Sentenza 13 luglio 2017
Massime • 1
Integra l'appropriazione necessaria a configurare il delitto di peculato la vendita di un bene a un prezzo irrisorio, e non semplicemente di favore, del tutto sproporzionato al suo valore, compiuta nel contesto di procedure funzionali a gestioni liquidatorie di interesse pubblico. (Fattispecie relativa alla cessione di azioni di società pubbliche in liquidazione coatta amministrativa).
Commentari • 7
- 1. Nuovi confini del peculato tra tutela del buon andamento e presidio patrimoniale della pubblica amministrazioneMaria Sabina Calabretta · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. Il delitto di peculato e le più recenti modifiche normative - 2. Il bene giuridico protetto dalla fattispecie di peculato - 3. Il c.d. “peculato per distrazione in danno” e le condotte di “distrazione a profitto” della Pubblica Amministrazione - 4. Una declinazione speciale del peculato con riferimento alla figura del notaio: il peculato mediante ritenzione di somme depositate dal privato - 5. Conclusioni. 1. Il delitto di peculato e le più recenti modifiche normative L'attuale formulazione dell'art. 314 c.p., frutto di recenti modifiche, sanziona rispettivamente il c.d. peculato comune ed il peculato d'uso, prevedendo limiti edittali di pena assolutamente significativi (da …
Leggi di più… - 2. Art. 322 - Riesame del decreto di sequestro preventivohttps://www.filodiritto.com/
- 3. Nuovi confini del peculato tra tutela del buon andamento e presidio patrimoniale della pubblica amministrazioneMaria Sabina Calabretta · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 4. Nuovi confini del peculato tra tutela del buon andamento e presidio patrimoniale della pubblica amministrazioneMaria Sabina Calabretta · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. Il delitto di peculato e le più recenti modifiche normative - 2. Il bene giuridico protetto dalla fattispecie di peculato - 3. Il c.d. “peculato per distrazione in danno” e le condotte di “distrazione a profitto” della Pubblica Amministrazione - 4. Una declinazione speciale del peculato con riferimento alla figura del notaio: il peculato mediante ritenzione di somme depositate dal privato - 5. Conclusioni. 1. Il delitto di peculato e le più recenti modifiche normative L'attuale formulazione dell'art. 314 c.p., frutto di recenti modifiche, sanziona rispettivamente il c.d. peculato comune ed il peculato d'uso, prevedendo limiti edittali di pena assolutamente significativi (da …
Leggi di più… - 5. Art. 314 - Peculato (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo In tema di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto - di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione (Sez. 6, 37076/2021). Per la consumazione del delitto di peculato è necessario che i beni siano caduti nella disponibilità giuridica dell'agente in senso penalistico, il quale, nella condotta di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/2017, n. 43133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43133 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2017 |
Testo completo
43 133-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 1491 - Presidente - Sent. n. sez. Giacomo Paoloni NN Criscuolo CC - 13/07/2017 R.G.N. 13376/2017 Angelo Capozzi Laura Scalia Antonio Corbo - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Di IO GE ZO, nato a [...] il [...];
2. Sagest Capital s.p.a., in persona del legale rappresentante;
3. Sagest s.p.a., in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza del 30/01/2017 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 30 gennaio 2017, il Tribunale di Roma ha rigettato le istanze di riesame presentate nell'interesse di ZO GE Di IO, Sagest Capital s.p.a. e Sagest s.p.a. avverso il decreto di sequestro preventivo adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RomaAll per i reati di cui agli artt. 416 e 314 cod. pen. in sede di convalida di urgenza di provvedimento disposto dal Pubblico ministero, ed avente ad oggetto l'apposizione del vincolo reale, in particolare, su di un credito accertato con sentenza non ancora definitiva a vantaggio di Sagest Capital s.p.a. nei confronti di ER HE RO s.a. per un importo pari ad euro 39.094.761,76, sull'intera azienda Sagest Capital s.p.a. e sulla partecipazione posseduta in Sagest Capital s.p.a. da Sagest s.p.a. La complessa vicenda riguarda alcune operazioni di dismissione di partecipazioni di società pubbliche e, in particolare, l'acquisizione, nel corso del 2015, da parte di Sagest s.p.a., del 91,802 % delle azioni rappresentative del capitale sociale di SA Factor s.p.a., impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, sulla base di un percorso sviluppatosi in tre momenti. Precisamente, Sagest s.p.a. dapprima ha acquistato da Ligestra s.r.l., società facente parte del gruppo NA, interamente partecipata dalla Cassa Depositi e Prestiti, nonché Commissario Liquidatore di SA Factor s.p.a., le azioni detenute in quest'ultima, e pari, come si è detto, al 91,802 % del capitale sociale dell'impresa in liquidazione, in cambio del corrispettivo di euro 30.000,00. In un secondo momento, Sagest s.p.a. si è resa acquirente del credito di euro 24.141.302,08, vantato da Ligestra s.r.l. nei confronti della SA Factor s.p.a., in cambio dell'impegno a versare in tre rate mensili nel corso del 2017 l'importo del credito indicato nonché una maggiorazione per interessi. In una terza fase, perfezionato l'acquisto, Sagest s.p.a. ha formulato, in relazione alla procedura di liquidazione relativa a SA Factor s.p.a., proposta di concordato fallimentare, omologata dal Tribunale di Roma, avente ad oggetto il pagamento di tutti i crediti. Revocata la procedura di liquidazione per il ritorno in bonis di SA Factor s.p.a., Sagest s.p.a. ha mutato la denominazione sociale dell'impresa acquistata in Sagest Capital s.p.a. Successivamente alla cessione, il 6 giugno 2016, la Corte d'appello di Roma ha pronunciato sentenza con la quale ha riconosciuto in favore di SA Factor s.p.a., nel frattempo divenuta Sagest Capital s.p.a., un credito pari ad euro 39.094.761,76 nei confronti di ER HE RO s.a.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe gli avvocati ES AN ed IO RI, quali difensori di fiducia di ZO GE Di IO, Sagest Capital s.p.a. e Sagest s.p.a., articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per il mancato rispetto, da parte del G.i.p., 2 Al dell'obbligo di autonoma valutazione degli elementi posti a fondamento del provvedimento di sequestro. Si deduce che le motivazioni addotte dal G.i.p. risultano sovrapponibili a quelle esposte nel decreto del Pubblico ministero, e che le «interpolazioni» ed i commenti» del G.i.p., valorizzati dal Tribunale per escludere la violazione dell'obbligo di procedere ad autonoma valutazione, sono in realtà meramente formali;
