Sentenza 17 ottobre 2012
Massime • 3
In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (Nella specie la Corte ha precisato che la disponibilità può essere conseguita anche da un esercizio di fatto o arbitrario delle funzioni).
Non viola il principio di correlazione fra accusa e sentenza, sotto il profilo del diritto alla difesa e del contraddittorio, la riqualificazione, all'esito del giudizio d'appello, dell'originaria imputazione di peculato in quella di furto, non realizzandosi in tal caso una trasformazione essenziale del fatto addebitato ed avendo avuto modo l'imputato di far valere le proprie ragioni difensive (Nel formulare tale principio la Corte ha evidenziato come entrambi i reati abbiano ad oggetto materiale l'indebita appropriazione-sottrazione di cosa altrui).
Il peculato d'uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro, menzionato in modo alternativo solo nel primo comma dell'art. 314 cod. pen.
Commentari • 4
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(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 314) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Trieste confermava una sentenza del Tribunale di Udine che aveva condannato un pubblico ufficiale per il reato di peculato. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato il difensore dell'imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge (artt. 192 e 533 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in quanto, ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata si era basata su elementi che non provavano la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2012, n. 12368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12368 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 17/10/2012
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1438
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 21616/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. ED UN, nato a [...] il [...];
2. ED ON, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza in data 09/04/2010 della Corte di Appello dell'Aquila;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza resa il 17.3.2008 il Tribunale di NC dichiarava UN UG, direttore della casa circondariale di NC, responsabile di una serie di reati di concorso in truffa aggravata, in falsità ideologiche e in frode in forniture pubbliche (contratti relativi ad opere di manutenzione svolte nel carcere dalla IGET facente capo al correo ON OL) nonché di una serie di episodi di peculato e di connesse falsità documentali certificative. Per taluni fatti di peculato, concernenti telefonate effettuate per ragioni private dal figlio del direttore UG utilizzando utenze in dotazione della casa circondariale, il Tribunale riconosceva colpevole a - titolo di concorso esterno nel reato proprio commesso dal genitore - anche ON UG. Per l'effetto il Tribunale, concesse le attenuanti generiche al solo ON UG, condannava: UN UG, unificati i reati a lui scritti sotto il vincolo della continuazione, alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione e alle pene accessorie di legge;
ON UG alla pena condizionalmente sospesa di due anni di reclusione.
2. Adita dalle impugnazioni dei prevenuti, la Corte di Appello di L'Aquila con la sentenza del 9.4.2010 di cui in epigrafe ha condiviso solo in parte l'impianto ricostruttivo e valutativo dei fatti integranti la regiudicanda tracciato dalla sentenza di primo grado.
2.1. Sentenza che, quindi, ha riformato nei seguenti termini:
a) UN UG e il coimputato OL ON sono stati assolti con varie formule liberatorie dai reati di truffa, falso e frode in pubbliche forniture loro ascritti;
b) è stata confermata la responsabilità di UN UG per i fatti di peculato (capo P della rubrica) relativi agli indebiti e ripetuti prelievi di piccole somme dalla cassa corrente dell'emporio- spaccio del carcere di NC e dalle apparecchiature videopoker irregolarmente fatte installare dal UG UN all'interno dello stesso spaccio;
c) i fatti di peculato afferenti alle telefonate eseguite dal figlio del direttore ON UG (capo R della rubrica) attraverso le utenze della struttura carceraria sono stati qualificati come furto aggravato (ex art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 4); ciò sul presupposto della carenza di prova di una reale consapevole tolleranza del direttore UN UG delle telefonate abusive del figlio UG ON, che deve ritenersi aver agito all'insaputa del padre, sì che soltanto lui deve rispondere dell'illecito uso delle utenze pubbliche, uso non altrimenti qualificabile sul piano giuridico se non come furto aggravato;
d) è stata confermata la responsabilità di UN UG per le falsità ideologiche continuate di cui ai capi S) e T) della rubrica, relative alle false attestazioni apposte sulle bollette telefoniche delle utenze di servizio del carcere per i primi quattro bimestri del 2003 (tra cui una bolletta dell'importo di Euro 2.950,00) secondo cui le stesse sarebbero state tutte pertinenti a comunicazioni per motivi di ufficio (benché includenti in larga misura le telefonate del figlio) nonché relative alla analoga attestazione (telefonate tutte dovute a ragioni d'ufficio) recata dalla richiesta al P.R.A.P. (Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria) di stanziamento dei fondi occorrenti per pagare le bollette telefoniche. La Corte di Appello abruzzese ha, per tanto, rideterminato le pene inflitte ai due prevenuti: per ON UG, considerato responsabile di furto aggravato (capo R, da cui il padre è stato prosciolto), così giuridicamente definito il fatto di peculato in origine contestato, in sei mesi di reclusione ed Euro 300,00 di multa;
per UN UG (capi P, S, T), concessegli le attenuanti generiche, in due anni e sei mesi di reclusione.
2.2. I giudici del gravame, ritenuta ampiamente provata la responsabilità di ON UG per la condotta di furto concretizzata dall'indebito uso delle utenze telefoniche della casa circondariale di NC (alla luce della sostanziale ammissione dell'addebito da parte dell'imputato e delle concordi testimonianze del personale del carcere), hanno valutato sorretta da univoche prove la responsabilità di UN UG per i fatti di peculato e di falsità ideologica a lui personalmente ascritti. I primi scaturendo dalle dichiarazioni confessorie dello stesso imputato, che ha ammesso i suoi prelievi dalla cassa dello spaccio (denaro consegnatogli, a sua richiesta, dagli agenti di polizia penitenziaria addetti alla gestione dello spaccio, previo rilascio di un "foglietto" o annotazione con l'importo della somma erogata. I secondi scaturendo dalla postuma consapevolezza del direttore del carcere che le telefonate di cui alle bollette non pagate per l'anno 2003 erano quasi tutte dovute al figlio, donde la pacifica falsità delle sue diverse attestazioni di una loro esclusiva pertinenza a ragioni d'istituto.
3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati, adducendo - con atto d'impugnazione cumulativo del comune difensore- i vizi di violazione di legge e di carenza o insufficienza della motivazione appresso riassunti.
3.1. Violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e difetto di motivazione.
Con riferimento alla posizione di ON UG, la sentenza impugnata, nel riconoscere l'estraneità di UN UG alla contestazione (in origine ex art. 314 c.p.) alla luce degli elementi evidenziati con l'appello ed emersi dall'istruttoria dibattimentale di primo grado, ha ritenuto il solo ON UG responsabile di un reato diverso da quello contestatogli, omettendo di delineare argomenti di diritto sulla sussunzione del fatto concreto in una fattispecie criminosa "strutturalmente ed ontologicamente diversa da quella di peculato in contestazione". In tal modo la Corte territoriale ha violato il principio di correlazione tra imputazione e sentenza stabilito dall'art. 521 c.p.p., vulnerando la pienezza dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato.
3.2. Erronea applicazione dell'art. 314 c.p. e carenza di motivazione.
In relazione alla posizione di UN UG per il fatto di peculato continuato contestatogli con il capo P) della rubrica, la Corte di Appello, al pari del giudice di primo grado, non ha apprezzato la concreta irrilevanza penale della condotta incriminata. In particolare ha trascurato di considerare, in primo luogo, che presso la casa circondariale di NC si era determinata la "prassi" di prendere in prestito piccole somme di denaro dal ricavato delle vendite dello spaccio o "direttamente" dalle macchinette videopoker, previa "annotazione delle somme su un foglio di carta a mò di ricevuta del gestore dello spaccio" ispettore Corvettiero Nicola.
In secondo luogo la Corte aquilana ha valutato irrilevante la puntuale "restituzione" delle somme prese in prestito dal direttore del carcere, pur confermata dal testimone Corvettiero. E "la restituzione delle somme prelevate è circostanza non di poco conto ai fini della qualificazione giuridica del fatto e della sua rilevanza penale", non risultandone lesa la sfera patrimoniale della P.A..
In ogni caso il direttore UG non solo non aveva il possesso materiale delle somme giacenti nella cassa dello spaccio o nei videopoker, ma non ne aveva neppure la disponibilità giuridica, le une e le altre somme non costituendo "risorse" che il direttore di un istituto carcerario detiene o di cui dispone in ragione del suo ufficio. Sicché nella condotta dell'imputato difetta l'imprescindibile presupposto del reato di peculato, costituito dal possesso o disponibilità di denaro per ragioni di ufficio.
3.3. Insufficienza e illogicità della motivazione in ordine ai reati di cui all'art. 479 c.p. ascritti a UN UG con i capi S) e T) della rubrica.
La responsabilità dell'imputato è stata affermata in base ad una presunzione o congettura, secondo cui gli atti incriminati (attestazioni/certificazioni) sarebbero stati da lui compiuti con la consapevolezza delle abusive telefonate del figlio UG ON. Circostanza di cui l'istruttoria non offre dimostrazione, se non quella forzatamente desunta da alcune dichiarazioni dello stesso imputato che solo in astratto paiono avvalorare la tesi di accusa. Ma non basta. La falsa attestazione della "liceità" delle telefonate (capo S) e la successiva richiesta di accreditamento dei fondi per pagare le bollette della Telecom (capo T) non possono considerarsi atti pubblici o aventi natura pubblicistica, sì che la loro falsità non ricade nell'ambito dell'art. 479 c.p.. Esse integrano mere manifestazioni di giudizio non dichiarative di volontà della P.A., trattandosi di documenti che "si inseriscono nel rapporto privatistico di natura negoziale tra la P.A. e la compagnia telefonica". Per altro non sarebbe stato possibile dichiarare la "regolarità parziale" delle telefonate, escludendo il traffico telefonico prodotto dal figlio pena il distacco del servizio di fornitura da parte del gestore Telecom.
4. Il motivo di censura posto a sostegno del ricorso di UG ON è infondato, nessuna violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione potendo ravvisarsi nella semplice diversa qualificazione giuridica che la Corte di Appello ha ritenuto di attribuire al fatto reato, pacificamente emerso nel corso delle indagini e dell'istruzione dibattimentale e riconosciuto dallo stesso ricorrente, in origine contestato come concorso nel reato proprio di peculato ascritto al genitore nella sua veste di pubblico ufficiale. Come già chiarito, la Corte distrettuale in coerenza con la ritenuta estraneità del direttore del carcere di NC alle telefonate illecitamente "sottratte" dal figlio all'amministrazione, perché compiute facendo abusivo uso delle utenze in dotazione della struttura pubblica, ha definito tale condotta di UG ON, soggetto privato estraneo alla P.A. e non avente possesso neppure precario delle "linee" telefoniche e dei telefoni d'istituto, in termini di furto aggravato (Cass. Sez. 6^, 13.2.2003 n. 17632, Pirrone, rv. 224684). Questa diversa qualificazione del fatto reato non ha dato luogo ad alcuna violazione del principio di correlazione nè ad alcuna lesione del diritto di difesa dell'imputato a fronte della palese invarianza del fatto materiale realizzante la condotta penalmente illecita.
