Sentenza 19 maggio 2016
Massime • 1
In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata che aveva ravvisato la configurabilità del peculato nella condotta del presidente di una società già concessionaria per la gestione di immobili dell'INPDAP, il quale, dopo la fine della convenzione, si era appropriato di fondi depositati sul conto corrente relativo alla gestione degli immobili attraverso la liquidazione di alcune fatture in favore della società, eludendo la procedura di controllo e pagamento di competenza dell'ente pubblico).
Commentari • 6
- 1. Art. 314 - Peculato (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo In tema di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto - di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione (Sez. 6, 37076/2021). Per la consumazione del delitto di peculato è necessario che i beni siano caduti nella disponibilità giuridica dell'agente in senso penalistico, il quale, nella condotta di …
Leggi di più… - 2. Abuso d'ufficio: se la distrazione non comporta la perdita del bene non sussiste il peculatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima Integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente, mentre è configurabile l'abuso d'ufficio quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di peculato a fronte della condotta del direttore generale di una società incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, che …
Leggi di più… - 3. Peculato e truffa aggravata: quali differenze per l'art.61 n.9 cod. pen.?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 giugno 2022
In cosa il delitto di peculato si distingue da quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, cod. pen.. (Riferimenti normativi: Cod. pen., art. 314; 640, 61, n. 9) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Lecce confermava sostanzialmente la sentenza con cui l'imputata era stata condannata per il reato di peculato. In particolare, all'accusata, medico dipendente di una Asl, operante in regime di attività libero professionista intramuraria (c.d. intramoenia allargata) autorizzata presso il suo studio professionale privato, era contestato di essersi appropriata …
Leggi di più… - 4. In tema di peculato, cosa deve essere ricompreso nella nozione di possesso o di detenzione qualificati dalla ragione dell'ufficio o del servizioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 febbraio 2022
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 314) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Trieste confermava una sentenza del Tribunale di Udine che aveva condannato un pubblico ufficiale per il reato di peculato. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato il difensore dell'imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge (artt. 192 e 533 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in quanto, ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata si era basata su elementi che non provavano la …
Leggi di più… - 5. Esecuzione forzata, peculato, vendita, professionista delegato, somme riscosse, appropriazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/05/2016, n. 33254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33254 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2016 |
Testo completo
3325 4/ 1 6 33291 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 856 Giovanni Conti Presidente - Emilia Anna Giordano UP 19/05/2016- Ersilia Calvanese Relatore - R.G.N. 16661/2014 Gaetano De Amicis Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NO US, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2013 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile, l'avv. Maria Assumma, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata;
udito per il ricorrente, il difensore, l'avv. Tito Lucrezio Milella, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 novembre 2013 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 2 maggio 2012, che aveva одр G dichiarato NO US responsabile dei reati di peculato commessi ai danni dell'PD e che lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione. In sede di merito era stato accertato che il US, quale presidente della società consortile GE. FI-Ciemme, concessionaria - nel periodo 2002-2004 - della gestione di alcuni lotti del patrimonio immobiliare dell'PD, si era appropriato di euro 4.420.879,71, riferibili alla gestione del suddetto patrimonio immobiliare, facendo transitare i flussi finanziari relativi alla commessa (canoni di locazione e oneri accessori riscossi dagli inquilini) in un conto corrente bancario, c.d. conto Master», non noto all'ente e quindi fuori da ogni possibilità di controllo, per poi farli confluire anche per la parte di spettanza dell'ente su altro conto corrente riconducibile alla predetta società (capo A). Lo stesso US, nella stessa qualità, in relazione ad una precedente commessa relativa alla gestione del patrimonio immobiliare dell'PD per il periodo 1996-2002, si era appropriato di fondi depositati presso un conto corrente bancario utilizzato per la gestione degli immobili, nonostante la cessazione della convenzione di gestione, auto-liquidando fatture a favore della società concessionaria per un controvalore di 423.576,32 euro, eludendo così la procedura di controllo e pagamento di competenza dell'ente pubblico, fatture nella specie già presentate all'ente per la liquidazione e nuovamente pagate (capo B). Era stato altresì accertato che il US, in concorso con il dipendente incaricato della gestione dei flussi finanziari relativi ai conti correnti pertinenti a profitto e l'impunità del tale ultima commessa, aveva alterato, per conseguire reato che precede, alcuni estratti conto (capo C).
