Sentenza 1 giugno 2017
Massime • 1
Non è configurabile il delitto di peculato nel caso in cui non sia fornita giustificazione in ordine al contributo erogato per l'esercizio delle funzioni di gruppo consiliare regionale, non potendo derivare l'illiceità della spesa da tale mancanza, ma occorrendo comunque piena prova dell'appropriazione e dell'offensività della condotta quanto meno in termini di alterazione del buon andamento della P.A. (Fattispecie relativa al c.d. contributo "unificato" corrisposto ai presidenti dei Gruppi dell'Assemblea Regionale Siciliana precedentemente all'entrata in vigore della l. n. 213 del 2012).
Commentari • 6
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RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna con la sentenza del 25 settembre 2019, oggetto dell'odierna impugnazione, ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del 24 marzo 2017 del Tribunale di Bologna che condannava Manes B. per il reato di peculato in relazione ad alcuni rimborsi da lui ottenuti, nella sua qualità di componente del Consiglio della Regione Emilia-Romagna, a carico dei fondi del gruppo consiliare di appartenenza per spese risultate non rimborsabili secondo la normativa regionale applicabile. 1.1. In particolare, nell'ambito del più ampio elenco di cui al capo di imputazione, la condanna riguardava i rimborsi per le spese del 30 ottobre 2010, 27 …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - assolvendo, tra l'altro, Giorgio D. e Andrea P. da alcuni specifici episodi di peculato; riconoscendo a Luca B. l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p.; rideterminando la pena per quest'ultimo e riducendo la pena accessoria per tutti gli imputati e la confisca per due di loro - e confermava nel resto la medesima pronuncia del 10 dicembre 2019 con la quale il Tribunale di Bologna aveva condannato: - Luigi Giuseppe V. in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 314 c.p., per essersi, nella sua qualità di capogruppo …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta avverso la sentenza assolutoria emessa il 30 marzo 2015 dal G.U.P. dello stesso Tribunale, in parziale riforma della decisione - per quanto in questa sede di interesse - ha dichiarato la responsabilità di: - Anacleto Benin in ordine al reato di cui all'art. 314 c.p. in relazione alle somme versategli da Massimo Lattanzi; - Giuseppe Cerise in ordine al reato di cui all'art. 7 l. n. 195/1974 sub T) in relazione alle somme indicate in dispositivo ed alle retribuzioni dei dipendenti Patat, Trenta e Gatti dal 14 agosto …
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- 5. Art. 314 - Peculato (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo In tema di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto - di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione (Sez. 6, 37076/2021). Per la consumazione del delitto di peculato è necessario che i beni siano caduti nella disponibilità giuridica dell'agente in senso penalistico, il quale, nella condotta di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2017, n. 35683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35683 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2017 |
Testo completo
35683-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1132 Giorgio Fidelbo Presidente - Massimo Ricciarelli -relatore- -C.C. 01/06/2017 Emilia NA Giordano Ersilia Calvanese R.G.N. 11510/17 Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nei confronti di MO GI, nata il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nata il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] in [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso la sentenza emessa in data 11/07/2016 dal G.U.P. del Tribunale di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. Beniamino Migliucci per MU, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Antonino Reina per ON, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Vincenzo Zummo per RU, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso e depositando note difensive;
udito il difensore, Avv. Enrico Sanseverino per LI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. IG Emanuele Cassata per MO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Massimo Motisi per IO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Vincenzo Mellia per D'IN, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Ezechia AO Reale per RD e NA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. David Grasso Castagnetta, in sost. dell'Avv. RA Crescimanno per CC, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Pierfrancesco Continella per D'IN e, in sost. Dell'Avv. Antonino Caleca, per IO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Fabio Ferrara per MU, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11/7/2106 il G.U.P. del Tribunale di Palermo ha dichiarato non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, con riguardo a varie imputazioni di peculato, contestate ad MO GI, RD TA, DO ZI, ON AR NA, D'IN OL, IO LD, AI IM IG UN, CC LI, MU RA, LI AT OM ON, RU AO, nelle qualità di Presidenti di Gruppo o di Deputati di Gruppo presso l'Assemblea Regionale Siciliana. Ha rilevato il Giudice che le imputazioni erano riferite all'appropriazione di somme pervenute nella disponibilità dei singoli a titolo di contributo unificato tra 2 3 il 2008 e il 2012, di cui non era stato in alcun modo giustificato l'impiego: ma solo a partire dall'ottobre 2012 era stata introdotta dalla legislazione statale, ratificata con legge regionale approvata dall'Assemblea della Regione Siciliana nel 2014, la previsione di un rendiconto di esercizio annuale, a dimostrazione dell'assenza per il passato di analogo obbligo, con la conseguenza che non si sarebbe potuto ipotizzare il delitto di peculato, con inversione dell'onere della prova, per il solo fatto che non fosse stata fornita la giustificazione causale delle spese sostenute.
