Sentenza 8 ottobre 2014
Massime • 3
La previsione normativa del potere del giudice di stabilire le modalità di ricostituzione degli atti mancanti non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attività di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista. (Fattispecie relativa alla ricostituzione di un verbale di sommarie informazioni testimoniali per consentirne l'utilizzabilità ai fini della contestazione disposta dal giudice del dibattimento con ordinanze pronunciate nel contraddittorio delle parti).
La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non viziata la motivazione del giudice di appello composta dalla riproduzione letterale di ampi stralci della sentenza appellata inframmezzati da inserti contenenti l'esposizione delle censure formulate nell'atto di impugnazione e un'autonoma ed originale risposta alle stesse).
Ai fini della valutazione del riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari e non rinnovato in sede dibattimentale, è necessaria l'acquisizione agli atti del fascicolo fotografico sottoposto all'esame del teste.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione indicata in epigrafe, datata 19 maggio 2017, la Corte d'Appello di Milano, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 17 giugno 2014, con cui Ruggero Antonio R. è stato condannato alla pena di anni due di reclusione e alla multa di 50.000 euro, oltre alle spese processuali, nonché alla interdizione dai pubblici uffici e dalle funzioni direttive di persone giuridiche ed imprese oltre all'incapacità di contrattare con la P.A. per la durata di due anni, in relazione al reato di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) previsto dall'art. 184, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58 del 1998, commesso con l'utilizzazione indebita …
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- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 28 ottobre 2019
RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione indicata in epigrafe, datata 19 maggio 2017, la Corte d'Appello di Milano, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 17 giugno 2014, con cui Ruggero Antonio R. è stato condannato alla pena di anni due di reclusione e alla multa di 50.000 euro, oltre alle spese processuali, nonché alla interdizione dai pubblici uffici e dalle funzioni direttive di persone giuridiche ed imprese oltre all'incapacità di contrattare con la P.A. per la durata di due anni, in relazione al reato di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) previsto dall'art. 184, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58 del 1998, commesso con l'utilizzazione indebita …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2014, n. 48428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48428 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 08/10/2014
Dott. LANZA GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1530
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 1252/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR FA N. IL 01/10/1974;
AN RO N. IL 02/09/1976;
AR CO N. IL 29/04/1955;
RA CE N. IL 21/12/1962;
IZ GI N. IL 18/11/1973;
IA LI N. IL 28/05/1978;
TO ZI N. IL 23/06/1974;
LL IC TO N. IL 25/12/1970;
AO VA N. IL 01/07/1958;
TO CARMELO N. IL 19/08/1966;
avverso la sentenza n. 208/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 03/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di ON BI e GI IL e per il rigetto dei restanti ricorsi;
Uditi i difensori avv. Merlino Vincenzo per US IC e OR ME, avv. Steano Tagliareni RA per ZA VA, avv. Garigliano RA LI per LI RA, avv. D'Anna Maria Lucia per ON BI e IS RI, avv. Ciaramitaro Maria Grazia per CI OL OB in sostituzione dell'avv. RD SE, avv. Pavone OR per IA LI i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 giugno 2011, il Tribunale di Catania condannava, fra gli altri imputati:
- ON BI alla pena di anni sette di reclusione, in ordine ai reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo A) e di detenzione e porto di armi e munizioni aggravati L. n. 203 del 1991 ex art. 7 di cui al capo G1) (limitatamente alle armi comuni);
- US IC, in ordine ai reati di estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 sub capi L), M), O) e A1), alla pena di anni dieci di reclusione e 1.200,00 Euro di multa, quale aumento per la continuazione sulla pena già irrogata di anni due di reclusione con sentenza del Gup di Catania del 24 novembre 2009 (irrevocabile il 14 luglio 2010);
- GI IL, in ordine ai reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo A), di estorsione sub capi X) E) ed L), previa concessione della circostanza attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 ed esclusa l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 alla pena di anni quattro di reclusione e 500,00
Euro di multa, a titolo di aumento per la continuazione sulla pena di anni cinque mesi due di reclusione ed 850,00 Euro di multa inflitta allo stesso con sentenza della Corte d'appello di Catania del 3 aprile 2008 (irrevocabile il 2 ottobre 2008);
- LI RA alla pena di anni otto di reclusione e 1.500,00 Euro di multa, in ordine ai reati di violenza privata sub capo H) e di estorsione sub capo U), entrambi aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7;
- ZA VA, in ordine ai reati di estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 sub capo O) e di detenzione e porto di armi e munizioni aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 di cui al capo H1), alla pena di anni nove di reclusione e 2.000,00 Euro di multa, ritenuta la continuazione con il reato giudicato con la sentenza della Corte d'appello di Catania del 29 novembre 2006 (irrevocabile il 14 gennaio 2007), rideterminata la pena complessiva in anni undici di reclusione e 2.200,00 Euro di multa;
- IA LI, in ordine ai reati di estorsione aggravata L. n. n. 203 del 1991, ex art. 7 sub capi C1) e F1), alla pena di anni nove di reclusione e 1.800,00 Euro di multa, in continuazione (con la pena di anni due di reclusione) a lui applicata con la sentenza del Gip del Tribunale di Catania del 7 aprile 2004 (irrevocabile il 27 aprile 2004), rideterminato il complessivo trattamento sanzionatorio in anni dieci mesi sei di reclusione e 2.200,00 Euro di multa;
- IS RI alla pena di anni sei di reclusione, in ordine ai reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo A) e di detenzione e porto di armi e munizioni aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7 di cui al capo H1);
- CI OL OB, in ordine al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo A), alla pena di anni quattro di reclusione e 500,00 Euro di multa, quale aumento per la continuazione sulla pena già irrogata di anni dieci mesi quattro di reclusione e 1.500,00 Euro di multa con la sentenza della Corte d'appello di Catania del 6 marzo 2008 (irrevocabile il 17 aprile 2009);
- TA OR in ordine al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo A), alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione e 400,00 Euro di multa, quale aumento per la continuazione sulla pena già irrogata di anni dodici mesi sei di reclusione e 11.250,00 Euro di multa con la sentenza della Corte d'appello di Catania dell'8 luglio 2004 (irrevocabile il 16 ottobre 2004);
- OR ME in ordine ai reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo A) e di estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 sub capo U), alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione e 500,00 Euro di multa, a titolo di aumento per la continuazione sulla pena di anni cinque mesi sei di reclusione ed 1.400,00 Euro di multa inflitta allo stesso con sentenza della Corte d'appello di Catania del 25 febbraio 2004 (irrevocabile il 9 dicembre 2004).
2. Con sentenza del 3 maggio 2013, la Corte d'appello di Catania ha assolto ZA VA dal reato di cui al capo H1) per non aver commesso il fatto ed, in ordine alla restante imputazione sub capo O), confermata la riconosciuta continuazione con il reato giudicato con la sentenza della Corte d'appello di Catania del 29 novembre 2006 (irrevocabile il 14 gennaio 2007), ha rideterminato la pena complessiva in anni nove di reclusione e 2.200,00 Euro di multa. La Corte ha confermato le condanne inflitte in primo grado agli appellanti ON BI, GI IL, OR ME, US IC, CI OL OB, IS RI, IA LI, TA OR e LI RA.
2.1. Il giudice di secondo grado ha premesso che, in ordine all'esistenza del sodalizio mafioso TA - Ercolano, sono state pronunciate (e prodotte in primo grado) diverse sentenze definitive che hanno delineato la struttura piramidale della consorteria, la metodica di operatività, la strategia criminale ed i reati fine programmati. Ha quindi dato conto del fatto che l'indagine ha preso avvio nel 2001 e si è articolata in servizi di intercettazione, per lo più ambientali, che hanno consentito di monitorare i movimenti dei sodali che si recavano a riscuotere il "pizzo" presso vari esercizi commerciali, così come confermato dai servizi di osservazione e pedinamento, sfociati in molti casi, nell'arresto in flagranza dei responsabili. In data 6 giugno del 2002, veniva ucciso La IN DO, ritenuto reggente del gruppo mafioso, e le indagini di seguito svolte consentivano di assicurare alla giustizia gli autori dell'omicidio e di approfondire la conoscenza del gruppo del Villaggio S. Agata e della frangia capeggiata da CA LI, risultato essere il reggente del gruppo del Villaggio S. Agata in luogo del cognato MA ND ristretto in carcere. In particolare, emergeva che l'omicidio del La IN DO aveva dato luogo ad una riorganizzazione interna, soprattutto per quanto concerneva la distribuzione dei proventi delle estorsioni (che aveva, peraltro, costituito la causale dell'omicidio del La IN DO). Dalle indagini emergeva altresì che il gruppo (definito dal teste Seminara "la frangia capeggiata da CA LI") aveva armi a disposizione ed aveva posto in essere atti intimidatori nei confronti di soggetti appartenenti a gruppi diversi. Grazie ai servizi di intercettazione, gli inquirenti venivano a conoscenza di quattro estorsioni ai danni degli esercizi commerciali: "Cinque Vetrine" (capo M), "Zio Sem" (capo C1), "La Mongolfiera" (capo F1) e "La Città della Piastrella" (capo A1), poi confermate dalle dichiarazioni delle persone offese. Le intercettazioni facevano altresì emergere le modalità di distribuzione delle somme agli affiliati detenuti.
La Corte ha, quindi, precisato che le condotte associative oggetto della incriminazione sub capo A) si riferiscono al segmento temporale dal giugno 2001 al aprile 2003 che non ha formato oggetto di precedenti accertamenti giudiziari, mentre l'esistenza, la composizione, l'operatività e l'articolazione territoriale dell'associazione medesima possono dirsi pacificamente acquisite alla luce di precedenti accertamenti giurisdizionali, in particolare della sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di Assise d'Appello di Catania del 10 luglio 2001 (nell'ambito del processo c.d. "Orsa Maggiore") nonché di altre sentenze, molte delle quali irrevocabili, pronunciate dalle Corti d'Assise e d'Assise d'Appello di Caltanissetta e di Firenze sulle stragi degli anni 1992-1994, attestanti l'esistenza e il ruolo dell'organizzazione "TA" nel quadro della più generale operatività dell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra". Quanto all'apparato strutturale ed organizzativo dell'associazione "TA - Ercolano", il giudice d'appello ha richiamato la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza emessa dal Tribunale di Catania del 9 dicembre 2005 nel processo c.d. "CA". Ha quindi evidenziato le modalità operative del gruppo mafioso, mediante la capillare ripartizione del territorio funzionale alla "razionale" suddivisione delle attività illegali, precisamente delle estorsioni, tra i vari sodali;
i momenti di tensione anche cruenta fra alcuni degli associati, uno dei quali sfociato nell'omicidio di La IN DO;
l'attribuzione ai responsabili dei singoli gruppi territoriali del compito di tenere e gestire i "documenti contabili" quali le "carte degli stipendi e delle estorsioni", di rilevante valore probatorio (in particolare, le "carte" sequestrate il 19 gennaio e il 1 marzo 2002, in esito alle perquisizioni domiciliari eseguite, rispettivamente, presso l'abitazione di IL SE e di EO TA in occasione dell'arresto di RD VA.
2.2. Con riguardo all'associazione mafiosa di cui al capo A), la Corte ha ricordato la cospicua mole di intercettazioni telefoniche ed ambientali acquisite agli atti, che hanno consentito di delineare il contesto associativo, in particolare dei gruppi di ZI SA e del Villaggio S. Agata, di monitorare l'attività criminosa del gruppo, concernente per lo più l'attività estorsiva (e quindi la continua ricognizione degli esercizi commerciali presso cui andare a riscuotere la "tangente") nonché la distribuzione degli "stipendi" tra i partecipi all'associazione.
La Corte ha posto in risalto come a tali evidenze istruttorie si aggiungano le dichiarazioni rese dalle persone offese dei diversi episodi di estorsione e le propalazioni di diversi collaboratori di giustizia, quali LL NT, SI OR classe 62, TI IA (l'inizio della collaborazione dei quali risale al dicembre 2000), AT FO, AN SE, La NA IO, GI IL (gli ultimi due portatori di conoscenza più "aggiornate"), di cui ha passato in rassegna le dichiarazioni ed evidenziato la credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca ed estrinseca, operata alla luce dei principi consolidati in giurisprudenza.
Indi, ha proceduto all'esame delle singole posizioni degli appellanti.
2.3. Con riguardo alla posizione di GI IL (pagine 37 e seguenti della sentenza impugnata), la Corte distrettuale ha confermato la negatoria delle circostanze attenuanti generiche, laddove il contributo collaborativo prestato dal ricorrente è già stato considerato dal decidente di primo grado ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8. 2.4. Con specifico riguardo alla posizione di ON BI (pagine 42 e seguenti della sentenza impugnata), il giudice d'appello ha ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, richiamate e fatte proprie le argomentazioni contenute nell'ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2008 e rilevata la totale genericità dell'eccezione di inutilizzabilità dei decreti esecutivi del P.M.; ha quindi evidenziato come l'appartenenza di ON BI all'associazione mafiosa "TA Ercolano" possa ritenersi provata alla luce delle credibili e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GI IL, La NA IO e IL SE, del contenuto di alcune intercettazioni e dell'inserimento del nominativo dell'imputato nella "carta degli stipendi" sequestrata il 1^ marzo 2002 presso l'appartamento di EO Gaeta;
ha quindi escluso la sussistenza delle condizioni per applicare le circostanze attenuanti generiche e per ridurre la pena.
2.5. Quanto a US IC (nelle pagine 50 e seguenti della sentenza impugnata), la Corte, in primo luogo, ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni;
in secondo luogo, ha sottolineato come l'eventuale vizio di inutilizzabilità della notizia confidenziale posta a base di un decreto autorizzativo non possa trasmettersi ai risultati captativi successivi e fondati sulla base di altri provvedimenti autorizzativi. Nel merito, il giudice d'appello ha ripercorso gli elementi probatori a fondamento di ciascuna delle imputazioni elevate a US IC, in particolare: a) quanto all'estorsione di cui al capo L), le dichiarazioni rese dalla persona offesa Lo VE GI (che riconosceva in foto US IC come persona facente parte del gruppo degli estorsori, sebbene non rinnovasse il riconoscimento in aula), le dichiarazioni di GI IL e le intercettazioni, elementi non smentiti dalla circostanza che altri collaboratori di giustizia non abbiano indicato l'appellante come partecipante all'estorsione; b) quanto all'estorsione di cui al capo M), le dichiarazioni rese dalla persona offesa NA NT, il contenuto di alcune conversazioni intercettate, le dichiarazioni di IL SE;
c) quanto all'estorsione di cui al capo A1), le risultanze di alcune conversazioni e le dichiarazioni rese dalla persona offesa RN NT;
d) quanto all'estorsione di cui al capo O), il tenore di alcune intercettazioni, le risultanze dell'attività investigativa inerenti all'arresto di Di EL OR del 12 aprile 2002, le dichiarazioni dibattimentali rese dalle persone offese D'AM ON e UN RA ed il riconoscimento fotografico, compiuto da quest'ultimo, di Di EL OR e ZA VA quali autori del misfatto. La Corte ha infine ritenuto correttamente determinata la pena e gli aumenti per la continuazione, vista la gravità dei fatti.
2.6. In ordine alla posizione di IS RI (nelle pagine 89 e seguenti della sentenza impugnata), la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, ribadendo le considerazioni già svolte in ordine alle altre posizioni. Nel merito, quanto alla contestata violazione della legge sulle armi di cui al capo H1), ha ricordato il contenuto di alcune intercettazioni ed il positivo rinvenimento di una cartuccia cal. 7.65, durante la perquisizione del 28 maggio 2001 presso l'abitazione del coimputato Saitta, presente - fra gli altri - anche IS RI;
quanto alla partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo A), ha dato atto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia TI IA, GI IL e IL SE, del tenore di alcune captazioni e dell'accertata presenza dell'imputato il 28 maggio 2001 presso l'abitazione del coimputato Saitta, ed ha escluso la rilevanza a discolpa del movente passionale. In ultimo, il giudice d'appello ha ritenuto insussistenti i presupposti del vincolo di continuazione fra i fatti sub iudice e quelli oggetto della condanna della Corte d'appello del 19 maggio 2004 riguardante il tentato omicidio di RO IO, corretta la negatoria delle circostanze attenuanti generiche e congrua la pena irrogata in primo grado.
