Sentenza 14 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di perizia, la mancata autorizzazione al perito a servirsi di un ausiliario di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni non determina alcuna nullità, per il principio di tassatività, codificato nell'art. 177 cod. proc. pen (nella specie, relativa a perizia medico-legale, nel corso della quale il perito, senza previa autorizzazione del giudice, si era avvalso di un altro tecnico solo "per la lettura del tracciato elettrocardiografico", la Corte, con l'affermazione di cui in massima, ha escluso alcuna nullità, giacchè si verteva in ipotesi di attività materiale non implicante apprezzamenti e valutazioni, sostanziandosi questa solo nel rendere intellegibili risultanze oggettive in precedenza acquisite con il tracciato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/12/2004, n. 5822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5822 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 14/12/2004
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 1752
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 12493/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM VI, n. in Conegliano il 05.07.1970;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste in data 17 settembre 2001. Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ALBANO Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. Riccardo Cattarmi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
1. Il 29 novembre 1992 si verificava un sinistro stradale nel quale venivano coinvolti l'autovettura condotta da VI MP e quella condotta da NF RU. Quest'ultimo riportava lesioni personali consistite in frattura del femore sinistro, ampia ferita alla fronte con ematoma bulbo oculare sinistro, contusioni multiple agli arti e al tronco;
veniva ricoverato in nosocomio, dal quale veniva poi dimesso il 18 dicembre successivo, ingessato dalla cintola in giù; il giorno successivo a tale dimissione, 19 dicembre, RU accusava un malore, evidenziando respiro affannoso, sudore abbondante e mal di testa, un colorito giallastro: con ambulanza, veniva nuovamente avviato verso l'ospedale di Palmanova, ma decedeva durante il tragitto.
1.1 Procedutosi nei confronti di MP per il reato di cui all'art. 589.2 c.p., il Pretore di Gorizia - Sezione Distaccata di Monfalcone - affermava la penale responsabilità dell'imputato e lo condannava a pena ritenuta di giustizia. Rilevava quel giudice che la responsabilità del sinistro era ascrivibile all'imputato medesimo e che, pur non essendo stato effettuato l'esame autoptico della vittima, la morte era intervenuta a seguito delle lesioni patite dalla stessa in tale occorso: richiamava, al riguardo, le conclusioni cui era pervenuto il perito di ufficio, il quale aveva affermato che "la causa della morte del RU è da attribuire 'con elevata probabilita'' a tromboembolia dell'arteria polmonare in soggetto immobilizzato a letto perché portatore di apparecchio gessato in esito a frattura di femore secondaria ad incidente stradale risalente al 29.11 precedente e trattata con osteosintesi metallica", soggiungendo che "non vi sono allo stato degli atti elementi clinico- circostanziali che permettano di suffragare in termini probabilistici, cioè aventi valenza probatoria, cause di morte ad eziologia diversa": soggiunge il giudice che "il perito medico formula le proprie conclusioni con una percentuale di probabilità esplicitata in termini del 90%, non essendo emerso alcun elemento che ponga seriamente in dubbio tali conclusioni".
1.2 Sui gravami dell'imputato e del Procuratore Generale, la Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 17 settembre 2001, confermava il giudizio di responsabilità espresso dal primo giudice;
riconosceva all'imputato le attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravante e recidiva, e riduceva conseguentemente la pena inflitta in primo grado;
applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due mesi.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando:
a) "nullità e/o inutilizzabilità della perizia dibattimentale di primo grado". Premesso che si era pregressamente eccepito che "il fatto che il perito del giudice si fosse avvalso di altro perito per approfondire l'indagine avesse comportato una violazione del diritto di difesa, sotto il profilo dell'art. 178 c.p.p. ultima parte, per non avere potuto l'imputato essere assistito da due consulenti di parte, dei quali il secondo nella specifica scienza del secondo perito del giudice", assume che illegittimamente la Corte territoriale aveva disatteso tale eccezione, sull'assunto che il tecnico di cui si era avvalso il perito di ufficio era da annoverare tra gli ausiliari del perito stesso e che il consulente di parte dell'imputato non aveva al riguardo sollevato "contestazioni di sorta";
b) "errata valutazione della prova penale e difetto e contraddittorietà della motivazione... in ordine alla materializzazione del reato e alla prova dello stesso". Premesso che non venne effettuata l'autopsia sul cadavere di NF RU, e che "una prima perizia, fatta eseguire dal P.M. in sede di indagini preliminari... escludeva il nesso causale...", deduce che, in sostanza, il nesso di causalità, nella specie, è stato ritenuto "non definitivamente e fuor di ogni dubbio, ma (solo) 'con alto livello di probabilita''...".
