Sentenza 3 ottobre 2013
Massime • 1
Poiché il patteggiamento, quale negozio processuale, ha carattere formale, le eventuali divergenze fra la dichiarazione resa e la volontà del dichiarante sono del tutto irrilevanti e non valgono ad invalidare l'atto, salvo il caso di inesistenza della volontà di una delle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva recepito un accordo al quale il pubblico ministero era addivenuto ritenendo che l'imputato fosse immune da precedenti penali, non in conseguenza di un fraintendimento degli atti processuali, ma per effetto del dolo dello stesso, che aveva ripetutamente fornito false generalità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2013, n. 7445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7445 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 03/10/2013
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 1365
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 8725/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MELFI;
nei confronti di:
NE IC N. IL 15/07/1978;
inoltre:
POLISENO DAMIANO N. IL 06/04/1982;
avverso la sentenza n. 13/2013 TRIBUNALE di MELFI, del 05/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Angelo Giovanni. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Melfi, con sentenza del 05/01/2013 ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a LI AN e a SI EL la pena richiesta, in relazione ai reati di tentato furto aggravato e porto ingiustificato di un coltello a serramanico, concedendo la sospensione condizionale in relazione alla posizione del secondo. Con ordinanza del 09/10/2013, è stata disposta la correzione di errore materiale, fra l'altro, della stessa decisione, sostituendo al nome "SI EL" il nome LL EL".
2. È stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del LI, cui ha fatto seguito una formale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione.
3. Ha proposto ricorso per cassazione anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Melfi, il quale, in relazione alla posizione del SA, ha rilevato: che quest'ultimo, al momento dell'arresto e, successivamente, dinanzi al Tribunale, aveva dichiarato di chiamarsi SI EL, nato a [...] in data [...]; che il P.M. aveva prestato il proprio consenso alla richiesta di applicazione della pena, in quanto, sulla scorta degli atti del fascicolo delle indagini preliminari e della certificazione del casellario giudiziario, SI EL risultava incensurato;
che con successiva comunicazione di notizia di reato del NORM della Compagnia dei Carabinieri di Venosa, datata 07/01/2013, era emerso che il prevenuto aveva fornito false generalità tanto alla P.G. che all'Autorità giudiziaria e che, in realtà, egli doveva essere identificato in SA OL;
che dal certificato del casellario giudiziario emergeva che a carico del SA sussistevano numerosissimi precedenti penali, molti dei quali specifici.
Il ricorrente ha, quindi, aggiunto che, se le generalità del SA non fossero state maliziosamente taciute, il P.M. non avrebbe prestato il proprio consenso al raggiungimento di un accordo, in quanto: sarebbe stata contestata la recidiva specifica, reiterata infraquinquennale ed a pena eseguita, che si sarebbe aggiunta alle ritenute aggravanti;
non si sarebbe concordato con il giudizio di equivalenza delle circostanze;
si sarebbe individuata una diversa pena base.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del P.M. è fondato.
È certamente esatto che, in tema di patteggiamento le parti, sia quella privata che pubblica, una volta intervenuti l'accordo e la ratifica motivata, non possono più recedere dall'irretrattabile patteggiamento e non possono proporre questioni che trovano una preliminare soluzione e la necessaria sintesi nella transazione. (Sez. 5, n. 627 del 05/02/1999, Peressotti, Rv. 213520). Così come appare condivisibile il principio in forza del quale, poiché il patteggiamento, quale negozio processuale, ha carattere formale, le eventuali divergenze fra la dichiarazione resa e la volontà del dichiarante sono del tutto irrilevanti e non valgono ad invalidare l'atto, non potendo trovare applicazione nei confronti degli atti processuali di natura negoziale i principi che regolano la rilevanza dell'errore nei negozi di diritto sostanziale. Il regime della nullità degli atti processuali è, infatti, informato al criterio della rigida tassativi, per cui la divergenza tra volontà e dichiarazione, in quanto non prevista come causa di nullità, non può assumere rilevanza (Sez. 6, n. 3560 del 25/11/1993 - dep. 20/01/1994, Arvieri, Rv. 197720).
E tuttavia, la presentazione della richiesta di applicazione della pena, se comporta l'impilata rinunzia delle parti a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale e processuale nei limiti rispettivamente, degli artt. 129 e 179 cod. proc. pen., lascia impregiudicate eccezioni attinenti alla richiesta medesima e al consenso prestato (Sez. 4, n. 16832 del 11/04/2008, Karafi e altro, Rv. 239543).
Ora nella specie, non ricorre un'ipotesi di colposa, erronea percezione della realta, fisiologicamente connessa all'esame degli atti processuali e superata dalla manifestazione di volontà, ma una volontà espressa sulla base di atti esattamente percepiti e tuttavia non corrispondenti alla realtà, per effetto del dolo dell'imputato. Ne discende che deve ritenersi inesistente la volontà di una della parti processuali, nel senso che si registra un deficit assoluto di volontà, rispetto ad uno degli imputati, identificato in altri per effetto del dolo dello stesso.
Il vizio sopra evidenziato rende invalido l'accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza che l'abbia recepito (Sez 3 n. 1883 del 22/09/2011 - dep. 18/01/2012, La Sala, Rv. 251796).
2. Il ricorso del LI è invece inammissibile per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d). 3 Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SA OL e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Potenza per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di LI AN, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014