Sentenza 4 ottobre 2004
Massime • 3
È risarcibile il "danno all'immagine" ad organi del Comune in un'amministrazione locale in cui la gestione della cosa pubblica sia stata caratterizzata da violazioni di norme penali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente la legittimazione alla costituzione di P.C. di un consigliere comunale in relazione al danno all'immagine patito dal Comune a causa delle condotte di peculato commesse da Sindaco).
La natura plurioffensiva del reato di peculato implica che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse, diverso da quello patrimoniale, protetto dalla norma, cioè quello del buon andamento della P.A. (fattispecie in tema di utilizzo di telefono d'ufficio per comunicazioni private)
Non esclude il reato di peculato la circostanza che il pubblico ufficiale abbia trattenuto somme di danaro pubblico in compensazione di crediti vantati nei confronti della amministrazione di appartenenza (nella specie, la Corte ha ritenuto irrilevante il fatto che il Sindaco di un Comune, al quale era stata addebitata l'appropriazione di somme anticipate dall'amministrazione a titolo di missione, avesse personalmente coperto spese alle quali l'ente pubblico non era stato in grado di far fronte per mancanza di liquidità).
Commentari • 2
- 1. Esame Avvocato 2012, possibile soluzione parere penale "notaio"Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 12 dicembre 2012
- 2. I delitti di peculato e malversazioneLuigi Levita · https://www.filodiritto.com/ · 1 ottobre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2004, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2004 |
Testo completo
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29 63/05 1309 Sent. N. R.G. n. Udienza pubblica
21348/2004 del 4 ottobre 2004
Ruolo d'udienza n.: 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai signori magistrati: dott. Luigi Sansone Presidente dott. Luciano Deriu Consigliere dott. Saverio Mannino Consigliere
dott. Francesco Serpico Consigliere dott. Giorgio Colla Consigliere riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NO EL, n. a Castrolibero il 1° luglio 1953, nei confronti della sentenza in data 25 novembre 2003 della Corte d'appello di Catanzaro;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio relativamente alle statuizioni civili e per il rigetto nel resto;
uditi i difensori avv. Angelo Cosentino per la parte civile LI;
prof. avv. Carlo Federico
Grosso e avv. Carmelo Scillia per l'imputato.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma di quella del 14 gennaio 2002 del Tribunale di Cosenza, dichiarava la responsabilità di NO
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SIP del Comune, nella disponibilità del IN, attraverso la effettuazione di numerose telefonate aventi ad oggetto conversazioni di carattere privato per un importo di lire
12.689.000, addebitandone il costo sul bilancio dell'ente (in Castrolibero, dal luglio 1991 al novembre 1995). Concesse le attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4 e 62 bis, la Corte territoriale riduceva la pena inflitta dal giudice di primo grado a un anno e sette mesi di reclusione. Riduceva, altresì, la sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici per una durata pari a quella della pena principale, e confermava la condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, ER LI, da liquidarsi in separata sede, negando la richiesta provvisionale.
Secondo la sentenza impugnata, la prima condotta di peculato consisteva, dunque, nella mancata restituzione di 5-6 milioni circa di lire su importi anticipati per missioni nel corso degli anni 1990 - 1993, somme non utilizzate e restituite solo alla fine del 1995, con ingiustificati ritardi, sino a cinque anni. Era vero che alla data del 31 dicembre 1995 l'EL vantava crediti nei confronti del Comune per lire 5.150.000 (come emergente da un attestato ufficiale del 3 febbraio 1999 dell'ente), mentre nessun valore poteva avere una precedente nota, redatta dall'impiegato Pellicori, per mancanza di rappresentatività esterna del dipendente, ma la prevalente giurisprudenza della Corte di legittimità non consente di dare alcun rilievo a una eventuale compensazione ai fini della configurabilità del reato di peculato, che si realizza quando è perfezionata la condotta tipica, la quale ricorre anche in caso di mancanza di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo, giacché rimane, comunque, sempre leso l'interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione. In ogni caso, anche a voler accogliere l'indirizzo della legittimità di una compensazione, con riflessi sul venir meno della illiceità della condotta, il credito dell'EL verso il Comune, nel 1995, non era certo, liquido ed esigibile e non era stato nemmeno quantificato, cosa che era avvenuta solo nel 1999, non senza tener conto che i debiti dell'amministrazione divengono esigibili solo dopo l'emanazione del relativo titolo di spesa.