2.7. In merito alla posizione di ZA VA, la Corte ha ritenuto provata la responsabilità dell'appellante quanto all'estorsione di cui al capo O) (nelle pagine 82 - 89 della sentenza impugnata), alla luce del contenuto di alcune intercettazioni, delle risultanze dell'attività investigativa inerenti all'arresto di Di EL OR del 12 aprile 2002, delle dichiarazioni dibattimentali rese dalle persone offese D'AM ON e UN RA e del riconoscimento fotografico, compiuto da quest'ultimo, Di EL OR e ZA VA quali autori del misfatto. Il giudice d'appello ha invece assolto ZA VA dalla detenzione di munizioni e dalla detenzione e porto di armi in ordine al capo H1) (pagine 89 e seguenti della sentenza impugnata) per insufficienza degli elementi probatori a carico.
2.8. Con riguardo alla posizione di OR ME (nelle pagine 114 e seguenti della sentenza impugnata), la Corte ha ribadito le considerazioni già svolte in ordine ad altre posizioni quanto alla infondatezza della eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni. Nel merito, ha ritenuto provata la partecipazione dell'appellante al reato associativo sub capo A), alla luce della chiamata in correità dei collaboranti SI OR, LL NT, TI IA, La NA IO, AT FO, AN SE e IL SE;
della circostanza che egli, quando era detenuto, percepiva lo "stipendio" figurando nella "carta degli stipendi" sequestrata il 1^ marzo 2002, come confermato anche dal contenuto di alcune captazioni;
ha ritenuto provato il concorso nella estorsione aggravata di cui al capo U), tenuto conto delle credibili dichiarazioni della persona offesa ELvia IC, del positivo riconoscimento fotografico, confermato in dibattimento, e del tenore di alcune conversazioni. La Corte ha stimato adeguato il trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice.
2.9. quanto a TA OR detto TU CC (nella pagine 135 e seguenti della sentenza impugnata), la Corte ha evidenziato che la prova della partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, con ruolo direttivo e organizzativo all'interno delle carceri, si evince dalle dichiarazioni rese dai sei collaboratori di giustizia TI IA, SI OR, AT FO, LL NT, AN SE e IL SE, e dal contenuto di alcune intercettazioni;
ha ritenuto congrua la pena inflitta quale aumento per la continuazione in relazione al reato di estorsione di cui alla condanna della Corte d'appello di Catania dell'8 luglio 2004 (irrevocabile il 16 ottobre 2004).
2.10. Con riguardo alla posizione di CI OL OB (nelle pagine 149 e seguenti della sentenza impugnata), dopo avere rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, già affrontata con riguardo ad altre posizioni, la Corte ha stimato provata la partecipazione dell'appellante all'associazione mafiosa, evidenziando che CI OL OB risulta essere già stato condannato in via definitiva per partecipazione ad associazione mafiosa "sino al giugno del 2001" e che, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SI OR, LL NT, AT FO, TI IA, AN SE e La NA IO (riguardanti il periodo antecedente a quello sub iudice), si aggiungono le propalazioni di IL SE e i dati obiettivi ricavabili da numerose captazioni, delineando un quadro probatorio esaustivo, preciso ed individuante la partecipazione dell'appellante - nel periodo oggetto dell'imputazione - alle dinamiche economiche e gestionali del gruppo mafioso.
2.11. In merito a IA LI (nelle pagine 174 e seguenti della sentenza impugnata), la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni e, nel merito, ha stimato provata la responsabilità dell'imputato: a) quanto all'imputazione di estorsione di cui al capo C1), sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa BI IA ON (anche di quelle acquisite a seguito delle contestazioni dibattimentali, sulla base del verbale di s.i.t. ricostruito ai sensi dell'art. 113 c.p.p., ritenuto pienamente utilizzabile), delle dichiarazioni rese dall'Isp. BU e delle emergenze delle intercettazioni sull'auto di CA LI;
b) quanto all'imputazione di estorsione di cui al capo F1), alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa MM ET e dai collaboratori AN SE e La NA IO, e del contenuto di diverse conversazioni. Ha infine ritenuto corretto il trattamento sanzionatorio, sussistendo la continuazione con il fatto ex art. 416 bis c.p. già oggetto di sentenza passata in giudicato e ritenuta più grave l'estorsione di cui al capo C1).
2.12. Quanto, infine, alla posizione di LI RA (nella pagine 205 e seguenti della sentenza impugnata), la Corte ha ritenuto provata la responsabilità dell'appellante: a) quanto alla estorsione di cui al capo U), alla luce delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IL SE, delle dichiarazioni e del riconoscimento fotografico positivo da parte della persona offesa ELvia IC e del tenore di alcune conversazioni captate, evidenziando come la circostanza che LI RA avesse proposto uno "sconto" non potesse che presupporre il suo coinvolgimento nel delitto;
b) quanto alla violenza privata aggravata di cui al capo H) in danno della IN Engineering, sulla base delle dichiarazioni delle persone offese IN NT (con riconoscimento fotografico) e IN LI, delle dichiarazioni dell'Isp. ZZ, del teste NI IO e RG ON (acquisite ex art. 512 c.p.p.) nonché di quanto dichiarato dai collaboratori LL NT, SI OR, GI IL, TI IA, AT FO, AN SE e La NA IO e del contenuto di alcune intercettazioni, dovendosi escludere la sussistenza dei presupposti per ravvisare in capo agli IN il ruolo di imprenditori "collusi" con la societas. La Corte ha ritenuto corretta la dosimetria della pena, anche con riguardo agli aumenti per la continuazione.
3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania hanno presentato ricorso per cassazione i difensori di ON BI, US IC, GI IL, LI RA, ZA VA, IA LI, IS RI, CI OL OB, TA OR e OR ME.
In particolare, l'Avv. OB D'Amelio, difensore di fiducia di GI IL, ha chiesto l'annullamento della decisione per i seguenti motivi.
3.1. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 62 bis c.p., per avere la Corte d'appello negato all'assistito le circostanze attenuanti generiche senza tenere conto della spontaneità della confessione, aspetto che attiene specificamente all'attenuante in parola.
3.2. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla commisurazione della pena, per avere la Corte d'appello omesso di applicare la riduzione per l'attenuante L. n. 203 del 1991, ex art. 8 nella massima estensione, pur dando atto della rilevanza del contributo offerto dal collaborante.
4. L'Avv. Maria Lucia D'Anna, difensore di fiducia di ON BI, ha chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi.
4.1. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 268 c.p.p., per avere la Corte d'appello rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni (prospettata sulla base del dedotto difetto di motivazione relativo all'utilizzo di impianti esterni a quelli in dotazione alla Procura della Repubblica), con una motivazione del tutto inadeguata. Dopo avere riportato ampi passi della giurisprudenza di legittimità sul tema, il ricorrente ha rilevato come l'obbligo di motivazione non possa ritenersi assolto col mero riferimento alla "insufficienza o inidoneità" degli impianti dell'ufficio di Procura.
4.2. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 192 c.p.p., per avere la Corte d'appello utilizzato a fondamento del proprio convincimento intercettazioni dal contenuto incompleto, criptico, ambiguo, equivoco e privo di riscontri, nel mentre le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia non solo non hanno offerto elementi utili ai fini del decidere, ma risultano soggettivamente ed intrinsecamente inattendibili e non riscontrate.
5. L'Avv. Vincenzo Merlino, difensore di fiducia di US IC, ha chiesto l'annullamento del provvedimento per i seguenti motivi.
5.1. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 268 e 271 c.p.p., per avere la Corte d'appello rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni (prospettata sulla base del dedotto difetto di motivazione relativo all'utilizzo di impianti esterni a quelli in dotazione alla Procura della Repubblica), con una motivazione del tutto inadeguata. Dopo avere riportato ampi passi della giurisprudenza di legittimità sul tema, il ricorrente ha rilevato come la motivazione in ordine alla "insufficienza o inidoneità" degli impianti dell'ufficio di Procura ed alla urgenza debba essere ancorata a dati concreti ed, in caso sia carente, possa essere integrata dal P.M. soltanto prima che le operazioni intercettive siano iniziate. Per tali ragioni, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza ovvero delle intercettazioni eseguite dopo la modifica degli artt. 203 e 267 c.p.p.. 5.2. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e):
- quanto al capo L), per avere la Corte omesso di tenere conto che le dichiarazioni accusatorie di GI IL sono smentite da quanto dichiarato da LL NT e da SI OR;
che il coinvolgimento di US IC nella estorsione non poteva essere sconosciuto a SI OR, La NA IO e LL NT che erano parte attiva nel delitto;
che la circostanza che US IC avesse chiesto se si trattava di "medico dei denti" dimostrava che egli non conosceva la vittima;
che la ricognizione di persona in aula aveva dato esito negativo, svalutando quella fotografica compiuta in indagini;
- quanto al capo M), per avere la Corte omesso di tenere conto in modo adeguato delle censure difensive;
in particolare, per avere utilizzato la conversazione captata sull'auto di CA LI prendendo come detto ciò che è stato invece inserito nella trascrizione dall'operante captatore;
per avere utilizzato a riscontro delle emergenze di tale conversazione quanto riferito solo in generale da IL VA in merito ai contrasti insorti nella spartizione dei profitti illeciti (pag. 75 sentenza); per avere la Corte isolato il riferimento al fatto di avere "mandato IC" quando esso si riferisce non all'estorsione ma ai contrasti insorti fra lo stesso US IC e CA LI e NO OR (tanto che il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza coercitiva su questo punto);
per avere la Corte trascurato le osservazioni difensive in merito alla conversazione n. 5531 del 10 novembre 2002;
- quanto al capo A1), per avere la Corte omesso di spiegare il contenuto delle intercettazioni a carico (pag. 80 della sentenza);
- quanto al capo O), per avere la Corte dedotto il coinvolgimento di US IC nel fatto sulla base della frase intercettata nella captazione n. 82 del 9 novembre 2001, da cui si evince soltanto che egli conosceva il luogo dell'esercizio commerciale sottoposto ad estorsione, e svalutato il contenuto della conversazione n. 251, da cui emerge che US IC mai si era recato presso la sede della AV (tanto che il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza sul punto).
5.3. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per erroneità nel calcolo della pena.
6. L'Avv. Maria Lucia D'Anna, difensore di fiducia di IS RI, ha chiesto l'annullamento della decisione per i seguenti motivi.
6.1. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 268 c.p.p., per avere la Corte d'appello rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni (prospettata sulla base del dedotto difetto di motivazione relativo all'utilizzo di impianti esterni a quelli in dotazione alla Procura della Repubblica), con una motivazione del tutto inadeguata. Dopo avere riportato ampi passi della giurisprudenza di legittimità sul tema, il ricorrente ha rilevato come l'obbligo di motivazione non possa ritenersi assolto col mero riferimento alla "insufficienza o inidoneità" degli impianti dell'ufficio di Procura.
6.2. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 192 c.p.p., per avere la Corte d'appello utilizzato a fondamento del proprio convincimento intercettazioni dal contenuto incompleto, criptico, ambiguo, equivoco e privo di riscontri, nel mentre le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia non solo non hanno offerto elementi utili ai fini del decidere, ma risultano soggettivamente ed intrinsecamente inattendibili e non riscontrate.
6.3. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 81 c.p., per avere la Corte d'appello negato i presupposti della continuazione dei fatti per cui è processo con il tentato omicidio oggetto della condanna del 19 maggio 2004, laddove nella sentenza di primo grado e nella stessa sentenza d'appello si era affermato che tale delitto era da ricomprendere in una modalità illecita esplicativa dell'azione del sodalizio criminale TA.
7. L'Avv. RA Strano Tagliareni, difensore di fiducia di ZA VA, ha chiesto l'annullamento del provvedimento per i seguenti motivi.
7.1. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), d) ed e), in relazione al fatto di estorsione di cui al capo O), giusta la totale inconsistenza del contenuto della intercettazione nella quale si fa riferimento alla riscossione di denaro presso la ditta "bob cat", senza alcun riferimento esplicito a ZA VA;
l'insufficienza probatoria delle dichiarazioni di La NA IO e l'assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dalla persona offesa UN RA, laddove, dopo l'esame dibattimentale, non è stata compiuta alcuna ricognizione fotografica ex art. 213 c.p.p. e l'unico riconoscimento fotografico è quello compiuto in indagini. Nei motivi aggiunti depositati in Cancelleria, la difesa di ZA VA ha ribadito la violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e d), per avere la Corte posto a base della conferma della condanna per l'estorsione di cui al capo O) le dichiarazioni della persona offesa UN RA, non riscontrate da un valido riconoscimento fotografico, in quanto compiuto in indagini e senza acquisizione agli atti del processo dell'album fotografico, trascurando altresì di considerare che D'AM ON, cioè la seconda persona offesa, non ha riconosciuto fotograficamente ZA VA (confermando la circostanza in aula).
8. L'Avv. Vincenzo Merlino, difensore di fiducia di OR ME, ha chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi.
8.1. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 268 e 271 c.p.p., per avere la Corte d'appello rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni (prospettata sulla base del dedotto difetto di motivazione relativo all'utilizzo di impianti esterni a quelli in dotazione alla Procura della Repubblica), con una motivazione del tutto inadeguata. Dopo avere riportato ampi passi della giurisprudenza di legittimità sul tema, il ricorrente ha rilevato che la motivazione in ordine alla "insufficienza o inidoneità" degli impianti dell'ufficio di Procura ed alla urgenza deve essere ancorata a dati concreti ed, in caso sia carente, può essere integrata dal P.M. soltanto prima che le operazioni intercettive siano iniziate. I decreti autorizzativi del P.M. sono dunque inutilizzabili, con conseguente nullità della sentenza fondata sulle risultanze delle intercettazioni.
8.2. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), quanto al reato sub capo A), per avere la Corte, riportato le dichiarazioni di sette collaborazioni di giustizia senza alcun vaglio critico ed omesso di tenere conto di quanto dedotto dalla difesa con riguardo alla conversazione n. 1606 del 10 dicembre 2001, da cui si evince che OR ME veniva tenuto fuori dalla suddivisione degli stipendi;
quanto al reato di cui al capo U), per avere errato nel considerare quale riscontro la circostanza che il ricorrente sia stato giudicato per estorsione e nel tenere conto del fatto che la persona offesa ha confermato di avere compiuto in indagini un riconoscimento fotografico positivo, cui non ha fatto peraltro seguito nessun approfondimento investigativo.
8.3. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per erroneità nel calcolo della pena.
9. L'Avv. Michele Ragonese, difensore di fiducia di TA OR, ha chiesto l'annullamento della decisione per i seguenti motivi.
9.1. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), per avere la Corte ritenuto attendibili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sebbene del tutto generiche rispetto all'ambito temporale della contestazione e prive di alcun elemento nuovo ed ulteriore rispetto a quanto già oggetto della precedente condanna nel procedimento c.d. Orsa Maggiore.
9.2. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), per avere la Corte ritenuto provata la partecipazione di TA OR al sodalizio criminale sulla base del contenuto delle intercettazioni privo di consistenza probatoria.
10. L'Avv. SE RD, difensore di fiducia di CI OL OB Natale, ha chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi.
10.1. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per avere la Corte ritenuto utilizzabili le risultanze delle intercettazioni nonostante l'assenza di una adeguata motivazione nei decreti autorizzativi del Gip, nei decreti esecutivi del P.M., con i quali veniva disposto l'utilizzo di impianti esterni a quelli della Procura nonché nei decreti di proroga delle intercettazioni. 10.2. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, in quanto fondata dalla Corte territoriale sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e del contenuto delle intercettazioni, riportate in modo acritico e senza alcuna valutazione autonoma;
per avere inoltre la Corte omesso il vaglio di attendibilità del collaborante IL SE e trascurato di considerare che mancano elementi da cui inferire una partecipazione attiva, consapevole e volontaria del ricorrente al sodalizio criminale. 10.3. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, per avere la Corte riconosciuto l'istituto della continuazione con solo riguardo al reato di estorsione oggetto del procedimento c.d. Fiducia e non anche con riguardo al reato di associazione mafiosa oggetto del procedimento c.d. CA;
per avere la Corte inoltre errato nel ritenere il reato di estorsione più grave della partecipazione all'associazione mafiosa.
11. L'Avv. OR Pavone, difensore di fiducia di IA LI, ha chiesto l'annullamento della decisione per i seguenti motivi.
11.1. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3, e art. 271 c.p.p., per avere la Corte d'appello rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte sull'autovettura in uso a CA LI con decreto n. 112/02 R.R.I.T., non essendo state esplicitate nei decreti del P.M. le ragioni della inidoneità degli impianti della Procura.
