Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 2
La natura plurioffensiva del reato di peculato implica che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse, diverso da quello patrimoniale, protetto dalla norma, cioè quello del buon andamento della pubblica amministrazione.
La mancata convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria - ex art. 355 cod. proc. pen. - non incide sull'utilizzazione a fini probatori delle cose sequestrate ma soltanto sulla possibilità di mantenimento del sequestro stesso: la convalida - i cui eventuali vizi devono essere fatti valere con le impugnazioni previste dagli art. 324 ss. cod. proc. pen. - ha, infatti, la funzione di legittimare la sottrazione del bene sottoposto a sequestro alla sfera di appartenenza del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità e non già di permettere l'utilizzazione processuale del bene sottoposto alla misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/1999, n. 4328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4328 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dai sigg.: Udienza Pubblica
dott. Fortunato Pisanti Presidente del 2.3.1999
1. dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. dott. Bruno Oliva Consigliere N. 434
3. dott. Francesco Trifone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. dott. Eugenio Amari Consigliere N. 47261/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AT AN, nato a [...] il [...], nei confronti della sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 17.6.1998. Letti gli atti processuali e la sentenza impugnata;
Udita la relazione del Consigliere dott. Eugenio Amari;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. Antonio Siniscalchi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. Paolo Perera, difensore insieme con l'avv. Carlo Taormina L'AT, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
AN AT, all'epoca dei fatti dirigente L'UNEP presso la sezione distaccata di Vittorio Veneto della Pretura di Treviso, veniva sottoposto a due processi penali dinanzi al Tribunale di quella città, il primo per una serie di reati di concussione, falso in atto pubblico e peculato, il secondo per il reato di peculato in danno L'I.N.P.S. di Treviso. Con sentenze rispettivamente in data 13.2.1995 e 19.9.1995 il Tribunale dichiarava l'AT colpevole dei suddetti reati, unificati quelli del primo processo nel vincolo della continuazione, e lo condannava alle pene ritenute di giustizia, applicandogli, con entrambe le sentenze, la pena accessoria L'interdizione perpetua dai pubblici uffici e con la prima sentenza anche quella L'interdizione legale durante la pena. Appellate entrambe le sentenze dall'AT, la Corte di Appello di Venezia, riuniti i due processi, con sentenza in data 17.6.1998 assolveva l'imputato dai reati di concussione ascrittigli (capi A e G) e dal reato di falso contestatogli al capo B, a norma L'art.530 cpv. c.p.p., perché il fatto non sussiste. Ritenuta la continuazione tra i restanti reati dei due processi, giudicato più grave quello di peculato in danno di AR EV ascritto al capo C) del primo giudizio e limitata l'appropriazione per lo stesso capo all'importo dei titoli cambiari pagati dai debitori, determinava la pena, in concorso delle attenuanti generiche, in 4 armi e 6 mesi di reclusione;
revocava la pena accessoria L'interdizione legale applicata dal Tribunale con la prima sentenza.
