Sentenza 3 dicembre 2012
Massime • 1
Il presidente di un gruppo consiliare regionale riveste la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto, nel suo ruolo, partecipa alle modalità progettuali ed attuative della funzione legislativa regionale, nonchè alla procedura di controllo del vincolo di destinazione dei contributi erogati al gruppo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di peculato nel caso di appropriazione dei contributi destinati all'attività del gruppo consiliare da parte del Presidente del gruppo medesimo).
Commentari • 8
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FATTO Con sentenza n. 15/2019 del 16 gennaio 2019, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna ha condannato D. Mario, in qualità di Consigliere regionale della Sardegna e, prima del Gruppo consiliare di «Alleanza nazionale» (XIII legislatura) e, poi, di quello del «Popolo della libertà» (XIV legislatura), al pagamento, in favore della Regione Sardegna, della somma di euro 765.005,87, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e spese legali nella misura di euro 2.812,90, per aver indebitamente utilizzato i fondi pubblici assegnati ai Gruppi da lui presieduti, per esigenze personali proprie o di altri membri del gruppo. Più precisamente, sono stati utilizzati per l'acquisto …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta avverso la sentenza assolutoria emessa il 30 marzo 2015 dal G.U.P. dello stesso Tribunale, in parziale riforma della decisione - per quanto in questa sede di interesse - ha dichiarato la responsabilità di: - Anacleto Benin in ordine al reato di cui all'art. 314 c.p. in relazione alle somme versategli da Massimo Lattanzi; - Giuseppe Cerise in ordine al reato di cui all'art. 7 l. n. 195/1974 sub T) in relazione alle somme indicate in dispositivo ed alle retribuzioni dei dipendenti Patat, Trenta e Gatti dal 14 agosto …
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1. Con la sentenza che si segnala, il Tribunale di Bologna esclude che le spese effettuate e i rimborsi ottenuti da alcuni Consiglieri della Regione Emilia Romagna abbiano integrato gli estremi del delitto di peculato di cui all'art. 314 c.p. Tale pronuncia si inserisce nell'ambito di un'ampia indagine che ha riguardato capigruppo e consiglieri di tutti i partiti rappresentati nell'Ente territoriale e che ha dato origine a separati procedimenti (v. anche Cognizzoli, Peculato: il concetto di "condotta appropriativa" in una sentenza assolutoria nei confronti dei consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, in questa Rivista, 20.1.2016). Il giudice assolve gli imputati perché "il fatto non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2012, n. 49976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49976 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 03/12/2012
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1676
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 44090/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT FR, nato ad [...] il [...];
avverso ordinanza emessa in data 09/10/2012 dal Tribunale di Roma - sezione riesame nella procedura incidentale di riesame di provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere;
esaminati l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G. Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori del ricorrente, avv. Carlo Taormina e avv. Enrico Pavia, che hanno insistito per l'accoglimento dell'impugnazione. RITENUTO IN FATTO
1. Sulla base di segnalazione dell'11.9.2012 della Guardia di Finanza di Roma di operazioni "sospette" rilevate dalla U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria) in merito a numerosi bonifici esteri effettuati attraverso il conto corrente Unicredit n. 401372093 intestato al gruppo consiliare del Popolo della Libertà della Regione Lazio in favore di conti correnti spagnoli intestati a TO FR, presidente del predetto gruppo consiliare, incongruenti con le finalità di tale incarico e potenzialmente rappresentative di distrazioni di fondi per scopi personali, il Procuratore della Repubblica di Roma promuoveva indagini consistenti nell'acquisizione e controllo di atti amministrativi, bancari e contabili aventi per oggetto l'attività di gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo consiliare regionale del DL presieduto dal TO.
1.1. Dai primi accertamenti risultava che: a) tale gruppo consiliare era titolare di due conti correnti bancari nn. 401372093 e 401372103 accesi presso l'Unicredit il 26.5.2010, in coincidenza con l'insediamento del nuovo Consiglio Regionale;
b) unica persona abilitata ad operare su tali conti bancari era il consigliere regionale TO nella sua qualità di presidente del gruppo consiliare del DL con possibilità di subdelegare il dirigente la propria segreteria;
c) i due conti erano alimentati unicamente dai contribuiti erogati dalla Regione Lazio con specifici stanziamenti di bilancio in favore dei gruppi politici consiliari con la duplice finalità di consentire, da un lato, l'efficace "funzionamento" degli stessi gruppi e di favorire, dall'altro, il mantenimento del rapporto di ciascun consigliere con il proprio collegio elettorale. Tale duplice finanziamento in favore dei gruppi consiliari a carico del bilancio regionale è specificamente previsto dalla normativa regionale.
In primo luogo dalla L.R. Lazio 15 marzo 1973, n. 6 (e succ. mod.) sul funzionamento dei gruppi consiliari, il cui art. 3 attribuisce a ciascun gruppo un contributo mensile per le "spese di funzionamento" composto da una quota fissa (Euro 1.291,00 per ogni gruppo) e da una quota variabile ragguagliata alla consistenza numerica di ogni gruppo (Euro 620,00 per ciascun consigliere). L'art. 3 bis della stessa legge prevede, poi, un ben più cospicuo contributo mensile, quantificato annualmente con delibere dell'Ufficio di Presidenza della Regione (gradualmente accresciuto dal 2010) e subordinato - pena l'automatica sospensione del contributo - alla presentazione entro il mese di febbraio di ciascun anno di una "relazione dettagliata" a cura del presidente del gruppo consiliare sull'impiego di tali fondi.
In secondo luogo dalla L.R. Lazio 18 maggio 1998, n. 14, il cui art. 8 prevede la corresponsione a ciascun consigliere regionale di "una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute per mantenere il rapporto tra eletto ed elettori nonché per rendere più agevole l'esercizio della funzione, restando escluso ogni vincolo di mandato". Tale "rimborso" è erogato ai consiglieri "per il tramite del gruppo consiliare di appartenenza". L'importo della somma è per i consiglieri della Regione Lazio pari ad Euro 4.190,00 netti mensili moltiplicati per il numero dei componenti del gruppo. Essendo il gruppo del DL composto da 17 consiglieri la somma mensilmente versata sul conto indicato dallo stesso gruppo, ai sensi della L.R. n. 14 del 1998, citato art. 8, è pari ad Euro 71.230,00 mensili.
1.2. Dalle prime indagini emergeva che il TO nella sua qualità di presidente del gruppo DL, aveva compiuto personalmente o avvalendosi dei suoi capi-segreteria, nel periodo dal 10.6.2010 al 2.7.2012, tutta una serie di operazioni di impiego, in proprio favore o verso terzi, dei fondi pubblici regionali accreditati sul conto n. 40137093 palesemente estranee - anche alla luce dell'interrogatorio reso dal TO in veste di indagato del reato di peculato - alle finalità del contributo - finanziamento previsto dalla L.R. n. 6 del 1973, art. 3 bis, e tali da apparire sintomatiche di contegni deliberatamente appropriativi, per suo esclusivo vantaggio patrimoniale, del pubblico denaro destinato al gruppo consiliare del DL.
2. Venendo in luce nel prosieguo delle indagini elementi di riscontro di tale ipotesi accusatoria, il g.i.p. del Tribunale di Roma - accogliendo la richiesta del procedente p.m. - ha emesso in data 1.10.2012 ordinanza con cui ha applicato a FR TO la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di peculato continuato, commesso - anche in concorso con i capi della sua segreteria - dal 26.5.2010 al 24.7.2012, perché con ripetute operazioni bancarie di diverso tipo si appropriava di somme di denaro per un complessivo ammontare - allo stato delle indagini - di Euro 1.357.418,00, che sottraeva dai conti bancari intestati al g.c. DL affidati alla sua gestione, trasferendole - "per finalità estranee a quelle indicate nella L.R. 15 marzo 1973, n. 6, art. 3 bis" - su propri conti personali (italiani ed esteri) ovvero utilizzandole a proprio vantaggio.
2.1. Il g.i.p. ha ritenuto il TO raggiunto da convergenti e gravi indizi di colpevolezza per l'ascritto reato di peculato continuato desunti da oggettive fonti contabili e documentali e dalla implausibilità delle giustificazioni che l'indagato ha tentato di offrire dei propri contegni distrattivi. Il g.i.p. premette che le appropriazioni pecuniarie contestate al consigliere regionale pertengono, come da imputazione, unicamente al conto corrente n. 401372093, sul quale sono affluiti i contribuiti previsti dalla L.R. n. 6 del 1973, art. 3 bis, per il funzionamento del gruppo consiliare. L'accusa non riguarda le somme accreditate sul secondo conto corrente (n. 401372103) intestato al gruppo del DL, sul quale sono confluiti i finanziamenti erogati a ciascun consigliere per curare i rapporti con il proprio collegio elettorale previsti dalla L.R. n. 14 del 1998, art.