2. Ha proposto ricorso il P.M. presso il Tribunale di Palermo. Deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 314 cod. pen. Richiamata la ratio giustificativa della decisione impugnata, rileva come la avesse disatteso l'indirizzo interpretativo, espresso dalla Corte di stessa cassazione con la sentenza della Sesta Sezione, n. 23066 del 14/5/2009, secondo cui avrebbe dovuto ravvisarsi, a prescindere da un obbligo normativo di rendiconto, un obbligo costituzionale di giustificazione delle spese, quale indicazione puntuale e coeva della destinazione nell'ambito delle finalità connesse alle specifiche competenze, per modo che tale giustificazione costituiva condizione necessaria per la liceità della spesa, da intendersi come onere strutturale proprio della fattispecie, costituendo dunque peculato l'utilizzazione di denaro pubblico di cui non fosse stata data giustificazione certa, nel rispetto delle norme generali della contabilità pubblica o di quelle derogative previste dalla legge nella singola fattispecie. Secondo il ricorrente tali principi avrebbero dovuto applicarsi nel caso in esame, in relazione alla giustificazione di denaro pubblico assegnato ai Presidenti dei Gruppi parlamentari per le attività politico-istituzionali dei Gruppi, senza che potesse parlarsi di un'inversione dell'onere della prova, trattandosi di obbligo sussistente a prescindere dal processo penale e comunque non chiedendosi al pubblico ufficiale di dar prova della innocenza ma della concreta destinazione della somma.
3. Hanno presentato memorie i difensori degli imputati IO LD, ON AR NA, CC LI e D'IN OL, i quali segnalano la correttezza delle valutazioni contenute nella sentenza impugnata e la non diretta applicabilità dei principi espressi nella sentenza della Corte di cassazione invocata dal P.M. ricorrente. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il G.U.P., preso atto che agli imputati, tutti Presidenti di Gruppo o Deputati appartenenti a Gruppi dell'Assemblea Parlamentare Siciliana, erano addebitate condotte di peculato, riferite alla utilizzazione di contributi erogati per il finanziamento dei Gruppi e in alcuni casi comprovate dall'impropria destinazione delle somme e in altri casi desunte sulla sola base della mancanza di giustificazione contabile o extracontabile, ha con riguardo a questo secondo ordine di casi pronunciato sentenza di proscioglimento. Il P.M. ricorrente dal canto suo muove dal presupposto che la mancanza di coeva giustificazione documentale della spesa di per sé renda configurabile il delitto di peculato.