2. In base a quanto accertato in ordine al capo A), la convenzione stipulata tra l'PD e la società consortile prevedeva che quest'ultima si dovesse occupare, per conto e in nome dell'istituto, della gestione di immobili (lotti 7 e 8) facenti parte del patrimonio immobiliare dell'istituto. diAlcuni di questi immobili risultavano oggetto dell'operazione cartolarizzazione avviata dal Governo con il d.l. n. 351 del 2001: dal 30 novembre 2001 questi immobili erano stati trasferiti ad una società, la SCIP, in vista della loro vendita. Secondo la convenzione, i canoni derivanti da contratti di locazione dovevano affluire su un conto aperto su una banca tesoriera (nella specie la Banca di Roma) di pertinenza dell'PD (a cui spettavano pertanto gli interessi maturati dal momento del versamento da parte degli inquilini): entro il giorno 5 del mese successivo alla registrazione, i canoni dovevano essere poi versati sui conti relativi a ciascuna Cassa Previdenziale, decurtati del corrispettivo G 2 да forfettario, riconosciuto alla società concessionaria (decurtato a sua volta del 20%); gli oneri accessori di spettanza della società consortile, che doveva supportare i costi di gestione degli immobili dovevano essere versati dagli inquilini su un conto privato esclusivamente in una delle banche indicate;
in caso di morosità o ritardo, la società consortile doveva anticipare comunque le spese di gestione, ricevendo dall'istituto una garanzia del 20% sui canoni incassati da conguagliare all'esito della rendicontazione finale;
la società doveva occuparsi, sostenendone i costi, del recupero delle morosità e, solo se non recuperati gli oneri accessori entro dodici mesi, questi venivano liquidati dall'Istituto attingendo dai conti di tesoreria. L'imputato, quanto al capo A) aveva giustificato l'apertura il 5 giugno 2002 del conto Master» presso il Credito Cooperativo di NO con l'esigenza di creare un contro «filtro» per separare dall'unico pagamento effettuato con bollettino postale dai conduttori degli immobili i canoni - che dovevano confluire all'PD tramite il conto della banca tesoriera dagli oneri accessori che - competevano invece alla società consortile per far fronte alle spese a suo carico (pagamento dei servizi, luce, riscaldamento, pulizia, ecc.) e che la stessa era tenuta contrattualmente ad anticipare. In primo grado, il Tribunale rilevava che, quantunque il problema della scissione delle partite esistesse (ma solo per i pagamenti fatti con bollettino postale, mentre sul conto vi erano anche pagamenti fatti a mezzo banca), la soluzione escogitata dall'imputato era stata fatta all'insaputa dell'istituto (il controllo dell'PD venne consentito solo al termine della convenzione e su reiterata sollecitazione), con il quale non era stato nemmeno tentato un accordo per colmare la lacuna contrattuale e utilizzando senza autorizzazione (l'art. 26 della Convenzione di gestione vietata alla società concessionaria di aprire conti correnti presso istituti diversi da quelli che effettuavano servizio di cassa per l'ente) un conto corrente privato presso una banca di NO (all'istituto era stato peraltro solo rappresentata la possibilità di utilizzare un altro conto per migliori condizioni offerte). Che la gestione effettuata in tal modo non fosse :. limpida era dimostrato dal fatto che la concessionaria, nemmeno quando sollecitata, ebbe a comunicare l'esistenza di detto conto. Né, secondo il Tribunale, poteva rilevare la illustrazione da parte del US ad un convegno (presenti rappresentanti dell'PD) delle modalità di movimentazione dei flussi finanziari, trattandosi comunque di sede informale e del tutto estranea alla modifica delle condizioni contrattuali. Quanto alle somme oggetto di imputazione, il Tribunale evidenziava che sul conto Master» erano transitati oltre 80 milioni di euro circa e che non era stato possibile accertare con esattezza le somme dovute all'PD come canoni 3 да G (operazione che solo la società concessionaria poteva eseguire) e che l'imputazione si fondava su un calcolo effettuato dallo stesso imputato che aveva quantificato in euro 4.420.879,71 l'ammontare dei canoni incassati e non versati sul conto di tesoreria dell'istituto (previsto per giorno 5 del secondo mese successivo alla registrazione dell'incasso) e che in ordine a tale somma era in corso un contenzioso civile tra l'ente e la società consortile, in quanto i rapporti di dare e avere erano stati resi non decifrabili per la estrema confusione della documentazione contabile e delle anomalie riscontrate. L'imputato aveva giustificato l'operazione del trattenimento della somma sopraindicata con il suo utilizzo per il pagamento delle obbligazioni a carico della società consortile: quest'ultima non aveva rapporti con gli inquilini, per cui le loro morosità (all'epoca per euro 6.780.000) per oneri accessori anticipati dalla stessa, erano un credito dell'PD verso costoro, che l'istituto avrebbe recuperato in sede di vendita degli immobili e restituito alla concessionaria (a suo dire mai avvenuta). In ogni caso, le somme in questione era stano utilizzate per pagare obbligazioni dell'istituto e quindi non si era trattata di condotta appropriativa. Il Tribunale rilevava che la società consortile al momento in cui fu realizzata la condotta appropriativa era obbligata in base alla convenzione ad anticipare gli oneri in caso di morosità degli inquilini (avendo solo a far data dal gennaio 2006 convenuto in chiusura di contratto la corresponsione da parte dell'PD degli oneri non recuperati). La condotta ascritta all'imputato, secondo il Tribunale, integrava la fattispecie penale contestata, avendo costui agito uti dominus in relazione a somme di proprietà dell'ente pubblico, non essendo consentita la autotutela evocata dalla difesa, vieppiù in un rapporto non improntato alla trasparenza e fuori da ogni controllo dell'ente.
