Sentenza 24 settembre 1999
Massime • 1
In materia di protezione delle bellezze naturali, la nozione di territorio coperto da bosco nella legislazione paesaggistica deve essere ricavata non solo in senso naturalistico ma anche normativo, riferendosi cioè a provvedimenti legislativi, nazionali e regionali, e ad atti amministrativi generali e particolari, sicché la foresta ed il bosco non possono non essere considerati nella loro unitarietà organica, dalla quale non possono essere esclusi quei territori che ne sono sicura pertinenza.
Commentario • 1
- 1. Alberi alto fusto: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/1999, n. 12108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12108 |
| Data del deposito : | 24 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Antonino ZUMBO Presidente del 24/9/1999
1. Dott. Nicola QUITADAMO Consigliere SENTENZA
2. " Carlo M. GRILLO " N.3110
3. " Aldo FIALE " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco NOVARESE " N.13240/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1 - AR AN, n. a Roma, il 4.9.1957
2 - PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Sezione Distaccata di Corte di Appello di SASSARIavverso la sentenza 17.9.1996 della Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gioacchino IZZO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Udito il difensore, avv.to Enrico FALCOLINI, il quale ha concluso chiedendo il ricorso del P.G. e l'accoglimento del ricorso dell'imputata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 17.9.1996 la Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza 27.10.1995 del Pretore di Sassari - Sezione distaccata di Alghero:
a) confermava l'affermazione della penale responsabilità di RI AN in ordine al reato di cui all'art 1 sexies legge n.431/1985, (per avere - in zona boschiva sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1, lett. g, della stessa legge n. 431 - realizzato, senza il prescritto nulla osta dell'ufficio tutela paesaggio: una veranda in legno, una tettoia in ferro di mt. 5 x 3,50, un box in lamiera zincata di mt. 2,50 x 2,50 - acc. in territorio di Alghero, campeggio S. Igori, l'1.10.1993) e, con le già concesse attenuanti generiche, determinava la pena, per tale contravvenzione, in giorni cinque di arresto e lire 20 milioni di ammenda, con i doppi benefici di legge, confermando l'ordine di demolizione e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
b) dichiarava estinto per oblazione, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/1994 (condono edilizio), il reato di cui all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 (realizzazione dei manufatti anzidetti senza la necessaria concessione edilizia).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la LT, la quale ha eccepito, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione:
- che l'attività da lei posta in essere non aveva compromesso in alcun modo il patrimonio ambientale, sicché non poteva configurarsi la ravvisata contravvenzione di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431/1985, non essendosi realizzata "una significativa modifica dell'assetto territoriale";
- che, nella specie, non esisteva alcun vincolo paesaggistico poiché non era ravvisabile l'esistenza di un "bosco", ritenuta - nel provvedimento impugnato - soltanto sulla base di una fotografia acquisita agli atti;
- che, in ogni caso, anche il residuo reato era estinto per prescrizione.
Ha proposto altresì ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la. Sezione distaccata della Corte di Appello di Sassari, il quale ha lamentato violazione di legge relativamente alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985, che - secondo la prospettazione dell'impugnante -
non potrebbe correlarsi al mero pagamento dell'oblazione dovuta ma conseguirebbe soltanto all'effettivo rilascio della concessione edilizia in sanatoria, previo parere favorevole dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
Questa Corte, all'udienza pubblica del 28.11.1997, ha sospeso il procedimento ex artt. 38 della legge n. 47/1985 e 39 della legge n.724/1994 ed ha chiesto informazioni al Comune di Alghero in ordine allo stato della procedura di condono edilizio esperita dalla ricorrente.
L'Amministrazione comunale, con nota pervenuta il 24.8.1998, ha comunicato che in data 13.3.1998 era stata richiesta alla RI (avviso di ricevimento sottoscritto dalla destinataria il 18.3.1998) "documentazione integrativa necessaria al fine di procedere all'istruttoria della pratica" (tra i documenti richiesti risultano ricompresi: grafici descrittivi delle opere eseguite, relazione tecnico-descrittiva dell'intervento, prova dell'avvenuta presentazione all'U.T.E. dei documenti necessari ai fini dell'accatastamento, atto di notorietà attestante l'epoca di ultimazione dei lavori, prova del titolo legittimante alla richiesta del provvedimento concessorio, ricevute di pagamento degli oneri concessori, etc.) e che tale documentazione non era stata trasmessa dall'interessata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso del P.G. deve essere dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato.
