Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2017, n. 35683
CASS
Sentenza 1 giugno 2017

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 35683/2017 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Penale, presieduta da Giorgio Fidelbo e relatore Massimo Ricciarelli. Il ricorso è stato proposto dal Procuratore della Repubblica di Palermo contro la sentenza del G.U.P. che aveva dichiarato non luogo a procedere per vari imputati accusati di peculato, sostenendo che la mancanza di giustificazione delle spese non potesse di per sé configurare il reato. Il Pubblico Ministero ha contestato tale impostazione, richiamando un precedente della Cassazione che affermava l'esistenza di un obbligo di giustificazione delle spese pubbliche, indipendentemente dalla normativa di rendiconto.

La Corte ha rigettato il ricorso, argomentando che, sebbene esista un obbligo di rendicontazione, la mancanza di giustificazione non implica automaticamente l'appropriazione indebita. La Corte ha sottolineato che, in ambito penale, è necessaria la prova concreta dell'appropriazione, e che la responsabilità per la mancanza di giustificazione si colloca più sul piano amministrativo che penale. La decisione ha evidenziato la complessità della gestione delle spese pubbliche e la necessità di un controllo adeguato, senza però configurare automaticamente il reato di peculato in assenza di prove di appropriazione.

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Massime1

Non è configurabile il delitto di peculato nel caso in cui non sia fornita giustificazione in ordine al contributo erogato per l'esercizio delle funzioni di gruppo consiliare regionale, non potendo derivare l'illiceità della spesa da tale mancanza, ma occorrendo comunque piena prova dell'appropriazione e dell'offensività della condotta quanto meno in termini di alterazione del buon andamento della P.A. (Fattispecie relativa al c.d. contributo "unificato" corrisposto ai presidenti dei Gruppi dell'Assemblea Regionale Siciliana precedentemente all'entrata in vigore della l. n. 213 del 2012).

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  • 1Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna con la sentenza del 25 settembre 2019, oggetto dell'odierna impugnazione, ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del 24 marzo 2017 del Tribunale di Bologna che condannava Manes B. per il reato di peculato in relazione ad alcuni rimborsi da lui ottenuti, nella sua qualità di componente del Consiglio della Regione Emilia-Romagna, a carico dei fondi del gruppo consiliare di appartenenza per spese risultate non rimborsabili secondo la normativa regionale applicabile. 1.1. In particolare, nell'ambito del più ampio elenco di cui al capo di imputazione, la condanna riguardava i rimborsi per le spese del 30 ottobre 2010, 27 …

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  • 2Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - assolvendo, tra l'altro, Giorgio D. e Andrea P. da alcuni specifici episodi di peculato; riconoscendo a Luca B. l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p.; rideterminando la pena per quest'ultimo e riducendo la pena accessoria per tutti gli imputati e la confisca per due di loro - e confermava nel resto la medesima pronuncia del 10 dicembre 2019 con la quale il Tribunale di Bologna aveva condannato: - Luigi Giuseppe V. in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 314 c.p., per essersi, nella sua qualità di capogruppo …

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  • 3Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta avverso la sentenza assolutoria emessa il 30 marzo 2015 dal G.U.P. dello stesso Tribunale, in parziale riforma della decisione - per quanto in questa sede di interesse - ha dichiarato la responsabilità di: - Anacleto Benin in ordine al reato di cui all'art. 314 c.p. in relazione alle somme versategli da Massimo Lattanzi; - Giuseppe Cerise in ordine al reato di cui all'art. 7 l. n. 195/1974 sub T) in relazione alle somme indicate in dispositivo ed alle retribuzioni dei dipendenti Patat, Trenta e Gatti dal 14 agosto …

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  • 4Corte di cassazione
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  • 5Art. 314 - Peculato (1)
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    Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo In tema di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto - di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione (Sez. 6, 37076/2021). Per la consumazione del delitto di peculato è necessario che i beni siano caduti nella disponibilità giuridica dell'agente in senso penalistico, il quale, nella condotta di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2017, n. 35683
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35683
Data del deposito : 1 giugno 2017

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