Sentenza 27 settembre 2013
Massime • 1
L'evento naturalistico del reato di turbata libertà degli incanti può essere costituito oltre che dall'impedimento della gara anche da un suo turbamento, situazione che può verificarsi quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima, essendo irrilevante che si produca un'effettiva alterazione dei risultati di essa. (Fattispecie in cui la Corte, in presenza di condotte minacciose poste in essere al fine di convincere alcuni partecipanti a desistere dal proporre offerte durante lo svolgimento di un pubblico incanto ha riqualificato il fatto, ritenuto dal giudice di merito in termini di tentativo, come reato consumato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2013, n. 41365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41365 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 27/09/2013
Dott. IPPOLITO ES - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA UI - Consigliere - N. 1400
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 5869/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GO ES, nato a [...] il [...];
2) IO ES, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza dell'8 maggio 2012 emessa dalla Corte d'appello di Bari;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del Sostituto Procuratore Generale Dr. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del 4 gennaio 2011 con cui il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, aveva ritenuto GO ES e ES MA entrambi responsabili del reato di tentata turbativa della gara dei pubblici incanti (artt. 56 e 353 c.p.) - così riqualificati i fatti rispetto alla contestazione del reato nella forma consumata - e il solo GO anche del reato di tentata violenza privata (artt. 56 e 610 c.p.), condannandoli alle pene di giustizia.
Secondo i giudici di merito il GO, tramite il IO, noto pregiudicato, avrebbe tentato di distogliere alcuni concorrenti - in particolare la RN e il RU - dal partecipare al pubblico incanto che si svolgeva presso lo studio del notaio Di Giesi e avente ad oggetto un immobile, già appartenente allo stesso GO e di cui questi cercava di rientrare in possesso attraverso un suo fiduciario.
2. Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione.
2.1. Nel suo ricorso il GO, in relazione al reato di cui all'art. 353 c.p., ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza, escludendo che dagli atti risulti che abbia delegato il IO ad effettuare minacce nei confronti degli altri concorrenti alla gara per l'aggiudicazione dell'immobile in questione.
Con un secondo motivo ha denunciato l'erronea applicazione dell'art.610 c.p., sostenendo che nella telefonata indirizzata alla
RN non avrebbe posto in essere alcuna violenza privata e che, al limite, le espressioni adoperate avrebbero potuto configurare il diverso reato di minacce, per il quale non risulta presentata alcuna querela.
2.2. Nel ricorso presentato nell'interesse del IO è stato dedotto il vizio di motivazione per avere la sentenza confermato il giudizio di responsabilità sulla base di meri indizi, non essendo emerse prove circa l'esistenza di un accordo con il GO e, inoltre, per avere ritenuto che la frase pronunciata dall'imputato fosse in grado di provocare timore nei confronti di uno dei concorrenti alla gara.
Infine, è stata eccepita l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
3.1. Manifestamente infondati sono i motivi con cui i ricorrenti hanno dedotto il vizio di motivazione in ordine ritenuta alla responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 353 c.p.. Innanzitutto, i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che il GO abbia delegato il IO a "convincere" gli altri partecipanti a desistere dal proporre offerte nella gara di aggiudicazione dell'immobile. La prova è stata individuata nelle testimonianze rese da RN RO e da RU UI: la prima ha riferito di essere stata avvicinata dal GO e invitata a non partecipare alla gara e, successivamente, di avere ricevuto lo stesso invito dal IO attraverso una frase minacciosa;
il RU ha dichiarato di essere stato anch'egli avvicinato prima dal GO, che gli disse "che era sua intenzione riacquistare la casa", e subito dopo dal IO che gli chiese di "fare un atto umano nei confronti del proprietario rinunciando all'aggiudicazione dell'immobile". Le due testimonianze hanno evidenziato la tecnica utilizzata per allontanare i partecipanti dalla gara, consistita nel far avvicinare le persone interessate all'acquisto dal IO, conosciuto nella zona come un noto pregiudicato, dopo che il GO le aveva avvertite di essere interessato a riacquistare l'immobile per mezzo di una sua persona di fiducia.