2 Quanto al secondo titolo di peculato, osservava la Corte che non era vero che le telefonate private non erano inferiori alle trenta, perché, come emergeva dalla requisitoria del pubblico ministero, tale cifra si riferiva alle telefonate fatte quando l'EL era cessato dalla carica di IN. Si trattava, invece, di moltissime telefonate e per importi elevati con considerevole danno economico. E come correttamente ritenuto dal Tribunale, il criterio per riconoscere le telefonate concretanti il reato contestato ben poteva essere quello del carattere privato delle utenze chiamate, sulle quali poche giustificazioni aveva potuto fornire l'imputato (emergevano dai tabulati telefonate a "ristoranti, uffici postali, fiorai, parrucchieri, bar, pompe funebri, meccanici, gommisti, tabacchini, concessionari motonautici, cartolerie, rivenditori di camper e roulottees, panifici, falegnamerie”, oltre che a svariate ditte e a molte compagnie di assicurazioni, a numerose società e a tutta una serie di privati cittadini, non solo di Castrolibero ma anche di Luzzi, Cosenza, Rende,
Spezzano, Mendicino, Fiumefreddo, solo per limitarsi alla Calabria: reato commesso in
Castrolibero dal luglio 1991 al dicembre 1995).
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato che deduce i seguenti motivi.
1) Nullità del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.p.. L'atto non conteneva i requisiti minimi di specificazione della contestazione per la salvaguardia del diritto di difesa, perché, quanto al capo a), in ordine alla condotta di non avere restituito somme alla amministrazione per anticipazioni di missioni, l'imputazione non indicava le somme né le delibere con le quali tali somme erano state erogate. Solo dalla sentenze si venivano a conoscere gli estremi di tali delibere. Con riferimento al capo e), l'imputazione indicava una somma di lire 12.689.000 per telefonate eseguite dal IN dall'apparecchio di telefonia mobile in dotazione al capo della amministrazione comunale, definite illegittime senza alcuna specificazione delle chiamate che si affermavano tali.
2) Inammissibilità della costituzione di parte civile per difetto di legittimazione. Nel giudizio si era costituito parte civile il consigliere comunale dottor LI, rivendicando un diritto al risarcimento dei danni alla immagine del Comune conseguente al comportamento del
IN, laddove il predetto consigliere non agiva nella carica di vertice dell'amministrazione e non rivestiva la carica di consigliere né al momento del fatto né al
3 momento della costituzione di parte civile;
quando, inoltre, la più recente giurisprudenza non ha riconosciuto la sussistenza di un danno all'immagine derivante da reato a un ente pubblico (il danno è riferibile propriamente alle sofferenze fisiche o psichiche della persona fisica). Sarebbe erronea la conclusione della Corte d'appello, secondo cui la qualifica di consigliere comunale sussisteva al momento in cui i fatti erano diventati di pubblico dominio e al momento della costituzione di parte civile, perché la costituzione di parte civile era avvenuta il 30 maggio 2000 e la carica di consigliere riguardava il periodo maggio 1995 aprile 1999.