a tal fine, si procede nel ricorso a comparare analiticamente il testo del decreto del Pubblico ministero ed il testo del decreto del G.i.p. Si aggiunge, ancora, che l'obbligo di autonoma valutazione non viene meno neppure quando, come nel caso di specie, il G.i.p. decida in sede di convalida del sequestro disposto in via d'urgenza dal Pubblico ministero.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 416 e 314 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per l'insussistenza degli elementi costitutivi dei reati per cui si procede e comunque per motivazione mancante o apparente in ordine agli stessi. Si deduce, quanto alla sussistenza del reato di associazione per delinquere, che la motivazione relativa a tale contestazione si limita a considerare il contenuto di due conversazioni telefoniche intercettate, utili solo a comprovare l'esistenza di buoni rapporti tra ZO Di IO, amministratore di Sagest s.p.a., e IC AD, presidente di Ligestra s.r.l., nonché a valorizzare il consiglio dato da quest'ultimo al primo di offrire un importo pari al 100% del valore nominale del credito di Ligestra s.r.l. nei confronti di SA Factor s.p.a., consiglio in realtà suscettibile di interpretazione alternativa, in quanto funzionale ad assicurare il pieno recupero del credito da parte della società del gruppo NA. Si rileva poi che i «pagamenti anomali» tra i coindagati comprovano rapporti di conoscenza, ma null'altro aggiungono, tanto che la stessa ordinanza rappresenta che gli stessi risultano «meritevoli di ulteriori approfondimenti»>; in particolare, nulla spiegano né il rientro dei capitali dall'estero effettuato dal AD avvalendosi delle procedure di "scudo fiscale", né le operazioni di compravendita di quadri tra la Sagest s.p.a. e NN RE, dirigente di Ligestra s.r.l. Si aggiunge ancora che sono riconducibili all'attività di Sagest s.p.a., tra i crediti indicati nel decreto di sequestro, solo quelli attinenti a Carivest s.p.a. e al AL GE AR e NA TO, e che tra molti dei coindagati non risulta intervenuto alcun contatto telefonico. Si deduce, quanto alla sussistenza del reato di peculato, che le violazioni di legge attengono alla ricostruzione del fatto nei suoi elementi oggettivi, alla qualificazione giuridica dello stesso come peculato e alla sussistenza dell'elemento soggettivo. 3 M Con riferimento alla ricostruzione del fatto, si premette che punto di partenza deve essere la considerazione secondo cui Ligestra s.r.l., per disposizione di legge, non poteva procedere direttamente al concordato preventivo in relazione a SA Factor s.p.a., ma doveva rivolgersi ad un soggetto terzo che si facesse carico delle esposizioni debitorie di quest'ultima, sicché era di fatto nell'ordine delle previsioni del legislatore che il terzo potesse trarre un profitto dall'operazione. Inoltre, al momento della cessione, le passività di SA Factor s.p.a. erano nettamente superiori alle attività, e, quindi, il profitto è maturato solo ex post, per effetto del riconoscimento del credito da parte della Corte di appello di Roma. Ancora, la congruità del prezzo versato per l'acquisto delle azioni di SA Factor s.p.a. da parte di Sagest s.p.a. è confermata dalla somma offerta da un concorrente, la società 12 Capital Partners, la quale aveva indicato come valore di cessione l'importo simbolico di un euro. Con riferimento alla qualificazione giuridica, poi, si evidenzia che, come osserva la giurisprudenza di legittimità, non è configurabile il reato di peculato nell'ipotesi in cui la dismissione di risorse pubbliche avvenga per finalità diverse da quelle previste, ma pur sempre nell'ambito delle specifiche attribuzioni del ruolo istituzionale svolto dall'operatore pubblico in virtù delle norme di organizzazione dell'ente, perché in tal caso permane la connessione funzionale tra la res ed il dominus e, quindi, la legittimità del possesso (si cita, in particolare, Sez. 6, n. 699 del 20/06/2013, dep. 2014, Rinaldi). Di conseguenza, la condotta contestata è qualificabile, eventualmente, come distrazione, non più penalmente rilevante a norma dell'art. 314 cod. pen. Con riferimento all'elemento soggettivo, infine, si censura che l'ordinanza impugnata non tiene conto di molteplici elementi dai quali inferire l'esistenza di una notevole alea circa l'esito del giudizio, come riconosciuto anche in una memoria depositata nell'interesse di ER HE RO s.a., la quale aveva accolto con gran sorpresa la decisione della Corte d'appello di Roma del 6 giugno 2016. In particolare, l'esito del giudizio civile è stato condizionato dall'inaspettato rinvenimento di due consulenze tecniche di ufficio, precedentemente scomparse dal fascicolo;
inoltre la SA Factor s.p.a. in primo grado era risultata soccombente, e le proposte di transazione avanzate da ER HE RO s.a. avevano ad oggetto un'offerta di poco superiore a 10.000.000,00 di euro, quindi ben distante dall'importo di euro 39.094.761,76 liquidato in sentenza. C'è da aggiungere che non possono essere valorizzate né la lettera dell'avvocato Gambino, la quale fondava le proprie valutazioni, espresse nel 2011, sulla base delle consulenze tecniche poi "sparite" dal fascicolo processuale, né la lettera dell'avvocato Molè, il quale si era limitato ad inviare una comunicazione alla 4 Ал società di revisione per gli aggiornamenti dei bilanci;
avrebbe dovuto essere invece valorizzato il contenuto della conversazione intercorsa tra l'avvocato Laura Cappello, difensore per SA Facor s.p.a., e IC AD, presidente di Ligestra s.r.l., atteso lo stupore manifestato dalla professionista per lo straordinario risultato professionale ottenuto.
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per l'insussistenza delle esigenze cautelari. Si deduce che il Tribunale non ha minimamente valutato la richiesta subordinata di riduzione del sequestro al solo credito di SA Factor s.p.a. come riconosciuto dalla sentenza della Corte d'appello, anche perché non vi sono elementi circa l'illiceità della operazione di cessione delle quote di SA Factor s.p.a. da Ligestra s.r.l. a Sagest s.p.a., stante, tra l'altro, l'assenza della quantificazione del valore delle quote in esame.
