Sentenza 26 giugno 2009
Massime • 1
In tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di concorrente "esterno" colui che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, di natura materiale o morale, sempre che questo abbia una effettiva rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, rivelandosi in tal senso condizione necessaria per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2009, n. 29458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29458 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/06/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1370
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 017333/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL FO, N. IL 01/01/1954;
avverso SENTENZA del 09/07/2008 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. E. SELVAGGI che ha concluso per: Rigetto del ricorso.
OSSERVA
Sull'appello proposto da EL FO avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Palermo in data 2.05.2007 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p., condannandolo, L'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, con relative pene accessorie e risarcimento danni e spese in favore della parte civile, comune di Partinico, di cui l'imputato era vigile urbano, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 9.7.2008, confermava il giudizio di 1^ grado, con aggravio di ulteriori spese alla parte civile anzidetto.
Ad avviso della Corte territoriale palermitana, infatti, andava conclusivamente affermato e confermato, anche alla stregua della convergenza delle chiamate in correità di tal US LE e MI DI, esponenti di spicco della "famiglia" di Partinico, dell'evidenza della verifica tecnica dei RIS sull'offerta dell'imprenditore OV IT OR con riferimento alla gara di appalto per i lavori di adeguamento di un parcheggio e delle ammissioni dell'imputato, che costui "negli anni 1997/98 ebbe con continuità ad essere il punto di riferimento L'interno del comune di Partinico della cosca mafiosa dei LE per manomettere le offerte nelle gare di appalto L'evidente scopo di orientarle verso imprese segnalate dalla cosca medesima", contribuendo, con tale attività e sostegno, al rafforzamento di Cosa Nostra, in una delle sue articolazioni territoriali, con ciò partecipando dL'esterno alla sua attività criminale.
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame:
1) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d) con riferimento alla mancata acquisizione di documentazione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione trattandosi di corpo di reato in seguito L'esito della perquisizione domiciliare e sequestro del materiale rinvenuto e delle buste attinenti le gare di appalto incriminate, atti sottratti alla visione e valutazione della difesa e della stessa AG procedente, in quanto verosimilmente smarrita nel tragitto "Carabinieri-Procura-Ris- Procura" e presumibilmente "manipolata", tanto da compromettere la stessa genuinità ed affidabilità della prova d'accusa, supportata, per contro, da affermazioni apodittiche e congetturali;
2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione L'art. 192 c.p.p., commi 1, 2 e 3, avendo la Corte territoriale omesso di svolgere il doveroso vaglio critico di cui era stata investita con l'appello circa l'attendibilità anche oggettiva del racconto dei collaboratori propalanti in ordine alla asserita condotta criminosa del ricorrente, senza che alcun serio riscontro documentale potesse essere stato svolto, per carenza di indagine in merito L'andamento delle gare d'appalto del Comune di Partinico segnatamente riferita a quella del 25.11.97, in assenza di verifica sulle altre 46 buste presentate per la partecipazione a detta gara, fermo restando le ampie giustificazioni offerte dL'imputato sulle ragioni del suo intervento in favore dello OV, suo amico di vecchia data, dell'impossibilità di accedere alla documentazione riservata nella cassaforte del predetto comune è della inconfigurabilità, in punto di diritto, della contestata ipotesi di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, trattandosi, in ogni caso, di un contributo del tutto occasionale e marginale, come tale insuscettibile di assumere i caratteri di consapevole e volontario contributo al rafforzamento della cosca mafiosa contestata;
3) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione L'art. 62 bis c.p. per immotivata denegazione della concessione delle attenuanti generiche con conseguente sensibile riduzione della pena;
4) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione L'art. 133 c.p., apparendo non congrua la pena irrogata ed illogica, contraddittoria ed irrilevante la motivazione a supporto del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, quanto al motivo sub 1), "singolare" appare l'argomentazione della Corte territoriale palermitana circa il nocumento "marginale" alla ricostruzione dei fatti della mancata acquisizione al fascicolo processuale dell'integrale documentazione relativa alla gara di appalto del Comune di Partinico del 25.11.1997 e segnatamene delle buste e delle offerte dei partecipanti diversi dal OV e del protocollo di presentazione delle stesse. Ritenere che tale lacuna, peraltro riconosciuta dalla stessa Corte decidente che non trascura l'effetto di conseguente "ignoranza" di taluni aspetti della vicenda in punto comportamentale attribuito L'EL (cfr. foll. 3 e 4 sentenza impugnata), non "muti il quadro probatorio a carico dell'imputato... perché la non colpevolezza di costui nella situazione data non ha nulla di evidente", sembra azzardato in punto di corretta valutazione dell'art. 533 c.p.p., comma 1, come novellato dalla L. n. 46 del 2006, art.