3) La Corte d'appello aveva affermato la penale responsabilità del prevenuto per la mancata restituzione, se non dopo cinque anni, di una parte di somme anticipate a titolo di missioni per il periodo 1990 - 1995 in relazione alle quali avrebbe speso importi minori di q uelli anticipati dal Comune. Il reato si sarebbe configurato - secondo la Corte d'appello - nel momento in cui l'EL si era determinato a trattenere tali somme. In realtà, però, il
IN, in un'amministrazione dissestata, si era trovato a dover anticipare personalmente somme (fatture per forniture al Comune) dovute dall'ente pubblico nei confronti di creditori per un totale di oltre 19 milioni, come gli fu riconosciuto in un rendiconto del Comune nell'aprile 1995, somma incassata dall'EL il 18 aprile 1995. Si doveva pertanto concludere che il IN non si era mai appropriato di somme di denaro del Comune di cui aveva la disponibilità e che il Comune stesso non aveva subito alcun danno. In virtù dell'istituto della compensazione il reato di peculato era inconfigurabile. La Corte avrebbe errato nel ritenere che neppure alla data del 31 dicembre 1995 il credito dell'EL fosse liquido ed esigibile (credito ammontante a lire 5.155.550) e che a tale momento risalisse l'obbligo del sindaco di restituzione delle somme di cui era debitore verso il Comune (da cui il reato di peculato); avrebbe errato anche nel reputare che tale credito sarebbe divenuto liquido ed esigibile solo alla data del 3 febbraio 1999, sulla scorta di un documento ufficiale dell'amministrazione dal quale l'EL risultava creditore di ulteriori
5.500.000. L'importo dovuto al IN era, invece, liquido ed esigibile sin dal 18 aprile
1995 (tanto che a tale data gli furono pagati i 19 milioni di cui si è detto). La Corte avrebbe, inoltre, errato nel ritenere che il documento dell'aprile 1995 (in base al quale il sindaco aveva incassato 19 milioni), redatto dal dipendente comunale Pellicori, fosse privo di valore giuridico per mancanza di rappresentatitività esterna di tale dipendente), perché, in base, a tale conteggio erano stati addirittura emessi i mandati che avevano consentito l'incasso da parte dell'EL (sulla non configurabilità del peculato nel caso in cui il
4 pubblico ufficiale che trattenga somme dell'amministrazione perché a sua volta creditore, la difesa cita, oltre che una serie di massime risalenti di questa Corte, Cass., sez. VI, 13
maggio 1998, in Cass., pen., 1999, 1460).
4) Con riferimento al peculato per l'uso del telefono, la Corte sarebbe incorsa in altri evidenti errori. Affermavano, infatti, i Giudici di appello che la quantità delle telefonate private sarebbe stata "innumerevol(e)" e per importi assai elevati. Affermavano, ancora non essere vero che si sarebbe trattato di un numero di telefonate inferiore a trenta,
perché tale numero si sarebbe riferirebbe alle telefonate fatte quando l'EL non era più
IN (essendo stato eletto il nuovo IN Aversa); nessuna telefonata sarebbe stata fatta dopo la nomina dell'Aversa e il numero di trenta telefonate, come emergente dai tabulati, si sarebbe riferirebbe solo alla chiamate verso utenze private. Peraltro, rileva il ricorrente, ogni telefonata verso utenze private ben poteva essere, in astratto, connessa a una finalità pubblica. Perciò, si sarebbe dovuto dimostrare che ogni telefonata verso numeri privati non era connessa a finalità pubblica (e non bastava dire che si sarebbe trattato di telefonate a ristoranti, uffici postali, fiorai, parrucchieri, bar, pompe funebri, meccanici, gommisti, tabacchini). Al riguardo la Corte d'appello affermava, anche, che l'imputato non avrebbe dato alcuna giustificazione, ma sarebbe palese il ribaltamento dell'onere della prova insito in siffatta affermazione. Non andrebbe, poi, dimenticata la più recente giurisprudenza della Corte di legittimità che tende a ridurre l'area del peculato in caso di telefonate del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che usi il telefono dell'amministrazione, onde la Corte avrebbe dovuto verificare anzitutto la finalità meramente privata di ogni singola telefonata, per poi verificare se la somma complessiva delle telefonate private non fosse risultata di tenue o risibile entità, e, quindi, valutare se non si fosse trattato di telefonate fatte in caso di assoluta eccezionalità, pur non volendo ritenere applicabile il principio della inesistente offensività in caso di modico valore delle somme.