3. In data 27 giugno 2017, gli avvocati ES AN ed IO RI hanno depositato motivo nuovo e memoria.
3.1. Il motivo nuovo si collega al secondo motivo del ricorso principale, e lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 314 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di peculato e comunque per motivazione mancante o apparente in ordine allo stesso. Si deduce che decisiva è la lacuna investigativa concernente l'individuazione del valore delle azioni di SA Factor s.p.a. al momento della cessione delle stesse da Ligestra s.r.l. a Sagest s.p.a. In particolare, si rileva che, nel bilancio di Ligestra s.r.l. chiuso al 31 dicembre 2014, il valore della partecipazione in SA Factor s.p.a. è indicato come pari a zero, in quanto, come indica la nota integrativa, il patrimonio netto di quest'ultima società rimane negativo. Si aggiunge che tale valutazione non è stata contestata nemmeno dal collegio sindacale e dalla società di revisione, e che, coerentemente, con altra valutazione non contestata da alcun organo di controllo, nel bilancio di Ligestra s.r.l. chiuso al 31 dicembre 2015, la somma di euro 30.000,00 percepita dalla cessione delle azioni di SA Factor s.p.a. è stata indicata come plusvalenza. Si osserva, ancora, che il credito sopravvenuto di euro 39.094.761,76 è ancora sub iudice, che la possibilità per il terzo assuntore di un concordato fallimentare di perseguire un profitto è espressamente ammessa dalla giurisprudenza civile, e che non è stato precisato il danno derivante dall'operazione oggetto di contestazione, tanto più che si è realizzato il pieno soddisfacimento dei creditori della società in liquidazione. 5 서 3.2. La memoria sviluppa ulteriormente le argomentazioni relativa alla insussistenza del reato di peculato. In particolare, innanzitutto, si descrivono il contesto relativo all'operazione oggetto di contestazione ed i risultati ottenuti attraverso quest'ultima. A tal fine, si precisa che SA Factor s.p.a., società finanziaria in origine controllata dall'EFIM e di cui socio di minoranza era ER HE RO s.a., era in liquidazione coatta amministrativa dal 1994, ed era gestita, dopo vari passaggi, per effetto della legge n. 296 del 2006, e del successivo decreto emesso in data 18 luglio 2007, da Ligestra s.r.l., società partecipata al 100% da NA. Si aggiunge, poi, che il patrimonio di SA Factor s.p.a. presentava passivo e debiti per circa 32.000.000,00 di euro, attivo e liquidità per circa 20.000.000,00 di euro, di cui circa 12.000.000,00 disponibili in conto corrente, e circa 8.000.000,00 incorporati in titoli di depositi bancari, contenziosi pendenti, nonché crediti fiscali nominali per circa 12.000.000,00 di euro, in gran parte inesigibili o comunque oggetto di cessione a terzi per importi di molto inferiori al valore nominale. Si passa, a questo punto, ad illustrare il significato dell'operazione per Sagest s.p.a. Si rappresenta che l'offerta di Sagest s.p.a. ha consentito di rinvenire i circa 13.000.000,00 di euro necessari per soddisfare tutti i creditori, addossando a quest'ultima società il rischio del recupero dei crediti fiscali, e che l'acquisto del credito di Ligestra s.r.l. nei confronti di SA Factor s.p.a. è servito a Sagest s.p.a. a postergare lo stesso;
in questo modo, è stato realizzato sia lo scopo istituzionale di Ligestra s.r.l., sia il soddisfacimento di tutte le ragioni creditorie nei confronti di SA Factor s.p.a. Si segnala, poi, che l'operazione, articolata in tre tappe (cessione delle azioni di SA Factor s.p.a. da Ligestra s.r.l. a Sagest s.p.a., cessione del credito nei confronti di SA Factor s.p.a. da Ligestra s.p.a. a Sagest s.p.a., assunzione del concordato nella procedura di liquidazione nei confronti di SA Factor s.p.a. da parte di Sagest s.p.a.), sin dall'inizio era stato concepita unitariamente al fine di consentire la ripresa dell'attività sociale svolta da SA Factor s.p.a., secondo uno schema già utilizzato in precedenza da Ligestra s.r.l. ed in linea con l'oggetto sociale di Sagest s.p.a., costituito dall'acquisizione di crediti anche attraverso concordati fallimentari. Si osserva, infine, che lo svolgimento della procedura secondo modalità istituzionali, oggetto di molteplici controlli pubblicistici, evidenzia l'assenza di qualunque «distrazione» patrimoniale rilevante a norma dell'art. 314 cod. pen. (si citano oltre Sez. 6, n. 699 del 20/06/2013, dep. 2014, Rinaldi, anche Sez. 6, n. 25258 del 04/06/2014, Rv. 260070, e Sez. 6, n. 12658 del 02/03/2016, Rv. Ал 266871): le condotte poste in essere, infatti, per quanto si è illustrato, permangono sempre nell'ambito della funzione pubblica prevista dalla legge.
4. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con la requisitoria scritta, depositata in data 3 luglio 2017, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, per difetto di legittimazione di tutti i soggetti nel cui interesse è stata presentata impugnazione. Precisamente, si rileva che le contestazioni sono addebitate esclusivamente al Di IO e non anche alle società; tuttavia, il Di IO non è legittimato ad impugnare il sequestro, perché non risulta titolare dell'interesse alla restituzione dei beni, mentre le due società Sagest s.p.a. e Sagest Capital s.p.a. sono terzi interessati, e, quindi l'impugnazione nel loro interesse poteva essere proposta esclusivamente da difensore munito di procura speciale. Si osserva, poi, che il provvedimento, nel merito, è congruamente motivato, sicché non sussiste alcun vizio di motivazione apparente.
5. Gli avvocati AN e RI, con memoria di replica depositata il 6 luglio 2017, hanno contestato le deduzioni contenute nella requisitoria del Procuratore generale. Le principali osservazioni riguardano la contestazione della legittimazione a proporre i ricorsi. In particolare, si evidenzia, in primo luogo, che l'interesse del Di IO deriva dal fatto che il medesimo è amministratore unico di Sagest s.p.a., nonché titolare del 51 % delle azioni di tale impresa, e che Sagest s.p.a. è titolare del 91,80 % del capitale sociale di Sagest Capital s.p.a. (già SA Factor s.p.a.). Si osserva poi che le posizioni di Sagest s.p.a. e di Sagest Capital s.p.a. non sono equiparabili a quelle di un terzo interessato, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di sequestro preventivo, il terzo il quale affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (si cita Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070). Si rappresenta, quindi, che, portando a compiuto svolgimento la tesi del Procuratore generale, l'indagato Di IO dovrebbe subire gli effetti del provvedimento di sequestro senza poter reagire. 7 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da Di IO è ammissibile, ma infondato, mentre inammissibili sono i ricorsi presentati da Sagest s.p.a. e da Sagest Capital s.p.a.
2. I ricorsi presentati da Sagest s.p.a. e da Sagest Capital s.p.a. sono inammissibili per difetto di procura speciale. Invero, costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, quello secondo cui «La mancanza della procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. delle parti private diverse dall'imputato al difensore non può essere sanata, previa concessione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., ma comporta l'inammissibilità dell'impugnazione» (questo il principio di diritto formalmente enunciato da Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894; cfr., con specifico riferimento all'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali proposto dal terzo interessato alla restituzione dei beni che non abbia conferito una procura speciale al suo difensore, tra le tantissime, Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, dep. 2014, Poli, Rv. 258580). Nella vicenda in esame, da un lato, la mancanza di procura speciale al difensore delle due società non è oggetto di contestazione, e, dall'altro, è indubitabile la qualità di terzo delle stesse, perché non sottoposte, per quanto risulta dagli atti a disposizione, a procedimento per illecito amministrativo dipendente da reato a norma del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. 3. Il ricorso presentato da Di IO, invece, è ammissibile.
