Sentenza 1 settembre 1999
Massime • 1
I gruppi consiliari regionali sono organi delle Regioni, e, pertanto, il rapporto di lavoro posto in essere con gli stessi va considerato, a tutti gli effetti, di pubblico impiego, salvo che non risulti che la normativa regionale abbia inteso qualificarlo di diritto privato. Nel caso della Regione Molise, non risultano disposizioni regionali in tal senso, emergendo, al contrario, dal plesso normativo concernente i predetti gruppi consiliari (art. 11 legge r. 22 Maggio 1971, n. 347; artt. 1 e 2 legge r. 5 settembre 1978, n. 21) la configurabilità del rapporto di lavoro con i medesimi come impiego pubblico, sia pure a tempo determinato, e comunque per una durata non superiore a quella della legislatura. Ne consegue che, per le controversie concernenti il rapporto di lavoro con i gruppi consiliari del Molise nel corso delle legislature 1985 - 1990, e 1990 - 1995, va dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Commentario • 1
- 1. Spese di rappresentanza dei politici o peculato? (Cass.20535/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 agosto 2020
Rimborso spese di rappresentanza: il denaro attribuito ai gruppi consiliari regionali è denaro pubblico, gestito da pubblici ufficiali, funzionalmente vincolato. Non sono spese di rappresentanza, cioè, tutte quelle estranee alla rappresentanza del gruppo, all'accrescimento della sua capacità operativa all'interno del Consiglio, e connesse solo alla proiezione esterna ed alle esigenze di visibilità del consigliere o del partito di appartenenza. Il gruppo consigliare, per la Cassazione, non è un'appendice del partito politico a cui appartiene il singolo consigliere. per poter qualificare le spese di rappresentanza dei gruppi regionali come spese rimborsabili, occorre 1) un collegamento …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/09/1999, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 1 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI FR AV, elettivamente domiciliato in Roma, via Ugo Bassi n. 3, presso l'avv. Ennio Mazzocco, che lo rappresenta e difende unitamente all' avv. Roberto Masiani, come da procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
1) REGIONE MOLISE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
2) GRUPPO CONSILIARE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Mario Verrecchia;
3) GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO POPOLARE ITALIANO (già D.C.) in persona del legale rappresentante pro tempore;
4) GRUPPO CONSILIARE DEI CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI (già D.C.) in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimati -
per il regolamento preventivo di giurisdizione sul ricorso al T.A.R.Molise, notificato il 18 aprile 1991, R.G. 257/1991.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 maggio 1999 dal Relatore Cons. Giuseppe Ianniruberto;
Udito il P.M., in persona dell' Avvocato Generale dott.Franco Morozzo Della Rocca, che ha concluso per la giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al T.A.R. del Molise notificato il 18 aprile 1991, IO Di FR esponeva di essere stato assunto con nota del 31 marzo 1987 dal Presidente del Gruppo consiliare D.C. presso la Regione Molise ai sensi della l.r. 29 agosto 1986 n. 13 e di aver continuato a svolgere le mansioni di segreteria anche dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale del maggio 1990;
di aver ricevuto la nota del 19 febbraio 1991, con la quale il Presidente del predetto gruppo consiliare aveva disposto la cessazione del rapporto di lavoro in atto;
di essere stato regolarmente retribuito a tutto il gennaio 1991. Asseriva, quindi, che tale il rapporto, da qualificarsi di pubblico impiego a tempo determinato per la legislatura 1985/90, era stato implicitamente prorogato per quella successiva 1990/95, per cui chiedeva, da un lato, l' annullamento della richiamata nota del 19 febbraio 1991 e di ogni atto ad essa antecedente o conseguente, collegato o comunque connesso, e, dall' altro, che venisse sollevata la questione di costituzionalità della disciplina regionale, in forza della quale era stato adottato il provvedimento impugnato.
Con ricorso notificato il 2 maggio 1997 il Di FR ha proposto regolamento preventivo allo scopo di sentir dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo adito, all' uopo notificando l' atto al gruppo consiliare dei Cristiani Democratici e del Partito Popolare Italiano ed, a seguito di ordinanza di questa Corte, al gruppo consiliare della Democrazia Cristiana. Le parti intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte deve in primo luogo dichiarare la inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto nei confronti del gruppo consiliare dei Cristiano Democratici e del Partito Popolare Italiano, che non sono parti del giudizio promosso dinanzi al T.A.R. e che sono stati ora chiamati in giudizio, così come emerge dalla intestazione del ricorso, in quanto "già D.C.". Orbene, alla stregua degli atti del giudizio ed alle allegazioni della stessa parte ricorrente, non si comprende in base a quale fenomeno giuridico i predetti due gruppi possano essere considerati come derivazione della Democrazia Cristiana, mancando al riguardo qualsivoglia elemento di valutazione, tanto più necessario ove si rifletta, come si dirà in seguito, che i gruppi consiliari sono organi del consiglio regionale.