Il primo motivo di ricorso va disatteso perché infondato. La lesione del diritto soggettivo dell'LI, come correttamente ha motivato il Giudice a quo, consiste nel danno all'immagine degli organi del Comune in un'amministrazione locale in cui la gestione della cosa pubblica non sia corretta ma sia caratterizzata da violazione di norme anche penali attribuite al IN. Le condotte di cui è processo (di cui meglio si dirà in seguito) hanno creato un vulnus alla immagine dell'ente locale, lesione che ha una sua ricaduta anche sul
5 consiglio comunale e, di riflesso, sui singoli consiglieri. Non è discutibile l'astratta legittimazione alla costituzione di parte civile nel caso di specie. Il danno, d'altra parte, può manifestarsi, in alcuni suoi profili, anche successivamente alla consumazione del reato (o dei reati), nel momento cioè della divulgazione della notizia della sua realizzazione, momento in cui la parte civile costituita nel presente giudizio aveva assunto la qualità di consigliere comunale.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Con riferimento al capo a), al IN era contestato di non avere restituito, in relazione a missioni autorizzate con deliberazione della Giunta Comunale, le somme non utilizzate: il capo di imputazione si riferiva chiaramente a più deliberazioni ed al relativo periodo. Se ne indicava una a titolo di esempio. All'EL non potevano sfuggire quali fossero state le missioni autorizzate e quanto avesse speso per ciascuna, e ricostruire con esattezza le somme che avrebbe dovuto restituire. Il capo di imputazione conteneva le coordinate necessarie per la ricostruzione del quantum per potere esercitare pienamente il diritto di difesa (anche perché, in ogni caso, la delibera n. 81, che comprendeva anche la 321 e altre otto delibere concernenti le singole missioni e che era addirittura esposta nella bacheca del Comune, si riferiva a epoca in cui l'imputato era ancora IN: si vedano le pagine iniziali della sentenza di primo grado). Ugualmente deve dirsi con riferimento al capo e), nel quale l'imputazione è formulata nel senso che tutte le telefonate erano secondo l'accusa - caratterizzate da finalità private.
E la giurisprudenza di questa Corte è nel senso di ritenere, in tema di requisiti del decreto di citazione a giudizio, ai fini di ritenere completo nei suoi elementi essenziali il capo d'imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa. [SEZ. 4, SENT. 34289 DEL 11/08/2004
(UD.25/02/2004), Mayer, RV. 229070].
Neanche il terzo motivo di ricorso merita accoglimento.
L'EL, ancora in questo grado, si difende sostenendo che nel 1995 (le somme non restituite si riferivano, peraltro, a missioni effettuate non oltre l'anno 1993, come si ricava dalla sentenza di primo grado) era creditore di importi nei confronti del Comune, pari ad
6 almeno 19 milioni circa, per esborsi che aveva versato al Comune per finanziamenti necessari per spese che l'ente territoriale doveva sostenere. E poiché, dunque, si sarebbe potuta e dovuta operare una compensazione dei debiti, ne derivava che il Comune medesimo non avrebbe risentito alcun danno con conseguente non configurabilità del reato di peculato che, essendo plurioffensivo, non potrebbe realizzarsi ove non siano lesi entrambi gli oggetti giuridici (buon andamento e imparzialità cui deve orientarsi l'attività amministrativa da un lato, interesse patrimoniale della pubblica amministrazione dall'altro).
Queste argomentazioni sono infondate.
