Sentenza 6 febbraio 2014
Massime • 1
È configurabile il delitto di peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio pone in essere la condotta fraudolenta al solo fine di occultare l'illecito commesso, avendo egli già il possesso o comunque la disponibilità del bene oggetto di appropriazione, per ragione del suo ufficio o servizio; se, invece, la medesima condotta fraudolenta è finalizzata all'impossessamento del denaro o di altra utilità, di cui egli non ha la libera disponibilità, risulta integrato il delitto di truffa, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen. (In applicazione del principio la Corte ha ravvisato il delitto di truffa aggravata nella condotta del pubblico ufficiale il quale, al fine di conseguire indebitamente la disponibilità di un telefono cellulare ulteriore rispetto a quello risultante dalla fattura rilasciata dal venditore, aveva presentato una fattura falsa al funzionario contabile, per ottenere un rimborso maggiore rispetto alla spesa sostenuta).
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Commette il reato di peculato il Consigliere regionale che si appropria di fondi avuti dalla regione per le attività collegate ai lavori del consiglio e alle iniziative dei gruppi, atteso che l'amministratore non può essere considerato soggetto privato solo perché ha percepito i contributi attraverso il gruppo consiliare, ente di diritto privato, al quale la regione li ha trasferiti. Si ha il peculato allorquando il pubblico ufficiale si appropria del denaro di cui abbia già il possesso anche solo mediato e gli artifici e raggiri sono realizzati soltanto per effettuare l'illegittima appropriazione oppure per occultarla; si ha invece la truffa allorquando gli artifici e raggiri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2014, n. 15795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15795 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 06/02/2014
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 160
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 19966/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MP NT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 06/02/2013 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore avv. SAMBUCCI Lio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 15 luglio 2011 del Tribunale di Roma nella parte in cui, a parte ulteriori statuizioni (relative ad assoluzioni per taluni addebiti adottate ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2), MP NT era stato condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di due anni di reclusione, in quanto responsabile del delitto di cui all'art. 314 c.p., (capo A) perché, nella qualità di NS Generale del Consolato italiano a Gedda (Arabia Saudita), avendo per ragioni di ufficio la disponibilità di denaro destinato al pagamento di spese inerenti al Consolato, si appropriava della somma di 1.860 RE DI, pari a circa 500 Euro, utilizzandoli per l'acquisto di un telefono cellulare marca Nokia (in Gedda, il 1 giugno 2002).
Veniva anche confermata la statuizione di declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 479 c.p., art. 61 c.p., n. 2, contestato al capo B, per avere il MP falsamente dichiarato che l'acquisto di un nuovo cellulare si era reso necessario a causa del malfunzionamento di quello in dotazione al Consolato. Con la medesima sentenza la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici veniva ridotta alla durata di due anni. Rilevava la Corte di appello che la responsabilità penale dell'imputato in ordine al capo A, si desumeva dalla falsificazione materiale della fattura rilasciata dalla WA Communication, relativa all'acquisto di un telefono cellulare marca Alcatel, maggiorata dal MP da 400-600 RE DI (effettivo costo dell'apparecchio) a 1.860 R.S., con conseguente locupletazione della differenza, impiegata dall'imputato per l'acquisto non giustificato di un secondo telefono cellulare marca Nokia;
fatto accertato sulla base di evidenze documentali (sbianchettatura della fattura), nonché di varie testimonianze, tra cui quelle di funzionari del Ministero degli esteri addetti ai riscontri contabili e dell'autista (I. H. SS) che aveva accompagnato il MP nel negozio per l'acquisto del cellulare e che aveva materialmente modificato la fattura (n. 6413) nel senso espressamente richiesto dal NS (a pena della prospettiva di perdere, se non avesse ubbidito, il posto di lavoro).
