dal Tribunale in ordine all'attendibilità delle chiamate in correità poste in essere dall'ADDIA e dal
Lo PR. Il giudice di primo grado invero, ha ritenuto che tali accuse erano del tutto credibili perchè concordi,
coerenti, confermate dall'AD nel corso di un acceso confronto;
perchè, inoltre, le dichiarazioni difensive del AU erano inficiate da contraddizioni;
ed, infine, perchè, nessuno dei due soggetti aveva un concreto interesse a formulare false
accuse ai danni del ricorrente: non l'AD, che aveva ammesso le sue gravi responsabilità in più di cento pratiche di fraudolenta concessione di mutui;
non il Lo PR, perchè
chiamandoin causa il AU aveva finito per accusare se stesso. Donde la irrilevanza ai fini del decidere delle richieste testimonianze. Anche questa valutazione, in quanto adeguatamente motivata, non è censurabile, in questa sede
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata devolvendo al 24
peculato, le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione
in tema di compenso del lavoro straordinario, di rimborso ai dipendenti degli oneri sociali, e di liquidazione dei rimborsi di spesa a quelle relative alla concessione di gratifiche e premi ecccedenti minimi sindacali, non ha considerato che i due gruppi di provvedimenti erano fra loro ontologicamente diversi sotto l'aspetto della rilevanza penale. Infatti,
mentre il secondo gruppo di delibere aveva integrato un legittimo esercizio dei poteri discrezionali riservati al-
1'Ente il primo, invece, eccedendo tali poteri si era risolto nell'illecita distrazione di pubblico denaro punibile a titolo di peculato.
Nella memoria presentata dal NA e nel corso della discussione orale è stata eccepita l'inammissibilità di tale motivo sotto il duplice riflesso dell'incertezza dei soggetti contro cui si rivolge e della genericità delle doglianze proposte. Ma tale eccezione non coglie nel segno. Invero,
da un lato, il P.G. nel menzionare i capi della sentenza relativi al "AU ed agli altri consiglieri della
Amministrazione", ha precisato aldilà di ogni dubbio, che intendeva impugnare il proscioglimento degli imputati (per altro indicati nella dichiarazione di ricorso) ai quali il delitto di peculato era stato ascritto nella qualità di componenti dei due organi collegiali preposti alla Amministrazione
dell'Ente, con poteri deliberativi o di controllo, vale a dire sia del Consiglio di Amministrazione che del Collegio sindacale. 23
assorbita.
Con altra censura il Procuratore Generale lamenta che la Corte
del merito ha errato sia nel non considerare il delitto di che truffa come aggravato oltre a norma dell'art. 61 n. 9, anche ai sensi dell'art. 640, 1' comma n. 1, perchè consumato ai danni di un Ente pubblico sia ☑KK nel dichiarare le circostanze attenuanti generiche equivalenti a tali aggravanti.
Tale doglianza la quale, nella prima parte, assume rilievo solo per quei fatti
- reato che nel giudizio rinvio fossero qualificati nei confronti del NA come delitti di truffa
è priva di fondamento. Invero, è da ritenere, anzitutto, che
la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 640, 1'comma n. 1 cod. pen. è stata sia pur implicitamente accertata dalla Corte
di Appello essendo essa insita nella concreta struttura assunta in concreto dalla condotta criminosa. Inoltre, il giudizio di bilanciamento fra le circostanze aggravanti e e le circostanze
attenunati generiche, riconosciute agli imputati da entrambi i giudici del merito integra una valutazione discrezionale incensurabile in sede di legittimità.
Non resta da esaminare che il terzo motivo proposto dal Procuratore
Generale contro il proscioglimento, per insussistenza del fatto del AU e degli altri amministratori della CRIAS
dai reati di peculato loro contestati nel procedimento n. 1172/82.
Si sostiene, in particolare, che la Corte del merito, nel parifi- care sotto il profilo della insussistenza degli estremi del 26
'zioni dovute ai lavoratori subordinati. La conclusione cui è pervenuto il giudice di appello in ordine alla insussistenza degli elementi degli obiettivi del peculato, risolvendosi in un apprezzamento del fatto adeguatamente motivato ed immune di errori di diritto, non è dunque, sindacabile in sede di legittimità. Jn ordine, poi, al rimborso delle quote per oneri fiscali o previdenziali relative ai compensi corrisposti e ai dipendenti, prima trattenute poi restituite ai medesimi,
mediante il versamento di un'ulteriore somma in aggiunta а
quella in precedenza versata, la Corte ha escluso che tale
meccanismo si risolvesse in un'illecita distrazione di pecunia pubblica in quanto la somma anzidetta integrava anch'essa un compenso aggiuntivo elargito ai dipendenti nell'ambito dell'autonomia negoziale in ordine al trattamento retributivo del personale, riconosciuta all'Ente dal proprio Statuto e non limitata dalla disciplina collettiva. Infine, ha soggiunto la Corte nessun rilievo ai fini della sussistenza del reatola Corte,
aveva il fatto che la somma da ultimo indicata, per essere stata classificata " fra le spese generali", potesse essere sfuggita a sua volta, alle trattenute fiscali o ai contributi previdenziali gravante sullo stesso ente o sul personale dipendente, in quanto, il danno derivato da tale meccanismo si sarebbe, in ogni caso, ripercosso non già sulla CRIAS
bensì sui distinti interessi dell'Amministrazione tributaria o previdenziale. Anche tale apprezzamento, essendo sorretto, 24
25 5
Dall'altro, infine, le ragioni della censura incentrate sui limiti dei poteri discrezionali attribuiti ai detti organi, risultano delineate in modo chiaro anche se sintetico nel loro aspetto essenziale.