8. La qual cosa concorre a dimostrare l'arbitrarietà dei prelievi di denaro operati dal TO in proprio favore dal primo conto bancario con la falsa causale di "indennità L.R. n. 14 del 1998, ex art. 8" e che - incurante del divieto di cumulo delle indennità percepite dai consiglieri regionali - si è autoattribuito in misura doppia o perfino tripla (come consigliere, come capogruppo consiliare, come presidente della commissione bilancio).
L'accertata movimentazione del conto 401372093 intestato al gruppo consiliare del DL e degli speculari flussi di denaro pervenuti sui numerosi conti correnti personali del TO, nazionali ed esteri, rende palese, ad avviso del g.i.p., l'ingiustificata condotta appropriativa attuata dall'indagato.
Dal conto 401372093 sono stati disposti nel periodo indagato (biennio 2010-2012) 634 bonifici nazionali (per l'importo di 2,7 milioni di Euro), 64 dei quali - per il globale importo di Euro 755.046,00 - sono stati effettuati a favore di più conti bancari del TO, con la ridetta impropria imputazione L.R. n. 14 del 1998, ex art. 8, che l'indagato pur nella sua veste di presidente del gruppo consiliare non aveva titolo per fare propri. Somme in tutta evidenza utilizzate per motivi privati del TO. Al riguardo il g.i.p. segnala, a titolo di esempio, due bonifici dell'agosto 2011 per un totale di Euro 29.500,00 in pagamento di spese alberghiere di soggiorno in Sardegna (circa dieci giorni) e un bonifico online del 10.7.2012 per fornitura e posa in opera di una caldaia nella villa di San Felice al Circeo acquistata da TO nel 2011.
Attraverso lo stesso conto, depositario dei finanziamenti previsti dalla L.R. n. 6 del 1973, art. 3 bis, risultano effettuati nel medesimo periodo in verifica 59 bonifici all'estero, ben 54 dei quali per il complessivo importo di Euro 339.442 disposti a favore di conti bancari spagnoli intestati al TO. L'ordinanza cautelare rileva che in un sol giorno (2.7.2012) TO ha effettuato 13 bonifici (6 nazionali e 7 esteri) per la somma totale di Euro 100.567,00. L'ulteriore incessante movimentazione del conto del g.c. DL 401372093 è avvenuta mediante assegni, carte di credito/debito, prelevamenti allo sportello o con bancomat, pagamenti con bancomat. Le indagini in corso di sviluppo hanno portato in luce "un utilizzo incontrollato di tali strumenti finanziari", molte delle spese così eseguite non trovando - allo stato delle verifiche - alcuna corrispondente giustificazione contabile. Nel biennio in esame sono stati emessi sul citato conto 130 assegni per un valore di Euro 369.149,00; sono state utilizzate carte di credito per un valore di Euro 184.400,00; sono stati accertati prelievi di contante per Euro 148.154,00. Molte operazioni di acquisto di beni (in supermercati, in esercizi commerciali, in negozi di elettronica, ecc.) non presentano alcuna attinenza con le finalità delle erogazioni regionali inerenti al funzionamento, pur latamente inteso, del gruppo consiliare del DL.
Alle descritte ingenti somme "uscite" dal conto bancario si sommano ulteriori esborsi tra i quali il g.i.p. segnala innanzitutto ratei mensili dell'importo di Euro 2.896,00 dal maggio 2011 fino al 2.7.2012 relativi all'acquisto rateale di un autoveicolo BMW X5 del valore di oltre 80.000 Euro effettuato da TO, nella sua qualità di presidente del g.c. DL, e destinato al suo esclusivo uso personale, nonostante egli già disponga - in ragione della carica di capogruppo - di servizio di trasporto con vettura e autista. Nondimeno l'acquisto, di problematico inquadramento nelle finalità istituzionali del gruppo consiliare, non è oggetto di specifica accusa penale ex art. 314 c.p.. Lo è, invece e necessariamente, la singolare susseguente condotta del TO che il 25.7.2012, il giorno successivo alla sua sostituzione nella carica di presidente del gruppo, ha intestato a se stesso l'autovettura, comparendo nell'atto di compravendita nella duplice veste di venditore (quale presidente del g.c. DL) e di privato acquirente. Analogo contegno tenuto da TO anche con un veicolo Smart acquistato con denaro del gruppo DL (c/c 401372093), utilizzato a titolo personale dalla sola segretaria particolare del TO e che questi intesta a se stesso all'atto della cessazione dalla carica di capogruppo. Parimenti l'analisi frazionata dei flussi di denaro transitati sui conti bancari personali del TO ha dato modo alla G.d.F. di constatare come - se non vi fosse stato un drenaggio (id est appropriazione) di oltre 240.000 Euro dal conto del gruppo consiliare ai conti dell'indagato - costui non avrebbe avuto la provvista disponibile per l'emissione di assegni circolari per 100.000 Euro destinati all'acquisto della casa di San Felice al Circeo, ne' per l'emissione di altro assegno circolare per Euro 33.500,00 con cui ha acquistato a titolo personale una vettura Jeep Wrangler.
2.2. A fronte della unisignificanza indiziaria dei dati offerti dall'analisi della movimentazione del conto bancario del g.c. DL e dei conti personali del TO, dati caratterizzati da intrinseca autoreferenziale valenza accusatoria, cui si sovrappone l'inverosimiglianza delle spiegazioni rese dall'indagato per il constante prosciugamento delle contribuzioni regionali L.R. n. 6 del 1973, ex art. 3 bis, stemperata poi in sostanziali ammissioni dei fatti appropriativi nella loro storicità, il g.i.p. ha affrontato con una estesa motivazione il tema centrale della presente vicenda processuale costituito dalla qualificazione giuridica dei fatti appropriativi compiuti dall'ex capogruppo del DL presso la Regione Lazio, in funzione dei quali questi - afferma il g.i.p. - "sin dall'inizio della consiliatura ha inteso le sovvenzioni pubbliche previste dalle leggi regionali per le realizzazioni di interessi e utilità pubbliche come il proprio personale portafoglio". Passata in rassegna la normativa regionale regolante i gruppi consiliari sul piano organizzativo e sul piano dei contribuiti loro erogati per consentirne il funzionamento, il g.i.p. ha affermato che i gruppi consiliari, al pari degli analoghi gruppi istituiti nel Parlamento nazionale e negli altri enti territoriali elettivi (Comune, Provincia), debbono senz'altro considerarsi muniti di natura pubblica e che il loro presidente è un pubblico ufficiale. I gruppi, previsti dallo Statuto della Regione Lazio (L.R. statutaria 11 novembre 2004, n. 1, art. 31) e dal relativo Regolamento (artt. 12, 12 bis e 13), svolgono funzioni di carattere pubblico, collaborando all'organizzazione dei lavori del Consiglio regionale e partecipando alla formazione delle commissioni consiliari. L'impiego delle risorse finanziarie attribuite da leggi regionali ai gruppi per l'espletamento delle loro funzioni è sottoposto al vaglio del Comitato regionale di controllo contabile. Sicché i gruppi consiliari possono qualificarsi come "strutture interne agli organi assembleali, disciplinate da norme di diritto pubblico, che contribuiscono e partecipano all'esercizio della funzione legislativa" (ordinanza, p. 16). Situazione oggettiva cui non fanno velo i rapporti intercorrenti tra i gruppi consiliari e i partiti politici di riferimento, trattandosi di rapporti di esclusiva natura politica. Rapporti neppure necessari e - tanto meno - vincolanti, esistendo gruppi privi di partiti di riferimento (gruppi misti) e godendo il gruppo e i singoli consiglieri - in applicazione del principio costituzionale (art. 67 Cost.) del divieto di mandato imperativo (ribadito dalla L.R. n. 14 del 1998, art. 8) - di piena autonomia decisoria rispetto a direttive o linee politiche promananti dal partito politico.
Su tale natura pubblicistica dei gruppi consiliari, affermata anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. civili, 1.9.1999 n. 609, Di Frangia
contro
Regione Molise, rv. 529547: "I gruppi consiliari regionali sono organi delle Regioni"), si innesta la coerente qualifica di pubblico ufficiale attribuibile al presidente del gruppo, che ne esprime la volontà e la rappresentanza in più sedi e forme (Conferenza dei Capigruppo: art. 31, comma 2 Statuto) ed in rapporto di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio regionale.
