Sentenza 28 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di stupefacenti, il reato di detenzione a fini di spaccio o quello di spaccio non sono condizionati, sotto il profilo probatorio, al sequestro o al rinvenimento di sostanze stupefacenti, poiché la consumazione di tali reati può essere dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie (quali, come nella specie, il contenuto delle intercettazioni).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2005, n. 46299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46299 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 28/10/2005
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1804
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 27762/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE AT n. a Vittoria il 30/08/1982;
avverso l'ordinanza in data 06/05/2005 del Tribunale di Catania in funzione di giudice del riesame;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catania ha confermato il provvedimento emesso in data 08/04/2005 dal Gip presso il Tribunale della stessa città, applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di SE AT, indagato, del reato di detenzione continuata ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish ex art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 30973, art. 73.
Propone ricorso per Cassazione l'imputato articolando un unico motivo, con il quale lamenta la carenza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, sul rilievo che sarebbe mancato nella ordinanza impugnata ogni riferimento al quadro indiziario circa la destinazione a terzi della sostanza stupefacente, difettando del resto il rinvenimento di alcuna sostanza stupefacente nella disponibilità dell'imputato. In particolare sostiene il ricorrente che gli elementi posti alla base del provvedimento in questione si fonderebbero esclusivamente sul contenuto di intercettazioni telefoniche asseritamente dimostrative, invece, solo dei rapporti intrattenuti dal SE, all'epoca consumatore di hashish, con il fornitore della sostanza. Tale ruolo di consumatore troverebbe conferma, sempre secondo l'impugnante, anche in un precedente procedimento in cui il Gip non aveva convalidato il fermo ed aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare proprio in considerazione del ruolo svolto dal prevenuto.
Sotto un altro profilo, si lamenta l'illogicità della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari, erroneamente fondate sul pericolo di reiterazione del reato ex art. 274 c.p.p., comma 1, lettera c), nonostante l'incensuratezza del SE e la mancanza di attualità della presunta attività criminosa, risalendo l'ultima intercettazione a circa tre anni prima della misura cautelare. Ci si duole, infine, dell'omessa motivazione in ordine al motivo di riesame relativo al giudizio di adeguatezza della misura cautelare, che non avrebbe tenuto conto del fatto che la fattispecie contestata poteva rientrare nel fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 con la conseguente possibilità della concessione della sospensione della pena.
Il ricorso non può trovare accoglimento, laddove si risolve in una censura sulla valutazione del quadro indiziario posto a fondamento del provvedimento de liberiate che esula dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, non palesandosi il relativo apprezzamento motivazionale ne' manifestamente illogico, ne' viziato dalla non corretta applicazione della normativa di settore.
In proposito, va ricordato che, secondo assunto non controverso, in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice (di recente, ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 4 luglio 2003, Pilo;
nonché, Sez. 4^, 21 giugno 2005, Tavella). Ciò che, nella specie, il ricorrente fa quando si limita a contestare "nel merito" il quadro probatorio a carico evidenziato nell'ordinanza cautelare, fondato sul contenuto di intercettazioni plurime, il cui significato probatorio è stato analizzato con attenzione ed è supportato da una motivazione ampiamente esaustiva, specie ove si consideri che si tratta di una decisione de libertate. Infatti, non può essere dimenticato che, nella materia de libertate, la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi" inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la "prova logica o indiretta", ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. art. 192 c.p.p., comma 2,) che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l'emissione di una misura cautelare, invece, è quindi sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. E ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla L. 1 marzo 2001 n. 63: infatti, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (art. 273 c.p.p., comma 1), giacché l'art. 273 c.p.p., al comma 1 bis
(introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non dell'art. 192 c.p.p., il comma 2, che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (cfr. ancora, Cass., Sez. 4^, 4 luglio 2003, Pilo;
nonché, più di recente, Sez. 4^, 21 giugno 2005, Tavella). La censura non coglie, quindi, nel segno: non emergono nella decisione gravata violazioni di norme di legge e, nel merito, le argomentazioni a supporto della ordinanza custodiale non sono sindacabili in questa sede, a fronte della rappresentazione, non illogica, di un quadro indiziario senz'altro grave nei termini di cui si è detto, che consente, per la sua consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, sarà idoneo a dimostrare la responsabilità del prevenuto, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr. Cass., Sez. 2^, 19 gennaio 2005, Paesano).
Come si è accennato, tali principi risultano pienamente rispettati, risultando dalla motivazione dell'ordinanza gravata come si sia proceduto ad un legittimo richiamo al contenuto delle conversazioni intercettate, ritenuto significativo della contestata fattispecie incriminatrice.