3. In ordine al capo B), il Tribunale ricostruiva la vicenda nel seguente modo: l'imputato, nella qualità di responsabile della GE.FI., concessionaria nella prima delle convenzioni stipulate con l'PD, si sarebbe auto-liquidato fatture per lavori di manutenzione, che tuttavia venivano pagate dall'Istituto una seconda volta, non restituendo quanto percepito in eccesso. L'imputato aveva giustificato la mancata restituzione con l'imputazione delle somme a pagamenti relativi alla seconda convenzione, dovuta ad un errore dell'amministrazione. Il Tribunale riteneva anche in tal caso ravvisabile la fattispecie penale contestata, in quanto le somme indebitamente introitate dalla società concessionaria non erano state volutamente restituite all'PD e destinate, per effetto di non consentite autoliquidazioni, ad altre finalità della società consortile. 49 G 4. In relazione al capo relativo al falso, il Tribunale, nel rilevare che il reato era estinto per prescrizione, non riteneva potersi farsi luogo al proscioglimento nel merito, difettando l'evidenza dell'insussistenza dei fatti o della estraneità dell'imputato alla loro commissione. Era stato invero accertato che il rendiconto era stato sottoposto al US per la approvazione e questi era fortemente interessato ad occultare con esso gli illeciti commessi nella gestione della commessa.
5. In sede di appello, l'imputato aveva contestato la riconducibilità dei fatti nell'ipotesi del peculato: le somme nel capo A) erano state infatti destinate a soddisfare interessi dell'PD (rendere idonee le unità locate), posto che era soltanto quest'ultima obbligata verso gli inquilini, unica titolare del patrimonio immobiliare, e nessuna offesa vi sarebbe stata ai beni tutelati dalla norma penale (danno al patrimonio dell'ente e inefficacia dell'azione amministrativa); le somme di cui al capo B). relative ad una gestione in cui era consentita la - autoliquidazione erano state utilizzate legittimamente dalla società, in quanto . l'Istituto nel secondo pagamento non aveva giustificato la relativa causale e le . stesse vennero imputate ai pagamenti di servizi della seconda convenzione. Infine, l'imputato contestava la mancata applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. in relazione al falso e l'eccessività della pena con riferimento all'aumento per la continuazione. Con successive memorie, l'imputato, nel ribadire le suddette questioni, aveva rilevato altresì che difettava in ogni caso la qualifica soggettiva . pubblicistica in capo all'agente e la natura concessoria dell'attività di gestione del patrimonio immobiliare dell'ente, considerata la natura privatistica di contratto di appalto e del mandato conferito alla società di gestione;
contestava la legittimazione della parte civile, PD, in quanto con il d.l. 351 del 2001, la titolarità dei beni era stata trasferita ad una società privata, la SCIP. La Corte di appello respingeva le deduzioni difensive. Quanto alla qualifica soggettiva, la Corte capitolina rilevava che la gestione del patrimonio dell'ente affidate alla società consortile erano da ritenersi connesse a pubbliche finalità, in quanto la provvista finanziaria proveniente dal patrimonio immobiliare era impegnata nell'erogazione delle prestazioni previdenziali dell'ente. Relativamente alla legittimazione alla costituzione di parte civile dell'PD (al quale era succeduto l'INPS ex d.l. n. 201 del 2011, conv. nella I. n. 214 del 2011), la Corte territoriale riteneva l'operazione di cartolarizzazione prevista dal d.l. n. 351 del 2001 una mera operazione contabile sino alla vendita finale dei 5 да G beni ai privati, restando comunque attribuita all'Istituto la gestione degli immobili. In ordine al reato di cui al capo A), la Corte di appello rilevava che l'azione dell'imputato si era dispiegata su somme funzionalmente destinate a soddisfare pubbliche esigenze e per perseguire evidenti vantaggi personali patrimoniali della società concessionaria, disponendone come una vera e propria riserva privata, ovvero per: evitare spese di organizzazione della gestione in violazione delle : regole contrattuali;
far confluire su un conto privato tutto il flusso finanziario in modo occulto all'ente; sottrarsi dall'affrontare con propri mezzi finanziari o con un oneroso credito bancario il problema della liquidità per assolvere l'obbligo contrattuale di anticipare le spese di gestione degli immobili (di cui aveva contrattualmente assunto il costo con la formula del rimborso parziale e differito), rovesciandoli con l'occultamento malizioso sull'ente pubblico;
utilizzare un istituto bancario presso il quale erano aperti altri rapporti privati di credito e deposito con evidenti vantaggi e benefici bancari;