2. Così impostato, il ricorso è infondato.
3. Va innanzi tutto rilevato che i gruppi consiliari sono stati in varia guisa definiti. Si è in particolare osservato che gli stessi «sono organi del consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei consiglieri. Essi pertanto contribuiscono in modo determinante al funzionamento e all'attività dell'assemblea, assicurando l'elaborazione di il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e proposte, programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica» (Corte Cost. n. 187 del 1990). Si è rilevato ancora (cfr. Corte Cost. n. 107 del 2015) che «I gruppi consiliari sono stati qualificati [...] come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale (sentenze n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio (sentenza n. 1130 del 1988)» (sentenza n. 39 del 2014). In ogni caso è stato segnalato che la complessità e il multiforme carattere delle funzioni del Gruppo (riconosciuta anche da Corte Conti, Sez. Riun. n. 30 del 28/5/2014), non vale ad escludere la dimensione pubblicistica dell'erogazione dei contributi e la veste di pubblico ufficiale del Presidente del Gruppo (Cass. Sez. 6, n. 49976 del 3/12/2012, Fiorito, rv. 254033; più di recente anche Cass. Sez. 6, n. 4126 del 12/11/2015, dep. nel 2016, Acierno, non massimata sul punto), veste che non è stata peraltro contestata da alcuno degli imputati. 4 4. La presente vicenda concerne la destinazione delle contribuzioni erogate in favore dei gruppi consiliari. Può discutersi della specifica sfera della destinazione del contributo, che è comunque funzionale all'attività del Gruppo, primariamente correlata a quella dell'Organo Assembleare, ma suscettibile di una più lata considerazione, in ragione di quell'articolata e multiforme attività, di natura politica, che può dirsi riferibile a ciascun Gruppo. Ma in ogni caso non è dubbio che la contribuzione implichi un vincolo di destinazione e che correlativamente debba ritenersi indebita un'utilizzazione delle somme erogate per finalità e in contesti deassiali rispetto alla fisiologia dell'attività del Gruppo. Deve dunque convenirsi circa la configurabilità del delitto di peculato, allorché possa dirsi che il soggetto beneficiario della contribuzione l'abbia destinata ad un utilizzo diverso e non compatibile con quello ragionevolmente riconducibile all'ambito delle attività che il Gruppo svolge o può svolgere in funzione dell'apporto che deve arrecare all'Organo assembleare. Si registra invero in un caso siffatto sia il presupposto rappresentato dalla disponibilità da parte del pubblico ufficiale, per ragioni inerenti alla sua veste e alla sua funzione, di una somma di denaro, sia l'elemento costitutivo del delitto, rappresentato dall'appropriazione di quella somma, attraverso l'esercizio di un potere di disposizione non corrispondente a quello conferito, implicante l'utilizzo del bene come cosa propria (sulla configurabilità del peculato si rinvia ancora a Cass. n. 49976 del 3/12/2012, Fiorito, cit.), da cui può discendere sia un profilo di danno patrimoniale sia una lesione dell'interesse al buon andamento della P.A. (sul bene protetto si rinvia a Cass. Sez. U. n. 38691 del 25/6/2009, Caruso, rv. 244190). Si condivide in tale ottica quanto a suo tempo rilevato (Cass. Sez. 6, n. 33069 del 12/5/2003, Tretter, rv. 226531) circa la possibilità di interpretare la multiforme natura dell'attività dei Gruppi, ritenendo compatibili utilizzi correlati anche allo svolgimento di attività politiche di propaganda e rappresentanza. Ma sta di fatto che la contribuzione vive e permane con una sottesa destinazione, che ne delimita la funzione e l'utilizzo. D'altro canto il reato di peculato trova espressione in una condotta dotata di una sua materialità, cui deve correlarsi una corrispondente offensività in ragione del riscontro della sottrazione del bene alla sua funzione.
5. Relativamente all'Assemblea Regionale Siciliana la contribuzione pubblica in favore dei Gruppi contempla varie tipologie, tra cui il contributo «portaborse», 5 il contributo per dipendenti «stabilizzati» e il contributo c.d. «unificato», che specificamente ha formato oggetto di analisi in questa sede. Lo stesso è stato erogato per l'esercizio delle funzioni del Gruppo, compreso il gruppo misto, in base al regolamento dettato dal Decreto del Presidente dell'Assemblea n. 82 del 23/10/206, incentrato su una quota fissa mensile in relazione a ciascun deputato iscritto, con previsione della destinazione del 10% alle esigenze del Presidente, ferma restando l'autonomia gestionale dei Gruppi.
6. In tale quadro viene in evidenza la questione che è stata posta dal ricorrente, a fronte della ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata.
6.1. Si è infatti dedotto che alla contribuzione corrisponde un potere di spesa che strutturalmente nasce delimitato dalla necessità di una coeva giustificazione, in assenza della quale l'atto deve reputarsi comunque indebito e tale da configurare il contestato delitto di peculato. A sostegno di tale assunto è invocata una ben nota pronuncia (Cass. Sez. 6, n. 23066 del 14/5/2009, Provenzano, rv. 244061), con la quale, esaminandosi il tema non del tutto coincidente delle spese riservate effettuate da un Presidente di Gruppo, si è sottolineato in via generale che in materia di spesa pubblica gli artt. 3, 81, 97, 100 e 103 Cost. impongono di ritenere che la spesa sia soggetta a controllo, che l'impiego debba concretizzarsi conformemente alle finalità istituzionali, che la spesa debba dunque essere giustificata in rapporto a quelle finalità. Si è anche rilevato che ciò non comporta l'applicazione ad ogni tipo di spesa delle norme in materia di contabilità dello Stato, occorrendo comunque un controllo compatibile, che consenta la verifica della destinazione alle finalità previste. Si è quindi ritenuto che, senza voler introdurre una commistione tra profili strutturali e probatori, la coeva giustificazione deve reputarsi condizione necessaria per la liceità della spesa, in assenza della quale si determina un'interversione del possesso e una corrispondente appropriazione.