11.2. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 500 c.p.p., art. 357 c.p.p., comma 2, e art. 351 c.p.p., in ordine alle modalità di acquisizione della prova testimoniale di BI SE, laddove il P.M. utilizzava, ai fini della contestazioni nel corso dell'esame dibattimentale del teste persona offesa, il verbale di s.i.t. rese in indagini dal medesimo, "ricostruito" a norma dell'art. 113 c.p.p. dalla Questura di Catania sulla base del file memorizzato nel pc dell'ufficio, essendo andato perduto l'originale firmato dal dichiarante, risultando inidonee a comprovare la corrispondenza all'originale le dichiarazioni rese dai verbalizzanti BU e BE (sentiti ex art. 507 c.p.p.), i quali potevano testimoniare soltanto in merito al fatto storico dell'audizione a s.i.t. di BI, ma non sul tenore delle sue dichiarazioni, giusta il divieto fissato dall'art. 195, comma 4, codice di rito;
trattandosi di "ricostruzione" compiuta sulla base non di una copia scansionata, ma di un file modificabile estratto dal pc dell'Isp. BU (file modificabile riportato anche nella c.n.r.), non v'è certezza quanto al contenuto dell'originale dell'atto.
11.3. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per avere la Corte ritenuto provato il reato di estorsione di cui al capo C1) sulla base del contenuto della captazione n. 1063 dell'11 luglio 2002, da cui si evince che BI non aveva subito alcuna coartazione, ma si era semmai avvantaggiato del potere d'intimidazione dell'associazione, laddove il presunto "aguzzino" samperi non è mai stato sentito ne' identificato e BI è stato condannato in primo grado per il reato di intestazione fittizia per conto di esponenti di primo piano del clan TA. 11.4. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per avere la Corte ritenuto provato il reato di estorsione di cui al capo C1), sebbene dalle intercettazioni emerga soltanto che IA LI si recava nel negozio "Zio Sem", ma non che prelevava merce, e non sia stato acquisito l'album fotografico allegato al verbale di s.i.t. originale mostrato a BI.
11.5. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2, art. 629 c.p., per avere la Corte ritenuto provato il reato di estorsione di cui al capo F1), sulla base del contenuto di alcune intercettazioni ambientali nelle quali tale "T è stato identificato - come riferito dall'Isp. BU - nella persona offesa MM ET senza alcun fondamento, mentre quest'ultimo ha sempre negato di essere stato vittima di estorsione. In ogni caso, dalla conversazione captata non emerge se la richiesta sia mai stata fatta e, se sì, in che termini e modalità; ne' validi riscontri possono trarsi dalle dichiarazioni dei collaboratori AN SE e La NA IO.
11.6. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in punto di commisurazione della pena, sia con riguardo alla determinazione della pena base, sia con riguardo agli aumenti per la continuazione, sia - infine - con riferimento all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 di cui non vengono indicati in sentenza i presupposti.
12. L'Avv. Francesca Garagliano, difensore di fiducia di LI RA, ha chiesto l'annullamento della decisione per i seguenti motivi.
12.1. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per vizio assoluto di motivazione, avendo la Corte d'appello riprodotto pedissequamente, con la tecnica del "copia incolla", la motivazione della sentenza di primo grado.
12.2. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza o illogicità della motivazione:
- con riguardo al reato di cui al capo H), per avere la Corte omesso di tenere conto dei rilievi mossi nell'atto di appello in ordine: a) alle dichiarazioni rese da IL SE e LL NT;
b) all'attendibilità di IN NT;
c) all'utilizzazione della ricognizione fotografica compiuta da IN NT senza le garanzie prescritte dal codice di rito, in quanto tale non trasferibile nel processo;
d) alla mancata trasmissione al giudice degli album fotografici sottoposti al teste;
e) alla inattendibilità del teste IN NT in quanto soggetto ritenuto responsabile di omicidio, incendio e estorsione aggravati dal metodo mafioso nonché soggetto interessato alle dichiarazioni;
- con riguardo all'imputazione di cui al capo U), per avere la Corte riprodotto pedissequamente la sentenza di primo grado nonché per avere trascurato di considerare che l'unico elemento a carico è rappresentato dal riconoscimento fotografico compiuto dalla persona offesa ELvia IC, reso fra l'altro solo nella seconda deposizione, in condizioni "latamente suggestive"; per avere travisto il contenuto delle dichiarazioni rese dal collaborante IL SE.
12.3. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), per vizio assoluto di motivazione, per avere la Corte d'appello riprodotto pedissequamente, con la tecnica del "copia incolla", la motivazione della sentenza di primo grado in punto di circostanze attenuanti generiche;
per avere altresì ritenuto applicabili quanto al reato sub capo O) nonostante ne facciano difetto i presupposti: a) l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 atteso che l'estorsione in danno di ELvia IC non è stata volta ad agevolare l'associazione; b) l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, in quanto la presenza dell'altra persona rimasta sconosciuta era meramente casuale;
c) l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3, non essendo LI RA affiliato all'associazione mafiosa;
- quanto al reato sub capo H), per avere la Corte ritenuto integrate le circostanze aggravanti della L. n. 203 del 1991, art. 7 e dell'art. 339 c.p., comma 1, nonostante le specifiche censure dedotte nell'appello; per avere inoltre la Corte omesso di motivare adeguatamente in ordine alla dedotta natura solo tentata dell'estorsione di cui al capo O).
13. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi presentati nell'interesse di ON BI e GI IL siano dichiarati inammissibili e che i ricorsi presentati dagli altri imputati siano rigettati.
I difensori di OR ME, US IC, ZA VA, LI RA, ON BI, IS RI, CI OL OB e IA LI hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi da loro presentati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato da GI IL deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Con riguardo al dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze ex art. 62 bis c.p., ritiene il Collegio che ineccepibilmente la Corte territoriale abbia ritenuto che la confessione resa da GI IL non possa costituire oggetto di una doppia valutazione, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 al medesimo applicata e delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la concessione delle attenuanti generiche e la concessione della attenuante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8 convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti ed il riconoscimento delle prime non esclude, ma nemmeno necessariamente implica, l'applicazione della seconda. Invero, mentre l'art. 62 bis c.p. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum", ecc.), quegli elementi che possono suggerire l'opportunità di attenuare la pena edittale, l'attenuante di cui alla L. 12 luglio 1991, n. 203, art 8 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini e della attività dallo stesso posta in essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (Cass. Sez. 1^, n. 2137 del 05/11/1998, Favaloro M, Rv. 212531). Più precisamente, questa Corte ha affermato che non è consentito utilizzare gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8 convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 una seconda volta anche per giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché ciò condurrebbe a un'inammissibile ripetuta valorizzazione dei medesimi elementi (Cass. Sez. 5^, n. 34574 del 13/07/2010, Russo, Rv. 248176; Sez. 6^, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi Rv. 258136).
Ne discende che una medesima circostanza di fatto - id est la collaborazione con la giustizia -, non può consentire la contemporanea applicazione delle due circostanze attenuanti in parola, pena un'ingiustificata e dunque illegittima duplicazione di effetti mitigatori.
D'altra parte, la motivazione della sentenza impugnata non è censurabile laddove si è ritenuto - con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici e, dunque, insindacabili in questa sede - che la mera spontaneità della confessione, pur non rilevante ai fini del citato art. 8, non possa di per sè soverchiare le "gravi modalità dei fatti", il "disvalore penale", il "livello elevato di offensività delle condotte" e la "stabile realizzazione di gravissimi delitti", cioè quelle circostanze evidenziate dalla Corte per escludere la sussistenza della invocata attenuante ex art. 62 bis c.p.. Ed invero, come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Cass. Sez. 3^, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Elementi di segno positivo che, nondimeno, devono essere tali da superare quelli di segno negativo che il giudice stimi obbiettivamente sussistenti nella specie.
1.2. Analoghe considerazioni si devono svolgere quanto al secondo motivo di censura, con il quale si è dedotto il vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena, per avere la Corte d'appello applicato la circostanza attenuante L. n. 203 del 1991, ex art. 8 non nella massima estensione.
Le doglianze mosse dal ricorrente si pongono in diretto confronto con le valutazioni di merito compiute dai giudici del Tribunale e della Corte d'appello e non si traducono in nessuno dei vizi sindacabili in questa sede di legittimità. Il che, secondo il costante orientamento di questa Corte, rende inammissibile il ricorso per cassazione:
esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis Cass. Sez. 6^, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 2^, n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893). D'altra parte, la Corte distrettuale ha evidenziato come la commisurazione della pena compiuta dal giudice di primo grado sia giustificata in ragione del "marcato allarme che i fatti delittuosi trattati destano nella collettività", locuzione che, per quanto sintetica, rende espliciti il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito nell'esercizio del suo prudente apprezzamento in punto di determinazione nella pena e le ragioni per le quali abbia ritenuto di non disporre la riduzione massima della pena in forza della circostanza attenuante della dissociazione, con considerazioni che, in quanto logiche e ragionevoli, non sono sindacabili nella sede di legittimità.
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra infatti nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. Sez. 5^, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrano, Rv. 259142).
1.3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di 1000,00 Euro.
2. Anche il ricorso proposto da ON BI è inammissibile.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha eccepito la violazione di legge processuale ed il difetto di motivazione in relazione ai decreti esecutivi delle operazioni di intercettazione emessi dal P.M., con conseguente inutilizzabilità delle risultanze delle captazioni.
Si tratta di censura proposta da più ricorrenti, di tal che le considerazioni di seguito svolte saranno poi richiamate in relazione agli ulteriori ricorsi di seguito trattati.
In linea generale, giova premettere che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire a Sezioni Unite, il decreto del pubblico ministero che dispone, ricorrendone i presupposti a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, ultima parte, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, è legittimamente motivato "per relationem" al provvedimento autorizzativo del giudice, e il rinvio, pur non richiedendo, ai fini della congruità e sufficienza della motivazione, formule particolari, non può prescindere dalla considerazione che le condizioni richieste per il decreto del giudice non coincidono con quelle imposte per il provvedimento esecutivo del pubblico ministero, perché il primo non comporta necessariamente l'esistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" occorrenti per legittimare il secondo, sicché, in tanto può risultare utile il rinvio integrativo al primo provvedimento, in quanto dalla motivazione dello stesso emergano anche quelle specifiche, eccezionali, ragioni (Nella specie si è ritenuta immune da vizi di motivazione l'espressione "visto il decreto del g.i.p." contenuta nel provvedimento del P.M., sul rilievo che nel primo il presupposto dell'eccezionaiità delle ragioni di urgenza risultava da uno specifico passo nel quale si descriveva la "situazione in atto di svolgimento dell'attività organizzativa dei reati fine dell'associazione", non contestata dal ricorrente) (Cass. Sez. U, n. 919 del 26/11/2003, Gatto, Rv. 226486). Sempre pronunciandosi in composizione allargata, questo giudice di legittimità ha stabilito che l'obbligo di motivazione del decreto del pubblico ministero che dispone l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione all'ufficio di Procura non è assolto col semplice riferimento alla "insufficienza o inidoneità" degli impianti stessi (che ripete il conclusivo giudizio racchiuso nella formula di legge), ma richiede la specificazione delle ragioni di tale carenza che in concreto depongono per la ritenuta "insufficienza o inidoneità" (La Corte ha precisato che l'adempimento dell'obbligo di motivazione implica, per il caso di inidoneità funzionale degli impianti della Procura, che sia data contezza, seppure senza particolari locuzioni o approfondimenti, delle ragioni che li rendono concretamente inadeguati al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procede ed al tipo di indagini necessarie) (Cass. Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche ed altri, Rv. 236754). Alla carenza o insufficienza della motivazione del decreto del pubblico ministero che dispone l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione all'ufficio di Procura, non può porre rimedio il giudice, nel giudizio di merito o di legittimità, con l'individuazione, in tali sedi, delle effettive ragioni dell'insufficienza o inidoneità sulla base di atti del processo diversi dal decreto del pubblico ministero e da quelli che lo integrano "per relationem" (Cass. Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche ed altri, Rv. 236755). Sulla scia di tali principi, questa Corte regolatrice ha affermato che non sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni operate con impianti in dotazione alla polizia giudiziaria per effetto di un decreto del pubblico ministero motivato richiamando, attraverso le espressioni "visto" o "letto", il provvedimento autorizzativo reso dal Gip, perché è inidoneo a dar conto delle condizioni richieste per l'uso di impianti esterni (Cass. Sez. 4^, n. 4913 del 24/11/2009, Conforto e altri, Rv. 246641).
Di converso, questa Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il decreto del pubblico ministero autorizzativo dello svolgimento delle operazioni mediante impianti in dotazione alla P.G., che faccia riferimento alle concrete caratteristiche delle attività investigative in corso, tali da richiedere il pronto intervento della stessa polizia giudiziaria, intervento che sarebbe impossibile ove le operazioni di captazione non fossero svolte mediante impianti duttilmente dislocati sul territorio (Cass. Sez. 4^, n. 38018 del 19/10/2006, De Carolis, Rv. 235043; Cass. Sez. 6^, n. 47335 del 24/11/2009, Bianco Rv. 245489). Sviluppando tale ragionamento, si è ribadito che il requisito dell'inidoneità dell'impianto, che a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, giustifica l'utilizzo di apparecchiature esterne agli uffici della procura della Repubblica, attiene non solo all'aspetto "tecnico- strutturale", concernente le condizioni materiali dell'impianto stesso, ma anche a quello cosiddetto "funzionale", da valutare in relazione al tipo di indagine che si svolge e allo specifico delitto per il quale si procede (Cass. Sez. 6^, n. 17231 del 14/04/2010, Hosa Rv. 247010).
Sulla scorta di tali condivisibili coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che, nel caso sottoposto al proprio vaglio, non vi sia materia per la denunciata carenza di motivazione.
Ed invero, come si legge nei decreti autorizzativi emessi ex art. 268 c.p.p. dal P.M. (si veda, a tale proposito il decreto del 14 giugno
2002 allegato al ricorso dalle difese di CI OL OB e IA LI), la delega delle operazioni di ascolto e registrazione agli ufficiali di P.G. della Squadra Mobile di Catania, sezione Terza, è stata motivata "in considerazione della tipologia dell'intercettazione e quindi dell'inidoneità degli impianti installati presso questa Procura della Repubblica e ricorrendo comunque eccezionali motivi di urgenza avuto riguardo al reato per cui si procede al fine di consentire l'immediato intervento agli operanti e la predisposizione di eventuali controlli su strada e verifiche investigative di tipo tradizionale alla luce di quanto potrebbe emergere dall'ascolto, in tempo reale, delle conversazioni intercettate;
e ciò anche al fine di evitare la perpetrazione di ulteriori fatti di sangue".
Sulla scorta di quanto sopra, ritiene il Collegio che, nella motivazione svolta dall'inquirente a sostegno dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di captazione mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria, sia stata data giustificazione adeguata della inidoneità degli apparati installati presso l'ufficio di Procura e della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza a giustificazione dell'utilizzo di impianti esterni, correttamente valorizzando - più che l'aspetto "tecnico-strutturale" degli apparecchi - il profilo "funzionale", correlato alle specifiche caratteristiche delle indagini in corso, concernenti un'associazione per delinquere di stampo mafioso, dedita sistematicamente ad attività implicanti violenza alla persona (quali le estorsioni) e nell'ambito delle quali maturavano gravi fatti di sangue. Non è invero revocabile in dubbio che, nella specie, le particolari esigenze investigative rendessero quanto mai opportuna la dislocazione della esecuzione delle operazioni intercettive presso gli uffici di polizia giudiziaria sul territorio in grado di intervenire immediatamente, senza pregiudizievoli soluzioni di continuità, sia per scongiurare la dispersione di prove utili ai fini dell'accertamento dei fatti, sia, e soprattutto, per impedire l'esecuzione di gravi azioni in danno delle vittime, così da garantirne l'incolumità e proteggerne la vita e da assicurare alla giustizia i colpevoli.
Ne discende che nessuna violazione di legge e nessun vizio di motivazione è ravvisabile nella specie.