ricavare interessi creditori dalle somme appoggiate sul conto privato. : La tesi difensiva della destinazione delle somme in contestazione a finalità pubblicistiche, ovvero alla gestione di servizi e forniture condominiali degli immobili, veniva ritenuta dalla Corte di appello priva di pregio, posto che la gestione del ciclo passivo del patrimonio immobiliare dell'ente costituiva il rischio imprenditoriale assunto contrattualmente dalla società concessionaria, che risultava soltanto moderato da clausole di rimborso parziale e differito: l'imputato aveva pertanto aggirato le regole contrattuali di anticipazione finanziaria con un meccanismo occulto (comunicato all'ente soltanto in extremis e quando il conto corrente era oramai estinto). Quanto al capo B), la Corte territoriale rilevava l'illegittimità del prelievo effettuato dalla società consortile, scoperto solo dopo un controllo effettuato dall'istituto un anno e mezzo dopo l'appropriazione, finalizzato a fronteggiare la scarsa liquidità ed il rischio di impresa con mezzi propri, attingendo alle risorse dell'PD. Il conto dal quale era stata effettuato il prelievo non avrebbe dovuto più essere nella disponibilità della concessionaria, una volta chiusa la gestione dell'appalto. La Corte di appello riteneva prive di fondamento anche le censure relative al capo C).
6. Avverso la suddetta sentenza ricorre il difensore dell'imputato, affidandosi ai motivi di annullamento, che, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., sono di seguito enunciati. 06 Яа G 1 6.1. Con il primo motivo deduce la inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. e della normativa rilevante in materia (legge n. 410 del 2001 e d.m. MEF del 30 novembre 2001), per aver la sentenza impugnata erroneamente ritenuto in capo all'imputato la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Dal 14 dicembre 2001, a seguito del d.m. MEF del 30 novembre 2001, che a sua volta dava esecuzione alla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici, prevista con la legge n. 410 del 2001, il patrimonio dell'PD risulterebbe privatizzato con il suo trasferimento alla società SCIP, destinataria, a partire dal primo febbraio 2002, dei canoni di locazione. Pertanto all'epoca dei fatti, i canoni oggetto di indebita appropriazione spettavano solo a tale ultima società, soggetto del tutto estraneo alla finalità pubbliche, e non all'PD,che risultava pretermessa dalla gestione dei beni trasferiti e che nessun pregiudizio avrebbe subito dalla condotta contestata. Sotto altro verso, il ricorrente contesta la configurabilità anche della condotta appropriativa, in quanto risulterebbe contestata la distrazione non più - punibile dei canoni di locazione riscossi, in quanto impiegati per il pagamento dei servizi ai fabbricati e quindi per una prestazione funzionale alla messa a reddito del patrimonio immobiliare.
6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la mancanza di motivazione con riferimento alla applicazione della normativa rilevante in materia (legge n. 410 del 2001 e d.m. MEF del 30 novembre 2001), in quanto la sentenza impugnata non avrebbe considerato le argomentazioni difensive contenute negli atti depositati sulla rilevanza della normativa sulle cartolarizzazioni, limitandosi ad affermare che questa non avrebbe attuato un effettivo trasferimento della proprietà, interpretando erroneamente una disposizione di essa, non spiegando perché la condotta non sia stata solo distrattiva e non pronunciandosi sulle prove volte a dimostrare la destinazione dei canoni oggetto di contestazione in conformità alla gestione dell'appalto, ovvero per spese inerenti la gestione del patrimonio immobiliare. Sempre nell'ambito di tale motivo, il ricorrente denuncia la mancanza di motivazione in ordine alle prove decisive acquisite che avrebbero dimostrato l'utilizzo lecito delle somme oggetto di contestazione, ovvero per il pagamento dei fornitori per i servizi dei fabbricati. In particolare, sarebbe stata chiarita l'apertura del conto «Master» (necessità di scorporare dall'unico pagamento fatto dai conduttori gli oneri accessori) e la presenza sul conto di soli 4 milioni di euro per canoni pagati.
6.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce con riferimento al capo B) la inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen. e il vizio della 7 G motivazione. La Corte di appello avrebbe escluso che la società avesse il potere di disporre delle somme oggetto di appropriazione, quindi escludendo i presupposti per la configurazione della fattispecie di peculato. In ogni caso, le somme che la società gestore si sarebbe «autoliquidata» (sei bonifici) sarebbero state utilizzate per finalità relative all'appalto (estinzione di un debito contratto dall'PD) e non per finalità estranee. La sentenza impugnata avrebbe inoltre motivato considerando circostanze estranee ai fatti contestati.
