Sentenza 29 agosto 2018
Massime • 1
Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato. Nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'"an debeatur" e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto.
Commentario • 1
- 1. Danno da evasione fiscale: cos’è e quando scattaPaolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/08/2018, n. 21326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21326 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2018 |
Testo completo
2132 6-18 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CONTRATTO D'OPERA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 5183/2014 SECONDA SEZIONE CIVILE 2.21326Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep.el LINA MATERA Presidente Ud. 17/01/2018 SERGIO GORJAN Consigliere PU ANTONIO ORICCHIO Consigliere GIUSEPPE GRASSO Consigliere Rel. Consigliere - CHIARA BESSO MARCHEIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5183-2014 proposto da: ON TT, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell'avvocato IVAN MARRAPODI, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA SIRACUSANO;
ricorrente contro 2018 TO NZ, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 171 FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato GAETANO GIANNI', rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO RICCHIAZZI;
controricorrente avverso la sentenza n. 39/2013 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 22/01/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso;
udito CARLO BOZZI, con delega orale 1'Avvocato dell'Avvocato ANTONINO RICCHIAZZI, che si è riportato alle difese in atti. f RG 5183-2014 FATTI DI CAUSA 1. Nel 1983 il controricorrente, NZ TT, aveva convenuto la ricorrente, TT AR, innanzi al Tribunale di Messina chiedendone la condanna a pagare la somma di 18 milioni di lire, quale saldo della compravendita di un terreno. AR si era costituita chiedendo il rigetto della domanda perché legittimamente aveva sospeso il pagamento del prezzo in quanto mancava l'edificabilità del terreno che era comunque stata subordinata, dal nuovo piano regolatore in corso di approvazione, alla realizzazione di un piano di lottizzazione. In corso di causa, le parti modificavano le proprie domande, l'attore TT chiedendo l'accertamento della mancata approvazione del piano regolatore generale e quindi l'obbligo della convenuta a ritrasferire in suo favore il terreno, la convenuta AR dichiarando che, essendo il piano regolatore generale invece stato approvato, era pronta a versare il prezzo con fissazione contestuale da parte del giudice del termine per la realizzazione del piano di lottizzazione. f Il Tribunale di Messina dichiarava la propria incompetenza. La causa veniva riassunta davanti al Tribunale di Barcellona che ha condannato AR a pagare il saldo del prezzo oltre gli interessi, ha condannato TT a realizzare a proprie spese il piano di lottizzazione e ha rigettato le reciproche domande di risarcimento dei danni proposte dalle due parti.
2. AR appellava la sentenza. La Corte d'appello di Messina - con sentenza 22 gennaio 2013, n. 39 - ha ritenuto, a fronte della - mancata proposizione da parte di TT di appello incidentale, che sia passata in giudicato la condanna del medesimo alla realizzazione del piano di lottizzazione, con limitazione del giudizio all'esame della domanda di AR di sospensione, in mancanza 3 di adempimento di TT, dell'obbligo di pagamento del saldo del prezzo e della domanda della medesima AR di risarcimento dei danni;
ha quindi, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riconosciuto il diritto di AR di sospendere, in mancanza della realizzazione da parte di TT del piano di lottizzazione, il pagamento del saldo del prezzo;
ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta da AR;
circa le spese ha compensato fra le parti metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio, condannando TT a rimborsare ad AR la restante metà.
3. Ricorre in cassazione, con atto articolato in tre motivi, TT AR. Resiste con controricorso NZ TT, chiedendo di dichiarare inammissibile o comunque di rigettare il ricorso. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I primi due motivi del ricorso attengono alla conferma del rigetto della domanda di risarcimento dei danni fatta valere dalla ricorrente. Il primo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 115, 183, 278 e 345 c.p.c., 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione: la ricorrente aveva chiesto la condanna di TT "al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede", si trattava pertanto di appurare "solo se l'omissione addebitata al venditore fosse, o meno, potenzialmente dannosa, attraverso un accertamento anche in termini di probabilità o di verosimiglianza, fermo restando che la verifica in ordine alla esistenza in concreto del danno nonché alla sua entità andava rimessa alla separata sede"; il giudice del merito è quindi incorso in ultrapetizione avendo eseguito una disamina della fattispecie in concreto accedendo anche alla valutazione del 4 quantum, come si evince dalla circostanza che il pregiudizio, pure riconosciuto, sarebbe stato compensato dai presunti vantaggi che verrebbero ad estinguerlo, disamina in concreto che, comunque, non è stata sottoposta al contraddittorio tra le parti e in relazione alla quale la Corte d'appello avrebbe motivato in modo contraddittorio. Il motivo non può essere accolto. Circa la contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., viene invocato un parametro non applicabile ratione temporis alla fattispecie. Quanto al vizio di ultrapetizione per avere la Corte escluso il pregiudizio e non essersi quindi così limitata a esaminare l'an della pretesa come richiesto dalla ricorrente, il vizio non sussiste. Secondo l'orientamento di questa Corte, "ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto all risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato;
nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in f concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'an debeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto costituiscono il presupposto per la pronuncia di condanna generica" (così Cass. 10453/2001 e Cass. 25638/2010).
2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1183 e 2909 c.c., 324 c.p.c.: la Corte d'appello, affermando che la domanda risarcitoria andava rigettata non essendo dato ritenere la inedificabilità in via definitiva del terreno oggetto, avrebbe rimesso in discussione il tempo in dell'adempimento fissato ex art. 1183 c.c. dal primo giudice (il Tribunale aveva condannato TT a "realizzare immediatamente il 5 piano di lottizzazione"), così vanificando il giudicato interno formatosi sul punto. Il motivo non può essere accolto. È vero che la Corte d'appello, nel rigettare la domanda risarcitoria, anzitutto precisa che la inedificabilità è correlata solo alla indisponibilità "al momento" dei proprietari di numerosi lotti del comparto urbanistico, ma poi afferma - come si è visto sub 1 - la mancata portata dannosa dello stato di inedificabilità del terreno, ratio giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata.
3. Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 366, comma 4, c.p.c. Esso consiste nell'unica, generica asserzione secondo cui "ad esito della completa soccombenza del TT, la Corte d'appello avrebbe dovuto condannarlo al pagamento delle spese del giudizio in misura integrale", senza in alcun modo argomentare quale violazione e falsa applicazione delle disposizioni invocate sia stata posta in essere dalla Corte d'appello.
4. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. 6 Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione Civile, il 17 gennaio 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Chiara Besso Marcheis Lina Matera м Lindhato onario Giudizierto Valeria NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 29 AGO, 2018 11 Funzionario Giudizio Vakkie NERI 7