Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2012, n. 18161
CASS
Sentenza 5 aprile 2012

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Massime2

Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, dopo aver riscosso danaro per conto di un ente pubblico ed averlo versato su dei libretti bancari, se ne appropri temporaneamente, prelevando delle somme dai suddetti libretti e provvedendo in seguito a ripristinare la provvista, atteso che tale danaro, attraverso la consegna al suo rappresentante, entra immediatamente a far parte del patrimonio della P.A. e non già di quello del funzionario che lo ha riscosso, il quale pertanto non ne acquista in nessun modo la proprietà con contestuale insorgenza di un debito pecuniario nei confronti del predetto ente pubblico. (Fattispecie in tema di riscossione per la vendita di grattini a titolo di canone del servizio comunale di parcheggio a pagamento).

In materia di turbata libertà degli incanti, la turbativa può realizzarsi non solo nel momento preciso in cui la gara si svolge, ma anche nel complesso procedimento che porta alla gara, del quale sono protagonisti gli stessi concorrenti, o fuori della gara medesima, assumendo rilievo la sola lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa a ritenuta insussistenza del reato laddove lo stesso bando di gara prevedeva che il pubblico incanto si dovesse esperire mediante offerte segrete in ribasso della base d'asta e con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso).

Commentario1

  • 1La nozione di collegamento tra imprese concorrenti nel delitto di
    Ambra Carla Tombesi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Ricorre il delitto di turbata libertà degli incanti qualora, con violenza, minaccia, collusione, doni o altri mezzi fraudolenti, venga impedito o turbato lo svolgimento di una gara d'appalto o di una licitazione privata (art. 353 c.p.). Secondo il Tribunale di Milano non costituisce collusione tale da turbare la libertà di una gara d'appalto per l'affidamento di servizi il mero collegamento formale tra imprese concorrenti. Per accertare la consumazione del delitto previsto e punito all'art. 353 c.p. è ritenuto necessario, infatti provare l'effettiva commistione nella gestione delle imprese partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica come concorrenti nonché, secondo il Giudice di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2012, n. 18161
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18161
Data del deposito : 5 aprile 2012

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