Apparendo evidente che la disponibilità delle risorse finanziarie attribuite dalla Regione al gruppo consiliare del DL, la cui illecita appropriazione è contestata al TO (unica persona autorizzata ad operare sui due conti correnti intestati al gruppo), si collega in relazione di diretta causalità funzionale alla carica di presidente del gruppo ricoperta dal TO, la condotta appropriativa da questi realizzata non può che essere ricondotta alla fattispecie del peculato. Fattispecie integrata appunto dalla appropriazione di denaro altrui di cui il pubblico ufficiale abbia giuridica disponibilità in ragione del suo ufficio.
2.3. Alla solidità della piattaforma indiziaria su cui, pur nel divenire delle indagini preliminari, è incardinata la posizione di FR TO si connettono ineludibili esigenze probatorie, integrate per il g.i.p. da tutti e tre i parametri valutativi contemplati dall'art. 274 c.p.p., e per la tutela delle quali l'unica misura cautelare efficace è quella della custodia in carcere. Sussistono per il g.i.p. esigenze di cautela connesse al pericolo di reiterazione di fatti criminosi desumibili dalla oggettiva gravità della condotta criminosa e dalle sue peculiari modalità esplicative. TO ha commesso, infatti, i molteplici episodi di peculato "in modo preordinato, scientifico e reiterato", circondandosi di correi e persone compiacenti in grado di fungere da bracci operativi degli illeciti da lui architettati.
È altresì ravvisabile il pericolo che il TO fugga, sottraendosi ad ogni confronto con l'accusa e con le evenienze che questa va progressivamente disvelando sul ruolo e le illecite attività compiute dall'indagato nei soli due anni in cui è durata la sua consiliatura regionale. L'indagato dispone di tre appartamenti in Spagna (Tenerife) ed è ivi titolare di cinque conti bancari. È concreto - quindi - il pericolo che, con l'emergere di ulteriori o più estesi contegni criminosi a lui riferibili, l'indagato decida di fuggire all'estero, dove ha già trasferito cospicue risorse finanziarie.
Sussistono, infine, esigenze connesse alle indagini per il pericolo di acquisizione e di genuinità delle fonti di prova. In relazione agli approfondimenti investigativi in corso appare attuale e concreto il pericolo di interferenze volte ad ostacolare la genuina raccolta delle prove o ad alterare (anche con uno spregiudicato utilizzo dei mezzi di informazione) i fatti storici e "sterilizzare i gravi episodi di ruberie personali, diluendoli in una sorta di responsabilità collettiva che, in cerchi più ampi, coinvolge tutti i componenti del gruppo consiliare, l'intero Consiglio regionale, le strutture della Regione".
3. Avverso l'ordinanza cautelare il TO ha proposto istanza di riesame. L'impugnazione, nel censurare i dati apprezzati in riferimento a talune appropriazioni ascritte al TO e alla reale esistenza di esigenze cautelari, focalizza le proprie critiche sul tema della qualificazione giuridica delle condotte distrattive del denaro del gruppo consiliare. Tali condotte non integrano il reato di peculato, ma il diverso e meno grave reato di appropriazione indebita eventualmente aggravata ex art. 61 c.p., n. 11, (reato per cui non è consentita, quoad poenam, l'adozione di misure coercitive personali). L'accusa di presunta appropriazione di denaro mossa al TO concerne denaro nella disponibilità di una associazione non riconosciuta di natura privatistica quale deve considerarsi un gruppo consiliare regionale.
4. Con ordinanza pronunciata il 9.10.2012 il Tribunale di Roma ha respinto il riesame e confermato la misura carceraria applicata al consigliere regionale TO.
4.1. Il Tribunale, nel segnalare che il p.m. ha prodotto in udienza copia di atti istruttori sopravvenuti relativi all'emergere di altri episodi di indebita utilizzazione da parte dell'indagato per motivi personali di somme provenienti (bonifici) dal conto 401372093 del gruppo DL (viaggi - vacanze a Londra, a Tenerife, a Nizza;
articoli di arredamento dell'abitazione privata del TO), ha rimarcato che il compendio delle sottrazioni pecuniarie attribuibili all'indagato è suscettibile di allarmante espansione alla luce dei controlli su tutte le altre spese e gli altri impieghi del denaro destinato al gruppo consiliare da lui presieduto effettuate nei due anni di consiliatura regionale.
4.2. I giudici del riesame hanno altresì constatato che la difesa del TO non contesta la ricostruzione storica dei molteplici fatti appropriativi ascritti all'indagato delineata nel provvedimento custodiale, incentrandosi precipuamente sul tema della qualificazione giuridica delle condotte appropriative. In tale prospettiva, fermi restando i ribaditi univoci elementi indiziari avvaloranti le appropriazioni delle somme erogate dalla Regione al g.c. DL con accredito sul conto 401372093 in virtù della previsione della L.R. n. 6 del 1973, art. 3 bis, il Tribunale ha valutato privi di pregio i rilievi critici sul carattere appropriativo di alcune somme giacenti nei conti personali del TO.
In particolare ha giudicato inconsistente il rilievo per cui 300.000 dei 755.000 Euro reperiti sui conti dell'indagato equivarrebbero alla remunerazione ("indennità di carica") per le cariche di presidente del gruppo consiliare DL e di presidente della commissione bilancio. Tesi incongrua, al di là della dissimulatoria giustificazione contabile addotta dal TO per incamerare tali somme (imputate alla L.R. n. 14 del 1998, art. 8, che prevede l'assegnazione, per il tramite del gruppo consiliare, di Euro 4.190,00 a ciascun consigliere per coltivare i rapporti con il collegio elettorale), atteso che per i consiglieri regionali vige il divieto di cumulo delle indennità e che in ogni caso la somma è stata veicolata (con bonifici) sui conti del TO dalla fonte finanziaria (conto 401272093) relativa alla contribuzione prevista dalla L.R. n. 6 del 1973, art. 3 bis, per il funzionamento del gruppo consiliare. Analogamente il Tribunale ha ritenuto incongrue le puntualizzazioni sull'asserita restituzione al (conto corrente del) gruppo consiliare delle somme impiegate per pagare il costoso soggiorno privato in Sardegna (Euro 30.000,00). Addotta restituzione che, a tutto concedere, sarebbe avvenuta un anno dopo l'indebito prelievo e che non elide la penale rilevanza del fatto, avuto riguardo alla natura istantanea del reato di peculato.
4.3. Affrontando in dettaglio il tema centrale della qualificazione giuridica delle illecite condotte del TO, il Tribunale del riesame ha condiviso l'assunto accusatorio fatto proprio dal g.i.p. disponente la misura cautelare, secondo cui dette condotte debbono essere necessariamente sussunte nell'ipotesi criminosa del peculato. Al riguardo il collegio decidente ha preso le mosse dalle "evidenti funzioni di carattere pubblicistico" svolte dai gruppi consiliari in seno alla Regione Lazio, respingendo la loro esclusiva classificazione quali - secondo la tesi difensiva - organismi di natura privatistica che mutuano la personalità giuridica privata (associazioni non riconosciute) dai partiti politici di cui sono espressione. Disciplinati dallo Statuto regionale del Lazio e dal relativo Regolamento interno, i gruppi consiliari operano come una componente dell'organizzazione del Consiglio regionale, collaborando alla programmazione dei lavori dell'assemblea (attraverso la Conferenza dei capigruppo) e alla formazione e all'attività delle commissioni consiliari. Funzioni di sicuro rilievo pubblico vieppiù avvalorate dalla disciplina delle risorse economiche che l'ente Regione riserva ai gruppi consiliari, attraverso specifiche poste del bilancio, per l'espletamento delle loro funzioni "secondo i criteri fissati da legge regionale" (art. 13 Regolamento). Criteri in particolare dettati dalla L.R. n. 6 del 1973, artt. 3 e 3 bis, in nome dei quali sono erogati i contribuiti finanziari oggetto del procedimento instaurato nei confronti del TO (ad esso essendo estranee le sovvenzioni elargite a ciascun consigliere a mente della L.R. n. 14 del 1998, art. 8, per i rapporti con i collegi elettorali). Contributi che inevitabilmente implicano un vincolo di destinazione funzionale delle corrispondenti somme. Tant'è che la legislazione regionale prevede un puntuale obbligo di rendiconto gravante sui presidenti dei gruppi nei confronti del Comitato regionale di controllo contabile.