2.2. Manifestamente infondato è anche il motivo con il quale il ricorrente ha eccepito il vizio di motivazione in punto di valutazione ed utilizzazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. In prima battuta, deve essere rilevato come le argomentazioni svolte a supporto del motivo si sviluppino tutte sul piano della valutazione di merito, proponendo una lettura delle emergenze delle captazioni ed un apprezzamento della affidabilità dei dichiaranti e del contenuto delle loro propalazioni alternativi rispetto a quelli operati dai giudici di primo e di secondo grado, dunque censure squisitamente in fatto, in quanto tali non deducibili in questa sede. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis Cass. Sez. 6^, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 2^, n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893). Sotto diverso aspetto, non può essere sottaciuta la totale genericità del motivo, laddove il ricorrente, per un verso, ha svolto una rassegna di giurisprudenza di legittimità e, dunque, un'elencazione di principi ben noti al Collegio;
per altro verso, non ha chiarito in quali passaggi argomentativi, ne' per quale ragione, il provvedimento avversato debba ritenersi lacunoso, contraddittorio o in contrasto con le regole di logica, ne' per quale motivo gli scambi verbali oggetto delle captazioni si ritengano incomprensibili ed ambigui, ne' ancora perché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia debbano stimarsi non credibili soggettivamente e non attendibili sotto i profili intrinseco ed estrinseco. L'evidenziata genericità delle censure riverbera di per sè in termini di inammissibilità del motivo, laddove - secondo il consolidato insegnamento di questa Corte - i motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Cass. Sez. 6^, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204). Ad ogni buon conto, il giudice d'appello ha richiamato le motivazioni svolte nella sentenza appellata - che ha dichiarato di condividere e fare proprie -, nelle quali il Tribunale ha approfonditamente trattato il tema della credibilità soggettiva e della attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia GI IL, La NA IO e IL SE. Ineccepibilmente il giudice di secondo grado ha evidenziato come le dichiarazioni di tali collaboranti si riscontrino le une con le altre e siano convalidate dalle stesse emergenze delle intercettazioni e della "carta degli stipendi" sequestrata nel marzo 2002 nell'appartamento nella disponibilità di EO TA, facendo lineare e corretta applicazione di consolidati principi in materia.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 c.p.p. possono infatti essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente (Cass. Sez. 1^, n. 1263 del 20/10/2006, Alabiso Rv. 235800), devono essere individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (Cass. Sez. 3^, n. 3255 del 10/12/2009, Genna Rv. 245867) e possono essere costituite anche dalle dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), (Cass. Sez. 1^, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237867).
2.3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di 1000,00 Euro.
3. Il ricorso presentato da US IC è fondato con esclusivo riguardo all'ultimo motivo concernente la determinazione della pena.
3.1. Il primo motivo concernente la violazione di legge ed il difetto di motivazione relativi ai decreti emessi dal P.M. ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, è manifestamente infondato alla luce delle argomentazioni svolte nel paragrafo 2.1. del considerato in diritto, che qui si richiamano integralmente.
3.2. Infondato è anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione dei quattro episodi di estorsione aggravata, di cui ai capi L), M), Al) ed O).
In linea generale, deve essere premesso come le argomentazioni svolte a supporto del motivo in oggetto investano in modo diretto le valutazioni compiute dai giudici di primo e secondo grado in ordine sia alla credibilità delle persone offese e dei collaboranti, sia alla attendibilità delle loro dichiarazioni, sia al reale contributo conoscitivo da esse apportato, nella sostanza proponendo una lettura di tali emergenze diversa ed alternativa rispetto a quella posta a base dei provvedimenti di condanna, prospettando dunque censure squisitamente di merito e non vizi di legittimità deducibili in questa sede. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis Cass. Sez. 6^, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 2^, n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893). D'altra parte, i giudici di merito hanno bene argomentato in ordine agli elementi posti a supporto della condanna per i quattro episodi estorsivi.
Con specifico riguardo al reato di cui al capo L), la Corte territoriale ha dato conto delle emergenze sulle quali ha fondato il giudizio di colpevolezza, segnatamente le dichiarazioni della persona offesa Lo VE GI (che in indagini ebbe ad effettuare il positivo riconoscimento fotografico di US IC), le dichiarazioni accusatorie rese dal collaborante GI IL (che ha riferito espressamente del coinvolgimento del ricorrente nella estorsione in oggetto) ed il contenuto dell'intercettazione del 5 gennaio 2002 (attestante l'inserimento del prevenuto nel contesto criminale dedito alle estorsioni, tanto da commentare con BI l'arresto in flagranza di reato di EO TA e GI IL subito dopo avere riscosso il "pizzo" dal Lo VE GI).
La Corte si è inoltre fatta carico di dare risposta in ordine alle specifiche doglianze dedotte in appello, in particolare, quanto: a) al mancato riconoscimento dell'imputato da parte del Lo VE GI in dibattimento;
b) alla circostanza che US IC, nella citata telefonata del 5 gennaio, chiedesse se Lo VE GI era un "medico dei denti" (mentre gestiva un laboratorio di analisi); c) al fatto che altri collaboranti (appartenenti a sottogruppi diversi) non abbiano riferito del coinvolgimento di US IC nella estorsione in oggetto.
In merito al primo punto (a), giova notare che, come questa Corte ha avuto di chiarire, il riconoscimento di una persona da parte del testimone, stante il principio di atipicità della prova, può maturare tanto attraverso l'esibizione di una fotografia, tanto mediante l'osservazione diretta dell'interessato che sia presente nel corso dell'esame del dichiarante, tanto infine per il mezzo di una formale ricognizione di persona. Il fatto però che tutti tali mezzi di prova siano ammissibili non esclude sul piano generale la prevalente affidabilità della ricognizione, posto che il legislatore l'ha disciplinata con modalità esecutive e garanzie che ne fanno la modalità più efficiente e sicura di stabilire l'identificazione. Ne discende che, quando un riconoscimento progressivamente sollecitato in forme diverse abbia dato esiti differenti, il giudice può disattendere l'esito della ricognizione formale, a condizione che renda espliciti gli elementi di fatto sulla base dei quali egli ritenga più credibile, nel caso concreto, il risultato di procedure in astratto meno affidabili (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 40405 del 10/06/2004 Credendino Rv. 230002). Di tali condivisibili principi ha tenuto conto il giudice d'appello laddove, dato atto del mancato riconoscimento in aula dell'imputato da parte della persona offesa, che aveva in indagini compiuto un positivo riconoscimento fotografico, ha fornito una puntuale motivazione in ordine alla maggiore affidabilità del primo accertamento, ponendo in luce come la stessa persona offesa avesse giustificato il mancato riconoscimento in aula con il mutare delle caratteristiche fisiche e con l'affievolirsi del ricordo al passare del tempo. Con ciò facendo applicazione di una condivisibile massima d'esperienza, laddove il decorso del tempo incide fisiologicamente sulla capacità del teste di ricordare fatti e di riconoscere cose o persone soggette a naturale modificazione, capacità che, per chi sia chiamato a testimoniare nell'ambito di un processo per associazione mafiosa e per fatti implicanti il ricorso alla forza d'intimidazione, non può che essere oltremodo condizionata e quindi "affievolita" dal timore di possibili ripercussioni.
Correttamente i giudici di merito hanno comunque inquadrato la testimonianza del Lo VE GI nel contesto delle ulteriori emergenze a carico, segnatamente la chiamata in correità del GI IL e le risultanze della captazione sopra ricordata, chiaramente indicativa della piena consapevolezza del US IC della vicenda, quali tasselli di un unico, e ben intellegibile, mosaico.
Altrettanto conforme a ragionevolezza è anche l'ulteriore passaggio argomentativo svolto nelle sentenze di merito (punto suo b) laddove si è ritenuta irrilevante la circostanza che US IC chiedesse all'interlocutore BI se la vittima dell'estorsione era un "medico dei denti" (quando, invece, si trattava di un medico che gestiva un laboratorio di analisi). L'autore di un'estorsione incaricato della riscossione delle somme indebitamente pretese non è invero tenuto ad informarsi - ne' dunque ad essere informato - sulla esatta natura dell'attività svolta dalla vittima e, recandosi fisicamente sul luogo per il tempo strettamente necessario alla riscossione, può - del tutto plausibilmente - non avere modo di compiere ulteriori analisi sul punto.
Infine, del tutto correttamente la Corte territoriale ha escluso la rilevanza, quale elemento a discolpa, del fatto che altri collaboratori di giustizia non abbiano indicato US IC quale responsabile dell'estorsione in oggetto (punto c). Nell'ambito di una vicenda che si è sviluppata per un ampio arco temporale (oltre due anni), è invero plausibile che soggetti, pur appartenenti alla medesima organizzazione mafiosa TA, intervenendo in un diverso contesto temporale, possano non essere a conoscenza delle attività criminose poste in essere da altro sodale in un momento differente. Del resto, sono proprio la struttura e l'ordinario modus operandi dell'associazione per delinquere di tipo mafioso - nell'imporre la sottoposizione a regole rigorose ed il rispetto assoluto del vincolo gerarchico, nel prevedere la segretezza del vincolo associativo anche verso l'interno e, quindi, nel non richiedere la necessaria conoscenza reciproca di tutti gli associati e delle attività da essi svolte per conto del gruppo - a rendere del tutto plausibile che taluni sodali possano non essere a conoscenza dell'agire illecito di altri membri della consorteria criminale, in un contesto temporale diverso da quello che li abbia visti direttamente operare.
3.3. Tutti in fatto e, quindi, non ammissibili nella sede di legittimità sono gli argomenti spesi a censura della motivazione della sentenza in verifica quanto alle estorsioni di cui ai capi M), A1) e O), laddove si sostanziano in una mera rilettura del contenuto delle intercettazioni, alternativa a quella - analitica e ben argomentata - sviluppata nella sentenza di primo e di secondo grado. A tale riguardo, deve invero essere ribadito il principio più volte espresso da questa Corte secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3^, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Complessivo corpo argomentativo nel quale risultano essere state bene esposte le ragioni per le quali US IC si debba ritenere coinvolto nei su indicati episodi estorsivi, con una motivazione adeguata, aderente alle circostanze dell'istruttoria dibattimentale e conforme a logica, dunque insindacabile in questa sede di legittimità.
I giudici di merito hanno, del resto, ben evidenziato come, a carico di US IC, sussistano le risultanze delle captazioni ed, in particolare, la n. 5511 del 10 novembre 2002 (nella quale CA LI delineava il ruolo operativo del ricorrente, con le parole "IC lo abbiamo mandato noialtri") nonché le dichiarazioni del collaborante IL SE, il quale ha dato atto della sussistenza di contrasti per la spartizione dei proventi dell'estorsione di cui al capo M, a comprova del coinvolgimento del gruppo nel misfatto.
Ancora, i giudici hanno dato atto delle dichiarazioni di RN NT, persona offesa della estorsione di cui al capo A1), e delle dichiarazioni di D'AM ON e UN RA, persone offese della estorsione di cui al capo O), che hanno offerto riscontri specifici alle emergenze ed alla lettura interpretativa delle intercettazioni indicate a carico.
4.3. Fondato è invece l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si è eccepita la violazione di legge processuale in relazione al calcolo della pena.
Per quanto si evince dalla motivazione della sentenza di primo grado, integralmente richiamata sul punto dalla decisione d'appello, US IC, ritenuto responsabile dei reati di estorsione aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 sub capi L), M), O) e A1), è stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione e 1.200,00 Euro di multa, quale aumento per la continuazione sulla pena già irrogata con sentenza del Gup del Tribunale di Catania del 24 novembre 2009 (irrevocabile il 14 luglio 2010), in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis e 629 c.p., di anni due di reclusione, anche questa costituente aumento per la continuazione sulla pena applicata dal Gup del 23 aprile 2003 (irrevocabile del 1^ giugno 2003), determinando dunque la pena complessiva in anni dodici di reclusione e 1.200,00 Euro di multa. La ritenuta sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra i fatti sub iudice e quelli definiti con la sentenza del 24 novembre 2009 e, quindi, fra i fatti oggetto di questa ultima decisione e quelli oggetto della sentenza del 23 aprile 2003 delinea indubbiamente un fenomeno criminoso unitario, disciplinato, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, dalla regola codificata nell'art. 81 c.p., comma 2, alla stregua della quale gli aumenti per la continuazione non possono superare il triplo della pena fissata in relazione alla violazione più grave. Regola che non può non valere in relazione alla totalità dei reati satelliti contestati, seppure nell'ambito di procedimenti diversi (mentre detto limite non opera in caso di continuazione applicata in fase esecutiva, disciplinata autonomamente dall'art. 671 c.p.p., comma 2;
v. Cass. Sez. n. 45256 del 27/09/2013 Costantini, Rv. 257722). Ebbene, dalla lettura delle sentenze di primo e di secondo grado, non emerge se i giudici di merito abbiano o meno osservato la regola fissata nell'art. 81 capoverso, dal momento che non hanno esplicitato i criteri di calcolo seguiti nel determinare la pena inflitta quale aumento per la continuazione e, soprattutto, non hanno dato conto di avere rispettato il limite del triplo della pena per il reato più grave ai fini dell'aumento per la continuazione. In particolare, i giudici di merito, nel fissare gli aumenti per la continuazione per ciascuna delle quattro estorsioni in contestazione (nella misura anni due mesi sei di reclusione e 300,00 Euro di multa), non hanno ben chiarito la ragione per la quale detti episodi siano stati ritenuti quali "reati satellite" rispetto ai fatti giudicati con la sentenza del novembre 2009 (indicati dal Tribunale in modo esplicito come "più gravi") anziché rispetto ai fatti oggetto della sentenza dell'aprile del 2003, laddove i fatti oggetto della sentenza del novembre 2009 venivano giudicati meno gravi di quelli oggetto della decisione del 2003 (conclusione palesata dal fatto che, per i fatti oggetto della sentenza del 2009, veniva irrogata una pena solo quale aumento per la continuazione con i fatti giudicati con la decisione del 2003). Inoltre, per quanto più rileva, dalla motivazione delle sentenze di merito non si evince se, nel determinare gli aumenti per la continuazione, sia stato o meno considerato il limite fissato dall'art. 81 c.p., comma 2, e cioè se l'aumento complessivo inflitto - avendo riguardo a tutti i "reati satellite", quelli sub iudice e quelli giudicati con la sentenza del novembre 2009 - si sia o meno tenuto conto della soglia complessiva del triplo della pena inflitta per il fatto più grave, id est quello giudicato con la sentenza dell'aprile 2003.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente all'aspetto concernente la determinazione del trattamento sanzionatorio: nel procedere ad un nuovo esame sul punto, la Corte d'appello dovrà fare applicazione del disposto dell'art. 81 c.p., comma 2, da ritenere operante in relazione alla totalità dei "reati satellite" contestati seppure nell'ambito di procedimento diversi, svolgendo un'adeguata motivazione sul punto.
5. Il ricorso presentato da IS RI è fondato con esclusivo riguardo all'ultimo motivo concernente la determinazione della pena per violazione dell'art. 81 cpv c.p.. 5.1. L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni è manifestamente infondata alla luce delle argomentazioni già sopra svolte sub paragrafo 2.1. del considerato in diritto, qui integralmente richiamate.
5.2. Inammissibile è il secondo motivo con il quale si deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle risultanze delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, poste a base della condanna in ordine ai reati di cui ai capi A) e H1).
In prima battuta, deve essere rilevato come le argomentazioni svolte a supporto del motivo investano direttamente la valutazione di merito, proponendo una lettura delle emergenze delle captazioni ed un apprezzamento della affidabilità dei dichiaranti e del contenuto delle loro propalazioni alternativi rispetto a quelli operati dai giudici di primo e di secondo grado, dunque censure squisitamente in fatto, in quanto tali non deducibili in questa sede. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis Cass. Sez. 6^, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 2^, n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893). Sotto diverso aspetto, non può essere sottaciuta la totale genericità del motivo, laddove il ricorrente, per un verso, ha svolto una rassegna di giurisprudenza di legittimità e, dunque, si è limitato ad elencare principi ben noti al Collegio;
per altro verso, non ha chiarito in quali passaggi argomentativi ne' per quale ragione il provvedimento avversato debba ritenersi lacunoso, contraddittorio o in contrasto con le regole di logica, ne' per quale motivo gli scambi verbali oggetto delle captazioni si ritengano incomprensibili ed ambigui, ne' ancora perché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia debbano stimarsi non credibili soggettivamente e non attendibili sotto i profili intrinseco ed estrinseco. L'evidenziata genericità delle censure riverbera di per sè in termini di inammissibilità del motivo, laddove - secondo il consolidato insegnamento di questa Corte - i motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Cass. Sez. 6^, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204). Ad ogni buon conto, la Corte d'appello, pur riportando interi stralci delle intercettazioni - con una tecnica redazionale obbiettivamente ridondante -, ha poi isolato ed analizzato le parti dei dialoghi rilevanti ai fini di prova;
d'altra parte, ha dato atto - seppure in modo sintetico - del contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia TI IA, GI IL e IL SE, evidenziando, del tutto ineccepibilmente, come esse si riscontrino le une con le altre e siano convalidate dalle emergenze delle intercettazioni, facendo lineare e corretta applicazione di consolidati principi in materia. Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 c.p.p. possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente (Cass. Sez. 1^, n. 1263 del 20/10/2006, Alabiso Rv. 235800), devono essere individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (Cass. Sez. 3^, n. 3255 del 10/12/2009, Genna Rv. 245867) e possono essere costituiti anche dalle dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), (Cass. Sez. 1^, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi,
Rv. 237867).
