Sentenza 18 novembre 2009
Massime • 1
La prova dei reati di detenzione a fini di spaccio e di spaccio di sostanza stupefacente non deriva soltanto dal sequestro o dal rinvenimento della sostanza, potendo desumersi da altre risultanze probatorie.
Commentario • 1
- 1. Droga parlata: configurabilità del tentativoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2009, n. 48008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48008 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 18/11/2009
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 2913
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 37167/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LM NO N. IL 18/08/1966;
avverso la sentenza n. 1353/2003 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 08/05/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO MONTAGNA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore Avv. SICARI Cristiano Maria del foro di Chieti, in sostituzione dell'avv. Sicari (N.d.r.: testo originale non comprensibile) il quale conclude per l'accoglimento del ricorso ai cui motivi si riporta.
FATTO
La Corte di Appello di L'Aquila, adita su gravame del Procuratore della Repubblica di Chieti, con sentenza in data 8.5.2008, in riforma di quella in data 31.3.2001 del GUP presso il Tribunale di Chieti che aveva assolto AL MA dal reato dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, (acc. il 31.3.2001) perché il fatto non costituisce reato, ne affermava la colpevolezza condannandolo, con la diminuente del rito abbreviato, alla pena condizionalmente sospesa di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 3.500 di multa.
Rilevava la Corte che, scontata la detenzione da parte del AL di circa gr. 500 di hashish acquistati il 31.3.2001 da Castiglione AN (circostanza pacifica in atti, data per assodata nella sentenza di primo grado), la consistenza del dato ponderale di per sè e a prescindere da altri possibili riscontri, era più che sufficiente per escludere l'eventualità di una scorta da parte del giudicabile per suo uso personale.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione AL MA unitamente al suo difensore di fiducia deducendo:
1. l'omessa osservanza dell'art. 597 c.p.p., comma 2, lett. b) e art.192 c.p.p., commi 2 e 3, (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)), non essendo stato considerato che dalla sentenza di 1^ grado emergeva che "dalle indagini svolte" non era "emersa alcuna prova della penale responsabilità dell'indagato", poiché, a parte le dichiarazioni di PE AN e TI AN, non era stata disposto alcun altro accertamento come emergeva anche dall'indice del voluminoso fascicolo;
2. la mancata correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto nell'impugnata sentenza (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, essendo stata data per assodata oltre che l'acquisto anche la detenzione a fini di spaccio dello stupefacente da parte del prevenuto, sebbene non fosse stato oggetto di alcun accertamento tale diversa e distinta ipotesi. Evidenziava, altresì, come mancasse sia il corpo del reato, neppure ricercato dagli organi investigativi, sia ogni accertamento circa il grado di tossicodipendenza del soggetto indagato. DIRITTO
Il ricorso è infondato e non merita, pertanto, accoglimento. In relazione alle situazioni nelle quali l'uso della sostanza stupefacente non è ancora avvenuto è richiesto al giudice di determinare quale fosse la finalità della detenzione. Si tratta di un'indagine su quale sarebbe stato l'uso futuro dello stupefacente, sull'intenzione specifica dell'agente al riguardo. Essendo, quindi, in questione un atteggiamento interiore, la sua ricostruzione non può che avvenire in chiave indiziaria e, pertanto, valutando tutte le contingenze del caso concreto. Inoltre, come già ritenuto dalla giurisprudenza delle Sezioni unite (n. 17 del 21.6.2000, rv. 216667) anche in considerazione della natura e della gravità dell'illecito, nonché dei molteplici pericoli per la collettività che esso sottende, l'indagine di cui si discute non può mancare di attribuire forte rilievo al dato ponderale ed al numero di dosi ricavabili. In cospetto di quantitativi di rilievo, la destinazione ad uso personale può essere conseguentemente ritenuta solo quando si sia in presenza di emergenze probatorie che spieghino in modo concludente le ragioni per cui l'agente si sia indotto a detenere, per uso personale, stupefacente che eccede i bisogni di un breve arco temporale. Nel caso di specie il giudice di appello, correttamente rivalutando il materiale probatorio acquisito, si è fatto carico del problema ed è pervenuto a ritenere che la detenzione per uso personale di circa mezzo chilogrammo di hashish, a prescindere da altri riscontri, escludesse di per sè l'eventualità di una scorta da parte dell'imputato per un suo uso personale soggiungendo, altresì, che è "a tutti noto, secondo massima di comune esperienza, che la droga, per le sue caratteristiche, non consente accumuli consistenti per un prossimo consumo personale, posto che il decorso del tempo, l'ossidazione, l'esposizione alla luce il confezionamento e l'umidità del luogo di conservazione modificano le caratteristiche chimiche della sostanza ed attenuano, progressivamente elidendo, gli effetti psicotropi ed euforizzanti". Si tratta di valutazione di merito conforme ai principi e fondata su significativi e logici presupposti che non può essere sindacata nella presente sede di legittimità (cfr. Cass. pen. Sez. 4^, 25.9.2008 n. 39268, Rv. 241986). Peraltro, la valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell'uso personale o della cessione a terzi), ogni qualvolta la condotta non appaia indicare l'immediatezza del consumo, ed in assenza di peculiari elementi che consentano di avvalorare l'ipotesi della destinazione ad uso personale è effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimità solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione, che nel caso di specie si apprezza come del tutto congrua ed esaustiva (Cass. pen. Sez. 6^, 19.4.2000 n. 6282, Rv. 216315).
Quanto alla seconda censura, si deve rilevare che in materia di reati concernenti sostanze stupefacenti, in presenza di più condotte riconducibili a quelle, tipiche, descritte dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave (Cass. pen. Sez. 6^, 17.11.1999 n. 230, Rv 215175). E nel caso di specie è evidente come la "detenzione" sia implicita nell'acquisto dello stupefacente Di nessuna rilevanza è il mancato rinvenimento dello stupefacente la cui cessione all'imputato e pacifica in atti e sulla base di quanto riferito "dal cedente e dalla sua compagna PE AN e comprovato dal ritrovamento nel possesso del primo di un assegno bancario di L. 500.000 a firma di AL MA, asseritamente consegnato, in aggiunta a L. 1.900,000 in contanti, per il regolamento del presso dello stupefacente acquistato": infatti il reato di detenzione a fini di spaccio o quello di spaccio non sono condizionati, sotto il profilo probatorio, al sequestro o al rinvenimento di sostanze stupefacenti, poiché la consumazione di tal, reati può essere dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie (cfr. Cass. pen. Sez. 4^, 28.10.2005 n. 46299, Rv. 232826). Tanto meno occorreva un accertamento su. grado della rappresentata tossicodipendenza (da hashish) del AL, attesa la congrua motivazione addotta dalla Corte territoriale sopra richiamato in ordine alla ritenuta destinazione dello stupefacente al fine di spaccio. Consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2009