Quanto alla declaratoria di prescrizione del reato sub B, si osservava che la questione circa il fatto che il precedente telefono cellulare non fosse effettivamente mal funzionante non incideva sull'accertamento della responsabilità dell'imputato per il fatto di peculato di cui al capo A.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo dell'avv. Sambucci Lio, che, premessa una ricostruzione del percorso professionale del MP, dello svolgimento dei fatti e della vicenda processuale, deduce i seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione sotto molteplici aspetti. Quanto al capo A, in primo luogo, la Corte di appello, dopo avere espresso completa adesione alla sentenza di primo grado per ciò che concerne la condotta di peculato, ha dato per scontato che il MP aveva realizzato tale reato attraverso la falsificazione della fattura di acquisto del telefono cellulare al fine di acquistarne un altro, non considerando che il Tribunale non ha affatto affermato che l'imputato avesse acquistato un secondo cellulare.
Inoltre, tale ricostruzione dei fatti è smentita dalle dichiarazioni del teste SS IB, che ha parlato dell'acquisto da parte del MP di un solo cellulare marca Alcatel, risultando solo da quelle del teste BI ON, cancelliere contabile reggente del Consolato, il quale però, riferendo de relato da IB, non aveva materialmente assistito ai fatti ed aveva evidentemente frainteso le dichiarazioni di quello;
fermo restando che sulla fattura era indicato l'acquisto di un solo cellulare e che la inattendibilità del BI si ricava anche dal fatto che da tutte le restanti imputazioni, basate sulle sue dichiarazioni, il MP è stato completamente assolto.
La Corte di appello ha del tutto omesso di considerare che il Tribunale, nel riportare le dichiarazioni della teste GI TA, già cancelliere contabile del Consolato, le aveva fraintese, non avendo mai la GI affermato che il MP le aveva consegnato la fattura ai fini del rimborso, punto specificamente contestato nell'atto di appello.
Quanto ad SS IB, la Corte di appello non ha considerato le pesanti contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni rese in udienza e quelle rese in sede di missione ispettiva (quando aveva negato di avere accompagnato il NS al negozio per l'acquisto di un cellulare e di non sapere nulla dell'importo dell'acquisto); inoltre ha svalutato l'errore del Tribunale di ritenere che il teste aveva assistito a "contrattazioni" del MP con il negoziante, punto invece molto importante, perché implicava quello della effettiva presenza dell'autista SS nel negozio, circostanza decisamente confutata nell'atto di appello, come risultava anche dalla imprecisione del teste nel riferire circa l'entità del prezzo di acquisto del cellulare;
infine, sono state impropriamente addotte a conferma della veridicità delle dichiarazioni del teste quelle, del tutto inattendibili, del BI e si sono erroneamente svalutate le osservazioni critiche svolte nell'atto di appello a proposito del rilievo dato dal Tribunale alle dichiarazioni della teste Vigo, addetta alla segreteria del Consolato.
Quanto al capo B, la Corte di appello aveva omesso ogni considerazione dei rilievi dell'appellante, tendenti a ottenere l'assoluzione dal relativo reato con formula piena, limitandosi incongruamente a rilevare che il fatto non spiegava rilievo ai fini dell'accertamento del fatto di peculato di cui al capo A.
2.2. Vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al capo A, in quanto, non avendo il MP per ragioni del suo ufficio il possesso o la disponibilità di denaro impiegato nell'acquisto del telefono cellulare, che venne pagato su autorizzazione della contabile di cassa GI TA, il reato ipotizzabile avrebbe dovuto essere semmai quello di cui all'art. 640 cpv. c.p., n. 1, (o eventualmente quello di cui all'art. 323 c.p.) e non certo quello di peculato.
2.3. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla decisione del Tribunale, confermata dalla Corte di appello, di non considerare utilizzabile, per violazione del principio del contraddittorio, la consulenza grafologica di parte prodotta dalla difesa, che escludeva che l'autista SS avesse potuto apportare sulla fattura di acquisto del cellulare le alterazioni di cui aveva parlato.
2.4. Vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, essendo stato accertato che, a seguito della procedura contabile, l'imputato aveva rimborsato la somma di 13.855 RE DI, sicuramente comprensiva dell'importo impiegato per l'acquisto del cellulare, come del resto si ricavava dall'allegata sentenza della Corte dei conti.
