Articolo 32 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836
Articolo 31Articolo 33
Versione
1 gennaio 1974
Art. 32.
Sono abrogate le leggi 4 agosto 1955, n. 721, 15 aprile 1961, n. 291, e 26 giugno 1965, n. 771 .
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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