Sentenza 16 ottobre 2013
Massime • 3
I soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici. (Fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio all'amministratore di una società per azioni, operante secondo le regole privatistiche, ma partecipata da un consorzio di enti pubblici ed avente ad oggetto la gestione di un servizio di pubblico interesse, quale la raccolta o lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).
In tema di peculato, la nozione di possesso di denaro deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione di esso può avvenire anche attraverso il compimento di un atto di carattere dispositivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di peculato nell'atto di ricognizione posto in essere dall'amministratore di una società di gestione di un pubblico servizio di un falso debito pecuniario).
Il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale.
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Decreto di sequestro preventivo Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata a seguito di ricorso depositato avverso un provvedimento di rigetto emesso dal tribunale del riesame. In particolare, la difesa impugnava un decreto di sequestro preventivo emesso in relazione all'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-bis, comma 1, lett. a), riferibile al reato presupposto di cui all'art. 515 c.p. Analizziamo nel dettaglio la decisione della Suprema Corte. Indice: 1. Il decreto di sequestro preventivo 2. I motivi di ricorso della società: 2.1 Il GIP che ha emesso il sequestro è incompetente per territorio 2.2 Non sussiste il fumus del …
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In cosa il delitto di peculato si distingue da quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, cod. pen.. (Riferimenti normativi: Cod. pen., art. 314; 640, 61, n. 9) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Lecce confermava sostanzialmente la sentenza con cui l'imputata era stata condannata per il reato di peculato. In particolare, all'accusata, medico dipendente di una Asl, operante in regime di attività libero professionista intramuraria (c.d. intramoenia allargata) autorizzata presso il suo studio professionale privato, era contestato di essersi appropriata …
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Cass., Sez. VI, 22 ottobre 2020, n. 30637 “Integra il delitto di peculato e non di quello di truffa aggravata la condotta del pubblico ufficiale che si appropri di denaro pubblico anche nel caso in cui, per effetto delle norme interne dell'ente che prevedono l'intervento di più organi ai fini dell'adozione dell'atto dispositivo, il soggetto che formalmente emette l'atto finale del procedimento non concorra nel reato per essere stato indotto in errore da coloro che si occupano della fase istruttoria” Sommario: 1. Lo svolgimento del processo. – 2. L'interversio possessionis e il possesso o la disponibilità come presupposto della condotta del delitto di peculato. – 3. L'artifizio e il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2013, n. 45908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45908 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 16/10/2013
Dott. DI STEFANO P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1493
Dott. APRILE E. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 13646/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RS LF, nato a [...] dè Goti il 14/05/1982;
2. RS EL FL, nata ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 15/01/2013 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, adito ai sensi dell'art. 322 c.p.p., confermava il decreto del 03/12/2012 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo della somma di Euro 1.300.000,00, oggetto di pignoramento da parte della FL MB s.r.l., amministrata da EL FL OR, a tutela del credito formalmente vantato dalla medesima società nei confronti della Eco 4 s.p.a. (poi divenuta Egeaservice, partecipata dal Consorzio intercomunale CE4, poi divenuto Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta) preposta alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in quelle due province.
Rilevava il Tribunale come il vincolo giudiziario su quella somma fosse giustificato dalla necessità di evitare che fosse portato ad ulteriori conseguenze pregiudizievoli il reato di peculato commesso dai due OR in concorso con CH CC, il quale, amministratore della Eco 4 - soggetto, dunque, qualificabile come incaricato di pubblico servizio in ragione della natura del servizio affidato a quella impresa collettiva - aveva emesso una ricognizione di debito ideologicamente falsa in quanto attinente ad una prestazione di noleggio di automezzi da parte della FL MB, attività in realtà mai effettuata.
2. Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso LF OR e OR EL FL, con atti sottoscritti dal loro difensore avv. Filippelli Nicola (uno presentato il 29/01/2013 nell'interesse di entrambi gli indagati, l'altro il 05/03/2013 nell'interesse del solo LF OR), i quali hanno dedotto i seguenti quattro motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 121 e 125 c.p.p. e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura cautelare reale fornendo una motivazione solo apparente, non avendo tenuto in considerazione una serie di documenti allegati alla memoria difensiva depositata il 15/01/2013, in specie quelli concernenti l'iter giudiziario per il riconoscimento dei crediti e le richieste e bolle ecologiche rilasciate dal comune di Santa Maria La Fossa.
2.2. Violazione di legge, in relazione ai predetti articoli del codice di rito, per avere il Tribunale omesso di esaminare la questione inerente al concorso dei due indagati OR nel supposto reato di peculato commesso dall'incaricato di pubblico servizio, atteso che a carico dei primi erano emersi elementi riferibili esclusivamente alla loro richiesta di liquidazione ed al fatto di avere beneficiato dell'atto compiuto dal pubblico agente, dati insufficienti a poter configurare nei loro confronti il fumus commissi delicti necessario per l'applicazione della disposta misura cautelare reale.
2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 358 c.p., per avere il Tribunale campano riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo all'amministratore della società Eco 4, invero ente di natura esclusivamente privatistica.
2.4. Violazione di legge, in relazione all'art. 314 c.p., per avere il Collegio del riesame erroneamente ritenuto che la mera ricognizione di un debito potesse integrare gli estremi della condotta appropriativa tipica della fattispecie di peculato oggetto di addebito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che i ricorsi vadano rigettati.