3.1. Secondo un principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché prospetti una relazione con la cosa che sostenga la sua pretesa alla cessazione del vincolo (così, tra le tantissime: Sez. 3, n. 35072 del 2/04/2016, Held, Rv. 267672; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, Conte, Rv. 267336; Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Marenco, Rv. 263799). Il Collegio condivide tale principio. Ritiene, però, che lo stesso non preclude di tener conto della multiformità dei possibili schemi giuridici dai quali evincere la relazione tra l'indagato e la cosa. In altri termini, la legittimazione dell'indagato a chiedere la restituzione del bene o a presentare impugnazione contro il provvedimento di vincolo cautelare non presuppone necessariamente che il soggetto sia titolare in prima persona del diritto di proprietà o di altro diritto 8 AM reale sulla cosa sottoposta a misura cautelare, se, comunque, la restituzione di questa all'avente diritto consente all'istante, sulla base di un titolo giuridico o di un rapporto di fatto giuridicamente rilevante, di recuperare la disponibilità di quanto in sequestro. Tale soluzione risulta coerente con la lettera della legge. Questa, in effetti, indica come titolari del diritto a proporre impugnazione in materia di misure cautelari reali, oltre che il pubblico ministero, «l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione» (cfr., in termini identici a tal proposito, sia l'art. 322, comma 1, cod. proc. pen., per il riesame, sia l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. per il ricorso per cassazione). Non solo potrebbe sottolinearsi che, nelle citate disposizioni normative, l'imputato è indicato, tra i soggetti legittimati a proporre impugnazione, "cumulativamente" con la persona alla quale le cose sono state sequestrate e con la persona che avrebbe diritto alla restituzione delle stesse: invero, il principio ermeneutico della preferibilità dell'attribuzione alle espressioni impiegate dal legislatore di un significato utile, invece che di un significato inutile, potrebbe indurre a escludere che la prima categoria, quella dell'imputato, debba essere individuata sulla base degli identici criteri necessari per identificare una delle altre due, sì da risultare sostanzialmente superflua. Più in generale, può rilevarsi che la nozione di «persona [...] che avrebbe diritto alla [...] restituzione» dei beni sequestrati non opera riferimenti a specifiche categorie di situazioni giuridiche soggettive, e che, quindi, appare arbitraria una sua delimitazione la quale comporti l'esclusione della tutela giurisdizionale per posizioni giuridicamente rilevanti che comunque implicano un rapporto di immediata disponibilità del bene. Del resto, la giurisprudenza di legittimità, più volte, pur escludendo che possa aver rilievo, a norma dell'art. 325 cod. proc. pen., qualunque forma di interesse alla restituzione del bene, ha espressamente riconosciuto, almeno in linea di principio, la legittimazione ad impugnare a chi abbia una posizione giuridica autonomamente tutelabile, coincidente non solo con un diritto soggettivo (reale o anche solo personale), ma anche con una situazione di mero rapporto di fatto tuttavia tutelato (ad esempio possesso) (così, Sez. 6, n. 3775 del 04/10/1994, Rapisarda, Rv. 199929, espressamente ripresa, in motivazione, anche da Sez. 1, n. 52977 del 07/10/2014, Ventimiglia 251456 H Costruzioni S.r.l., Rv. 152977).
3.2. Nella vicenda in esame, i beni sottoposti a vincolo sono: a) un credito, per un importo pari ad euro 39.094.761,76, accertato con sentenza non ancora definitiva a vantaggio di Sagest Capital s.p.a.; b) l'intera azienda Sagest Capital s.p.a.; c) la partecipazione posseduta in Sagest Capital s.p.a. da Sagest s.p.a. AM 9 K L'indagato ricorrente è amministratore unico di Sagest s.p.a., nonché titolare del 51 % delle azioni di tale impresa;
inoltre Sagest s.p.a. è titolare del 91,80 % del capitale sociale di Sagest Capital s.p.a. Questi essendo i presupposti di fatto, può ritenersi che Di IO sia persona [...] che avrebbe diritto alla [...] restituzione» dei beni sequestrati. Detti beni, infatti, o quanto meno le partecipazioni in Sagest Capital s.p.a., se dissequestrati, dovrebbero essere restituiti a Sagest s.p.a., di cui Di IO è amministratore unico ed azionista di maggioranza assoluta. In altri termini, quindi, Di IO, in caso di dissequestro dei beni sottoposti a misura, ritornerebbe immediatamente a disporre degli stessi, senza sostanziali limiti, per effetto di un preciso titolo giuridico.
4. Il ricorso del Di IO è però infondato.
5. Infondata, innanzitutto, è la censura formulata nel primo motivo di ricorso, e relativa al difetto, da parte del G.i.p., di autonoma valutazione degli elementi posti a fondamento del provvedimento di sequestro, rispetto alla richiesta del Pubblico ministero. E' ormai ampiamente consolidato il principio secondo cui, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, il dovere della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservato anche quando il giudice riporti - pure in maniera pedissequa - atti del fascicolo per come riferiti o riassunti nella richiesta del PM, riguardando tali elementi esclusivamente i profili espositivi del fatto, posto che la disposizione citata ha ad oggetto esclusivamente il profilo valutativo (cfr., tra le tantissime, Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970, nonché Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951). Ciò che conta, in altri termini, è che il giudice espliciti i criteri adottati a fondamento della decisione (così, ad esempio, Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648). Nella vicenda in esame, l'ordinanza impugnata ha motivato ampiamente ed analiticamente sull'autonomia della valutazione del G.i.p. rispetto alla richiesta del Pubblico ministero (cfr. specificamente, pagg. 5-7). In particolare, il Tribunale del riesame ha rappresentato che, nell'ordinanza del G.i.p., sono rilevabili sia diverse "interpolazioni" indicative di una valutazione critica e consapevole della richiesta dell'Autorità giudiziaria requirente, sia l'esistenza di un elemento autonomo, costituito dal richiamo ad altri provvedimenti giudiziari, 10 emessi nel corso del procedimento, e non indicati nell'istanza del Pubblico ministero. Le conclusioni esposte nell'ordinanza impugnata in questa sede risultano sorrette da un discorso giustificativo immune da vizi logici e giuridici, in quanto evidenziano gli elementi da cui desumere l'avvenuto compimento di un vaglio critico del materiale investigativo da parte del Giudice rispetto alla richiesta del Pubblico ministero.
6. Infondate, poi, sono le censure formulate nel secondo motivo e nel motivo nuovo. In sintesi, il secondo motivo ed il motivo nuovo lamentano, per quanto riguarda il reato di partecipazione ad associazione per delinquere, l'insussistenza degli elementi necessari per la configurabilità di tale fattispecie, e, per quanto concerne il delitto di peculato, l'insussistenza di dati idonei a ricostruire l'operazione di compravendita delle azioni di SA Factor s.p.a. in termini di oggettivo vantaggio per Sagest s.p.a. e di indebita sottrazione di beni al gruppo NA, o, comunque, a desumere l'esistenza dell'elemento psicologico, e, in ogni caso, la non sussumibilità del fatto nella figura di cui all'art. 314 cod. pen.