6.2. Va sul punto rimarcato che, per quanto sia stata autorevolmente esclusa con riguardo ai Presidenti di Gruppi consiliari, in rapporto al maneggio di denaro derivante dalle contribuzioni, la veste di agenti contabili soggetti a giudizio di conto (sul punto Corte Conti, n. 30 del 2014, cit. e più di recente Corte Cost. n. 107 del 2015), nondimeno sì è rimarcato che deve riconoscersi in generale il dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari» (Corte Cost. n. 39 del 2014). D'altro canto si è corrispondentemente rilevato che l'esonero dal giudizio di conto non vale ad escludere la possibilità di sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti per responsabilità contabile (Corte Conti, n. 30 del 2014, cit.) e 6 più in generale la configurabilità di responsabilità amministrative o contabili, oltre che, se del caso, penali (Corte Cost. n. 107 del 2015).
6.3. Tuttavia deve a questo punto osservarsi che la concreta dinamica del controllo non si è sviluppata allo stesso modo nelle diverse Regioni, non essendo stato sempre previsto, pur a fronte della disciplina, rimasta sullo sfondo, dettata dall'art. 60 della legge di contabilità n. 2440 del 1923, uno specifico obbligo di rendiconto in capo ai Presidenti dei Gruppi, tale da costituire parametro idoneo all'espletamento di un controllo, cui correlare l'esplicitazione documentale delle relative giustificazioni di spesa. Un siffatto obbligo in particolare non era contemplato dalla normativa vigente nella Regione Sicilia ed è stato introdotto in via generale dal d.l. 174 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 213 del 2012, cui la Regione Sicilia ha dato attuazione nel 2014. In particolare è stato in tal modo previsto un controllo da parte della Sezione regionale della Corte dei Conti, che deve essere effettuato sui rendiconti dei gruppi consiliari. A questo riguardo si è osservato come la previsione della restituzione delle somme ricevute in caso di accertate irregolarità in esito ai controlli -di tipo documentale- sui rendiconti sia strettamente collegata con quell'obbligo di dar conto delle modalità di impiego del denaro cui si è già fatto riferimento (Corte Cost. n. 39 del 2014), costituendo dunque conseguenza causalmente ricollegabile all'istituita procedura di controllo. D'altro canto è stato rilevato anche che tale tipo di verifica ha inteso «porre rimedio a un vuoto di attribuzioni in materia della magistratura contabile, vuoto evidenziato dal rilievo che, sin dall'istituzione delle Regioni e prima delle iniziative sfociate negli odierni conflitti, la prassi non ha mai conosciuto l'esercizio della giurisdizione di conto nei confronti dei presidenti dei gruppi consiliari» (Corte Cost. n. 107 del 2015). Tutto ciò vale da un lato a confermare che la destinazione delle contribuzioni, a prescindere dal rispetto di specifiche formalità, deve comunque reputarsi vincolata e che della destinazione deve darsi conto, non potendosi neppure ritenere che per il passato la contribuzione potesse essere considerata a fondo perduto», senza obbligo di restituzione di residui, e dall'altro che assume oggi un ruolo essenziale la procedura di rendiconto, affidata alla Sezione regionale della Corte dei Conti, cui è causalmente ricollegabile in particolare l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in presenza di irregolarità. Ma al tempo stesso, su tali basi, deve ritenersi che, al di fuori di una procedura di rendiconto specificamente prevista, comunque nel contesto regionale siciliano non attuata, non potesse automaticamente prospettarsi un 7 obbligo di restituzione che prescindesse dalla concreta giustificazione fornita in sede di eventuale controllo, non potendosi sic et simpliciter dare rilievo alla semplice mancanza di coeva giustificazione. Ma ciò sta anche ad indicare che non si sarebbe potuta intendere come intrinsecamente illecita la spesa in ragione del mero profilo formale, salva la sua concreta verifica, pur sempre correlata all'obbligo di dar conto di essa. Vuol dirsi, cioè, che la mancanza o la mancata attuazione di una disciplina di rendiconto non era tale da sottrarre la spesa ad un controllo e neppure da esonerare l'agente da qualsivoglia responsabilità, ma implicava che non potesse ravvisarsi una strutturale illiceità della spesa a prescindere dal controllo operato.