2. Il primo motivo del ricorso è stato presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
I ricorrenti solo formalmente hanno indicato, come motivo della loro impugnazione, il vizio di omessa motivazione della decisione gravata, non avendo, in realtà, prospettato alcuna effettiva contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni;
ne' essendo stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. I ricorrenti, invero, si sono limitati a criticare il significato che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante le indagini.
E tuttavia, bisogna rilevare come i ricorsi, lungi dal proporre una mancanza di motivazione ovvero un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sono stati presentati per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dal Tribunale nell'ambito di una motivazione logicamente completa ed esauriente. La motivazione contenuta nell'ordinanza impugnata possiede, infatti, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, peraltro non denunciabili ex art. 325 c.p.p., con il ricorso per cassazione avverso un provvedimento in materia di una misura cautelare reale:
avendo il Tribunale analiticamente spiegato come il fumus commissi delicti, in relazione alle fattispecie oggetto di addebito, fosse stato dimostrato in via induttiva dal raffronto tra il contenuto della ricognizione di debito rilasciata dal CC, nella quale il prevenuto aveva dato atto delle risultanze contabili e dei calcoli fornitigli dagli uffici tecnici della società Eco 4, ed il tenore di quelle scritture contabili, che avevano escluso l'esistenza di quelle voci di dare-avere, e, soprattutto, delle deposizioni dei dipendenti di quegli uffici i quali aveva negato di aver mai attestato l'esistenza dei costi di noleggio in argomento e di aver mai predisposto alcun attestato in merito alla quantificazione delle prestazioni eseguite nel 2004 e nel 2005 dalla FL MB in favore della società Eco 4 (v. pagg.
2-3 ord. impugn.). Contesto motivazione nel quale appare destinato esclusivamente a "spostare" l'attenzione del giudicante il tentativo dei ricorrenti di dimostrare, sulla base di ulteriore documentazione, per giunta neppure indicata analiticamente nell'atto di impugnazione, l'esistenza delle prestazioni asseritamente effettuate dalla loro società.
3. Il secondo motivo del ricorso è privo di pregio.
Nella giurisprudenza di questa Corte si è già avuto modo di chiarire che il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, e indipendentemente dall'accertamento della esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'agente (dunque, anche del contributo concorsuale che lo stesso abbia fornito per la commissione del reato) ovvero della sussistenza dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (in questo senso Sez. 1^, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura, Rv. 234212; in senso conforme anche Sez. 6^, n. 10619 del 23/02/2010, p.m. in proc. Olivieri, Rv. 246415). Di tale regula iuris il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha fatto corretta applicazione, sottolineando, comunque, come, in considerazione dell'ingente entità del credito riconosciuto in relazione a prestazioni mai effettuate dalla società dei due odierni ricorrenti in favore della società Eco 4, riferibili a ben due annualità, dovesse escludersi che gli OR non fossero stati consapevoli beneficiari di quell'atto dispositivo a firma del CC e non avessero, invece, con lo stesso concorso nella commissione di quel grave delitto (v. pag. 6 ord. impugn.).
4. Il terzo ed il quarto motivo dei ricorsi sono inammissibili perché generici.
Nella giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente sottolineato che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3^, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4^, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2^, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).
Nel caso di specie i ricorrenti si sono sostanzialmente limitati ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della ordinanza gravata. Pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi del delitto oggetto di addebito, evidenziando:
- per un verso, come la qualifica di incaricato di pubblico servizio dovesse essere senz'altro riconosciuta al CC (intraneus rispetto al delitto contestato anche agli odierni impugnanti), in quanto amministratore di una società per azioni, la Eco 4, si operante secondo le regole privatistiche, ma partecipata da un consorzio di enti pubblici (le province di Napoli e Caserta), ed avente ad oggetto la gestione di un servizio di pubblico interesse, quale la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, disciplinata dalle norme di diritto pubblico contenute nella L. n. 142 del 1990, art. 22, e succ. modifiche;
ciò in conformità
all'indirizzo interpretativo per il quale i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni ben possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici (così Sez. 6^, n. 49759 del 27/11/2012, Zabatta, Rv. 254201);
- per altro verso, come la condotta materialmente riferibile al CC avesse integrato gli estremi del reato di peculato, tenuto conto che il denaro oggetto di indebita appropriazione già era "in possesso" dell'amministratore di quella società, poiché è pacifico che la nozione di possesso deve essere intesa in senso ampio, comprensiva anche della disponibilità giuridica dei beni in questione, in relazione ai quali è possibile il compimento "uti dominus" di un atto dispositivo di appropriazione (e non di mera distrazione, ovvero di destinazione degli stessi ad uno scopo diverso da quello consentito): tale dovendosi considerare anche l'atto di formale ricognizione di un (falso) debito pecuniario, negozio unilaterale fonte di obbligazione;
resterebbe il problema della configurabilità, nella specie, del delitto al solo stadio del tentativo, ma la questione, oltre che non essere stata specificamente sollevata dai ricorrenti, è in pratica irrilevante in questa sede in cui ci si occupa solamente della legittimità del provvedimento applicativo della misura cautelare reale.
5. Al rigetto dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2013