Ne consegue che i gruppi consiliari possono definirsi quali "strutture interne agli organi assembleali", disciplinate da norme di diritto pubblico, che contribuiscono e partecipano all'esercizio della funzione legislativa pubblica. In tale contesto il TO, pubblico ufficiale nella sua originaria veste di consigliere regionale, ha avuto la disponibilità delle ingenti risorse destinate dalla Regione al gruppo consiliare del DL in ragione del suo ruolo di presidente del gruppo. Di tal che la distrazione di tali risorse a proprio personale profitto realizzata dal TO, al di fuori - in modo palese e perfino irridente - di qualsiasi loro impiego per le finalità di legge, non può che integrare il contestato delitto di peculato.
L'oggettività delle condotte attraverso le quali l'ex capogruppo del DL nella Regione Lazio ha fatto "propri" i fondi regionali stanziati per la "attività" dei gruppi consiliari correlata alle funzioni svolte dagli stessi nell'assetto organizzativo del Consiglio regionale, oggettività in limitata misura contestata - ripete il Tribunale - dal TO, rende pretestuose ed illogiche le giustificazioni difensive prospettate dal prevenuto negli interrogatori resi al p.m. e al g.i.p. Giustificazioni tutte nettamente contraddette dalle acquisite fonti documentali e testimoniali.
4.4. Sul centrale tema della qualificazione giuridica dei fatti ascritti all'esponente regionale del DL il Tribunale si fa carico di valutare gli arresti giurisprudenziali richiamati nell'istanza di riesame a sostegno della natura privatistica dei gruppi consiliari e dello svolgimento di funzioni non definibili come pubbliche svolte dal rappresentante o portavoce del gruppo che ricopra la carica di presidente.
In tale analisi il Tribunale non si esime dal valutare anche un precedente penale di questa stessa Corte di legittimità. Trattasi di decisione con cui è stata annullata la sentenza della Corte di Appello di Trento che - confermando la sentenza di primo grado - ha affermato la responsabilità per peculato del presidente di un gruppo consiliare della Provincia di Trento in tesi appropriatosi dei contributi ottenuti dall'ente provinciale per lo svolgimento dei "compiti" del gruppo (Cass. Sez. 6, 12.5.2003 n. 33069, Tretter, rv. 226531). Nel caso di specie la S.C., afferma il Tribunale, non si è soffermata sulla natura giuridica dei gruppi consiliari, limitandosi ad evidenziarne il carattere ambivalente, ma ha analizzato i limiti del vincolo di destinazione pubblica delle sovvenzioni provinciali in favore dei gruppi consiliari, definendone gli ambiti valutativi in rapporto alla ampiezza della nozione dei "compiti" funzionali dei gruppi previsti dalla legislazione di settore come condizione dei contributi e del loro impiego. Impiego documentato e rimasto, nel caso oggetto di esame, nei confini delle attribuzioni e finalità del gruppo consiliare della Provincia TI (donde l'insussistenza dell'ipotizzato peculato).
Nella stessa direttrice i giudici del riesame hanno richiamato la decisione, già citata dal g.i.p., delle S.U. civili di questa S.C. che ha definito i gruppi consiliari regionali come "organi delle Regioni" (Cass. S.U. Civ., 1.9.1999 n. 609, Di Frangia
contro
Molise, rv. 529547). Connotazione giuridica che non è vanificata dalla successiva decisione delle stesse S.U. civili della S.C. richiamata dalla difesa del TO (Cass. S.U. Civ., 19.2.2004 n. 3335, rv. 570307), con cui si afferma la natura duplice, pubblica e privata, dei gruppi parlamentari (cui possono assimilarsi i gruppi consiliari regionali) e che certo non sconfessa le specifiche funzioni pubbliche o di interesse pubblico che connotano l'attività dei gruppi consiliari nei loro rapporti con l'ente pubblico Regione. Lo stesso è a dirsi per la risalente decisione, pure richiamata dalla difesa del TO, del Consiglio di Stato che ha qualificato come di diritto privato il rapporto di lavoro instaurato tra il gruppo e soggetti terzi (C.d.S., Sez. 4, 28.10.1992 n. 932). Del pari non possono trarsi, infine, risolutivi canoni definitori della natura giuridica dei gruppi consiliari dalla giurisprudenza costituzionale evocata dall'istanza di riesame, atteso che con la sentenza n. 337/2005 esplicitamente il giudice delle leggi chiarisce di non voler prendere posizione sulla natura giuridica dei gruppi dei consigli regionali, ancorché in precedenti decisioni ne abbia affermato la natura di "organi delle Regioni" (Corte Cost. sentenza n. 187/1990).
4.5. In punto di esigenze cautelari il Tribunale, andando in diverso avviso dal giudice cautelare, ha ritenuto insussistente il pericolo di fuga del TO, non essendosi acquisiti dati concreti da cui dedurre che nell'imminenza del suo arresto l'indagato si accingesse realmente a riparare all'estero o a far perdere le proprie tracce. Sono state ritenute, invece, persistenti le esigenze di cautela connesse ai concomitanti pericoli di reiterazione di fatti criminosi e di condizionamento delle fonti di prova.
Quanto al rischio di recidiva, concorrono ad alimentarlo l'indubbia gravità dei fatti di peculato commessi con una condotta biennale di ostentata strumentalizzazione della carica rivestita e di "scandalosa dissipazione di ingenti risorse pubbliche per fini personali", in uno alla pendenza giudiziaria per tentata concussione risalente al periodo in cui (2004) il TO è stato sindaco di Anagni. Fatto per il quale il procedente p.m. presso il Tribunale di Frosinone ha chiesto il rinvio a giudizio del TO. Nè il pericolo di commissione di nuovi reati appare scalfito dalla destituzione dell'indagato dalla carica di capogruppo consiliare nella Regione Lazio e dalle sue dimissioni dalla carica di presidente della commissione bilancio, atteso che l'ex capogruppo regionale del DL ha mostrato di possedere notevole padronanza dei meccanismi operativi della amministrazione regionale e capacità di influenzare persone e strutture a vari livelli.
Quanto al pericolo di tutela delle acquisizioni probatorie, è facile rilevare - da un lato - che le indagini sono tuttora in corso e lasciano prefigurare l'accertamento di ulteriori fatti delittuosi a carico del TO e di eventuali correi e - d'altro lato - che il TO ha già palesato la sua propensione ad ostacolare la genuina acquisizione delle prove (rinvenimento nel tritacarte e nella pattumiera della sua abitazione di fatture destinate al gruppo consiliare del DL;
false dichiarazioni rese sul luogo di conservazione dei documenti sulla gestione contabile del gruppo;
azione intimidatoria di "dossieraggio" mediante utilizzo di alcune fatture nei confronti di avversari politici, che gli è valsa l'iscrizione quale indagato di calunnia nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica di Viterbo).
5. L'ordinanza reiettiva del Tribunale del riesame di Roma è stata impugnata per cassazione dai difensori di TO FR, che - non censurando, se non in termini indiretti e marginali, la piattaforma indiziaria su cui si incardina la posizione processuale dell'indagato - prospettano due vizi o serie di vizi di legittimità, incentrati il primo sulla qualificazione giuridica della condotta dell'indagato suppostamente estranea alla fattispecie del peculato e il secondo (in certa misura subordinato o residuale) sul tema delle esigenze cautelari e della adeguatezza dell'attuale misura carceraria. Motivi di impugnazione che si riassumono come di seguito.
5.1. Violazione dell'art. 314 c.p., per erroneo inquadramento delle appropriazioni di denaro ascritte all'on. TO nella fattispecie del peculato, posta la natura di associazione privata del gruppo consiliare regionale del DL, trattandosi di una proiezione dell'omologo partito politico.
