Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2008, n. 31446
CASS
Sentenza 25 giugno 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

Non è abnorme la sentenza di proscioglimento pronunziata per difetto di querela a seguito dell'esclusione della sussistenza dell'aggravante che determinava la procedibilità officiosa del reato anche se il giudice, accertata la sussistenza di una ulteriore aggravante, abbia contestualmente disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso. (In motivazione la Corte ha precisato che l'ordine impartito al pubblico ministero, che non può essere identificato con il provvedimento previsto dall'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., rimane privo di giuridica rilevanza e non può impedire la formazione del giudicato ostativo ad un secondo giudizio sul medesimo fatto, ancorché diversamente circostanziato).

Ai fini dell'operatività del divieto di un secondo giudizio, la valutazione sull'identità del fatto è circoscritta all'elemento materiale del reato nelle sue componenti essenziali attinenti alla condotta, al nesso causale ed all'evento, non potendo pertanto la configurazione di ulteriori eventuali circostanze aggravanti determinare la diversità del fatto medesimo.

La sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela, una volta divenuta definitiva, è idonea ad integrare il presupposto del divieto di un secondo giudizio al pari di quella di assoluzione, salvo nel caso della successiva presentazione della querela medesima.

Il giudice che riconosca la diversità di una circostanza aggravante rispetto a quella originariamente contestata, non può trasmettere gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., atteso che le circostanze sono elementi esterni al fatto che non ne determinano la diversità.

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 3La Consulta dichiara “nuovamente” l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 25 gennaio 2022

    La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 34, co. 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi del giudice stesso. Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 34, co. 2 Indice: Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione Le argomentazioni sostenute dalle parti Le valutazioni giuridiche formulate dalla Consulta Conclusioni Il fatto Il pubblico ministero aveva …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/06/2008, n. 31446
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31446
Data del deposito : 25 giugno 2008

Testo completo