Art. 32.
Sono abrogate le leggi 4 agosto 1955, n. 721, 15 aprile 1961, n. 291, e 26 giugno 1965, n. 771 .
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Sono abrogate le leggi 4 agosto 1955, n. 721, 15 aprile 1961, n. 291, e 26 giugno 1965, n. 771 .
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.