3. Le proposte doglianze non possono condividersi.
Invero, quanto al primo motivo di censura, da atto la sentenza impugnata che il perito di ufficio si è avvalso di altro tecnico solo "per la lettura del tracciato elettrocardiografico". Correttamente, perciò, i giudici del merito hanno ritenuto che tanto si concretizzasse, in sostanza, nell'avvalersi, da parte del perito, di ausiliario di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiale non implicante apprezzamenti e valutazioni, ai sensi dell'art. 228.2 c.p.p.: non può ritenersi, difatti, implicare apprezzamenti e valutazioni la mera lettura di un tracciato elettrocardiografico, trattandosi solo di rendere intelligibili risultanze oggettive in tal guisa acquisite. In tale contesto - posto che ai sensi dell'art. 225.1 c.p.p. ciascuna parte può nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti - correttamente la sentenza impugnata rileva che "l'imputato... non aveva alcuna facoltà di nominare altro consulente..., poiché il perito nominato dal giudice rimaneva soltanto uno". L'imputato, peraltro, era assistito da proprio consulente di fiducia, ben in grado interloquire su tale attività di rilevazione e di formulare, eventualmente, al giudice "richieste, osservazioni e riserve" (art. 230.1 c.p.p.), di tal che nessun vulnus ai diritti di difesa può ritenersi concretizzato. Per altro verso, la sentenza impugnata ha pure rilevato che la mancata autorizzazione a servirsi dell'ausiliario per quell'attività di mero rilievo, nei termini suidicati - che, effettuato nei limiti di cui al precitato art. 228.1 c.p.p., non comporta alcuna delega ad altri ad espletare la perizia -, non determina alcuna nullità, per il principio di tassatività di queste codificato nell'art. 177 c.p.p.: tanto in questa sede rifermato (cfr. Cass., Sez. 5^, n. 31523/2004; id., Sez. 6^, n. 2976/1992), pure deve rilevarsi che su tale punto concernente la mancata autorizzazione del giudice ad avvalersi dell'ausiliario neppure si colgono specifici motivi di ricorso, il rilievo gravatorio venendo, in sostanza, formulato solo sull'assunto che, disposta dal perito quell'attività (ausiliatrice), in riferimento a questa egli non abbia potuto nominare altro consulente.
Quanto al secondo motivo di doglianza, i giudici del merito, premesso che il perito aveva individuato nella tromboembolia la causa dell'evento letale con giudizio "in termini percentuali..., in misura superiore addirittura al 90%", hanno nondimeno ritenuto definitivamente accertato il nesso di causalità rilevando che "l'improvvisa sintomatologia presentata dal RU..., quali dispnea, sudorazione fredda e tachicardia, sono rivelatori di una tromboembolia polmonare. Nel RU, soggetto certamente a rischio in quanto traumatizzato, e quindi sottoposto ad una prolungata immobilizzazione poiché portatore di apparecchio gessato all'arto inferiore..., si sarebbe dunque realizzata una silente trombosi, con improvvisa migrazione di letali emboli, che prima hanno provocato una dispnea ed immediatamente dopo hanno cagionato una letale insufficienza respiratoria, che ha determinato il decesso"; hanno, quindi, ritenuta accertata tale causa della morte, ed il nesso di causalità con le lesioni riportate nell'incidente stradale, rilevando - secondo i rappresentati esiti peritali - gli espressi "criteri di giudizio medico-legali", e cioè quello cronologico ("essendo l'intervallo di tempo fra lesioni e decesso compatibile sulla base della letteratura medica con l'esistenza di una relazione causale"), quello topografico ("corrispondenza diretta ed indiretta fra regione anatomica interessata dall'azione lesiva e sede di insorgenza della patologia terminale"), quello di continuità fenomenica ("serie continua di manifestazioni cliniche tra loro concatenate e di cui l'una è causa dell'altra..."), quello di esclusione ("non vi sono allo stato altre cause possibili e sufficientemente definite cui attribuire il decesso"), ulteriormente rilevando che "l'infortunato era un giovane di 22 anni, non affetto da altre patologie, come risulta dall'elaborato peritale e dall'allegata cartella clinica".
Alla stregua di tanto, deve riconoscersi che i giudici del merito hanno dato sufficiente e non illogica contezza, "sulla base dell'intera evidenza probatoria disponibile" (Cass., Sez. Un., n. 30328/2002), per un verso della accertata causa della morte, per altro verso del nesso di causalità tra le lesioni riportate nell'incidente stradale, determinative dello stato patologico descritto, e l'evento verificatosi: il ragionamento giustificativo della resa decisione si fonda, infatti, in sostanza, sull'accertata - quindi in tal guisa affrancando la iniziale indicazione probabilistica "superiore addirittura al 90%" - insorgenza di sintomi (dispnea, sudorazione fredda, tachicardia) "rivelatori di una tromboembolia polmonare", in un soggetto di ventidue anni non affetto da altre patologie di sorta, in assenza di "altre cause possibili e sufficientemente definite cui attribuire il decesso", favorita e determinata la insorgenza di tali evenienze dallo stato patologico nel quale versava la vittima, costretta "ad una prolungata immobilizzazione", e ciò a seguito ed in dipendenza delle lesioni patite nell'incidente stradale, donde il ritenuto determinarsi di "letali emboli che hanno cagionato una letale insufficienza respiratoria", determinativa dell'exitus.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processali.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2005