6.4. Con il quarto motivo, il ricorrente contesta il vizio di motivazione in ordine al capo C) di imputazione, in quanto la sentenza impugnata avrebbe attribuito all'imputato la responsabilità per l'alterazione dell'estratto conto con motivazione carente e meramente presuntiva, travisando le prove (in particolare le dichiarazioni della teste LI sulle attività svolte dall'imputato nella GE.FI.) e recependo acriticamente le dichiarazioni autodifensive del responsabile della rendicontazione.
6.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Con memoria depositata il 26 gennaio 2016, il difensore della parte civile PD ha chiesto che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in quanto fondato su motivi manifestamente infondati, è da ritenersi inammissibile.
2. Il primo ed il secondo motivo sono in modo palese privi di fondamento.
2.1. Va premesso che il ricorrente in sede di merito e anche nell'appello ha affermato di rivestire la qualità di concessionario per la gestione del patrimonio immobiliare nell'esclusivo interesse dell'PD e per il perseguimento delle finalità di quest'ultimo» e che «tutte le somme corrisposte dai conduttori costituivano la prestazione da loro dovuta all'PD» (pag. 2 appello), per poi solo nella memoria di replica in appello contestare la legittimazione dell'ente in questione, in quanto non più creditore dei canoni di locazione che, a seguito dell'operazione di cartolarizzazione, dal primo febbraio 2002 erano di esclusiva spettanza della società SCIP s.r.l. La sentenza impugnata correttamente ha constatato la tardività del rilievo (essendo questione sottoposta ai termini, stabiliti a pena di decadenza, ex art. 491 cod. proc. pen., Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213859), evidenziandone peraltro anche la infondatezza nel merito. Pertanto, i vizi di motivazione dedotti in questa sede sono inammissibili in quanto il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare in ordine a istanze improponibili per tardività, genericità o manifesta infondatezza (tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 49007 del 16/09/2014, Iussi, Rv. 261423), ancorché non pronunci in concreto la sanzione di inammissibilità (ex multis, Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700).
2.2. Quanto all'inquadramento giuridico del patrimonio immobiliare gestito dalla società concessionaria, si deve constatare la manifesta infondatezza del motivo, trattandosi di questione da tempo e in modo assolutamente pacifico risolta con plurimi arresti dalla giurisprudenza di legittimità, amministrativa e contabile. Senza ripercorrere tutti i passaggi motivazionali delle pronunce che sono intervenute nella materia, basterà qui citarne le principali linee portanti per dimostrare l'assoluta infondatezza dei rilievi sollevati dal ricorrente in questa |- sede. La «cartolarizzazione» degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici disciplinata dal d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410, attuata prevedendo il trasferimento degli immobili a un'entità esterna denominata società veicolo (SCIP), avente come unico oggetto sociale la gestione dell'operazione, persegue uno specifico scopo di pubblico interesse di rilevante importanza, consistente in una generale manovra di privatizzazione>> destinata a contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, come dimostra, tra l'altro la stessa procedura di vendita degli immobili, che lungi da essere regolata da nome di diritto privato, delinea un procedimento sostanzialmente di «evidenza pubblica» per la scelta dell'acquirente, sottoposto a norme di carattere pubblicistico, che attribuiscono alla società SCIP, e per essa ai suoi mandatari, particolari poteri pubblicistici (tra tante, Sez. U civ., n. 5593 del 12/03/2007, Rv. 596518; Sez. U civ., n. 2445 del 01/02/2008; Sez. U civ., n. 3238 del 12/02/2010, Rv. 611438; in senso analogo, Sez. U civ., n. 13910 del 24/06/2011 Rv. 617761). Secondo le Sezioni unite, ora citate, pur avendo formale veste di soggetto privato, alla SCIP sono assegnati compiti di interesse generale. Al di là della formale qualificazione della SCIP come persona giuridica privata in quanto società a responsabilità limitata, rilevano tanto il carattere strumentale dell'ente societario rispetto al perseguimento di finalità pubblicistiche (e dunque che lo stesso agisca in forza di poteri autoritativi delegatile dalla P.A. e nella fedele esecuzione di disposizioni e provvedimenti da questa emanati), quanto l'esistenza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, sintomatica, in particolare, della strumentalità della società rispetto al 9 conseguimento di finalità pubblicistiche: siamo quindi in presenza di una privatizzazione solo formale dell'esercizio di pubbliche funzioni, tale da sottrarre la SCIP ad un inquadramento nella sfera del diritto privato e da configurare, in definitiva, la società stessa come una longa manus ed una