6.1. L'ordinanza impugnata, come integrata dal decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p., espressamente richiamato dal Tribunale del riesame, ricostruiscono i fatti sulla base di un articolato complesso di elementi. Il contesto di riferimento per le condotte oggetto di contestazione è quello dell'attività svolta dal gruppo societario controllato da NA s.p.a., società interamente partecipata da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., a sua volta controllata dal Ministero dell'Economia, titolare dell'80,1 % delle sue quote azionarie;
l'attività affidata dalla legge finanziaria relativa all'anno 2007 a NA s.p.a. ed alle società da essa controllate attiene alla gestione dei patrimoni in liquidazione coatta amministrativa di EFIM e delle società da questa controllate. In questo contesto, secondo quanto segnalato anche dall'Unità di informazione Finanziaria della Banca d'Italia, le società del gruppo NA s.p.a., e in particolare Ligestra s.r.l. e Ligestra due s.r.l. avrebbero compiuto plurime operazioni "anomale" concernenti: a) la cessione di crediti di rilevante importo per controvalori irrisori e con pagamento del prezzo della cessione dopo l'incasso del credito da parte del cessionario;
b) pagamenti di rilevanti importi a saldo di posizioni debitorie a favore di soggetti diversi dagli originari creditori;
c) la "svendita" a prezzo irrisorio della SA Factor s.p.a. In particolare, la Sagest s.p.a., facente capo al ricorrente ZO GE Di IO, si è resa acquirente: 1) il 20 gennaio 2015, di crediti vantati da Ligestra s.r.l. nei confronti di Carinvest s.p.a. per un prezzo pari ad euro 11 Ал 107.811,00, e per i quali, però, dopo soli tre mesi dalla cessione, ha riscosso euro 447.038,68 (tra l'altro, il prezzo della cessione risulta corrisposto nella misura di euro 80.719,95, e successivamente all'incasso del credito ceduto); 2) ancora il 20 gennaio 2015, di crediti vantati da Ligestra s.r.l. nei confronti di AL GE AR e NA TO per un prezzo pari ad euro 27.091,00, e per i quali, però, sono stati riscossi euro 284.168,19 (i crediti recavano un importo nominale di euro 1.114.382,75, e sono stati riscossi da Rolu s.r.l., che li aveva acquistati da Thule s.p.a., la quale, a sua volta, si era resa acquirente da Sagest s.p.a., prima cessionaria di Ligestra s.r.l.); 3) in data 8 aprile 2015, delle azioni corrispondenti al valore del 91,802 % del capitale sociale di SA Factor s.p.a., per un prezzo pari a 30.000,00. Per quanto riguarda quest'ultima operazione, con riferimento alla quale è contestato il delitto di peculato, si evidenzia innanzitutto il seguente percorso: a) in data 10 giugno 2014, ND La PE, amministratore delegato di Ligestra s.r.l., attribuiva a ZO GE Di IO, l'incarico, retribuito e privo di obbligo di rendiconto, di ricercare e valutare le posizioni creditorie di Ligestra s.r.l., al fine di un eventuale smobilizzo, eventualmente anche a favore di Sagest s.p.a. (tale incarico, peraltro, precedeva non solo la vendita delle partecipazioni in SA Factor s.p.a., ma anche le cessioni dei crediti di cui si è detto in precedenza); b) in data 8 aprile 2015, Ligestra s.r.l. cedeva a Sagest Capital s.p.a. azioni della SA Factor s.p.a. corrispondenti al 91,802 % del capitale sociale della stessa;
c) in data 6 luglio 2015, Ligestra s.r.l. cedeva a Sagest s.p.a. propri crediti nei confronti di diversi enti, tra cui appunto SA Factor s.p.a. per un totale di euro 24.141.302,08, rinviando il pagamento del prezzo, pattuito in euro 24.600.000,00 all'anno 2017 e senza garanzie;
d) in data 28 dicembre 2015, su richiesta di Sagest s.p.a., ormai maggior creditore di SA Factor s.p.a., omologava il concordato preventivo concernente quest'ultima, che così ritornava in bonis. Si rappresenta, poi, che, dopo l'omologa del concordato, SA Factor s.p.a. presentava un attivo patrimoniale superiore ad euro 32.000.000,00, di cui oltre euro 20.000.000,00 per cassa contante ed il resto per crediti erariali, tale da coprire quasi interamente i debiti insinuati al passivo, e dei quali 24.000.000,00 nella titolarità di Sagest s.p.a., quale cessionaria di Ligestra s.r.l.; inoltre, SA Factor s.p.a. aveva la prospettiva di realizzi derivanti da contenziosi, che non potevano essere iscritti in bilancio perché non connotati dal requisito dell'attualità, come, in particolare, quello per il credito verso la società ER HE RO s.a., quantificato, nella sentenza della Corte d'appello di Roma del 13 maggio 2016, in euro 39.094.761,76. Si osserva, ancora, che, secondo le dichiarazioni rese da ND La PE in sede di interrogatorio, l'operazione di "smobilizzo" di 12 SA Factor s.p.a. in favore di Sagest s.p.a. sarebbe stata ideata e caldeggiata da IC AD, direttore generale di NA s.p.a. Con riferimento al credito di SA Factor s.p.a. verso ER HE RO s.a., si rileva che lo stesso, già prima della vendita da Ligestra s.r.l. a Sagest s.p.a., risultava come certo e di sicuro realizzo per un ingente importo anche agli atti nella disponibilità del gruppo NA. Si segnala, in proposito, che, già nel 2009, ND La PE, nella sua qualità di amministratore di Ligestra s.r.l., aveva ricevuto, tramite il legale della medesima società, la comunicazione di un'offerta transattiva per euro 5.000.000,00 formulata da ER HE RO s.a., e che, successivamente, erano state formulate due ulteriori proposte, una in data 17 febbraio 2015, per euro 11.000.000,00, e, l'altra, in data 6 maggio 2015, per euro 13.500.000,00; tutte queste proposte non erano state accettate, così come non era stata accettata altra offerta, prospettata via mail il 22 gennaio 2010, per un importo di euro 10.000.000,00. Si aggiunge, inoltre, che: -) dal server di NA s.p.a. sono stati estratti due files dai quali risulta che l'avvocato Gambino, con nota del 18 febbraio 2011, aveva quantificato il danno risarcibile in circa euro 40.000.000,00 come da consulenza tecnica di ufficio, e che l'avvocato Molé, con nota in data 12 febbraio 2014, aveva definito il rischio di soccombenza remoto»; -) il giudizio risarcitorio era privo di alea, stante la sentenza della Corte di cassazione n. 14927 del 2012, la quale aveva precisato essersi formato il giudicato sull'an debeatur;