5.3. Fondato è invece l'ultimo profilo di doglianza, con il quale il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 81 cpv c.p., per avere la Corte d'appello negato i presupposti della continuazione fra i fatti per cui è processo ed il tentato omicidio in danno di RO NT, oggetto della sentenza di condanna della Corte d'appello di Catania del 19 maggio 2004. Inadeguato risulta, invero, l'iter motivazionale svolto sul punto dalla Corte territoriale. Nel passare in rassegna (a pagina 104 della sentenza impugnata) il contenuto della conversazione intercettata n. 695 del 7 luglio 2001 fra IS RI e IL SE (nella quale i due sodali parlavano della "scarsa affidabilità" del RO IO e IS RI manifestava il proposito di eliminarlo), la Corte ha valorizzato il tentativo di omicidio posto in essere da IS RI in danno di RO NT quale elemento di "riscontro alle prove indicative della intraneità del IS RI al gruppo mafioso TA" (a pagina 112 della sentenza), ha evidenziato la strumentalità del delitto de quo ai fini della permanenza in vita della consorteria (in quanto RO IO era soggetto "inaffidabile" e "poteva costituire un pericolo per il sodalizio mafioso") ed ha poi del tutto sbrigativamente escluso la sussistenza dei presupposti del vincolo di continuazione "perché non vi sono elementi concreti per asserire che l'ideazione e la realizzazione del tentato omicidio" "sia di ricomprendere in una modalità illecita esplicativa dell'azione del sodalizio criminale TA" (a pagina 113 della sentenza impugnata). In altri termini, la Corte territoriale non ha verificato in modo adeguato se il tentato omicidio di RO NT, in quanto "utile" ai fini della permanenza in vita della consorteria, potesse anche ritenersi espressione del programma criminoso dell'organizzazione e, quindi, essere ricondotto alla strategia criminale del gruppo: non ha chiarito se tale delitto costituisse attuazione del programma della societas sceleris - rilevante ai fini della sussistenza del nesso di continuazione - o se, piuttosto, presentasse il carattere dell'estemporaneità, in quanto legato a cause ed esigenze contingenti.
Ed invero, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine non va impostato in termini di compatibilità strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso (Cass. Sez. 6^, n. 15889 del 02/03/2004, Drago Rv. 228874). Ne discende che il vincolo della continuazione non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (fattispecie in tema di rapporti tra associazione per delinquere di tipo mafioso e tentato omicidio aggravato D.L n. 152 del 1991, ex art. 7) (Cass. Sez. 6^, n. 13085 del 03/10/2013,
Amato e altri, Rv. 259481).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente all'aspetto concernente la configurabilità dei presupposti per l'istituto della continuazione fra i reati oggetto del presente procedimento ed il tentato omicidio di RO NT giudicato con sentenza irrevocabile della Corte di Appello del 19 maggio 2004: nel procedere ad un nuovo esame sul punto, la Corte d'appello dovrà verificare se il tentato omicidio di RO NT possa o meno essere considerato espressione del programma criminale dell'associazione, svolgendo un'adeguata motivazione sul punto.
6. Il ricorso presentato da ZA VA è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine al capo O).
6.1. Giova premettere come la Corte d'appello abbia assolto ZA VA dal reato di detenzione e porto di armi e munizioni di cui al capo H1) ed abbia confermato la condanna dell'appellante con esclusivo riguardo al delitto di estorsione di cui al capo O), richiamando, a sostegno di tale imputazione, il contenuto di alcune intercettazioni, le risultanze dell'attività investigativa inerenti all'arresto in flagranza di Di EL OR del 12 aprile 2002 (proprio mentre stava riscuotendo i ratei della estorsione in oggetto), le dichiarazioni dibattimentali rese dalle persone offese D'AM ON e UN RA e, soprattutto, il positivo riconoscimento fotografico di Di EL OR e ZA VA compiuto da quest'ultima persona offesa. Come si evince dalla lettura delle sentenze di merito, l'imputazione a carico di ZA VA si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni rese dal teste UN RA, il quale - nel confermare il racconto del D'AM ON in merito al versamento mensile della somma di L. 250.000 al Di EL OR a titolo di "guardiania" ed all'incontro chiarificatore", volto a ridefinire la somma oggetto di estorsione, cui aveva partecipato assieme al Di EL OR un altro soggetto - ha precisato che tale ultimo personaggio era stato indicato dal Di EL OR come "signor VA" e, quindi, sul positivo riconoscimento fotografico del ricorrente ZA VA (e di Di EL OR) da parte dello stesso UN RA. Il positivo riconoscimento fotografico è stato veicolato agli atti del processo attraverso le testimonianze del medesimo UN RA e dell'operante ZZ (che hanno confermato la storicità del riconoscimento fotografico compiuto in fase di indagini), ma non è stato rinnovato in aula, giusta la mancata acquisizione al fascicolo del processo degli album fotografici già sottoposti al teste, in quanto andati perduti e quindi non prodotti dall'inquirente.
Con il ricorso per cassazione, la difesa di ZA VA ha eccepito sia la mancata assunzione di prova decisiva - per avere la Corte d'appello omesso di procedere in aula alla rinnovazione del riconoscimento fotografico ovvero alla ricognizione di persona, nonostante le richieste difensive in tale senso -, sia la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione, per avere il giudice d'appello ritenuto utilizzabile il positivo riconoscimento fotografico compiuto da UN RA in indagini, nonostante la mancata acquisizione al fascicolo dibattimentale dell'album fotografico già sottoposto al teste.
6.2. Ritiene il Collegio che le censure difensive siano fondate. Secondo il consolidato insegnamento di questo giudice di legittimità, i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria - come i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento - costituiscono accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (ex plurimis Cass. Sez. 2^, n. 17336 del 29/03/2011, Bianconi, Rv. 250081). Ancora, si è affermato che il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria non è regolato dal codice di rito e costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice;
la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione (Cass. Sez. 5^, n. 22612 del 10/02/2009, Paluca, Rv. 244197). L'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sè, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia si dica certo della sua identificazione (nella specie la Corte ha affermato che una volta reso dubbio il dato di partenza, cioè quello della stessa certezza del riconoscimento in capo alla persona che vi provvede, l'atto perde l'idoneità a costituire valido supporto per superare il ragionevole dubbio di cui all'art. 533 c.p.p., comma 1) (Cass. Sez. 6^, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910). L'individuazione di un soggetto - sia personale sia fotografica -, in quanto manifestazione riproduttiva di una percezione visiva, costituisce una specie del più generale concetto di dichiarazione, di tal che, come ogni altra prova di natura dichiarativa, deve essere sottoposta al prudente apprezzamento del giudice. Essa può essere determinante, anche in difetto di ulteriori riscontri, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al fatto contestato, soltanto quando presenti caratteri di certezza assoluta e risulti ancorata non soltanto a mere rappresentazioni o sensazioni del dichiarante, ma ad elementi oggettivi (Cass. Sez. 2^, n. 45787 del 16/10/2012, Abbate e altri, Rv. 254353). Sulla scorta di tali condivisibili principi di diritto, si deve ritenere che il positivo riconoscimento fotografico compiuto in indagini dalla persona offesa possa certamente essere posto a base del giudizio di penale responsabilità e che, tuttavia, come ogni prova di natura dichiarativa, esso debba essere sottoposto ad un rigoroso vaglio di attendibilità.
Ed invero, come la dottrina scientifica ha avuto modo di affermare, mentre il ricordo ed il racconto di un avvenimento vissuto o percepito poggia sull'utilizzo di schemi logico - sintattici familiari e di categorie di eventi ed interazioni ampiamente sperimentate, di tal che il ricordo è guidato e supportato dalle esperienze della vita comune, la reminiscenza di un volto è e rimane uno sforzo mnemonico alogico, frutto di sensazioni razionali inesplorabili. Come anche affermato da questa Corte, il riconoscimento di persone, fondato com'è su un procedimento intuitivo pre-logico, non consente l'esplicazione di argomenti razionali a sostegno dell'esito del medesimo a norma dell'art. 214 c.p.p. che prevede unicamente il requisito della certezza (Cass. Sez.
2^, n. 4860 del 27/01/1994, Nardozzi, Rv. 197782). Non può inoltre essere sottaciuto che la capacità mnestica può essere condizionata da diverse variabili, dalla capacità di ricordare del dichiarante, dalla situazione emotiva del teste al momento in cui vi fu l'incontro con la persona da riconoscere, dalla durata e dalla dinamica dell'evento, dalla circostanza che l'incontro con la persona da riconoscere sia stato unico o plurimo. Sotto diverso profilo, va notato che un conto è riconoscere un soggetto in un asettico diaframma, immobile, in un atteggiamento non naturale e da un solo punto di vista, altro è effettuare la ricognizione di persona dal vivo, così da poter cogliere le caratteristiche fisiche della persona in movimento, da prospettive diverse, con espressioni del volto differenti.
Le superiori considerazioni spiegano l'approccio estremamente cauto del legislatore e della giurisprudenza rispetto ai riconoscimenti, soprattutto quando avvengano al di fuori della disciplina delineata nel codice di rito. Ne discende che, ferme l'ammissibilità e l'utilizzabilità dei riconoscimenti "a forma libera", il valore probatorio del riconoscimento fotografico deve essere rigorosamente apprezzato ed adeguatamente verificato con riferimento sia al suo contenuto intrinseco e alle sue modalità sia ad elementi di controllo e di riscontro che concorrano a giustificare l'affidamento sull'operato riconoscimento (Cass. Sez. 1^, n. 8510 del 19/06/1992, Timpani, Rv. 191505).
Ciò vale tanto più nella ipotesi in cui il riconoscimento fotografico costituisca, come nel caso di specie, una prova decisiva, assolutamente determinante ai fini dell'affermazione della colpevolezza dell'imputato, e provenga da parte della persona offesa, le cui dichiarazioni - come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214) -, seppure non soggette alle regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, in tema di chiamata di correo, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato soltanto previa penetrante e rigorosa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto.
6.3. Fissate tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che, ai fini della valutazione del riconoscimento fotografico compiuto dalla vittima del reato, allorquando il riconoscimento non sia rinnovato nella sede dibattimentale - ne' nella stessa forma, ne' procedendo alla ricognizione di persona -, sia di fondamentale importanza l'acquisizione agli atti del processo del fascicolo fotografico sottoposto al teste durante l'atto. Sopratutto allorché sia contestata l'efficacia dimostrativa della individuazione fotografica eseguita nella fase delle indagini, risulta infatti quanto mai opportuno che il giudicante sia posto in grado di testare direttamente l'affidabilità del risultato probatorio ed, in particolare - presa diretta visione dell'album già sottoposto al teste - di verificare sia quante fotografie siano state sottoposte al dichiarante ai fini della ricognizione, sia quale fosse la qualità della fotografia e le caratteristiche fisionomiche della persona effigiata e riconosciuta, come delle altre persone fotografate nel medesimo fascicolo, e ciò al fine di poter valutare, in modo preciso e fondato, l'affidabilità della attività ricognitiva svolta dal teste e, quindi, di apprezzare in modo compiuto la portata probatoria dell'atto.
Risulta di tutta evidenzia come la capacità dimostrativa del riconoscimento fotografico positivo non possa che essere diversa a seconda: a) se l'atto sia compiuto rispetto ad una rosa ampia piuttosto che ristretta di fotografie;
b) se le caratteristiche fisiche dei soggetti effigiati nell'album siano simili o completamente differenti;
c) se l'immagine del soggetto riconosciuto sia nitida e consenta di cogliere in modo preciso i tratti del volto della persona riprodotta ovvero sfocata o così piccola da impedire di distinguere in modo adeguato i lineamenti del viso. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, lo stesso legislatore del 1988 si è mostrato ben consapevole della estrema delicatezza e delle possibili insidie dell'atto ricognitivo, così che "la marcata diffidenza verso l'attendibilità dei risultati di questo mezzo di prova e l'esigenza di assicurare nella maggior misura possibile il rispetto di regole dirette ad evitare esiti influenzati e precostituiti" lo hanno indotto "ad accentuare una regolamentazione minuziosa delle attività preliminari alla ricognizione vera e propria e dello svolgimento di questa" (Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale) (Cass. Sez. 2^, n. 40405 del 10/06/2004, Credentino). Ne discende che, allorché il riconoscimento fotografico si svolga al di fuori della regolamentazione codicistica e venga assunto in modo informale, dunque quale prova atipica, il vaglio del giudicante deve essere quanto mai rigoroso e non può dunque prescindere dalla valutazione di quello stesso materiale documentale sulla base del quale l'atto è stato compiuto. Il giudice deve pertanto essere posto nella condizione di visionare i fascicoli fotografici sottoposti al teste, così da scandagliare l'affidabilità del positivo riconoscimento e da soppesare l'effettivo il contributo probatorio dell'atto.
Per tali ragioni, non può condividersi la censurata argomentazione della Corte di merito, secondo cui all'omessa acquisizione dell'album fotografico possono supplire l'assenza di elementi probatori che inficino la validità del riconoscimento fotografico e la circostanza che UN RA e l'operante ZZ abbiano confermato l'esito del riconoscimento stesso, atteso che, nella specie, non è in discussione che detto riconoscimento fotografico sia stato compiuto, ma si contesta l'attendibilità e l'efficacia probatoria dell'atto ricognitivo, e fanno difetto precisi elementi di garanzia che possano consentire al giudicante di saggiarne l'affidabilità. Tirando le fila di quanto sopra, non essendo più possibile acquisire l'album fotografico già sottoposto a UN RA - andato disperso, come attestato dall'inquirente - e non essendo stata disposta ne' peraltro richiesta nel giudizio di merito la ricognizione di persona, la validità probatoria del positivo riconoscimento fotografico compiuto in indagini risulta irrimediabilmente minata.
Nè è suscettibile di colmare il delineato deficit di attendibilità probatoria la circostanza che la persona offesa UN RA abbia riferito che il personaggio con il quale si svolse il "colloquio chiarificatore" gli fu presentato come "Sig. VA", trattandosi di nome proprio assai comune fra la popolazione maschile italiana, di per sè inidoneo ad identificare in modo certo il ricorrente.
Ne discende che, ritenuto non compiutamente affidabile il positivo riconoscimento fotografico eseguito da UN RA in indagini - insufficienza di affidabilità non colmabile neanche nel corso di un eventuale giudizio di rinvio -, il quadro probatorio acquisito non può ritenersi esaustivo e dunque tale da consentire l'affermazione della penale responsabilità di ZA VA secondo il criterio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio" codificato nell'art. 533 c.p.p.. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.
Le ulteriori doglianze sono di conseguenza assorbite.
7. Il ricorso presentato da OR ME è inammissibile.
7.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso concernente l'inutilizzabilità delle intercettazioni, richiamate in toto le considerazioni già sopra svolte sub paragrafo 2.1. del considerato in diritto.
7.2. Inammissibile per manifesta infondatezza è anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al contenuto delle intercettazioni ed alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e dalla persona offesa. In prima battuta, deve essere rilevato come le argomentazioni svolte a supporto del motivo abbiano direttamente ad oggetto la valutazione di merito, laddove sollecitano una lettura delle emergenze delle intercettazioni ed un apprezzamento dell'affidabilità dei dichiaranti (collaboratori di giustizia e persona offesa) e del contenuto delle loro propalazioni alternativi rispetto a quelli operati dai giudici di primo e di secondo grado, dunque censure squisitamente in fatto, in quanto tali non deducibili in questa sede. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis Cass. Sez. 6^, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 2^, n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893). Sotto diverso aspetto, non può essere sottaciuta la totale genericità del motivo, laddove il ricorrente si è limitato a contestare la valutazione delle prove a carico da parte della Corte di merito, senza indicare in quali passaggi argomentativi ne' per quale ragione il provvedimento avversato debba ritenersi lacunoso, contraddittorio o in contrasto con le regole di logica, ne' per quale motivo il tenore della conversazione n. 1606 del 10 dicembre 2001 sia stato travisato, ne' ancora perché le dichiarazioni della persona offesa debbano stimarsi non attendibili. L'evidenziata genericità delle censure riverbera di per sè in termini di inammissibilità del motivo, laddove - secondo il consolidato insegnamento di questa Corte - i motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Cass. Sez. 6^, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
Ad ogni buon conto, la Corte d'appello - richiamata la motivazione della sentenza di primo grado - ha correttamente argomentato il giudizio di responsabilità a carico di OR ME dando atto del fatto che l'intraneità al sodalizio criminale del ricorrente è stata riferita da ben sette collaboratori di giustizia (SI OR, LL NT, TI IA, La NA IO, AT FO, AN SE e IL SE) e risulta confermata dalla circostanza che egli, quando era detenuto, percepiva lo "stipendio", circostanza riferita dal AN SE e comprovata dalla presenza del suo nominativo nella "carta degli stipendi" sequestrata il 1^ marzo 2002 e dal contenuto di alcune captazioni (n. 1606 del 10 dicembre 2001 e nn. 1695 e 1720 del 12 dicembre 2001), lette dalla Corte secondo il senso fatto palese dalle parole.