La doglianza proposta, tuttavia, non appare fondata.
Quanto al lavoro straordinario, la Corte ha ritenuto che la retribuzione corrisposta a questo titolo ai dipendenti e costituita sia da un compenso forfettario, poi, definito
"indennità CRIAS" sia dal pagamento delle ore effettivamente prestate oltre al limite di lavoro giornaliero, non integrava un 'inammissibile liberalità e cioè una erogazione di denaro pubblico soltanto in parte bilanciata da una reale prestazione lavorativa. Essa al contrario trovava il proprio corrispettivo nell'attività lavorativa prestata oltre l'anzidetto limite giornaliero che l'Ente aveva inteso compensare in modo particolarmente generoso tenuto conto dell'impegno particolarmente pesante imposto dai dipendenti dall'aumento vertiginoso delle pratiche da trattare. Ha, inoltre, aggiunto che siffatto trattamento retributivo non era in contrasto con la disciplina dettata dai contratti collettivi, sia perchè la
V CRIAS avendo aderito all'ASSICREDITO soltanto quale" socio corrispondente, si era riservata un'ampia deiscrezionalità
nella commisurazione dei compensi alle necessità aziendali,
sia, perchè, comunque, i contratti collettivi fissano soltanto il limite minimo e non anche quello massimo delle retribu- 28
di prestigio inerenti alla sua carica). E', altresì
noto che la cosidetta "diaria" ha carattere promiscuo caratteriz-
zandosi per una natura in parte retributiva ed in parte di rimborso spese. L'impiego generico di tali espressioni,
pertanto, giustifica il convincimento della Corte del merito che la norma in esame attribuisce al consiglio di
Amministrazione della CRIAS il potere di provvedere anche sul-
l'erogazione di rimborsi di spesa ai detti organi reppresenta-
tivi dell'Ente.
P.Q.M.
Visti gli artt. 537 e 543, cod. proc. pen.,
annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla modifica dell'imputazione di peculato in quella truffa aggravata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania
rigetta nel resto il ricorso del Procuratore Generale;
rigetta i ricorsi di AR, di AU NO e di NA IO,
e condanna gli imputati ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonchè ciascuno di essi a versare
la somma di lire 300.000 alla Cassa delle ammende ed in solido alla rifusione delle spese in favore della parte civile che si liquidano complessivamente in lire due
milioni, di cui lire un milione cinquecentomila per onorari.
Così deciso nell'udienza pubblica del 21 settembre 1988. 27
da una congrua motivazione, si sottrae ad ogni censura.
La Corte ha infine, escluso la sussistenza del peculato anche in ordine alle deliberazioni adottate dal Consiglio di
Amministrazione con il consenso del collegio sindacale in
,
materia di rimborsi spese riconosciuti, sotto varie denomina-
zioni al Presidente e al Vice presidente della CRIAS, poichè
anche questi provvedimenti rientrano nei poteri conferiti al detto organo deliberativo, dall'art. 13 dello Statuto
e poichè i beneficiari dei detti rimborsi non essendo tenuti a risiedere nella città ove era ubicata la sede dell'Ente
avevano diritto di essere rimborsati delle spese di trasporto.
Questa tesi trova conforto nell'interpretazione sistematica del cit. art. 13 dello Statuto. Questa norma invero, riserva al Consiglio dell'Amministrazione dell'Ente la determinazione sia dell' "indennità" da corrispondersi al Presidente ed al
Vice presidente (let. N) sia della "diaria" dovuta ai
componenti dello stesso consiglio e del Collegio sindacale per spostamenti dalla residenza ( let. L.). Orbene giova rilevare che, nel campo del diritto del lavoro il termine
"indennità" ha un significato ambivalente e generico, potendo essere riferito sia a compendi di natura strattamente retributiva, sia a" voci" aventi un carattere almeno parzialmente risarcitorio
(ad es. l'indennità di rappresentanza rivolta a rimborsare
le maggiori spese che l'organo, investito, appunto, della rappresentanza dell'Ente, è tenuto a sostenere per le esigenze 2
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Il Presidente Il Consigliere Estensore
|| Acct- Базднове видам ос
IL CANCELLIERE D.ssa Anna D'Ambrosio
le Depos ato in C 31 OTT. 1988
Oggi IL CANCELLIP 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1985 n. 278; Cass. S.U. 18 luglio 1987 n. 8362).