5.1.1. Le ingenti somme erogate su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale al gruppo consiliare del DL (come a tutti gli altri gruppi consiliari) trovano causa nella previsione normativa della L.R. n. 6 del 1973, art. 3 bis, che delinea le "finalizzazioni" di tali contributi finanziari siccome tutte afferenti alle attività dei gruppi consiliari svolte come espressione del partito politico di provenienza. Ulteriori "somme extra", sempre allo stesso titolo di cui alla citata L.R. n. 6 del 1973, art. 3 bis, sono state versate dall'Ufficio di Presidenza ai gruppi con riguardo a consiglieri che rivestono particolari ruoli come il TO, che era presidente del suo gruppo consiliare e presidente della commissione bilancio. Tali erogazioni afferiscono al funzionamento del gruppo consiliare in quanto promanazione del partito politico che esso rappresenta nel Consiglio regionale, laddove distinti contributi sono stati erogati per il funzionamento del gruppo connesso all'attività legislativa assembleare e o ad altre attività istituzionali. Al TO si contestano appropriazioni di somme che per la maggior parte consistono nelle ridette erogazioni extra ovvero sono integrate dalla spendita di somme da destinate all'attività di partito, spendita che "ha deragliato da tale direzione". Sulla qualificazione giuridica di simili appropriazioni vi è una giurisprudenza riveniente da tutte le massime magistrature italiane, secondo la quale, attesa la natura privatistica dei gruppi in quanto proiezioni dei partiti politici e - quindi- l'appartenenza delle contribuzioni in esame ad un soggetto privato composto da persone tutte operanti come privati, non è possibile evocare la fattispecie del peculato, postulante la qualità di pubblico ufficiale e la disponibilità del denaro per ragione dell'ufficio.
5.1.2. Tale tesi è confortata dalla giurisprudenza. Decidendo un regolamento preventivo di giurisdizione, le S.U. Civili della S.C. con decisione del 19.2.2004 n. 3335 hanno evidenziato che, dovendosi distinguere i due piani dell'attività dei gruppi parlamentari a seconda che svolgano una ausiliaria funzione parlamentare ovvero si raccordino ai partiti politici di riferimento, tale seconda attività del gruppo assembleare si inscrive nell'ambito di una soggettività privata che assimila il gruppo al partito politico come associazione privata non riconosciuta. Nel caso di specie gli episodi di apprensione e spendita delle contribuzioni erogate dalla Regione ai gruppi consiliari pertengono al loro funzionamento in chiave esponenziale dei partiti di origine e inducono ad escludere la configurabilità del reato di peculato. La decisione supera e corregge l'anteriore arresto delle stesse S.U.Civili della S.C. (
1.9.1999 n. 609) richiamato dai giudici del riesame, che tuttavia non possono negare il carattere "ambivalente" dei gruppi consiliari quale decisivo criterio di delimitazione dei rispettivi settori operativi.
La "chiarezza diagnositica" della pronuncia delle S.U. Civili è alla base della sentenza n. 337/2005 con cui la Corte Costituzionale ha "implicitamente" escluso la praticabilità del controllo contabile della Corte dei Conti sulle spese dei gruppi consiliari dell'assemblea regionale siciliana. Nè può essere, infine, misconosciuto il rilevante peso ermeneutico della decisione con cui il Consiglio di Stato (Sez. 4, 28.10.1992 n. 932) ha affermato che i gruppi consiliari regionali non sono organi in senso tecnico - giuridico del Consiglio regionale, ma "formazioni associative a carattere politico e temporaneo" operanti come "proiezioni dei partiti politici" e il cui apparato organizzativo interno è affatto distinto dalle strutture burocratiche e organizzative del Consiglio regionale e della Regione.
5.1.3. Erronea deve ritenersi l'impostazione del g.i.p. e dei giudici del riesame secondo cui l'entrata di denaro pubblico nelle casse dei gruppi consiliari non potrebbe mai mutare la propria natura in disponibilità pecuniaria privata. Non è così, giacché - in una casistica assimilabile - dottrina e giurisprudenza non hanno mai dubitato che il denaro entrato nelle casse dei partiti politici attraverso il finanziamento pubblico, divenendo proprietà del partito, divenga anche denaro privato. Ebbene i gruppi consiliari, che sono una ramificazione dei partiti politici, riproducono la stessa situazione giuridica. Non è un caso, del resto, che la citata sentenza n. 337/2005 della Corte Costituzionale, richiamando le prospettazioni di una delle parti del conflitto di attribuzione rimesso al suo giudizio (la Regione Sicilia contro la Corte dei Corti), evochi una importante decisione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (20.12.1989 n. 639), con cui si chiarisce che ai fini della legittimazione del controllo contabile della Corte dei Conti non è sufficiente stabilire la natura pubblica delle risorse finanziare trasferite al soggetto o ente passibile di potenziale controllo, occorrendo a tal fine verificare che le risorse siano finalizzate a funzioni pubbliche o alla fornitura di servizi pubblici, poiché in caso contrario si verte in una forma comune di contribuzione per il perseguimento di fini propri dell'ente. Può e deve ritenersi, allora, che "una contribuzione riveniente da denaro pubblico può far sì che, giunta nelle mani del privato, diventi denaro privato".
5.1.4. Diversamente da quanto ipotizza l'ordinanza impugnata, è perfettamente in linea con la giurisprudenza appena menzionata la decisione della S.C. (Sez. 6,12.5.2003 n. 33069, Tretter) che ha affrontato un caso analogo a quello del TO. Il caso del presidente di un gruppo consiliare della Provincia di Trento raggiunto dall'accusa di peculato per essersi appropriato i contribuiti versati dalla Provincia per l'esplicazione dei compiti propri del gruppo consiliare, utilizzandoli per spese di propaganda politica o di rappresentanza. Nell'analisi della estensione dei "compiti" del gruppo consiliare, favoriti dalle contribuzioni del Consiglio provinciale di Trento, la Cassazione ha messo in luce, quale unico dato certo, che i gruppi consiliari rappresentano "una sorta di interfaccia o cerniera fra i consiglieri regionali e provinciali (e quindi l'organizzazione dei pubblici poteri) e la società e i cittadini (che attraverso i partiti politici e i gruppi sono rappresentati nei consigli)". In tale quadro la decisione ha precisato che la larga nozione di "compiti", includendo le "funzioni" del gruppo consiliare che trovano espressione in seno all'attività assembleare del Consiglio dell'ente provinciale, comprende anche attività "esterne" al contesto consiliare e attinenti "più propriamente al mondo della politica" e che non possono che assumere valenze privatistiche.
5.2. Erronea applicazione dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a) e lett. c), e carenza o apparenza della motivazione per travisamento dei fatti relativi alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari connesse all'acquisizione delle prove e al pericolo di recidiva. I giudici del riesame hanno ignorato o sottovalutato la circostanza che il TO, "nell'ammettere sostanzialmente i fatti ha anche denunciato il sistema". La maggior parte delle somme oggetto della contestata appropriazione è stata percepita dall'indagato in quanto frutto di assegnazione derivante dalle cariche rivestite nel Consiglio regionale (capogruppo, presidente della commissione bilancio). Ciò è avvenuto in virtù di una "prassi vituperabile quanto si voglia ma esistente e instauratasi in conseguenza dell'autonomia regionale che è un valore costituzionale". L'erogazione delle somme in contestazione discende da una precisa previsione normativa, "sciagurata quanto si voglia, ma che non cessa di essere una legittima fonte di contribuzione". A sostegno del presunto pericolo di reiterazione di fatti criminosi non può richiamarsi la pendenza del procedimento penale per tentata concussione innanzi all'A.G. di Frosinone. Fatto risalente al 2004 e per il quale TO ha dimostrato la correttezza del proprio comportamento. Nè è logico ricordare che il TO eserciterebbe ancora le funzioni di consigliere regionale, versando in una situazione che lo porrebbe in grado di condizionare uffici e altri settori dell'organizzazione regionale, dal momento che l'indagato - come sembra ignorare il Tribunale - è stato sospeso dalla carica consiliare.
Neppure soverchio peso può attribuirsi a sostegno dell'ipotizzato pericolo di inquinamento delle prove ai comportamenti "sicuramente maldestri" assunti dal TO nelle prime fasi delle indagini, minimizzando l'atteggiamento di collaborazione che egli ha tenuto nelle fasi successive. In vero il ricorrente: ha chiesto al p.m. di essere interrogato;
ha sostanzialmente ammesso i fatti contestatigli;
ha indicato "il cuore della illiceità del sistema" in cui si è trovato inserito;
ha consegnato all'autorità inquirente tutto il materiale documentario che è divenuto l'asse portante del provvedimento restrittivo;
si è posto in rotta di collisione con l'intero ambiente politico di appartenenza anche a causa della posizione di "denunzia collaborativa" da lui assunta.