portatrice di poteri autoritativi propri. La SCIP rappresenta infatti lo strumento operativo in concreto individuato dal legislatore per il soddisfacimento della esigenza pubblicistica, posta alla base delle operazioni di cartolarizzazione ad essa affidate, di dismissione di una parte non indifferente del patrimonio immobiliare pubblico, garantendo al tempo stesso speditezza, efficacia ed efficienza di quell'operazione di reperimento di introiti per l'erario, cui in fin dei conti l'intera manovra è finalizzata: del resto, elemento decisivo è la stessa qualificazione, alla società medesima attribuita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di società veicolo» (Cons. Stato, n. 308 del 31/01/2006; in senso conforme, n. 1781 del 11/04/2014). Si è osservato che è stato il Ministero dell'Economia e delle Finanze a promuovere la costituzione della SCIP s.r.l. versando il capitale sociale iniziale di 10.000 euro, divenendone quindi il socio occulto» che eroga la provvista finanziaria, e che i vincoli posti alla attività della società veicolo, così come delineati dal legislatore e poi concretamente configurati dai decreti ministeriali di attuazione, sono tali da eliminarne la autonomia imprenditoriale e patrimoniale, restando la stessa soggetta all'esercizio del potere gestionale discrezionale e totalizzante dell'Amministrazione di riferimento (il Ministero dell'Economia e delle Finanze), così divenendo di fatto essa stessa strumento per l'esercizio di poteri pubblicistici. Quanto ai beni trasferiti, il Consiglio di Stato, ora citato, ha evidenziato che la SCIP, benché formalmente titolare degli immobili trasferitile, delega ogni atto di gestione degli immobili agli enti originari proprietari (che «fino alla rivendita ... sono responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente»: art. 3, comma 2, d.l. n. 351 cit.), in forza di contratti di mandato non devoluti alla sua autonomia, in quanto da stipularsi secondo la puntuale individuazione di contenuti effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 4 del d.m. 21 novembre 2002) o, comunque, in forza di una apposita delega ex lege (art. 3, comma 1, lett. d), del d.l. n. 351 cit.). I suddetti principi sono stati accolti significatamene dalla giurisprudenza contabile che ha ravvisato in più arresti la giurisdizione della Corte dei conti per danno arrecato alla finanza pubblica, nella specie all'ente previdenziale e alla SCIP, in ordine alla gestione di immobili oggetto di privatizzazione: in particolare è stato rilevato che l'affidamento da parte di un ente pubblico ad un soggetto 10 дя esterno, da esso controllato, della gestione di un servizio pubblico integra una relazione funzionale sull'inserimento del soggettoincentrata medesimo nell'organizzazione ne implica, funzionale dell'ente pubblico e conseguentemente, l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, a prescindere dalla natura privatistica dello stesso soggetto e dello strumento contrattuale con il quale si sia costituito ed attuato il rapporto (ex multis, Corte conti, n. 1494 del 13/08/2010; n. 2215 del 18/11/2008). Appare pertanto pacifico che il Legislatore abbia concepito le società di cartolarizzazione quali soggetti aventi funzioni meramente finanziarie, ausiliari dell'autorità pubblica nel finanziamento e nell'espletamento della complessa attività di smobilizzo del patrimonio immobiliare di proprietà pubblica.
2.3. Tanto è sufficiente per rendere irrilevante la questione circa la pertinenza dei canoni di locazione, in base alle norme evocate dal ricorrente (art. 3 d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410; art. 1 d.m. 30 novembre 2001), che in ogni caso è comunque palesemente infondata, come già in precedenza evidenziato. L'art. 3 del d.l. cit. rinviava ad appositi decreti ministeriali la disciplina delle modalità di «gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività». Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 33780 del 30 novembre 2001 e relativi allegati si era poi stabilito che la gestione degli immobili trasferiti fosse affidata pro-tempore, sino alla data di stipula del contratto di gestione degli immobili, agli enti proprietari dei beni immobili, a favore dei quali la società di cartolarizzazione avrebbe rilasciato apposita procura generale;
e che, con il contratto di gestione degli immobili, gli enti proprietari continuavano a gestire i beni immobili trasferiti (manutenzione ordinaria e straordinaria, gestendo i contratti connessi), ricevendo una commissione pari a qualunque importo incassato per canoni di locazione». Quindi, nonostante l'avvenuta cessione degli immobili, l'ente pubblico ha mantenuto a proprio favore benefici ed oneri solitamente attribuiti al dominus di immobili, tra i quali l'incasso di canoni di locazione (seppure sotto la forma di commissioni) e gli esborsi dovuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
