Sentenza 21 febbraio 2014
Massime • 3
In tema di rilevanza penale della condotta dell'agente infiltrato, il comportamento del privato è giustificato dall'ordine legittimo dell'autorità solo nel caso in cui egli, adempiendo fedelmente all'ordine ricevuto per tutto il tempo in cui si protrae l'attività degli esecutori materiali, si adopera in maniera da impedire il reato o da farne cessare le conseguenze e da determinare l'arresto dei complici; se, invece, l'agente svolge una attività che ha una diretta efficacia causale rispetto all'evento delittuoso, ovvero tradisce la fiducia degli inquirenti, non comunicando fatti rilevanti per la prevenzione o repressione dei reati, così da agevolare l'attività degli esecutori materiali e da impedire la identificazione di questi ultimi, la sua condotta non può essere scriminata ed egli è punibile per la sua compartecipazione morale o materiale nel reato. (Fattispecie precedente alla legge n. 146 del 2006).
In tema di valutazione probatoria, la differenza tra prova e indizio è costituita dal fatto che mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l'indizio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare. (Nell'affermare il principio, la Corte ha anche precisato che la differenza tra indizio e prova non è data dalla tipologia del mezzo impiegato, poiché, ad esempio, la testimonianza, avendo riguardo al suo concreto contenuto, può introdurre sia una prova piena sia un indizio).
In tema di prova indiziaria, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2014, n. 16397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16397 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2014 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento