Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2012, n. 12368
CASS
Sentenza 17 ottobre 2012

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In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (Nella specie la Corte ha precisato che la disponibilità può essere conseguita anche da un esercizio di fatto o arbitrario delle funzioni).

Non viola il principio di correlazione fra accusa e sentenza, sotto il profilo del diritto alla difesa e del contraddittorio, la riqualificazione, all'esito del giudizio d'appello, dell'originaria imputazione di peculato in quella di furto, non realizzandosi in tal caso una trasformazione essenziale del fatto addebitato ed avendo avuto modo l'imputato di far valere le proprie ragioni difensive (Nel formulare tale principio la Corte ha evidenziato come entrambi i reati abbiano ad oggetto materiale l'indebita appropriazione-sottrazione di cosa altrui).

Il peculato d'uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro, menzionato in modo alternativo solo nel primo comma dell'art. 314 cod. pen.

Commentari4

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    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 febbraio 2022

    (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 314) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Trieste confermava una sentenza del Tribunale di Udine che aveva condannato un pubblico ufficiale per il reato di peculato. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato il difensore dell'imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge (artt. 192 e 533 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in quanto, ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata si era basata su elementi che non provavano la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2012, n. 12368
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12368
Data del deposito : 17 ottobre 2012

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