Proponeva ricorso per cassazione l'AT deducendo la violazione degli artt. 21, 179 c.p.p. per avere il G.I.P. dott. Marras sostituito arbitrariamente il G.I.P. dott.ssa Sanzari, giudice naturale regolarmente nominato, nella rifissazione L'udienza preliminare dopo che il primo avviso, effettuato dal giudice designato, era stato impugnato insieme con la richiesta di rinvio a giudizio (impugnazione dichiarata inammissibile dalla Corte di Cassazione); la mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice di appello ritenuto inammissibile l'eccezione medesima facendo richiamo all'art. 33, comma 2% c.p.p. anziché all'art. 21 stesso codice;
l'inosservanza L'art. 405 c.p.p., che prescrive che il P.M. debba richiedere, a pena di inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine, il rinvio a giudizio entro 6 mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato;
la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello per avere, sulle istanze della difesa L'imputato volte a fare dichiarare la strumentale falsità delle date del verbale di denuncia querela presentata da ER PI e la conseguente strumentale retrodatazione L'iscrizione nel registro delle notizie di reato, utilizzato come prova atti non acquisiti dalla Corte nell'ordinanza L'11.12.1997; l'illegittima trasmissione, a norma L'art. 291 c.p.p., degli atti dal P.M. al G.I.P., perché non completa degli allegati che suffragavano la denuncia e di cui costituivano parte integrante (in particolare mancava l'allegato 3 costituito da un documento bancario e da fotocopie di titoli); la conseguente omessa trasmissione da parte del P.M. al Tribunale del riesame dei menzionati allegati;
la manifesta illogicità della motivazione per avere con ordinanza L'11.12.1997 rigettato l'istanza di proscioglimento prima del dibattimento perché non ricorrevano le condizioni richieste dall'art. 469 c.p.p., mentre con la sentenza si faceva apparire che l'istanza era stata rigettata poiché il verbale di denuncia-querela era stato sottoscritto dal PI;
la nullità del verbale di ricezione della denuncia del PI per la mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo aveva redatto;
la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui negava il rinvio del processo chiesto dalla difesa in attesa della celebrazione, dinanzi al Tribunale di Trieste, di quello per calunnia a carico L'imputato; la mancanza e l'illogicità della motivazione per avere la Corte negato il rinvio del processo e la rinnovazione del dibattimento a seguito di sollecitazioni ministeriali di una pronta definizione del giudizio;
la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello con cui si assumeva che i rapporti tra il PI e l'imputato erano di natura essenzialmente privatistica e quindi non sussisteva il reato sub A);
la mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello in cui si evidenziava, con riferimento all'imputazione di falso sub B) la falsità della testimonianza resa dall'ispettore ministeriale Filippo Mariano laddove negava di avere preso cognizione delle cambiali e di averle esaminate perché in tal caso ne avrebbe dato atto nella relazione ispettiva;
la violazione di norme procedurali e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione perché il sequestro di documenti, senza dubbio di iniziativa della polizia giudiziaria, non era stato convalidato dall'organo L'accusa nei termini di legge, con conseguente inutilizzabilità della documentazione acquisita;
l'annullabilità del provvedimento di convalida del sequestro e L'ordinanza di conferma del Tribunale del riesame in quanto era dedotta la semplice possibilità, su basi del tutto congetturali, che fossero stati commessi reati;
l'inutilizzabilità degli atti acquisiti dal P.M. quando era già scaduto il termine di cui all'art. 405; la mancanza di motivazione sulle eccezioni proposte dalla difesa nell'atto di appello in ordine al reato di peculato di cui al capo C) L'imputazione, fattispecie delittuosa che la Corte di Appello aveva ritenuto sussistente pur mancando l'elemento costitutivo del reato, e cioè l'appropriazione e l'ingiusto profitto. Il ricorrente deduceva, altresì, che il EV aveva indicato quale mezzo di pagamento un assegno protestato e che perciò nessuna somma era pervenuta all'AT; che il direttore L'Istituto di Credito incaricato della riscossione aveva dichiarato che le banche non avevano mai protestato per non avere ricevuto i pagamenti dei titoli, sicché doveva ritenersi, fino a prova contraria, che nessuna somma era stata trattenuta per sè dall'imputato; che dagli atti processuali non risultava l'esistenza di un debitore cambiario di nome TI;
che la sentenza impugnata indicava LE TU come debitore e come creditore per le medesime cambiali, travisando completamente i fatti;
che, con riferimento alla concussione sub G), la sentenza di appello, avendo riconosciuto che mancavano gli elementi costitutivi della costrizione o L'induzione e in ogni caso quello del metus publicae postestatis, avrebbe dovuto assolvere l'imputato a norma del I comma L'art. 530 c.p.p.; che il P.M., pur avendo individuato nel TI la persona offesa dal reato di peculato, non lo aveva indicato come tale nella richiesta di rinvio a giudizio;
che, non dissimilmente, il G.I.P. non aveva fatto notificare al TI l'avviso di fissazione L'udienza preliminare;
che la mancata citazione o l'errata indicazione della parte offesa era prevista a pena di nullità dall'art. 419 comma 7^ c.p.p.; che l'affermazione del TI di non avere richiesto un prestito all'AT non era stata confermata dalla testimonianza della nipote AG, contrariamente a quanto mostrava di ritenere la Corte di Appello;
che IO HI, direttore di un istituto di credito, aveva dato conferma del fatto che il prestito era stato in effetti concesso, così smentendo il TI.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge.
All'odierna udienza questo Collegio rigettava, per i motivi indicati nella relativa ordinanza, l'istanza di rinvio avanzata dal difensore del ricorrente per adesione all'astensione di categoria. Motivi della decisione
I motivi del ricorso relativi ai capi A), B) e G), in ordine ai quali l'AT è stato assolto perché il fatto non sussiste, sono inammissibili. Una volta che sia stata pronunciata, a seguito L'abolizione della formula dubitativa, assoluzione ai sensi L'art. 530 cpv. c.p.p., avendo il giudice ritenuto insufficienti le prove acquisite, viene meno qualunque apprezzabile interesse L'imputato al conseguimento di una più favorevole sentenza, in quanto la conclusiva statuizione in essa contenuta non può essere modificata, quale che sia il giudizio esprimibile sulla prova della responsabilità L'imputato, e ciò sia in caso di acquisizione della prova positiva della sua innocenza, sia che la prova della sua responsabilità si sia rivelata soltanto insufficiente. E invero l'interesse all'impugnazione, sebbene non possa essere confinato nell'area dei soli pregiudizi, neanche può essere concepito come aspirazione soggettiva al conseguimento di una pronuncia dalla cui motivazione siano rimosse tutte quelle parti che possono essere ritenute pregiudizievoli perché esplicative di una perplessità sull'innocenza L'imputato. Difatti, l'impugnazione si configura pur sempre come un rimedio a disposizione della parte per la tutela di posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, e non già di interessi di mero fatto, non apprezzabili nell'ordinamento giuridico (Cass. sez. Unite, 23.2.1996 n. 2110, ud. 23.11.1995, P. G. in proc. Fachini, RV 203762).
Non verranno quindi esaminate, riguardando imputazioni da cui l'AT è stato prosciolto per insussistenza del fatto, le doglianze relative alla "illegittima" trasmissione degli atti dal P.M. al G.I.P. ex art. 291 perché non completa degli allegati alla denuncia del PI;
al mancato accoglimento L'istanza di proscioglimento L'AT ex art. 469 c.p.p.; alla nullità della "querela" presentata dal PI in quanto non sottoscritta dal pubblico ufficiale che l'aveva ricevuta e dal querelante alla data di chiusura del verbale;
all'asserita natura meramente privatistica dei rapporti tra il PI e l'imputato; al rigetto da parte del Presidente anziché del Collegio L'istanza di rinnovazione del dibattimento;
alla pretesa falsa testimonianza L'ispettore Filippo Mariano;
alla carenza degli elementi costitutivi del reato di concussione. La doglianza della difesa per la mancata sospensione del processo in attesa della celebrazione dinanzi al Tribunale di Trieste di quello per calunnia a carico L'imputato è infondata, oltre che per i motivi indicati in modo logico e coerente nella sentenza di appello sull'assenza di pregiudizialità del giudizio per calunnia rispetto a quello in cui la calunnia medesima sarebbe stato commessa, per l'autonomia della giurisdizione penale, dovendo il giudice nell'esercizio della medesima, salvo che sia diversamente disposto, decidere in via incidentale ogni altra questione (art. 2 c.p.p.). L'istanza di differimento L'udienza del 17.6.1998 venne rigettata per l'assenza di un rapporto di pregiudizialità, mentre il riferimento alle sollecitazioni pervenute dal Ministero di Grazia e Giustizia per una rapida definizione del processo ha il valore nel contesto del provvedimento un semplice "obiter dictum". D'altra parte, sia il differimento di udienza sia la richiesta di rinnovazione del dibattimento erano funzionali principalmente alla prova L'estraneità L'AT a fatti per i quali venne poi prosciolto;
sicché, anche al riguardo, manca un interesse del ricorrente a proporre impugnazione. Per quanto concerne le imputazioni per cui vi è stata condanna, la sentenza di appello ha dato dimostrazione adeguata del convincimento raggiunto in ordine alla consistenza e concludenza degli elementi di prova e della conseguente superfluità di un supplemento di istruttoria. Nessuna nullità si è poi verificata per avere, secondo l'assunto del ricorrente, il G.I.P. dott. Marras sostituito il G.I.P. dott.ssa Sanzari nella rifissazione L'udienza preliminare, dopo che il primo avviso era stato impugnato insieme con la richiesta di rinvio a giudizio (impugnazione