-) la liquidità del debitore ER HE RO s.a. è desumibile dall'offerta transattiva dalla stessa formulata dopo la sentenza della Corte d'appello del 13 maggio 2016, avente ad oggetto l'importo di euro 31.500.000,00. L'esposizione degli elementi indiziari è completata dall'evidenziazione di rapporti economici "anomali" tra Sagest s.p.a. ed alcuni dirigenti del gruppo NA, nonché tra AD ed altri dirigenti del gruppo NA, nonché dal contenuto di conversazioni intercettate tra AD e Di IO. Per quanto attiene alle vicende economiche, si rappresenta, in particolare, che: a) Sagest s.p.a. ha effettuato un bonifico per un importo di euro 35.000,00 in favore di NN RE, dirigente di Ligestra due s.r.l., con causale «compravendita quadro>>; b) AD ha fatto rientrare in Italia, mediante le procedure dello scudo fiscale, euro 1.800.000,00 circa da Dubai, dimostrando una disponibilità economica non facilmente spiegabile, per essere egli esclusivamente dirigente del gruppo NA;
c) AD ha disposto due bonifici, ciascuno per euro 1.000,00, in favore dei due figli di ND La PE, uno in data 24 maggio 2013 e l'altro in data 25 maggio 2015. Per ciò che concerne le conversazioni telefoniche tra AD e Di IO, si segnalano tre conversazioni, due intercorse in data 6 giugno 2015 e una in data 13 settembre 2016: nella prima conversazione, 13 AD informa Di IO dell'esito della sentenza della Corte d'appello di Roma nella causa tra Ligestra s.r.l. ed ER HE RO s.a. e riceve espressioni di grandissima gratitudine;
nella seconda, i due concordano di non diffondere o far diffondere la notizia della sentenza, per evitare che «Capo Due» avanzi maggiori pretese;
nella terza, i due discutono dell'operazione di acquisizione di SA Factor s.p.a. da parte di Sagest s.p.a. e fanno emergere come, in relazione alla stessa, Di IO si avvalse dei consigli di AD per vincere la concorrenza di 12 Capital.
6.2. Il sindacato ammissibile in questa sede deve tenere conto di un duplice ordine di limitazioni. Innanzitutto, in materia di misure cautelari reali, non è necessario accertare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza o di esistenza del reato (cfr., in questo senso, per tutte, Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840). E' bene però precisare che costituisce principio ormai ampiamente diffuso, e condiviso dal Collegio, quello secondo cui, ai fini dell'emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del fumus commissi delicti attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato (così la massima ufficiale di Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; cfr., inoltre, in termini forse più sfumati, ma sostanzialmente sovrapponibili, tra le altre, Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921, nonché Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione, Rv. 253508). In questa prospettiva, inoltre, si è più volte ribadito che il giudice dell'impugnazione sui provvedimenti di cautela reale può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, almeno se esso emerga ictu oculi (v., tra le tante, Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896, nonché Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, Di Salvo, Rv. 259337). In secondo luogo, poi, è orientamento assolutamente consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione in tale nozione rientrando solo quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 14 6.3. Muovendo da queste premesse, non può ritenersi censurabile l'ordinanza impugnata in ordine alla ricostruzione dei fatti.
6.3.1. Per quanto concerne la sussistenza del fumus commissi delicti del reato di partecipazione ad associazione per delinquere, l'ordinanza impugnata evidenzia sia una pluralità di atti specifici di "svendita" del patrimonio delle società pubbliche in favore di privati, sia il tipo di rapporti intercorrenti tra i soggetti che dovevano curare le dismissioni e l'odierno ricorrente, interessato, invece, a rendersene acquirente. In particolare, sono state segnalate, anche per relationem, diverse operazioni di grave ed ingiustificato depauperamento per il gruppo NA in favore di privati, ascrivibili alle scelte decisionali degli stessi soggetti, quali IC AD, direttore generale di NA s.p.a, ND La PE, amministratore delegato di Ligestra s.r.l., NN RE, dirigente di Ligestra due s.r.l., e si è rappresentato che dette operazioni si sono dirette, in almeno tre occasioni, a vantaggio di Sagest s.p.a., di cui era amministratore unico e titolare del 51 % del capitale sociale ZO GE Di IO. Sono stati, poi, descritti gli stretti collegamenti, anche economici, tra i diversi soggetti in questione, come quelli consistiti nei versamenti da Di IO ad NN RE e da AD ai figli di ND La PE, ovvero emergenti dagli "anomali" consigli dati da AD, esponente di vertice del gruppo incaricato di procedere alle dismissioni di società e crediti, a Di IO, personalmente interessato ad acquistare tali cespiti. Le indicate circostanze, unitamente a quanto specificamente evidenziato con riferimento alla cessione delle partecipazioni in SA Factor s.p.a., offrono elementi che correttamente i giudici di merito hanno valorizzato a fondamento delle loro conclusioni ai fini del giudizio di sussumibilità - in termini probabilistici - della fattispecie concreta in quella legale, e che sono certamente sufficienti ad escludere l'esistenza di vizi radicali della motivazione dell'ordinanza impugnata. Né può dirsi che il Tribunale del riesame non abbia tenuto conto, ovviamente nella prospettiva del giudizio in questione, dalle censure difensive. Queste, infatti, per come esposte nei motivi di ricorso, e salvo quanto si dirà per la vendita delle azioni di SA Factor s.p.a. non hanno specificamente confutato le diverse operazioni anomale di pagamenti e cessioni di crediti, anche in favore di Sagest s.p.a., ma si sono sostanzialmente limitate a sminuire il significato dei rapporti intercorrenti tra Di IO ed i dirigenti delle società del gruppo NA.
