Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2013, n. 7445
CASS
Sentenza 3 ottobre 2013

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Poiché il patteggiamento, quale negozio processuale, ha carattere formale, le eventuali divergenze fra la dichiarazione resa e la volontà del dichiarante sono del tutto irrilevanti e non valgono ad invalidare l'atto, salvo il caso di inesistenza della volontà di una delle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva recepito un accordo al quale il pubblico ministero era addivenuto ritenendo che l'imputato fosse immune da precedenti penali, non in conseguenza di un fraintendimento degli atti processuali, ma per effetto del dolo dello stesso, che aveva ripetutamente fornito false generalità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2013, n. 7445
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7445
    Data del deposito : 3 ottobre 2013

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