La Corte di Appello non ha introdotto alcuna immutazione del fatto "stravolgente" l'originaria accusa di peculato (punita più gravemente e assistita da un più lungo termine di prescrizione rispetto al ritenuto furto monoaggravato), non potendosi ipotizzare alcuna ontologica eterogeneità dei fatti contestati e giuridicamente definiti dal giudice di merito di secondo grado, aventi entrambi ad oggetto materiale l'indebita impropriazione (appropriazione - sottrazione) di cosa altrui. Di tal che la sentenza impugnata non ha individuato alcun fatto "nuovo" o "diverso" (ex artt. 516 e 518 c.p.p.), rispetto al quale l'imputato non abbia avuto modo di far valere le proprie ragioni difensive, stante la palese assenza di ogni incertezza sulla ricostruzione del fatto storico di penale rilievo operata dai giudici dei due gradi di merito (Cass. Sez. 3^, 13.7.1999 n. 11861, Firrincieli, rv. 215551; Cass. Sez. 6^, 19.2.210 n. 20500, Fadda, rv. 247371).
L'enunciata infondatezza del motivo di ricorso concernente la posizione di ON UG non impedisce, tuttavia, di rilevare ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1 l'estinzione del reato a lui ascritto per essere spirato il termine massimo di prescrizione dopo la pronuncia dell'impugnata sentenza di appello. Termine che, per effetto del bilanciamento di equivalenza tra le attenuanti innominate e l'unica aggravante configurata per il reato di furto, è pari a complessivi sette anni e sei mesi. Come da imputazione, l'ultimo episodio di indebito uso dei telefoni del carcere di NC risale al 31.3.2003 ("dall'1.10.2002 al 31.3.2003"). Ne consegue che, pur tenendosi conto della sospensione ex lege dei termini processuali determinata dall'evento sismico che ha colpito L'Aquila nell'aprile 2009, pari a circa sei mesi, il termine di prescrizione del reato ascritto all'imputato risulta spirato nel marzo/aprile 2012. In difetto, per quanto detto, di situazioni riconducibili nell'area valutativa di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di ON UG per l'intervenuta causa estintiva del reato.
5. I motivi di impugnazione prospettati nell'interesse dell'imputato UN UG sono generici (per l'acritica riproduzione dei motivi di gravame pur vagliati e correttamente disattesi dai giudici di secondo grado) e manifestamente infondati e il relativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5.1. Quanto alla contestata fattispecie di peculato per appropriazione (c.d. prestiti o anticipazioni) di somme di denaro provenienti dalla cassa dello spaccio o dagli apparecchi videopoker fatti installare nello stesso spaccio della casa circondariale (capo P della rubrica) debbono formularsi due semplici coordinate serie di considerazioni.
5.1.1. Va innanzitutto osservato che - al di là del valore probatorio conferibile alle dichiarazioni ammissive della storicità dei fatti ("prelievi" monetari) dello stesso imputato valorizzate dalle due conformi decisioni di merito - l'assunto difensivo del ricorrente di aver sempre "restituito" le somme fattesi anticipare dagli agenti di polizia penitenziaria addetti allo spaccio è smentito in tutta evidenza dalla ricostruzione degli episodi operata dai giudici di merito in base alle testimonianze raccolte nel corso del dibattimento di primo grado, ivi inclusa quella dell'ispettore Corvettiero. La sentenza del Tribunale, richiamata sul punto dalla Corte di Appello, riporta le dichiarazione testimoniali di più operatori della casa circondariale che contraddicono siffatta pretesa restituzione delle somme a fronte del rilascio della ricevuta (il "foglietto" con indicazione della somma prelevata) da parte del direttore UG. Per altro e congiuntamente, quand'anche - in tesi - davvero avvenuta, tale "restituzione" delle somme sarebbe perfettamente irrilevante (come evidenzia la sentenza di appello) ai fini della consumazione del reato istantaneo di peculato, dal momento che l'eventuale restituzione di una cosa di specie come il denaro, subito