6.3.2. Per quanto attiene alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di peculato, l'ordinanza ricostruisce l'operazione di cessione delle azioni di SA Factor s.p.a., in misura pari al 91,802 % del capitale sociale, in termini di vendita effettuata consapevolmente a prezzo irrisorio, stante l'abnorme 15 M sproporzione tra il prezzo corrisposto da Sagest s.p.a. a Ligestra s.r.l., pari ad euro 30.000,00, ed il valore della partecipazione oggetto di dismissione. La ricostruzione fattuale accolta dai giudici di merito è compiuta sulla base di un'analisi sia del valore delle attività e delle passività di SA Factor s.p.a., e del credito nei confronti di ER HE RO s.a., sia del significato e degli effetti della cessione a Sagest s.p.a. del credito vantato da Ligestra s.r.l. nei confronti di SA Factor s.p.a., sia dei rapporti intercorsi tra il ricorrente ed i dirigenti del gruppo NA. Relativamente alle attività e passività iscritte in bilancio, emerge, in termini sostanzialmente condivisi anche dal ricorrente nella memoria, che SA Factor s.p.a., all'atto della sua dismissione, aveva passività per circa euro 32.000.000,00 ed attività sostanzialmente di pari importo, suddivise in liquidità e depositi bancari per euro 20.000.000,00 e in crediti fiscali nominali per euro 12.000.000,00 circa;
la divergenza attiene unicamente al presumibile valore di realizzo dei crediti verso il fisco, in relazione ai quali nulla dicono i provvedimenti cautelari, e che sono invece definiti dal ricorrente come inesigibili o comunque di valore reale molto inferiore a quello nominale. I provvedimenti cautelari, pur senza approfondire questo profilo, evidenziano però che, per apprezzare compiutamente il valore di SA Factor s.p.a., occorreva considerare anche il credito nei confronti di ER HE RO s.a., il quale, pur se non iscritto in bilancio, non solo era certo in sé, posto il giudicato sull'an debeatur indicato anche nella sentenza della Corte di cassazione n. 14927 del 2012, ma anche per un valore ingente: in particolare, il Tribunale del riesame rileva che una significativa conferma di ciò è desumibile sia dalla assoluta "chiusura" manifestata dai dirigenti di NA alle ripetute proposte transattive avanzata da ER Hemes RO s.a., che, meno di due mesi prima della vendita a Sagest s.p.a. delle azioni di SA Factor s.p.a., avevano offerto euro 11.000.000,00, e, un mese dopo, euro 13.500.000,00, sia dalle annotazioni esistenti nei files rinvenuti sul server di NA, e, in particolare, nell'annotazione dell'avvocato Gambino, che aveva stimato il credito in euro 40.000.000,00. Né, alla luce del complesso degli elementi evidenziati, costituisce radicale vizio di motivazione l'omessa analisi della circostanza concernente l'offerta, per l'acquisito delle partecipazioni di SA Factor s.p.a., dell'importo simbolico di un euro da parte della società I2 Capital Partners, concorrente della Sagest s.p.a. In riferimento alla cessione a Sagest s.p.a. del credito vantato da Ligestra s.r.l. nei confronti di SA Factor s.p.a., l'ordinanza impugnata rileva, in linea generale, che trattasi di vicenda attinente ad una fase successiva a quella della dismissione delle partecipazioni societarie, e che, quindi, non incide sul H M significato di quest'ultima operazione quale vendita «a prezzo irrisorio>>. Tale 16 conclusione non può dirsi lacunosa rispetto alle argomentazioni della difesa, anche quando questa afferma che l'operazione deve intendersi concepita sin dall'inizio in tre tappe (cessione delle azioni di SA Factor s.p.a. da Ligestra s.r.l. a Sagest s.p.a., cessione del credito nei confronti di SA Factor s.p.a. da Ligestra s.r.l. a Sagest s.p.a., assunzione del concordato nella procedura di liquidazione nei confronti di SA Factor s.p.a. da parte di Sagest s.p.a.). Non solo, infatti, il collegamento originario tra le tre tappe, allo stato, è meramente asserito, e, però, non documentato, ma, in ogni caso, occorre tener conto delle seguenti circostanze: a) la cessione del credito di Ligesta s.r.l. nei confronti di SA Factor s.p.a. avvenne in favore di Sagest s.p.a. in data 6 luglio 2015 con dilazione del pagamento del prezzo all'anno 2017 e senza garanzie;
b) le prospettive di profitto erano elevatissime anche al momento della vendita delle azioni, posto che, in quel momento, ER Hemes RO s.a. aveva già formulato una proposta transattiva pari ad euro 11.000.000,00 (nelle more tra la vendita delle azioni e la cessione del credito di Ligestra s.r.l. verso SA Factor s.p.a., la somma offerta per la transazione è poi salita ad euro 13.500.000,00); c) la cessione del credito di Ligesta s.r.l. nei confronti di SA Factor s.p.a. consentì a Sagest s.p.a. di poter "chiudere" il concordato e di recuperare il pieno controllo sui beni dell'impresa di cui aveva acquistato la partecipazione pressoché totalitaria. Con riguardo all'elemento soggettivo, l'ordinanza richiama elementi da cui inferire sia la consapevolezza da parte dei vertici di NA e di ZO GE Di IO dell'assoluta sproporzione tra il prezzo di vendita della partecipazione in SA Factor s.p.a. ed il valore della stessa, sia una anomala "sinergia" tra i vertici di NA ed il predetto Di IO. Per quanto riguarda il primo aspetto, invero, e rispondendosi puntualmente ai rilievi della difesa, si dà conto: a) delle plurime proposte transattive formulate nel corso del tempo da ER HE RO s.a. a Ligestra s.r.l., di cui era amministratore delegato ND La PE, in relazione al credito risarcitorio vantato dalla seconda;
b) dei files rinvenuti nel server di NA, di cui era direttore generale IC AD, sul valore di realizzo del credito in questione;
c) della chiusura di Ligestra s.r.l. e di NA ad ogni proposta;
d) dell'approfondita conoscenza di Di IO della situazione economica di SA Factor s.p.a., in ragione dell'incarico ricevuto in data 10 giugno 2014 di ricercare e valutare le posizioni creditorie di Ligestra s.r.l., al fine di un possibile smobilizzo, eventualmente anche a favore di Sagest s.p.a. Per ciò che concerne il secondo aspetto, l'ordinanza impugnata segnala esplicitamente il contenuto delle conversazioni intercettate tra AD e Di IO e, nel riportarsi per relationem al provvedimento del G.i.p., fa rinvio a quanto indicato da La PE nel suo 17 interrogatorio circa la riconducibilità a AD dell'operazione di "smobilizzo" di SA Factor s.p.a. in favore di Sagest s.p.a. Alla luce di questi elementi e valutazioni, può quindi concludersi che l'ordinanza impugnata, nel ricostruire i fatti oggetto di contestazione, ha operato una verifica delle risultanze processuali, la quale, nella prospettiva del giudizio concernente le misure cautelari reali, si presenta come puntuale, coerente, ed attenta alle contestazioni difensive, mediante una motivazione non affetta da vizi così radicali da trasmodare in violazione di legge.
