Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/12/2004, n. 5822
CASS
Sentenza 14 dicembre 2004

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In tema di perizia, la mancata autorizzazione al perito a servirsi di un ausiliario di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni non determina alcuna nullità, per il principio di tassatività, codificato nell'art. 177 cod. proc. pen (nella specie, relativa a perizia medico-legale, nel corso della quale il perito, senza previa autorizzazione del giudice, si era avvalso di un altro tecnico solo "per la lettura del tracciato elettrocardiografico", la Corte, con l'affermazione di cui in massima, ha escluso alcuna nullità, giacchè si verteva in ipotesi di attività materiale non implicante apprezzamenti e valutazioni, sostanziandosi questa solo nel rendere intellegibili risultanze oggettive in precedenza acquisite con il tracciato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/12/2004, n. 5822
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5822
    Data del deposito : 14 dicembre 2004

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