Anzitutto, dalla sentenza impugnata (pag. 12), integrata da quella di primo grado (pag. 6), emerge che nell'anno 1995 l'imputato non aveva restituito al Comune somme per cinque o sei milioni circa quali differenze per importi liquidatigli e non spesi, afferenti a missioni (in numero di otto) relative agli anni dal 1990 al 1993 per le quali aveva incassato anticipi, ma i cui importi non erano stati spesi interamente. Realizza sicuramente il reato di peculato per appropriazione il comportamento del IN nel caso di specie, dato che tale reato
(di natura istantanea) si realizza nel momento in cui si pone in essere il comportamento descritto dalla norma incriminatrice. E' certa, d'altra parte, l'interversione nel possesso relativamente a tali somme. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte, per l'ipotesi in cui non sia fissato un termine al pubblico ufficiale per il versamento nelle casse dell'ente pubblico di somme che siano di pertinenza di quest'ultimo, ha assunto due diversi indirizzi, il primo dei quali ritiene che il reato si perfezioni immediatamente, in quanto la mancata restituzione implica l'automatica interversione del possesso, mentre il secondo (che questo Collegio ritiene preferibile) afferma che l'interversione del possesso interviene quando sia decorso un termine ragionevole, connesso, fra l'altro, ai tempi più o meno lunghi delle procedure amministrative per il versamento [SEZ. 6, SENT. 15108 DEL 31/03/2003 (UD.20/02/2003), Tramarin, RV. 224573]. Nella specie il reato si è, comunque, realizzato essendo decorsi dai due ai cinque anni circa, posto che la restituzione è avvenuta nel 1995) senza che tale restituzione sia avvenuta, lasso di tempo che, in ogni caso, palesa inequivocabilmente l'elemento soggettivo dell'interversione nel possesso.
in secondo luogo va rilevato che non è previsto, in linea di massima e salvo i casi espressamente eccettuati dalla legge, il riconoscimento dell'autotutela per la realizzazione
7 dei propri diritti. Nel caso, il IN EL ha illegittimamente trattenuto somme di pertinenza del Comune vantando un preteso diritto di credito, opinando che tale diritto potesse - ex se - prevalere sull'obbligo di restituzione degli importi per missioni in spregio dell'interesse primario della collettività, impersonificata dall'ente territoriale, al rispetto dei principi di buon andamento, di imparzialità e di legalità della attività della pubblica amministrazione, comprendenti anche quello realizzazione dei propri diritti da parte dell'ente, principi presidiati da norme penali, quali quella contestata all'EL. Non è, infatti, sufficiente vantare un diritto per poterlo esercitare in modi non consentiti dalla legge.
In terzo luogo, va osservato che, ove si verta in ipotesi di reato plurioffensivo, il fatto che eventualmente sia violato uno solo dei due beni giuridici tutelati dalla norma, non fa venire meno il reato (sarebbe ad esempio impensabile escludere il reato di calunnia, che protegge il corretto e regolare svolgimento della funzione giudiziaria e l'onore e la libertà della persona del calunniato, nella ipotesi che il calunniato non si senta comunque offeso nell'onore o nella libertà; come sarebbe altrettanto insostenibile la tesi che verrebbe meno il reato di falso in cambiali, che lede la fede pubblica e l'interesse patrimoniale della persona della quale venga apposta la falsa firma, se quest'ultima acconsenta alla falsificazione della sua firma).
Con riferimento al reato di peculato, la giurisprudenza è, d'altra parte, costante nel ritenere che la sua natura plurioffensiva implichi che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all'appropriazione non esclude la sussistenza del delitto, atteso che rimane pur sempre leso dalla condotta dell'agente l'altro interesse, diverso da quello patrimoniale, protetto dalla norma, cioè quello del buon andamento, legalità e imparzialità della pubblica mministrazione. [SEZ. 6, SENT. 04328 DEL 07/04/1999 (UD.02/03/1999),
Abate, RV. 213660; SEZ. 6, SENT. 08009 DEL 24/08/1993 (UD.10/06/1993), Ferolla,
RV. 194921].
E ancora, neppure potrebbe dubitarsi dell'elemento soggettivo del reato. Il dolo del peculato per appropriazione, infatti, consiste nella coscienza e volontà di fare proprie somme di cui il pubblico ufficiale ha il possesso per ragioni del suo ufficio. Tale forma di dolo generico è insito nella condotta tenuta dal prevenuto, a nulla rilevando che costui abbia preteso di esercitare un proprio supposto diritto ricorrendo a una sorta di
8 autoliquidazione del proprio credito, comportamento non tollerabile a fronte del già
ricordato interesse della pubblica amministrazione.