5.3. Con motivi nuovi presentati nell'odierna udienza di discussione i difensori del TO, riconducendosi ai temi critici trattati nel ricorso principale in punto di qualificazione giuridica dei contegni appropriativi dell'indagato, hanno ampliato la prospettiva oltre l'addotta riconducibilità della sua condotta nell'area dell'art. 646 c.p., delineando una ulteriore più pregnante ipotesi classificatoria alternativa dei fatti oggetto di indagine, che attiene all'eventuale applicabilità dell'art. 316 bis c.p. (malversazione ai danni della Regione). Muovendo dalla duplice natura dei gruppi consiliari regionali (organi dell'assemblea in rapporto alle funzioni del Consiglio, entità privatistiche in quanto espressione dei partiti di provenienza), deve rilevarsi che l'assetto organizzativo interno del gruppo consiliare del DL vale a renderlo senz'altro "estraneo" alla organizzazione della pubblica amministrazione. Esclusa per le ragioni esposte nel ricorso principale la configurabilità del peculato, il paradigma normativo dell'art. 316 bis c.p., appare attagliarsi, ancor più e meglio dell'appropriazione indebita ex art. 646 c.p., ai fatti ascritti al TO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell'interesse di TO FR deve essere respinto per l'infondatezza dei delineati motivi di censura. Corretto e aderente alle emergenze processuali è l'inquadramento nella fattispecie del peculato continuato dei fatti di appropriazione delle somme versate al gruppo consiliare di cui egli era presidente.
1.1. La diversa tesi sostenuta dai difensori del TO si impernia sulle connotazioni esclusivamente privatistiche dell'entità gruppo consiliare e suppone che questa - in tesi (e al di là delle diverse discipline normative delle varie tipologie di "gruppi consiliari") - finisca per impedire la configurabilità dell'art. 314 c.p.. Disposizione incriminatrice in cui ricadono per intero, invece, i singoli episodi di appropriazione di denaro derivante dai contribuiti erogati dal Consiglio regionale al gruppo consiliare del DL posti in essere dal ricorrente nel suo ruolo di presidente di tale gruppo. La contraria conclusione prospettata dal ricorrente scaturisce da un equivoco prospettico attinente all'esatto inquadramento del tema ermeneutico oggetto della regiudicanda cautelare. Tema incentrato sulla individuazione della natura giuridica (pubblica, privata, bivalente) di una realtà complessa e multiforme (quando se ne considerino le diverse modalità di azione), quale quella rappresentata dai gruppi politici consiliari regionali. Ma si tratta di problematica, a lungo dibattuta in dottrina e in giurisprudenza senza essersi ancor oggi risolta in una definitiva reductio ad unum, e la stessa - d'altronde - non assume valenze o soltanto marginali rispetto al nodo centrale che attinge la posizione processuale cautelare di FR TO.
Tale posizione, invece, investe - da un lato - la qualificabilità o meno come pubblico ufficiale dell'indagato quando egli agisce in veste di presidente del suo gruppo consiliare regionale e gestisce, unico soggetto a ciò legittimato, le contribuzioni provenienti dal bilancio regionale per il funzionamento del gruppo. E investe, d'altro lato, la verifica delle modalità con cui la gestione di tali fondi finanziari si è in concreto manifestata ad opera del presidente del gruppo consiliare. Duplice analisi i cui concorrenti esiti, alla luce delle emergenze delle indagini trasfuse nel provvedimento restrittivo cautelare e nella susseguente ordinanza del riesame, conducono senza incertezze all'inquadramento della condotta gestoria contestata al TO nell'alveo della fattispecie del peculato.
Per chiarezza giova premettere al riguardo che, a seguito delle modifiche apportate alla norma incriminatrice di cui all'art. 314 c.p., con la L. 26 aprile 1990, n. 86, l'origine o - se si preferisce
- la natura pubblica o privata del denaro altrui e/o delle altre cose mobili altrui, che costituiscono l'oggetto materiale del peculato, è un dato irrilevante ai fini del perfezionamento del reato, integrato dal fatto appropriativo di denaro o cosa mobile "altrui" di pertinenza di qualunque soggetto giuridico, pubblico o privato, individuale o collettivo, e non più dal denaro o dalla cosa mobile "appartenente alla p.a." secondo la previgente disciplina normativa. In vero, sulla base della normativa vigente (art. 314 c.p., come novellato nel 1990), gli elementi costitutivi che strutturano la fattispecie del peculato sono rappresentati in sequenza: 1) dalla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del soggetto agente (ciò che connota il peculato come un reato proprio); 2) dal possesso da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio del denaro o altra cosa mobile "altrui"; 3) dalla possibilità per il soggetto agente di compiere atti dispositivi sull'altrui denaro o cosa mobile derivante da ragioni connesse all'ufficio o al servizio pubblici da lui svolti;
4) da atti di appropriazione di tale denaro o altra cosa mobile. I descritti elementi costitutivi dell'illecita condotta di peculato sono tutti ravvisabili nelle molteplici attività di gestione finanziaria dei fondi erogati al gruppo consiliare del DL compiute dal capogruppo consiliare TO, come accertate in corso di indagini. Di tal che non residuano margini argomentativi per ipotesi criminose diverse o alternative, quali quelle dell'appropriazione indebita o (come si sostiene nei motivi nuovi di ricorso) della malversazione ai danni della Regione ex art. 316 bis c.p.. 1.2. Prima di approfondire l'esame degli indicati presupposti sulla base dei quali si radica l'ipotesi di peculato ascritta al TO è necessario chiarire che le vistose anomalie delle azioni finanziarie compiute dall'indagato in ragione della sua veste di presidente del gruppo consiliare regionale del DL non sono disconosciute -sul piano storico e fenomenologico e perfino del loro disvalore etico e sociale- dalla difesa del ricorrente. Difesa che a più riprese pone l'accento sul contegno processuale ammissivo della storicità dei fatti e perfino direttamente o indirettamente "collaborativo" del prevenuto, soltanto tentando di ridurre la portata di tali fatti (id est della loro estensione di indebito arricchimento personale) e dei pur ammessi casi di "deragliamento" dalla retta amministrazione finanziaria dei fondi erogati al gruppo consiliare a mente della L.R. n. 6 del 1973, (art. 3 bis), inscrivendoli in una pretesa risalente "prassi" vigente in seno alla Regione Lazio che vorrebbe vedere gratificato con maggiori erogazioni pecuniarie il consigliere a capo di un gruppo consiliare o comunque titolare di più incarichi.
Assunto giuridicamente inconferente. Sia perché la c.d. prassi - se illegittima (e tale essa è alla luce del divieto di cumulo di indennità vigente nella Regione Lazio e ben noto a tutti i consiglieri regionali) - non vale a scriminare l'illiceità penale della condotta neppure sotto il profilo di una ipotetica buona fede del TO (basti osservare al riguardo, come evidenzia l'ordinanza impugnata, che l'indagato è alla sua seconda consiliatura regionale, essendo già stato eletto nel 2005, ed ha alle spalle una lunga carriera politica che lo rende particolarmente esperto della normativa regolante la gestione delle spese di funzionamento di un aggregato politico). Sia perché siffatta prassi o consuetudine cantra legem appare, per quanto si chiarisce nell'ordinanza del riesame, patentemente esclusa dalle emergenze investigative e dalle informazioni testimoniali assunte dagli inquirenti. Sia perché, infine, come precisa il Tribunale, è mistificatorio il tentativo del ricorrente di imputare al cumulo delle "quote" per somma di incarichi le apprensioni o impropriazioni a titolo esclusivamente personale e a proprio profitto delle considerevoli somme di denaro sottratte al gruppo consiliare del DL, attribuendo ai molteplici bonifici bancari nazionali ed esteri eseguiti o fatti eseguire in proprio favore la pretestuosa causale della L.R. n. 14 del 1998, art.
8. Disposizione, questa, che prevede una contribuzione (destinata prò quota ai singoli consiglieri di ciascun gruppo consiliare) di tutt'altra natura di quella di cui alla L.R. n. 6 del 1973, art. 3 bis, e che è accreditata su un conto corrente del gruppo DL separato da quello di pertinenza dei contributi L.R. n. 6 del 1973, ex art. 3 bis, (il conto n. 401372093), dal quale soltanto - come detto - sono avvenuti gli abusivi prelievi del TO ascrittigli ai sensi dell'art. 314 c.p.. In altri termini la difesa del TO non sembra porre in discussione il rilievo penale della condotta dell'indagato quale manifestatasi, nell'intero biennio dell'attuale consiliatura regionale, con gli atti appropriativi delle somme pervenute a titolo di contribuzione su uno soltanto (e solo su quello) dei due conti correnti intestati al gruppo consiliare del DL. Il nodo centrale è e rimane per la difesa quello della qualificazione giuridica di tale condotta, che andrebbe sussunta nella previsione dell'art. 646 c.p., o in quella di cui all'art. 316 bis c.p.. 2. Che l'indagato TO abbia rivestito, nella sua veste di presidente del gruppo consiliare del DL nella Regione Lazio, la qualità di pubblico ufficiale, è evenienza non discutibile e tale da richiedere soltanto rapide osservazioni.