6.4. Le considerazioni che precedono hanno lo scopo di segnalare che i rilevanti argomenti esposti nella sentenza Cass. Sez. 6, n. 23066 del 2009, Provenzano, cit., se trovano pieno riscontro nel sistema, con riferimento al generale obbligo di dar conto di ogni spesa, tuttavia non possono implicare, a prescindere dal tipo di concreta disciplina applicabile, che l'obbligo di giustificazione si traduca in una correlata strutturale interversione del possesso, implicante appropriazione. In altre parole l'obbligo di dar conto implica, in mancanza, una responsabilità, ma il significato di tale responsabilità non può essere inteso in senso strutturale in ogni ambito, al di fuori di un meccanismo che valga a conferire alla mancanza di giustificazione un significato peculiare, che possa essere valorizzato anche in sede penale. Ciò significa che in realtà il valore primario dell'obbligo di dar conto è apprezzabile sul piano contabile-amministrativo, in quanto il soggetto chiamato a rispondere di una spesa deve poter dare di essa, secondo il sistema, una sicura giustificazione, la cui mancanza integra un profilo di responsabilità, alla stessa stregua di quanto avviene nei casi in cui sia addossato uno specifico onere probatorio. Ma in ambito penale deve essere provata la concreta appropriazione, cui deve ricollegarsi nella sua materialità l'offensività della condotta, almeno in termini di alterazione del buon andamento della P.A. Ed allora occorre accertare l'effettiva appropriazione, cioè l'illecita interversione, la quale solo sul piano probatorio può essere se del caso surrogata da situazioni altamente significative, come quelle derivanti dalla assoluta mancanza di allegazioni o dall'inosservanza di un esistente e specifico obbligo di rendiconto, in presenza del quale la mancanza di giustificazioni finisce di per sé per evocare l'interversione. Vuol dirsi dunque che in ambito penale la mancanza di coeva giustificazione non integra strutturalmente il reato, che discende pur sempre dalla concreta ار condotta di appropriazione, che va provata dalla parte pubblica, ferma restando la possibilità di far riferimento alle significative situazioni appena menzionate. Del resto sulla base di una diversa impostazione si finirebbe per ravvisare il reato anche in presenza di una destinazione lecita, pur debitamente allegata, per il solo fatto della mancanza di coeva giustificazione, il che, se può valere semmai in sede contabile, non può ammettersi in ambito penale per la rilevante dversità dei beni rispettivamente coinvolti. Non contrasta con tali assunti, e semmai si pone in linea con essi, una recente pronuncia che, richiamando la sentenza n. 23066 del 2009, ha esaminato il tema delle contribuzioni regionali ai gruppi consiliari nella Regione Friuli Venezia GI (Cass. Sez. 6, n. 14580 del 2/2/2017, Narduzzi, rv. 269536): infatti la ratio decidendi in questo caso muove dai principi richiamati, ma letti alla luce della disciplina vigente in quella Regione, in cui era previsto da apposita legge regionale un obbligo di giustificazione e rendiconto.
6. Sulla base di quanto fin qui osservato, avendo il ricorrente dedotto l'erroneità dell'impostazione seguita dal G.U.P. esclusivamente sul rilievo della configurabilità del delitto di peculato in ragione della mancanza di coeva giustificazione, il ricorso risulta intrinsecamente infondato, a prescindere dalle allegazioni fornite dagli imputati a giustificazione e dai riscontri che le stesse abbiano avuto. D'altro canto non è stato dedotto dal ricorrente il tema dei limiti di cui all'art. 425 cod. proc. pen., fermo restando che la decisione si fonda sull'analisi di un profilo giuridico, relativamente al quale non è ravvisabile alcuna esorbitanza da quei limiti.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 1/6/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Massimo ciarelli Giorgio Fidelbo й DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 LUG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito BATE BUSO