2.4. Manifestamente infondata è la censura di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla natura meramente distrattiva della condotta dell'imputato. La società concessionaria, come diffusamente argomentato dai Giudici di merito, aveva assunto con l'ente pubblico precisi obblighi, che trovavano nella remunerazione pattuita il correspettivo per la gestione alla stessa affidata degli immobili, della quale si assumeva quindi il rischio. 11 яя La tesi del ricorrente viene all'evidenza a confondere l'oggetto dell'obbligo contrattuale assunto dalla concessionaria, che era la gestione del patrimonio pubblico, con l'onere economico di tale gestione: anche accedendo alla tesi difensiva che le somme oggetto di appropriazione siano state destinate alla gestione del patrimonio dell'PD non si è in presenza di una condotta distrattiva, in quanto la concessionaria doveva fronteggiare tale obbligo contrattuale con proprie risorse, venendo remunerata proprio per tale prestazione. Come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, l'imputato fece invece carico di tale rischio di impresa e dei relativi costi all'ente pubblico, con una forma di amministrazione tra l'altro resa occulta e del tutto ingovernabile per quest'ultimo, grazie alla creazione di un conto privato dove far confluire tutte le entrate della gestione stessa. Il d.lgs. n. 104 del 1996 (attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare), espressamente richiamato dalla convenzione stipulata tra le parti, stabilisce invero che i contratti di gestione devono conformarsi ai principi di responsabilità contabile ed economica della gestione a carico del mandatario e della garanzia di un «ricavo certo» della gestione per l'ente mandante, assicurato all'atto del conferimento del mandato dalla società di gestione mandataria anche mediante la prestazione di idonee fideiussioni bancarie. E proprio tale ricavo certo per l'ente pubblico mandante era stato aggredito dalla condotta dell'imputato, sottraendolo in modo occulto dalle entrate dell'ente stesso. In particolare, la concessionaria era obbligata a provvedere a tutte le attività necessarie alla gestione degli immobili, assumendosi tutti i relativi costi (a fronte del corrispettivo forfettario e dell'incameramento degli oneri accessori) e garantendo all'PD un «ricavo certo», con il versamento dell'eventuale differenza, da calcolare sulla base del monte incassi. Proprio per assicurare le condizioni economiche ora previste, lo stesso contratto prevedeva che sia il trasferimento a proprio favore del corrispettivo forfettario sia di eventuali spese anticipate soggette a rimborso dovesse essere : effettuato con apposita fattura mensile con rendiconto degli incassi e delle spese;
che l'affidataria «attingendo direttamente a propri conti» a fine di ogni anno di vigenza contrattuale dovesse versare all'ente la differenza da imputare al ricavo certo;
che ogni ritardo nel versamento all'PD delle somme allo stesso spettanti comportasse il pagamento di consistenti penali (da un minimo di circa 12 дя 5.000 euro per ritardi entro 10 gg, alla penale di oltre 10.000 euro per ritardi fino a 20 gg, prevedendosi per casi di ritardi più lunghi la risoluzione del contratto). E' evidente che, con il sistema di gestione realizzato dall'imputato, risultava del tutto alterata l'essenza del contratto, secondo le direttrici che affondavano la loro ratio nella citata normativa contenuta nel d.lgs. n. 104 del 1996, in base al quale la società di gestione è chiamata ad amministrare il patrimonio impiegando capitali propri, garantendo un ricavo certo all'PD.
2.5. Sulla base di quanto sopra evidenziato, perdono di rilevanza tutte le critiche del ricorrente volte a dimostrare deficit motivazionali su prove decisive>> volte a dimostrare l'utilizzo delle somme oggetto di contestazione per il pagamento dei servizi relativi alla gestione del patrimonio immobiliare. Né all'evidenza possono ravvisarsi carenze o illogicità nella trattazione delle ragioni che avevano giustificato l'accensione del conto Master, avendo significativamente rilevato la Corte di appello, a fronte di una pretesa trasparenza che il ricorrente vorrebbe attribuire alla sua gestione, che l'esistenza di questo conto fu negata dalla società all'PD, che ne venne messo al corrente solo anni dopo, in tal modo alterando ab origine la ricostruzione dei flussi finanziari. Quanto poi all'accordo di chiusura (che venne tra l'altro stipulato oltre un anno prima della scoperta del conto occulto), esso, lungi dal giustificare la condotta dell'imputato, conferma ulteriormente che le somme oggetto di appropriazione erano di pertinenza dell'PD. Anche laddove l'imputato si sia appropriato del denaro indicato nel capo di imputazione per attuare una compensazione di crediti vantati nei confronti dell'ente pubblico, la sua condotta rientrerebbe in ogni caso nel paradigma del reato di peculato (tra tante, Sez. 6, n. 20940 del 22/02/2011, Gentile, Rv. 250055).