dopo l'avvenuto momentaneo uso dello stesso, non è idoneo a degradare la condotta appropriativa del pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) nella meno grave ipotesi del peculato d'uso di cui all'art. 314 c.p., comma 2, che è applicabile soltanto a cose mobili e non anche al denaro (secondo quanto previsto dal comma 1 della disposizione), in relazione al quale la riconsegna del tantundem alla P.A. non muta la rilevanza penale della condotta nei termini di cui all'art. 314 c.p., comma 1 (ex plurimis: Cass. Sez. 6^, 21.5.2009 n. 27528, Severi, rv. 244531). Merita aggiungere - d'altro canto- che, sebbene il reato di peculato possa annoverarsi tra i reati che offendono anche il patrimonio della persona offesa (la P.A.), il patrimonio non è certo il bene giuridico protetto in via principale dalla norma incriminatrice, presupposto indispensabile del reato proprio del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio essendo unicamente la "altruità" del denaro o della cosa mobile di cui costoro si siano appropriati, avendone per ragioni di ufficio o di servizio il possesso o la giuridica disponibilità. Alla eventuale lesività patrimoniale della condotta di impropriazione dell'agente si giustappone pur sempre, infatti, l'offesa all'ulteriore interesse tutelato dall'art. 314 c.p. costituito dalla legalità, imparzialità e buon andamento della P.A. espressi attraverso l'operato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio (cfr.: Cass. S.U., 25.6.2009 n. 38691, Caruso, rv. 244190; Cass. Sez. 6^, 9.6.2010 n. 26476, Rao, rv. 248004; Cass. Sez. 6^, 22.2.2011 n. 20940, Gentile, rv. 250055).
5.1.2. Di poi destituiti di ogni serio pregio vanno giudicati i rilievi del ricorrente in ordine alla pretesa indisponibilità giuridica delle somme di denaro dalla cassa dello spaccio e dalle macchine videopoker (somme indeterminate nella loro entità complessiva secondo l'imputazione, ma che la sentenza di primo grado ritiene di assimilare, per quelle uscite dalla cassa dello spaccio, a circa dieci milioni di vecchie lire), siccome asseritamente non funzionali all'esercizio della pubblica funzione di direttore della casa circondariale di NC ricoperta dal ricorrente. In vero non può non ribadirsi, secondo l'indirizzo ermeneutico di questa Corte regolatrice, che ai fini del delitto di peculato il possesso qualificato dalla ragione di ufficio o di servizio non è solo quello che rientra nella specifica competenza funzionale del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, perché le "ragioni di ufficio o di servizio" si alimentano della riferibilità necessaria e sufficiente a un rapporto che consenta ai soggetti indicati negli artt. 357 e 358 c.p. di inserirsi di fatto nella materiale disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio svolti anche la sola occasione per un tale comportamento. Disponibilità che può essere conseguita anche da un esercizio di fatto o - come nel caso di specie- arbitrario delle funzioni, se non altro per la ben chiara consapevole determinazione del UG di fare proprie somme di denaro che non aveva titolo alcuno a prelevare o a farsi consegnare (con loro grave imbarazzo, come segnala la decisione di primo grado ripresa sul punto dalla Corte di Appello) dai suoi dipendenti operatori di polizia penitenziaria addetti alla gestione dello spaccio del carcere. Il possesso di denaro o altra cosa mobile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, per acquisire rilievo ai fini del disposto dell'art. 314 c.p., non deve necessariamente ricadere nel novero delle particolari attribuzioni connesse con la sua posizione gerarchica o funzionale, essendo sufficiente che esso sia frutto anche di occasionale coincidenza con la funzione esercitata o il servizio prestato (cfr.:
Cass. Sez. 6^, 11.3.2003 n. 17920, De Matteis, rv. 227140; Cass. Sez. 6^, 13.5.2009 n. 20952, P.G. in proc. Ingravalle, rv. 244280; Cass. Sez. Fer., 8.9.2011 n. 34086, Balduini, rv. 252208).