dichiarata inammissibile dalla Corte di Cassazione). Per incapacità del giudice deve intendersi la mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio di determinate funzioni, mentre non attengono alla sua capacità le disposizioni sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici (art. 33 cpv. c.p.p.). Queste ultime, dettate da finalità di carattere organizzativo all'interno del medesimo ufficio, non sono riconducibili quindi nella previsione di cui all'art. 178 lettera a) c.p.p. Per quanto concerne la doglianza relativa all'inosservanza del disposto L'art. 405 cpv. c.p.p., si osserva che, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale (o richiesto l'archiviazione) nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, la sanzione L'inutilizzabilità concerne non tutti gli atti L'indagine preliminare ma solo quelli compiuti dopo la scadenza del termine (art. 407 ultimo comma c.p.p.). Ora, il ricorrente non ha indicato, come era suo onere, quali siano gli atti compiuti dopo detta scadenza irritualmente utilizzati nel processo. Circa l'eccezione relativa alla pretesa mancata convalida, ai sensi L'art. 355 c.p.p., del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, si osserva che la carenza di detto provvedimento, quand'anche fosse comprovata, non inciderebbe sull'utilizzazione a fini probatori delle cose sequestrate ma soltanto sulla possibilità di mantenimento de sequestro stesso;
la convalida, invero, ha la funzione di legittimare la sottrazione del bene sottoposto a sequestro alla sfera di appartenenza del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità, e non già di contestare sotto il profilo della rilevanza probatoria l'utilizzazione processuale il bene in parola (Cass. 21.2.1995 n. 1708, ud. 10.1.1995, Colazzo). Eventuali vizi, pure genericamente e contraddittoriamente dedotti dal ricorrente, del decreto di convalida e L'ordinanza di conferma del Tribunale in sede di riesame avrebbero dovuto poi essere fatti valere con le impugnazioni di cui agli artt. 324 e sgg. c.p.p.. In ordine alla doglianza secondo cui per il reato di peculato di cui al capo c) la condanna si fonderebbe sul fatto inesistente L'appropriazione da parte L'AT della somma versatagli in pagamento di una cambiale dal TI, mentre non esisteva un debitore cambiario con tale nome, risulta evidente che il giudice di appello ha inteso riferirsi, alla pagina 37 in fondo, non al TI ma al EV. Si è in presenza di un mero errore materiale che non si è in alcun modo riflesso sulla decisione, come è dimostrato dall'ampia e articolata motivazione, insindacabile in sede di legittimità, svolta nella sentenza impugnata alle pagine 42 - 43 sulla prova L'appropriazione da parte L'imputato della somma versatagli, parte con un assegno di L 16.500.000 e il resto in contanti, dal EV in pagamento di una cambiale di L 20.000.000.
È poi irrilevante, ai fini della sussistenza L'elemento oggettivo del reato di peculato, che l'assegno consegnato dal EV all'AT e da questi trattenuto venne protestato. Invero, per l'integrazione L'elemento materiale del delitto di peculato non occorre la realizzazione di un ingiusto profitto da parte L'agente, il cui perseguimento non è richiesto neppure a titolo di dolo specifico. La natura plurioffensiva del reato di peculato importa che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso dalla condotta L'agente l'altro interesse, diverso da quello patrimoniale, protetto dalla norma, e cioè il buon andamento della pubblica amministrazione (Cass. sez. 6^, 24.8.1993 n. 8009, udienza 10.6.1993, Ferolla). Quanto alla circostanza che "nessuna lamentela o pretesa è pervenuta dalle banche mandanti alla banca mandataria" circa il mancato pagamento dei titoli di credito si osserva che, come evidenziato nella sentenza impugnata (pg. 2), la Cassa Rurale di Tarzo aveva più volte inviato solleciti e aveva lamentato ritardi ed inadempienze nell'ottenere la restituzione da parte L'AT dei titoli o il versamento del loro controvalore;
d'altra parte tale censura del ricorrente integra apprezzamenti di fatto ai quali il giudice di merito è pervenuto attraverso la valutazione delle prove con motivazione adeguata ed esente da errori logici e giuridici, e quindi insindacabile in sede di legittimità.