- laInfine, va osservato che non è esatto checome sostenuto dal ricorrente giurisprudenza di questa Corte abbia affermato che un eventuale credito del pubblico ufficiale escluda il reato di peculato in applicazione dell'istituto della compensazione. A parte le massime, decisamente datate, che si riferiscono a periodi in cui il reato di peculato non aveva la configurazione che il legislatore gli ha conferito con la riforma del 1990, la sentenza citata dalla difesa (Cass., sez. VI, 13 maggio 1998, in Cass., pen., 1999, 1460) non contiene affatto una tale affermazione. La massima ufficiale di tale sentenza è nel senso che "Il commissario liquidatore chiamato a rispondere, nella sua qualità di pubblico ufficiale (art.199 del R.D.16 marzo 1942 n.267), del reato di peculato, per essersi appropriato di somme di denaro provenienti dall'attivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non può validamente invocare a proprio favore la causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto (art .51 cod. pen.), sull'assunto di essersi soltanto "autoliquidato" degli acconti sul compenso finale a lui dovuto ai sensi dell'art. 213 del R.D. n. 267/42, non avendo egli un diritto soggettivo alla percezione di tali acconti, i quali possono essergli soltanto discrezionalmente accordati dal tribunale, in applicazione analogica dell'art. 39 del medesimo R.D. n. 267/42." E non è dato francamente comprendere donde la difesa riesca a trarre il principio secondo cui la compensazione possa portare a escludere il reato di peculato, principio che non emerge affatto dalla lettura della intera motivazione della sentenza. A meno che non ci si voglia riferire all'ultima parte della massima secondo cui acconti possono essere accordati solo dal tribunale e opinare che la concessione dell'acconto escluda il peculato per compensazione: certamente non sarebbe questa una interpretazione lecita (e implicita) della sentenza citata, perché in caso di concessione di un acconto da parte del tribunale il reato non sarebbe certo escluso per effetto dell'istituto della compensazione, ma perché, a seguito della assegnazione di un acconto da parte del giudice, le somme accordate al liquidatore cesserebbero di essere di proprietà pubblica e il peculato sarebbe inconfigurabile per mancanza del requisito del possesso del denaro o altra cosa mobile altrui.
Per concludere sul punto, si deve, infine, affermare che è del tutto corretta la motivazione della sentenza che esclude, anche a voler ammettere, in linea di pura ipotesi, l'operatività
9 dell'istituto della compensazione, che il credito del sindaco fosse, all'epoca in cui avrebbero essere restituite le somme per missioni, liquido ed esigibile.
E invero, come si è fatto cenno, i reati sono stati consumati entro il 1993. Il ricorrente non fa alcun cenno sulla data in cui sarebbero sorti i suoi pretesi crediti, onde non è escluso che i reati siano stati commessi prima del sorgere di tali pretesi crediti.
Va poi rilevato che, comunque, la questione si riferiva a un preteso credito del IN che dal Comune veniva determinato in lire 5.150.000 al 31 dicembre 1995: tale credito è stato accertato, attestato e certificato ufficialmente dall'ente ex post, così divenendo liquido ed esigibile solo in data 3 febbraio 1999 (v. pag. 12 della sentenza impugnata).
Prima di tale data sarebbe stato comunque necessario il ricorso al giudice per la liquidazione del credito da parte del IN.
Né questa Corte potrebbe accertare alcunché circa il preteso ulteriore credito di 19 milioni,
e la relativa liquidità ed esigibilità, di cui l'EL si afferma titolare nei confronti dell'ente, a suo dire, sin dalla primavera del 1995 (pag. 6 della sentenza impugnata), di cui al prospetto di tale Pellicori, che la sentenza impugnata ha ritenuto privo di qualsiasi rilevanza, anche per mancanza di rappresentatività esterna dell'ente di tale dipendente
(pag. 12 della sentenza impugnata), somma che, a quel che pare di capire, sarebbe stata corrisposta: un'indagine su tale punto esulerebbe dai poteri cognitivi della Corte di cassazione, risolvendosi in un accertamento di fatto.
E', infine, privo di fondamento l'ultimo motivo di ricorso.