In questa prospettiva, la doglianza sollevata dalla difesa circa l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni, è inaccoglibile, invocandosi qui un controllo censorio sull'apprezzamento del quadro probatorio non esercitabile a fronte di una motivazione che non si appalesa ictu oculi illogica. Nella specie, non è dubitabile che il giudice del riesame, confermando l'ordinanza cautelare, ha evidenziato in maniera non illogica gli elementi posti a sostegno della gravità del quadro indiziario, non potendo negarsi tale valenza: al contenuto delle intercettazioni delle telefonate tra il SE e terzi soggetti, alcuni dei quali compiutamente identificati, con evidenza riferibili alla cessione della droga o al recupero del prezzo della droga già in precedenza fornita nonché tra il primo ed il coindagato BE IM TA, rilevanti ai fini della prova del pieno inserimento del ricorrente nel mercato della droga.
Mentre non è inutile sottolineare, per corrispondere ad uno degli argomenti della doglianza, che, dal punto di vista probatorio, per ritenere il reato di detenzione a fini di spaccio e finanche quello di spaccio, non sono certamente indispensabili il sequestro o il rinvenimento di sostanze stupefacenti, poiché la consumazione di tali reati può essere dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie, quali nella specie il contenuto delle intercettazioni (cfr., per riferimenti, Cass., Sez. 6^, 14 ottobre 1986, Manara). In una tale prospettiva, a fronte di una decisione complessivamente esatta e congruamente argomentata, il riferimento ad altro procedimento penale pendente a carico del Sechi, sempre in relazione al reato ex artt. 81, 110 c.p e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 che ha chiaramente valenza "neutra" rispetto al quadro indiziario, assume un significato solo ad colorandum, che non vulnera la logicità degli anzidetti elementi, perché, pur sempre indicativo, come correttamente sostenuto nell'ordinanza impugnata, di un inserimento del ricorrente negli ambienti dediti al commercio della droga, anche se nella specie il GIP aveva escluso un'attività di spaccio a carico dell'indagato.
La presenza del quadro indiziario sopra evidenziato, esclude con evidenza la destinazione all'uso personale, come sostenuto dal ricorrente.
Non miglior sorte può avere la doglianza articolata in punto di adeguatezza della misura cautelare, avendo il tribunale ampiamente motivato sulla pericolosità sociale dell'indagato (apprezzando la gravità del reato, dimostrata dalla pluralità di episodi di spaccio in cui il medesimo risultava coinvolto e dal quantitativo complessivo della droga trattata nell'arco temporale oggetto di investigazioni), in tal modo giustificando in modo adeguato la scelta della misura cautelare degli arresti domiciliari, del resto già più gradata rispetto a quella della custodia in carcere.
Anche con questa doglianza, il ricorrente vorrebbe, inammissibilmente, che questa Corte esercitasse un controllo di merito, attraverso una non consentita rilettura della vicenda e una parimenti non consentita rinnovazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità, effettuato dal giudicante in modo rispettoso del disposto normativo (art. 275 c.p.p., commi 2 e 3). Mentre, parimenti in modo corretto ed adeguato il giudicante ha motivato sulla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva.
Come è noto, in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua pericolosità. Peraltro, nulla impedisce di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere: in vero, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (ex pluribus, Cass., Sez. 1^, 14 maggio 2003, Franchi;
più di recente, Cass., Sez. 2^, 22 giugno 2005, Pezzano). È quanto risulta essere stato fatto nella vicenda de qua, per le ragioni suindicate.
Ciò che basta a ritenere incensurabile la relativa valutazione, anche perché il giudicante non ha trascurato neppure di considerare il profilo della formale incensuratezza del prevenuto, ritenendolo piuttosto indicativo della "scaltrezza" raggiunta nell'esecuzione delle attività illecite.
Del resto, come è noto, in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole (art. 274 c.p.p., comma 1, lettera c), non può ritenersi che tale pericolo sia escluso in modo automatico dallo stato di incensuratezza, giacché la pericolosità sociale dell'indagato (o dell'imputato) può essere desunta oltre che dai precedenti penali, anche dai comportamenti o dagli atti concreti posti in essere dall'agente (ex pluribus, Cass., Sez. 4^; 10 giugno 2003, Ndreu).
Infine, per quanto attiene al profilo della pretesa applicabilità della fattispecie attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, cui il ricorrente attribuisce rilevanza perché avrebbe potuto importare il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena (e con essa il divieto di applicare la misura carceraria), basta osservare che trattasi di doglianza priva di fondatezza, assorbentemente (a non voler considerare che il numero degli episodi sub iudice e la quantità di droga all'evidenza trattata sono parametri oggettivi inconferenti con la concedibilità dell'attenuante de qua) in quanto il giudicante, con apprezzamento incensurabile, ha ritenuto comunque di formulare, in ragione dell'acclarato coinvolgimento del prevenuto (a livello professionale) nello smercio di sostanze stupefacenti, un giudizio prognostico sfavorevole.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di 1000 Euro in favore della Cassa delle Ammende in considerazione delle ragioni del ricorso.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2005