Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2004, n. 2963
CASS
Sentenza 4 ottobre 2004

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È risarcibile il "danno all'immagine" ad organi del Comune in un'amministrazione locale in cui la gestione della cosa pubblica sia stata caratterizzata da violazioni di norme penali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente la legittimazione alla costituzione di P.C. di un consigliere comunale in relazione al danno all'immagine patito dal Comune a causa delle condotte di peculato commesse da Sindaco).

La natura plurioffensiva del reato di peculato implica che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse, diverso da quello patrimoniale, protetto dalla norma, cioè quello del buon andamento della P.A. (fattispecie in tema di utilizzo di telefono d'ufficio per comunicazioni private)

Non esclude il reato di peculato la circostanza che il pubblico ufficiale abbia trattenuto somme di danaro pubblico in compensazione di crediti vantati nei confronti della amministrazione di appartenenza (nella specie, la Corte ha ritenuto irrilevante il fatto che il Sindaco di un Comune, al quale era stata addebitata l'appropriazione di somme anticipate dall'amministrazione a titolo di missione, avesse personalmente coperto spese alle quali l'ente pubblico non era stato in grado di far fronte per mancanza di liquidità).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2004, n. 2963
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2963
Data del deposito : 4 ottobre 2004

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