5.2. Diversamente da quanto prospetta il ricorso, la responsabilità del UG per i falsi ideologici compiuti per dissimulare di fronte all'amministrazione penitenziaria le spese derivanti dalle telefonate abusive del figlio non è basata su supposizioni o congetture, ma su specifiche emergenze processali. Ammesso (come ritenuto dai giudici di appello) che l'imputato non sia stato partecipe dell'illecito contegno del figlio, consentendolo o rendendolo possibile, le evenienze dibattimentali conclamano l'acquisita consapevolezza di tale contegno allorché egli, nella sua qualità apicale in seno alla struttura carceraria, ha falsamente attestato nelle bollette bimestrali della Telecom e nella richiesta di fondi per pagarle inoltrata al locale Provveditorato dell'A.P. la esclusiva pertinenza delle conversazioni effettuate con le utenze del carcere (e in particolare del suo ufficio personale) a ragioni d'istituto. Le sentenze di primo e di secondo grado richiamano puntualmente le testimonianze e i dati storici che dimostrano senza incertezze siffatta conoscenza della situazione da parte del ricorrente (v. sentenza appello, p. 5, p. 8: "...è provato che UG fece richiesta al P.R.A. di accreditamento delle somme necessarie al pagamento delle bollette pur essendo perfettamente consapevole, avendone sicuramente già ricevuto notizia, del fatto che esse riguardavano anche le molte telefonate fatte dal figlio...ciò fece attestando falsamente che tutte le telefonate di cui alle bollette erano state effettuate per ragioni di servizio... lo stesso UG ha dichiarato "se ho commesso degli errori li ho fatti perché in quel momento non avevo soldi e mio figlio mi stava combinando un sacco di guai", con ciò ammettendo di aver cercato di incamerare le somme necessarie al pagamento delle bollette anche per gli importi non dovuti dall'amministrazione").
Posto che - come argomenta la sentenza impugnata - il UG ben avrebbe dovuto e potuto richiedere all'amministrazione solo le somme relative alle telefonate d'ufficio, "scomputando" correttamente le somme riguardanti le telefonate del figlio, affatto incongrua è la singolare tesi esposta in ricorso, secondo cui nell'attestare e certificare la pertinenza istituzionale delle telefonate dei primi mesi del 2003 l'imputato avrebbe agito iure privatorum nell'ambito del regime negoziale instaurato - per l'utilizzazione delle linee telefoniche del carcere - con il gestore del servizio (la Telecom). L'incertezza evocata sulla qualifica soggettiva e funzionale dell'imputato, quale pubblico ufficiale, nella ridetta attività certificativa delle ragioni istituzionali delle telefonate conteggiate dal gestore è un postulato meramente assertivo e comunque manifestamente infondato. Non è revocabile in dubbio che il UG, proprio nella sua qualità di capo e direttore dell'istituto carcerario, ha esercitato i compiti suoi propri di pubblico ufficiale, espletando una specifica funzione certificatrice di fatti oggetto di sua personale diretta conoscenza. Un peculiare ruolo, dunque, di pubblico ufficiale con poteri certificativi svolto dal UG nel contesto della formazione di atti pubblici a sua firma (attestazioni sulla riferibilità delle telefonate avvenute sulle linee Telecom) ideologicamente falsi e direttamente collegati alla potestà certificativa afferente alle sue funzioni di direttore del carcere, unico soggetto della struttura preposto ai precisati incombenti certificativi (v.: Cass. Sez. 5^, 9.4.2008 n. 30314, Vitrano, rv. 240446; Cass. Sez. 5^, 21.2.2011 n. 14486, Marini, rv. 249858).
La genetica inammissibilità del ricorso del UG, impedendo l'instaurarsi di un valido rapporto impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare l'estinzione dei reati di falso di cui ai capi S) e T) della rubrica per prescrizione sopravvenuta all'impugnata sentenza di appello (Cass. S.U., 22.11.2000 n. 32, De Luca, rv. 217266; Cass. S.U., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv. 231164).
Alla dichiarata inammissibilità dell'impugnazione del UG segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e dell'equa somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio nei confronti di UG ON la sentenza impugnata, perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di UG UN e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2013