6.4. Sulla base di questa ricostruzione dei fatti, corretta, allo stato, risulta essere la configurazione del delitto di peculato, ritenuta dai giudici di merito con riferimento alla condotta realizzata mediante l'operazione di cessione delle azioni di SA Factor s.p.a., in misura pari al 91,802 % del capitale sociale, e specificamente contestata dal ricorrente. Va innanzitutto rilevato che «cosa mobile» costituente oggetto del reato di peculato può essere anche un'azione di società, e, quindi, un pacchetto azionario: in questo senso, infatti, depone il chiaro tenore dell'art. 812 cod. civ. (per identiche conclusioni, in motivazione, Sez. 6, n. 699 del 20/06/2013, dep. 2014, Rinaldi, Rv. 257766). Va poi evidenziato che una vendita effettuata per un prezzo non semplicemente di "favore", ma "irrisorio" e del tutto sproporzionato al reale valore del bene oggetto di cessione è qualificabile come condotta di illecita appropriazione, se compiuta nel contesto di procedure funzionali a gestioni liquidatorie di interesse pubblico. In effetti, ai fini della configurabilità del delitto di peculato, può rilevare anche una condotta di distrazione a profitto altrui, in quanto comunque riconducibile nell'ambito dell'attività di appropriazione. In questo senso, si è attestata la giurisprudenza, secondo la quale, nel reato di cui all'art. 314 cod. pen., il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di "distrazione" in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene (così Sez. 6, n. 25258 del 04/06/2014, Cherchi, Rv. 260070, citata dalla difesa, nonché Sez. 6, n. 1247 del 17/07/2013, dep. 2014, Boi, Rv. 258411); alcune decisioni, anzi, hanno anche puntualizzato che non è necessario che l'agente tragga un personale profitto dall'attività illecita, essendo sufficiente che il medesimo compia sul bene un atto di disposizione come se lo stesso rientri nella sua proprietà anche destinandolo ad un concorrente (così Sez. 6, n. 50074 del 27/09/2016, Maione, Rv. 269524, che richiama Sez. 6, n. 6317 del 14/02/1994, Contino, Rv. 198883). Nella stessa 18 direzione, inoltre, si esprime ampia parte della più recente dottrina, la quale, in particolare, mette in luce, condivisibilmente, che la distrazione, pur se a profitto altrui, «può coincidere anche con l'appropriazione sotto entrambi i suoi profili essenziali, della negazione dei diritti altrui e dell'indebita affermazione della signoria sulla cosa [...], considerata a tal punto propria da dirottarla ("assegnarla", "consegnarla") ad altri, con la perdita di ogni considerazione della destinazione dovuta o giustificata in base al titolo del possesso». Inoltre, una conferma della plausibilità logico-sistematica di tale opzione ermeneutica sembra ulteriormente offerta dalla recentissima direttiva (UE) 20117/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale: questa direttiva, all'art. 4, par. 3, sia pure con riferimento al suo specifico settore di intervento, definisce come «appropriazione indebita» da sanzionare penalmente «l'azione del funzionario pubblico, incaricato direttamente о indirettamente della gestione di fondi o beni, tesa a impegnare o erogare fondi o ad appropriarsi di beni o utilizzarli per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell'Unione». Inoltre, è vero che è ravvisabile un limite alla configurabilità del delitto di peculato nelle ipotesi di distrazione, con conseguente possibile applicazione della disposizione incriminatrice dell'abuso di ufficio, quando il pubblico agente destini il denaro o la cosa mobile nella sua disponibilità a finalità diverse da quelle istituzionali, ma senza che l'uno o l'altra abbandonino radicalmente il loro rapporto con gli interessi della Pubblica Amministrazione (così Sez. 6, n. 12658 del 02/03/2016, Tripodi, Rv. 266871, e Sez. 6, n. 699 del 20/06/2013, dep. 2014, Rinaldi, Rv. 257766, citata dalla difesa, ma anche Sez. 6, n. 14978 del 13/03/2009 De Mari, Rv. 243311). Tuttavia, una vendita effettuata per un prezzo non semplicemente di "favore", ma "irrisorio" e del tutto sproporzionato al reale valore del bene oggetto di cessione, effettuata nell'ambito di gestioni liquidatorie, è sicuramente al di fuori dell'interesse pubblico, in quanto comporta un depauperamento del patrimonio pubblico in assenza, di fatto, di qualunque corrispettivo, e, quindi, di una causa anche solo lontanamente correlabile allo scopo delle gestioni liquidatorie, istituzionalmente dirette a conseguire risorse liquide, o comune proventi, mediante le attività di dismissione. Né queste conclusioni sono in contrasto con il principio espresso da Sez. 6, n. 699 del 20/06/2013, dep. 2014, Rinaldi, Rv. 257766, citata dalla difesa: la fattispecie da essa esaminata atteneva alla vendita di una partecipazione societaria ad un prezzo incongruo>> e notevolmente inferiore a quello di mercato», ma non ad una vendita a prezzo 19 Av "irrisorio", che, a differenza dell'altra, è sostanzialmente assimilabile ad una alienazione a titolo gratuito. Ciò posto, nella vicenda in esame, come si è rilevato in precedenza, la cessione delle azioni di SA Factor s.p.a., in misura pari al 91,802 % del capitale sociale, è stata ricostruita concordemente dai giudici di merito come una alienazione a titolo sostanzialmente gratuito, perché effettuata a prezzo irrisorio, attesa l'abnorme sproporzione tra il prezzo corrisposto da Sagest s.p.a. a Ligestra s.r.l., pari ad euro 30.000,00, ed il valore della partecipazione oggetto di dismissione, quantificabile in decine di milioni di euro. Entrambi i giudici di merito, inoltre, hanno evidenziato analiticamente le ragioni da cui desumere la piena consapevolezza dell'effettiva portata economica dell'operazione da parte delle persone fisiche operanti per conto tanto della cedente Ligestra s.r.l. quanto dell'acquirente Sagest s.p.a.
7. Infondata, infine, è la censura esposta nel terzo motivo di ricorso, e riguardante l'insussistenza delle esigenze cautelari, almeno per quanto attiene alle azioni di SA Factor s.p.a. ed al complesso aziendale di quest'ultima. Si potrebbe evidenziare che le azioni di SA Factor s.p.a., ora denominata Sagest Capital s.p.a., possedute da Sagest s.p.a. costituiscono l'oggetto ed il profitto del peculato, come tali suscettibili di confisca obbligatoria a norma dell'art. 322-ter cod. pen., e che, stante l'entità della partecipazione, pari al 91,802 % del capitale sociale, profitto del reato sono anche, sostanzialmente, il complesso aziendale della società oggetto di cessione, nonché il credito di quest'ultima verso ER HE RO s.a. In ogni caso, immuni da vizi logici sono le motivazioni dell'ordinanza impugnata allorché evidenziano il pericolo di dispersione dei beni in sequestro, se restituiti all'istante, anche alla luce della possibilità di procedere rapidamente a liquidazione della società dismessa e della disponibilità di conti esteri, già accertata almeno con riferimento ad uno dei coindagati, AD, il quale è, anzi, indicato come uno degli ideatori dell'operazione qualificata a norma dell'art. 314 cod. pen.
8. All'infondatezza dei motivi del ricorso proposto da GE ZO Di IO, segue il rigetto dello stesso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla inammissibilità dei ricorsi presentati da Sagest s.p.a. e da Sagest Capital s.p.a., segue, invece, la condanna di queste due società non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche, singolarmente, al versamento della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende. 020 M 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di Di IO GE ZO che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di Sagest Capital s.p.a. e Sagest s.p.a., che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuna società al versamento della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende. Così deciso in data 13 luglio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Antonio Corbo Autos. Gah ch i M DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 SET 2017, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pista Esposito 212 1