5. Infatti, il costrutto accusatorio finisce con il coincidere in due essenziali aspetti probatori: a) le propalazioni del collaboratori LE e DI b) l'accertamento tecnico dei RIS di Messina sull'offerta presentata dalla impresa OV per un appalto comunale del 1997.
Proprio l'ambito sostanzialmente ridotto della verifica probatoria della tesi accusatoria avrebbe dovuto imporre al giudice di merito di 1^ e 2^ grado un più pregnante elaborato valutativo circa l'attendibilità oggettiva e soggettiva di dette propalazioni e circa la necessaria verifica se queste estendessero il loro assunto accusatorio a condotte improntate a ripetitività apprezzabile e ad incidenza causale rispetto al rafforzamento del tessuto associativo mafioso asseritamente interessato e coinvolto nelle gare di appalto del comune di Partinico.
Di tanto non vi è che assertive piuttosto apodittiche che trascurano anche di riferire come, perché e da quando l'impresa OV operasse nel contesto malavitoso mafioso della zona in area di appartenenza di Cosa Nostra.
Ne miglior sorte assume l'aspetto attinente l'esito delle indagini del RIS avuto riguardo al fatto pacifico dell'intervento dell'imputato nella preparazione e compilazione della domanda di appalto del OV, come, peraltro ammesso dallo stesso ricorrente. Ciò posto, pur a voler ammettere che le argomentazioni sviluppate ai foll. 4, 5, 6 e 7 dell'impugnata sentenza, a contrasto delle controdeduzioni difensive, abbiano offerto una risposta ai rilievi di cui innanzi, resta il fatto determinante, agli effetti della corretta configurabilità del reato contestato e della sua attribuzione consapevole e volontaria alla condotta del ricorrente, che le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale palermitana appaiono del tutto apodittiche e frutto di una "architettura" argomentativa piuttosto forzata, quasi a formare un giudizio di colpevolezza piuttosto "prefabbricato" rispetto alla reale consistenza, portata e significato di quanto la prova d'accusa è riuscita ad offrire.
Non sembra inopportuno richiamare taluni principi di diritto a supporto della corretta configurabilità dell'ipotesi criminosa ascritta al ricorrente. A prescindere dal noto inquadramento di detta figura nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimià (S.U. 30.10.2002, Carnevale, in Foro Ital. 2003, 2^, n. 453), va richiamato il principio secondo cui assume la veste di concorrente "esterno" il soggetto che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'affectio societatis (che quindi non ne "fa parte"), fornisce, tuttavia, un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (ovvero, per quelle operanti su larga scala, come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia, comunque, diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.
A tanto non va trascurato di verificare che il contributo "atipico" del concorrente "esterno", di natura materiale o morale, diverso ma operante in sinergia con quello dei partecipi interni, abbia avuto una reale causale, sia stato, cioè, condizione "necessaria" - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della "condicio sine qua non", non proprio della fattispecie a forma libera e causalmente orientata per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto, che, nella specie, è costituito dL'integrità dell'ordine pubblico, violata dL'esistenza e dalla operatività del sodalizio e dal diffuso pericolo di attuazione dei delitti-scopo del programma criminoso.
Nè deve sfuggire, a corretto corredo di tali principi di diritto in materia, che il dolo del concorrente esterno comporta, ad essenziale requisito, che il soggetto investa, nei momenti di rappresentazione e della volizione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica, sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui sotto questo profilo.
In buona sostanza, si esige che il concorrente "esterno", pur sprovvisto dell'"affectio societatis" e cioè della volontà di fare parte dell'associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa e si renda compiutamente conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione mafiosa. I membri effettivi e stabili di questa, infatti, devono poter contare sul sicuro apporto del concorrente esterno, con il relativo effetto vantaggioso per la struttura organizzativa di tale associazione.
Di qui la necessità di accertamento del contributo causale e della sua efficienza relativa, con la verifica che si impone al giudice se realmente il singolo concorrente, per un unico accertato episodio comprovato secondo i termini della contestazione e la risposta motivazionale della sentenza di condanna, abbia materialmente, scientemente e volontariamente portato al fatto un "quid pluris" (quale contributo individualizzante) che abbia effettivamente influenzato il fatto storico (cfr. in termini Cass. pen. Sez, Unite 12.7.2005 n. 33748, Mannino). Non sembra che l'impugnata sentenza si sia allineata motivazionalmente ed in punto di analisi critica a tali principi di diritto, di guisa che si impone, in accoglimento del motivo sub 2) con riferimento anche alle considerazioni del motivo sub 1), l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio, conformandosi ai principi di diritto innanzi indicati ed offrendone, previa opportuna rivalutazione delle risultanze processuali, motivata risposta.
I motivi sub 3) e 4) sono intuibilmente assorbiti dL'accoglimento dei motivi sub 2) e 3) nei sensi innanzi tracciati.
P.Q.M.
ANNULLA la sentenza impugnata e RINVIA ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2009