L'attività che in ragione del suo ruolo svolge il presidente (o capogruppo) di un gruppo consiliare regionale lo colloca in una posizione di particolare incidenza funzionale ed organizzativa nella vita del Consiglio regionale. Il capo del gruppo politico consiliare, infatti, concorre - attraverso la partecipazione alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi - alla organizzazione e calendarizzazione dei lavori dell'assemblea, alla organizzazione delle altre attività consiliari propedeutiche a quelle direttamente legiferanti, alla indicazione dei membri del proprio gruppo di riferimento che compongono le commissioni previste dallo Statuto in seno al Consiglio regionale. Una serie di facoltà e di poteri, dunque, il cui esercizio esalta la rilevanza della figura del presidente del gruppo, rendendolo diretto partecipe di una peculiare modalità progettuale ed attuativa della funzione legislativa regionale, che lo qualifica senza dubbio come pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., comma 1. Qualifica che, a prescindere dalla natura giuridica che voglia riconoscersi ai gruppi consiliari, si coniuga ad una disciplina per certo di diritto pubblico dell'azione del gruppo consiliare in seno al Consiglio regionale e alla stessa rilevanza pubblica che in questo specifico contesto operativo assumono i presidenti dei vari gruppi consiliari.
3. Dimostrata la qualifica di pubblico ufficiale, quale partecipe della funzione legislativa regionale, del ricorrente TO in virtù della sua carica di presidente del gruppo consiliare del DL, presupposto indispensabile per l'integrazione del contestato reato proprio di peculato, l'ulteriore passaggio valutativo è offerto dall'analisi delle cause fondanti la disponibilità giuridica da parte dello stesso TO delle somme di denaro appartenenti al gruppo consiliare, che egli - secondo l'ipotesi di accusa declinata dall'imputazione - ha sottratto, impropriandosene, a proprio personale vantaggio. Il TO, nella sua posizione di rappresentante e capogruppo del DL, ha esercitato poteri di organizzazione del gruppo e di gestione diretta delle sue fonti finanziarie, essendo l'unico componente dell'aggregato consiliare autorizzato ad operare sui due soli conti correnti bancari intestati al gruppo, su uno soltanto dei quali sono affluite le erogazioni previste dalla L.R. n. 6 del 1973, art. 3 bis, (TO aveva possibilità di subdelega di firma in favore dei soli capi della propria segreteria personale succedutisi nel tempo e da lui stesso cooptati in tale incarico fiduciario). È di tutta evidenza, quindi, che i poteri di amministrazione finanziaria del TO e la disponibilità giuridica delle somme di denaro pervenute al gruppo DL a titolo di contributi previsti dal L.R. n. 6 del 1973, art. 3 bis, abbiano trovato esclusiva e assorbente causa nella qualità di presidente del gruppo consiliare da lui rivestita. È solo per effetto di tale carica che il TO è venuto a trovarsi in possesso (giuridica disponibilità) delle erogazioni regionali, sul cui corretto impiego egli era altresì chiamato a vigilare, ma che - invece - ha ritenuto di fare in gran parte proprie, con criteri di persistente sistematicità per ben due anni e per motivi soltanto privati.
È ben palese, allora, che il TO ha potuto disporre, nei modi penalmente rilevanti che gli sono contestati, delle somme di denaro formate dalle contribuzioni regionali pubbliche di pertinenza del suo gruppo soltanto in virtù dell'esercizio della sua pubblica funzione di presidente del gruppo consiliare regionale del DL ("per ragione del suo ufficio", come recita l'art. 314 c.p., comma 1). Nella complessiva condotta dell'indagato e nei suoi singoli segmenti ricorrono, per ciò, tutti i presupposti o le condizioni di esistenza della fattispecie del peculato.
4. Ciò chiarito, l'analisi di legittimità dell'accusa di peculato mossa al ricorrente si sposta sulla concreta attività esecutiva degli innumerevoli episodi di "appropriazione" del denaro del gruppo consiliare versato a norma della L.R. n. 6 del 1973, art. 3 bis, sul conto corrente n. 401372093 intestato al gruppo DL.
4.1. Ora, approfondendo quanto dianzi esposto, ai fini del perfezionamento del reato di peculato, diventano ininfluenti due coordinate evenienze.
È ininfluente, in primo luogo, la qualità del soggetto giuridico cui appartiene il denaro in possesso del pubblico ufficiale che se ne appropria, essendo sufficiente la sola "altruità" del denaro sul quale il pubblico ufficiale ha il potere - per ragioni del suo ufficio - di compiere atti dispositivi ed essendo irrilevante che il proprietario del denaro sia un soggetto pubblico o un soggetto privato. Con l'ulteriore ovvia conseguenza logica, nel caso di specie, della insignificanza decisoria della soluzione che si intenda fornire al quesito sulla natura pubblicistica o privatistica dei gruppi consiliari regionali. È priva di influenza, poi, l'analisi dei coefficienti di discrezionalità riconoscibili al soggetto politico agente nella individuazione delle causali delle singole operazioni di spendita del predetto denaro, allorquando la condotta di personale appropriazione di questo stesso soggetto risulti conclamata ed inequivoca. Come deve costatarsi per i fatti appropriativi attuati dal TO alla luce dei dati conoscitivi offerti dall'ordinanza cautelare genetica e dal provvedimento del riesame e, in particolare, dalle ammissioni dello stesso TO, che non ha mai ipotizzato che i tanti bonifici in favore dei suoi conti privati, i tanti prelievi di denaro contante, i tanti acquisti e pagamenti personali (soggiorni turistici, viaggi all'estero, acquisto di una vettura jeep, ecc.) siano stati finalizzati al buon "funzionamento" del suo gruppo consiliare.
4.2. Confligge all'evidenza con il descritto quadro ricostruttivo e valutativo delle azioni del TO l'assunto enunciato in ricorso secondo cui l'attività che i contributi regionali L.R. n. 6 del 1973, ex art. 3 bis, intendono favorire sarebbe assorbita, nel rispetto dell'autonomia di scelta e di opzioni dei gruppi consiliari, nella connotazione "privatistica" del gruppo consiliare e, in modo specifico, nell'ambito di interventi o iniziative squisitamente politici correlati agli indirizzi promananti dal partito politico di cui i gruppi sono espressione o interfacce nell'area territoriale regionale.
Il rilievo critico ha valenza meramente assertiva, che trae origine dalla erronea rilevanza assegnata alla definizione della natura giuridica (pubblica o privata) dei gruppi consiliari regionali (o parlamentari, o provinciali o comunali). Non sottacendosi che il rilievo diviene sterile e privo di peso, sol che si osservi - come non mancano di evidenziare i giudici del riesame - che nella richiesta di riesame, e come deve parimenti costatarsi per l'odierno ricorso, la difesa dell'indagato TO - a fronte delle concrete e ingiustificabili modalità esecutive delle apprensioni del denaro derivante dai contributi regionali poste in essere dal capogruppo consiliare - non giunge mai ad addurre la riconducibilità delle indebite spese compiute dal TO al soddisfacimento dei fini politici o organizzativi del gruppo consiliare del DL (non se ne esclude, infatti, la significatività penale, tant'è che di tali spese si invoca soltanto la qualificazione ai sensi delle meno gravi ipotesi previste dagli artt. 646 o 316 bis c.p.).
4.3. Ed è frutto dello stesso errore prospettico la lettura della decisione di legittimità menzionata nel provvedimento del riesame (Cass. Sez. 6, 12.5.2003 n. 33069, Tretter, rv. 226531) che viene delineata nell'odierno ricorso, secondo cui l'attività di un gruppo consiliare estranea alla diretta partecipazione ai lavori dell'assemblea dell'ente pubblico territoriale sarebbe sempre scandita da nessi di collegamento funzionale con la vita e le esigenze del gruppo come proiezione del partito politico dei cui progetti e interessi è portatore.
Si tratta di una interpretazione parziale e fuorviante della decisione, di cui i giudici del riesame hanno - invece - correttamente colto le pertinenti implicazioni anche ai fini della qualificabilità come peculato dei fatti appropriativi commessi dal TO.