L'art. 38, 2^ comma, della legge n. 47/1985 - in materia di "condono edilizio" - ricollega all'intera corresponsione dell'oblazione l'estinzione dei reati di cui all'art. 17 della legge 28.1.1977, n. 10, come modificato dall'art. 20 della stessa legge,
senza porre alcuna distinzione tra le varie ipotesi disciplinate dalla stessa norma incriminatrice.
L'art. 39, 8^ comma, della legge n. 724/1994 (la cui legittimità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è stata affermata dalla Corte Costituzionale con sentenza 1.4.1998, n. 85) dispone, invece, che "nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1.6.1939, n.1089, 29.6.1939, n. 1497 e del D.L. 27.6.1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8.8.1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso".
Ne consegue - ed in tal senso è orientata la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema - che, mentre ai fini della sanatoria del reato di cui all'art. 1 sexies detta legge n. 431/1985 l'effetto estintivo è determinato dal rilascio della concessione edilizia subordinato alla autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, il reato di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985 si estingue in seguito al solo versamento dell'oblazione congrua.
2. È fondato, invece, e merita accoglimento H secondo motivo di ricorso della RI.
I giudici del merito hanno affermato l'oggettiva esistenza del vincolo di cui all'art. 1, lett. g), della legge n. 431/1985, ed in proposito:
- il Pretore ha asserito che "le opere sono state realizzate in una zona in cui esiste un bosco" e che ciò "appare provato sulla base della deposizione del teste" (verbalizzante) Meraglia Aurelio, maresciallo della Guardia Forestale;
- la Corte di Appello, espressamente investita della questione con i motivi di gravame, si è limitata ad affermare che "l'esistenza del bosco è confermata dalla fotografia in atti, da cui risalta una zona intensamente alberata".
In ordine alle anzidette asserzioni la ricorrente ha denunciato (anche) il vizio di motivazione, sicché va evidenziato che - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass., Sez. III, 27.7.1995, n. 8539, ric. P.M. in proc. Boero ed altri) - in tema di valutazione del vizio di mancanza o illogicità della motivazione, deve ritenersi sufficiente, in relazione alle esigenze motivazionali, anche la semplice indicazione della deposizione di un teste, ritenuto evidentemente attendibile, sulla sussistenza di determinate circostanze di fatto, con un rinvio "per relationem" al corrispondente otto processuale, che può essere riscontrato dal giudice di legittimità al solo fine di accertare la congruenza del richiamo effettuato e della valutazione posta a base della decisione. Nella fattispecie in esame, dunque, il riscontro è necessario e dallo stesso si evince che:
- il teste Meraglia ha deposto esclusivamente nel senso che "la zona è alberata con alberi di alto fusto e piante ornamentali. Gli alberi ad alto fusto sono della specie di quelli che crescono molto in parte in altezza. Non so chi li abbia piantati";
- la fotografia riproduce in primo piano l'opera abusiva ed evidenzia altresì la presenza di tre alberi ad essa limitrofi. Tutto ciò non vale sicuramente a dimostrare l'esistenza del vincolo di cui all'art. 1, lett. g), della legge n. 431/1985, sicché la motivazione risulta viziata dal punto di vista logico e giuridico e la sentenza impugnata, sul punto, deve essere annullata con rinvio. Per una corretta individuazione del vincolo in esame, al contrario, deve procedersi ad una accurata analisi esegetica delle fonti normative, tenendo conto che nella stessa legge n. 431/1985 si rinviene soltanto una descrizione generale ed astratta delle categorie di beni protetti.
Giova ricordare, in proposito, che il D.L. 27.6.1985, n. 312 sottoponeva a vincolo "i boschi e le foreste", mentre il testo definitivo dell'art. 1, lett. g), della legge di conversione si riferisce ai "territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento".
Trattasi di vincolo che prescinde da qualsiasi provvedimento delimitativo e che opera sui territori ricoperti da foreste e da boschi in quanto tali.
Nella innovazione testuale anzidetta la dottrina ha individuato un intento estensivo, ponendo in condivisibile rilievo che il legislatore ha inteso considerare il bosco non come semplice terreno ricoperto da alberi, bensì come elemento tipizzante di un territorio che, come tale, può essere anche in parte privo di copertura arborea o comunque in corso di rimboschimento, cioè destinato a divenire o a ritornare "boscato" in un prossimo futuro.