Quanto al concorso nella estorsione aggravata di cui al capo U), la Corte ha ritenuto correttamente provata la penale responsabilità del ricorrente alla luce della complessiva valutazione delle dichiarazioni della persona offesa ELvia IC e del positivo riconoscimento fotografico da questi compiuto (riconoscimento confermato in dibattimento), emergenze riscontrate ab extrinseco dal tenore di alcune conversazioni.
Alla luce della valutazione congiunta della sentenza oggetto di ricorso e di quella di primo grado - espressamente richiamata nell'incipit così da formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. Sez. 3^, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) -, la motivazione svolta a sostegno della condanna di OR ME per partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione aggravata si appalesa dunque adeguata, in quanto aderente alle risultanze delle prove assunte nel processo, conforme a logica e rispondente alle regole processuali vigenti ed ai consolidati principi di diritto espressi da questa Corte di legittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni provenienti da coimputato o imputato in procedimento connesso nonché dalla persona offesa. Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 c.p.p. possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente (Cass. Sez. 1^, n. 1263 del 20/10/2006, Alabiso Rv. 235800), devono essere individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (Cass. Sez. 3^, n. 3255 del 10/12/2009, Genna Rv. 245867) e possono essere costituite anche dalle dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 371 c.p.p., comma 2 b), (Cass. Sez. 1^, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237867). D'altra parte, le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Cass. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214).
7.3. Inammissibile per totale genericità è l'ultimo motivo con il quale il ricorrente ha eccepito la violazione di legge processuale per erroneità nel calcolo della pena ed, in particolare, dell'aumento per la continuazione.
Secondo l'assunto del ricorrente, la Corte avrebbe violato il disposto dell'art. 81 cpv c.p. nel determinare l'aumento per la continuazione "poiché la sentenza del 25 febbraio 2004 (fiducia 1), la cui condanna è stata ritenuta come pena base, risulta già posta in continuazione con altra sentenza del 25 marzo 2004 (fiducia 2), della quale non viene riportata l'entità della pena, rilevante invece per la porzione di pena da determinare in continuazione". Da tale laconico e confuso argomentare non è dato di evincere l'errore nel quale i giudici sarebbero incorsi nella determinazione della pena a carico del ricorrente, laddove dalla evidenziata mancata indicazione della pena base come definita dal giudice della sentenza irrevocabile citata non discende automaticamente un errore di calcolo.
7.4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di 1000,00 Euro.
8. Il ricorso presentato da TA OR è inammissibile.
8.1. Ed invero, le censure mosse nei due motivi di ricorso (con i quali si deduce la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alla utilizzabilità delle intercettazioni) sono, per un verso, del tutto generiche, in quanto non evidenziano i singoli passaggi delle dichiarazioni e gli specifici motivi per i quali esse dovrebbero ritenersi non utilizzabili ai fini del giudizio di responsabilità; per altro verso, sono volte a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze processuali, confrontandosi direttamente con il materiale probatorio, anziché dedurre vizi logico argomentativi suscettibili di rilevare nella sede di legittimità, richiamate le considerazioni già sopra svolte in relazione ai ricorsi presentati da altri imputati (si vedano, in particolare, le argomentazioni svolte sub paragrafo 2.2. del considerato in diritto).
8.2. In ogni caso, la Corte territoriale ha motivato la condanna di TA OR per partecipazione ad associazione mafiosa, evidenziando come egli sia attinto da ben sei chiamate in correità, l'ultima delle quali - quella di IL SE - si riferisce alla partecipazione del ricorrente alla consorteria nel periodo temporale oggetto di contestazione nel presente procedimento, e come la permanenza del TA OR nell'associazione con persistente posizione apicale sia comprovata dal tenore di plurime conversazioni intercettate. Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto pienamente utilizzabili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia IL SE, stimate soggettivamente ed intrinsecamente attendibili nonché riscontrate, in termini individualizzanti, dalla intraneità del medesimo nello stesso sodalizio criminale in epoca pregressa (come acclarato con sentenza passata in giudicato) e dalle risultanze delle intercettazioni dei colloqui intrattenuti dal TA OR in carcere, comprovanti la continuità dei rapporti con i consociati ed il contributo da lui fattivamente prestato ai fini della realizzazione del programma criminale e della permanenza in vita della societas a mezzo dei "messaggi" inviati dal carcere agli altri sodali, con un ruolo che - condivisibilmente - i giudici d'appello hanno ritenuto di tipo direttivo-organizzativo.
La conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito si pone invero perfettamente in linea con i principi affermati da questa Corte in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, alla stregua dei quali il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento (Cass. Sez. 4^, n. 2893 del 07/12/2005, Attolico Rv. 232883; Sez. 2^, n. 17100 del 22/03/2011, Curtopelle Rv. 250021). Insindacabili nella sede di legittimità risultano pertanto le argomentazioni svolte dal Tribunale e dalla Corte territoriale laddove, sulla base delle sopra delineate emergenze probatorie e svolgendo considerazioni adeguate e conformi a logica e diritto, hanno ritenuto provati la permanenza del vincolo associativo ed il contributo, anche se solo a carattere morale, oggettivamente apprezzabile alla vita ed all'organizzazione del gruppo assicurato da TA OR, seppure ristretto in carcere.
8.3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di 1000,00 Euro.
9. Il ricorso presentato da CI OL OB è infondato e va pertanto rigettato.
9.1. Manifestamente infondato è il primo motivo con il quale il ricorrente ha eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni in considerazione del vizio di motivazione sia dei decreti autorizzativi del Gip, sia dei decreti esecutivi del P.M., sia, infine, dei decreti di proroga.
In merito al primo profilo di doglianza, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni per essersi il giudice delle indagini preliminari limitato a richiamare per relationem la richiesta del pubblico ministero. In prima battuta, mette conto chiarire che, nei decreti autorizzativi (si veda, in particolare, quello del 12 giugno 2002 allegato in copia del ricorso), nel motivare in ordine alla sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato di omicidio in danno di La IN DO, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, il Gip abbia fatto richiamo non solo alla (sola) richiesta del P.M. (esordendo nell'incipit "esaminata la richiesta del P.M."), ma anche all'"attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile dei Catania, meglio indicata nella relazione del 10/6/2002, il cui contenuto si intende in questo atto integralmente richiamato". Il richiamo per relationem riguarda dunque, più che l'atto d'impulso dell'inquirente, l'atto costituente compendio delle prime indagini svolte dalla polizia giudiziaria all'indomani del grave fatto di sangue occorso il 5 giugno 2002, riconducibile ad esponenti del sodalizio mafioso "TA".
Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni vengono di norma disposte nella fase iniziale delle indagini, quando gli elementi in possesso degli indagatori sono limitati e lo strumento viene utilizzato proprio al fine di acquisire ulteriori più chiari e validi elementi;
ne discende che la motivazione non può che essere concisa e ridotta alla indicazione degli elementi essenziali che consentano alle parti ed ai giudici del riesame di vagliare la questione e stabilire la ritualità della disposta intercettazione;
quando pertanto la motivazione del decreto assolva a tale funzione essa si può ritenere congrua e non censurabile (Cass. Sez. 5^, n. 784 del 15/02/2000, Terracciano ed altro, Rv. 215731).
Quanto poi alla motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte regolatrice anche a Sezioni Unite, essa è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (fattispecie concernente provvedimenti di autorizzazione all'intercettazione di conversazioni e di proroga delle originarie autorizzazioni, in relazione ai quali la S.C. ha affermato che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, è sufficiente che dalla lettura del provvedimento si possa dedurre l'"iter" cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se ne possano conoscere i risultati, che devono essere conformi alle prescrizioni di legge, con la precisazione ulteriore, per i provvedimenti di proroga, che essi possono scontare un minore impegno motivazionale quanto ai presupposti, se accertati come ancora sussistenti, ma devono ugualmente dar conto della ragione di persistenza dell'esigenza captativa) (Cass. Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216664).
Anche di recente, si è ribadito che la motivazione "per relationem" dei decreti autorizzativi delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni è legittima quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, l'"iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (Cass. Sez. 5^, n. 24661 del 11/12/2013, Adelfio e altri, Rv. 259867;
Sez. 1^, n. 20262 del 22/04/2010, Serafino Rv. 247209). A tali principi si conforma il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di autorizzazione ad eseguire intercettazioni, laddove dalla pur sintetica motivazione emerge che il giudicante non si è limitato ad operare un mero rinvio, ma ha autonomamente valutato e recepito le risultanze delle indagini condotte dalla polizia giudiziaria.
Manifestamente infondata è anche l'eccezione di inutilizzabilità dei decreti esecutivi del P.M., alla luce delle considerazioni già sopra svolte sub paragrafo 2.1. del considerato in diritto. Infine, quanto al dedotto vizio di motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni, giova ricordare che il decreto di proroga della durata dell'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni non richiede alcuna motivazione allorché risponda a tutti i requisiti del decreto autorizzativo originario, rinviando ad esso implicitamente per ogni necessaria indicazione (fattispecie relativa a provvedimento assunto nell'ambito di indagini per delitti di criminalità organizzata) (Cass. Sez. 1^, n. 2612 del 20/12/2004, P.G. in proc. Tornasi ed altri, Rv. 230453; Sez. 3^, n. 2778 del 03/09/1999, Pasimeni M, Rv. 214791).
9.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla valutazione ed utilizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e del contenuto delle intercettazioni, acriticamente ritenuti attendibili ed utilizzabili.
Ed invero, le censure mosse con tale motivo di ricorso sono, per un verso, del tutto generiche, in quanto non evidenziano i passaggi criticati delle dichiarazioni dei collaboratori e delle captazioni nè gli specifici motivi per i quali esse dovrebbero ritenersi non utilizzabili ai fini del giudizio di responsabilità; per altro verso, sono volte a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze processuali, confrontandosi direttamente con il materiale probatorio, anziché dedurre vizi logico argomentativi rilevabili nella sede di legittimità, richiamate le considerazioni già sopra svolte in relazione ai ricorsi presentati da altri imputati (si vedano le argomentazioni svolte sub paragrafo 2.2. del considerato in diritto).
In ogni caso, i giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità di CI OL OB per partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo A), tenuto conto della condanna definitiva per adesione alla medesima organizzazione in un periodo storico antecedente (sino al giugno 2001), delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia SI OR, RI NT, AT FO, TI IA, AN SE, La NA IO (seppure relative al periodo antecedente) e, soprattutto, delle dichiarazioni di IL SE, attinenti proprio al periodo oggetto di contestazione, riscontrate specificamente del contenuto di alcune conversazioni. Operata una valutazione congiunta della sentenza oggetto di ricorso e di quella di primo grado - espressamente richiamata nell'incipit, così da formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. Sez. 3^, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) -, la motivazione svolta a sostegno della condanna di CI OL OB per partecipazione ad associazione mafiosa si appalesa dunque adeguata, in quanto aderente alle risultanze delle prove assunte nel processo, conforme a logica, rispondente alle regole processuali vigenti ed ai consolidati principi di diritto espressi da questa Corte di legittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni provenienti da coimputato o imputato in procedimento connesso.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 c.p.p. possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente (Cass. Sez. 1^, n. 1263 del 20/10/2006, Alabiso Rv. 235800), devono essere individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (Cass. Sez. 3^, n. 3255 del 10/12/2009, Genna Rv. 245867) e possono essere costituiti anche dalle dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), (Cass. Sez. 1^, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237867). Alcuna censura può dunque essere fondatamente mossa avverso la decisione in verifica, laddove si è confermato il giudizio di responsabilità sulla base delle dichiarazioni accusatorie del collaborante IL SE e degli specifici riscontri, di natura certamente individualizzante, costituiti dalla precedente condanna del ricorrente per partecipazione al medesimo gruppo criminale e, soprattutto, dalle emergenze delle captazioni.
9.3. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso con il quale si è dedotta la violazione di legge penale e processuale sia in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sia nella individuazione del reato più grave ai fini della commisurazione della pena ai sensi dell'art. 81 cpv c.p..
Quanto al primo aspetto, gli argomenti spesi dal ricorrente si risolvono in censure squisitamente di merito non deducibili nella sede di legittimità.
D'altronde, i giudici di merito hanno motivato il diniego delle invocate attenuanti sulla scorta dei precedenti penali dell'imputato, del disvalore penale dei fatti, dell'offensività degli stessi e del marcato allarme nella collettività, pervenendo, ad una conclusione conforme ai consolidati principi espressi in materia da questa Corte, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Cass. Sez. 3^, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900).
Quanto al secondo aspetto, va evidenziato che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di reato continuato la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Cass. Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, P.G. in proc. Ciabotti e altro, Rv. 255347). Correttamente, la Corte territoriale ha pertanto stimato più grave il reato di estorsione aggravata rispetto a quello di partecipazione ad associazione mafiosa, avuto riguardo alla pena edittale prevista per le fattispecie incriminatrici de quibus.
Quanto all'ultimo profilo di doglianza, ferma l'inammissibilità del motivo per totale genericità dei profili rilevanti, giova evidenziare come la mancata valutazione da parte dei giudici di merito della richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione fra i fatti oggetto del presente procedimento ed il reato di partecipazione ad associazione mafiosa oggetto del procedimento cd. CA potrà essere emendata nella sede esecutiva, avanzando istanza ai sensi dell'art. 671 c.p.p.. 9.4. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
10. Il ricorso presentato da IA LI è infondato e va pertanto rigettato.
10.1 Il primo motivo con il quale si è dedotta l'inutilizzabilità delle intercettazioni è manifestamente infondato alla luce delle argomentazioni già sopra svolte sub paragrafo 2.1. del considerato in diritto, che qui si richiamano integralmente.
10.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione di legge processuale, in relazione all'art. 500 c.p.p., art. 357 c.p.p., comma 2, e art. 351 c.p.p., ed il vizio di motivazione in ordine alle modalità di acquisizione della prova testimoniale di BI SE, per avere il giudicante di primo grado consentito al pubblico ministero di contestare al teste il contenuto del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese in indagini, andato perduto e ricostruito ai sensi dell'art. 113 c.p.p.. Il motivo è infondato per una serie di ragioni.
In primo luogo, giova porre in risalto come il ricorrente non abbia precisato in quali parti le dichiarazioni rese da BI durante l'esame dibattimentale siano da ritenere inutilizzabili in quanto frutto delle contestazioni compiute sulla base di un atto viziato - id est il verbale di s.i.t. oggetto di ricostituzione -, ne' abbia esplicitato i riverberi sulla decisione dell'eccepito vizio, sì da poter apprezzare la rilevanza dell'eccezione sollevata. In altri termini, trattatasi di motivo generico, in quanto tale inammissibile. Ad ogni buon conto, il Collegio non può fare a meno di notare che - come ben esplicitato nelle pagine 176 e seguenti della sentenza in verifica -, il pubblico ministero ha proceduto alla ricostituzione del verbale di sommarie informazioni rese dal teste BI in fase di indagini, seguendo l'articolata procedura definita dal Tribunale con apposite ordinanze assunte nel corso del dibattimento e, dunque, nel pieno contraddittorio delle parti. In particolare, l'atto è stato formato ex novo sulla base del testo della deposizione di BI salvato sul computer della Questura in uso al verbalizzante nonché riportato pedissequamente, fra le virgolette, nella comunicazione di notizia di reato, previa assunzione in aula della testimonianza dei due verbalizzanti BU e BE in merito alla perfetta corrispondenza all'originale cartaceo della copia salvata sul file informatico, dando altresì atto del mancato disconoscimento da parte dello stesso BI IA NT del contenuto del verbale ricostruito a lui contestato da parte del P.M. nel corso della deposizione testimoniale.