Diversamente da quanto si suppone nel ricorso e come si osserva nell'impugnata ordinanza del riesame, la sentenza Tretter non si pone l'obiettivo di dare una risposta al quesito sulla vera e/o persistente, in tutte le situazioni, natura giuridica (pubblica o privata) del gruppo consiliare presente in una assemblea provinciale. La sentenza si pone, invece, il problema di definire limiti e portata del vincolo di destinazione impresso ai contributi erogati dall'ente Provincia al gruppo consiliare. Limiti in relazione ai quali divenga possibile tracciare con criteri di massima approssimazione, compatibili con il principio di determinatezza delle condotte penalmente rilevanti, la pertinenzialità dell'avvenuto impiego (spendita) da parte del gruppo (e per esso del suo presidente) dei contributi provinciali agli scopi e obiettivi che di essi contributi costituiscono causa.
Avuto riguardo all'ampiezza della nozione dei "compiti" del gruppo consiliare utilizzata dal regolamento del Consiglio provinciale per vincolare l'erogazione contributiva allo svolgimento di detti compiti, la sentenza Tretter ha rimarcato come siffatta nozione impedisse di considerare le spese effettuate dal presidente del gruppo consiliare per attività di propaganda e per altre iniziative politiche di partito (tutte opportunamente documentate dall'imputato) avulse, e per ciò stesso elusive del vincolo di destinazione dei supporti finanziari della Provincia, dalla attuazione dei compiti e delle funzioni del proprio gruppo consiliare.
Problematica affatto diversa, dunque, da quella prefigurata dalla vicenda del TO, nella quale non viene in alcun modo in discussione, come si è più volte chiarito, la eventuale finalizzazione di segno latamente "politico" delle accertate indebite spese e autoassegnazioni del denaro del gruppo consiliare regionale presieduto dal ricorrente indagato e da costui realizzate.
5. La sentenza Tretter ha il pregio di consentire una speculare lettura in controluce della vicenda processuale di TO FR che, facendo emergere le patenti e risolutive differenze esistenti con il caso del presidente di un gruppo consiliare della Provincia di Trento, avvalora senza incertezze la fondatezza della contestazione di peculato mossa al TO.
5.1. Quand'anche si supponga che le finalità "sociali" (di raccordo con la società civile) che pure permeano le contribuzioni regionali ai gruppi politici consiliari a norma della L.R. n. 6 del 1973, art. 3 bis, siano perseguibili anche mediante iniziative di segno strettamente politico-partitico non direttamente collegate alle attività pubblicistiche del Consiglio regionale cui partecipano i gruppi consiliari, è evidente che nel caso del TO di siffatte ipotizzabili iniziative non vi è traccia alcuna, tutte le spendite del denaro formato dai contributi regionali e i trasferimenti di esso sui conti correnti privati dell'indagato essendo privi di qualsiasi giustificazione anche solo larvatamente politica o partitica. Di tal che, pur ammettendo che le erogazioni L.R. n. 6 del 1973, ex art. 3 bis, includano o consentano una mediata destinazione ad attività politiche di partito non immediatamente collegabili ai profili c.d. pubblicistici dell'operare dei gruppi consiliari, i contegni appropriativi realizzati nell'arco di due anni dal TO in attuazione di una unitaria progettualità antigiuridica, giammai potrebbero rendere recessiva la qualificazione di peculato attribuita a detti contegni. Alla oggettiva "altruità" del denaro sottratto dal TO al gruppo consiliare che ne è proprietario, avvalendosi della disponibilità giuridica di tale denaro in ragione della pubblica funzione di presidente del gruppo consiliare, si giustappongono atti dispositivi bancari e negoziali che, in totale assenza di giustificazioni diverse dal privato interesse di arricchimento perseguito dal pubblico ufficiale, non possono che ricadere nel perimetro del reato punito dall'art. 314 c.p.. 5.3. Per quanto fin qui esposto appare sin troppo evidente come, ai fini del thema decidendum incentrato sulla corretta qualificazione giuridica dell'illecito contegno del ricorrente, appaia inconferente e non determinante la collaterale problematica definitoria della natura giuridica dei gruppi consiliari. Al riguardo si mostrano corretti i rilievi svolti dal Tribunale del riesame, proprio in tema di non decisività del loro valore ermeneutico, sugli arresti giurisprudenziali richiamati dalla difesa del ricorrente (Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Corte di Cassazione).
6. Destituita di pregio è la tesi alternativa (rispetto alla qualificazione ex art. 646 c.p., invocata con il ricorso) prospettata dalla difesa del TO con i motivi nuovi di ricorso, con cui si ipotizza la eventuale ravvisabilità nella condotta dell'indagato della ipotesi della malversazione ai danni dell'ente Regione. Il reato di cui all'art. 316 bis c.p., punisce la condotta di chiunque, "estraneo alla pubblica amministrazione", avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, o finanziamenti destinati a favorire la realizzazione di opere o di attività di pubblico interesse, non li destini a tale finalità. Nella posizione del ricorrente TO difetta il presupposto soggettivo delimitante la fattispecie (l'estraneità alla pubblica amministrazione), perché il TO nella sua qualità di consigliere regionale non è estraneo all'amministrazione pubblica (essendo lui stesso un pubblico amministratore per carica elettiva) e, per quanto detto, esercita una pubblica funzione che lo istituisce, tra l'altro, come partecipe diretto della procedura di controllo del vincolo di destinazione dei contribuiti erogati al gruppo consiliare dall'ente regionale, imponendogli un obbligo di rendicontazione da estrinsecare attraverso una dettagliata relazione a sua firma sull'impiego dei fondi assegnati al gruppo da sottoporre al vaglio del Comitato di controllo contabile della Regione (cfr. Cass. Sez. 6,29.9.2005 n. 41178, P.G. in proc. Maliardo, rv. 233479).
7. Infondate vanno giudicate le censure del ricorrente in punto di ribadita sussistenza delle esigenze cautelari, connesse ai pericoli di inquinamento delle fonti probatorie e di reiterazione di fatti criminosi, che il Tribunale - con motivazione logica e scevra da discrasie - ha ritenuto legittimare la perdurante applicazione della misura custodiate carceraria.
Il rischio di ricadute criminose del TO è congruamente ravvisato nella indiscussa gravità dei moltissimi episodi di peculato continuato che gli sono contestati e nella pendenza giudiziaria, senza dubbio risalente nel tempo ma ancora tale, da cui egli è gravato presso l'A.G. di Frosinone per fatto grave (tentata concussione) commesso nell'esercizio delle funzioni di sindaco del comune di Anagni. È vero che, come si osserva nel ricorso, il TO non solo ha dismesso ogni incarico nell'ambito della Regione Lazio, ma è pure stato sospeso dalle funzioni di consigliere regionale. Tuttavia dalla motivazione dell'ordinanza impugnata si evince che il pericolo di commissione di ulteriori fatti criminosi è incentrato, più che sui ruoli formali ricoperti ancora o non dal TO, sulla sua capacità di "esercitare una già sperimentata influenza illecita sulle persone e le strutture di riferimento a livello regionale e locale che gli ha consentito di appropriarsi di ingentissime risorse economiche". Capacità manipolatoria che nasce, oltre che dalla specifica esperienza e conoscenza maturate nell'amministrazione regionale in veste di consigliere anche nella consiliatura precedente l'attuale, dal peculiare spessore politico progressivamente acquisito TO per effetto delle cariche assunte ancor prima di diventare consigliere regionale nel 2005. Evenienza che si coniuga anche alla ravvisata possibilità del TO di condizionare a proprio vantaggio l'acquisizione dei dati probatori. Acquisizione che, al contrario di quanto si afferma nel ricorso, non soltanto non ha fatto registrare alcun particolare anelito "collaborativo" dell'indagato, ma ha portato in risalto l'attitudine inquinatoria e dissuasiva del prevenuto, che non soltanto ha distrutto gran parte dei documenti utili per le indagini di cui era appropriato, sottraendoli dagli uffici della sede della Regione e portandoseli a casa, ma non si è fatto scrupolo di alimentare forme di pressione o intimidazione ("dossieraggi") nei confronti di suoi "avversari politici" nell'ambito del suo stesso gruppo consiliare allo scopo di delineare un quadro di generalizzata illiceità dell'intera classe dirigente politica della Regione suscettibile di rendere meno eclatante la sua prolungata e redditì zia opera di depredazione delle risorse pubbliche riservate al gruppo consiliare già da lui presieduto.
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, demandandosi alla cancelleria le comunicazioni connesse allo stato detentivo del medesimo ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2012