2.5. Vizio di motivazione per assoluta mancata risposta alle deduzioni svolte nell'atto di appello dirette a modificare la formula assolutoria ex art. 530 c.p.p., comma 2, adottata per alcune delle restanti imputazioni in quella più ampia di cui all'art. 530 c.p.p., comma 1. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La contestazione di cui al capo A è stata inesattamente inquadrata nella ipotesi criminosa di peculato, dovendo, sulla base dei fatti accertati dai giudici di merito, ritenere configurabile quella di truffa aggravata, ex art. 640 c.p., comma 2, n. 1, punibile con la reclusione fino a cinque anni oltre alla multa, per la quale, alla data del 1 dicembre 2009, stanti le riferite previsioni edittali, è maturato il termine di massimo prescrizione di sette anni e sei mesi, decorrente dalla data di realizzazione della condotta incriminata (1 giugno 2002), in base al combinato disposto dell'art. 157 c.p., comma 1 e art. 161 c.p., comma 2. Infatti, stando proprio a quanto accertato in fatto, il MP, al fine di conseguire indebitamente la disponibilità di un telefono cellulare ulteriore a quello figurante dalla fattura rilasciata dal venditore, non si appropriò di alcuna somma di denaro di cui egli aveva il possesso materiale o giuridico, presentando invece tale falsa fattura al funzionario contabile del Consolato per il relativo rimborso.
Una simile condotta, come detto, è ascrivibile alla fattispecie di truffa e non a quella di peculato;
dovendosi ribadire il tradizionale insegnamento per cui il peculato può essere ravvisato solo quando il pubblico ufficiale ha già il possesso del bene oggetto di appropriazione, e la eventuale condotta fraudolenta non è finalizzata a conseguire il possesso del bene ma ad occultare l'illecito (ex plurimis, Sez. 6^, 18/09/2013, Anselmino;
Sez. 6, 04/06/2013, Treglia;
Sez. 6^, 22/05/2013, Butti, Sez. 6^, 10/04/2013, Baglivo;
Sez. 6^, 13/03/2012, Perrotta;
Sez. 6^, 22 settembre 2011, Campus); mentre è integrato il delitto di truffa aggravata quando l'impossessamento del denaro o di altra utilità costituisce conseguenza logica e temporale degli artifizi e raggiri (nella specie integrati dalla contestata falsificazione della fattura) posti in essere dal funzionario altrimenti privo della possibilità di acquisirne direttamente l'importo non avendone autonomamente la disponibilità (Sez. 6^, 17/07/2013, Fasoli;
Sez. 6^, 11/07/2013, Dragonetti).
2. Le deduzioni del ricorrente tese a contrastare le evidenze della falsificazione della fattura da lui operata si scontrano con precise risultanze processuali, quali le dichiarazioni dei testi SS (che aveva accompagnato il MP al negozio ove fu operato l'acquisto dei due cellulari), BI e GI (contabili del Consolato, succedutisi l'uno all'altra), ed evidenze documentali (sbianchettatura della fattura).
In ogni caso, tali deduzioni, tendenti a una rivisitazione delle risultanze processuali, implicherebbero, se accolte, un annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice di merito, incompatibile con la regola della immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato racchiusa nell'art. 129 c.p.p., comma 1, (v. tra le altre Sez. U, 21/10/1992, Marino;
Sez. U,
27/02/2002, Conti).
Analogo rilievo vale per quanto osservato dal ricorrente con riferimento alla declaratoria di prescrizione in ordine al reato di falso di cui al capo B, già emessa in sede di giudizio di primo grado.
3. Quanto alla dedotta mancata risposta ai rilievi svolti nell'atto di appello diretti a modificare la formula assolutoria ex art. 530 c.p.p., comma 2, adottata per alcune delle restanti imputazioni, in quella più ampia di cui all'art. 530 c.p.p., comma 1, va osservato, in linea con la costante e più autorevole giurisprudenza (per tutte, Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv. 203762), che difetta l'interesse a una simile deduzione, atteso che la formula assolutoria adottata ex art. 530 c.p.p., comma 2, non è di minore pregnanza rispetto a quella adottata ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, non potendosene desumere alcun profilo di incertezza sull'innocenza dell'imputato.
4. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo A, come sopra qualificato, perché estinto per prescrizione, con rigetto nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Qualificata l'imputazione di cui al capo A ai sensi dell'art. 640 cpv. c.p., n. 1, annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente a detto capo perché il reato è estinto per prescrizione e rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2014