Un ulteriore elemento di prova è costituito dalla telefonata che il GO ha fatto alla RN dopo che questa si era aggiudicato l'immobile, telefonata in cui, secondo la teste, l'imputato le ha intimato di ritirarsi dalla gara "altrimenti c'erano seri problemi". I giudici hanno ritenuto la RN teste altamente affidabile e, in ogni caso, è risultato dall'esame dei tabulati telefonici che effettivamente la RN ha ricevuto dalla utenza mobile del GO una telefonata alle ore 17.29 del 12.11.2004, cioè il giorno dopo lo svolgimento della gara. In base a questa ricostruzione, appare del tutto logica e coerente la conclusione a cui è giunta la Corte territoriale, che ha ritenuto non solo provato che il IO sia stato "delegato" dal GO, ma che l'aver affidato un tale compito ad un noto pregiudicato fosse diretto a "spaventare" i partecipanti e a farli desistere dal presentare offerte. In sostanza, nelle intenzioni del GO la presenza del IO, che non era interessato all'acquisto dell'immobile, era funzionale a dissuadere i partecipanti attraverso la spendita della propria "fama" di pregiudicato e, quindi, a favorire la realizzazione del suo obiettivo, cioè di ritornare in possesso dell'immobile. Tali condotte, contenenti sicuramente minacce implicite, erano dirette a realizzare una interferenza nella gara, allontanando i partecipanti, interferenza che, secondo le sentenze di merito, non si sarebbe realizzata, per cause indipendenti dalla volontà degli imputati, in quanto il soggetto minacciato ha comunque partecipato alla gara, aggiudicandosi il bene, ragion per cui il primo giudice ha ritenuto l'ipotesi del reato tentato.
Si tratta di una motivazione logica, che si basa su un attento esame degli elementi di prova acquisiti. Come è noto, il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile, cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Deve pertanto escludersi la sussistenza del denunciato vizio di motivazione da parte dei due ricorrenti.
Va solo precisato che il fatto va ricondotto alla qualificazione di turbativa d'asta consumata, così come correttamente contestato nell'originaria imputazione, successivamente modificata dal giudice di primo grado in reato tentato. L'evento naturalistico del reato di turbata libertà degli incanti può essere costituito oltre che dall'impedimento della gara anche da un suo turbamento, situazione che può verificarsi quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima, essendo irrilevante che si produca un'effettiva alterazione dei risultati di essa (Sez. 6, 24 marzo 2013, n. 28970, Sonn). Nella specie, dalla stessa ricostruzione contenuta nelle sentenze di merito risulta che vi è stata turbativa realizzata attraverso le condotte minacciose poste in essere dagli imputati durante lo svolgimento della gara.
In questo caso, la Corte di cassazione può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, in quanto si fa riferimento al fatto così come è stato storicamente ricostruito dai giudici di merito.
3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso del GO, in cui si contesta la corretta applicazione del reato di tentata violenza privata, assumendo che la condotta andava qualificata come minaccia.
Deve ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di violenza privata e quello di minaccia non risiede nella materialità del fatto, che può essere anche identico in ciascuna delle due fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale: infatti, mentre per la sussistenza della minaccia è sufficiente che l'agente eserciti genericamente una azione intimidatoria - trattandosi di reato formale con evento di pericolo immanente nella stessa azione - la violenza privata, invece, presenta sotto il profilo soggettivo un quid pluris, essendo diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno costituito dall'essersi l'altrui volontà estrinsecata in un comportamento coartante.
Nella specie, il quid pluris è consistito nell'aver tentato di costringere la RN, attraverso una minaccia, a rinunciare all'aggiudicazione del bene. Pertanto, correttamente i giudici hanno ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 56 e 610 c.p.. 3.3. Per quanto riguarda, infine, la prescrizione dei reati, eccepita nel ricorso di IO, si osserva che la ritenuta inammissibilità dei due ricorsi non consente di dichiarare l'estinzione. Secondo una ormai pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte la declaratoria di inammissibilità prevale su quella di estinzione del reato per prescrizione maturata, come nel caso in esame, dopo la sentenza di secondo grado (v., Sez. un., 30 giugno 1999, n. 15, Pipoli;
Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca;
Sez. un.,27 giugno 2001, n. 33542, Cavalera;
Sez. un., 22 marzo 2005, n. 23428, Bracale). Infatti, in presenza di una causa di inammissibilità del ricorso non si stabilisce un valido rapporto processuale e tale invalidità impedisce di dichiarare la estinzione del reato per prescrizione.
4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, a versare una somma di denaro alla cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come turbativa d'asta consumata ai sensi degli artt. 110 e 353 c.p., dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2013