Non può prendersi in considerazione, anzi tutto, il preteso travisamento del fatto, secondo cui il numero di trenta telefonate si riferirebbe a quelle fatte quando l'EL non era più
IN (essendo stato eletto il nuovo IN Aversa). La fondatezza di tale doglianza è letteralmente esclusa dalla sentenza, la quale afferma che dagli atti e dalla requisitoria del
P.m. emerge che le telefonate per finalità private erano molte di più. Il preteso travisamento del fatto che, per la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte costituisce vizio della motivazione, deve risultare dal testo della sentenza impugnata e, in difetto, la Corte di legittimità non può scendere all'esame degli atti di causa. A parte ciò, la principale doglianza dell'imputato su tale punto della motivazione riguarda il fatto che tutte
10 le telefonate potrebbero sottendere una finalità pubblica e istituzionale e che la Corte non avrebbe individuato un criterio per discernere le telefonate fatte per finalità pubbliche da quelle fatte per finalità private. La sentenza, invece, afferma che è sufficiente leggere l'esame dell'EL, condotto con scrupolosa puntualità dal P.m. in udienza, per rilevare come in ben poche occasioni l'imputato abbia saputo fornire giustificazioni alle telefonate fatte a ristoranti, uffici postali, fiorai, parrucchieri, bar pompe funebri, meccanici, gommisti, tabacchini, concessionari motonautici, cartolerie, rivenditori di camper, roulottes, panifici, falegnamerie, sottolineando che difficilmente un sindaco possa fare telefonate a privati per ragioni istituzionali. Tale motivazione appare congrua e non priva di logica, ed è sicuramente fuorviante la tesi defensionale secondo cui la sentenza finirebbe con il motivare attraverso un' inammissibile inversione dell'onere della prova. Non solo non è vero che tutte le telefonate (per la qualità dei destinatari) potrebbero implicare un fine istituzionale (parrucchiere ? rivenditore di camper ? gommista ? esercizio di motonautica
?), ché anzi, la maggior parte palesa ictu oculi la finalità privata, ma soprattutto non è vero che tale motivazione finirebbe col fondare la responsabilità sull'inversione del principio dell'onere della prova. E' il genere trattato dal destinatario stesso della telefonata che contiene elementi di prova significativi della finalità privata, e la mancanza di un'esauriente giustificazione da parte dell'esaminato offre elementi di prova aggiuntivi per ritenere confermato che quelle determinate telefonate erano effettivamente dovute a finalità private. La motivazione della sentenza della Corte d'appello sul punto giunge, in altri termini, a ritenere provata la finalità privata in base a dati di fatto inconfutabili e a plausibili criteri di inferenza, secondo i quali telefonate a ditte di quel genere, fatte da un IN, con il telefono mobile in uso personale al Capo della amministrazione, hanno finalità privata tanto più se ci si trova in difficoltà a giustificarle davanti al magistrato. E il risultato finale della prova utilizza massime di esperienza sicuramente diffuse e ragionevoli, giacché anche il IN di un piccolo comune che deve, per esempio, conferire con una ditta di pompe funebri per esequie organizzate dall'ente, ovvero per invitare ospiti ufficiali a un ristorante, non telefona personalmente, ma fa telefonare da qualche impiegato, che si serve normalmente linea telefonica fissa del Comune.
Deve, quindi, concludersi che correttamente la Corte d'appello ha ritenuto che un numero più che consistente delle telefonate in questione avesse destinazione privata, numero tale, comunque, anche se non individuato con precisione, da non poter far ritenere applicabile il
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criterio assolutorio per la modesta entità del valore economico del bene di cui il pubblico ufficiale si è appropriato.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato e al rigetto consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore della parte civile,
ER LI, delle spese della presente fase, che liquida in complessivi euro 2.000, oltre
IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere alla costituita parte civile le spese della presente fase che liquida in complessivi euro 2.000, oltre IVA e CPA come per legge.
Roma, 4 ottobre 2004
Il Consigliere estensore II Presidente
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
عمي Dep to In Co loria
3T GEN. 2005 aggi UL CANCELLIER PER
Велеё
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