Nessuna censura può dunque essere fondatamente mossa in relazione alla procedura di ricostituzione dell'atto mancante, in quanto operata in perfetto ossequio al disposto dell'art. 113 c.p.p.. Del resto, secondo i principi espressi da questo giudice di legittimità, la previsione normativa del potere del giudice di stabilire le modalità di ricostituzione degli atti mancanti non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attività di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista (Cass. Sez. 2^, n. 1207 del 11/12/2008 - dep. 13/01/2009, Friuli e altro, Rv. 242749).
Nessun pregio ha dunque l'assunto difensivo secondo cui il verbale così ricostituito non avrebbe potuto essere utilizzato in quanto non vi sarebbe garanzia della rispondenza del contenuto dell'atto così formato rispetto a quello dell'originale, non potendo essere assunte le dichiarazioni dei pubblici ufficiali verbalizzanti in merito al tenore delle dichiarazione del teste, stante il divieto di testimonianza ex art. 195 c.p.p., comma 4. Alla stregua del chiaro disposto normativo dell'art. 113 del codice di rito, la ricostituzione dell'atto mancante costituisce una procedura eccezionale volta a reintegrare un atto altrimenti non recuperabile, che si svolge con libertà di forme, secondo le istruzioni fissate dal giudicante. Nel caso di specie - come si è sopra già dato atto -, la ricostituzione del verbale di s.i.t. è avvenuta sulla base della minuta informatica salvata sul computer dell'ufficio e riportata alla lettera (fra virgolette e non per sintesi) nella c.n.r., i due pubblici ufficiali hanno confermato l'assoluta identità fra la minuta del verbale salvata su computer ed il verbale originale e lo stesso dichiarante non ha messo in dubbio la rispondenza delle dichiarazioni oggetto di contestazione a quelle rese nella fase delle indagini preliminari. In tale contesto, non v'è materia per dubitare della attendibilità di quanto dichiarato in dibattimento dai due pubblici ufficiali verbalizzanti in merito alla perfetta sovrapponibilità fra la copia informatica salvata sul computer e quella controfirmata dal teste sentito in indagini, fra l'altro implicitamente confermata dallo stesso dichiarante;
ne' può fondatamente sostenersi che vi sia stata una violazione del disposto dell'art. 195, comma 4, del codice di rito, dal momento che i verbalizzanti hanno riferito non in ordine al tenore delle dichiarazioni rese da BI, ma soltanto in merito alla coincidenza fra la copia informatica e l'atto originale. Sulla scorta di tali premesse, del tutto ritualmente il Tribunale ha ammesso le contestazioni delle emergenze del verbale di s.i.t. di BI SE così ricostituito e correttamente ha utilizzato ai fini della decisione le dichiarazioni rese dal teste a seguito delle contestazioni medesime. Come questa Corte regolatrice ha difatti chiarito, gli atti ricostruiti ai sensi dell'art. 113 c.p.p., tengono luogo a tutti gli effetti degli atti originali dispersi e la loro presenza nel fascicolo trae legittimazione dal titolo in base al quale l'originale avrebbe dovuto essere presente (Cass. Sez. 6^, n. 4121 del 17/01/2007, Mancuso, Rv. 236571). 10.3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione di cui al capo C1).
Nel sostenere che, dal contenuto della captazione n. 1063 dell'11 luglio 2002, si evince che BI non aveva subito alcuna coartazione ma si era semmai avvantaggiato del potere d'intimidazione dell'associazione per realizzare propri interessi, il ricorrente propone una rilettura delle emergenze delle investigazioni e non denuncia nessuno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto, il che, secondo il costante orientamento di questa Corte, rende inammissibile il ricorso per cassazione (Cass. Sez. 6^, n. 43963 del 30/09/2013, P.C., Basile e altri, Rv. 258153).
D'altronde, la Corte di merito - anche tenuto conto della richiamata pronuncia di primo grado - ha svolto un'ampia e puntuale motivazione in ordine agli elementi probatori sulla base dei quali ha ritenuto integrata la responsabilità del ricorrente in ordine al concorso nella estorsione in danno di BI IA ON, evidenziando come le dichiarazioni della persona offesa in merito al fatto di essere stata costretta a consegnare a titolo gratuito diversa merce a tale OR e ad altri soggetti a lui legati, quale "compenso" per l'"intermediazione" con il proprio creditore samperi, trovino solidi riscontri esterni individualizzanti nel contenuto di plurime captazioni in particolare, le nn. 1102 e 1105 dell'11 luglio 2002 (fra IA LI e NO OR da cui si evince che essi si recavano da BI a prendere capi d'abbigliamento), la n. 2227 del 7 agosto 2002 fra giuffrida e NO OR e le nn. 5451 e 5454 dell'8 novembre 2002 fra NO OR e IA LI (da cui emerge che essi si recavano a ritirare capi d'abbigliamento da BI IA ON).
Nessuna censura logico giuridica può essere fondatamente mossa all'apparato argomentativo svolto dalla Corte distrettuale allorché ha escluso la sussistenza dei presupposti per configurare in capo alla persona offesa BI il ruolo di concorrente esterno all'associazione per delinquere rilevando che, dalle intercettazioni, emerge in modo netto come BI, dopo essersi rivolto a personaggi malavitosi per avere il loro aiuto al fine di sottrarsi alle esose richieste dell'ex collaboratore samperi, era poi rimasto vittima delle richieste estorsive degli esponenti dello stesso clan. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte di merito ha fatto buon governo dei consolidati principi in materia di concorso esterno in associazione mafiosa, alla stregua dei quali il ruolo di "concorrente esterno" può essere riconosciuto a colui il quale, pur non essendo inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, di natura materiale o morale, che abbia, altresì, una effettiva rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, rilevando quale condizione necessaria per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo (Cass. Sez. 6^, n. 47081 del 24/10/2013, Malaspina Rv. 258028; Cass. Sez. 6^, n. 29458 del 26/06/2009, Rv. 244471). Sotto il profilo soggettivo, il dolo del concorso esterno in associazione di tipo mafioso presuppone che l'agente, pur sprovvisto dell'affectio societatis" e cioè della volontà di fare parte dell'associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa, rendendosi conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa, all'interno della quale i membri effettivi devono poter contare sull'apporto vantaggioso del concorrente esterno (Cass. Sez. 2^, n. 34979 del 17/05/2012, Di EL e altri, Rv. 253657). Orbene, da nessun elemento evidenziato dal ricorrente emerge la sussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, per affermare che BI, allorché decideva - sventuratamente - di rivolgersi ad esponenti della consorteria criminale per avere un aiuto al fine di fare fronte alle insistenti pretese del creditore samperi, trovandosi poi, suo malgrado, a subire le reiterate richieste di consegnare gratuitamente merce agli esponenti del clan, abbia inteso fornire un contributo, concreto e specifico, consapevole e volontario, di natura materiale o morale, alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione. Nè la prova del concorso esterno in associazione mafiosa potrebbe essere fondata - come invece assume il ricorrente - sulla base del fatto che BI è stato condannato per il reato di intestazione fittizia di beni di persone legate al clan in oggetto, e ciò sia per la totale genericità dell'argomentazione proposta, sia perché si tratta, in ogni caso, di vicenda successiva ai fatti oggetto del presente procedimento, insuscettibile di assumere una rilevanza probatoria "retroattiva" ai fini della prova del reato de quo. 10.4. Palesemente infondato è anche il quarto motivo, con il quale il ricorrente deduce il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello confermato la condanna di IA LI in relazione al reato di estorsione di cui al capo C1) nonostante la mancata acquisizione al fascicolo dibattimentale dell'album sottoposto in visione al teste persona offesa, in quanto andato irrimediabilmente perduto.
Ed invero, stando allo stesso assunto difensivo, il teste BI non aveva riconosciuto IA LI nel fascicolo fotografico sottopostogli (riconoscendo di contro altri coimputati), di tal che l'eccezione si appalesa del tutto irrilevante, non essendo stato il riconoscimento fotografico (giusta l'esito negativo) utilizzato quale elemento a carico.
10.5. Inammissibile è anche il motivo con il quale il ricorrente ha eccepito la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in ordine alla conferma della condanna per il reato di estorsione di cui al capo F1).
Il ricorrente svolge invero considerazioni tutte in fatto, con le quali contesta la natura intimidatoria delle richieste come evinta dai giudici di merito sulla base del tenore delle intercettazioni ambientali disposte sull'auto di CA LI, con ciò proponendo una rilettura delle risultanze probatorie valutate ai fini della decisione non ammessa nella sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis Cass. Sez. 6^, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 2^, n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893). Del resto, la Corte territoriale si è fatta carico di rispondere alle doglianze difensive ed, in particolare, ha evidenziato che il quadro probatorio si fonda sulle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia AN SE e La NA IO e, soprattutto, sul tenore di diverse intercettazioni, da cui emerge che IA LI sia era recato più volte presso l'esercizio commerciale "La Mongolfiera" per riscuotere i ratei del "pizzo", mentre la persona offesa MM ET, pur negando nel corso dell'esame dibattimentale di essere stato vittima di un'estorsione, ha comunque confermato di avere intrattenuto rapporti di natura "commerciale" con IA LI, che ha riconosciuto fotograficamente. Risponde, del resto, all'id quod plerumque accidit che la persona offesa di un reato connotato da atti intimidatori - come appunto l'estorsione -, per di più commesso in un pacifico contesto di tipo mafioso - giusta anche la contestata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 -, possa avere timore a riferire l'esatta dinamica dei fatti per paura di azioni ritorsive in danno proprio e dei familiari e, pertanto, si limiti ad ammettere dinanzi all'autorità giudiziaria ciò che ritenga di non poter negare per la sussistenza di fonti di prove autonome, nella specie di avere intrattenuto relazioni interpersonali con gli autori del misfatto, seppure asseritamente per causa lecita. Causa lecita che risulta, di contro, recisamente smentita dalle risultanze delle altre prove acquisite nel processo.
10.6. Parimenti inammissibile è anche l'ultimo motivo con il quale il ricorrente ha eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di commisurazione della pena.
Le argomentazioni svolte a sostegno delle doglianze sono invero in tutto generiche e comunque si sviluppano sul piano della confutazione delle valutazioni compiute dai giudici di merito alla luce del prudente apprezzamento - di cui hanno comunque fornito riscontro argomentativo -, e dunque consistono in censure non deducibili nella sede di legittimità.
10.7. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
11. Il ricorso presentato da LI RA è privo di fondamento e va pertanto rigettato.
11.1. Infondato è il primo motivo di ricorso con il quale si è dedotto il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello riprodotto pedissequamente, con la tecnica del "copia incolla", la motivazione della sentenza di primo grado.
In linea generale, deve essere premesso che la compilazione della motivazione del provvedimento mediante la censurata tecnica del cd. "copia e incolla" - operazione resa possibile dalla moderna tecnologia informatica - si traduce, nella sostanza, nella redazione di una motivazione per relationem, laddove l'atto, anziché essere richiamato, viene testualmente trascritto nel provvedimento che lo "richiama".
Ne discende che, allorché la sentenza di secondo grado si limiti riprodurre pedissequamente il contenuto della decisione appellata, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione a censura delle soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, l'apparato argomentativo, pur formalmente presente, risulta nella sostanza meramente apparente, integrando una radicale carenza di motivazione.
Al fine di appurare se la Corte d'appello abbia o meno assolto l'obbligo di motivazione è dunque necessario verificare se, nella sentenza confermativa della decisione di primo grado, il tenore di questa sia stato pedissequamente riprodotto senza alcuna autonoma valutazione critica - così da integrare una motivazione solo apparente e dunque nella sostanza radicamente omessa -, ovvero se, nonostante il richiamo o la trascrizione - integrale o parziale - della motivazione della sentenza appellata, possano ravvisarsi i presupposti per la cd. motivazione per relationem ammessa dalla giurisprudenza di legittimità a determinate condizioni. A tale proposito, deve invero essere rammentato che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire in diverse occasione, pronunciandosi anche a Sezioni Unite, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Cass. Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216664). Sulla scorta di tali condivisibili principi, al fine adempiere l'obbligo di motivazione, il giudice della impugnazione non può limitarsi a riprodurre integralmente il testo della sentenza appellata, ma deve farsi carico di argomentare sulle specifiche censure dedotte con l'atto d'impugnazione con autonome considerazioni critiche e di esternare le ragioni logiche che lo hanno portato a ritenere le stesse infondate;
diversamente opinando ne risulterebbe compromessa la natura di organo d'impugnazione, chiamato ad operare un controllo di secondo grado di legittimità e di merito sulla decisione di primo grado. Come questa Corte regolatrice ha difatti chiarito, la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione se si limita a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi, non potendosi in tal caso evocare lo schema della motivazione "per relationem" (Cass. Sez. 6^, n. 49754 del 21/11/2012, Casulli e altri, Rv. 254102). 11.2. Fissati tali paletti ermeneutici, ritiene il Collegio che, nella sentenza in verifica, seppure ha riportato alla lettera ampi stralci della sentenza appellata (dopo avere peraltro preannunciato nell'incipit del provvedimento di condividere integralmente l'iter logico giuridico svolto dal primo decidente), la Corte territoriale abbia, nondimeno, dato conto delle doglianze mosse nell'atto d'appello ed abbia poi fornito un'autonoma risposta ad esse. Quale risultato di tale modalità redazionale, la sentenza risulta compilata in uno stile non omogeneo - una sorta di patchwork -, laddove riporta interi stralci del provvedimento in verifica inframezzati da inserti contenenti autonome ed originali considerazioni dell'organo della impugnazione. Tuttavia, la motivazione della sentenza impugnata, seppure compilata in una forma non sempre coerente, non può ritenersi omessa ne' solo apparente, laddove risponde alle censure dedotte con l'atto d'appello con argomentazioni autonome rispetto a quelle già fornite dal Tribunale, in relazione tanto al reato di cui al capo H), quanto al reato sub capo U).
A ciò si aggiunga che, diversamente dalla sentenza di primo grado, la decisione oggetto di ricorso da conto delle dichiarazioni rese dal collaboratore IL SE, determinatosi a collaborare con la giustizia in epoca successiva alla pronuncia del provvedimento appellato.
11.3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale si è dedotto il vizio di motivazione: a) per avere la Corte confermato la condanna di LI RA in relazione alla violenza privata (capo H della rubrica), nonostante l'inattendibilità della persona offesa IN NT e l'inutilizzabilità della ricognizione fotografica compiuta dal medesimo, in quanto eseguita senza le garanzie prescritte dal codice di rito e stante l'omessa produzione a dibattimento degli album fotografici sottoposti al teste;
b) per avere la Corte confermato la condanna di LI RA in ordine all'imputazione di cui al capo U), sulla base del solo riconoscimento fotografico compiuto dalla persona offesa ELvia IC, non nella prima deposizione ma nella seconda, in condizioni "latamente suggestive", e delle dichiarazioni rese dal collaborante IL SE, travisate nel loro contenuto da parte dei giudici di merito.
Dalla sintesi dei motivi di doglianza appena compiuta emerge con evidenza come le censure svolte si sviluppino tutte sul piano della valutazione di merito compiuta nella sentenza impugnata ed in quella oggetto di appello (salvo quanto si dirà in merito al riconoscimento fotografico), proponendo un apprezzamento della affidabilità soggettiva delle persone offese e del collaborante IL SE e/o del contenuto delle loro dichiarazioni alternativo rispetto a quello operato dai giudici di primo e di secondo grado, censure non deducibili in questa sede. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis Cass. Sez. 6^, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 2^, n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893).
11.4. Ad ogni buon conto, la Corte di merito ha richiamato le motivazioni svolte nella sentenza appellata - che ha dichiarato di condividere e fare proprie -, nelle quali il giudice di prime cure ha approfonditamente trattato il tema della credibilità soggettiva e della attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IL SE e si è fatto carico di dare risposta alle specifiche doglianze afferenti la contestata attendibilità delle persone offese IN NT e ELvia IC, facendo applicazione di consolidati principi giurisprudenziali.
Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 c.p.p. possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente (Cass. Sez. 1^, n. 1263 del 20/10/2006, Alabiso Rv. 235800), devono essere individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (Cass. Sez. 3^, n. 3255 del 10/12/2009, Genna Rv. 245867) e possono essere costituiti anche dalle dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), (Cass. Sez. 1^, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237867). 11.5. Con particolare riguardo al reato di estorsione in danno di ELvia IC titolare del negozio "La cittadella" (capo U), la Corte territoriale ha affrontato lo specifico tema della attendibilità della persona offesa, che aveva riconosciuto in fotografia LI RA solo nella seconda occasione nella quale era stata sentita. In risposta alle specifiche censure difensive, la Corte d'appello ha ritenuto le dichiarazioni rese da ELvia IC attendibili, in quanto circostanziate nel delineare le modalità dell'illecito agire di cui era vittima, nell'indicare i responsabili (seppure con alcune reticenze tipiche delle dichiarazioni afferenti appartenenti a sodalizi criminali descrittive degli elementi essenziali della fattispecie) e, soprattutto, nel descrivere la specifica condotta di "esattore" del "pizzo" posta in essere dal LI RA, il quale gli aveva proposto uno "sconto" sulle somme da pagare. La Corte ha quindi ritenuto convincente la delucidazione fornita dal ELvia IC in merito all'iniziale silenzio serbato quanto al coinvolgimento di LI RA nel reato, laddove - come spiegato dalla persona offesa -, da un lato, il ricorrente si era presentato in un momento assai prossimo alla sua audizione da parte degli inquirenti;
dall'altro lato, in un primo tempo non aveva ritenuto rilevante la condotta dell'imputato, in quanto non aveva fatto seguito alla sua richiesta di consegnare il denaro.
Nessuna censura può essere fondatamente mossa al percorso logico giuridico seguito dai giudici di merito, i quali, per un verso, hanno sottoposto le dichiarazioni del ELvia IC ad un attento vaglio di attendibilità, in ossequio ai principi dettati da questa Corte anche a Sezioni Unite nella sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214; per altro verso, hanno stimato ragionevole e non indicativo di inaffidabilità il mancato coinvolgimento di LI RA nella prima audizione da parte della P.G.. Risponde, del resto, ad una comune massima d'esperienza che un teste persona offesa di un fatto criminoso connotato da modalità intimidatorie, per di più in un contesto di mafia - quale appunto l'estorsione de qua, giusta anche l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 -, possa determinarsi ad osservare la massima prudenza e, quindi, avere un'iniziale titubanza ad accusare un soggetto la cui condotta, vista la prossimità temporale degli eventi rispetto a quando sia sentito dagli inquirenti, non abbia ancora avuto tempo di apprezzare in tutte le sue implicazioni criminali. D'altronde, i giudici di merito hanno posto l'accento sul fatto che il quadro probatorio a carico di LI RA si fonda, oltre che sulle dichiarazioni della persona offesa, anche sulle credibili e circostanziate propalazioni del collaborante IL SE (che ha riferito, riferendosi all'estorsione della Cittadella, che LI RA "andava a riscuoterla"), corroborate dalle risultanze obbiettive delle captazioni.
Nè la tenuta del complessivo quadro probatorio può ritenersi minata dal fatto che non siano stati acquisiti agli atti i fascicoli fotografici riconosciuti da ELvia IC. Ed invero, ferma la necessità di acquisire al fascicolo dibattimentale gli album sottoposti al teste al fine di operare il vaglio sulla attendibilità e sulla portata probatoria del positivo riconoscimento fotografico compiuto in indagini - richiamate sul punto le considerazioni già sopra svolte nei paragrafi 6.2. e 6.3. del considerato in diritto -, nel caso di specie, va posto in risalto come, nel corso del dibattimento, ELvia IC abbia confermato che il personaggio che si era presentato per ultimo in azienda per proporgli uno "sconto" sul "pizzo" era stato l'imputato LI RA, oggetto anche di un riconoscimento fotografico: risulta evidente come tale elemento non sia l'unico determinante a carico, ma rappresenti soltanto uno dei tasselli dell'accusa, rimosso il quale il quadro probatorio rimane comunque solido ed autoportante. 11.6. Con specifico riferimento alla violenza privata aggravata di cui al capo H) in danno di IN NT, i giudici di merito hanno evidenziato come l'imputazione de qua risulti strettamente connessa alla estorsione di cui al capo E) e alla violenza privata aggravata di cui al capo G), imputazioni fondate sulle dichiarazioni delle persone offese IN NT (con riconoscimento fotografico) e IN LI, sulle dichiarazioni dell'Isp. ZZ, del teste NI IO e RG ON (acquisite ex art. 512 c.p.p.), su quanto dichiarato dai collaboratori LL NT, SI OR, GI IL, TI IA, AT FO, AN SE e La NA IO nonché sul contenuto di alcune intercettazioni. Con specifico riguardo al reato ascritto al ricorrente, i giudici di merito hanno esaminato la deposizione di ZZ quanto alla dinamica del fatto e le dichiarazioni rese dalla persona offesa IN NT, con unito riconoscimento fotografico.
L'apparato argomentativo svolto sulla base di tale articolato quadro probatorio - conforme alle risultanze degli atti ed immune da vizi logico giuridici - non può ritenersi scalfito dalla mancata acquisizione agli atti del processo dei fascicoli fotografici sottoposti al teste IN NT. Ferma la necessità di acquisire agli atti gli album fotografici sottoposti al teste in indagini per poter apprezzare appieno l'affidabilità e la portata del positivo riconoscimento, nella specie, la mancata acquisizione degli album assume rilevanza minima ai fini della decisione. Non può invero sottacersi come la persona offesa IN NT, nel corso dell'esame, abbia indicato l'autore della condotta violenta in proprio danno (sostanziatasi nel perquisirlo, nel sottrargli la chiave dell'auto ed il telefono cellulare e quindi nel condurlo nel parco ove lo attendevano IL IO e La IN DO) espressamente in LI RA (aggiungendo, fra l'altro, che egli si era presentato in altre occasioni presso la propria ditta, talvolta in compagnia di IL IO, per sollecitare il pagamento delle somme). Significativo è che IN NT, durante l'esame dibattimentale, abbia dichiarato a chiare lettere che era stato sentito dalla P.G. una sola volta e che, già prima di compiere il riconoscimento fotografico, conosceva il nome e cognome - appunto LI RA - della persona presentatasi presso gli uffici della propria ditta. Tale circostanza è confermata per tabulas da quanto scritto nel verbale di P.G. - atto pubblico facente fede sino a querela di falso -, nel quale viene dato atto del fatto che il riconoscimento fotografico veniva compiuto dopo che erano già state raccolte le dichiarazioni del teste persona offesa. Nè a diversa conclusione è legittimo pervenire alla luce della contestazione compiuta dal difensore nel corso dell'esame dibattimentale (si veda sul punto la trascrizione riportata nel ricorso, privo di numerazione delle pagine), laddove dalla frase verbalizzata nel s.i.t. - appunto oggetto di contestazione - "alla fine del mese di aprile si presentò presso la nostra azienda tale RA da me riconosciuto in fotografia per LI RA" non si può evincere con certezza che, prima del riconoscimento, IN NT ignorasse il nome completo della persona poi riconosciuta, in quanto, per un verso, la frase potrebbe essere stata verbalizzata nell'atto in modo impreciso o parziale;
per altro verso, la conclusione difensiva si pone in evidente contrasto con quanto attestato nello stesso verbale (e cioè che gli album furono sottoposti al teste soltanto all'esito delle dichiarazioni) e con la netta affermazione resa dal teste in udienza.
Un'ulteriore conferma della correttezza della identificazione si trae dal dato, evidenziato dai giudici di primo e di secondo grado, rappresentato dalla pacifica vicinanza di LI RA a IL IO, cioè proprio al soggetto indicato da IN NT quale persona cui si accompagnava il ricorrente nelle "visite" presso la sua azienda.
Alla stregua di quanto sopra, si deve dunque concludere che il positivo riconoscimento fotografico rappresenta un elemento ulteriore rispetto ad un quadro probatorio già completo ed autosufficiente, di tal che la mancata acquisizione degli album fotografici non è tale da inficiare la validità del giudizio di colpevolezza. 11.7. Infine, alcun vizio argomentativo è ravvisabile nella conclusione della Corte territoriale allorché ha ritenuto insussistenti i presupposti per configurare in capo agli IN il ruolo di imprenditori "collusi" con la societas sceleris. A tale riguardo, nella motivazione della sentenza oggetto di ricorso si legge "Ad avviso della Corte, nella condotta degli IN non vi sono minimamente gli estremi di quella tipica degli imprenditori "amici" dell'organizzazione mafiosa. Infatti: 1) sono rimasti succubi per anni del "pizzo" pagandolo per anni;
2) ad un certo punto essi rifiutano di continuare a pagare e perciò subiscono pesanti ritorsioni personali e patrimoniali;
3) indi vanno a denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine; 4) in dibattimento entrambi gli IN non solo non si trincerano dietro "non so" o non ricordo", ma fanno espressamente nomi e cognomi dei soggetti coinvolti nei reati commessi in loro danno e li riconoscono;
5) se davvero gli IN fossero stati "collusi", non si comprenderebbe perché mai l'appalto in questione doveva essere tolto loro ed attribuito alla ditta RG. Tutti i dati processuali confermano che gli IN in questa vicenda sono stati vittime e non complici". Ritiene il Collegio che, dai fatti come sopra ricostruiti - non essendo stata comunque mossa alcuna censura sul punto -, non emergano gli elementi che, questa Corte regolatrice, ha avuto modo di delineare quali tipizzanti la figura del c.d. imprenditore colluso. In particolare, si è affermato che, in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, deve ritenersi "colluso" l'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della "affectio societatis", instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità (ex plurimis Cass. Sez. 6^, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello, Rv. 256740).
Nel caso di specie, fa invero difetto il dato qualificante il concorso esterno in associazione mafiosa (ed a maggior ragione la partecipazione alla stessa associazione), vale a dire il rapporto sinallagmatico con il gruppo criminale, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità. Secondo la convincente motivazione svolta dai giudici di merito sul punto, gli IN non traevano infatti alcun vantaggio dall'operato del gruppo criminale atteso che, se fosse vero il contrario, mai l'appalto della Deutsche Post sarebbe stato loro tolto per essere affidato ad altra ditta (significative in tale senso sono le parole di IN NT rese alla P.G. il 21 giugno 2002 oggetto di contestazione "loro dissero anche chiaramente che se io non accettavo mi avrebbero levato il lavoro e così è stato"). Non si può dunque affermare che gli imprenditori abbiano tratto dal sodalizio alcuna utilità di natura economica o commerciale, di tal che manca uno degli elementi integranti la "collusione" penalmente rilevante.
11.8. Nel resto, la valutazione di attendibilità del teste IN NT è stata censurata dal ricorrente con considerazioni tutte di merito, volte a sovrapporre una diversa valutazione a quella, adeguatamente argomentata, dei giudici di merito.
Ciò vale, in particolare, quanto alla dedotta inattendibilità del teste IN NT in quanto soggetto ritenuto responsabile di omicidio, incendio ed estorsione aggravati dal metodo mafioso, laddove la Corte territoriale ha confermato il giudizio di credibilità soggettiva e di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, osservando, per un verso, che la narrazione dell'episodio criminoso sub capo H) è intrinsecamente credibile, in quanto internamente logica nonché confermata da altri dati probatori ricavabili dalle dichiarazioni del collaborante LL NT e dei testi IN LI e Isp. ZZ;
per altro verso, che l'eventuale coinvolgimento dell'IN NT in un fatto omicidiario e nell'estorsione ai danni di una ditta operante in altra zona del paese, in un periodo di tempo diverso e successivo a quello dei fatti oggetto di accertamento, non è tale da inficiarne l'attendibilità, ben potendo la persona offesa essersi indotta a commettere i fatti delittuosi in corso di accertamento, dopo essere stato estromesso dalla gestione della sua azienda.
Nessun vizio logico giuridico è dunque ravvisabile nel ragionamento svolto dalla Corte laddove, secondo l'insegnamento di questa Corte, ai fini della valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, non trovano applicazione le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa penetrante e rigorosa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Cass. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214). Penetrante verifica che, come sopra già dato atto, i giudici di merito risultano avere compiuto svolgendo una motivazione adeguata e conforme a logica e diritto.
11.9. Infondato è anche l'ultimo motivo con il quale il ricorrente ha eccepito la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione, in ordine:
- alla ritenuta sussistenza dei presupposti delle circostanze aggravanti di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 e n. 3, quanto al reato sub capo U, e delle circostanze aggravanti di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e art. 339 c.p., comma 1, quanto al reato sub capo H;
- alla mancata qualificazione come tentata della estorsione di cui al capo U). Ritiene invero il Collegio che le conclusioni dei giudici di merito siano conformi ai consolidati principi espressi da questo giudice di legittimità.
In primo luogo, del tutto corretta è la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 quanto ai capi H) e U), laddove tanto l'estorsione quanto la violenza privata (finalizzata a proseguire l'attività estorsiva di cui al capo F) ascritte a LI RA erano chiaramente orientate a favorire l'attività dell'associazione mafiosa, il cui programma criminoso vedeva al primo posto proprio la perpetrazione di estorsioni in danno di esercizi commerciali.
D'altra parte, la Corte di merito ha evidenziato come la vicinanza di LI RA ad un personaggio di spessore dell'organizzazione criminale quale IL IO, il quale non faceva mistero con il ricorrente della sua partecipazione al gruppo criminale, rende manifesto come LI RA partecipasse ai fatti di estorsione e di violenza privata ben consapevole di agevolare l'attività di un sodalizio mafioso. Il che rende evidente l'integrazione della circostanza aggravante in parola, laddove, secondo il costante insegnamento di questo giudice di legittimità, essa può invero qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale (Cass. Sez. 6^, n. 31437 del 12/07/2012, SI e altro, Rv. 253218). Conforme ai principi affermati da questo giudice di legittimità è la ritenuta integrazione dell'aggravante di cui all'art. 339 c.p. (in ordine al reato suo capo H), dal momento che, perché ricorra la circostanza aggravante della minaccia o violenza commessa da più persone riunite, di cui all'art. 339 c.p., è sufficiente che il reato sia commesso da due persone (Cass. Sez. 6^, n. 1872 del 29/10/2008, La Torre, Rv. 242639). Altrettanto corretta è la ravvisata sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 (quanto al reato di cui al capo U), laddove, secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, LI RA non si limitava a partecipare alla fase finale della condotta criminosa, proponendo alla vittima uno "sconto" sul "pizzo" da pagare, ma concorreva nella intera vicenda estorsiva alla quale avevano preso parte diversi concorrenti, il che rende evidente l'integrazione della circostanza aggravante dell'avere concorso nel fatto più persone riunite. Come questa Corte ha difatti chiarito, in tema di estorsione, la circostanza aggravante delle "più persone riunite" sussiste anche quando l'intervento dei concorrenti non si verifichi in un unico contesto, ma in momenti diversi, purché le diverse condotte risultino tutte parimenti finalizzate all'intimidazione della vittima (Cass. Sez. 6^, n. 197 del 15/12/2011, Cava Rv. 251492). Parimenti condivisibile è l'applicazione nella specie della circostanza aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3, atteso che, come questo giudice di legittimità ha affermato, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso si estende anche ai concorrenti (Cass. Sez. 6^, n. 41514 del 25/09/2012, Adamo ed altri, Rv. 253807).
Infine, alcun pregio ha l'argomentazione difensiva concernente l'erronea qualificazione del fatto quale estorsione tentata anziché consumata. Come si è sopra fatto cenno, secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito - supportata da adeguata e logica motivazione -, i singoli episodi di esazione e di richiesta di denaro costituivano (così come contestato) manifestazioni di un'unica condotta criminosa, di tal che devono rispondere del delitto consumato, e non solamente tentato, sia coloro i quali ricevevano il denaro, sia coloro i quali, come LI RA, si limitavano a richiederlo, trattando modalità nuove ed un ammontare diverso delle somme da riscuotere, in quanto condotte tutte legate tra loro a realizzare un'unica vessazione in danno della vittima. Ineccepibile è allora il ragionamento compiuto dal Tribunale e dalla Corte territoriale: "l'essersi presentato" il LI RA al ELvia IC con la proposta di uno "sconto" rispetto all'entità del "pizzo" già in precedenza pagato dalla persona offesa, saldandosi senza soluzioni di continuità alle condotte estorsive precedentemente poste in essere ed anzi presupponendo logicamente le stesse, costituisce solo il segmento finale di una vicenda da riguardare come unitaria - ed in tali termini veniva del resto palesemente vissuta e spiegata dalla stessa persona offesa - ed assume, pertanto, tutti i connotati della partecipazione al delitto consumato.
11.10. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza nei confronti di ZA VA in relazione al reato di cui al capo O) per non aver commesso il fatto. Annulla la medesima sentenza nei confronti di US IC - limitatamente alla determinazione della pena - nonché nei confronti di IS RI - con riferimento alla configurabilità della continuazione con i fatti di reato di cui alla sentenza 19 maggio 2004 della Corte di Appello di Catania - e rinvia per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di Appello di Catania. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti. Dichiara inammissibili i ricorsi di GI IL ON BI, OR ME e TA OR e li condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta i ricorsi di CI OL OB, IA LI e LI RA che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2014