Nell'ordinamento italiano non esiste una definizione giuridica di "bosco" e "foresta" (salve le classificazioni catastali, che non attengono però all'entità paesaggistica, bensì piuttosto ai caratteri economico-produttivi dell'attività svolta nei terreni), che vengono considerati sinonimi dagli interpreti della legislazione specificamente forestale.
Le norme del codice penale (artt. 425, n. 5 e 635, n. 5) si riferiscono testualmente a "boschi, selve o foreste" e la dottrina penalistica ricostruisce le fattispecie evidenziando diverse gradazioni di intensità rispetto alla presenza di connotati comuni, sicché la foresta viene distinta dal bosco per una maggiore estensione e per una maggiore naturalità, mentre la selva viene ulteriormente connotata in quanto "più grande, più folta e meno curata".
Nella definizioni tecniche delle scienze forestali la nozione di "bosco" è riferita a qualsiasi "superficie di terreno ricoperta da piante da legno o forestali, cresciute naturalmente... o artificialmente", mentre quella di "foresta", attraverso la valorizzazione di elementi di più spiccata naturalità, viene ricondotta ad un "raggruppamento vegetale costituito da piante di alto fusto, da arbusti e spesso da piante rampica riti, che copre superfici più o meno ampie di suolo".
Non mancano, poi, indicazioni descrittive che conferiscono significazioni individualizzanti alle funzioni dei boschi: produzione di legname, ma anche di prodotti secondari come i frutti delle piante principali ed i vari prodotti del sottobosco;
protezione dell'ambiente, negli aspetti igienico-climatici, di mantenimento di specie viventi ed ecosistemi, di difesa dell'equilibrio idrogeologico, fruizione pubblica a scopi ricreativi ed estetico- culturali.
Quanto all'estensione, non è possibile indicare una dimensione minima, ma certamente non deve trattarsi di un piccolo gruppo di alberi.
Gli alberi (tenuto anche conto della previsione dell'art. 892 cod. civ.) non devono necessariamente essere di alto fusto ed il bosco ben può essere costituito da qualsiasi pianta con fusto di consistenza legnosa: è questo il caso, ad esempio, di arbusti tipici della vegetazione mediterranea, quali il EN ed il RO. Le piante in questione, inoltre, possono essere più o meno "fitte", sicché spetta all'interprete valutare in concreto le singole situazioni, avvalendosi comunque dei criteri della "identità paesaggistica" e delle "funzioni del bosco" cui si è fatto riferimento dianzi.
Devono considerarsi estranei, inoltre, alla nozione di bosco i "frutteti", poiché le piante che concorrono a formarli devono avere pur sempre caratteristiche "forestali".
Occorre tener presente, inoltre, che il testo legislativo in esame si riferisce a "territori coperti da foreste o da boschi", dei quali non è possibile una delimitazione perfetta, essendo essi riguardati come un ecosistema ed un'entità paesaggistica, della quale fanno parte integrante anche le radure e le parti rocciose, purché non escludano una considerazione unitaria dell'insieme. La Circolare del Ministro dei beni culturali ed ambientali 18 ottobre 1984, n. 5594 rinvia, per l'individuazione dei terreni boscati, alle "carte forestali" elaborate dall'Amministrazione competente.
Queste, però, pongono evidenti problemi di aggiornamento e possono risultare inattuali per eccesso o per difetto. Esse, inoltre, sono redatte su una scala 1:50.000, che le rendono poco idonee per l'esatta individuazione di vincoli incidenti sulla proprietà privata.
Più precise indicazioni si rinvengono, invece, nella normativa e negli atti amministrativi a contenuto generale delle Regioni ed in particolare nella Regione Sardegna (interessata dalla vicenda in esame), ove un'accezione dettagliata di "bosco" e di "foresta" viene fornita dal Piano per la difesa dei boschi dagli incendi approvato (in attuazione della legge statale 1.3.1975, n. 47) dal Consiglio regionale nella seduta del 13.2.1980 e dal Ministro per l'agricoltura e le foreste con decreto 14.5.1981. Detto Piano, al punto 3.2.1. (analisi della vegetazione), ascrive la vegetazione forestale presente in Sardegna ai seguenti grandi gruppi climax:
- la macchia primaria e secondaria;
- la foresta mista di sclerofille sempreverdi;
- il bosco naturale monospecifico di leccio,
- il bosco naturale monospecifico di sughera,
- il bosco naturale monospecifico di roverella,
- il bosco naturale misto di querce (leccio - sughera - roverella);
- il bosco puro di castagno,
- il bosco artificiale di querce (leccio - sughera - roverella);
- il bosco artificiale puro e misto di conifere (pini mediterranei - cipressi - etc.);
- il bosco artificiale, misto di conifere e latifoglie autoctone e/o esotiche.