3. Miglior sorte non può essere assegnata al terzo motivo. La motivazione della sentenza impugnata risulta aver fornito alle censure versate nell'appello per il capo B) adeguata risposta, priva all'evidenza di vizi logici e giuridici. hanno дя In ordine alla configurabilità del peculato, le deduzioni non alcun fondamento, per quanto già osservato nel paragrafo che precede, volendo il ricorrente legittimare una condotta appropriativa con modalità che erano consentite nella vigenza della convenzione 1966-2002, ma che erano state attuate quando quest'ultima era oramai conclusa. Né hanno alcun pregio i rilievi sul possesso delle somme oggetto di appropriazione (ovvero che non competeva all'imputato di operare su un conto 13 ер corrente di una convenzione chiusa). Ai fini della configurabilità del peculato il possesso dei beni può essere tanto la disponibilità giuridica che anche la sola detenzione materiale, qualificate dalla ragione dell'ufficio o del servizio. Non è quindi necessario il possesso che rientri nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è sufficiente anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (tra tante, Sez. 6, n. 9660 del 12/02/2015, Zonca, Rv. 262458). Relativamente alle censure riguardanti la motivazione della sentenza impugnata su circostanze successive all'auto-pagamento, basti osservare che si tratta di circostanze oggetto della contestazione di cui al capo B), e quindi per nulla estranee al thema decidendum, e sulle quali tra l'altro erano stati sviluppati i motivi di appello (pag. 9-10).
4. Risultano parimenti manifestamente infondate le censure relative alla motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità (ai fini civili) per il reato di falso contestato al capo C). Le argomentazioni che sorreggono l'attribuzione al US della alterazione degli estratti-conto non eludono affatto, come sostenuto dal ricorrente, il motivo di appello, in quanto la Corte territoriale, lungi dall'attribuire a questi una responsabilità «da posizione» o dal ricorrere al criterio di verosimiglianza, ha indicato le prove che lo descrivevano come l'artefice di ogni movimentazione finanziaria e responsabile di ogni singola fatturazione e come colui che esaminava e approvava la rendicontazione sintetica degli incassi. Risulta quindi del tutto plausibile logicamente e incensurabile in questa sede - la conclusione - che US avesse il controllo assoluto, diretto e di dettaglio (quindi anche degli adempimenti esecutivi) delle entrate e delle uscite della società e quindi fosse allo stesso ascrivibile la contestata falsificazione. Quanto al dedotto travisamento della testimonianza del teste LI, la censura rivela vari profili di inammissibilità. In primis, il vizio di travisamento della prova, previsto dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. può essere dedotto, nel caso di cosiddetta doppia conforme>> nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (tra tante, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438): l'oggetto della testimonianza della dipendente LI, quanto all'attività di rendicontazione svolta dal US, si trova invece più volte citato nella sentenza di primo grado (pag. 6, 32, 36). 14 дя G Sotto altro verso, la sentenza impugnata non ha affatto attribuito alla teste LI le dichiarazioni oggetto del presunto travisamento: il ricorrente confonde invero il travisamento della prova con la critica (inammissibile in questa sede) al significato attribuito alla prova. Invero, in questa sede è esaminabile il solo errore revocatorio (sul significante), risultando estraneo ogni discorso confutativo sul «significato» della prova (ex multis, Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540). Alla luce della convergenza delle dichiarazioni dei testi GO e LI, appaiono all'evidenza infondate le critiche sul recepimento «senza riscontro>> delle dichiarazioni del primo. Le restanti deduzioni sul capo sono di mero fatto e quindi inammissibili.
5. Manifestamente infondate sono le censure in ordine al trattamento sanzionatorio. Non vi è nella sentenza alcuna «contestazione suppletiva» a carico dell'imputato. La Corte di appello ha soltanto evidenziato che la somma oggetto di appropriazione al capo A) altro non era che la quantificazione (minima) effettuata dallo stesso imputato della somma spettante all'ente a titolo di canoni di locazione, nell'impossibilità di ricostruire la pertinenza del flusso finanziario transitato dal conto Master. Quanto alle maggiori somme oggetto di appropriazione, il ricorrente distorce il ragionamento della Corte di appello, che parla soltanto di «distrazione» di oltre 80 milioni di euro (pag. 14), nel senso che tale era l'ammontare transitato nel conto Master e pertanto sottratto al controllo dell'ente. Resta peraltro, con rilievo assorbente, che di tali considerazioni non vi è traccia alcuna nella motivazione dedicata al trattamento sanzionatorio (pag. 17).
6. Conclusivamente, sulla base di quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria. Consegue, ancora, la condanna alla rifusione delle spese a favore della parte civile, INPS, liquidate nel dispositivo. G 15
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 alla cassa delle ammende;
nonché a rifondere alla parte civile INPS le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in euro 6.000, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. Così deciso il 19/05/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Conti Ersilia Calvanese renk DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piela Esposito 16