Con riferimento al reato di falso sub d), la doglianza del ricorrente secondo cui la Corte di Appello con riferimento alle medesime cambiali avrebbe da un lato considerato LE TU debitore e dall'altro creditore, con palese illogicità della motivazione (pg. 28 del ricorso), giova osservare che la sentenza impugnata fa una distinzione tra le due cambiali di cui al capo d'imputazione, che il TU aveva ammesso che erano rimaste insolute e quella di L 3.160.000 che il predetto aveva sostenuto di avere pagato offrendo come riscontro a tale dichiarazione il possesso da parte sua del titolo (pg. 43 della sentenza impugnata). Non sussiste pertanto l'invocata contraddizione.
Con riferimento alla ritenuta falsità L'attestazione sul registro cronologico L'avvenuto pagamento delle due cambiali di L 2.218.000 e di L 500.000, l'assunto del ricorrente secondo cui la sigla 'P' nel registro cronologico indicava, oltre le cambiali pagate, quelle semplicemente "richiamate", si traduce in una censura, preclusa in sede di legittimità, su accertamenti di fatto ai quali il giudice di merito è pervenuto attraverso la valutazione delle prove (dichiarazioni rese da LE TU e dallo stesso AT) con motivazione adeguata e priva di errori logici e giuridici. Non meritano neppure accoglimento le censure relative all'imputazione di peculato per l'appropriazione L'assegno di L 6.950.000 destinato all'I.N.P.S.
Al riguardo si osserva, in ordine all'eccezione relativa alla mancata indicazione del TI quale persona offesa dal reato nella richiesta del P.M. di rinvio a giudizio (cfr. pg. 31 in fondo del ricorso), che nessuna nullità è prevista per il caso in cui tale richiesta manchi dei requisiti previsti dall'art. 417 c.p.p. (Cass.
4.2.1992 n. 2299, c.c. 12.12.1991, P.M. in proc. Cavuoto ed altri).
L'AT poi non è legittimato a proporre eccezione di nullità del decreto del G.I.P. che dispose il suo rinvio a giudizio per l'omessa notifica, a norma L'art. 419 commi 1^ e 7^, L'avviso L'udienza preliminare al TI quale persona offesa (cfr. ricorso pg. 32), vertendosi in tema di nullità relativa non deducibile, per difetto di interesse, dall'imputato cfr. Cass., sez. 1, 5.5.1992 n. 483, c.c. 3.2.1992, Correale). Il giudice di appello ha poi fondato il giudizio di responsabilità L'imputato sulle dichiarazioni del TI, ritenuto un teste attendibile per avere dimostrato di non avere alcuna ragione di rancore o di avversione nei confronti L'AT (la stessa denuncia contro quest'ultimo venne presentata dal curatore fallimentare e non dal predetto), e sulla non rispondenza del credito di L 6.250.000 asseritamente vantato dall'imputato a saldo di un mutuo con l'importo di L 6.950.000 L'assegno.
La Corte di Appello ha anche esposto le ragioni per cui era inattendibile che l'AT avesse prestato una somma rilevante al TI senza farsi rilasciare alcuna ricevuta e nonostante fosse al corrente delle sue cattive condizioni economiche;
così come non ha trascurato di indicare le ragioni per cui le testimonianze di IO HI, direttore di un istituto di credito al corrente dello stato di decozione del TI, e di CH AG, che nulla di preciso era stata in grado di riferire in ordine all'esistenza del preteso mutuo concesso dall'AT, non giovavano alla tesi difensiva del ricorrente. Anche sul punto la sentenza impugnata non merita quindi le censure di carenza, illogicità e contraddittorietà di motivazione avanzate nei suoi confronti;
al contrario, risulta adeguatamente e coerentemente motivata, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di fatto in essa contenute.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di L 1.000.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1999