Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/1988, n. 10680
CASS
Sentenza 21 settembre 1988

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Ai fini della configurabilità del peculato il possesso cosiddetto mediato del denaro o del bene pubblico può far capo contemporaneamente anche a più soggetti, qualora la normativa interna dell'ente pubblico preveda che l'atto dispositivo sia di Competenza di un organo collegiale o venga posto in essere con il concorso di più di un organo dell'ente medesimo. In tal caso, se uno solo di tali compossessori mediati compie illegalmente la sua parte di Competenza dell'atto dispositivo, conseguendo la disponibilità esclusiva della cosa è configurabile il delitto di peculato e non già quello di truffa, non assumendo alcun rilievo in contrario che la condotta appropriatrice o distrattiva abbia contestualmente spogliato gli altri organi dei loro poteri sulla cosa o sia stata posta in essere con l'inganno. ( Conf mass n 161838).*

La distinzione tra il delitto di peculato e quello di truffa attiene al modo con il quale l'agente ha acquisito il possesso (inteso non già come detenzione materiale ma come disponibilità giuridica) del denaro o del bene costituente l'oggetto materiale del reato. Ne deriva che ricorre il primo quando tale possesso sia stato conseguito legittimamente per ragioni d'ufficio, mentre vi è truffa quando il responsabile si sia procurato il possesso mediante artifici o raggiri. Non assume, invece, alcun rilievo la precedenza cronologica o la contestualità della frode rispetto alla condotta appropriativa o distrattiva e cioè il fatto che quest'ultima sia stata resa possibile dalla paura, poiché, in tal caso, l'inganno o il raggiro integra una mera modalità con la quale tale condotta è stata posta in essere e quindi resta assorbita nel delitto di peculato. ( Conf mass n 175301).*

La sentenza di proscioglimento per intervenuta Estinzione del reato non è censurabile, in Sede di legittimità, sotto il profilo del difetto di motivazione, poiché l'eventuale accoglimento con rinvio comporterebbe la prosecuzione del processo incompatibile con l'immediata applicazione della causa estintiva. In tal caso, la Corte di Cassazione può solo esaminare, ai fini di annullamento senza rinvio, se la prova evidente dell'innocenza dell'imputato risulti agevolmente dalla medesima sentenza impugnata, in base agli elementi di fatto in essa contenuti. ( Conf mass n 168084; ( Conf mass n 176419).*

La cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.i.A.S.), svolgendo i suoi compiti attraverso una attività che assume una prevalente connotazione pubblicistica non soltanto nei fini perseguiti ma anche nelle modalità e nei criteri di attuazione, integra un istituto di credito speciale (o di scopo) munito di personalità giuridica pubblica. Ne consegue che le eventuali truffe, consumate ai danni della cassa predetta, sono aggravate a norma dell'art. 640, secondo comma n. 1 cod. pen. e che le appropriazioni o le distrazioni poste in essere dagli amministratori o dai funzionari della cassa, quanto al denaro appartenente a quest'ultima e di cui hanno il possesso in ragione del loro ufficio, integrano, a loro volta, il delitto di peculato di cui all'art. 314 cod. pen.. ( V mass n 176404).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/1988, n. 10680
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10680
    Data del deposito : 21 settembre 1988

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