2. Passando all' esame del proposto regolamento, va premesso che il ricorrente chiede la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto i gruppi consiliari del consiglio regionale devono essere considerati organi della Regione, così come ha già ritenuto la Corte costituzionale e come emerge dall' art.11 dello Statuto della Regione Molise, con la conseguenza che il rapporto posto in essere nei suoi confronti va a tutti gli effetti considerato di pubblico impiego.
3. La Corte ritiene di dover ricordare che, come giustamente si assume dal ricorrente, i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, espressione dei partiti o delle correnti politiche in esso rappresentanti e che, in quanto tali, godono di una particolare autonomia in funzione dell' attività dell' assemblea, mediante la elaborazione di proposte, il confronto con le altre forze politiche, così realizzando quel pluralismo, che costituisce un elemento essenziale della dialettica democratica (cfr. Corte cost. 22 dicembre 1988 n. 1130, 12 aprile 1990 n. 187, 10 febbraio 1993 n. 43). Con riferimento al caso in esame, vanno poi tenute in conto alcune disposizioni della legislazione della Regione Molise, rilevanti per decidere sulla sollevata questione di giurisdizione. L' art. 11 l.22 maggio 1971 n. 347, con la quale è stato approvato lo Statuto della predetta Regione, prevede che, nell' ambito del consiglio regionale, i consiglieri eletti nelle liste aventi lo stesso contrassegno, possono costituirsi in gruppi consiliari, ai quali il consiglio assicura i mezzi per il loro funzionamento. Con la legge regionale 5 settembre 1978 n. 21 (norme relative alla dotazione dei mezzi necessari per il funzionamento e l' attività dei gruppi consiliari), si dispone che la giunta, previa designazione dei singoli gruppi, provvede a destinare del personale a questi, in una quantità che tenga conto della loro consistenza numerica (artt. 1 e 2).
L' art. 1 ultimo comma di tale legge poneva il divieto di provvedere anche in sostituzione del personale non assegnato, a qualsiasi assunzione per prestazioni di lavoro subordinato avente carattere di continuità, pur prevedendo un contributo forfettario per ogni unità di personale non assegnato. Questo assetto è stato modificato con la legge regionale 29 agosto 1986 n. 13, la quale ha stabilito, da un lato, che può essere disposto il comando di dipendenti di altri enti - se ciò è possibile secondo la normativa regionale vigente - e, dall' altro, che i gruppi possono utilizzare i fondi messi a loro disposizione per eventuali incarichi a termine per la durata massima della legislatura, che si risolvono in ogni caso con la fine della legislatura durante la quale il rapporto ha avuto inizio (art. 1). Dall' assetto normativo richiamato risulta confermato che, anche per la Regione Molise, i gruppi consiliari costituiscono organi del consiglio regionale e che pertanto nei confronti dei lavoratori eventualmente da questi gruppi assunti in forza della legge n. 13 del 1986 viene ad instaurarsi un rapporto di pubblico impiego, sia pure a tempo determinato e comunque per una durata non superiore a quella della legislatura: non risulta infatti che la normativa regionale richiamata - a differenza di quanto è avvenuto per altre regioni, come il Veneto (cfr. Corte cost. 19 ottobre 1988 n. 973) o la Toscana (cfr. Corte cost. 187/1990 cit.) - abbia inteso qualificare tale rapporti come "di diritto privato", elemento che avrebbe potuto far rientrare la preesente controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, in luogo di quella esclusiva del giudice amministrativo, che, nel caso in esame, deve essere perciò affermata.
4. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del presente giudizio tra il ricorrente, la Regione Molise ed il Gruppo Consiliare D.C., mentre nessuna statuizione va presa per quanto riguarda le altre parti intimate, che non hanno svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alla domanda proposta dal Di AN nei confronti della Regione Molise e del Gruppo Consiliare della Democrazia Cristiana e compensa tra queste parti le spese del presente giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso per regolamento proposto nei confronti dei Gruppi Consiliari del Partito Popolare Italiano e dei Cristiani Democratici Uniti;
nulla per le spese per questi intimati.
Roma, 6 maggio 1999 Depositata in cancelleria l'1 settembre 1999.