Il paragrafo 3.3 (norme di attuazione) del Piano predetto precisa, poi, che:
a) il bosco si considera tale dallo stadio di piantula dei suoi componenti a quello di maturità e stramaturità, attraverso gli stadi di novelleto e perticaia,
b) bosco è anche ogni formazione a macchia secondaria in quanto forma di degradazione di più evolute formazioni climax;
c) bosco mediterraneo è ogni formazione e macchia primaria in quanto espressione forestale climax legata a particolari e difficili condizioni ambientali (ambiente termoxerofilo a prolungato periodo arido).
Nell'ordinanza antincendi del Presidente della Giunti regionale, emanata con decreto n. 20 del 20.3.1986, si rinviene, inoltre il concetto secondo cui sono da considerarsi "bosco" gli appezzamenti di terreno pertinenti ad un complesso boscato i quali, per cause naturali od artificiali, siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e nei quali il soprassuolo sia in attesa od in corso di rinnovazione o di ricostituzione.
La Circolare n. 16210 del 2 luglio 1986 dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport (per l'applicazione della legge n. 431/1985), approvata il 24 giugno 1986 dalla Giunta regionale, specifica che proprio al Piano regionale antincendi, con tutte la specificazioni descrittive di dettaglio, deve farsi riferimento per individuare le zone di cui all'art. 1, 1^ comma - lett. g), della legge n. 431/1985, in quanto - ai fini dell'applicazione di tale legge - poiché il legislatore non ha dato una definizione categoriale specifica, non può non desumersi la volontà di rinviare alle definizioni contenute nelle altre norme di tutela vigenti sul territorio.
Tali definizioni (di cui si è dato conto dianzi) però, secondo la Circolare in esame, "non sempre offrono parametri sicuri che, attraverso segni obiettivi sul territorio, palesino in modo inequivocabile la presenza del vincolo", sicché la stessa Circolare - facendo riferimento alle indicazioni contenute nelle "Direttive per la formazione dell'Inventario forestale nazionale" di cui alla legge statale 27.12.1977, n. 984 - aggiunge ad esse, a maggiore specificazione:
- le macchie termoxerofile litoranee e le dune costiere;
- le macchie ad oleandro e tamerice;
- i boschi di carpino, acero, agrifoglio e tasso,
- i boschi di castagno e nocciolo;
- i boschi spontanei di pinus halepensis della Sardegna sud occidentale e di pinus pinaster della Sardegna nord occidentale. È sempre la medesima Circolare a precisare, inoltre, che sono da considerare boschi:
a) le estensioni del terreno a forma più o meno allargata, delle dimensioni minime di mq.
2.000. Per quelle prevalentemente sviluppate secondo una certa direzione, il limite di estensione è integrato dal limite minimo di mt. 20 di larghezza (misure tutte riferite al piano orizzontale);
b) le superfici di terreno ove piante e polloni di specie forestali diano luogo, con le chiome, ad una copertura reale del suolo pari al 20%. Nel caso di superfici temporaneamente prive di soprassuolo o con chiome ridotte o con individui allo stato giovanile, a seguito di utilizzazione, nuovo impianto o per cause accidentali, il limite di copertura reale è integralmente o parzialmente sostituito da quello di copertura potenziale, secondo aree circolari individuate e differenziate in dettaglio;
c) le macchie climax o pseudoclimax, costituite da arbusti o da specie normalmente arboree, il cui sviluppo è costretto nelle dimensioni da fattori ecologici quali il vento, le temperature, le precipitazioni e la rocciosità del substrato (arbusti montani prostrati, formazioni rupestri e macchie litoranee);
d) ogni formazione a macchia secondaria, in quanto forma di degradazione per azione antropica o antropozoica (incendi, tagli, pascolamente, etc.) di più evolute formazioni climax, purché atte a riprodurre stadi dinamici prossimi al climax;
e) le macchie a struttura compatta, che rivestono uniformemente il suolo e che, a pendenze del terreno superiori al 50%, esercitano primaria funzione protettiva.
Non sono di considerare boschi, al contrario:
aa) i cespugliati che, per l'avanzato stato di degradazione, non appaiono più in grado, almeno in tempi brevi, di dare atto a successioni dinamiche evolutive e che comunque danno una copertura del suolo inferiore al 50% (macchie a cisto e EN, a cisto e ginepre spinose, a rosmarino con elementi propri del climax allo stadio sporadico o inesistenti);
bb) gli impianti arborei specializzati, su terreni con pendenze non superiori al 20%, ove non siano da tenersi danni di natura idrogeologica, ospitanti colture agrarie a carattere intensivo, finalizzate alla produzione legnosa a turno breve (rientrano in questa categoria i pioppeti specializzati e le piantagioni di resinose e latifoglie c.d. a rapido accrescimento);
cc) i noccioleti ed i noceti specializzati da frutto. La Circolare in oggetto evidenzia, infine, che paesaggisticamente la foresta ed il bosco non possono non essere considerati nella loro unitarietà organicamente intesa, unitarietà dalla quale non possono essere esclusi quei territori che di essa sono sicura pertinenza.
Tra le decisioni di questa Corte Suprema che si sono occupate di specificare la nozione di "terreno coperto da boschi" nella legislazione paesaggistica, deve ricordarsi la sentenza 2.7.1994, n. 7556, ric. Daroit, di questa Sezione, ove è stato affermato che detta nozione deve essere ricavato non solo in senso naturalistico ma anche normativo, riferendosi a provvedimenti legislativi nazionali e regionali e ad atti amministrativi generali o particolari. Detto principio deve essere ribadito e ad esso dovrà adeguarsi il giudice del rinvio.
3. Quanto al primo motivo di ricorso della RI, va riaffermato che il reato di cui all'art. 1 sexies della legge n.431/1985 è reato di pericolo e tale sua natura esclude dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio (vedi, in particolare, Cass., Sez. III: 27.11.1997, ric. Zauli ed altri e 7.5.1998, ric. Vassallo).
Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita, in assenza dell'autorizzazione prevista dalla legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia (ad eccezione degli interventi consistenti nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, nonché nell'esercizio dell'attività agro- silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di opere che non alterino l'assetto idrogeologico). Il legislatore, imponendo la necessità dell'autorizzazione, ha inteso assicurare una preventiva valutazione, da parte della pubblica Amministrazione, dell'impatto sul paesaggio nel caso di interventi (consistenti sia in opere edilizie sia in altre attività antropiche) intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, al fine di impedire che la stessa P.A. sia posta di fronte al fatto compiuto.
4. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso della RI.
L'autorità preposta alla tutela del vincolo non ha rilasciato il parere previsto dagli artt. 32 della legge n. 47/1985 e 39 della legge n. 724/1994 (che neppure risulta richiesto), ne' è stata rilasciata concessione in sanatoria, anzi la domanda di "condono" proposta dalla ricorrente è divenuta improcedibile in quanto l'Amministrazione comunale ha richiesto l'integrazione sostanziale della documentazione e detto adempimento non è stato compiuto entro il termine stabilito dal 38^ comma dell'art. 2 della legge 23.12.1996, n. 662 (vedi Cass., Sez. III, 10 aprile 1997, ric.
Trombetta).
Il reato non è rescritto. Trattasi, invero, di fattispecie punita con pena congiunta accertata l'1.10.1993, sicché la scadenza del termine massimo prescrizionale (di anni quattro e mesi sei, ex artt. 157 e 160, ult. comma, cod. pen.) coinciderebbe con l'1.4.1998. Occorre computare, però:
- la sospensione di cui agli artt. 39 legge n. 724/1994 e 44 legge n. 47/1985 (per la durata complessiva di 223 giorni), che si verifica automaticamente per il solo fatto dell'esistenza di un processo edilizio che concerna attività edificatoria ultimata entro il 31 dicembre 1993 ed ha la funzione di consentire agli interessati di presentare la domanda di condono edilizio;
- la sospensione di cui agli artt. 39 legge n. 724/1994 e 38 legge n. 47/1985 (dal 31.3.1995 al 31.3.1997), obbligatoria ex lege nel caso (corrispondente a quello in esame) di presentazione di una domanda di condono afferente all'immobile abusivo per cui è processo e di versamento della prima rata di oblazione autodeterminata (vedi Cass., Sez. III, 28.10.1997, ric. Di Casola e altra);
- la sospensione dal 28.11.1997 al 24.8.1998 (data di ricevimento della missiva di risposta del Comune di Alghero), disposta da Questa Corte Suprema.
Ne consegue che la prescrizione non è ancora maturata.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 623 c.p.p., in accoglimento del ricorso della RI, annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Cotte di Appello di Cagliari. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 1999